LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08 N. 08. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo III Capo II D. Lgs. 81/08

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1 Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08 N. 08 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo III Capo II D. Lgs. 81/08 Responsabile dell emissione: Claudio Arcari Data di emissione: 15 settembre

2 GRUPPO DI LAVORO: ARCARI Claudio BERNAZZANI Andrea BOSI Anna ITALIA Mara LIGUSTI Daniele MAZZARI Mariacristina NUVOLA Francesco Redazione del documento a cura di: Claudio Arcari e Mariacristina Mazzari INDICE 1. PREMESSA 2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 3. INDIVIDUAZIONE DEL DPI 4. USO E MANUTENZIONE DEL DPI 5. LA FORMAZIONE E L ADDESTRAMENTO 6. DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2

3 1. PREMESSA Queste Linee Guida si pongono l obiettivo di fornire indicazioni di carattere metodologico per una corretta individuazione e gestione dei dispositivi di protezione individuale. Spesso il ricorso alla protezione personale dei lavoratori risulta essere il primo, e a volte l unico, intervento di controllo del rischio attuato nelle imprese, evidenziando così un percorso errato di approccio alla gestione della sicurezza e della salute in cui la valutazione si riduce al semplicistico passaggio dall identificazione dei pericoli all individuazione dei DPI. E quindi necessario richiamare, prima di entrare nel merito del tema specifico, i principi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che troviamo nel Titolo I del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, all articolo 15 Misure generali di tutela che definisce la gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del rischio: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; ( ) L art. 15 enuncia in modo chiaro il ruolo che il ricorso al dispositivo di protezione individuale riveste nell ambito più ampio della gestione della prevenzione. Il datore di lavoro valuta i rischi e, se non li può eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso misure di prevenzione e misure di protezione collettiva; se, alla fine di questo percorso, esiste ancora un rischio residuo procede all individuazione dei dispositivi di protezione necessari. Il controllo del rischio residuo attraverso l utilizzo di dispositivi di protezione individuale non può poi essere ridotto alla mera fornitura del DPI ma comporta la predisposizione di specifiche procedure e l identificazione dei ruoli aziendali che devono provvedere alla loro attuazione. Dalla lettura del Titolo I emerge come, l individuazione dei dispositivi di protezione individuale comporti il coinvolgimento, sia nel percorso di selezione sia in fase di gestione, di tutte le figure presenti nel sistema prevenzionistico aziendale. E a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente (art. 18) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 3

4 e il medico competente, ove presente e richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Tra gli obblighi dei Preposti (art.19) è previsto sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti nonché segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. I Lavoratori (art. 20) devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi ( ). Infine ai dispositivi di protezione individuale è riservato un momento di verifica nell ambito della riunione periodica di cui all art. 35 che vede il coinvolgimento di Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente e RLS: Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Come a ricordare che, così come la valutazione del rischio richiede un aggiornamento periodico e le misure di prevenzione sono soggette a un sistema di controllo, così la scelta dei dispositivi di protezione individuale è soggetta a revisione e verifica anche in relazione alla loro efficacia. Il percorso per l individuazione e gestione dei dispositivi di protezione individuale che si sviluppa all interno di questo documento è sintetizzato nello schema seguente, dove vengono anche evidenziati gli strumenti predisposti in queste Linee Guida per la realizzazione delle diverse azioni: 4

5 SCHEMA PER L INDIVIDUAZIONE EGESTIONE DEI DPI secondo l articolo 77 D. Lgs. 81/08 VALUTAZIONE DEI RISCHI INVENTARIO DEI RISCHI ai fini dell impiego dei DPI (rischio residuo) Punto 1 Allegato VIII CAPITOLO 3 INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI DPI (secondo criteri NORME EN) Tab. 1 Linee Guida CAPITOLO 6 VALUTAZIONE DEI DPI Punto 4 Allegato VIII SCELTA DEI DPI GESTIONE DEI DPI FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO CAPITOLO 4 CAPITOLO 5 5

6 2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO Il Capo II del Titolo III del D. Lgs. 81/08 e il connesso Allegato VIII definiscono gli obblighi relativi all uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, i loro requisiti e i criteri per l individuazione e l uso. Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, mentre non costituiscono DPI, tra altri, gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore. Secondo il tracciato metodologico richiamato in premessa all art. 75 si ribadisce che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Pertanto il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla loro individuazione solo dopo aver messo in atto tutte la necessarie misure di prevenzione e protezione e, in presenza di un rischio residuo, dovrà prevederne l utilizzo. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (art. 76 comma 1). Nel D. Lgs. 475/92 (normativa di prodotto) oltre alle procedure di certificazione, di controllo e di marcatura dei DPI, vengono individuate le tre categorie in cui sono suddivisi e, in Allegato II, vengono individuati i requisiti essenziali di salute e sicurezza. PRIMA CATEGORIA DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. Rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. SECONDA CATEGORIA DPI che non rientrano nelle altre due categorie. TERZA CATEGORIA DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 6

7 a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; Per essere conformi al D. Lgs. 475/92 i DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all Allegato II che prevede: 1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI. 2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI. 3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire. Tra i requisiti generali di sicurezza ricordiamo che rientra anche (punto 1.4) la Nota Informativa del Fabbricante che deve obbligatoriamente essere fornita col DPI e che contiene informazioni (di seguito riportate) utili ai fini della scelta e della gestione del dispositivo da parte dell utilizzatore. 1.4 Nota informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l utilizzatore; b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12); h) se del caso, i referenti delle direttive applicate conformemente all articolo 12-bis, comma 1; i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. 7

8 Ai sensi dell art. 76 comma 2 D. Lgs. 81/08 i DPI devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76 comma 3). Per tenere conto di tutti questi fattori è necessario aver fatto una valutazione globale dei rischi cui il lavoratore è esposto per consentire un quadro complessivo e preciso delle postazioni di lavoro in cui opera (es. ambienti caldi, polverosi, umidi, con quanto spazio disponibile e con che necessità di movimento rispetto alla mansione da svolgere, ect.) e dei diversi rischi specifici da cui si deve proteggere (agenti fisici, agenti chimici, cadute dall alto ect.). La valutazione dovrebbe permettere di realizzare una scheda di rischio per mansione in cui individuare, in relazione ai rischi, i diversi DPI da utilizzare che devono essere tra loro compatibili e adeguati all ambiente di lavoro. Per questo è necessario che, oltre che nell ambito delle valutazioni dei rischi specifici che prevedono un individuazione dei DPI (Agenti Fisici, Sostanze Pericolose, Agenti Biologici), i DPI individuati vengano anche riportati nell ambito del Documento Generale di Valutazione dei Rischi come previsto al comma 2 dell art. 28 lett. b): l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a). La valutazione dei rischi è indicata come primo obbligo del Datore di Lavoro all art. 77 del Capo II del Titolo III e solo attraverso un attenta analisi dei rischi è possibile individuare le corrette caratteristiche che devono possedere i DPI. E possibile leggere ai diversi commi dell art. 77 gli ulteriori obblighi che fanno capo al Datore di Lavoro relativamente a scelta, uso e gestione dei DPI. Nel comma 1 sono indicati i requisiti ai fini della scelta dei DPI: Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Nel comma 2 sono indicate le condizioni relative all uso del dispositivo, che devono tenere conto di quanto scritto dal produttore nella Nota Informativa: 8

9 Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. Nel comma 4 sono indicati gli obblighi a carico del Datore di Lavoro e relativi alla gestione dei DPI, dalle condizioni di igiene fino all addestramento all uso: Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. Per quanto riguarda i commi 1 e 4 (individuazione e gestione), l ALLEGATO VIII costituisce elemento di riferimento. In esso sono reperibili: - indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari; - schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale (punto 1); - elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale (punto 2); - elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale (punto 3); - indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale (punto 4). Oltre al Datore di Lavoro nel D. Lgs. 81/08 sono individuati altri soggetti destinatari di obblighi relativi all utilizzo dei DPI. Se il Datore di Lavoro deve prevedere le condizioni d uso e le procedure di gestione dei dispositivi, i Lavoratori hanno l obbligo (art. 78) di attenersi alle indicazioni aziendali, anche ai sensi di quanto già riportato nella Premessa a queste Linee Guida con riferimento all art. 20. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 9

10 In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. L individuazione e la scelta del DPI vedono il coinvolgimento dei diversi soggetti che collaborano col Datore di Lavoro alla Valutazione dei Rischi, in particolare il Medico Competente e il RSPP (art. 18 comma 1 lett. d) e, ai sensi dell art. 19, ai fini della gestione dei DPI assume un ruolo di vigilanza e controllo anche il Preposto (vedi Premessa). Infine, anche i Lavoratori Autonomi sono soggetti all applicazione di quanto previsto al Titolo III Capo II come espressamente previsto dall art. 21 comma 1 lett. b) che li obbliga a munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III. 10

11 3. INDIVIDUAZIONE DEL DPI L individuazione dei DPI si attua a partire dal rischio residuo quindi dopo aver messo in atto tutte le possibili misure di prevenzione e protezione per l eliminazione o la riduzione del rischio prioritariamente alla fonte. Il percorso dovrà essere ben identificato nell ambito del Documento di valutazione dei rischi. Il primo passaggio consiste nella realizzazione di un inventario dei rischi che devono essere associati direttamente con le diverse parti del corpo che vanno protette secondo lo schema indicativo predisposto al punto 1 dell Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 (qui riportato in Allegato 1). Un analisi di questo tipo, realizzata per ogni mansione o postazione di lavoro presente in azienda, consente di valutare immediatamente problematiche relative alla compatibilità dei dispositivi che dovranno essere contemporaneamente utilizzati, di analizzare i fattori ergonomici legati alla persona e all ambiente di lavoro e di conoscere i requisiti prestazionali necessari per il controllo del rischio. Una volta noti i livelli di rischio residuo da cui bisogna proteggere i lavoratori, le condizioni di impiego, le esigenze ergonomiche e le necessità dell utilizzatore, è possibile procedere alla selezione del o dei dispositivi di protezione individuale. I criteri con cui effettuare la selezione sono reperibili all interno delle Norme Tecniche di cui forniamo un elenco in Tabella 1. In particolare segnaliamo le norme di carattere generale per la selezione disponibili per alcune tipologie di DPI: UNI 11114:2004 Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione - Guida per la selezione UNI EN 458:2005 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative UNI EN 529:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida UNI 11115:2004 Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione per rischi meccanici - Guida per la selezione UNI 9609:1990 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l' uso e la manutenzione UNI 11158:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso Non per tutti i dispositivi di protezione individuale è disponibile una norma specifica di riferimento per la selezione, ma è possibile trarre da quanto disponibile uno schema decisionale valido per qualunque tipo di DPI. 11

12 Valutazione del rischio Eliminazione o riduzione del rischio alla fonte Determinazione dei requisiti prestazionali in relazione al livello di rischio residuo Valutazione del comfort Valutazioni in merito all ambiente e al tipo di attività Valutazione della compatibilità con altri DPI Durata dell impiego Considerazione dei vari aspetti correlati alle parti di ricambio, disponibilità ecc. Selezione del modello e identificazione dei fornitori Prove sugli utilizzatori finali Revisione della procedura Molte delle informazioni di cui bisogna tenere conto ai fini della selezione sono reperibili nella Nota Informativa fornita dal costruttore i cui requisiti sono riportati nel capitolo 2 di queste Linee Guida. Una volta selezionato il DPI è necessario procedere prima della sua individuazione e adozione ad una valutazione dei possibili rischi connessi al suo utilizzo. Il punto 4 dell Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 fornisce degli schemi di riferimento che mettono in evidenza alcune criticità legate al DPI e all uso dei DPI in riferimento ai quali vengono indicati criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo. E bene ricordare che l uso non corretto di questi dispositivi può comportare anche un rischio di patologie per l utilizzatore dovuto alla loro manipolazione e a una conservazione non adeguata. L utilizzo ripetuto dello stesso dispositivo monouso, la permanenza di DPI in ambienti polverosi o con presenza di sostanze contaminanti, la mancanza di procedure per il lavaggio o la sostituzione, la non disponibilità di luoghi igienicamente idonei in cui riporre i DPI, l utilizzo promiscuo di dispositivi destinati ad uso personale sono tutti elementi che espongono i lavoratori ad ulteriori rischi per la loro salute. La Nota Informativa del Fabbricante contiene tutte le istruzioni di deposito, d impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione del DPI, informazioni in merito alla disponibilità di accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati e la data di scadenza L individuazione del DPI dovrà essere esplicitata nel DVR (art. 28 comma 2 lett. b) con l indicazione, se non della marca e del modello del dispositivo, almeno delle caratteristiche prestazionali e della tipologia selezionati. Il Datore di Lavoro, a seguito dell individuazione, dovrà procedere alla predisposizione di una procedura di gestione del DPI e all attivazione dei necessari processi di informazione, formazione e addestramento per gli utilizzatori per cui si rimanda agli specifici capitoli di queste Linee Guida. 12

13 ALLEGATO 1 Punto 1 Allegato VIII - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale PER OGNI MANSIONE DVR 13

14 Tabella 1 NORME UNI DI RIFERIMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NORME UNI DI RIFERIMENTO UNI EN 397:2001 Elmetti di protezione per l'industria TESTA UNI EN 812:2003 Copricapo antiurto per l'industria UNI 11114:2004 Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione - Guida per la selezione UNI EN 14052:2006 Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria UNI EN 352-1:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie UNI EN 352-2:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti UDITO UNI EN 352-3:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria UNI EN 352-4:2007 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro UNI EN 352-5:2006 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore UNI EN 352-6:2004 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio UNI EN 352-7:2004 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro UNI EN 458:2005 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida 14

15 UNI EN 207:2004 Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser) UNI EN 208:2004 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser) UNI EN 379:2004 Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura UNI EN 165:2006 Protezione personale degli occhi - Vocabolario UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche UNI EN 169:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate OCCHI E VISO UNI EN 170:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate UNI EN 171:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate UNI EN 172:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale UNI EN 175:1999 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative UNI EN 1731:2007 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete UNI EN 1836:2006 Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole 15

16 UNI EN 132:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi UNI EN 133:2002 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione VIE RESPIRATORIE UNI EN 134:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti UNI EN 135:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti UNI EN 529:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida UNI EN 388:2004 Guanti di protezione contro rischi meccanici UNI EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) UNI EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo MANI E BRACCIA UNI EN :1998 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica UNI EN :2001 Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica UNI 11115:2004 Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione per rischi meccanici - Guida per la selezione UNI EN 12477:2006 Guanti di protezione per saldatori 16

17 UNI EN 14404:2005 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata PIEDI E GAMBE UNI EN ISO 20346:2004 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione UNI EN ISO 20345:2004 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza UNI EN ISO 20347:2004 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro UNI EN 340:2004 Indumenti di protezione - Requisiti generali UNI EN 342:2004 Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo UNI EN 343:2004 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia UNI EN 470-1: A1:2000 Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali UNI EN 471:2004 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti UNI 9609:1990 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l' uso e la manutenzione. INDUMENTI DI PROTEZIONE UNI EN 14058:2004 Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi UNI EN ISO 7730:2005 Determinazioni degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di Benessere Termico (in particolare all'appendice E riporta la "VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA TERMICA DELL'ABBIGLIAMENTO") ISO Valutazione degli ambienti freddi - Determinazione dell isolamento richiesto dagli indumenti (IREQ) UNI EN ISO Ergonomia dell ambiente di lavoro - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio (quest'ultima fornisce una strategia e strumento pratico per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al freddo, rimanda alla ISO per la valutazione dello stress da freddo utilizzanto i requisiti di isolamento termico dell'abbigliamento di protezione IREQ) 17

18 UNI EN 1496:2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di sollevamento per salvataggio UNI EN 1497:1998 Attrezzatura di salvataggio - Imbracature di salvataggio CADUTE DALL ALTO UNI EN 1498:2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinghie di salvataggio UNI 11158:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso UNI EN 12841:2007 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune 18

19 4. USO E MANUTENZIONE DEL DPI L individuazione dei DPI e la fornitura degli stessi non esauriscono i compiti a carico del Datore di Lavoro in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come appare evidente dalla lettura del comma 4 dell articolo 77 che richiama la necessità di predisporre un adeguato sistema di gestione dei dispositivi. In particolare la normativa assegna al Datore di Lavoro l obbligo di: mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante (art. 77 comma 4 lettera a); provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante (art. 77 comma 4 lettera b); destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 77 comma 4 lettera d); stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI (art. 77 comma 4 lettera g). E quindi utile definire una specifica procedura aziendale che individui chiaramente i compiti da svolgere per una corretta gestione dei dispositivi di protezione, quali strumenti devono essere utilizzati, quali sono i soggetti responsabili delle diverse azioni e quali sono le regole di comportamento da seguire. La fornitura e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale dovrà essere effettuata da una figura aziendale che dispone delle informazioni necessarie relative alla tipologia di DPI assegnata alle diverse mansioni e dovrà attenersi alle scelte fatte dal Datore di Lavoro nell ambito della Valutazione del Rischio, evitando situazioni non controllate in cui è il lavoratore a prelevare ciò che ritiene necessario tra quanto messo a disposizione dall azienda. La fornitura dei DPI dovrà essere registrata. I lavoratori dovranno disporre di uno spazio igienicamente adeguato in cui riporre i DPI a loro assegnati, per esempio armadietti ad hoc presso il reparto o la postazione di lavoro, al fine di evitare che i DPI in dotazione vengano conservati sui banchi di lavoro, insieme alle attrezzature e a sostanze pericolose creando condizioni di non igienicità e quindi di ulteriore rischio per la salute. I DPI non monouso dovranno essere sottoposti ad ispezioni periodiche per valutarne l integrità e lo stato di conservazione al fine dell eventuale sostituzione secondo quanto indicato nella Nota Informativa del Fabbricante. Si ricorda che spetta al Datore di Lavoro provvedere alla pulizia di indumenti di lavoro con funzione di protezione (indumenti ad alta visibilità, indumenti di protezione contro il caldo e il freddo, indumenti per evitare contatti con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con ag. biologici) e stabilire con quale periodicità deve essere effettuata, al fine di evitare che sia il lavoratore a provvedere al lavaggio di indumenti contaminati presso la propria abitazione creando quindi condizioni di rischio anche per popolazione esterna all azienda. (Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 34 del ). I DPI monouso dovranno essere sostituiti dopo ogni utilizzo, anche nell ambito dello stesso turno di lavoro, per cui dovranno essere resi disponibili e facilmente accessibili ai dipendenti e dovranno essere indicate le modalità dello smaltimento. Nel caso di uso promiscuo dei DPI dovranno essere date specifiche istruzioni relative alla pulizia da effettuare dopo ogni utilizzo e alle modalità di deposito e conservazione dei dispositivi. 19

20 Nell ambito delle procedure aziendali dovrà essere previsto quindi anche il sistema di controllo che l azienda intende attuare in merito alla vigilanza sull applicazione corretta delle disposizioni in merito ai DPI, dovranno essere indicati i soggetti incaricati e le modalità di richiamo in caso di non osservanza (art. 18 e 19 D. Lgs. 81/08). 5. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Associato all utilizzo dei dispositivi di protezione individuale la normativa prevede uno specifico percorso d informazione, formazione e addestramento che è esplicitato all interno dell articolo 77, tra gli obblighi del Datore di Lavoro: 4. Il datore di lavoro: c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. Nell ambito della realtà aziendale è possibile tradurre il quadro normativo attraverso una serie di approfondimenti legati al tipo di dispositivi individuati in relazione alle diverse tipologie di rischio cui le mansioni risultano esposte. In particolare: 1. Individuare i dispositivi di protezione il cui uso è trasversale su tutte le mansioni presenti e il cui utilizzo è continuativo per tutta la giornata lavorativa (es. scarpe antinfortunistiche, elmetti, indumenti ad alta visibilità). Per questi dispositivi è necessario fornire INFORMAZIONI agli utilizzatori sui rischi da cui i DPI proteggono e alle procedure previste per la loro conservazione, pulizia e sostituzione, anche attraverso l utilizzo di depliant o brochure la cui lettura risulti comprensibile a tutti i lavoratori. 2. Individuare le mansioni che sono esposte a rischi specifici che prevedono, in relazione all attività, l utilizzo di dispositivi di protezione individuale particolari (es. otoprotettori, maschere di protezione per le vie respiratorie, guanti, dispositivi anticaduta). In merito a questi dispositivi è necessario procedere a una FORMAZIONE specifica che metta in relazione il rischio e le misure di prevenzione che sono state attuate dall azienda, alla necessità di utilizzare i DPI, in quali fasi di lavoro è previsto il loro utilizzo, quali procedure l azienda ha predisposto per la loro conservazione, pulizia, disinfezione e sostituzione e quali controlli devono essere effettuati per verificarne l integrità. La formazione, è definita all art. 2 del D. Lgs. 81/08 come processo educativo attraverso il quale trasferire ( )aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ; dovrà essere svolta in aula o con altre modalità idonee al raggiungimento dello scopo, previa verifica della comprensione linguistica e successiva verifica dell apprendimento. 20

21 3. Tra i DPI messi a disposizione dovranno essere individuati quelli appartenenti alla terza categoria di cui al D. Lgs. 475/92 e gli otoprotettori, per i quali la normativa prevede un ADDESTRAMENTO teso, così come indicato all art. 2 del D. Lgs. 81/08, a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto ( ) dei dispositivi di protezione individuale ( ). Dovrà essere quindi prevista, per ciascun soggetto interessato, almeno una prova pratica di indossamento del DPI e di verifica della sua funzionalità. Le attività di informazione, formazione e addestramento relative all utilizzo dei DPI, che risultano tutte sanzionate come reati contravvenzionali nell ambito del Titolo III Capo II, dovranno essere documentate con attestazione avente i seguenti contenuti minimi: Data e indicazione della durata dell attività; Nominativo del formatore; Modalità con cui l attività è stata svolta; Indicazione dei Contenuti trattati Elenco dei partecipanti Registro delle presenze 6. DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere, oltre a una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati (art. 28 comma 2). L obbligo vige anche per quanto riguarda le valutazioni specifiche previste all interno del Decreto 81/08 che riguardano la sicurezza ( Uso delle attrezzature di lavoro Titolo III Capo I, Cantieri Temporanei o mobili Titolo IV) e la salute dei lavoratori ( Agenti Fisici Titolo VIII, Sostanze Pericolose Titolo IX, Esposizione ad Agenti Biologici Titolo X), e che possono comportare ulteriori obblighi in merito ai dispositivi di protezione come nel caso : i) degli otoprotettori per cui al Capo II del Titolo VIII è previsto che il datore di lavoro tenga conto dell attenuazione fornita dal DPI uditivo ai fini del rispetto del valore limite ; ii) il caso dell amianto dove per il DPI occorre stimare la concentrazione sotto maschera. Per le ragioni più volte illustrate nel corso di queste Linee Guida è però evidente che non è possibile utilizzare come strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione (art. 28 comma 2 lett. a) un documento frammentato e suddiviso in compartimenti stagni in cui ogni rischio è considerato a se stante senza tenere conto della situazione globale di rischio a cui il lavoratore è esposto nello svolgimento della propria mansione. Nell ambito del Documento di Valutazione del Rischio bisognerà ricostruire con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità l esposizione rappresentativa e globale al rischio del lavoratore nell ambito del gruppo omogeneo/mansione/postazione per tenere conto della sua complessità (ambiente-uomo-macchina) anche al fine di una corretta individuazione dei dispositivi di protezione individuale che dovranno essere da lui utilizzati. Per queste motivazioni insistiamo sulla necessità di arrivare alla elaborazione di una scheda sintetica di rischio da costruire per mansione o gruppo omogeneo o postazione di lavoro, di cui proponiamo un prospetto nella seguente tabella: 21

22 MANSIONE/GRUPPO OMOGENEO/POSTAZIONE Operatori (Cognome Nome) Tipologia di rischio Livello di rischio DPI La scheda costituisce un buon modello attraverso cui documentare la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale e consente: - di programmare le attività di informazione, formazione e addestramento secondo le indicazioni fornite nel precedente capitolo 5; - di consegnare al medico competente, congiuntamente alle schede individuali di rischio, un quadro riepilogativo dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori; - di costruire e rendere disponibile a tutti i lavoratori una tabella informativa sintetica da collocare, ben visibile, in rispondenza delle singole postazioni di lavoro con funzione di segnaletica sui DPI. 22

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