REGOLAMENTO (Istituzione provinciale, articolo 114 TUEL testo unico enti locali)

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1 REGOLAMENTO (Istituzione provinciale, articolo 114 TUEL testo unico enti locali) Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 80 del 30/10/2007 Modificato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 34 del 26/07/2010 1

2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e denominazione Art. 2 Sede Art. 3 Durata Art. 4 Scopi e attività Art. 5 Organizzazione e funzionamento Art. 6 Atti fondamentali Art. 7 Organi TITOLO II CONSIGLIO GENERALE Art. 8 Composizione e nomina Art. 9 Competenze TITOLO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 10 Composizione e nomina Art. 11 Revoca Art. 12 Competenze TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI DEI CONSIGLI Art. 13 Durata Art. 14 Convocazione Art. 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni Art. 16 Obbligo di astensione TITOLO V PRESIDENTE Art. 17 Nomina Art. 18 Revoca Art. 19 Competenze Art. 20 Vice-Presidente TITOLO VI DIRETTORE Art. 21 Nomina Art. 22 Revoca Art. 23 Competenze TITOLO VII AMMINISTRAZIONE E GESTIONE Art. 24 Deliberazioni sugli atti fondamentali Art. 25 Altre deliberazioni Art. 26 Convenzioni con altri enti Art. 27 Contratti Art. 28 Pubblicità degli atti e diritto di accesso Art. 29 Personale, locali ed attrezzature TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA 2

3 Art. 30 Disposizioni applicabili e Collegio dei revisori dei conti Art. 31 Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale Art. 32 Relazione, rendiconto di gestione e conto consuntivo annuale Art. 33 Servizio di tesoreria 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e denominazione 1.1 Il presente regolamento disciplina l Istituzione provinciale denominata "Agenzia di marketing turistico territoriale della Riviera di Rimini, o in formulazione breve Agenzia marketing turistico Riviera di Rimini. Art. 2 Sede 2.1 L'Istituzione ha sede in Rimini presso la Provincia ed uffici presso il relativo Servizio turismo. Art. 3 Durata 3.1 La durata dell Istituzione è a tempo indeterminato. Art. 4 Scopi e attività 4.1 L Istituzione ha per scopi: l ideazione, la programmazione, la progettazione, l organizzazione, la realizzazione, la promozione, il coordinamento, la partecipazione, la valorizzazione e il sostegno di attività, azioni, iniziative e progetti turistici riguardanti l intero territorio del sistema turistico locale della provincia di Rimini ( Riviera di Rimini e/o Signoria dei Malatesta ) e della Repubblica di San Marino, nel caso di sua partecipazione e adesione all Istituzione e alle sue attività. 4.2 Le attività dell Istituzione hanno i seguenti obiettivi e contenuti: a) comunicazione, promozione e marketing turistico territoriale, anche a supporto della promo-commercializzazione degli operatori turistici privati, in Italia e all estero; b) qualificazione ed innovazione dell offerta turistica pubblica e privata; c) informazione, accoglienza ed ospitalità turistica, ferme restando le competenze dei Comuni in base alle leggi regionali in materia; d) analisi e studi di mercato funzionali ai suddetti obiettivi e contenuti; e) coinvolgimento, integrazione, coordinamento, valorizzazione e sostegno, progettuale e finanziario, di soggetti turistici pubblici e privati del sistema turistico locale; f) collaborazione con altri soggetti pubblici e privati esterni al territorio locale, sempre per l attuazione dei suddetti obiettivi e contenuti. 4.3 L Istituzione e i relativi scopi ed attività sono espressamente riferite e rientranti nell ambito dell articolo 13 bis della legge regionale 4 marzo 1998 n.7 (così come inserito dalla legge regionale 6 marzo 2007, n.2) e del capitolo 5 paragrafo 2 della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2007, n

5 Art. 5 Organizzazione e funzionamento 5.1 L organizzazione e il funzionamento dell Istituzione sono regolati dal presente regolamento, nell ambito delle norme di legge ad essa applicabili. All Istituzione si applicano le disposizioni statutarie nonchè le altre norme regolamentari della Provincia in quanto compatibili con il presente regolamento. 5.2 L Istituzione è organismo strumentale della Provincia, con propri organi ed autonomia gestionale per l esercizio delle attività di sua competenza. 5.3 La Provincia e i soggetti di cui all articolo 8.1 trasferiscono all Istituzione le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle sue attività e/o sostengono direttamente le spese per progetti di promozione, marketing e promo-commercializzazione turistica che perseguono i medesimi scopi dell Istituzione. 5.4 L Istituzione opera secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Art. 6 Atti fondamentali 6.1 Sono atti fondamentali dell Istituzione le deliberazioni aventi ad oggetto: a) il programma di azione triennale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il consuntivo annuale delle attività con relazione, rendiconto di gestione e conto consuntivo. Art. 7 Organi 7.1 Sono organi dell Istituzione: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore. 7.2 Sono altresì previsti il Consiglio generale, disciplinato dal Titolo II del presente regolamento e il Collegio dei revisori dei conti di cui al Titolo VIII del presente regolamento. 7.3 Sono esclusi gettoni di presenza, indennità, compensi in favore del Presidente e dei membri del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione. 5

6 TITOLO II CONSIGLIO GENERALE Art. 8 Composizione e nomina 8.1 Il Consiglio generale è composto da uno a tre rappresentanti della Provincia, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti della provincia di Rimini: a) Comuni, Unione dei Comuni della Valconca, Comunità montana Valle del Marecchia; b) Aeradria s.p.a., Camera di commercio, Convention bureau s.r.l., Fondazione CARIM, Rimini Fiera s.p.a.; c) Associazioni albergatori dei cinque comuni costieri, Confindustria, CNA, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confcooperative e Lega delle cooperative; d) Consorzio La Riviera dei parchi, Consorzio Strada dei vini e dei sapori, UNPLI; e) e da un rappresentante della Repubblica di San Marino. 8.2 I rappresentanti della Provincia, sono scelti tra gli Assessori al Turismo, all agricoltura, al commercio, all artigianato, alla cultura e all ambiente. 8.3 Gli altri rappresentanti sono designati da ciascun soggetto sopra richiamato, con comunicazione scritta alla Provincia. 8.4 A seguito del ricevimento della comunicazione di designazione, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, a nominare il designato nel Consiglio generale. 8.5 Il ricevimento da parte della Provincia della comunicazione di designazione e l atto del Presidente di nomina del designato nel Consiglio generale comportano la partecipazione e l adesione del soggetto rappresentato all Istituzione e alle sue attività. 8.6 Il Consiglio generale può essere validamente costituito se risultano designati i rappresentanti di almeno il 60% dei soggetti sopra richiamati. 8.7 Non possono far parte del Consiglio generale il Presidente della Provincia ed i Consiglieri provinciali in carica. Art. 9 Competenze 9.1 Il Consiglio generale si esprime con parere preventivo sulle seguenti materie proposte dal Consiglio di amministrazione: a) il programma di azione triennale; 6

7 b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il consuntivo annuale delle attività con relazione, rendiconto di gestione e conto consuntivo. 9.2 L eventuale parere non favorevole del Consiglio generale deve indicare espressamente le motivazioni e i rilievi. 9.3 Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio generale può formulare richieste di modifiche motivate. 9.4 Gli indirizzi relativi ai programmi di azione triennale sono formulati dal Consiglio Provinciale entro il 31/3 dell anno precedente al triennio di riferimento. 7

8 TITOLO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 10 Composizione nomina 10.1 Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dall Assessore provinciale al turismo, nel caso che non sia nominato Presidente, e da un numero di membri da quattro a otto, nominati dal Presidente della Provincia nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia La metà dei membri deve essere rappresentativa dei soggetti di cui all articolo 8.1 lettere c-d, esclusi dal conteggio il Presidente dell Istituzione ed eventualmente l Assessore provinciale al turismo I componenti del Consiglio generale possono essere nominati anche membri del Consiglio di amministrazione Gli Assessori provinciali all agricoltura, al commercio, all artigianato, alla cultura e all ambiente sono invitati permanenti alle sedute del Consiglio di amministrazione Per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione è necessario il possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per uffici ricoperti, per funzioni disimpegnate presso enti pubblici, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, oppure nell'ambito del privato Non possono far parte del Consiglio di amministrazione il Presidente della Provincia ed i Consiglieri provinciali in carica. Art Revoca 11.1 I singoli membri possono essere revocati, con provvedimento motivato, dal Presidente della Provincia, sentito il Presidente dell Istituzione Di tale atto viene data comunicazione al primo Consiglio provinciale utile. Art. 12 Competenze 12.1 Il Consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie: a) il programma di azione triennale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il consuntivo annuale delle attività con relazione, rendiconto di gestione e conto consuntivo; d) il programma di azione annuale, con la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse attività e progetti e con la determinazione del budget nei limiti del quale il Direttore è autorizzato a provvedere al funzionamento e alla gestione dell Istituzione; e) le diverse attività, azioni, iniziative e progetti turistici posti all ordine del giorno dal Presidente; f) l organizzazione e il funzionamento dell Istituzione, fatte salve le competenze del Direttore; g) le proposte di modifica del presente regolamento; h) il parere sulla nomina del Direttore. 8

9 12.2 Le deliberazioni sugli atti di cui alla lettera a del comma 12.1 devono essere approvate entro il 15 settembre dell anno precedente a quello di riferimento; le deliberazioni sugli atti di cui alla lettera b devono essere approvate con il bilancio di previsione provinciale; quelle di cui alla lettera c entro il trentuno marzo dell anno successivo a quello di riferimento e comunque in concomitanza con il consuntivo provinciale Nei casi di parere non favorevole e/o di richieste di modifiche da parte del Consiglio generale sugli atti fondamentali, il Consiglio di amministrazione può provvedere al riesame delle proprie proposte di deliberazione e quindi deliberare, oppure può deliberare motivando sui rilievi e/o sulle richieste del Consiglio generale. In caso di inerzia del Consiglio generale dall esprimere il proprio parere per due sedute consecutive, il Consiglio di amministrazione potrà comunque deliberare sugli atti fondamentali dell Istituzione Le deliberazioni di cui alle lettere a-b-c-g del comma 12.1, unitamente ai pareri del Consiglio generale, vengono presentate al Consiglio provinciale; quelle di cui alla lettera h del comma 12.1 al Presidente della Provincia. 9

10 TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI DEI CONSIGLI Art. 13 Durata 13.1 I componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio provinciale. Art. 14 Convocazione 14.1 Il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione sono convocati dal Presidente, che ne stabilisce l ordine del giorno Il Presidente è tenuto alla convocazione anche nel caso lo richiedano almeno la metà dei membri del Consiglio generale o del Consiglio di amministrazione o il Direttore, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'adunanza deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta Le convocazioni sono fatte dal Presidente, o da chi lo sostituisce, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno della seduta, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve essere consegnato almeno 24 ore prima Per la comunicazione delle convocazioni è ammesso ogni mezzo idoneo. Art Validità delle sedute e delle deliberazioni Le sedute del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, mentre per le sedute del Consiglio generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti Non concorrono a determinare la validità della seduta i Consiglieri tenuti ad astenersi a norma di legge ovvero del presente regolamento Nessuna deliberazione è valida se non riporta il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per difetto, dei votanti Le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Ove si tratti di deliberazioni che implichino valutazioni o apprezzamenti circa la qualità o capacità di persone, le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. Art Obbligo di astensione 16.1 I componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione devono astenersi dal prender parte a deliberazioni nelle quali essi stessi o i coniugi o i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interessi personali Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione dei relativi oggetti Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al Direttore. 10

11 TITOLO V PRESIDENTE Art. 17 Nomina 17.1 Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia e resta in carica quanto il Consiglio provinciale Per la nomina a Presidente è necessario il possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per uffici ricoperti, per funzioni disimpegnate presso enti pubblici, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, oppure nell ambito del privato. Art. 18 Revoca 18.1 Il Presidente può essere revocato dal Presidente della Provincia, con provvedimento motivato, di cui viene data comunicazione al primo Consiglio provinciale utile. Art Competenze 19.1 Il Presidente: a) rappresenta il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione nei rapporti con i terzi; b) convoca il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione; c) presiede le sedute del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione; d) sovraintende al funzionamento dell'istituzione, nonchè all'esecuzione degli atti, unitamente al Direttore; e) firma le deliberazioni assieme al Direttore In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice- Presidente o in mancanza di entrambi il Consigliere che risulti più anziano per età. Art.20 Vice - Presidente 20.1 Il Presidente della Provincia nomina, tra i Consiglieri di amministrazione che sono rappresentativi dei soggetti di cui all articolo 8.1 lettera c, il Vice - Presidente dell Istituzione ll Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne esercita le funzioni. 11

12 TITOLO VI DIRETTORE Art Nomina 21.1 Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio di amministrazione, e deve essere in possesso di adeguata qualificazione e provata esperienza nel settore Il Direttore può essere scelto fra i dipendenti dell'amministrazione provinciale anche con incarico aggiuntivo, ovvero essere assunto con contratto a tempo determinato Sino alla nomina del Direttore o in ogni eventuale altro caso analogo (dimissioni, revoca, scadenza dell incarico) le relative funzioni sono affidate al Dirigente del Servizio turismo della Provincia. Art Revoca 22.1 Il Direttore può essere revocato, con provvedimento motivato, dal Presidente della Provincia, sentiti il Presidente dell Istituzione e il Consiglio di amministrazione Di tale atto viene data comunicazione al primo Consiglio provinciale utile. Art Competenze 23.1 Al Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente per l esercizio delle sue competenze, compete la responsabilità gestionale dell Istituzione, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello amministrativo e finanziario, in base al presente regolamento e alle normative provinciali e di legge ad esso applicabili In particolare il Direttore: a) partecipa alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, cura la redazione dei relativi verbali, pareri e deliberazioni e li sottoscrive; b) esprime pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché alla legittimità delle proposte di deliberazione, attestando altresì la sussistenza della copertura finanziaria; c) elabora il programma di azione triennale dell'istituzione sulla base degli indirizzi del Consiglio provinciale, in base all articolo 9; d) elabora i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il consuntivo annuale delle attività con relazione, rendiconto di gestione e conto consuntivo; e) cura la corretta gestione amministrativa dell'istituzione in relazione alle proprie competenze e sulla base delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; f) assicura il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di amministrazione gli opportuni provvedimenti di variazione eventualmente necessari; 12

13 g) formula proposte e pareri al Consiglio generale e al Consiglio di amministrazione, coordina i progetti dell'istituzione e ne garantisce la realizzazione; h) stipula i contratti, provvede alle spese indispensabili per la gestione e il funzionamento dell'istituzione autorizzate in via preventiva dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del programma di azione annuale, firma gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso; i) provvede all'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'istituzione e commina direttamente le misure disciplinari consistenti nel rimprovero verbale e nella censura; j) firma tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente In relazione agli atti di sua competenza, il Direttore può avvalersi della consulenza dei servizi e uffici provinciali competenti per materia In caso di assenza o impedimento, il Direttore viene sostituito dal Dirigente o dal Funzionario appositamente delegato. 13

14 TITOLO VII AMMINISTRAZIONE E GESTIONE Art. 24 Deliberazioni sugli atti fondamentali 24.1 Le deliberazioni sugli atti fondamentali sono trasmesse alla Provincia entro due giorni dall approvazione da parte del Consiglio di amministrazione L approvazione degli atti fondamentali è di competenza del Consiglio provinciale Per gli atti fondamentali di cui all articolo 6.1 lettere a-b, il Consiglio provinciale provvede con apposita deliberazione entro venti giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione da parte della Giunta provinciale; la quale esamina gli atti entro otto giorni dal loro ricevimento dall Istituzione Per gli atti fondamentali di cui all articolo 6.1 lettera c il Consiglio provinciale provvede contestualmente all approvazione del bilancio consuntivo provinciale del medesimo anno di riferimento I suddetti termini sono sospesi per una sola volta se il Consiglio provinciale decide, con deliberazione motivata, di chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini per l'approvazione riprendono a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti La deliberazione con la quale il Consiglio provinciale si esprime in ordine agli atti fondamentali dell'istituzione è comunicata al Presidente dell'istituzione stessa non appena divenuta esecutiva a termini di legge. Art.25 - Altre deliberazioni 25.1 Ad eccezione delle suddette deliberazioni sugli atti fondamentali, tutte le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente eseguibili. Art. 26 Convenzioni con altri enti 26.1 L'Istituzione, per il perseguimento dei propri scopi, può intrattenere rapporti collaborativi con altri enti, organismi ed associazioni Le convenzioni con altri enti locali territoriali, intese allo svolgimento coordinato di servizi e funzioni determinati, sono stipulate dalla Provincia previa deliberazione di Consiglio; le restanti convenzioni sono stipulate dall'istituzione. Art. 27 Contratti 27.1 L'attività contrattuale dell'istituzione è disciplinata dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia in quanto applicabili I contratti sono stipulati, in rappresentanza dell'istituzione, dal Direttore I contratti da stipularsi in forma pubblica sono rogati dal Segretario generale della Provincia, in conformità alle disposizioni in vigore per i contratti degli enti locali. 14

15 Art Pubblicità degli atti e diritto di accesso 28.1 Per la disciplina della pubblicità degli atti dell'istituzione e del diritto di accesso si applicano, oltre alle normative statali, le disposizioni statutarie e regolamentari della Provincia. Art. 29 Personale, locali ed attrezzature 29.1 La Provincia assicura all Istituzione il personale del Servizio turismo necessario a garantirne l organizzazione, il funzionamento e la gestione operativa, nonché i relativi locali ed attrezzature In caso di necessità concorrono anche gli altri servizi e uffici della Provincia. 15

16 TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA Art. 30 Disposizioni applicabili e Collegio dei revisori dei conti 30.1 I principi dell'attività finanziaria e contabile dell'istituzione sono quelli stabiliti dalla legge e dallo statuto della Provincia Il regime contabile dell'istituzione, in relazione all'autonomia ed alla responsabilità gestionale proprie di tale organismo strumentale, è disciplinato dalle norme del presente titolo, applicandosi quale disciplina integrativa e suppletiva le norme del regolamento di contabilità della Provincia Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche sull'istituzione. Art Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale 31.1 I bilanci di previsione, elaborati in termini economici, devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, sulla base degli elaborati predisposti dal Direttore, entro i termini di cui all articolo I bilanci di previsione devono risultare in pareggio, da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti Qualora il Consiglio di amministrazione non approvi i bilanci di previsione, entro i suddetti termini e comunque entro l'ulteriore termine assegnatogli dal Presidente della Provincia, lo stesso Presidente provvede alla nomina di uno o più Commissari per la redazione dei bilanci stessi. Di tale atto viene data comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile I bilanci di previsione, con il relativo programma di azione triennale, sono accompagnati da apposita relazione del Collegio dei revisori dei conti, relativa alla congruità dei documenti contabili L esercizio annuale dell Istituzione va dall 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Art. 32 Relazione, rendiconto di gestione e conto consuntivo annuale 32.1 Tali atti devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, sulla base degli elaborati predisposti dal Direttore, entro i termini di cui all articolo La relazione del Consiglio di amministrazione deve contenere le informazioni relative al significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto di gestione e nel conto consuntivo; inoltre deve contenere la descrizione delle attività espletate e dei risultati conseguiti in rapporto al programma di azione annuale e ai costi sostenuti Il conto consuntivo annuale, con la relazione e il rendiconto di gestione, è accompagnato da apposita relazione del Collegio dei revisori dei conti, relativa alla congruità dei documenti contabili e contenente rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza, produttività ed economicità di gestione. 16

17 Art. 33 Servizio di tesoreria 33.1 Il servizio di tesoreria dell'istituzione è affidato al tesoriere della Provincia I rapporti con il tesoriere sono disciplinati dalle norme di cui al regolamento di contabilità della Provincia, in quanto applicabili. 17

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