La formazione e informazione dei lavoratori

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1 La formazione e informazione dei lavoratori

2 La formazione dei lavoratori Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza (addetti antincendio, addetti primo soccorso, addetti servizio di prevenzione incendi), prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto nel luogo di lavoro. Quanto ai singoli lavoratori, l art. 36 e l art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevedono che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione e formazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate (misure prevenzione incendi, misure primo soccorso)

3 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o di somministrazione di lavoro Del trasferimento o cambiamento di mansioni Dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o sostanze pericolose

4 La formazione dei lavoratori Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che risulta essere l applicazione di quanto stabilito dall art. 37 del D.LGS. 81/08 Le attività lavorative sono suddivise a seconda delle potenzialità di rischio in: CLASSE RISCHIO BASSO - Settori: Commercio, Attività Artigianali, Alberghi Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni Culturali, Servizi domestici CLASSE RISCHIO MEDIO Settori: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza Sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione CLASSE RISCHIO ALTO Settori: Attività Estrattive, Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria, Sanità e assistenza sociale,

5 La formazione dei lavoratori La classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall'istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Attualmente è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore dal 1º gennaio 2008, che sostituisce la precedente ATECO Esempio 85.3 ISTRUZIONE SECONDARIA Istruzione secondaria di formazione generale Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei Istruzione secondaria tecnica e professionale Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)

6 La formazione dei lavoratori La Formazione per i lavoratori è stabilita in: CLASSE RISCHIO BASSO (4 ore Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica) CLASSE RISCHIO MEDIO (4 ore Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica) CLASSE RISCHIO ALTO (4 ore Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica)

7 La formazione dei lavoratori

8 La formazione dei lavoratori Formazione Specifica soggetta a ripetizione periodica:

9 La formazione dei lavoratori

10 Evoluzione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro

11 Evoluzione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ) DPR n. 164 del 1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, specifico per la prevenzione degli infortuni nei cantieri, è considerato il capostipite in materia di sicurezza sul lavoro. DPR n. 303 del 1956 Norme generali per l igiene sul lavoro, specifico per l igiene del lavoro D. M. 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica D.LGS n 626 del 1994 Attuazione delle direttive CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro D.LGS n 81 del 2008 Testo Unico per la Sicurezza coordinato con D.Lgs 106/2009 e s.m.i. D.P.R. 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (Scuole: Attività n 67 a/b/c)

12 Evoluzione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro Il DPR 547/55, pur essendo stato superato in più punti dai cosiddetti decreti settoriali degli anni cinquanta, che ne costituiscono l evoluzione, ha rappresentato un punto di riferimento e ha promosso la sicurezza in Italia per molti anni, con un sistema di prevenzione e sicurezza che si potrebbe definire puntuale e specifico, dove ad ogni comando doveva seguire un controllo, perché era la legge stessa a definire i parametri di riferimento. Solo con il D.Lgs 81/08 vi è stata la completa soppressione del DPR 547/55

13 Evoluzione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro Con il recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza sui luoghi di Lavoro, a partire dall emanazione del D.Lgs. 626/94 si è passati da un SISTEMA IMPOSITIVO/OGGETTIVO (il rispetto della legge e della norma tecnica è condizione necessaria e sufficiente per osservare le condizioni minime di sicurezza) ad un SISTEMA COLLABORATIVO, che deve tendere ad ottenere la massima sicurezza possibile, coinvolgendo in questo processo anche i lavoratori (il rispetto della norma è condizione necessaria, ma può essere non sufficiente). Il passaggio dal D.Lgs 626/94 al D.Lgs 81/08 ha comportato il passaggio da una prevenzione Soggettiva ad una prevenzione Sistemica

14 Evoluzione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro D.P.R. 547/55 Prevenzione oggettiva D. Lgs. 626/94 Prevenzione soggettiva D. Lgs. 81/08 T.U. Prevenzione sistemica

15 Prevenzione oggettiva Basata sul principio Comando/Controllo Nelle imprese: la gerarchia dell impresa Sulle imprese:gli organi di vigilanza I limiti: Non è possibile disporre di un sistema di regole esplicite valide per ogni possibile situazione di rischio Non è possibile sostenere i costi economici ed organizzativi totalmente generalizzati nelle imprese e sulle imprese Non crea cultura ma solo obblighi

16 Prevenzione soggettiva Con il D.lgs. 626 si passa all individuazione di soggetti adeguatamente formati ed informati I limiti: I soggetti indicati sono totalmente liberi di percepire i rischi, di rappresentarli cognitivamente, di valutarne le conseguenze e di agire in coerenza alle valutazioni Ad ogni competenza acquisita dovrebbe corrispondere una responsabilità giuridica Chi sa, sceglie, consapevole delle scelte, e si dovrebbe assumere le responsabilità In realtà lo sviluppo solamente delle competenze individuali, nelle organizzazioni, presenta molti limiti

17 Prevenzione sistemica Il D. lgs. 81 T.U. all art. 30 indica modelli di organizzazione e di gestione per non lasciare alla sola individualità il compito della sicurezza Deve essere adottato ed efficacemente attuato un sistema per l adempimento degli obblighi relativi a: Rispetto degli standard tecnico-strutturali Attività di valutazione dei rischi Attività organizzative di emergenze e primo soccorso Sorveglianza sanitaria Informazione e formazione Vigilanza sulle procedure di lavoro in sicurezza Acquisizione di certificazioni Verifiche dell efficacia del sistema applicato

18 Prevenzione sistemica Il D. lgs. 81 ha inoltre ampliato la platea dei soggetti beneficiari di sicurezza, nel momento n cui ha ampliato la definizione di lavoratori presente all art. 2 a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni

19 Danno, Pericolo, Rischio

20 Pericolo

21 Danno

22 Danno Il danno è l effetto negativo prodotto da un evento determinatosi a seguito dell esposizione a un pericolo che si è tradotto nella lesione psicofisica di uno o più lavoratori. I danni possibili per i lavoratori sono le lesioni fisiche dovute a cause violente o all esposizione prolungata a sostanze pericolose. Nel primo caso si parla di infortuni sul lavoro mentre nel secondo caso di malattie professionali.

23 Rischio

24 Rischio STIMA DEL RISCHIO Valutazione quali/quantitativa consiste nel definire una scala di valori di FREQUENZA(PROBABILITA ) e di GRAVITÀ (MAGNITUDO) del danno connesso con fattore di rischio in esame. Individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente: R = PXM

25 Rischio

26 Rischio. MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento MODESTA 2 GRAVE 3 GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

27 Rischio. PROBABILITA (P) VALORE DEFINIZIONE IMPROBABILE 1 POSSIBILE 2 PROBABILE 3 MOLTO PROBABILE 4 L evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. L evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli L evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro. L evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

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29 Rischio TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO Per la sicurezza (rischi di natura infortunistica) Strutture/componenti edilizie (scale, passerelle, caditoie, cunicoli, superfici scivolose, ecc.) Impianti (elettrici, termici, tecnologici, ecc.) Macchine e attrezzature (linee di produzione, macchine utensili, scale portatili, mezzi di sollevamento e trasporto, ecc.) Per la salute (rischi di natura igienico ambientale) Agenti chimici (sostanze/preparati nocivi, tossici, irritanti) Agenti fisici (radiazioni elettromagnetiche, rumore, vibrazioni, sostanze/materiali a temperatura molto alta/bassa, fluidi sotto pressione, ecc.) Agenti biologici (batteri, virus)

30 Rischio TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO Per la sicurezza e per la salute (rischi trasversali ) Organizzazione del lavoro (turnazione, ripetitività, ecc.) Fattori psicologici (ambiguità di ruolo, inadeguatezza, conflittualità,mobbing, stress lavoro-correlato/burn out) Fattori ergonomici (postazioni scomode, comandi non facilmente azionabili, illuminazione errata,) Rischio Alcoolo/Tossicodipendenza (Accordo Stato Regioni 03/2006 Docenti) Lavoratrici gestanti/lavoratrici madri

31 Prevenzione, Protezione

32

33 Prevenzione

34 Prevenzione Misure tecniche riferite all ergonomia dei posti di lavoro In questo caso è significativo l esempio riferito alla disposizione delle postazioni di lavoro con utilizzo di videoterminale e alle caratteristiche dei singoli elementi che la compongono per determinare la posizione ergonomicamente appropriata che il lavoratore deve assumere, durante l impegno lavorativo, per preservare nel tempo il proprio stato di salute. A tale fine infatti: il sedile e lo schienale di lavoro devono essere regolabili per assicurare una posizione di seduta corretta il piano di lavoro deve avere una superficie adeguata, sia per il posizionamento del computer e della tastiera che per consentire l utilizzo del mouse, ed essere possibilmente di colore poco riflettente lo schermo deve essere orientabile e assicurare una buona risoluzione delle immagini, affinché siano stabili ed esenti da tremolio o farfallamento; la tastiera deve avere una superficie opaca per evitare riflessi; la posizione dell intera postazione di lavoro deve essere prevista in modo corretto rispetto alle fonti di luce sia naturale che artificiale

35 Prevenzione Misure organizzative finalizzate a progettare il processo produttivo eliminando o riducendo al massimo i rischi professionali A seguito della valutazione del rischio dell attività di lavoro vengono definite appropriate misure organizzative legate agli aspetti operativi per stabilire, nelle diverse situazioni, come operare correttamente e in sicurezza. Pensiamo, ad esempio, alle esigenze legate all utilizzo dei prodotti chimici, per i quali a seguito della valutazione del rischio dell attività di lavoro, saranno attuate delle misure organizzative finalizzate a: sostituire gli agenti chimici pericolosi con altri che non lo sono o lo sono meno; adottare procedure e metodi di lavoro che consentano di ridurre l intensità, i tempi e il numero degli operatori esposti. Misure finalizzate a promuovere e garantire comportamenti sicuri da parte dei lavoratori Rientrano tra queste misure: l informazione, la formazione, l addestramento e la vigilanza sui lavoratori sull effettivo rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.

36 Prevenzione La vigilanza sui lavoratori La vigilanza sui lavoratori riguardo all effettivo rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza La vigilanza viene normalmente effettuata dai Preposti, che sono i lavoratori che, dotati di poteri gerarchici, sovrintendono alle attività di lavoro e garantiscono l attuazione delle direttive ricevute, infatti i principali compiti dei Preposti consistono nel: sovrintendere e vigilare sull osservanza, da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Ovviamente, in caso di persistenza della inosservanza da parte di un lavoratore, il Preposto deve informare del fatto i suoi superiori diretti affinché intervengano sul lavoratore (rif. art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008). Un compito dei Preposti altrettanto importante è quello di: segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo, che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (rif. art. 19, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008).

37 Prevenzione Controllo sanitario dei lavoratori Il controllo sanitario dei lavoratori è una misura di prevenzione che ha lo scopo di diagnosticare precocemente eventuali patologie legate all attività di lavoro o patologie che possono essere peggiorate con il lavoro. Il controllo sanitario viene attuato attraverso la sorveglianza sanitaria ed effettuato da un medico competente. Il lavoratore che a norma di legge è soggetto alla sorveglianza sanitaria non può rifiutarsi di sottoporsi ai controlli e agli accertamenti che la stessa prevede.

38 Prevenzione Coinvolgimento dei lavoratori attraverso la collaborazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Tra le misure di prevenzione un aspetto di particolare rilevanza è rappresentato dal coinvolgimento attivo dei lavoratori su quegli aspetti che contribuiscono a determinare o aggiornare i provvedimenti mirati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Perché ciò sia possibile e considerato che, da un punto di vista organizzativo e gestionale, il singolo lavoratore non può interagire, in modo costruttivo ed efficace, con le altre figure aziendali preposte alla cura della sicurezza per fornire un proprio contributo di esperienza e di possibile miglioramento, il legislatore ha assegnato questo compito a una figura specifica: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS. L RLS costituisce una figura centrale e in forza dei poteri e delle facoltà conferitigli dalla normativa, interviene in un ottica di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza aziendale. L RLS espleta il proprio compito, sia in base alle conoscenze che acquisisce anche a seguito di una specifica e particolare formazione, sia tenendo conto delle indicazioni avanzate dai lavoratori.

39 Prevenzione La segnaletica di sicurezza Una parte importante dell informazione è costituita dalla segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, brevemente detta, segnaletica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è una segnaletica che, riferita a un oggetto, a una attività o a una situazione determinata, fornisce un indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. Viene proposta, a seconda dei casi, attraverso un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

40 Protezione

41 Protezione Dispositivi di protezione collettiva e individuale, o D.P.I. Dispositivi di protezione collettiva Sono quei dispositivi che hanno la funzione di proteggere gruppi di lavoratori. Alcuni esempi di queste protezioni sono: gli schermi, i ripari, le tettoie, ecc. Dispositivi di protezione individuale, o D.P.I., Sono dispositivi finalizzati a proteggere il singolo lavoratore. Ne esistono diverse tipologie, le cui caratteristiche, per quanto attiene ai materiali ai colori e ad altri aspetti specifici, sono disciplinate dal D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre Alcuni tra i D.P.I. più diffusi sono: gli elmetti, destinati alla protezione della testa, contro gli urti o la caduta di oggetti dall alto; gli occhiali, le visiere o gli schermi, per proteggere il viso da spruzzi e schegge; le maschere antipolvere, antigas e gli autoprotettori, a protezione delle vie respiratorie da polveri, gas e vapori; le cuffie, i tappi e gli archetti a protezione dell apparato uditivo;

42 Protezione vari tipi di tute, grembiuli e completi, a protezione del corpo; vari tipi di guanti, a protezione degli arti superiori; vari tipi di calzature, a protezione degli arti inferiori; le funi, le cinture di sicurezza e gli altri sistemi di trattenuta, per prevenire le cadute dall alto. Per il corretto utilizzo dei D.P.I. può essere previsto uno specifico addestramento che è, invece, obbligatorio per quelli destinati alla protezione dell udito. Per assicurare efficacemente la loro funzione, i D.P.I. devono: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore; poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità. I D.P.I., infine, vanno custoditi a cura del lavoratore, mantenuti efficienti con controlli e manutenzione periodica e sostituiti in caso di usura e danneggiamento

43 Protezione Impianti di rilevazione incendio e impianti o attrezzature di estinzione, impianti di allarme e avvertimento Si tratta in questo caso di misure di protezione legate, in particolare, ad una situazione di emergenza che può essere determinata dal verificarsi di un incendio o da un altra calamità, quali: gli impianti di rilevazione incendio, corredati da sensori, che a seguito del propagarsi dei fumi, anche per un semplice principio d incendio, attivano automaticamente delle segnalazioni sonore di avvertimento; le attrezzature di estinzione, quali gli estintori manuali o carrellati che contengono degli estinguenti a polvere o ad anidride carbonica, e sono adatti soprattutto per intervenire sui principi d incendio, o ancora gli idranti, utilizzati soprattutto dai Vigili del fuoco, che sono alimentati da reti idriche con pressione piuttosto elevata e consentono di intervenire su un incendio rispettando adeguate distanze di sicurezza; gli impianti di allarme ed avvertimento, quali altoparlanti, badenie, sirene, ecc. che possono essere di tipo automatico o manuale, e vengono utilizzati per diffondere segnalazioni sonore o messaggi convenzionali e vocali, appropriati alle tipologia di emergenza in atto.

44 Lavoratore, Datore di lavoro, Preposto SPP,RSPP,ASPP,RLS

45 Definizioni - Lavoratore (art. 2) Il lavoratore è una persona che svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Vengono equiparati alla figura del lavoratore: i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; volontari, i L.S.U. l associato in partecipazione di cui all art e seguenti del c.c soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi)

46 Definizioni - Datore di lavoro (art. 2) Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincide con quella del Dirigente Scolastico anche se quest ultimo non ha potere di spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogo di lavoro stesso Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di fare richiesta all'amministrazione competente per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3).

47 Definizioni - Datore di lavoro (art. 2) NOVITA SULLE RESPONSABILITA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI: Nel caso degli Istituti Scolastici inoltre il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ai fini della Prevenzione Incendi, è individuato come titolare dell attività dal D.P.R. 151 del 01/08/2011 con l obbligo di richiedere rinnovo periodico della S.C.I.A. (ex Certificato Prevenzione Incendi)

48 Definizioni - Preposto (art. 2) È stata introdotta la definizione di preposto Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. All interno delle Istituzioni Scolastiche la definizione di preposto può essere riferita alle seguenti figure professionali: il DSGA (direttore amministrativo) il responsabile di plesso i responsabili dai laboratori i docenti (qualora utilizzino qualsiasi tipo di laboratorio con uso di attrezzature)

49 Definizioni - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2) Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall art. 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

50 Definizioni - Addetto al servizio di prevenzione e protezione (art. 2) L addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall art. 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

51 Definizioni - Medico competente (art. 2) Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

52 Definizioni - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (Nelle Istituzioni scolastiche viene generalmente scelto tra le RSU o eletto dai lavoratori)

53 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47) Nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori Il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.

54 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50) Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente; d) è consultato in merito all organizzazione della formazione (art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08); e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

55 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50) f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall art. 37 del D.lgs. 81/08; h) promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica (art. 35, D.Lgs. 81/08); m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

56 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici presso gli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da possedere competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata minima dei corsi è di 32 ore

57 Definizioni - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Esso è composto da diverse figure riassumibili in: ADDETTI ANTINCENDIO (formazione minima ore 16 ore per scuole con presenza superiore a 300 alunni) ADDETTI PRIMO SOCCORSO (formazione minima 12 ore) ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (formazione minima Modulo A+ Modulo B 48 ore per il settore Pubblica Amministrazione) Per tutti è previsto un aggiornamento quinquennale

58 Definizioni - Valutazione dei rischi (art. 2) È stata introdotta la definizione di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

59 Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro

60 Misure generali di tutela (art. 15) Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione; l eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS; misure di emergenza per il primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

61 Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28 del D.Lgs. 81/08; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

62 Obblighi del datore di lavoro (art. 18) Il datore di lavoro deve: nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove la valutazione dei rischi lo renda necessario; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti e filtri facciali per le operazioni di pulizia, ecc. );

63 Obblighi del datore di lavoro (art. 18) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezioni espressamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, copia dei documenti connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione; elaborare il documento unico di valutazione dei rischi; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

64 Obblighi del datore di lavoro (art. 18) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; comunicare in via telematica all Inail e all Ipsema nonché, per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non svolgano la loro funzione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall articolo 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r).

65 Obblighi del datore di lavoro (art. 18). Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, comprese fornitura e manutenzione per rendere sicuri locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell amministrazione. In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico.

66 Obblighi dei lavoratori (art. 20) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

67 Obblighi dei lavoratori (art. 20) In particolare, i compiti del lavoratore sono quelli di: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all RLS; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

68 Obblighi dei lavoratori (art. 20) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

69 Il Documento di Valutazione dei Rischi

70 Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) Il DOCUMENTO (art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08 ) redatto a conclusione della valutazione, deve avere contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione; l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

71 Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (dove previsto); l individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

72 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, nei casi previsti. Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

73 Il servizio di prevenzione e protezione

74 Servizio di prevenzione e protezione (art. 31) Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all interno della struttura, siano in possesso dei requisiti idonei di cui all art. 32 del D.Lgs. 81/08. Anche se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

75 Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32) Gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

76 Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33) Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede: all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta una volta l anno dal Datore di Lavoro; a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di primo soccorso, lotta antincendio.

77 Riunione periodica (art. 35) Nei luoghi di lavoro che hanno al loro interno più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, indice almeno una volta all anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro (Dirigente Scolastico); il RSPP; il medico competente, ove nominato; il RLS.

78 Riunione periodica (art. 35) Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

79 Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza

80 Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza PREMESSA In materia di sicurezza sul lavoro s intende per: vigilanza, la verifica effettuata da Enti di controllo ufficiali, della rispondenza alle prescrizioni di legge di ambienti, macchine e impianti; controllo, la verifica periodica, effettuata nei tempi e nei modi di legge, da Enti di controllo ufficiali o da Organismi notificati, dell efficienza e della sicurezza di quelle macchine, impianti e attrezzature ritenute particolarmente pericolose e, in quanto tali, soggette a norme di sicurezza specifiche. Il D.Lgs. 81/2008, nell art.13, stabilisce che la vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle A.S.L. - Aziende sanitarie locali -territorialmente competenti e, per quanto di competenza, dal Corpo Nazionale Dei Vigili del Fuoco. Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ferme restando le specifiche competenze in materia ispettiva attribuitegli dalla legislazione vigente, esercita, con il proprio personale ispettivo, l attività di vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

81 Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza Azienda USL è l organo di vigilanza principale, istituzionalmente preposto per tutte le attività lavorative; opera a livello di competenza territoriale mediante (Servizio SPESAL, Servizio SIAN, Servizio SIAN) Sopralluogo servizio SPESAL esito finale se presenti contravvenzioni: Verbale di Prescrizione Vigili del Fuoco

82 Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza Direzione Provinciale del Lavoro non ha poteri in materia prevenzionistica ma poteri ispettivi in materia previdenziale e a tal fine può accedere ed ispezionare anche i luoghi di lavoro; in tali ispezioni può rilevare anche contravvenzioni alle norme di prevenzione e darne notizia al Pubblico Ministero. Gli ispettori hanno qualifica di UPG. Esempio: Sospensione attività se sono presenti lavoratori con contratto di lavoro irregolare o senza contratto di lavoro

83 Organi di Vigilanza Controllo ed assistenza Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG): possono eseguire ispezioni solo a scopo di indagine, cioè con mandato del giudice o, quantomeno, con un obbiettivo specifico e dichiarato (sospetto di reato). A titolo di esempio sono UPG gli ispettori ASL e ARPA, i carabinieri, i poliziotti, i vigili urbani, etc

84 Il Sistema Sanzionatorio

85 IL SISTEMA SANZIONATORIO Legislazione e sanzioni Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA CODICE PENALE CODICE CIVILE NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA D IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

86 IL SISTEMA SANZIONATORIO Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA Art. 32: tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività Art. 35: tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art. 41: l iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

87 IL SISTEMA SANZIONATORIO CODICE PENALE Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 mesi a 10 anni. Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 euro a 516 euro.

88 IL SISTEMA SANZIONATORIO Art. 589 OMICIDIO COLPOSO Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni. Art. 590 LESIONI PERSONALI COLPOSE Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro Se i fatti (...) sono commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a 3 anni.

89 IL SISTEMA SANZIONATORIO CODICE CIVILE Art RESPONSABILITÀ PER L ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Art TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

90 IL SISTEMA SANZIONATORIO Il D. L.vo n. 81 è il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, documento che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Il Testo unico cerca di fare chiarezza in un sistema caratterizzato da stratificazione legislativa, giurisprudenza interpretativa, contrasti giurisprudenziali, lacune normative; quindi la sua azione è finalizzata al: Riordino della normativa vigente Estensione dei diritti Coordinamento delle informazioni Revisione del sistema delle sanzioni

91 IL SISTEMA SANZIONATORIO Come tutti i Testi Unici il legislatore ha cercato di ridurre in un unico testo tutta la legislazione precedente, trasformando in norme di legge molti dei principi elaborati dalla giurisprudenza, abrogando esplicitamente o tacitamente tutta la normativa precedente (art. 304), con lo scopo dichiarato di: Renderne più agevole l applicazione Semplificare gli adempimenti burocratici Aumentare il livello di tutela dei lavoratori Inasprire le sanzioni

92 IL SISTEMA SANZIONATORIO Estensione dei diritti Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3 co.1) Si applica a tutti i lavoratori, pubblici o privati, con o senza retribuzione. Sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2 co. 1 lett. a) Anche l allievo degli istituti di istruzione è equiparato al lavoratore ma limitatamente al periodo nel quale fa uso di: laboratori; attrezzature di lavoro; agenti chimici, fisici o biologici e videoterminali Il testo fornisce la definizione dei soggetti, delle strutture e di tutti i fattori che afferiscono alla sicurezza (art. 2)

93 IL SISTEMA SANZIONATORIO Coordinamento delle informazioni Il T.U. prevede la creazione di un sistema informativo pubblico, al quale è prevista la partecipazione anche delle parti sociali, per la condivisione e la circolazione delle notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema sarà utilizzato per il monitoraggio e l indirizzo delle azioni e delle risorse pubbliche. Prevede inoltre finanziamenti per le attività promozionali sia private che pubbliche per l incremento della cultura antinfortunistica, come l inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

94 IL SISTEMA SANZIONATORIO Decisamente innovativo l'art. 299 il quale stabilisce espressamente che le responsabilità proprie dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ricadono non solo sui soggetti formalmente investiti con tale qualifica, ma anche su coloro che, pur sprovvisti di regolare attribuzione, perché ad esempio attribuita ad altri in delega, esercitino in concreto i poteri giuridici di datore o di dirigente. In pratica, quindi, l'art. 299 ha l'effetto di duplicare in concreto le posizioni di garanzia e le relative responsabilità.

95 IL SISTEMA SANZIONATORIO Le contravvenzioni costituiscono una difesa avanzata essendo collegate a norme di pericolo presunto la cui violazione è immediata e diretta fonte di responsabilità. Sono norme penali (arresto e/o ammenda) che sanzionano specifiche violazioni di norme antinfortunistiche. Il decreto prevede un apparato sanzionatorio complesso composto da norme penali (di tipo contravvenzionale) e da sanzioni amministrative.

96 IL SISTEMA SANZIONATORIO In estrema sintesi: Per i casi gravi: è prevista la pena dell arresto da 6 a 18 mesi; Per i casi meno gravi: ad esempio quelli di inadempienza, si applica la sanzione dell arresto alternativo all ammenda o l ammenda, con la graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per chi si mette subito in regola: non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.

97 IL SISTEMA SANZIONATORIO Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 4 tipologie di sanzioni: arresto arresto o ammenda ammenda sanzioni amministrative

98 Sanzioni Datore di Lavoro

99 Sanzioni Datore dilavoro

100 Sanzioni

101 Sanzioni

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