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1 ~;;.,:.--~ I Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 04/02/ REGIONE DEL VENETO J giunta regiona e Data - 3 FEB Protocollo N OGGETro:Trasmissìone deliberazione della Giunta regionale n. 4/CR del 28 gennaio 2014: "Lr , n. 3, art. 36: 'Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici'. Disposizioni attuative. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n. 3/2013 art. 36, comma 9)". I del Prot Titolario 2.14 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente del Consiglio regionale VENEZIA e, p.c.: Al Signor Direttore Dipartimento Riforma settore trasporti SEDE La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 4/CR indicata in oggetto. Al fine del provvedimento da adottarsi da parte della Giunta medesima, sì prega di promuovere il parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge regionale n. 3 del 5 aprile Cordiali saluti. PO. ATTI DELLA GIUNTA E OD G. (tel n. 041/ fax n. 041/ e-ma1iuff.delìbere@reg1one veneto 1t) Responsabile rag Maria Clara Mart1gnon Referente Roberta Balzan - tel n Cod. Fisc Segreteria della Giunta regionale Sezione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta Dorsoduro, Venezia Te! Fax protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

2 giunta regionale IX Legislatura PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 28/01/2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 CR del 28/01/2014 OGGETTO: Lr , n. 3, art. 36: "Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con. conducente e di autoservizi atipici". Disposizioni attuative. i Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n. 3/2013 art. 36, comma 9). Mod. B - copia pag. I

3 COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE Presidente Luca Zaia Vicepresidente Marino Zorzato Assessori Renato Chisso Roberto Ciambetti Luca Coletto Assente Maurizio Conte Marialuisa Coppola Elena Donazzan Marino Finozzi Assente Massimo Giorgetti Assente Franco Manzato Remo Sernagiotto Daniele Stivai Segretario F.F. verbalizzante Stefania Zattarin RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI RENATO CHISSO STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO RIFORMA SETTORE TRASPORTI APPROVAZIONE: 1 Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. Mod. B - copia pag. n. 2

4 OGGETTO: L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 36. "Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici". Disposizioni attuative. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare - Art 36, comma 9, della L.R. n. 3/20 I 3. L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue. Con la legge 11 agosto 2003 n. 218, lo Stato ha regolato la materia del noleggio di autobus con conducente nella misura necessaria ad assicurare la tutela della concorrenza nel settore, mentre le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa che deriva loro dalla Costituzione, hanno disciplinato gli altri aspetti che riguardano la regolazione di tale attività economica. La Regione del Veneto ha legiferato in materia con la L.R. 3 aprile 2009, n. 11, che ha provveduto ad allocare le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e ha introdotto importanti disposizioni volte sia a qualificare da un punto di vista professionale le imprese che sono autorizzate a svolgere l'attività nell'ambito regionale, che a tutelare il cittadino- cliente dal punto di vista della qualità della prestazione a lui resa dall'azienda di trasporto. Con D.G.R. n del 4 agosto 2009, la Giunta Regionale ha dato attuazione alle disposizioni della L.R. n. I 1/2009, istituendo, tra l'altro, il Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, approvando il modello di contrassegno da apporre in ogni autobus e redigendo lo schema-tipo della "Carta dei servizi". Nel tempo la L.R. n. 11/2009 ha subito diverse modifiche e integrazioni (L.R. n. 11/2010, L.R. n. 7/2011 e la L.R. n. 3/2012). Da ultimo, con legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013, n. 3 del 5 aprile 2013, art. 36, la Regione del Veneto ha apportato ulteriori modifiche sostanziali in ordine all'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente e allo svolgimento degli autoservizi atipici. Si ritiene pertanto necessario, con il presente provvedimento, acquisire il parere del Consiglio Regionale, in ottemperanza a quanto previsto al comma 9, del!' art. 36 della L.R. n. 3/2013, in merito agli indirizzi applicativi qui contenuti (Allegato A), onde consentire un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle disposizioni vigenti e fornire alcuni chiarimenti dettati dalla necessità di coordinare la nuova disciplina con quella pregressa e con quella contenuta nella L.R. I 4 settembre 1994, n. 46 in materia di autoservizi atipici. Inoltre a seguito dell'intervenuta modifica legislativa sono state evidenziate, dalle imprese operanti nel settore e dai Comuni, alcune problematiche emerse dalla prassi applicativa della legge. Pertanto con il presente provvedimento si intendono fornire sia indicazioni inerenti le novità introdotte con le già citate modifiche di legge sia proporre delle misure procedurali, volte a proseguire il percorso verso la semplificazione amministrativa. Risulta pertanto opportuno approvare l'allegato A "Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa - L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 36, "Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio autobus con conducente e di autoservizi atipici" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. li relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento LA GIUNTA REGlONALE Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; Vista la Legge I I agosto 2003, n. 218; Vista la L.R. 3 aprile 2009, n. 11; Vista la L.R. 16 febbraio 2010, n. 11; Vista la L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 13 B 3 ' -~ 2

5 Vista la L.R. 9 gennaio 20 12, n. 3; Vista la L.R. 5 aprile 2013 n. 3; Vista la L.R. 14 settembre 1994, n. 46; Vista la D.G.R. n ; Vista la D.G.R. n. 1449/2011; Visto l'art. 36, comma, 9, della L.R. n. 3/2013 Visto lart. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 DELIBERA I. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, lallegato A "Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa - L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 36, "Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio autobus con conducente e di autoservizi atipici" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 4. di stabilire che la Sezione Mobilità del Dipartimento Riforma Settore Trasporti è incaricata dell'esecuzione del presente atto; 5. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'art. 36, comma 9, della L.R. n. 3/2013. p.il SEGRETARIO F-:te Avv. Mario Caramel IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA f.f. Ai sensi della Dgr 151/2011 F.to dott.ssa Stefania Zattarin B-

6 REGIONE on VENETO giunta regionale- 9A legislatura ALLEGATO _A_ Dgr n. Regione del Veneto Dipartimento RifO'~T'~PO'I "Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa - L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 36, "Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio autobus con conducente e di autoservizi atipici"" Premesse I presenti indirizzi di settore, necessari per uniformare il comportamento nel territorio regionale, hanno natura cogente in relazione ad obiettivi ed interessi pubblici regìonali, in modo da salvaguardare l'aspetto programmatico di competenza regionale, l'efficace espletamento dejle funzioni amministrative assegnate ai Comuni, nonché l'attività di vigilanza e controllo affidata alle Province. Si ricorda che le Aziende che effettuano i servizi con acquisizione di traffico nel Veneto devono ottemperare alle nonne della L.R. n. 11/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e che alla vigilanza e controllo di tale disposizione sono tenuti gli organi di polizia locale, nonché il personale preposto all'attività di vigilanza di cui all'art. 15.

7 ALLEGATO _A_Dgr n. Analogamente agli con le precedenti DD.GG.RR. n. 2401/09 e n. 1449/11 si ritiene opportuno offrire con il presente documento una disamina dei ~~,.,,.,,, 5 e 8, dell'articolo 36, della legge finanziaria regionale per l'anno 2013 n. 3, con alcuni indirizzi ritenuti di particolare interesse. Bur n. 32 del 05/04/2013 Legge n. 3 del 5 aprile 2013 Legge finanziaria regionale per l'esercizio OMISSIS... Art Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici. 1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"'' e successive modificazioni, le parole: "e purché l'autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni" sono soppresse. 2. I commi 2 e 3 dell'articolo I della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici" e successive modificazioni, sono abrogati. 3. Il comma 4 bis dell'articolo l della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent'anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici. ". 4. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell'istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent'anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 3 I dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l'autobus sia destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L'utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000, Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l'autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico. 6. Agli oneri derivanti dah'applicazione del comma 5, allocati nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti", si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell 'upb EO 14 7 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale

8 ALLEGATO _A_Dgr n. del 7. Al fine di consentire lo sviluppo de] programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, nell'anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro ,00. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in euro ,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate newupb "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione II contributo versato per l'anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto. 9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.

9 :ALLEGATO _A_Dgr n. Comma 4, art. 36 Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni del! 'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nel! 'istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent'anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogrzi anno, wz contributo di euro 25 O, 00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l'autobus sia destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L 'utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 O, 00 a euro , 00. Indirizzi Fatto salvo e ricordato il divieto di utilizzo, nell'attività di noleggio autobus con conducente, dei mezzi per i quali siano decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione nel territorio della Regione Veneto, così come prescritto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, con il presente comma si è introdotta un'eccezione a questo principio generale. Tale eccezione consta di tre condizioni: la prima che l'azienda risulti già autorizzata ai sensi della normativa previgente P.C.R. n. 124/1997 e n e che si sia adeguata alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2009. La seconda che l'autobus risultasse iscritto nell'elenco presentato al Comune in fase di istanza per il rilascio dell'autorizzazione in base alla nuova disciplina dettata dalla legge regionale n. I , così come previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 19, comma 2. Ultima cuu<liziuue affiud1é sia pussiùilc I'utilizzu iu serviziu <li uuleggiu <li tali autobus con più di quindici anni e sino a trent'anni dalla prima immatricolazione consiste nel pagamento di un contributo annuo pari ad euro 250,00 per ciascun autobus. Il contributo deve intendersi riferito all'intero esercizio e non frazionabile per periodi inferiori. Tale contributo non sarà dovuto qualora l'autobus venga impiegato nello svolgimento degli autoservizi atipici in maniera esclusiva, intendendosi che l'impiego anche per una sola giornata nell'arco dell'anno in servizio di noleggio farà venir meno la possibilità di essere esentati dal versamento di tale contributo. A tal fine lazienda che intenda avvalersi dell'eccezione sopra descritta, esentata del contributo, fornirà al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n. I , apposita dichiarazione con la quale vengono indicati i mezzi che intende utilizzare esclusivamente negli autoservizi atipici.

10 Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in assenza della quale sarà dovuto ii pagamento del contributo. Per il solo esercizio 2014 la suddetta dichiarazione sarà presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento. Ogni variazione che dovesse intervenire sull'elenco degli autobus utilizzati esclusivamente per l'esercizio degli autoservizi atipici dovrà essere prontamente comunicata al Comune, procedendo se del caso al pagamento del contributo previsto. Con riferimento ai termini di pagamento la norma prevede che esso sia versato entro il 31 dicembre di ogni anno. Solamente per l'anno 2013 tale obbligo si ritiene assolto qualora il versamento dovuto risulti effettuato entro la data del 31marzo2014. Sull'applicazione di questa specifica norma si ricorda l'importanza dell'azione di vigilanza e controllo, art. 15, della L.R. n. 11/2009, in quanto l'utilizzo in noleggio di uno dei mezzi per il quale venga dichiarato l'esclusivo utilizzo in autoservizio atipico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00 anche ai fini di quanto disposto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/2009, oltre al pagamento del contributo previsto.

11 ALLEGATO _A_Dgr n. Comma 5, art. 36 Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato! 'autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Indirizzi La disposizione in argomento prevede una ripartizione al 50% del contributo tra Ente Regione e Comune. L'Azienda dovrà provvedere al pagamento pro quota con bonifico bancario per entrambi gli Enti, salvo diverse indicazioni fornite da1 Comune per la parte di competenza. Il Comune è comunque tenuto alla verifica dell'avvenuto versamento anche delle somme spettanti alla Regione. Di seguito vengono fornite le coordinate bancarie del Tesoriere Regionale: UNICREDIT S.P.A. -IBAN IT 41V BIC-SWIFT: UNCRITM1VF2 Dal bonifico dovrà risultare la ragione sociale e il codice fiscale dell'impresa che ha effettuato il versamento e la seguente causale: "contributo per l'utilizzo in servizio di noleggio di autobus - art. 36, comma 4, L.R n ". La Giunta Regionale stabilirà con propri provvedimenti la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione di tali contributi. Comma 8, art 36 Il contributo versato per l'anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima del/ 'entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto. Indirizzi Le Aziende che nell'esercizio dell'autoservizio atipico abbiano utilizzato, ai sensi de1la J,.R. 1 R marzo?.011, n. 7, art. 13, autobus con anzianità superiore ai 15 e inferiore ai 20 anni dalla prima immatricolazione, ed abbiano effettuato il prescritto versamento alla Giunta regionale del contributo annuale di euro 500,00, possono presentare richiesta di rimborso, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento, direttamente agli uffici regionali competenti della Regione del Veneto: Direzione Mobilità Cannaregio, Calle Priuli, VENEZIA Pec: protocollo.generale@regione.veneto.it

12 XLegalmail Pagina 1 di 1 Lun 03/02/ :20 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it protocollo@consiglioveneto.legalmail.it Invio 4/CR del 28/1/ PDF(dimensione 780 KB) segnatura.xml(dimensione 1 KB)

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