GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI IN PROVINCIA DI TRENTO. Dati provenienti dalla LP n. 3/2006 e dagli Statuti delle Comunità di Valle

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1 GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI IN PROVINCIA DI TRENTO Dati provenienti dalla LP n. 3/2006 e dagli Statuti delle di Valle A Legge Provinciale n. 3/2006 Articolo 2 Definizione di "ambito territoriale": area coincidente con uno o più "territori", da individuare secondo criteri che assicurino la dimensione ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici sotto il profilo della qualità, dell'economicità e della continuità delle prestazioni. Articolo 3 I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Nelle materie di competenza legislativa della Provincia la legge provinciale può attribuire ai Comuni ulteriori potestà regolamentari, definendone gli oggetti nonché i principi e i criteri direttivi. Con riguardo alle funzioni, ai compiti e alle attività dei Comuni da esercitare in forma associata (come per es. i servizi idrici) la potestà regolamentare dei Comuni è esercitata dalla nei limiti, nei modi e con le forme previsti dall'articolo 14 (cfr. di seguito). Articolo 8, commi 4, 7, 9, 10, 13 Sono trasferite ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la, tra le altre le funzioni amministrative nella materia del servizio pubblico d'interesse locale relativo al ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (cfr. però per quest ultima l articolo 13, comma 7 bis, di seguito). Previa intesa con l'assemblea della CV, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai Comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai

2 singoli Comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni 1 (comma 7). Nella materia dei servizi pubblici l adozione degli atti di programmazione provinciale è obbligatoriamente preceduta da intese e accordi di programma tra Provincia, Comuni e anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza (acquisendo anche il parere della Camera di Commercio quando si tratti di attività economiche); alla definizione e sottoscrizione delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali 2 della Provincia e dei Comuni ; intese e accordi sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione della LP n. 3/2006; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse; il regolamento di esecuzione individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questa norma e, per le finalità qui previste, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Articolo 9, comma 2 Nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle per l'esercizio in forma associata (il servizio idrico è tra queste), la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la Provincia 1 La previsione può quindi riguardare anche il servizio idrico. 2 Importante allora è riprendere la nozione di ente strumentale introdotta dall articolo 2. "Enti strumentali": enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l'organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali. L effetto della previsione è che le SpA affidatarie di servizi idrici possono partecipare alle attività di governo del settore. 2

3 può procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. Gli atti d'indirizzo e coordinamento, che vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti, definiscono in particolare: a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale; b) standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche; c) indirizzi e vincoli generali per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all'attuazione dei vincoli Comunitari e, in tale ambito, del patto di stabilità; d) indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di sistemi informativi interoperanti e integrabili; e) modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché indirizzi per le conseguenti azioni correttive eventualmente necessarie. Articolo 10 La Provincia esercita le funzioni amministrative ad essa riservate anche attraverso gli enti pubblici strumentali, tra cui le società di capitali, secondo le indicazioni dell articolo 33 (cfr. di seguito) 3. Articolo 11, comma 3 I Comuni e le esercitano la potestà amministrativa relativa all'organizzazione e alla gestione di pubblici servizi con le forme e le modalità disciplinate dall'articolo 13 (cfr. di seguito). Articolo 13, commi 1-3, 5-7bis Questa disciplina è posta nell ambito delle diverse modalità di esercizio delle funzioni amministrative trasferite in materia di servizi pubblici locali. Salvo che nei casi in cui vi provvedono direttamente ai sensi di questa legge 4, i Comuni organizzano i servizi pubblici locali di norma con riferimento agli ambiti territoriali ottimali. Gli ambiti territoriali ottimali sono individuati mediante intesa promossa dalla Giunta Provinciale e definita con il Consiglio delle autonomie locali (comma 6) 5. 3 Si conferma - come nel caso del precedente articolo 9, c. 2 - che in modo indiretto le SpA sono chiamate a partecipare alle attività di governo di settore. 4 Cfr. per esempio l ipotesi dell articolo 8, comma 7, poco sopra. 3

4 I servizi relativi al ciclo dell acqua sono necessariamente organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali. I Comuni organizzano i servizi pubblici locali (e quindi anche quelli relativi al ciclo dell acqua) mediante la (cui in tal caso compete l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo), qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale; ovvero li organizzano mediante convenzione, stipulata direttamente dalla, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più o l'intero territorio provinciale 6 (in tal caso l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo compete ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio) (comma 2). I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia 7. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i Comuni, le e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale (comma 5) 8. 5 Si deve fare attenzione a questa norma, in connessione con quella del comma 2 commentata di seguito. Attraverso la manovra sulla definizione degli ambiti territoriali ottimali - che peraltro, anche in presenza del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, potrebbero non tenere conto dei limiti dei bacini idrografici - la Provincia è in grado di determinare praticamente da sola: a) se esautorare la stessa di Valle da una gestione del servizio collegata al territorio; b) se (mediante l assegnazione ad ambito territoriale diverso) isolare uno o più Comuni dalla di riferimento costringendoli ad operare in convenzione con altro ente. 6 Sembra appunto di comprendere che in questo caso il singolo Comune non ha praticamente nessuna voce. 7 In questa disposizione il rinvio alla legislazione vigente significa in sostanza il rinvio all articolo 44 della LR n. 1/1993 e all articolo 10 della LP n. 6/2004. Cfr. anche il contenuto del seguente articolo 44 di questa legge. Il riferimento al rispetto del diritto comunitario richiama la pretesa infondata dell articolo 23 bis del Decreto-legge nazionale n. 112/2008 (conv. con legge n. 133/2008 e modificato con l art. 15 del Decreto-legge n. 135/2009 conv. legge n. 166/2009) di adempiere ad un obbligo di diritto comunitario e di conseguenza di considerare i servizi pubblici locali come servizi di rilevanza economica soggetti alle regole del mercato e della concorrenza. 8 Questa poco comprensibile norma sembra avere il solo scopo di predisporre uno strumento di pressione, ingerenza e controllo su di Valle e Comuni. 4

5 Nell'ambito dell'intesa prevista per individuare gli ambiti territoriali ottimali possono essere individuati, inoltre, attività e compiti da riservare ai singoli Comuni o alle, nel caso di ambiti riguardanti più territori, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio (comma 7). A specificazione e parziale correzione di quanto indicato nell articolo 8, comma 4, e fermo restando quanto stabilito dal comma 7, la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione è gestita in un ambito unico di livello provinciale; la convenzione per la costituzione dell'autorità competente per l'ambito unico 9, assicura l'integrazione della fase di depurazione con quelle di fognatura e di acquedotto; alla predetta autorità è comunque riservata, anche mediante l'adozione di specifici piani, la determinazione delle linee strategiche dell'approvvigionamento idrico e delle relative infrastrutture (comma 7 bis 10 ) (cfr. anche articolo 39 quater) 11. Articolo 14 Lo Statuto della di Valle rispetta la legge provinciale e prevede tra l altro: le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi; la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi; la definizione delle politiche tariffarie; l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati; i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni; che alcune deliberazioni assembleari [tra cui: 1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle tariffe dei pubblici servizi; 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie] debbono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio, e che tali decisioni debbano essere adottate entro un 9 In tal caso l autorità competente ha la forma di consorzio tra gli enti. 10 Questo comma 7 bis è erroneamente trascurato da alcuni dei primi Statuti approvati che continuano a prevedere il servizio idrico come composto dalle funzioni di acquedotto, fognatura e depurazione. 11 Questa previsione appare come uno dei tanti modi di condizionamento e ingerenza verso l assetto dei servizi idrici stabilito dalle di Valle. 5

6 termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate 12 ; le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli Comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti Comuni della ; la facoltà della CV di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipulazione di un'apposita convenzione con altre, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b) [questa ultima riguarda il caso in cui l'ambito territoriale ottimale comprende territori di più o l'intero territorio provinciale] Articolo 17 bis La Conferenza dei Sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti: a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi; b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie; c) gli atti di programmazione e pianificazione, i e i piani di sviluppo economico e sociale. Articolo 22 L'autonomia finanziaria dei Comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali ad essi spettanti nonché dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie. Le dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai Comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei Comuni. 12 Quasi tutti gi Statuti riprendono quasi letteralmente questa disposizione, in qualche caso abbreviando il periodo massimo di 60 giorni. Ma la disposizione si applicherebbe anche se non ripresa. 6

7 Articolo 23 Nel quadro delle disposizioni sul patto di stabilità provinciale è stabilito tra l altro che: Il coordinamento della finanza pubblica è garantito mediante la definizione di obiettivi comuni di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. Articolo 25, comma 4 I Comuni possono rilasciare garanzia fidejussoria a favore di aziende da essi dipendenti, delle o di altre forme associative e collaborative, delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 13, esclusivamente per operazioni d'indebitamento destinate alla realizzazione d'investimenti 13. Articolo 27 Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali - attuata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione - sono definite tra l altro e) le linee generali d'indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi; i modelli tariffari degli enti locali devono comunque ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi resi. Articolo 33, commi 7 bis - 7 ter La Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. Gli enti locali possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n Questa disposizione rivela ben più di una intenzione politica. L articolo 13 non parla mai espressamente di costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali, anche se il rinvio alle norme di settore (la LR n. 3/1991 e la LP n. 6/2004) ovviamente non lo esclude. Inoltre il riferimento all indebitamento per investimenti appare molto curioso di fronte all ipotesi di affidamento di servizi a SpA (mentre è pacifico in caso di affidamento ad azienda speciale consortile). 14 Secondo l articolo 13 citato nel testo le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi 7

8 Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo (comma 7 ter). Nei casi in cui i Comuni, le o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma Articolo 39 quater Anche per realizzare le migliori condizioni per l'effettivo trasferimento alle delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 13, comma 7 bis, è istituita l'agenzia provinciale per il servizio idrico, per l'espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque reflue. A seguito del trasferimento ai Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, delle funzioni svolte dall'agenzia, il decreto previsto dall'articolo 8, comma 13, può prevedere il consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. 15 Va ricordato che secondo la norma citata i Comuni organizzano i servizi pubblici locali mediante convenzione, stipulata direttamente dalla, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più o l'intero territorio provinciale (in tal caso l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo compete ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio). Non è trasparente il senso di questa combinazione tra articolo 33, comma 7 ter, e articolo 13, comma 2, lettera b), della LP n. 3/2006: tuttavia sembra che si sia voluta costruire un ipotesi in cui società di capitali costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici (come le di Valle o i Comuni) potrebbero entrare nel consorzio oppure nell apposito organo competente per l esercizio delle funzioni amministrative e di governo del servizio pubblico anche se l'ambito territoriale ottimale coincidesse semplicemente con il territorio della di Valle (normalmente in questo caso le funzioni amministrative e di governo del servizio pubblico competono esclusivamente alla secondo il proprio Statuto). 16 Nel suo complesso questo pericoloso articolo - collocato nella LP n. 3/2006 lontano dalle norme che regolano l organizzazione dei servizi pubblici sembra costituire una vera e propria trappola ed un formidabile strumento di pressione nei confronti dei Comuni e delle di Valle. 8

9 trasferimento dell'agenzia ai Comuni; in tal caso, fino a diversa scelta relativa all'organizzazione della funzione, l'ordinamento dell'agenzia può essere disciplinato dai Comuni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 e da quest'articolo, in quanto compatibili. Art. 44 Cessazione di efficacia norme in vigore relative alla gestione dei servizi idrici Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di avere efficacia nel territorio della provincia di Trento gli articoli 41 e 41 ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Cessa inoltre di avere efficacia, per i servizi privi di interesse economico e per quelli individuati dal regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, quanto previsto dall'articolo 44, commi 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 18, della predetta legge regionale 17. Problema generale sulla teorica resistenza delle funzioni già di competenza dei Comuni in materia di servizi pubblici locali La LP n. 3/2006 nell articolo 8, comma 4, lettera j), trasferisce ai Comuni - con l obbligo di esercizio associato mediante la di Valle - le funzioni amministrative in materia di servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei Comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare: 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 2) ciclo dei rifiuti; 3) trasporto locale; 4) distribuzione dell'energia. La maggior parte delle funzioni appena elencate erano già svolte dai Comuni ed erano già di loro competenza ai sensi della Legge Regionale n. 1/1993, art. 13 (Attribuzioni del 17 Queste norme significano che oramai le vecchie varie associazioni tra Comuni non possono più individuare le forme di organizzazione dei servizi idrici e in tale funzione sono comunque sostituite dalle di Valle: e le individueranno le forme di organizzazione dei servizi idrici ancora tra quelle elencate dall articolo 44 della LR n. 1/1993 fino all emanazione del regolamento di cui all art. 10 della LP n. 6/2004 e invece tra quelle elencate da questo ultimo articolo 10 dopo l emanazione di quel regolamento. Va ricordato che a questo sistema si sovrappone ora l articolo 23 bis del Decreto-legge n. 112/2008 (conv. con legge n. 133/2008 e modificato con l art. 15 del Decreto-legge n. 135/2009 conv. legge n. 166/2009), con le note implicazioni in Provincia di Trento. 9

10 Consiglio comunale), poi riprodotto tal quale nell art. 14 del decreto del Presidente della Regione TN AA n. 3L/ Tali funzioni erano: f) l assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali, i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione e la partecipazione dei soggetti gestori di cui all articolo 44, le convenzioni di cui all articolo 41 bis e l affidamento in concessione a terzi; g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; L articolo 44 della LR n. 1/1993, poi riprodotto nell art. 68 del decreto del Presidente della Regione TN AA n. 3L/2005, disciplinava i modi di gestione dei servizi pubblici locali. Di conseguenza, alla situazione schematicamente sintetizzata si potrebbe in teoria applicare non il comma 7 ma il comma 8 dell articolo 8 della LP n. 3/2006. Le due norme sono le seguenti: 7. Previa intesa con l'assemblea della, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai Comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli Comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni. 8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il Comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicuri l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti Comuni della. 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE , n. 3/L Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, che raccoglie ma non modifica la LR , n. 1, la LR , n. 10, la LR , n

11 Si vede abbastanza bene che l applicazione del comma 8 darebbe ai Comuni maggiore capacità di resistenza di fronte alla manovra di privatizzazione che passa attraverso la LP n. 3/2006 e le di Valle. Tuttavia la questione va risolta in senso negativo. Infatti l articolo 44 della LP n. 3/2006 stabilisce la cessazione di efficacia dell art. 44 della LR n. 1/1993 e di conseguenza la cessazione di efficacia dell art. 68 del decreto del Presidente della Regione TN AA n. 3L/2005. Riepilogo delle possibilità teoriche di singoli Comuni o di di Valle di gestire i servizi idrici in maniera autonoma Articolo 8 della LP n. 3/2006 Nel caso di ambito territoriale ottimale coincidente con la di Valle 4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la, le funzioni amministrative nelle seguenti materie: j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei Comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare: 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; 2) ciclo dei rifiuti; 3) trasporto locale; 4) distribuzione dell'energia. 7. Previa intesa con l'assemblea della, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai Comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli Comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni. 11

12 Articolo 13 della LP n. 3/2006 Nel caso di ambiti territoriali ottimali riguardanti più territori di più di Valle 6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi: a) ciclo dell'acqua; b) ciclo dei rifiuti; c) infrastrutture riguardanti i territori di più ; d) trasporto pubblico locale; e) distribuzione dell'energia. 6 bis. La Giunta provinciale promuove l'intesa per la definizione degli ambiti ottimali previsti dal comma 6 entro tre mesi dalla data d'individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma Nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 6 possono essere individuati, inoltre, attività e compiti da riservare ai singoli Comuni o alle, nel caso di ambiti riguardanti più territori, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio. 7 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 7, la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione è gestita in un ambito unico di livello provinciale; la convenzione per la costituzione dell'autorità competente per l'ambito unico ai sensi del comma 2, lettera b), assicura l'integrazione della fase di depurazione con quelle di fognatura e di acquedotto; alla predetta autorità è comunque riservata, anche mediante l'adozione di specifici piani, la determinazione delle linee strategiche dell'approvvigionamento idrico e delle relative infrastrutture. 12

13 B - Statuti delle di Valle Alcuni statuti non sono ancora aggiornati con le competenze del nuovo organo (Conferenza dei Sindaci) introdotto dalla LP 27 novembre 2009, n. 15. Lo statuto della Valle dell Adige non risulta ancora approvato. INDICAZIONI NORMATIVE SUL VALORE DEGLI STATUTI DELLE COMUNITA DI VALLE Articolo 117, comma 6, della Costituzione I Comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Statuto speciale del Trentino Alto Adige sugli Statuti comunali: Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, D.P.Reg , 3/L Articolo 3 - Statuto comunale 1. Il Comune adotta il proprio statuto. 2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche. 3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all albo pretorio dell ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all albo pretorio del Comune. 4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente. L ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi. Secondo le indicazioni della LP n. 3/ e di alcuni Statuti stessi - gli Statuti delle di Valle sono subordinati alle leggi provinciali. 13

14 VALUTAZIONI RIASSUNTIVE DI SINTESI A prescindere dalle differenze interne, a volte, gli Statuti rispondono ad uno standard unico riconoscibile in applicazione delle disposizioni della legge quadro della Provincia di Trento n. 3/2006: standard che del resto è stato anche messo a punto con il supporto della Provincia in base alle apposite previsioni della legge citata 19. Indipendentemente dal contenuto delle singole indicazioni che seguono, va ricordato che le disposizioni della LP n. 3/2006 (esaminata sopra) restano applicabili anche nel caso che non siano richiamate espressamente dai singoli Statuti. Viceversa non è stata trovata neppure una norma statutaria che apertamente contraddica una disposizione della LP n. 3/2006. Le norme degli Statuti tuttavia offrono indicazioni significative sugli orientamenti che le di Valle presentano nell ambito delle libertà loro consentite a proposito di forme di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali. 1. Nessuna disposizione dei 15 Statuti esaminati esclude espressamente la privatizzazione del servizio idrico locale. 2. Tre Statuti riportano previsioni che variamente possono essere interpretate come una riserva a considerare il servizio idrico come un servizio a rilevanza economica: Giudicarie, Rotaliana, Valle di Fiemme. 3. Tra i 15 Statuti esaminati sono 13 a riprendere espressamente le previsioni della legge quadro provinciale relative alla possibilità di costituire (e partecipare a) società di capitali per l esercizio industriale di servizi pubblici locali (fanno eccezione: Valle di Non, Comun General de Fascia). 19 Articolo 14, comma 3: I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. 14

15 4. Tre Statuti mostrano un significativo orientamento verso la privatizzazione del servizio idrico (e di altri servizi pubblici locali): Alto Garda e Ledro, Rotaliana, Valle di Fiemme (da notare che all interno delle prime due operano già rispettivamente una SpA mista pubblica-privata e una SpA totalmente pubblica). 5. Quattro Statuti prevedono che le forme organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali siano individuate mediante una proposta di convenzione che è deliberata dalla Assemblea di e che ove deliberata con maggioranza qualificata possiede valore vincolante verso i Comuni dissenzienti (obbligati a recepirla a pena di esercizio di potere sostitutivo): Valle di Sole, Valle di Non, Alta Valsugana e Bersntol, Valsugana e Tesino (da notare che all interno delle due ultime numerosi Comuni hanno il servizio idrico gestito da una SpA totalmente pubblica). 6. Due Statuti richiamano la possibilità di istituire (e partecipare a) Consorzi o Aziende Speciali per la gestione dei servizi pubblici locali: Giudicarie, Valle di Fiemme. 7. Due Statuti mantengono una opzione espressa per il mantenimento delle gestioni dirette esistenti dei servizi pubblici locali: Vallagarina, Primiero. Le sintesi puntuali degli Statuti, per il tema che interessa, sono di seguito presentate in ordine geografico da Nord e Ovest verso Sud e Est. Gli Statuti esaminati sono stati scaricati dal sito della Provincia di TN sezione di Valle il

16 1. Valle di Sole Finalità Assemblea (39) Delibera la disciplina generale, l assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali; definisce le politiche tariffarie ed approva i piani industriali e le carte dei servizi; approva, se non già previsto dalla programmazione strategica o attuativa, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme di associazione o collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la variazione e la dismissione delle quote di partecipazione; approva gli indirizzi strategici per enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici (21, c. 2). Gli atti dell Assemblea della CV relativi a disciplina generale, assunzione e dismissione dei servizi pubblici locali, scelta delle relative forme gestionali, politiche tariffarie ed approvazione dei piani industriali e delle carte dei servizi devono essere approvati (condizione di efficacia) dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione entro 60 gg. salvo silenzio assenso (applicazione dell art. 14, c. 4, lett. c) e d), della LP n. 3/2006). Collegio dei sindaci (34) Esprime parere obbligatorio sui provvedimenti generali di attuazione delle politiche tariffarie, sugli atti di organizzazione dei servizi pubblici, sui di settore. (40) La CV svolge le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con obbligo di gestione associata ai sensi dell articolo 8, comma 4, della LP n. 3/2006. (43) Entro un anno dall identificazione degli ATO (ovvero dall effettivo trasferimento ai Comuni delle funzioni da esercitare in forma associata) la CV propone ai Comuni la gestione associata dei compiti e delle attività per cui è obbligatorio l esercizio in forma associata. L Assemblea della CV approva una proposta di convenzione per ciascun Comune, con la quale: a) individua i servizi per i quali si prevede la gestione in forma associata; b) disciplina i rapporti finanziari tra Comune e, cui comunque spettano le tariffe dei servizi; c) prevede le modalità per l eventuale messa a disposizione a favore della di risorse umane, organizzative e strumentali; d) disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del Comune, riconoscendo comunque a quest ultimo risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione ; e) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune. Le eventuali controversie sui contenuti patrimoniali e finanziari della convenzione sono affidate a un arbitro. Le proposte di convenzione sono vincolanti se approvate dalla metà più uno dei Consigli comunali interessati che rappresentino la maggioranza della popolazione residente e devono essere recepite entro trenta giorni anche dai Comuni dissenzienti, salvo potere sostitutivo. La forma organizzativa prescelta, tra quelle consentite dalle norme vigenti, è valutata il profilo dell efficienza e dell efficacia. La CV può organizzare i servizi pubblici anche stipulando una convenzione con altre CV. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dall Assemblea. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione, la Giunta della CV determina poi le tariffe applicando il principio della copertura dei costi. (66) Il piano di sviluppo contiene i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle tariffe dei servizi pubblici. 16

17 2. delle Giudicarie Finalità Assemblea (9) Approva le linee strategiche per l esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche tariffarie. Nel caso in cui l ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della : organizza i servizi pubblici e ne individua forme e modalità gestionali; svolge le funzioni d autorità d ambito e quelle provvedimentali; approva le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi; approva gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici. (10) Le delibere assembleari su criteri e indirizzi generali per le tariffe dei pubblici servizi e per la verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio sono approvate (condizione di efficacia) dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio; tali approvazioni sono condizione di efficacia e devono essere adottate entro 60 gg., trascorsi i quali le delibere dell Assemblea si intendono approvate. (31) La CV esercita i compiti trasferiti ai Comuni con l obbligo di gestione associata ai sensi dell articolo 8, comma 4, della LP n. 3/2006; alla competono le tariffe dei servizi da essa gestiti. (49) La assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell articolo 8 della LP n. 3/2006; esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell autorità d ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico; individua la modalità di gestione del servizio, fissa la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, garantisce a tutela degli utenti l esercizio dell attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. Se determinati servizi pubblici locali sono organizzati in base ad ATO che prevedano l aggregazione di più territori di, per l esercizio associato delle funzioni di gestione dei servizi si stipula una convenzione o si costituisce un Consorzio con le altre coinvolte (applicazione dell articolo 13, comma 2, della LP n. 3/2006). L individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse; a tale fine si predispone un piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto. (50) La può costituire SpA o Srl, acquisirvi partecipazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali individuando l interesse pubblico connesso a tale operazione e valutando il rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell iniziativa. (27) Il Piano di sviluppo contiene i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche tariffarie dei pubblici servizi. 17

18 2. delle Giudicarie (segue) Finalità (54) La partecipa a Consorzi con altre, Comuni ed Enti Pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali; l adesione al Consorzio è deliberata dall Assemblea mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio. (55) Restano in ogni caso salve le disposizioni dell articolo 13 della LP n. 3/2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario. (56) La dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni; le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione; quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo ; nella determinazione delle tariffe dei servizi la può tenere conto della capacità contributiva degli utenti. 18

19 3. Alto Garda e Ledro Finalità Assemblea (9) Approva i regolamenti attuativi per la gestione dei servizi pubblici locali. Nel caso in cui l ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della : organizza i servizi pubblici di competenza e ne individua forme e modalità gestionali; svolge le funzioni d autorità d ambito e quelle provvedimentali; approva le tasse, le tariffe, i piani industriali; approva gli indirizzi strategici per gli enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici. (10, c. 1) Le deliberazioni relative alle politiche tariffarie dei servizi pubblici sono approvate (condizione di efficacia) dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni del territorio di riferimento e che ne rappresentino la maggioranza di quel territorio, entro 30 gg. salvo silenzio assenso. Conferenza dei Sindaci (18) Esprime parere sulle linee strategiche per l organizzazione dei servizi sulle politiche dei tributi locali e tariffarie. (44) La CV assume, previa adozione del relativo regolamento attuativo per la gestione, il servizio pubblico relativo al ciclo dell acqua. Esercita le funzioni di autorità d ambito e in particolare individua le modalità di gestione del servizio, fissa le tariffe ed i contenuti del contratto di servizio, esercita vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. Le modalità di gestione sono individuate (tra quelle previste dall ordinamento) sulla base di valutazioni comparative in termini di opportunità sociale, convenienza economica ed efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. Per i servizi con rilevanza economica ed imprenditoriale si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall ordinamento, deve dare atto della percentuale di copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e dell eventuale disavanzo di gestione previsto. (45) Per lo svolgimento di attività imprenditoriali, in regime di concorrenza la può costituire società di capitali, per azioni o a responsabilità limitata ed acquisire partecipazioni in tali società. L Assemblea della CV è competente per la costituzione della società o l acquisizione della partecipazione, la partecipazione ad aumenti di capitale e conferimenti, la dismissione della partecipazione, la nomina e revoca di Amministratori e Sindaci. In caso di società a prevalente capitale pubblico, l autonomia gestionale della società ed il perseguimento degli obiettivi della CV sono garantiti da appositi, approvati dall Assemblea, che fissano gli impegni reciproci. Lo statuto delle società a prevalente capitale pubblico deve prevedere che la partecipazione in altre società sia subordinata all assenso della. (49) Le tariffe per i servizi pubblici sono fissate, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione; nel determinare le tariffe la CV può tenere conto della capacità contributiva degli utenti. (22) Il piano di sviluppo contiene i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle tariffe dei pubblici servizi. 19

20 4. Valle di Non Finalità La CV riconosce la risorsa idrica quale diritto primario della popolazione e ne garantisce la titolarità e la gestione pubblica (3, c. 4) (NB: questa generica formulazione non richiede affatto la ripubblicizzazione tramite aziende speciali) Assemblea (7, c. 2, g) Nel caso in cui l ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della : organizza i servizi pubblici, ne individua forme e modalità gestionali, esercita le funzioni di autorità di ambito, approva i piani industriali e le carte dei servizi. (8, c. 1) Le deliberazioni relative alle politiche tariffarie dei servizi pubblici sono approvate (condizione di efficacia) dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni della e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione, entro 30 gg. salvo silenzio assenso. Collegio dei Sindaci (18, c. 5, d) Esprime parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni di organizzazione dei servizi pubblici, compresa individuazione delle modalità di gestione e determinazione delle tariffe. (21) La CV svolge le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con obbligo di gestione associata ai sensi dall art. 8, comma 4, della LP n. 3/2006. (24) Entro un anno dall identificazione degli ATO (ovvero dall effettivo trasferimento ai Comuni delle funzioni da esercitare in forma associata) la CV propone ai Comuni le modalità di gestione associata dei compiti e delle attività per cui è obbligatorio l esercizio in forma associata. L Assemblea della CV approva una proposta di convenzione per ciascun Comune, con la quale: a) individua i servizi per i quali si prevede la gestione in forma associata; b) disciplina i rapporti finanziari tra Comune e, cui comunque spettano le tariffe dei servizi; c) prevede le modalità per l eventuale messa a disposizione a favore della di risorse umane, organizzative e strumentali; d) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune. Le eventuali controversie sui contenuti patrimoniali e finanziari della convenzione sono affidate a un arbitro. Le proposte di convenzione sono vincolanti se approvate dalla metà più uno dei Consigli comunali interessati che rappresentino la maggioranza della popolazione residente e devono essere recepite entro trenta giorni anche dai Comuni dissenzienti, salvo potere sostitutivo. La forma organizzativa prescelta, tra quelle consentite dalle norme vigenti, è valutata il profilo dell efficienza, dell efficacia e della economicità. La CV può organizzare i servizi pubblici anche stipulando una convenzione con altre CV. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dall Assemblea. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione, la Giunta della CV determina le tariffe applicando il principio della copertura dei costi. (36) La dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tariffe afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. (38) Il piano di sviluppo contiene i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle tariffe dei servizi pubblici. 20

21 5. della Paganella Finalità Assemblea (8) Approva le linee strategiche per l esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche tariffarie. Nel caso in cui l ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della : organizza i servizi pubblici e ne individua forme e modalità gestionali; svolge le funzioni d autorità d ambito e quelle provvedimentali; approva le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi. (10) Le delibere nelle segg. materie sono approvate (condizione di efficacia) da almeno tre Consigli della che rappresentino la maggioranza della popolazione entro 60 gg., trascorsi i quali le delibere si intendono approvate: criteri e indirizzi generali per le tariffe dei pubblici servizi e la verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio, organizzazione forme e modalità gestionali dei servizi pubblici, approvazione di tariffe, piani industriali e carte dei servizi. Conferenza dei sindaci (18) Dà parere preventivo su strategie per organizzazione servizi e politiche tariffarie. (21) La CV svolge le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con obbligo di gestione associata ai sensi dall art. 8, comma 4, della LP n. 3/2006. (30) La assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, e in particolare i servizi pubblici relativi al ciclo dell acqua, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell articolo 8 della LP n. 3/2006; esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell autorità d ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico; individua la modalità di gestione del servizio, fissa la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, garantisce a tutela degli utenti l esercizio dell attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori. Se determinati servizi pubblici locali sono organizzati in base ad ATO che prevedano l aggregazione di più territori di, per l esercizio associato delle funzioni di gestione dei servizi si stipula una convenzione o si costituisce un Consorzio con le altre coinvolte (applicazione dell articolo 13, comma 2, della LP n. 3/2006). L individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse; a tale fine si predispone un piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico. (31) La - con deliberazione assembleare approvata dai 2/3 dei componenti - può costituire SpA o Srl ovvero acquisirvi partecipazioni per lo svolgimento in regime di concorrenza di attività imprenditoriali individuando l interesse pubblico connesso a tale operazione e valutando il rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell iniziativa. (38) La dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tariffe afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. (34) Il Piano di sviluppo contiene i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche tariffarie dei pubblici servizi. 21

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