Tutti i diritti sono riservati allo Studio Legale Associato Di Lorenzo - Tenca. Materiale ad uso didattico. 1
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- Cornelio Milano
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1 DALL ATTIVITA DI LABORATORIO AL PROCEDIMENTO PENALE IL RUOLO DEL BIOLOGO a cura di avv. Anna Di Lorenzo 2 novembre 2015 Università degli Studi di Padova DOVE PUO INSERIRSI L ATTIVITA DEL BIOLOGO NELLA FILIERA ALIMENTARE??? ATTIVITA FINALIZZATE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE VIGILANZA E CONTROLLO, NELLE DIVERSE FASI DI PRODUZIONE E PREPARAZIONE DELL ALIMENTO (VERIFICHE SU TUTTA LA FILIERA ALIMENTARE) E NEI LUOGHI IN CUI QUESTE SI SVOLGONO, FINO AL MOMENTO DEL CONSUMO FANNO PARTE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO ANCHE LE VERIFICHE SULL IDONEITA DEI MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI INFATTI L UTILIZZO DI MATERIALI NON IDONEI PUO RENDERE NON SICURO L ALIMENTO ATTIVITA FINALIZZATE ALLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, ADULTERAZIONE ORGANI INCARICATI DEL CONTROLLO UFFICIALE IL MINISTERO DELLE SALUTE opera: a livello centrale con la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e delle Nutrizione a livello territoriale con i propri uffici periferici: Uffici della sanità Marittima, Area di Frontiera (USMAF) e Uffici Veterinari Periferici IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE opera con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) soprattutto nell ambito della repressione e della prevenzione ORGANI INCARICATI DEL CONTROLLO UFFICIALE AI LABORATORI PUBBLICI DEL CONTROLLO UFFICIALE (Presidi Multinazionale di Prevenzione, Agenzie Regionali per la Protezione dell Ambiente e Istituti Zooprofilattici Sperimentali) sono affidate l effettuazione delle analisi sui prodotti alimentari Materiale ad uso didattico. 1
2 LE ATTIVITA DEL CONTROLLO UFFICIALE SONO DIRETTE A VERIFICARE: lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture; le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti ed ogni altro prodotto utilizzato nella produzione e preparazione per il consumo; i prodotti semilavorati; i prodotti finiti; i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; i procedimenti di disinfezione, pulizia e manutenzione; i processi tecnologici di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari; l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari; i mezzi e le modalità di conservazione. PERCHE E FONDAMENTALE L ATTIVITA DEL BIOLOGO??? L APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI SULLE CAUSE CONSENTE DI INTERVENIRE CORRETTAMENTE A TUTELA DELLA SALUTE DELLA PERSONA, DI AGIRE SULLE CAUSE STESSE PER PREVENIRE ULTERIORI CONSEGUENZE DI INDIVIDUARE IL RESPONSABILE PER AGIRE NEI SUOI CONFRONTI ATTIVITA ISPETTIVA In veste di Polizia Giudiziale In sede amministrativa MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DIVERSE, DIRITTI E PREROGATIVE DIFFERENTI - per il soggetto che effettua l intervento - per il soggetto che subisce l intervento TUTELA DELLA SALUTE IGIENE DEGLI ALIMENTI TUTELA DEI PRODOTTI IN COMMERCIO TUTELA DEI CONSUMATORI DA DOVE DERIVANO QUESTE ESIGENZE? CI SONO NORME CHE LE DISCIPLINANO? PERCHE E FONDAMENTALE L APPROCCIO TECNICO SCIENTIFICO? Materiale ad uso didattico. 2
3 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO LA COSTITUZIONE REGOLAMENTI DELL UNIONE EUROPEA LEGGI E ALTRE FONTI PRIMARIE ANCHE IN APPLICAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE REGOLAMENTI CONSUETUDINI Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività La legge non può in nessun caso violare i limiti posti dal rispetto della persona umana. I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO Art. 41 L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana UN SISTEMA IN BILICO TRA TUTELA DELLA SALUTE SVILUPPO INDUSTRIALE E CONCORRENZA NEL MERCATO Materiale ad uso didattico. 3
4 MOLTEPLICE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SU CUI POGGIA LE BASI LA MATERIA NORME SANZIONATE IN CASO DI MANCATO RISPETTO!!! DIVERSE TIPOLOGIE DI SANZIONI CHE POSSONO INCIDERE SULL ATTIVITA, SULL IMPRESA E SULLA PERSONA REGOLAMENTO CE n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI D.Lgs , N. 193 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/41/CE RELATIVA AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL MEDESIMO SETTORE REGOLAMENTO CE n. 2073/2005 DELLA COMMISISIONE SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI Titolo VI Delitti contro l incolumità pubblica Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode Art. 439 Avvelenamento di acque o sostanze alimentari Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena COMPORTAMENTO SANZIONATO PER DOLO E PER COLPA Titolo VI Delitti contro l incolumità pubblica Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode Art. 440 Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali COMPORTAMENTO SANZIONATO PER DOLO E PER COLPA Materiale ad uso didattico. 4
5 Titolo VI Delitti contro l incolumità pubblica Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti articoli. COMPORTAMENTO SANZIONATO PER DOLO E PER COLPA Titolo VI Delitti contro l incolumità pubblica Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode Art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51 euro. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve. COMPORTAMENTO SANZIONATO PER DOLO E PER COLPA Titolo VIII Delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio Capo II Dei delitti contro l industria e il commercio Art.515 Frode nell esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. Titolo VIII Delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio Capo II Dei delitti contro l industria e il commercio Art.516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro Materiale ad uso didattico. 5
6 Titolo VIII Delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio Capo II Dei delitti contro l industria e il commercio Art.517 bis Circostanza aggravante Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.. se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso Titolo VIII Delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio Capo II Dei delitti contro l industria e il commercio Art.517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.... I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. [REQUISITO NECESSARIO PER POTER PROCEDERE] ULTERIORE CONSEGUENZA DERIVANTE DALL ACCERTAMENTO DI UN DELITTO CONTRO L ECONOMIA, L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA D.LGS. 231/01 CHE COLPISCE DIRETTAMENTE LA SOCIETA CHE HA BENEFICIATO DEL COMPORTAMENTO DELITTUOSO Materiale ad uso didattico. 6
7 RESPONSABILITÀ PENALE TORNANDO AL BIOLOGO PERCHE RISULTA FONDAMENTALE IL SUO APPORTO?? CONDOTTA -ATTIVA -OMISSIVA COLPA DOLO RAPPORTO CAUSALITA EVENTO ELEMENTO PSICOLOGICO PRINCIPIO FONDAMENTALE EX ART. 42 CO. 1 C.P. Nessuno può esser punito per un azione od una omissione prevista dalla legge come reato, se non l ha commessa con COSCIENZA e VOLONTA CARATTERISTICHE DEL DOLO Reato doloso (art. 43 co. 1) o secondo l intenzione: l evento dannoso o pericoloso provocato dall azione o dell omissione da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è dall agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il dolo rappresenta la forma più grave della colpevolezza. Il dolo non assume in tutti i reati lo stesso profilo. Materiale ad uso didattico. 7
8 CARATTERISTICHE DELLA COLPA CARATTERISTICHE DELLA COLPA Prevedibilità del fatto Reato colposo (art. 43 co. 3) o contro l intenzione: quando l evento anche se preveduto non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline. Il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, la prevedibilità quale possibilità dell uomo coscienzioso ed avveduto di comprendere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, imperizia, imprudenza o che un certo evento è evitabile adottando determinate regole. CARATTERISTICHE DELLA COLPA Prevedibilità del fatto E il criterio di accertamento della colpa e costituisce il discrimine rispetto al caso fortuito Il fortuito è un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce all improvviso nell azione illecita del soggetto agente e non può farsi risalire all attività psichica dell agente né come dolo né come colpa Art.45 c.p. NEGLIGENZA E IMPRUDENZA Le regole di diligenza e prudenza originano dall esperienza Il livello di diligenza e prudenza richiesto è ancorato al tipo di attività ed alla pericolosità insita nella stessa NEGLIGENZA: difetto di attenzione IMPRUDENZA: avventatezza, insufficiente ponderazione Materiale ad uso didattico. 8
9 INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI E DISCIPLINE SI TRATTA DI INOSSERVANZA DI ORDINI E DISCIPLINE SIA PROMANANTI DA PUBBLICHE AUTORITA SIA PROVENIENTI DA AUTORITA PRIVATE (es. regolamenti interni) IMPERIZIA DEFICIENZA DI PREPARAZIONE SCIENTIFICA E DI ADEGUATE CONGNIZIONI NELLA SPECIFICA MATERIA E NELLE TECNICHE SPECIFICHE INOSSERVANZA DELLE LEGES ARTIS METRO PER LA VALUTAZIONE DELLA COLPA PER IMPERIZIA E IL PARAMETRO DELL AGENTE-MODELLO HOMO EIUSDEM PROFESSIONIS ET CONDICIONIS IMPERIZIA DEVE ESSERE VALUTATA CON PARAMETRI TECNICO-SCIENTIFICI CHE RICHIEDONO UN ACCERTAMENTO NEL CASO CONCRETO CON VALUTAZIONE EX ANTE MEDIANTE L AUSILIO DI UN CONSULENTE TECNICO ESEMPIO: FATTO: persona si è sentita male mangiando un alimento I ATTIVITA DI ANALISI: cosa c era nell alimento II ATTVITA DI ANALISI: perché è stato possibile che quella sostanza si trovasse nell alimento VA RISCONTRATO L ELEMENTO OBIETTIVO ACCERTATO IL FATTO MATERIALE E SUCCESSIVAMENTE IL PERCHE Materiale ad uso didattico. 9
10 ELEMENTO PSICOLOGICO NEI REATI RIGUARDANTI GLI ALIMENTI Dolo : ad es. adulterazione per esigenze commerciali Colpa : ad es. errore, filiera che aveva una falla L INDAGINE CHE FA IL TECNICO PUÒ PORTARE A CAPIRE L ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO. Il biologo deve accertare obiettivamente con le analisi le sostanze presenti, l adulterazione fatta MA NON BASTA fondamentale con il supporto delle analisi è determinare perché e quindi attribuire le relative responsabilità e far scattare i provvedimenti conseguenti. Il fatto deve essere tecnicamente ricostruito in quanto non è lampante: è necessario effettuare le analisi per accertarlo. I soggetti che intervengono nel procedimento penale (es. PM, Polizia Giudiziaria, USL, Avvocati e Giudice) hanno bisogno per assumere le diverse decisioni nei rispettivi ruoli dei dati oggettivi che risultano dall analisi. Fondamentale è quindi il ruolo di INIZIATIVA e/o di SUPPORTO del biologo SEDE PENALE Consulente del PM Consulente della difesa Perito del Giudice ULTERIORI RISVOLTI CONNESSI SEDE CIVILE Consulente di parte Consulente d ufficio del Giudice Materiale ad uso didattico. 10
11 Nel procedimento penale il biologo può intervenire: quando c è un sospetto, una notizia di reato quando rileva un illecito durante lo svolgimento di accertamenti e controlli amministrativi nello svolgimento degli atti non ripetibili durante l Incidente probatorio in veste di consulente come testimone per accertamenti svolti e rilievi fatti Nel procedimento civile il biologo può intervenire: con le analisi fornendo un parere per dire che qualcuno ha fatto ciò che non doveva fare o ha omesso di fare ciò che doveva fare Fondamentale per creare le basi per le richieste di risarcimento danni. FONDAMENTALE IL RUOLO DEL BIOLOGO PER LE DIVERSE IMPLICAZIONI CHE POSSONO DERIVARE DAI RISULTATI DELL ANALISI SVOLTA Via del Risorgimento, PADOVA tel fax avvocati@tdlex.it - Skype: studio-legale-tdlex Le slide che precedono sono un prodotto intellettuale e della preparazione professionale degli autori e tutti i diritti sono riservati. E fatto espresso divieto di qualsivoglia divulgazione anche parziale, salvo preventiva autorizzazione scritta. Materiale ad uso didattico. 11
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