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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 giugno 2017 (OR. en) 9726/17 ADD 1 PROGETTO DI PROCESSO VERBALE Oggetto: PV/CONS 31 COMPET 451 IND 140 RECH 209 ESPACE ª sessione del Consiglio dell'unione europea (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 29 e 30 maggio /17 ADD 1 1

2 PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA 1 Pagina DELIBERAZIONI LEGISLATIVE PUNTI "A" (9529/17 PTS A 41) 1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) [prima lettura] Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi... 4 PUNTI "B" (9523/17 OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27) MERCATO INTERNO E INDUSTRIA 5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [prima lettura] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni [prima lettura] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno [prima lettura] Varie... 8 a) Attuali proposte legislative RICERCA 16. Varie... 9 b) Attuale proposta legislativa * * * 1 Deliberazioni su atti legislativi dell'unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio). 9726/17 ADD 1 2

3 DELIBERAZIONI LEGISLATIVE (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) PUNTI "A" 1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) [prima lettura] = Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 57/16 CODIF 43 DRS 51 ETS 50 MI 791 CODEC 1864 Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, con l'astensione della delegazione austriaca, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. (Base giuridica: articolo 50, paragrafo 1, e articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE). Dichiarazione della Polonia 1. La delegazione polacca accoglie con favore l'adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (PE-CONS 57/16 "alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)" (2015/0283 COD)2015/0283 (COD)), che codifica, tra l'altro, le disposizioni della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del , pag. 74). 2. La direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, (rifusione) ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 6, paragrafo 2, della seconda direttiva 77/91/CEE sul diritto societario che disponeva: "2. Se il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea è modificato in modo che l'importo del capitale minimo fissato in moneta nazionale si mantiene inferiore al valore di unità di conto europee per un periodo di un anno, la Commissione informa lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua legislazione alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla scadenza di detto periodo. Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'adeguamento della sua legislazione si applichi alle società già esistenti solo diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di tale adeguamento.". 3. Per tale motivo, al momento dell'adozione della direttiva 2012/30/UE, il 28 settembre 2012 la Commissione e il Consiglio hanno formulato una dichiarazione comune (documento del Consiglio n /12), iscritta nel processo verbale del Coreper e del Consiglio. La dichiarazione comune recita: "L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE regolava tra l'altro la volatilità a breve termine delle monete nazionali nei confronti dell'ecu e, laddove necessario, il tempo occorrente per l'adeguamento della legislazione. Tali condizioni saranno tenute in debita considerazione al momento dell'esame della conformità con l'articolo 6, paragrafo 1.". 9726/17 ADD 1 3

4 4. Alla luce del fatto che ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (96/C 102/02) nella procedura di codificazione non si introducono modificazioni sostanziali agli atti oggetto della codificazione, la delegazione polacca desidera sottolineare che la dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio formulata il 28 settembre 2012 non è interessata dalla codificazione e dovrebbe pertanto continuare a guidare l'interpretazione e l'applicazione, per quanto concerne il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per le imprese negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato), destinato a sostituire l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE. 2. Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi = Adozione 8788/17 FISC 89 ECOFIN /17 FISC 56 ECOFIN REV 2 (bg,de,nl,pt,sv) approvato dal Coreper, parte seconda, del Il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 6661/17. PUNTI "B" (9523/17 OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27) MERCATO INTERNO E INDUSTRIA 5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2017/0014 (COD) = Orientamento generale 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC /17 ENT 129 MI 426 CODEC /16 ENT 20 MI 45 CODEC ADD 1 + ADD 1 REV 1 (en) + REV 1 ADD 1 (sl) + REV 1 (sl) Il Consiglio ha raggiunto un accordo sull'orientamento generale per il testo della proposta figurante nel doc. 9272/17, che serve da base per avviare i negoziati con il Parlamento europeo. LV e DE hanno formulato dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio. 9726/17 ADD 1 4

5 Dichiarazione della Lettonia "La Lettonia concorda con gli obiettivi della proposta di regolamento per quanto riguarda la libera circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi mediante la fissazione di disposizioni uniformi negli Stati membri e, in generale, sostiene l'orientamento generale. Tuttavia, nel contesto delle prossime discussioni interistituzionali, la Lettonia desidera sottolineare quanto segue. Sebbene la valutazione inter pares delle autorità di omologazione e le valutazioni congiunte dei servizi tecnici siano caratterizzate da costi imprevedibili, mancanza di criteri di valutazione nonché oneri finanziari e amministrativi a carico delle autorità nazionali e dei piccoli produttori, l'orientamento generale trova un fragile equilibrio sulla questione, equilibrio che non dovrebbe essere compromesso nei negoziati che seguiranno. La necessità di rafforzare la vigilanza del mercato è evidente e la Lettonia sostiene con decisione un elevato livello di protezione dei consumatori. Tuttavia, le disposizioni sulla vigilanza del mercato stabiliscono un precedente preoccupante che va contro i principi di un efficace sistema di vigilanza del mercato, che dovrebbe essere basato innanzitutto sulla valutazione dei rischi. È questo il modo in cui le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono le loro priorità in materia di vigilanza del mercato e impiegano al meglio le risorse finanziarie disponibili. Legando le mani alle autorità con un numero minimo standardizzato di controlli per una categoria di prodotti mettiamo in pericolo la sicurezza dei consumatori in altri settori. Pertanto, i benefici a lungo termine di questo approccio per i consumatori sono discutibili. La Lettonia ritiene che il contenuto di alcuni allegati sia fondamentale e quindi che si debba conferire il potere di introdurre eventuali cambiamenti medianti atti di esecuzione, anziché mediante atti delegati. La Lettonia desidera che nelle future discussioni si proceda ad alleviare le preoccupazioni espresse in queste righe." Dichiarazione della Germania "La Germania sostiene fortemente l'introduzione da parte degli Stati membri di una vigilanza del mercato obbligatoria, efficace ed efficiente e approva pertanto la proposta della presidenza sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore. Tuttavia, la Germania ritiene che l'attuale proposta della presidenza relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato non sia sufficientemente ambiziosa e che siano necessari ulteriori miglioramenti. La Germania ha pertanto proposto modifiche che vanno oltre l'attuale proposta e che contribuirebbero all'univocità, alla chiarezza e all'applicabilità. La vigilanza del mercato da parte degli Stati membri necessita innanzitutto del coordinamento da parte della Commissione (articolo 9) affinché siano possibili condizioni di concorrenza leale. Inoltre la Commissione dovrebbe avere la facoltà di intervenire nella vigilanza del mercato, come attualmente previsto nel compromesso della presidenza. La Germania chiede inoltre l'istituzione di un gruppo di esperti (organo preparatorio di risoluzione delle controversie, articolo 10), affinché in caso di opinioni divergenti sia possibile procedere a una valutazione fondata dei fatti e si possa quindi giungere a una rapida risoluzione delle controversie (articolo 54). A tale scopo è stata proposta una tempistica concreta, che in caso di non conformità lascia in primo luogo un mese di tempo agli Stati membri interessati per giungere a un accordo. Se ciò non dovesse portare a una rettifica o alla revoca dell'omologazione, lo Stato membro che ha accertato la non conformità richiede la consulenza dell'organo preparatorio di risoluzione delle controversie. Entro sei settimane tale organo formula una raccomandazione, che successivamente passa al forum e infine alla Commissione, la quale entro quattro settimane comunica allo Stato membro interessato le misure da adottare. 9726/17 ADD 1 5

6 Secondo il parere della Germania, anche la Commissione deve sottoporre le sue conclusioni in merito alla vigilanza del mercato alla valutazione di tale organo. La Germania approva la proposta della presidenza relativa all'articolo 90 nella sua versione del 19 maggio Chiede che la definizione di impianti di manipolazione sia provvista di elementi concreti e propone quindi di inserire, all'articolo 91 della proposta della presidenza, la seguente formulazione che modifica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007: "2. L'uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni è vietato. Tale divieto non si applica quando: a) anche se sono incluse tecnologie allo stato dell'arte, non sono disponibili altre tecnologie per proteggere il motore da danni o avarie e per il funzionamento sicuro del veicolo;"." 6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2017/0404 (COD) = Orientamento generale 9055/17 COMPET 327 MI 399 ETS 37 DIG 131 SOC 328 EMPL 245 CONSOM 201 CODEC /17 COMPET 328 MI 400 ETS 38 DIG 132 SOC 329 EMPL 246 CONSOM 202 CODEC /17 COMPET 22 MI 32 ETS 3 DIG 6 SOC 16 EMPL 12 CONSOM 11 CODEC 36 IA 7 + REV 1 (en) Il Consiglio ha raggiunto un accordo sull'orientamento generale per il testo della proposta figurante nel doc. 9057/1/17 REV 1, che serve da base per avviare i negoziati con il Parlamento europeo. 9726/17 ADD 1 6

7 7. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2017/0398 (COD) = Orientamento generale 9506/17 COMPET 430 MI 441 ETS 42 DIG 145 SOC 418 EMPL 325 CONSOM 224 CODEC /17 COMPET 431 MI 442 ETS 43 DIG 146 SOC 419 EMPL 326 CONSOM 225 CODEC /17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIG 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6 Il Consiglio ha raggiunto un accordo sull'orientamento generale per il testo della proposta figurante nel doc. 9507/17, che serve da base per avviare i negoziati con il Parlamento europeo. HU e PT hanno formulato dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio. Dichiarazione del Portogallo "Il Portogallo ha costantemente sostenuto che la Commissione dovrebbe presentare iniziative ambiziose per migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi, al fine di ridurre la frammentazione normativa e, in tal modo, promuovere il commercio e gli investimenti nell'ue. Il Portogallo ha anche sostenuto che la presente direttiva non dovrebbe avere un impatto negativo sugli sforzi in corso e sui programmi di semplificazione normativa e amministrativa, in quanto i risultati delle misure esistenti non dovrebbero essere ostacolati o ritardati. Tenendo conto del fatto che la semplificazione normativa e amministrativa è un obiettivo comune condiviso dagli Stati membri, e visto il suo impatto specifico sulle PMI, il Portogallo chiede alla Commissione di garantire le condizioni necessarie per una rapida adozione e applicazione delle misure di semplificazione." Dichiarazione dell'ungheria "L'Ungheria attribuisce grande importanza all'adeguata ed efficace applicazione della direttiva sui servizi, visti i benefici e i vantaggi economici che apporta al mercato dei servizi. Ci impegniamo pertanto a garantire un'attuazione ancora più efficace della direttiva. Il quadro e i meccanismi legislativi predisposti dalla direttiva sui servizi costituiscono una buona base per garantire che non siano introdotti ostacoli ingiustificati agli scambi di servizi. Il sistema di notifica ai sensi della direttiva sui servizi costituisce uno di questi meccanismi volti a garantire che tutte le disposizioni che possono essere valutate in linea con la direttiva siano notificate alla Commissione europea e agli Stati membri. Sebbene possa esistere sempre un margine accettabile di perfezionamento del sistema di notifica, ciò può essere affrontato in modo adeguato sulla base del contesto legislativo esistente. 9726/17 ADD 1 7

8 L'introduzione di un termine sospensivo per la notifica non rappresenta certamente una soluzione alle sfide derivanti dall'applicazione della direttiva sui servizi; aumenta anzi in maniera non necessaria gli oneri finanziari e causa ritardi ingiustificati nella procedura legislativa nazionale." 12. Varie a) Attuali proposte legislative: (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) i) Attuazione del trattato di Marrakech [prima lettura] a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione Fascicolo interistituzionale: 2017/0278 (COD) b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa Fascicolo interistituzionale: 2017/0279 (COD) = Informazioni fornite dalla presidenza Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito all'accordo politico su entrambi i fascicoli raggiunto con il Parlamento europeo in occasione del trilogo del 10 maggio e approvato dal Coreper il 19 maggio 2017, accordo in vista della loro adozione in prima lettura. ii) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno Fascicolo interistituzionale: 2017/0063 (COD) = Informazioni fornite dalla Commissione Il Consiglio ha preso atto della presentazione della proposta da parte della Commissione. 9726/17 ADD 1 8

9 16. Varie RICERCA b) Attuale proposta legislativa: (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2017/0325 (COD) = Informazioni fornite dalla presidenza Il Consiglio ha adottato le conclusioni che figurano nel doc. 9817/ /17 ADD 1 9

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