Aggiornamenti Fiscali Enti Pubblici n. 14/13 21 Novembre 2013

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1 Aggiornamenti Fiscali Enti Pubblici n. 14/13 21 Novembre 2013 ARGOMENTI TRATTATI: -LA FIBRA OTTICA SCONTA L IVA AL 10% -LA PULIZIA NELLE CASE DI RIPOSO È ACCESSORIA RISPETTO AI SERVIZI ASSITENZIALI -DURC: CONTRIBUTI NON VERSATI E CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE P.A. -L ALIQUOTA IVA DEL 22% PAG.1 PAG.1 PAG.2 PAG.4 LA FIBRA OTTICA SCONTA L IVA AL 10% La risoluzione 69/E dell Agenzia delle Entrate datata 16 ottobre 2013 chiarisce che le infrastrutture destinate all'installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono soggette ad Iva con l'aliquota ridotta del 10%. Infatti, la legge 133/2008 prevede che le infrastrutture destinate all installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica siano assimilabili ad ogni effetto (e, quindi, anche ai fini fiscali) alle opere di urbanizzazione primaria per le quali la legge 847/1964 prevede l aliquota ridotta del 10%. Ai sensi di tale legge, ripresa nel DPR 380/2001 (Testo Unico dell edilizia), sono considerate opere di urbanizzazione primaria, tra l altro, le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas, i cavedi multi servizi ed i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Con ciò si ritiene superata la risoluzione del 20 marzo 2006, n. 41/E. LA PULIZIA NELLE CASE DI RIPOSO È ACCESSORIA RISPETTO AI SERVIZI ASSISTENZIALI La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con la Sentenza n.57/10/13, ha riconosciuto ai servizi di pulizia resi all interno di una casa di riposo per anziani, la condizione di accessorietà ai fini IVA rispetto alle prestazioni principali, attinenti la cura e la degenza degli ospiti della struttura protetta, confermando, di conseguenza, la legittima applicazione del regime di esenzione IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972. È stato, quindi, affermato il principio secondo cui la pulizia dei locali si pone, in termini logici e di fatto, come un servizio necessario e collegato alla prestazione principale della casa di riposo, che è quella di fornire agli ospiti un alloggio ed un ricovero in un ambiente mantenuto in condizioni di decoro ed igiene. 1

2 Tra i servizi di pulizia dei locali adibiti a degenza degli anziani, si includono: a) il lavaggio e la pulitura delle stanze, b) la disinfestazione dei bagni e dei servizi sanitari, c) il ripristino delle dotazioni dei servizi igienici, d) la conduzione giornaliera alla distribuzione dei pranzi, e) la raccolta e la pulizia delle stoviglie, f) la sistemazione delle stanze dove sono consumati i pasti degli ospiti della struttura. DURC: CONTRIBUTI NON VERSATI E CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE P.A. Con la Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito i primi chiarimenti relativi alle novità in materia di DURC introdotte dal Decreto interministeriale 13 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16 luglio Il D.M. 13 marzo 2013 ha disciplinato le modalità di attuazione dell art. 13-bis, comma 5, D.L. 52/12, convertito dalla Legge 94/12, il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di una certificazione (ai sensi dell art. 9, comma 3- bis, del D.L. 185/2008) che attesti l esistenza e l importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Ciò con il fine di superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Oggetto ed ambito di applicazione In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione (ai sensi dell art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008) di uno o più crediti nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Il Ministero ha specificato che il DURC rilasciato, ai sensi di questo D.M., dovrà riportare la dicitura di emissione ex art. 13 bis, comma 5, Dl. n. 52/12 e contenere i seguenti elementi: a. importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile; b. gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell ammontare complessivo disponibile 2

3 c. eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Modalità di rilascio del DURC Tale Documento è, generalmente, rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati. Qualora il DURC debba essere richiesto d ufficio da parte di una Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all interno del quale è prevista tale acquisizione d ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma Informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012. In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati dovrà comunicare gli estremi delle certificazioni di credito ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. In seguito alla comunicazione, gli Istituti e/o le Casse edili eseguiranno tutti i controlli necessari e, a condizione che quanto dichiarato trovi riscontro, provvederanno a rilasciare il DURC. La Piattaforma, quindi, sarà in grado di produrre un documento informatico attestante l esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell emissione del DURC. Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l Ispettorato generale per l Informatizzazione della contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura. Nell intanto, la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall art. 2 del Dm. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell art. 7, comma 3, del Dm. 24 ottobre 2007, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall Amministrazione certificatrice, la conferma dell esistenza e della validità della certificazione. Modalità di utilizzo del DURC ex art. 13-bis, comma 5, Dl. n. 52/12 Come disposto dal D.M. 13 marzo 2012, il DURC in questione può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Ad esempio, in caso di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, sarà necessario adottare la procedura di intervento sostitutivo di cui all art. 4, comma 2, del DPR n. 207/10. Infine, riguardo la possibilità, prevista dall art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, di cedere il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC, la Circolare ha precisato che questo può avvenire soltanto laddove il debito contributivo indicato sia stato completamente estinto e si sia provveduto a farsi rilasciare un nuovo DURC aggiornato che lo provi. Nel caso in cui persista l irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all intermediario finanziario ai sensi dell art c.c. per 3

4 provvedere al pagamento del predetto debito contributivo, eventualmente anche ai fini dell estinzione parziale di quest ultimo qualora l importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo. L ALIQUOTA IVA DEL 22% Come noto, dall 1 ottobre 2013 l aliquota IVA ordinaria è passata dal 21% al 22%, per effetto di quanto disposto dall art. 11, comma 1, DL n. 76/2013 che ha posticipato a tale data la decorrenza dell incremento, originariamente fissata all ad opera della Finanziaria Recentemente l Agenzia, dopo aver ribadito che il predetto incremento di un punto percentuale non ha interessato le aliquote ridotte del 4% e del 10%, chiarisce, nell ambito della Circolare n. 32/E, alcuni aspetti applicativi, con particolare riguardo: 1. all individuazione delle cessioni e prestazioni a partire dalle quali opera l incremento, prestando particolare attenzione alle operazioni intraue nonché a quelle poste in essere dai soggetti che applicano il regime IVA per cassa; 2. alla correzione degli errori commessi nella prima fase di applicazione dell aliquota del 22%. 1. Individuazione delle operazioni a partire dalle quali opera la nuova aliquota La nuova aliquota del 22% è applicabile alle operazioni effettuate dall Ai fini di individuare il momento di effettuazione, l Agenzia ribadisce la necessità di fare riferimento: a. all art. 6, DPR n. 633/72 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi; b. all art. 39, DL n. 331/93 per gli acquisti intraue di beni; c. all art. 201 del Codice doganale comunitario per le importazioni. Cessioni di beni Ai sensi dell art. 6, DPR n. 633/72, il momento di effettuazione delle cessioni di beni corrisponde: - per i beni mobili con la consegna / spedizione; - per i beni immobili con la stipula dell atto di compravendita. Pertanto: 4

5 Casi particolari: a. Cessione con effetto traslativo o costitutivo successivo (con esclusione della vendita con riserva di proprietà e della locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti): il momento di effettuazione dell operazione è il momento in cui si producono gli effetti, e comunque, se avente ad oggetto beni mobili, dopo 1 anno dalla consegna o spedizione. Esempio: in caso di consegna di un bene in conto prova / visione, la cessione si considera effettuata non alla consegna / spedizione ma alla conferma dell acquisto da parte dell acquirente. b. Cessione di beni per atto della pubblica autorità: il momento di effettuazione dell operazione è all atto del pagamento del corrispettivo. c. Passaggi dal committente al commissionario in esecuzione di contratti di commissione (ossia con mandato senza rappresentanza): il momento di effettuazione dell operazione è all atto della vendita dei beni da parte del commissionario. d. Destinazione al consumo personale o famigliare dell imprenditore, nonché altre finalità estranee all esercizio d impresa: il momento di effettuazione dell operazione è all atto del prelievo dei beni. e. Cessione di beni inerenti a contratti estimatori: il momento di effettuazione dell operazione è all atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno alla consegna o spedizione. f. Cessioni con fattura differita : il differimento del termine di emissione della fattura non modifica il momento di effettuazione dell operazione. Per individuare l aliquota IVA applicabile è, quindi, necessario fare riferimento alla data in cui la cessione si considera effettuata, ossia la data del DDT che certifica il momento di consegna / spedizione e non la data della fattura. Prestazioni di servizi Ai sensi del citato art. 6, le prestazioni di servizi si considerano effettuate, in generale, all atto del pagamento del corrispettivo. Pertanto: Acquisti intraue di beni Relativamente agli acquisti intraue di beni è necessario avere riguardo a quanto disposto dall art. 39, DL n. 331/93, nella nuova formulazione in vigore dall , in base alla quale gli stessi si considerano effettuati all inizio del trasporto / spedizione dei beni dallo Stato UE di provenienza. Di conseguenza per i beni partiti dallo Stato UE entro il l operatore italiano dovrà integrare la fattura con l IVA al 21% anche se pervenuti successivamente. 5

6 Acconti e fatture anticipate Qualora, anteriormente all effettuazione dell operazione, individuata in base alle disposizioni sopra illustrate, sia emessa fattura ovvero eseguito il pagamento, l operazione si considera effettuata alla data della fattura ovvero del pagamento, per l importo fatturato / pagato. Non è più rilevante il pagamento di acconti. Importazioni L obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all immissione in libera pratica di un bene soggetto a dazi all importazione o dal vincolo dello stesso al regime dell ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all importazione. Tale obbligazione sorge al momento dell accettazione della dichiarazione in Dogana. Operazioni con IVA ad esigibilità differita Relativamente alle cessioni / prestazioni effettuate a favore dello Stato, Enti pubblici, Università, Enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura, di assistenza e beneficenza o previdenza, ai sensi dell art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, l IVA è esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Determinandosi soltanto il differimento del momento impositivo dell IVA, per l individuazione del momento di effettuazione dell operazione vanno applicati i criteri ordinari previsti dai commi da 1 a 4 del citato art. 6. Pertanto, per le cessioni / prestazioni con IVA ad esigibilità differita al fine di determinare l aliquota IVA applicabile rileva esclusivamente il momento di effettuazione dell operazione. Fatture con IVA per cassa Per i soggetti che adottano il regime della liquidazione IVA per cassa introdotto dall art. 32-bis, DL n. 83/2012, in base al quale l IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo o, comunque, decorso 1 anno dall effettuazione dell operazione, la Circolare n. 32/E in esame conferma che l aliquota IVA applicabile resta determinata sulla base del momento di effettuazione dell operazione. Note di debito e credito L aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata. Pertanto, una nota di debito / credito emessa dall , relativa ad un operazione fatturata con applicazione dell aliquota del 21%, in quanto effettuata fino al , deve esporre l aliquota IVA ordinaria del 21%. Commercianti al minuto e soggetti assimilati I soggetti che certificano i corrispettivi con ricevuta o scontrino fiscale al fine di determinare l IVA devono scorporare l imposta dagli incassi annotati nel registro dei corrispettivi, suddivisi in base all aliquota, ex art. 27, comma 4, DPR n. 633/72, utilizzando il metodo matematico. Di conseguenza, ai fini dello scorporo, per i corrispettivi incassati dal va applicata la nuova aliquota del 22%. 6

7 Ventilazione dei corrispettivi Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. ventilazione : - i corrispettivi sono registrati senza differenziare gli stessi in base all aliquota applicata; - in sede di liquidazione periodica, per determinare l IVA a debito, l imposta va scorporata in base all aliquota IVA applicata agli acquisti. Di conseguenza, in sede di liquidazione dell IVA i corrispettivi devono essere scorporati al 22% solo se nel periodo di riferimento sono presenti acquisti, effettuati a decorrere dall , assoggettati alla nuova aliquota IVA del 22%. 2. Modalità e termini di regolarizzazione degli errori Nell ambito della Circolare n. 32/E in esame, l Agenzia delle Entrate, nel puntualizzare le modalità da utilizzare per la correzione degli errori commessi nella fase di passaggio dell aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, conferma i chiarimenti già forniti con il Comunicato stampa In particolare: qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all aumento dell aliquota verrà comunque versata. Di conseguenza, i soggetti che nei primi giorni di ottobre non hanno applicato la nuova aliquota per ragioni di ordine tecnico possono regolarizzare l errata fatturazione operando una variazione in aumento per la maggior IVA dovuta ai sensi dell art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, ossia tramite l emissione di una nota di debito. La regolarizzazione non comporta l applicazione di sanzioni se la maggiore imposta è versata entro i seguenti termini: Per il versamento della maggior imposta dovuta: - va utilizzato il codice tributo della liquidazione di riferimento; - vanno corrisposti gli interessi (2,5%) in caso di differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento. 7

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