IL NUOVO FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
|
|
- Stefano Corona
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL NUOVO FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE Il sistema dei fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge Fornero, viene completamente rivisto dal Titolo II del D.Lgs. 148/15 che, revisiona l ambito di applicazione dei fondi di solidarietà stabilendo un termine certo, il 1 gennaio 2016, per il nuovo avvio degli stessi. Contestualmente sempre dall anzidetta data vengono, come disposto dall art. 46, comma 2 di detto Decreto, abrogati l art. 3 della L. 92/12 ed il D.I /2014. In origine tali fondi erano considerati lo strumento per concedere l accesso alle integrazioni salariali anche ad imprese e lavoratori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione. Le principali novità apportate dalla nuova norma possono così riassumersi: - estensione obbligatoria, entro il 31/12/2015, dei fondi solidali bilaterali alla generalità dei settori che non rientrano nell ambito dell applicazione della CIGO e della CIGS per le aziende che occupano più di 5 dipendenti; - istituzione del fondo di integrazione salariale che sostituisca il fondo residuale nel precedente sistema. In esso confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti appartenenti a quelle categorie dove non siano stati stipulati accordi per attivare un fondo di solidarietà bilaterale; - previsione di un termine certo, il 31/12/2015, per l adeguamento alle nuove disposizioni normative da parte dei fondi costituiti a norma dell art 3, comma 4, della L. 92/12 nonchè dei fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 dell art. 3 della stessa legge. In mancanza di detti adeguamenti i datori di lavoro confluiranno nel fondo di integrazione salariale; - La creazione di una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà e garantito dal 01/01/2016. A) Determinazione del limite numerico In tal senso, la circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016 illustra le modalità di calcolo della forza lavoro da cui discende l obbligo del contributo. Ai fini del raggiungimento della classe dimensionale, la forza lavoro dovrà essere determinata mensilmente, con rifermento alla media del semestre precedente. Se l azienda è neo costituita la soglia numerica si calcola in relazione ai mesi di effettiva attività. Il versamento del contributo decorre dal primo periodo paga al semestre
2 successivo nel quale sono stati occupati in media più di 5 dipendenti e viene a cessare nel periodo paga successivo al semestre in cui sono stati occupati in media fino a 5 dipendenti. Per il conteggio dei lavoratori i principi di riferimento sono i seguenti: a)gli apprendisti, i lavoranti a domicilio ed i dirigenti sono inclusi nel conteggio; b) i lavoratori part-time lo sono in % rispetto all orario a tempo pieno; c) i lavoratori intermittenti, in proporzione al lavoro svolto nel semestre d) i lavoratori assenti si computano salvo il caso i cui sia stato assunto in loro sostituzione un altro lavoratore; e) i lavoratori ripartiti vanno computati come parti di un'unica unità lavorativa. Ricordiamo che l obbligo di versare la contribuzione al fondo decorre dal periodo paga successivo al semestre in cui sono stati occupati, in media più di 5 dipendenti e decade nel periodo paga successivo al semestre in cui la media dei dipendenti occupati è pari o inferiore a 5 unità. B) Tipologie e Natura dei fondi Sono previsti tre modelli di solidarietà bilaterale che sono tra loro alternativi, ovvero: 1) Il primo è il fondo di solidarietà di settore costituito, presso l INPS, dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tali soggetti stipulano contratti collettivi ed accordi, anche intersettoriali, aventi come oggetto la costituzione dei fondi che hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per le cause previste in materia di cassa integrazione. Tali fondi vengono istituiti presso l INPS con apposito Decreto Ministeriale entro 90 giorni dalla stipula degli accordi. Ad essi hanno l obbligo di iscriversi i datori di lavoro rientranti nei limiti dimensionali e nei settori, previsti negli accordi. Al momento risultano pienamente operativi i seguenti Fondi settoriali:
3 I fondi già istituiti o adeguati alla previgente disciplina dovranno adeguarsi alle disposizioni della nuova normativa entro il 31/12/15. Al momento risultano pienamente operativi i seguenti Fondi settoriali: - Fondo di solidarietà di sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; - Fondo del settore Marittimo (SOLIMARE); - Fondo del Gruppo Ferrovie dello Stato; - Fondo per il personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; - Fondo del personale dipendente di Poste Italiane S.p.a e delle società del Gruppo Poste; - Fondo per settore del credito Cooperativo; - Fondo delle aziende del settore del Credito; - Fondo delle aziende dei servizi di riscossione dei tributi erariali; - Fondo del settore del Trasporto Pubblico; - Fondo del settore dei gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani; - Fondo per il trasporto Aereo ed il sistema aeroportuale. I fondi, a norma dell art. 26, comma 9, possono, inoltre, assicurare le seguenti ulteriori finalità: a) una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) assegni straordinari nell ambito di processi di agevolazione all esodo; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell Unione europea. A tal proposito i fondi di solidarietà bilaterali, sia per l assegno ordinario di cui all art. 30, o comunque, per le prestazioni di cui all art. 26, devono prevedere un aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui
4 all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti e quindi di importo non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. 2) Nel caso della mancata costituzione di detti fondi o di mancato adeguamento di quelli già esistenti alla nuova normativa, entro il 31/12/2015, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e non rientrano nel campo di applicazione della CIG, confluiranno nel fondo residuale già istituito, per le aziende con più di 15 dipendenti, con Decreto Interministeriale n del 7 febbraio Pertanto, ove le OO.SS. non abbiano regolamentato la materia, interviene direttamente l INPS, per la gestione pubblica del fondo. A norma dell art 4 del D.I /2014, il Fondo residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (5,84%). La prestazione è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, sempre trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di nove mesi in un biennio mobile. Secondo il Decreto Interministeriale, nei limiti della compatibilità, agli interventi ed ai trattamenti previsti dal fondo si applica la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali. Pertanto, stante anche la medesima previsione contenuta nell art. 30, comma 1, del D.lgs. 148/2015, sempre in tema di durata, trova applicazione il disposto dell art. 12, comma 5, del medesimo D.lgs., in base al quale, non possono essere autorizzate ore di integrazione eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione.
5 Dal 1 gennaio 16 detto fondo assume il nome di Fondo di integrazione salariale ed andrà ad interessare i datori di lavoro che: - occupano mediamente più di 5 dipendenti compresi gli apprendisti; - appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell ambito di applicazione della cassa integrazione; - non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali propri delle aziende artigiane o della somministrazione. Obiettivo, secondo la Circ. Inps 22/16, di questo fondo è di continuare ad assicurare la tutela di sostegno del reddito di lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni sia essa ordinaria o straordinaria, e che non hanno costituito né fondi di solidarietà bilaterale né fondi di solidarietà alternativi. Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il fondo provvede all erogazione delle prestazioni nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo stesso e, in ogni caso, per ciascun datore di lavoro sono previsti dei tetti aziendali che, a regime, per l anno 2022, sono determinati in misura non superiore a quattro volte l ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, dalla data di costituzione del Fondo, tenuto conto delle prestazioni già concesse alla singola azienda. Su disposizione dell art. 44, comma 5, del D.lgs., allo scopo di consentire l erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui al precedente capoverso, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a favore del datore di lavoro, è così determinato: a) nessun limite per le prestazioni erogate nell anno 2016; b) dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l anno 2017;
6 c) otto volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l anno 2018; d) sette volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l anno 2019; e) sei volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l anno 2020; f) cinque volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l anno Pertanto l INPS ad ogni domanda effettua una stima delle prestazioni per verificare la capienza sulla base del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione dell attività. A tal fine nella fase dell invio on-line della domanda viene richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione distinte per qualifica. L azienda deve inoltre indicare la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l indicazione per ciascuna qualifica dell orario contrattuale. Ove il datore di lavoro sia stato interessato da operazioni societarie è necessario comunicare i codici fiscali e le matricole con le quali è stata versata la contribuzione al FIS. 3) Fondi di solidarietà alternativi Tale sistema, con la nuova norma, permarrà solo per i fondi già costituiti e cioè settore artigiano (EBNA-FSBA) e settore della somministrazione di lavoro che, in considerazione dell operare di consolidati sistemi di bilateralità, hanno già adeguato alla data del 24 settembre Essi, infatti risultano già consolidati sistemi bilaterali che, tenute conto le peculiarità del settore, risultano perseguire analoghe finalità dei fondi di solidarietà bilaterali. Tali fondi dovranno adeguarsi ai nuovi dettami di legge entro il 31/12/2015. Si tratta di quei fondi che, in costanza della previgente disciplina, hanno adeguato le proprie fonti normative alle medesime finalità oggi perseguite dall art. 26, comma 1, prevedendo cioè misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell attività lavorativa.
7 E stato invece pubblicato sulla G.U. 118 del 21 maggio 16 il Decreto Interministeriale n del 25/03/16 che detta i criteri per garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati. Il fondo ha l obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Il controllo sulla corretta gestione è esercitato dal Ministero del Lavoro. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, a norma dell art. 27, comma 3, assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: a) un assegno ordinario di durata e misura pari all assegno ordinario (non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile); b) un assegno di solidarietà di cui all art. 31 per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. Al fondo bilaterale per l artigianato devono aderire le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS CSC4, nonché tutte le imprese che applicano un contratto sottoscritto dalle confederazioni dell artigianato e dai sindacati confederali. Il contributo dovuto è composto da una cifra fissa ( 7,65 mensili per 12 mensilità) ed una variabile pari allo 0,45 della retribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, e darà diritto a tutte le prestazione ex D.Lgs. 148/15 a cui si aggiungono le prestazioni ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Il contributo va versato per tutti i lavoratori in forza anche per frazione di mese, ed anche a tempo parziale. Sono infine ricompresi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali. A tal fine, tali fondi devono adeguarsi alla disposizione dell art. 27, comma 3, sopra esposta, entro il 31 dicembre In mancanza, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti confluiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2016, al Fondo di integrazione salariale, alle cui prestazioni possono accedere solamente per gli eventi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1 luglio A norma dell art. 32, comma 2, i fondi bilaterali alternativi possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le seguenti finalità: a) prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es.
8 indennità di disoccupazione NASpI); in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni. In particolare, il medesimo comma 5, alla lettera a) specifica che gli accordi o contratti collettivi devono fissare un aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1 gennaio La mancata previsione di un aliquota così determinata comporta, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, la confluenza nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1 gennaio 2016, con la possibilità di richiedere le prestazioni da questo garantite solamente a decorrere dal 1 luglio C) Beneficiari L art. 39 del D.lgs. 148/2015 prevede, inoltre, in riferimento al Fondo residuale l applicazione dei seguenti articoli di cui al titolo I, capo I, dello stesso D.lgs.: il requisito, da parte del lavoratore di un anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, presso l unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività, infortuni, maternità obbligatoria; vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di settimana corta, sia il giorno di riposo. Tale requisito è escluso nel caso di eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori produttivi; l inclusione tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante; la proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente all ammontare delle ore di integrazione salariale fruite; per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatta
9 salva l ipotesi di ricorso alla causale del contratto di solidarietà, la cui durata si computa per la metà così come previsto dall art. 22, comma 5. D) Causali di ricorso ai fondi Nel nuovo sistema normativo l intervento del fondo può essere richiesto per gli eventi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa, in relazione ad una delle seguenti causali: eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà; procedure concorsuali (fino al 31 dicembre 2015). A norma dell art. 4, comma 1, del D.I /2014 sono esclusi dall intervento del fondo i casi di cessazione, anche parziale, di attività lavorativa. Sono, inoltre, esclusi: - i dirigenti; - i lavoratori a domicilio; - i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore; - i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. E) Provvidenze erogate dai fondi
10 Il nuovo decreto fa, quindi, scendere il limite occupazionale da 15 a 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, intesi come media nel semestre precedente. Il regime assicurato dalle prestazioni FIS è stato esplicitato con note n. 203 del 14/01/16 e n. 998 del 18/01/16 del Ministero del Lavoro nonché dalla circolare INPS 22/16 ed avrà le decorrenze di seguito elencate. Le prestazioni assicurata dalle tre tipologie di fondi sono: 1) L assegno di solidarietà è riconosciuto per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi ed è erogato: - dal 1 gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che, risultavano già iscritte al fondo residuale ed occupano mediamente più di quindici dipendenti; - dal 14 aprile 2016 ( data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale ) i datori di lavoro con più di 15 dipendenti ) non iscritti al fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa per gli eventi intervenuti dal 30/03/16; - dal 1 luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti. La novità di rilievo è che, rispetto alla precedente normativa in vigore, è la riconduzione della disciplina dell assegno ai canoni classici della cassa integrazione, sia in termini di causali che di durata. Esso viene erogato ai lavoratori dipendenti delle aziende tenute al versamento del F.I.S., con l esclusione dei dirigenti. Va a sostituire dal 2017 i precedenti contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nella CIGS. L assegno è riconosciuto in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo (art. 24 della L. 223/91) o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Gli accordi devono seguire le regole per la stipula dei CDS previsti dal D. Lgs 148/15 e pertanto: - la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati; - Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell orario non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato;
11 - La durata dell assegno avrà un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile ed è pari al 80% della retribuzione persa, nel limite del massimale mensile previsto per la CIGS e ridotto del 5,84%. Ai fini del calcolo di detto periodo va verificato che, durante le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione oraria, non siano state già fruite 52 settimane di riduzione. Ove tale provvidenza fosse erogata dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi il periodo non potrebbe superare le 26 settimane nel biennio mobile. I fondi bilaterali possono prevedere provvidenze integrative quali: - Prestazioni, in termini di importi o durata, rispetto a quelle previste per legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero importi superiori rispetto a quelli previsti dall integrazione salariale - Un assegno straordinario per il sostegno al reddito per i lavoratori che raggiungano il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità nei prossimi 5 anni; Per i datori di lavoro con una forza lavoro tra 5 e 15 dipendenti, l assegno di solidarietà è l unica prestazione a carico del Fondo di Integrazione Salariale. L INPS fa presente che, in attesa dei Decreti attuativi della nuova normativa, i trattamenti sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri individuati nel D.M. n /2009 in tema di contratti di solidarietà. A tal fine le istanze dovranno essere corredate dell apposita scheda causale presente nell area download della procedura di invio delle domande. L INPS, con circolare 22 del 04/02/16, ha fornito le prime istruzioni operative sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità di richiesta. Ciò in attesa della pubblicazione del decreto di adeguamento previsto dal Jobs Act. 2) L assegno ordinario è una prestazione aggiuntiva riconosciuta, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1 gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi
12 aziendale. L assegno ordinario può essere richiesto per eventi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Continua, la Circ. INPS n. 22/16 anche all assegno ordinario si applica per quanto compatibile, la normativa in materia di CIGO. Pertanto in caso di presentazione tardiva della domanda, i cui termini saranno meglio esplicitati più avanti, l eventuale integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori ad una settimana rispetto la data di presentazione. Secondo la Circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016, il periodo massimo di fruizione dell assegno è fissato in 26 settimane nel biennio mobile, all interno delle quali non si calcolano gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili eccezion fatta per le imprese edili, di escavazione. Ove il lavoratore avesse superato tale limite potrà proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l assegno è stato concesso, solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività. Non possono, inoltre, essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile. Ove l assegno ordinario venisse erogato dai fondi di solidarietà bilaterali potrà avere una durata a seconda della causale invocata, in misura non superiore alle durate massime previste per CIGO e CIGS, e comunque non inferiori a 13 settimane nel biennio mobile. F) Limiti all erogazione Il fondo di integrazione salariale già prevede, per le aziende al di sopra dei 15 dipendenti, la sua erogazione per 12 mesi in un biennio mobile e per la durata massima di 26 settimane. L assegno erogato non può essere inferiore a quello corrisposto per il normale trattamento di integrazione salariale (80% della retribuzione).per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Pertanto, sempre nel biennio mobile riferito alle singole prestazioni, sarà possibile fruire delle prestazioni con le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile: - 36 mesi assegno di solidarietà;
13 - 24 mesi assegno solidarietà, + 6 mesi di assegno ordinario, + altri 6 mesi di assegno ordinario; - 24 mesi di assegno di solidarietà, + 6 mesi di assegno ordinario, + 6 mesi assegno solidarietà. I fondi bilaterali di settore potranno, invece, riconoscere prestazioni analoghe alla CIGO o alla CIGS per una durata non inferiore a 13 settimane e non superiore alla durata prevista dalla disciplina generale sulla CIG. Oltre a tali provvidenze, detti fondi potranno riconoscere altri benefit quali la contribuzione a programmi formativi. Tale possibilità è prevista dal Fondo settoriale del trasporto pubblico previa stipula di apposite convenzioni con fondi interprofessionali, nonché dal fondo bilaterale del gruppo Ferrovie dello Stato. Per la presentazione delle domane non sono previsti termini particolati. Rientra tra gli obblighi dei Fondi di solidarietà alternativi fornire alternativamente una tra le seguenti prestazioni: assegno ordinario o assegno di solidarietà, entrambi comprensivi di contribuzione completa. La domanda di assegno ordinario Con messaggio n. 981 del 02/03/2016 l INPS esplicita che la domanda di assegno ordinario deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all ubicazione dell unità produttiva non prima di 30 giorni dall inizio e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di sospensione o di riduzione dell attività lavorativa. Tali termini hanno natura ordinatoria e, pertanto, il loro mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma l irricevibilità della stessa nel caso di presentazione prima dei 30 giorni ed uno slittamento del termine di decorrenza per l invio successivo ai 15 giorni. Le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per i periodi di sospensione/riduzione dell attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre Relativamente al periodo intercorrente da tale periodo, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, per gli eventi di sospensione/riduzione dell orario di lavoro intervenuti in questo periodo, cosiddetto neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione del l istanza decorrono dal 2 marzo 2016.
14 In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all art. 15, comma 3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale l eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). I criteri da tenere a riferimento per la valutazione delle istanze di accesso all assegno ordinario medesimi individuati dal Ministero per l approvazione dei programmi di CIGS con riferimen causali di riorganizzazione e di crisi aziendale. G) Finanziamento I fondi sono finanziati dai datori di lavoro obbligati ad aderire nonché da contributi addizionali, versati sempre dagli stessi ove ricorrano alla riduzione o alla sospensione dell attività lavorativa. La contribuzione addizionale viene determinata, in rapporto alle retribuzioni perse dai lavoratori, nella misura del 4% che dovrà essere versato al momento del conguaglio della prestazione. Tuttavia, poiché nella prima fase di applicazione della normativa, l INPS ha stabilito che i pagamenti saranno effettuati direttamente dall ente, il contributo addizionale sarà richiesto con le medesime modalità utilizzate per la CIG in deroga. A ciò si aggiunge, al momento, l aliquota contributiva ordinaria da versare ai fondi è pari a: - 0,45% per le aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti così suddiviso: 0.30% a carico del datore di lavoro e 0.15% a carico del lavoratore; - 0,65% per quelle che occupano più di 15 dipendenti così distribuito: 0.433% a carico del datore di lavoro e 0.217% a carico del lavoratore. In entrambi i casi, il contributo è dovuto per tutti i dipendenti, ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Relativamente agli apprendisti, il contributo è dovuto solo per coloro con contratto professionalizzante, unici ad aver diritto alla prestazione, come stabilito dall INPS con messaggio n del Dal 1 gennaio 2017, secondo la Circolare INPS n. 30 del 12/02/2016 per i fondi facoltativi la percentuale di contributo sarà pari allo 0.30%.
15 Alla contribuzione dovuta ai fondi si applicano le disposizioni in materia di contributi previdenziali, che potranno, quindi, essere recuperati coattivamente con l applicazione delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento. Ad essi non si applicano però gli sgravi e le riduzioni contributive, anche qualora questi dovessero riguardare l intera contribuzione a carico del datore di lavoro. Alle imprese con più di 15 dipendenti, dal 1 gennaio, l INPS ha già richiesto il contributo dello 0,65%. Viceversa, per i datori di lavoro che entrano nella competenza del Fondo dal 2016, l aliquota deve essere aggiornata al periodo di paga di Ottobre 2016, aggiungendo lo 0,45%. Per il versamento dei contributi arretrati (da gennaio a settembre 16) i datori di lavoro devono versare le differenze utilizzando il flusso uniemens, entro il 16/12/2016, cioè entro il 3 mese successivo all emanazione ella circolare 176/16. Sono tenuti ad adeguarsi anche i datori di lavoro che si erano già adeguati, versando spontaneamente il contributo da gennaio. Per questi verrà emessa una nota di rettifica a credito per la restituzione di quanto già versato, che potranno essere compensate in F24. Le causali a debito da riportare nell emens saranno: - M149 per i datori di lavoro che occupano da 5 a 15 dipendenti; - M131 per chi occupa più di 15 dipendenti. Per il versamento degli arretrati è possibile chiedere una rateazione dei contributi, versando gli interessi di dilazione. Oltre al contributo ordinario è prevista una contribuzione addizionale per coloro che fruiscono della prestazione. Il Ministero del Lavoro con nota n. 40/8475 del 14 aprile 2016 ha chiarito che la contribuzione ordinaria, a seguito dell entrata del D.Lgs. 148/15, di finanziamento ai FIS è applicata solo agli apprendisti con contratto professionalizzante. Infatti, al datore di lavoro sarà addebitato un contributo addizionale del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti, del 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti. H) Neutralizzazione dei termini di presentazione delle domande
16 L INPS, per garantire alle aziende di inoltrare le domande senza soluzione di continuità ed ai soli fini della presentazione della domanda, ha neutralizzato il periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 2016 e il 4 febbraio 2016 (data di pubblicazione della circolare INPS in commento). Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa: - intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all assegno ordinario (15 giorni) è la data di pubblicazione della presente circolare; - verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione l ordinaria disciplina. I) Come presentare le domande La procedura di presentazione prevista è unica per tutte e tre le tipologie di fondi. L INPS fa presente che le domande di assegno di solidarietà e di assegno ordinario possono essere inviate telematicamente utilizzando una procedura di presentazione unica. Il modello di domanda è disponibile sul portale INPS al sito nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente Aziende, consulenti e professionisti, alla voce Servizi per aziende e consulenti, opzione CIG e Fondi di solidarietà, opzione Fondi di solidarietà. Al portale Servizi per le aziende ed i consulenti si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall Istituto. L azienda deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione/riduzione dell attività lavorativa, allegando la comunicazione prevista dall art 14, comma 1, del D.Lgs. 148/15 o il verbale di esame congiunto o l accordo sindacale, nonché l elenco dei lavoratori in forza all unità produttiva con le informazioni su qualifiche ed orario di lavoro. Con messaggio n del 2016, l INPS comunica di aver rilasciato la procedura online di presentazione della domanda che deve avvenire entro 7 giorni dalla conclusione dell accordo sindacale alla sede in cui è ubicata l unità produttiva interessata
17 all ammortizzatore sociale e la riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Presentata la domanda, la sospensione o la riduzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: - L accordo sindacale; - L elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle OO.SS e dal datore di lavoro; - L elenco di tutti i lavoratori in forza nell unità produttiva, anche se non interessati all assegno di solidarietà, comprensivo di qualifica, orario contrattuale, e le altre informazioni presenti nel file in formato CSV reperibile presso l area download della procedura; - Deve essere allegata la scheda relativa all assegno di solidarietà; - Le domande carenti della documentazione prevista non saranno istruite per l approvazione e la concessione da parte dell INPS. Si ritiene tuttavia che la mancanza di parte della documentazione non possa portare alla reiezione dell istanza ma che l INPS debba contattare l azienda anche tramite cassetto previdenziale per chiedere l integrazione della documentazione mancante. Completata l acquisizione e confermato l invio, la domanda viene protocollata ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione ed il prospetto dei dati trasmessi. L INPS, a rettifica di precedenti istruzioni, fa presente che i dati non dovranno più essere distinti per qualifica lavoratori, ma sarà sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste. Le istanze devono essere indirizzate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all unità produttiva. Alla domanda deve essere allegata specifica documentazione integrativa (circolare INPS n. 22) e devono essere compilate apposite schede disponibili all interno della procedura.
18 Attualmente non è possibile l invio della domanda per la prestazione di assegno di solidarietà, mentre è possibile inviare la domanda per l assegno ordinario. La disponibilità della procedura informatica per l invio della domanda di assegno di solidarietà verrà comunicata dall INPS con messaggio. Con messaggio n del 5 maggio 2015 l INPS fornisce le istruzioni operative per il pagamento diretto dell assegno ordinario dovuta dal Fondo di Solidarietà Residuale. Al fine di consentire l istruttoria ed il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, l azienda, inoltrata la domanda alla sede territorialmente competente, deve operare come segue: - Devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41 collegandosi al sito Servizi per aziende e consulenti>cig> invio richiesta pag. dir. SR; - Devono comunicare tramite PEC alla struttura INPS competente per il rilascio dell autorizzazione di pagamento, la delibera di concessione del Comitato Amministratore del Fondo, in cui sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l importo autorizzato. L erogazione della prestazione sarà gestita tramite Procedura Sistema unico per le prestazioni a sostegno del reddito. Al datore di lavoro sarà addebitato un contributo addizionale del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti, del 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti. Il contributo sarà calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni. Modalità e richieste del recupero di detto contributo addizionale saranno comunicate dall istituto con successivo messaggio. L) Norme di funzionamento dei fondi La normativa stabilisce garanzie volte a garantire l equilibrio finanziario dei fondi. Infatti, gli stessi hanno l obbligo del pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
19 Vengono disciplinati i compiti e la composizione del c.d.a. dei fondi siano essi bilaterali che residuali. Il Decreto di istituzione dei fondi, pertanto, determinerà tra l altro: - i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi; - i requisiti professionali e di onorabilità dei soggetti preposti alla loro gestione; - i criteri ed i requisiti della contabilità dei fondi; - le modalità di controllo e monitoraggio sia sulla gestione dei fondi sia sull andamento delle prestazioni. Infatti il Ministero con circolare n. 26 del 4 agosto 2016, fa presente che con i Decreti Interministeriali n del 25 marzo 16 e del 29 aprile 16, sono stati determinati i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, i requisiti e le caratteristiche dei soggetti posti alla loro gestione, i criteri ed i requisiti di contabilità dei fondi, nonché le modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione e di monitoraggio sull andamento delle prestazioni anche facendo ricorso alla determinazione di standard e parametri omogenei. Al Ministero è affidato il controllo sulla corretta gestione dei fondi ed il monitoraggio sull andamento delle prestazioni. I fondi, invece, sono tenuti a dotarsi di un sistema di raccolta dati sull andamento delle prestazioni e, devono trasmettere ogni anno, al Ministero del Lavoro ed a quello di Economia e Finanza i dati del monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale relativamente alle prestazioni erogate. Obiettivo di tale duplice sistema è quello di garantire il pareggio di bilancio e di evitare che possano essere erogate prestazioni in carenza di liquidità. M) Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale. A norma dell art. 39, ai fondi di cui agli articoli 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 28 (Fondo residuale, dal 1 gennaio 2016 Fondo di integrazione salariale) si applica l art. 7,
20 commi da 1 a 4, in materia di modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di cassa integrazione guadagni. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall impresa ai dipendenti aventi diritto e successivamente rimborsato o conguagliato dall INPS. A tal fine l impresa, a pena di decadenza, deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per data del provvedimento di concessione si intende la data di rilascio dell autorizzazione che è propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, i sei mesi decorrono da tale ultima data. N) Raccordo tra i Contratti di Solidarietà di tipo B (ex art. 5 L. 236/93) e fondi di integrazione salariale e/o alternativi Con nota n. 40/3763 il Ministero del Lavoro precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della norma sui fondi di solidarietà possono scegliere, per il 2016, di accedere alternativamente alle prestazioni dei fondi sopra citati o ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B finanziati per l anno in corso dalla legge di stabilità nei limiti temporali e finanziari previsti dalla norma. Stessa possibilità viene riconosciuta alle artigiane e di somministrazione che possono beneficiare dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Viene dato mandato all INPS di verificare che la fruizione da parte dell azienda degli ammortizzatori sociali sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 Oggetto: Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga - D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015; Legge n.
DettagliD.I /2015 operatività del Fondo di solidarietà residuale.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 28-12-2015 Messaggio n. 7637 OGGETTO: D.I. 79141/2015 operatività del Fondo di solidarietà
DettagliI CONTRATTI DI SOLIDARIETA. Le modifiche del Jobs Act
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA Le modifiche del Jobs Act Milano, 26 gennaio 2016 Avv. Elisabetta Cassaneti 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge n. 863/1984 (successivamente modificata dalla Legge n. 263/1993 e
DettagliPaghe. I contratti di solidarietà in busta paga
I contratti di solidarietà in busta paga Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Il D.Lgs. n. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali
DettagliDirezione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 04/02/2016
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 04/02/2016 Circolare n. 22 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie
DettagliRiordino degli Ammortizzatori Sociali
Riordino degli Ammortizzatori Sociali Speaker Laura Bernini - Referente Previdenza - Area Lavoro e Previdenza 12 ottobre 2015 Contribuzione Finanziamento Ammortizzatori Sociali CONTRIBUTO ORDINARIO CIGO:
DettagliIl Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
95440 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze VISTO l articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 3, DEL 31/1/2006
DettagliCircolare N. 162 del 19 Novembre 2015
Circolare N. 162 del 19 Novembre 2015 Congedi parentali e fruizione oraria: come possono essere utilizzati? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INPS, con il messaggio n. 6704
DettagliGuida APPRENDISTATO. Tre le sue possibili tipologie:
Guida APPRENDISTATO Con la circolare n 128 del 02/11/2012 e messaggio inps n. 20123 del 06/12/2012, sono state riassunte le indicazioni di carattere normativo e affrontati gli aspetti contributivi connessi
DettagliRoma, 05-05-2016. Messaggio n. 1985
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 05-05-2016 Messaggio
DettagliASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015: SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2015: SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE DATORI DI LAVORO BENEFICIARI ESONERO CONTRIBUTIVO REQUISITI DIPENDENTE Tutti i datori di lavoro privati (per i datori di lavoro
DettagliIndennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi
Articolo 2, commi 51-56 Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi di Silvia Spattini La volontà di prevedere una misura di sostegno al reddito rivolta ai collaboratori coordinati
DettagliL INDENNITÀ DI MOBILITÀ
1 é prestazione di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a particolari settori produttivi in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi 2 INDUSTRIA
DettagliConfederazione Generale Italiana del Lavoro
Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere Nota sulla circolare Inps relativa agli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale,
DettagliCASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513 Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it
DettagliVERSAMENTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE: ISTRUZIONI INPS
INFORMATIVA N. 297 04 SETTEMBRE 2014 Previdenziale VERSAMENTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE: ISTRUZIONI INPS INPS, Circolare n. 100 del 2 settembre 2014 L INPS, con la Circolare n. 100 del 2 settembre
DettagliRoma, 20-04-2016. Messaggio n. 1760 OGGETTO:
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 20-04-2016 Messaggio
DettagliCASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA 1 CAMPO DI APPLICAZIONE C. I. G.S. La C.I.G.S. viene applicata alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente
DettagliLa Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
1 La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria CAUSALI: NO NOVITA situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 343 24.11.2014 Il nuovo ISEE corrente Quando si presenta e composizione del modello Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Con la pubblicazione
DettagliNuove modalità operative per l iscrizione dei lavoratori alla lista di mobilità L. 223/91. marzo 2015
Nuove modalità operative per l iscrizione dei lavoratori alla lista di mobilità L. 223/91 marzo 2015 Gestione della lista di mobilità: riferimenti normativi Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 - art.
DettagliNews per i Clienti dello studio
del 11 Settembre 2015 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Decontribuzione su contrattazione 2 livello: invio delle richieste fino al prossimo 24 settembre 2015 Gentile cliente
DettagliDirezione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016
Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 16 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliIl Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
Visto l articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in
DettagliCertificati di malattia in via telematica
PERIODICO INFORMATIVO N. 33/2010 Certificati di malattia in via telematica I certificati medici attestanti la malattia del lavoratore, saranno trasmessi on line direttamente all Inps - attraverso il sistema
DettagliCircolare N. 29 del 24 Febbraio 2016
Circolare N. 29 del 24 Febbraio 2016 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 14 dell 29.11.2016,
DettagliCASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA CIG Straordinaria 1 CAMPO DI APPLICAZIONE C. I. G.S. La C.I.G.S. viene applicata alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 62 31.03.2014 Contratti di solidarietà: le istruzioni operative dell INPS Per l anno 2014, l integrazione salariale per i contratti
DettagliVALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
DettagliSPAZIO AZIENDE DICEMBRE 2015
Ai Nostri Clienti Loro indirizzi Spazio aziende n. 12 dicembre 2015 Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 12 di SPAZIO AZIENDE DICEMBRE 2015 LE ULTIME NOVITÀ CIG dopo
DettagliProtocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
DettagliCircolare IND n. 178/04 GO/fb. OGGETTO: Settori Lubrificanti e GPL - Assistenza Sanitaria Confluenza in FASCHIM
Circolare IND n. 178/04 GO/fb OGGETTO: Settori Lubrificanti e GPL - Assistenza Sanitaria Confluenza in FASCHIM Facciamo riferimento alla nostra circolare IND n. 301/03 con la quale abbiamo dato notizia
DettagliCircolare N. 54 del 9 Aprile 2015
Circolare N. 54 del 9 Aprile 2015 Contributi volontari: modalità di determinazione per il 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente circolare n. 57 dell 11.03.2015,
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO Provinciale Integrativo di lavoro edilizia ed affini del 19/02/2007
CE/bs 12100 Cuneo, 23 febbraio 2007 Circolare n. 2/2007 Alle IMPRESE EDILI CONSULENTI DEL LAVORO ORGANIZZAZIONI SINDACALI Loro sedi Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO Provinciale Integrativo di lavoro edilizia
DettagliNasce InPratica Lavoro. Settembre 2014
Nasce InPratica Lavoro Settembre 2014 Nasce InPratica Lavoro La soluzione semplice per problemi articolati New generation data bank Utilizzo di un nuovo modello editoriale Integrata in TuttoLavoro Suite
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliLo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti
Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell indirizzo PEC entro il 30.6.2013 - Istituzione dell elenco pubblico INI-PEC Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale
DettagliAmmortizzatori sociali Il contratto di Solidarietà in Telecom
Ammortizzatori sociali Il contratto di Solidarietà in Telecom Riordino della normativa dlgs 14 settembre 2015 n.148 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183 Disposizioni Generali Il contratto di
DettagliC IRCOLARE INPS N 48 del 14-03-2016 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito OGGETTO:
C IRCOLARE INPS N 48 del 14-03-2016 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell assegno ordinario e dell assegno emerge
DettagliN. 502 FISCAL NEWS Acconto cedolare secca. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale
a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 502 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 14.11.2011 Acconto cedolare secca Categoria Versamenti Sottocategoria
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
Dettagli1. INCENTIVI PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Giovani tra i 15 e i 25 anni
PRINCIPALI INCENTIVI ALL ASSUNZIONE PREVISTI SIA DALLA NORMATIVA NAZIONALE CHE REGIONALE RIVOLTI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO NEET (GIOVANI TRA I 16 ED I 29 ANNI NON OCCUPATI NE INSERITI IN UN PERCORSO DI
DettagliDott. Pasquale Assisi Gestione del Personale Consulente Del Lavoro. Conteggi di Lavoro. Circolare N. 2 del 26 Settembre 2008
Circolare N. 2 del 26 Settembre 2008 Lo Studiio Inforrma Dimissioni del lavoratore abolito l obbligo telematico; Abolizione del libro matricola il nuovo Libro Unico del Lavoro; DURC fondamentale anche
Dettagli- tale condizione non è richiesta per le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
DettagliDirezione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 14/03/2016
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 14/03/2016 Circolare n. 48 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei
DettagliDONNE E GIOVANI: LE FAQ DELL INPS SUGLI INCENTIVI
INFORMATIVA N. 337 31 OTTOBRE 2012 Previdenziale DONNE E GIOVANI: LE FAQ DELL INPS SUGLI INCENTIVI! www.inps.it Sul sito internet dell INPS (seguendo il percorso Informazioni/Aziende, consulenti e professionisti/incentivi
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 23 08.02.2016 Lavoratori domestici: i valori contributivi 2016 Per l anno 2016 si pagano gli stessi contributi dello scorso anno
DettagliOggetto: JOBS ACT - DECRETO AMMORTIZZATORI IN SINTESI
Oggetto: JOBS ACT - DECRETO AMMORTIZZATORI IN SINTESI Con la pubblicazione nella G.U. n.221 del 23 settembre 2015, S.O. n.53, è in vigore dal 24 settembre 2015 il D.Lgs. n.148/15, recante il riordino degli
DettagliI Contratti di solidarietà. Cosa sono?
I Contratti di solidarietà Cosa sono? Tipo a: contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84); Tipo b: contratti
DettagliRISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011
RISOLUZIONE N. 85/E Roma, 12 agosto 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Compilazione
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 31 14.02.2014 Artigiani e commercianti: le aliquote contributive 2014 Fornite le aliquote contributive dovute per l anno in
Dettaglie, per conoscenza, Importo dei contributi dovuti per l anno 2014 per i lavoratori domestici. Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
Direzione Centrale Entrate Roma, 10/02/2014 Circolare n. 23 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
DettagliINPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015
INFORMATIVA N. 020 15 GENNAIO 2015 Previdenziale INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015 Nel presente Aggiornamento AP si forniscono le tabelle delle nuove aliquote contributive INPS, valevoli per
DettagliAgevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa
AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-
DettagliDirezione Centrale delle Prestazioni. Roma, 04-12-2007. Messaggio n. 29224
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 04-12-2007 Messaggio n. 29224 OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo
DettagliCircolare N.173 del 22 Novembre 2013
Circolare N.173 del 22 Novembre 2013 Apprendistato e piano formativo individuale: fino a 600 euro di sanzioni per il datore di lavoro distratto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliBando Interventi Integrati per l acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura
DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA DEL SISTEMA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE FINPIEMONTE S.p.A. Bando Interventi Integrati per l acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi
DettagliQuale futuro per la previdenza complementare? Giorgio Valzolgher Direttore Generale Laborfonds 25.3.2015 TSM Trento
Quale futuro per la previdenza complementare? Giorgio Valzolgher Direttore Generale Laborfonds 25.3.2015 TSM Trento Temi del seminario TFR IN BUSTA PAGA Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DettagliCongedo parentale (astensione facoltativa) (D.Lgs. n. 151/01)
Pagina1 Congedo parentale (astensione facoltativa) (D.Lgs. n. 151/01) Lavoratori dipendenti In base agli articoli 2, 32 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni
DettagliDI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni
DettagliProgetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Roma, 5 Giugno 2002 Circolare n. 104 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori
DettagliDecreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Le disposizioni contenute nel decreto sono improntate a tre obiettivi: Inclusione
DettagliArt. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Art. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA In caso di malattia, l operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell anzianità. Nel
DettagliRegolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA Premessa Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell Atto Costitutivo
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 9 19.01.2016 CIG e apprendisti: i profili contributivi La regolarizzazione delle differenze contributive dei periodi pregressi
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante
DettagliCircolare N. 58 del 20 Aprile 2016
Circolare N. 58 del 20 Aprile 2016 Garanzia Giovani: assunzione di tirocinanti su tutto il territorio nazionale Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che sono stati recentemente forniti
DettagliPROTOCOLLO D INTESA PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI
PROTOCOLLO D INTESA PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI SOTTOSCRITTO A VARESE IL 24 FEBBRAIO 2009 Premesso che: l attuale momento caratterizzato da una difficile congiuntura
DettagliSospensione/riduzione dell orario di lavoro
Sospensione/riduzione dell orario di lavoro Nel caso di sospensione/riduzione dell attività lavorativa, l impresa è tenuta ad inoltrare all Ebrau, entro i 10 giorni successivi all evento, l accordo sindacale
DettagliTESTO UNICO DELL APPRENDISTATO
Milano, 14 settembre 2011 TESTO UNICO DELL APPRENDISTATO approvato dal CDM il 28 luglio 2011 Settore Formazione Professionale 1 PREMESSA E utile sottolineare che Confcommercio, insieme ad altre Organizzazioni
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI PATERNÒ Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, ai sensi dell art. 17, comma 2 del Regolamento dei Lavori del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Determinazione-Riduzione
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 47 11.03.2016 CU 2016: rettifiche e sanzioni In caso di dati omessi o errati si ha tempo fino a lunedì 14 marzo per reinoltrare
DettagliOggetto: Ammortizzatori sociali. Fondo di solidarietà residuale. Istruzioni INPS.
Tavagnacco, 8 Settembre 2014 Gentile Socio Oggetto: Ammortizzatori sociali. Fondo di solidarietà residuale. Istruzioni INPS. Com'è noto, la legge 92/2012 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'attivazione
DettagliR O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s
R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano www.rossiassociati.it Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377 NEWS SETTIMANALE Febbraio 2015 nr.
DettagliCIRCOLARE N. 19/01. OGGETTO: Richieste di rateazione, sgravi e rimborsi dopo la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario.
Roma, 18 maggio 2001 Prot. n. DCAPV/191/01 AC/AA Alle imprese di armamento CIRCOLARE N. 19/01 OGGETTO: Richieste di rateazione, sgravi e rimborsi dopo la notifica della cartella di pagamento da parte del
DettagliCOMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO
COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO Adottato con, e allegato alla, deliberazione C.C. n 14 del 9 aprile 2014 INDICE Art. 1 => Scopo e finanziamento Art. 2 =>
DettagliPENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI
PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.
DettagliLa legge di stabilità 2016
PRIMA e DOPO La legge di stabilità 2016 Art. 24, comma 10, DL 201/2011 Art. 1, comma 113, L. 190 /2014) La pensione anticipata La pensione anticipata si consegue con un requisito contributivo uguale per
DettagliToscana: Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie a giovani professionisti
Toscana: Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie a giovani professionisti Descrizione In breve Fondo regionale di rotazione in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73, norme in
DettagliRiferimenti normativi
LR 3/2015 (Rilancimpresa) Contributi a sostegno dell autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario (art. 31) Pordenone, 4 maggio
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
DettagliDESCRIZIONE BENEFICIO
DESCRIZIONE BENEFICIO Lavoratori assunti ai sensi dell art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro -disoccupati o cassintegrati
DettagliREGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI VOLONTARI
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI VOLONTARI Deliberato 18 dicembre 2007 Modificato il 28 febbraio 2008 Modificato l 8 ottobre 2008 Modificato 06 luglio 2010 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DettagliIl lavoro per gli under 30: Garanzia Giovani e altre opportunità
Incontro informativo Il lavoro per gli under 30: Garanzia Giovani e altre opportunità Relatore - Francesco Banzatti - Area Lavoro e Previdenza Assolombarda Questo materiale è predisposto da Assolombarda
DettagliGUIDA PREVIDENZIALE. I contributi 1
GUIDA PREVIDENZIALE I contributi 1 contributo soggettivo; contributo soggettivo supplementare; contributo integrativo; contributo di maternità; contributi volontari; integrazione dei contributi versati.
DettagliCOMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,
DettagliSTUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale
OGGETTO: Imposta sostitutiva Tfr. Acconto 2014 Premessa È nostra cura metterla al corrente che martedì 16 dicembre 2014 va versata la prima rata dell imposta sostitutiva (11%) sui rendimenti del TFR dei
DettagliOGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento
Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza
DettagliProvincia di Forlì-Cesena Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro
Provincia Forlì-Cesena Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del SERVIZI PROVINCIALI PER L IMPIEGO INFORMATIVA SULLE NUOVE REGOLE PER L ACQUISIZIONE E LA SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPATO AI
DettagliGuida ai nuovi ammortizzatori sociali A CURA DELLA FIM-CISL NAZIONALE
Guida ai nuovi ammortizzatori A CURA DELLA FIM-CISL NAZIONALE ai nuovi ammortizzatori GUIDA AI NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI ai nuovi ammortizzatori indice 7 Introduzione 11 LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
DettagliAmmortizzatori Sociali in deroga e Incentivi per il Lavoro
Ammortizzatori Sociali in deroga e Incentivi per il Lavoro Strumenti per lavoratori e disoccupati 25/02/2010 a cura di Massimo Di Cesare 1 Strumenti ordinari Gli strumenti ordinari di sostegno al reddito
DettagliCONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO
CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO Adottato con Delibera dell Assemblea consortile n. 23 in data 18 dicembre
DettagliI Requisiti: NEET (Not -Engaged -in Education, Employment or Training)
Garanzia Giovani Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione Toscana del 30/04/2014 in attuazione del Regolamento Europeo 1407 del 8/12/2013 IL BONUS OCCUPAZIONALE, FRUIBILE MEDIANTE
Dettagli» Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
» Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Il D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, colloca in un unico corpo normativo tutte le disposizioni
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
FONDO PENSIONE PREVIBANK iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n. 1059 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 1 Luglio 2014) Pagina 1 di 6 Versione Luglio 2014 PREMESSA Le informazioni fornite nel
DettagliNOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA
NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né
DettagliL apprendistato dei lavoratori in mobilità. Silvia Spattini
L apprendistato dei lavoratori in mobilità Silvia Spattini Disposizione normativa Articolo 7, comma 4 Disposizioni finali 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile
DettagliDI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni
Dettagli