La tutela della persona offesa
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- Carlotta Donati
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1 La tutela della persona offesa La disattenzione del legislatore nei confronti delle vittime: la marginalità del ruolo Il termine vittima compare una sola volta nel codice di procedura all art. 498, comma 4 ter ( [ ]Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l esame del minore vittima del reato ovvero
2 del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua sua o del suo difensore, mediante l uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico[ ] ). Recenti e timidi segnali di apertura nella valorizzazione del ruolo
3 La persona offesa nel codice penale E il titolare del bene protetto dalla norma e offeso dal reato, normalmente anche danneggiato dal reato (ma non necessariamente come nel caso dell omicidio); Tale qualità legittima alla proposizione della querela e conferisce al soggetto la titolarità del consenso scriminante.
4 La marginalizzazione della vittima nella storia del diritto e processo penale La progressiva pubblicizzazione di tali rami del diritto ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema costantemente rivolto all imputato; ne consegue che la tutela dell ordine sociale prevarica sempre più la tutela della vittima.
5 La riscoperta della vittima La tendenza attuale è di valorizzare sempre più il ruolo della vittima, in attuazione di uno scopo di pacificazione sociale, necessario al diritto penale, e in attuazione della tutela dei diritti inviolabili garantita dall art. 2 Cost. ( La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ) La funzione conciliativa tra persona offesa e indagato è oggi presente nel processo minorile e innanzi al Giudice di Pace
6 La vittima nella criminologia Dalle vittime reali, vanno distinte le simulatrici (in mala fede) e le immaginarie (in buona fede) Una giustizia che non tuteli e non tenga conto della vittima induce a delitti di reazione, ove la vendetta è demotivata dalla efficienza statale nella repressione del crimine.
7 La stumento principe: la querela La vittima chiede l intervento dello Stato per la punizione del colpevole, che non procede senza una richiesta della persona nei casi di: lieve entità; per non costringere la vittima a manifestare dolorosi momenti della sfera privata (art. 609 bis e ss.)
8 Il diritto moderno volge verso una maggiore considerazione della vittima, necessaria alla fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni Art. 2, decisione quadro 2001/220/ GAI ha stabilito a carico dei singoli Stati il compito di assicurare un ruolo effettivo ed appropriato alla vittima che intervenga nel processo penale; tale norma è stata sostituita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha dettato norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato.
9 La convenzione di Istanbul La Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia).
10 Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. È stato firmato da 32 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione, seguito dai seguenti paesi nel 2014: Albania, Portogallo, Montenegro, Italia, Bosnia- Erzegovina, Austria, Serbia, Andorra, Danimarca, Francia, Spagna e Svezia. Il 19 giugno 2013, dopo l'approvazione unanime del testo alla Camera, il Senato ha votato il documento con 274 voti favorevoli e un solo astenuto.
11 Obiettivi della Convenzione La Convenzione di Istanbul è "il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza", ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori.
12 Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5). La Convenzione è il primo trattato internazionale per contenere una definizione di genere. Infatti l'art. 3, lett. c), il genere è definito come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".
13 I delitti contro le donne nella Convenzione Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: - la violenza psicologica (art. 33 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrita psicologica di una persona con la coercizione o le minacce );
14 - gli atti persecutori - stalking (art. 34 Le Parti adottano le misure
15 - il matrimonio forzato (art. 37 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio ); le mutilazioni genitali femminili (art. 38 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) l escissione, l infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a );
16 - l aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; b) praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata ); - le molestie sessuali (art. 40 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignita di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali );
17 La convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art. 42 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilita penale della suddetta persona per gli atti commessi ).
18 Novità legislative italiane art. 398, comma 5 ter - introdotto, in attuazione della direttiva 2011/36/UE, dall art. 3 d.lgs. 4 marzo 2014, n.24: estende l incidente probatorio alle persone offese maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità ; Il d.l. 14 agosto 2013, n.93 per il contrasto della violenza di genere ha modificato una serie di norme (es. artt. 101 c.1, 299 c. 2bis, 3 e 4bis, 384 bis, 408 c. 3 bis, 498, c. 4 quater)
19 Diritti e facoltà nel processo I modesti poteri processuali della persona offesa costringono spesso le vittime a costituirsi parte civile per una effettiva partecipazione al processo. Il termine facoltà, infatti, indica il fatto che su alcune richieste della persona offesa non corrisponde un obbligo di risposta del p.m. e del giudice (es. memorie, o indicazioni di mezzi di prova).
20 La persona offesa postulante nel processo Nonostante i numerosi nuovi diritti alla persona offesa mancano i poteri della parte civile: non agisce, né formula richieste sul merito; meno che mai impugna; ed è esclusa dall istruzione attiva culminante negli esami diretti. Regalata ai margini può solo stimolare il pubblico ministero a mosse istruttorie o a impugnare, ma ha diritto solo a rifiuti motivati ai quali non può reagire. (F. Cordero).
21 La sospensione del processo con messa alla prova Introduce, nell aprile del 2014, la più significativa tutela della vittima nel nostro ordinamento: il giudice prescrive condotte volte a risarcire la vittima (cfr. lett. b e c art. 464 bis c. 4: b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze
22 del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa ); la p.o. partecipa all udienza per valutare la sospensione, l esito e l eventuale revoca
23 Un Ordinamento coerente deve tendere alla costante sintesi delle posizioni della vittima e di quelle del reo: alla costante ricerca del punto di equilibrio tra libertà individuale e difesa sociale La tutela della vittima non può risolversi esclusivamente nella privazione della libertà personale del reo, lasciando estranea all interesse dello Stato ogni idea risarcitoria e riparatoria
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