SICUREZZA ELETTRICA: LE NOVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO SUGLI IMPIANTI E SULLE APPARECCHIATURE
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1 Focus TU Articoo SICUREZZA ELETTRICA: LE NOVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO SUGLI IMPIANTI E SULLE APPARECCHIATURE di Fausto Di Tosto, primo tecnoogo, Sezione Impianti e apparecchiature eettriche - ISPESL Osservatorio a cura de Ufficio Reazioni con i Pubbico I D.Lgs. 9 aprie 2008, n. 81, ha costituito attuazione de art. 1, egge 3 agosto 2007, n. 123, in base a quae i Governo era stato deegato ad adottare uno o più decreti egisativi per i riassetto e a riforma dee disposizioni vigenti in materia di saute e di sicurezza dei avoratori. Questa deega aveva previsto puntuai confini entro i quai si dovesse operare, per esempio, per i riordino e i coordinamento dee disposizioni vigenti, per appicazione dea normativa a tutti i avoratori, per a sempificazione degi adempimenti meramente formai, per i riordino dea normativa in materia di macchine, di impianti, di attrezzature di avoro, di opere provvisionai, di DPI ecc. L obiettivo previsto è risutato in parte vanificato a causa dea ristrettezza dei tempi tecnici a disposizione dei Ministeri competenti e di tutti i soggetti che, a vario titoo, hanno partecipato ai avori. Per questo motivo, infatti, a fine di poter sviuppare tematiche particoari, sono stati inseriti numerosi rimandi ai decreti attuativi di successiva emanazione. I testo finae de decreto egisativo 9 aprie 2008, n. 81, costituito di ben 306 articoi e 51 aegati, con a paraea abrogazione di diversi decreti preesistenti, ha contribuito a riorganizzare un quadro normativo esistente e fortemente frastagiato in materia di saute e sicurezza dei avoratori durante o svogimento dee proprie mansioni. La tematica degi impianti e dee apparecchiature eettriche è stata inserita ne Capo III, Titoo III, riguar- 86 dante uso dee attrezzature di avoro e dei dispositivi di protezione individuae. Si fornirà un primo quadro dee novità introdotte da D.Lgs. 9 aprie 2008, n. 81, ne settore degi impianti e dee apparecchiature eettriche, in reazione sia aa regoamentazione esistente (D.P.R. n. 462/2001) sia aa regoamentazione abrogata. Visto i brevissimo tempo trascorso da entrata in vigore dea nuova regoamentazione, e indicazioni forni- te dovranno essere considerate come un primo punto vista che potrà eventuamente consoidarsi a seguito di circoari o di chiarimenti da parte degi organi istituzionai preposti. Gi obbighi de datore L art. 80, «Obbighi de datore di avoro», ha stabiito che i datore di avoro deve eseguire una vautazione de rischio eettrico tenendo in considerazione: e condizioni e e caratteristiche specifiche de avoro, compren- 1 ugio 2008 N. 13
2 Focus TU Articoo dendo e eventuai interferenze; i rischi presenti ne ambiente di avoro; tutte e condizioni di esercizio prevedibii. Questa è una grande novità introdotta daa nuova regoamentazione nee attività connesse aa reaizzazione (progettazione, esecuzione, manutenzione, trasformazione, verifiche ecc.) degi impianti eettrici. La finaità dea vautazione de rischio è quea di adottare e misure tecniche e organizzative necessarie a eiminare o a ridurre a minimo i rischi (di natura eettrica) presenti e di individuare i dispositivi di protezione coettivi e individuai necessari aa conduzione in sicurezza de avoro. I rischi che devono essere considerati sono quei egati ai possibii eventi incidentai riconducibii principamente a: contatti eettrici diretti; contatti eettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericoose; archi eettrici e radiazioni; innesco di esposioni; fuminazione diretta e indiretta; sovratensioni; nonché a tutte e atre condizioni di guasto ragionevomente prevedibii. I datore di avoro è anche tenuto a predisporre e procedure di uso e di manutenzione atte a garantire ne tempo a permanenza de iveo di sicurezza raggiunto a seguito de adozione dee misure susseguenti aa vautazione de rischio. Sembrerebbe de tutto ogico che a vautazione de rischio, di cui a art. 80, debba considerarsi come una vautazione specifica reativa a rischio eettrico rientrante negi obbighi dea vautazione de rischio di cui a art. 17, comma 1, ettera a), nonché a art. 28, «Oggetto dea vautazione dei rischi». È bene sottoineare, infatti, che i documento di vautazione de rischio deve individuare tutti i rischi per a sicurezza e a saute durante attività avorativa, deve specificare i criteri adottati per a vautazione stessa nonché e misure di prevenzione e di protezione adottate, gi eventuai DPI ecc. Aa vautazione deve corrispondere, quindi, un documento redatto secondo e modaità di cui a art. 29, compresa a possibiità, ove previsto, di effettuare a vautazione dei rischi sua base dee procedure standardizzate previste da art. 6, comma 8, ettera f). Le sanzioni per i datore di avoro o i dirigente riguardo a vioazioni reative aa vautazione de rischio sono disposte da art. 55. Requisiti di sicurezza L art. 81, «Requisiti di sicurezza», ha ripreso i concetto introdotto daa egge n. 186/1968 secondo i quae utiizzo di norme tecniche (condivise a iveo di comitati tecnici riconosciuti) costituisce a conformità aa regoa de arte. In particoare, mentre ne comma 1 è stato stabiito un principio di carattere generae sua necessità che tutti i materiai, i macchinari, e apparecchiature e gi impianti devono essere progettati, reaizzati e costruiti a regoa d arte, ne comma 2 si distinguono due casi diversi: i prodotti rientranti in specifiche direttive comunitarie (per esempio, a direttiva BT ) devono rispondere ai requisiti di sicurezza contenuti nee stesse. Per questa tipoogia di prodotti, uti- izzatore (datore di avoro) dovrà verificare che uso previsto da fabbricante de prodotto sia idoneo a ambiente di avoro considerato e dovrà riferirsi a manuae d uso e di manutenzione (redatto da fabbricante) quae supporto per a reaizzazione dee procedure di cui a art. 80, comma 3; i prodotti non rientranti ne punto precedente (tra cui anche gi impianti intesi come insieme di macchinari, di materiai ecc.) possono essere considerati conformi aa regoa de arte quaora rispondenti ae norme di buona tecnica contenute ne Aegato IX[1]. Occorre considerare che e norme di buona tecnica indicate ne Aegato IX sono riferite a specifiche tecniche approvate da organismi riconosciuti a svogere attività normativa e che rispondono ai criteri di consensuaità, democraticità, trasparenza ecc. Sono indicati, inotre, i principi secondo i quai queste norme devono essere appicate ai fini de individuazione dee misure di cui a comma 3 e a art. 80, comma 3. Lavori sotto tensione Sono stati considerati e aggiornati, ai sensi de art. 82, gi aspetti regoamentati in precedenza dai D.M. 13 ugio 1990, n. 442, e D.M. 9 giugno 1980, ai fini dee deroghe di cui a comma 3, art. 395, D.P.R. n. 547/ 1955, per que che riguardava a sicurezza dei avori sotto tensione[2], effettuati su impianti eettrici aimentati a frequenza industriae con tensione nominae compresa tra i e i Vot e superiori ai Vot. Otre che per tensioni di sicurezza, questi avori sono consentiti a condizione che: per tensioni nominai fino a V in corrente aternata e fino a V in corrente continua, 1) I riferimento a art. 1 riportato ne secondo capoverso de Aegato IX risuta errato e deve essere etto in riferimento a art. 80, comma 3. 2) Si fa riferimento ai avori per i quai un avoratore viene a contatto deiberatamente con e parti attive o raggiunge interno dea zona intorno ae parti attive nea quae non è assicurato i iveo di isoamento atto a prevenire i pericoo eettrico. 1 ugio 2008 N
3 Focus TU Articoo esecuzione di avori su parti in tensione deve essere affidata a avoratori riconosciuti da datore di avoro come idonei per questa attività secondo e indicazioni dea normativa tecnica pertinente; per tensioni nominai superiori a V in corrente aternata e superiori a V in corrente continua, i avori su parti in tensione sono effettuati da aziende preventivamente autorizzate da Ministero de Lavoro[3] e esecuzione dei avori su parti in tensione deve essere affidata a avoratori abiitati da datore di avoro e riconosciuti idonei per questa attività. In ogni caso, e procedure adottate e e attrezzature utiizzate devono essere conformi ai criteri definiti nee norme di buona tecnica. Anaogamente, ne art. 83, «Lavori in prossimità di parti attive», è stato ripreso e aggiornato quanto previsto da art. 11, D.P.R. n. 164/1955. Evidentemente, si fa riferimento a caso in cui, per esecuzione di un attività, è prevista a possibiità di penetrazione diretta o indiretta nea zona prossima ae inee eettriche o agi impianti eettrici con parti attive non protette, con escusione dea possibiità di penetrazione diretta o indiretta nea zona di avoro sotto tensione[4]. Ne Aegato IX è indicata una distanza imite (in reazione a iveo di tensione nominae) a interno dea quae non possono essere eseguiti i avori. Comunque, è concessa a possibiità di derogare a questa distanza imite quaora si adottino disposizioni organizzative e procedurai idonee (vautazione de rischio specifica o adozione di norme tecniche riconosciute). Abrogazioni I D.Lgs. n. 81/2008 ha abrogato acuni regoamenti pertinenti aa materia trattata, quai: i D.P.R. 27 aprie 1955, n. 547; i D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; i D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, a eccezione de art. 64; i D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; i D.Lgs. 14 agosto 1996, n Inotre, con uno o più decreti integrativi attuativi si provvederà a armonizzazione de D.Lgs. n. 81/2008 con e eggi o i regoamenti abrogati. Nee more de emanazione di questi decreti attuativi, addove disposizioni di egge o regoamentari dispongano un rinvio a norme ovvero ad atre disposizioni abrogate, questi rinvii si intendono riferiti ae corrispondenti norme de D.Lgs. n. 81/2008. Campo di appicazione È opportuno considerare che i campo di appicazione de D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, «Regoamento di sempificazione de procedimento per a denuncia d instaazioni e dispositivi di protezione contro e scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti eettrici e di impianti eettrici pericoosi», fin daa sua emanazione non aveva stabiito un preciso campo di appicazione rimandando a decreti attuativi successivi mai emanati. Per questa ragione e circoari espicative de ISPESL, emanate a seguito de entrata in vigore de D.P.R. n. 462/2001, avevano chiarito che, nee more de emanazione di questi decreti attuativi, si dovesse intendere quae campo di appicazione de decreto queo reativo ai uoghi di avoro di cui a D.P.R. 27 aprie 1955, n Vista attuae abrogazione de D.P.R. n. 547/1955, necessariamente si dovrà fare riferimento, quae nuovo campo di appicazione de D.P.R. n. 462/2001, a campo di appicazione de D.Lgs. n. 81/2008. Evidentemente, risutano ancora escusi da campo di appicazione de D.P.R. n. 462/2001 gi impianti che non erano soggetti a D.P.R. n. 547/ 1955, in quanto regoamentati da appositi provvedimenti egisativi e/o regoamentari tuttora non abrogati. Ao stesso modo, devono essere considerati ancora escusi gi impianti teefonici regoamentati da D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, «Norme di prevenzione degi infortuni su avoro negi impianti teefonici incusi quei di teefonia mobie». Le verifiche L art. 86, D.Lgs. n. 81/2008, reativo ae verifiche, ha stabiito che, ferme restando e disposizioni de D.P.R. n. 462/2001, i datore di avoro deve provvedere affinché gi impianti eettrici e gi impianti di protezione dai fumini siano periodicamente sottoposti a controo secondo e indicazioni dee norme di buona tecnica e a normativa vigente per verificarne o stato di conservazione e di efficienza ai fini dea sicurezza. L intento de egisatore, nea formuazione di questo disposto, sembrerebbe essere queo per cui attività di verifica introdotta con i D.P.R. n. 462/2001 rimanga inaterata («ferme restando e disposizioni de decreto de Presidente dea Repubbica 22 ottobre 2001, n. 462») e, conseguentemente, per e verifiche periodiche, si è creato un doppio regime di verificato, ovvero: verifiche a cura de datore di avoro effettuate secondo e modaità e i criteri stabiiti da successivi de- 3) I criteri per i riascio di queste autorizzazioni dovranno essere emanati con decreto de Ministro de Lavoro entro dodici mesi daa data di entrata in vigore de D.Lgs. n. 81/ ) Per e definizioni di zona prossima e zona di avoro sotto tensione si fa riferimento aa norma EN ugio 2008 N. 13
4 Focus TU Articoo creti attuativi i cui esiti devono essere verbaizzati e tenuti a disposizione de autorità di vigianza; verifiche obbigatorie da parte dei soggetti incaricati di cui a D.P.R. 22 ottobre 2001, n In definitiva, gi impianti da sottoporre a verifica risutano essere: gi impianti di protezione dae scariche atmosferiche; gi impianti di messa a terra finaizzati aa protezione dai contatti indiretti; gi impianti eettrici nei uoghi con pericoo di esposione. Per que che riguarda i regime di verifica di cui a D.P.R. n. 462/2001 si deve procedere, però, a una distinzione tra e verifiche degi impianti di messa a terra (Capo II, D.P.R. n. 462/ 2001), e verifiche dei dispositivi di protezione contro e scariche atmosferiche (Capo II, D.P.R. n. 462/2001) e e verifiche degi impianti in uogo con pericoo di esposione (capo III, D.P.R. n. 462/2001). Verifiche degi impianti di messa a terra Per gi impianti di messa a terra non sembra essere cambiato niente rispetto aa vecchia regoamentazione, pertanto, sono soggetti a denuncia gi impianti di terra reaizzati per a protezione dee persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica de aimentazione. Per impianto di terra si deve intendere insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei conduttori equipotenziai, dei coettori (nodi) principai di terra e dei conduttori di protezione destinati a reaizzare a messa a terra di protezione. Non sono soggetti a obbigo di denuncia gi impianti di terra reaizzati escusivamente per ragioni funzionai, o per atri motivi, e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano su interruzione auto- 1 ugio 2008 N. 13 matica de aimentazione. Verifiche dei dispositivi di protezione contro e scariche atmosferiche Ne regime di vecchia regoamentazione erano soggetti a denuncia gi impianti reaizzati ai sensi degi artt. 38 e 39, D.P.R. n. 547/1955, per a protezione dae fuminazioni e reativi a: e aziende e e avorazioni espressamente indicati ne D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689; i camini industriai per i quai i cacoo de rischio dovuto a fumine, effettuato secondo e indicazioni dee norme di buona tecnica, aveva imposto obbigo dea protezione; e strutture metaiche degi edifici e dee opere provvisionai, i recipienti e gi apparecchi metaici, situati a aperto, per i quai i cacoo de rischio dovuto a fumine, effettuato secondo e indicazioni dee norme di buona tecnica, aveva imposto obbigo dea protezione. Non erano soggetti a denuncia gi impianti di protezione dai fumini non espressamente indicati da D.P.R. n. 547/1955 e dai decreti coegati ao stesso, anche se a vautazione de rischio aveva evidenziato, per queste strutture, a necessità dea protezione. Poiché sono stati abrogati i riferimenti de D.P.R. n. 547/1955, in attesa de emanazione dei decreti attuativi, e in forza de art. 84, D.Lgs. 81/2008, secondo i quae «I datore di avoro provvede affinché gi edifici, gi impianti, e strutture, e attrezzature, siano protetti dagi effetti dei fumini con sistemi di protezione reaizzati secondo e norme di buona tecnica», è opportuno che tutti gi impianti di protezione, reativi a strutture che secondo e norme di buona tecnica risutano non auto protette, ora siano denunciati. Per verifica de impianto di protezione dae scariche atmosferiche si deve intendere a verifica de sistema di protezione dae fuminazioni dirette e indirette (si veda, in proposito, eenco dei rischi che devono essere considerati di cui a art. 80). Per esempio, ne caso in cui una struttura risuti auto protetta daa fuminazione diretta ma non daa fuminazione indiretta, dovrà essere denunciato impianto di protezione reativo a quest utimo rischio. Verifiche degi impianti in uogo con pericoo di esposione L art. 85, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabiito che «I datore di avoro provvede affinché gi edifici, gi impianti, e strutture, e attrezzature, siano protetti dai pericoi determinati da innesco eettrico di atmosfere potenziamente esposive per a presenza o sviuppo di gas, vapori, nebbie o poveri infiammabii, o in caso di fabbricazione, manipoazione o deposito di materiai esposivi». I disposto ha considerato, quindi, innesco eettrico reativo a: atmosfere potenziamente esposive per a presenza o sviuppo di gas, di vapori, di nebbie o di poveri infiammabii; a fabbricazione, a manipoazione o i deposito di materiai esposivi. I uoghi caratterizzati da atmosfere potenziamente esposive e e attrezzature impiegate in questo ambito sono trattati da Titoo XI, D.Lgs. n. 81/2008, daa direttiva di prodotto 94/9/CE e dae reative norme di buona tecnica; i regime di verifiche degi impianti, sempre in presenza di atmosfere potenziamente esposive, è trattato ne art. 296, D.Lgs. 81/2008, secondo i quae «I datore di avoro provvede affinché e instaazioni eettriche nee aree cassificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi de aegato XLIX siano sottoposte 89
5 Focus TU Articoo ae verifiche di cui ai capi III e IV de decreto de Presidente dea Repubbica 22 ottobre 2001, n. 462». Per quanto riguarda e aziende produttrici, che manipoano o depositano materiai esposivi, è necessario evidenziare a vaidità de D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, reativo aa fabbricazione, aa manipoazione, a recupero, aa conservazione, aa distribuzione, a trasporto o a utiizzazione di esposivi. Questo decreto, infatti, in base a art. 306, comma 1, D.Lgs. n. 81/ 2008, ha costituito integrazione ae norme contenute ne TU stesso. I D.M. 22 dicembre 1958 aveva individuato i uoghi di avoro ai quai appicare gi artt. 329 e 331, D.P.R. n. 547/1955 (tabee A e B); i D.Lgs. n. 233/2003 aveva abrogato e stesse tabee a eccezione de punto 51, «Materie esposive», considerate ne R.D. n. 635/1940 tuttora in vigore. Pur rimanendo in vigore i vecchio assetto normativo riguardante a «fabbricazione, manipoazione o deposito di materiai esposivi», risuta mancante un riferimento diretto ae verifiche obbigatorie degi impianti eettrici reativi a questi uoghi. Questo è dovuto a abrogazione de art. 336, D.P.R. n. 547/1955 (verifiche dee instaazioni eettriche previste dagi artt. 330 e 332), che purtroppo non risuta mutuato ne articoato de D.Lgs. n. 81/2008. Questo probema dovrà necessariamente essere oggetto di chiarimenti ufficiai da parte dei Ministeri competenti. Per quanto riguarda e verifiche degi impianti di terra dei produttori e dei distributori di energia eettrica (reativi a modeo "O" di verifica di cui a D.M. 12 settembre 1959), si ritiene che queste, da punto di vista strettamente tecnico, possano ancora essere demandate a datore di avoro, ma questo dovrà essere ufficiamente chiarito a seconda di come sarà considerato i D.M. 12 settembre 1959 (emanazione diretta o indiretta de D.P.R. n. 547/1955). Ao stesso modo, infine, reativamente ae attività estrattive a cieo aperto o in sotterraneo, non è stato modificato niente e sarà necessario continuare a fare riferimento a art. 31, D.Lgs. 25 novembre 1996, n ARKETIPO I PROGETTI, I DETTAGLI, I MATERIALI, GLI IMPIANTI, PER LEI A CONDIZIONI PRIVILEGIATE OLTRE ABBONATI IN SOLI DUE ANNI 1 anno di abbonamento (10 numeri) + GRATIS servizi internet, CD-Rom Annate e indici a soi 75,00 anziché 80,00 (prezzo di copertina) SI ABBONI OGGI STESSO! ABBONARSI A ARKETIPO È CONVENIENTE, COMODO E FACILE! visiti i sito contatti i servizio cienti a numero invii una e-mai: serviziocienti.periodici@isoe24ore.com Servizio cienti: serviziocienti.periodici@isoe24ore.com 1 ugio 2008 N. 13
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