RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA a cura di Pierguido Soprani, avvocato

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1 RASSEGNA DI a cura di Pierguido Soprani, avvocato D.Lgs. n. 758/1994: irreperibiità de contravventore Cassazione penae, sez. III, 11 novembre 2011, n , Pres. Ferrua, Re. Petti D.Lgs. n. 758/94 Ammissione a pagamento dee sanzioni Omessa notifica de invito per irreperibiità de contravventore Vautazione Conseguenze Nuità Non sussiste Azione penae Vautazione È procedibie Ne ambito dea procedura sanzionatoria pre vista da D.Lgs. n. 758/1994, è onere de con travventore attivarsi per a reaizzazione de ef fetto estintivo dei reati contravvenzionai accer tati a suo carico. La notificazione de invito a pagamento, divenuta impossibie per copa de contravventore stesso che si sia reso voutamen te irreperibie dopo accertamento de infrazio ne, non impedisce esercizio de azione penae. I titoare di un pubbico esercizio era stato contravvenzionato per acune vioazioni aa normativa di sicurezza e di igiene de avoro e organo di vigianza aveva impartito e neces sarie prescrizioni a fine di regoarizzazione dei reati accertati. Dopo aver verificato che i con travventore aveva cessato attività d impresa nei ocai, a fronte dea risouzione dea oca zione, aveva ritenuto eiminate e contravven zioni e aveva ammesso i responsabie a pa gamento dea sanzione in via amministrativa. Peratro, questa comunicazione di ammissio ne a pagamento era stata respinta a mitten te in quanto i contravventore, asciando i domiciio dichiarato presso i ocai dove aveva svoto attività, non aveva dato acuna notizia su suo nuovo domiciio. Premesso questo, i Tribunae aveva pronun ciato sentenza assoutoria, per insussistenza dei fatti, osservando che non risutava piena mente provata a penae responsabiità de imputato, in quanto era mancata a prova che avesse avuto conoscenza dea possibiità di essere ammesso a pagamento per estin zione dei reati, peratro, essendo un fatto noto che i cittadini stranieri, cessata a oro attività, si spostano da quei uoghi e spesso si rendono irreperibii. Era ricorso per Cassazione i procuratore dea Repubbica presso i Tribunae, amentando che i Giudice di primo grado non aveva consi derato che i trasgressore si era voontaria mente aontanato da proprio domiciio sen za provvedere a pagamento. La Cassazione ha ritenuto fondato i ricorso. Secondo a Suprema Corte, e contravvenzio ni in materia di igiene e di sicurezza de avoro sono estinte, ai sensi de art. 24, D.Lgs. n. 758/1994, se i contravventore adempie aa prescrizione imposta da organo di vigianza ne termine fissato e provvede a pagamento previsto, ne termine di trenta giorni. L opera tività dea causa di estinzione è subordinata, quindi, a verificarsi dee due condizioni im poste daa egge, adempimento dee prescri zioni e pagamento. I mancato rispetto anche di una soa dee due condizioni può impedire a reaizzazione de effetto estintivo; da que sto, secondo i Giudici di egittimità, consegue che è onere de contravventore attivarsi per a reaizzazione de effetto estintivo. Ovvia mente, per poter pagare i contravventore deve conoscere ammontare dea sanzione e deve ricevere invito a pagamento. Questo invito non richiede particoari procedure es sendo sufficiente una modaità idonea a rag giungere i risutato. Testo disponibie on ine nea sezione Documentazione integrativa de sito rezza.isoe24ore.com Responsabiità de responsabie de procedimento Cassazione penae, sez. IV, 15 novembre 2011, n , Pres. Morgigni, Re. Izzo 113

2 Appati pubbici Responsabie de procedi mento Norme per a sicurezza su avoro Posizione di garanzia de RUP Estensione e contenuti Vautazione A carico de RUP (responsabie unico de proce dimento) grava una posizione di garanzia con nessa ai compiti di sicurezza non soo nea fase genetica dei avori, addove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante i oro svogimento, ove è previsto che debba svogere un attività di sorvegianza de oro rispetto. Ne corso de esecuzione dei avori di un ap pato pubbico, è accaduto un infortunio su avoro mortae, in cui è rimasto vittima un dipendente de subappatatore, i quae avo rando in quota, a un atezza di dieci metri, senza a messa in opera dee protezioni co ettive previste da Piano di sicurezza e di co ordinamento, era precipitato a terra, dece dendo per gravi esioni a capo. I responsabie de procedimento amministra tivo di avori pubbici e responsabie dei avori (RUP), i coordinatore per esecuzione e i titoare dea ditta subappatatrice, erano stati condannati in primo grado da Tribunae. La Corte di appeo, dichiarata estinzione de reato per morte di uno degi imputati (i dato re di avoro), aveva confermato e condanne degi atri due imputati. Secondo i Giudici incidente era avvenuto, non mentre operaio si trovava nea piscina, ma mentre si trovava ne pozzo semicircoare esterno in cui avevano origine e travi, una dee quai, su cui si trovava o stesso, era improvvisamente caduta. Pertanto, nessun ri ievo aveva a circostanza che i PSC prevedes se un diverso sistema di copertura dea pisci na; infatti, a mancanza di misure di sicurezza riguardava i punto di origine dee travi, po sto in una buca scoperta profonda 10 metri, senza acuna opera anticaduta, neppure pre vista ne piano operativo di sicurezza (POS) de impresa. A questo riguardo, e cinture di sicurezza non potevano essere considerate un presidio idoneo, tenuto conto che i oro utiizzo ostacoava i movimento degi operai, né erano state istaate funi metaiche sue quai fare scorrere. Poiché su punto i POS era de tutto generico, di queste carenze do veva rispondere sia i datore di avoro, sia i RUP responsabie dei avori (i quae aveva 114 omesso esercizio di un adeguata vigianza come imposto dae norme discipinanti i suo incarico), sia i CSE per non avere verificato idoneità de POS de impresa. Con i ricorso per Cassazione, gi imputati ave vano dedotto: i RUP che, avendo questa figura soo funzioni amministrative e non operative, non poteva essergi imputato omesso esercizio dea vigianza, affidato, inve ce, a impresa esecutrice dei avori e a coordinatore per a sicurezza nominato da committente. In ogni caso, poi, men tre originario progetto dea piscina aveva previsto una copertura di egno e tegoe, successivamente era stato modi ficato con a previsione di una copertura con tei mobii; quindi, non erano più previsti ponteggi, reti e tavoati, ma im bracature e funi di acciaio per aggancio; inotre, queste misure erano compatibii con e esigenze di sicurezza dei avorato ri se soo fossero state rispettate. Invero, tutti i avoratori avevano ricevuto istru zioni su utiizzo dei mezzi di protezione ed erano stati dotati di cinture di sicurez za; su uogo di avoro erano presenti anei di ancoraggio, i cui mancato uti izzo aveva costituito un comportamen to gravemente negigente, idoneo a es sere causa escusiva de evento; i CSE che incidente era avvenuto per escusiva copa dee vittima che non ave va utiizzato i mezzi di protezione messi gi a disposizione (cinture di sicurezza per a posa in opera dee membrane di copertura sue travi curviinee). La Cassazione in primis aveva ritenuto inam missibie i ricorso de CSE in quanto tardiva mente proposto. Quanto a RUP, dopo avere premesso che o stesso, quae responsabie dei avori in rappresentanza de committente, ha «obbigo dea verifica dee condizioni di sicurezza de avoro in attuazione dei reativi piani», ha uteriormente precisato che, se condo quanto ha disposto i regoamento di esecuzione in materia di avori pubbici, i RUP «provvede a creare e condizioni affinché i processo reaizzativo de intervento risuti condotto nei tempi e costi preventivati e ne rispetto dea sicurezza e a saute dei avora tori» e «deve coordinare e attività necessarie aa redazione de progetto definitivo ed ese cutivo, verificando che siano rispettate e indi

3 cazioni contenute ne documento preiminare aa progettazione e ne progetto preiminare, nonché aa redazione de piano di sicurezza e di coordinamento». Inotre, i RUP deve vigia re su attività de CSE e vautare i PSC e i fascicoo predisposti da coordinatore per a progettazione. In sostanza, secondo a Cassazione «a carico de RUP (responsabie unico de procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non soo nea fase geneti ca dei avori, addove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante i oro svogimen to, ove è previsto che debba svogere un attivi tà di sorvegianza de oro rispetto». La concusione è stata, dunque, di afferma zione dea responsabiità per e carenze de PSC (a fronte dee modifiche progettuai in tervenute) e de POS. La nomina de responsabie dei avori Cassazione penae, sez. IV, 21 dicembre 2011, n , Pres. Marzano, Re. Izzo Sicurezza nei cantieri Responsabie dei avori Atto di nomina da parte de Committente Esonero dea responsabiità Condizioni Va utazione Necessità dea deega È necessaria In materia di sicurezza nei cantieri, i egisatore non ha predeterminato gi effetti dea nomina de responsabie dei avori, avendo stabiito espressamente che area di esonero dea re sponsabiità de committente dipende da con tenuto e da estensione de incarico conferito gi. La nomina de responsabie dei avori si deve imprescindibimente trasfondere in un atto di deega, con i quae si attribuiscano a predetto responsabie dei avori poteri decisionai, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generae, a determinazione dea sfera di com petenza attribuitagi. A committente proprietario di un immobie su quae erano stati svoti avori di ristruttura zione, era stato addebitato di avere omesso di pianificare a durata dee fasi dee opere rea tive ao smanteamento di astre di cemento e di amianto e rimozione di vetri dea capan nina, a fine di consentire che esse si svoges sero in sicurezza, di avere omesso di designa re i CSE, pur trattandosi di avoro che preve deva a presenza di due imprese ne cantiere e, infine, di avere omesso di far redigere i PSC con individuazione dei rischi per i avoratori, di aver conseguentemente determinato, in cooperazione coposa con atri, a caduta da 10 metri di atezza di un avoratore, i quae era saito su tetto de capannone per iniziare a smanteare a parte in vetro ed era caduto da ucernaio da demoire. Condannato in primo grado, in grado di ap peo i reato di esioni personai copose era stato dichiarato estinto per prescrizione, ma a Corte d Appeo aveva precisato che era irrievante che imputato non avesse acuna competenza in campo ediizio, tenuto conto che avrebbe potuto utiizzare ausiio di per sone esperte ae quai eventuamente confe rire deega. Con i ricorso per Cassazione imputato aveva dedotto che, siccome totamente privo di com petenza in materia ediizia, o stesso aveva provveduto aa nomina di un responsabie dei avori, affidando a impresa affidataria esecu zione dee opere. I giorno dei fatti, a opera ne cantiere era presente soo questa impresa affidataria, che doveva provvedere aa isciatu ra de pavimento; nessuno doveva saire su tetto, in quanto a rimozione deo stesso e i suo smatimento era stato affidato ad atra dit ta speciaizzata; pertanto, non era presente a cun presidio di sicurezza per avori in quota e i avoratore era saito su tetto di sua iniziativa e senza avere ricevuto acun incarico. I commit tente era ignaro di queo che accadeva, aven do nominato un responsabie dei avori, e con questa nomina si era iberato dea responsabii tà di ogni adempimento. Per quanto di sua conoscenza, ne cantiere doveva operare una soa impresa. La Cassazione, ne compiere un anaisi detta giata dei compiti de committente, ha vauta to che costui è esonerato dae responsabiità connesse a adempimento degi obbighi «i mitatamente a incarico conferito a respon sabie dei avori». Ratio de coinvogimento de committente nea responsabiità per i mancato rispetto dee norme in materia di sicurezza è di evitare che i risparmio sui costi 115

4 de opera sia scaricato sua sicurezza, con una diminuzione dei presidi di tutea dei avo ratori. I committente è rimasto, insomma, i soggetto obbigato in via principae a osser vanza degi obbighi imposti in materia di si curezza su avoro e i suo esonero daa re sponsabiità è subordinato aa nomina de responsabie dei avori che, però, deve essere imprescindibimente accompagnato da un atto di deega, con i quae sono attribuiti a responsabie dei avori stesso poteri decisio nai, ai quai sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generae, a determinazione dea sfera di competenza attribuitagi. In sintesi, perché operi esonero da responsa biità de committente è necessario che nomi ni un responsabie dei avori, che questa no mina sia riferita agi adempimenti che devono essere osservati in materia di sicurezza de avoro e che sia conferita una deega e specifi cata a sua estensione. Ne caso di specie, non essendo stata conferi ta a responsabie dei avori acuna deega, non si è prodotto i trasferimento in capo a deegato (responsabie dei avori) dei poteri e dee responsabiità originariamente spettanti a deegante (committente) e che quest uti mo è rimasto i soggetto obbigato, in via principae, a osservanza degi obbighi impo sti in materia di sicurezza su avoro, con corre ato radicamento dea posizione di garanzia su rispetto dee norme di prevenzione. a cura di Gabriee Taddia, avvocato in Ferrara Rifiuti: affidamento e cupa in eigendo Cassazione Penae, sez. III, 23 aprie 2012, n , Pres. Squassoni, Re. Lombardi Testo disponibie on ine nea sezione Documentazione integrativa de sito rezza.isoe24ore.com Contratto di affidamento trasporto rifiuti Au torizzazioni de trasportatore Obbigo di ve rifica da parte de committente Sussiste Imputabiità de committente che abbia omes so i controo Cupa in eigendo Vautazio ne In materia di smatimento di rifiuti, affidamen to dei rifiuti a terzi per tae operazione compor ta per i soggetto che i conferisce puntuai ob bighi di accertamento con a conseguente cu pa in eigendo o in vigiando per e operazioni eseguite da soggetto a quae i rifiuti sono stati conferiti. La Corte di Cassazione torna su tema, sem pre piuttosto trascurato, dea responsabiità de committente in caso di affidamento di rifiuti a terzi. Infatti, troppo spesso accade che da parte de committente vengano tra scurati anche i più eementare controi circa idoneità de affidatario aa gestione dei ri fiuti stessi, in quanto costituisce eementare principio giuridico sia in tema penae che am 116 ministrativo, che a responsabiità può essere concorrente fra diversi soggetti e tutti cooro che concorrono nea commissione di un ie cito possono essere chiamati a rispondere deo stesso ao stesso modo in cui può essere chiamato i materiae autore de reato o de iecito amministrativo. Ne caso di specie, è accaduto che i titoare di un impresa ha affidato i trasporto di materia i provenienti da demoizioni edii a una im presa di trasporto rifiuti priva dee necessarie autorizzazioni. Era stato accertato poi che i rifiuti in questione erano stati iegittimamen te riversati su fondo di un terzo incopevoe e pertanto i titoari dee due imprese entrambi condannati per i reato di cui a art. 256, comma 1, ettera a) e comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, per avere effettuato attività di tra sporto di rifiuti speciai non pericoosi in as senza dea prescritta autorizzazione. Ricorreva per cassazione i titoare de impre sa di costruzioni, eccependo a sussistenza di un regoare contratto di appato per i corret to smatimento dei materiai di risuta. La Cassazione rigetta i ricorso, ricordando che: «in materia di smatimento di rifiuti affi damento dei rifiuti a terzi per tae operazione comporta per i soggetto che i conferisce puntuai obbighi di accertamento con a con seguente cupa in eigendo o in vigiando per e operazioni eseguite da soggetto a quae i rifiuti sono stati conferiti». La sentenza è sicuramente condivisibie. È certamente vero, infatti, che i committente ha obbigo giuridico di attivarsi positivamen

5 te per verificare che tutti i soggetti coinvoti nea fiiera siano in possesso dee necessa rie autorizzazioni, da trasportatore, aa corri spondenza dei mezzi autorizzati fino a sito di destinazione. In sostanza, a responsabiità dei detentori e/o produttori di rifiuti può essere escusa soo se questi non si siano resi responsabii di com portamenti materiai o psicoogici tai da de terminare una compartecipazione, anche a iveo di sempice istigazione, determinazio ne, rafforzamento o faciitazione, negi ieciti commessi dai soggetti dediti aa gestione dei rifiuti, e tae è omissione di ogni controo in ordine aa regoarità (e prima ancora a pos sesso), dei necessari titoi autorizzativi. D atronde, a Cassazione si era anche già espressa in merito, affermando che «in tema di gestione dei rifiuti, affidamento di rifiuti a soggetti terzi a fine de oro smatimento comporta per i soggetto che i conferisce precisi obbighi di accertamento (in particoa re, a verifica sia de affidabiità de terzo che de esistenza in capo a medesimo dee ne cessarie autorizzazioni e competenze per espetamento de incarico), a cui vioazione giustifica affermazione dea responsabiità penae per i mancato controo a titoo di cupa in eigendo». (si veda Cassazione, sez. III, 19 dicembre 2007, n. 6101). È evidente, infatti, che sarebbe inaccettabie un sistema che ritiene non responsabie i committente de idoneità dei propri appata tori, in quanto si reaizzerebbe così un sistema di incentivazione dei comportamenti ieciti e di concorrenza seae, considerato che certa mente i costo di prestazioni da parte di sog getti non autorizzati è sempre argamente inferiore da queo praticato da cooro che, in possesso degi idonei titoi, osservano scrupo osamente e disposizioni di egge, con i reati vi costi, ma anche con i reativi benefici per a coettività in termini di tutea de ambiente. Aria: modifica sostanziae deo stabiimento Cassazione Penae, Sez. III, 23 aprie 2012, n. 1550, Pres. Squassoni, Est. Lombardi Verniciatura industriae Instaazione di un impianto comportante emissioni in atmosfera Impianto non in funzione Vautazione Non rieva Mancanza di autorizzazioni Modifica non essenziae Non è tae Reato Sussiste A seguito dee modifiche apportate a art. 269, decreto egisativo 3 aprie 2006, n. 152, da art. 3, comma 3, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, non è più soggetta ad autorizzazione in staazione de singoo impianto che produce emissione in atmosfera, bensì a reaizzazione deo stabiimento ne suo compesso, dovendo intendersi con tae termine insieme dee atti vità esercitate ne medesimo uogo mediante uno o più impianti o macchinari. È, però sog getta ad autorizzazione, ai sensi de medesimo articoo, a modifica sostanziae deo stabii mento che comporti una variazione dee emis sioni in atmosfera (art. 269, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 come modificato da D.Lgs. n. 128/ 2010, art. 3, comma 3, ettera i) e, quindi, anche instaazione o modificazione di im pianti che a determini. È opportuno porre attenzione ae modifiche apportate agi impianti di emissione, poiché e modifiche ritenute sostanziai concretano una vioazione di norme assistite da presidio di carattere penae. È questa indicazione dea Cassazione nea sentenza in oggetto, a quae peratro traduce ottimamente quanto affermato dae norme positive de D.Lgs. n. 152/2006. In fatto, è accaduto che i Tribunae di (omis sis) ha affermato a copevoezza di B.F. in ordine a reato di cui a art. 269 e art. 279, comma 1, D.Lgs n. 152/2006, a ui ascritto per avere, in quaità di socio dea ditta (omis sis), instaato un impianto comportante emissioni in atmosfera senza a prescritta au torizzazione. I Giudice di merito ha accertato instaazio ne di un impianto di verniciatura industriae in un capannone de azienda non munito dea prescritta autorizzazione e ha affermato che, indipendentemente da effettiva messa in funzione de impianto, costituisce reato ai sensi de art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/ 2006, a sua instaazione senza che fosse stata richiesta autorizzazione. Avverso a sentenza ha proposto ricorso im putato, amentando che i giudice di merito 117

6 ha affermato a sua copevoezza sua base di una motivazione contraddittoria, essendosi dato atto in sentenza che, secondo e deposi zioni assunte, impianto non era in funzione e non vi erano tracce di vernice e pertanto in assenza di emissioni in atmosfera non è confi gurabie i reato di cui aa contestazione; ino tre si denuncia a vioazione ed errata appica zione de art. 521 c.p.p., poiché a sentenza ha affermato a copevoezza de imputato per un fatto diverso da queo ascrittogi in imputazione, essendogi stato contestato esercizio di un impianto comportante emis sioni in atmosfera mentre è stato condannato per a sua instaazione e, quindi, per una fattispecie diversa da quea contestata. La Cassazione rigetta i ricorso, osservando che «a seguito dee modifiche apportate a D.Lgs. 3 aprie 2006, n. 152, art. 269 da D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, art. 3, comma 3, non è più soggetta ad autorizzazione a instaazione de singoo impianto che produ ce emissione in atmosfera, bensì a reaizza zione deo stabiimento ne suo compesso, dovendo intendersi con tae termine insieme dee attività esercitate ne medesimo uogo mediante uno o più impianti o macchinari. È, però soggetta ad autorizzazione, ai sensi de medesimo articoo, a modifica sostanziae deo stabiimento che comporti una variazio ne dee emissioni in atmosfera (art. 269, comma 8 come modificato da D.Lgs. n de 2010, art. 3, comma 3, ett. i) e, quindi, anche a instaazione o modificazione di im pianti che a determini». Ne caso di specie, instaazione di un im pianto di verniciatura industriae con due ca mini di aspirazione per e emissioni in atmo sfera è stata operata in una azienda per attivi tà di carrozzeria che non prevedeva tae tipo di avorazione e costituisce indubbiamente una modificazione sostanziae deo stabii mento soggetta anche essa a preventiva au torizzazione, a cui carenza è punita con a stessa pena di quea prevista per a totae mancanza di autorizzazione. È indubitabie, pertanto, che instaazione di nuovi punti di emissione costituisca modifica sostanziae, soprattutto se addirittura non era no previsti per esercizio de attività industria e, da qui inevitabie contestazione di caratte re penae, considerato che ai sensi de art. 279, comma 1, de D.Lgs. n. 152/2006, è puni to con sanzione penae inizio de instaazio ne di uno stabiimento ovvero esercizio deo stesso senza autorizzazione o a prosecuzione de attività con autorizzazione scaduta, deca duta, sospesa o revocata e ai sensi de art. 279, comma 1 è, atresì, soggetta a sanzione penae, a reaizzazione di una modifica so stanziae deo stabiimento senza a prescritta autorizzazione, mentre se si tratta di modifica non sostanziae a vioazione è soggetta a san zione amministrativa.

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