ISTRUZIONI. In vigore dal 1 marzo 2010

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1 Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per ferrovia (CGCTM) ISTRUZIONI In vigore dal 1 marzo 2010 Emanate dal Responsabile di Trenitalia Divisione Cargo il 28/01/2010 e registrate presso l Agenzia delle Entrate in data 26/02/2010 serie 3 n. 4629

2 INDICE Istruzione 1 (art. 11 CGCTM) Pagamenti pag. 3 Istruzione 2 (art. 19 CGCTM) Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria, (art 20 CGCTM) Programmazione straordinaria, (art. 25 CGTM) Richiesta di Trasporto pag. 4 Istruzione 3 (art. 26 CGCTM) Fornitura carri pag. 6 Istruzione 4 (art. 31 CGCTM) Modalità e termini per il carico/scarico pag. 8 Istruzione 5 (art. 32 CGCTM) Penali per sosta pag. 10 Istruzione 6 (art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente/destinatario pag. 11 Istruzione 7 (art. 34 CGCTM) Pesatura delle merci pag. 12 Istruzione 8 (art.35 CGCTM) Sovraccarico pag. 13 Istruzione 9 (art. 36 CGCTM) Presentazione della LDV Trasmissione dati LDV pag. 14 Istruzione 10 (artt. 37 CGCTM) Struttura e caratteri della LDV, (art. 38 CGCTM) Compilazione della LDV pag. 15 Istruzione 11 (art. 40 CGCTM) Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV pag. 24 Istruzione 12 (art CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto pag. 25 Istruzione 13 (art CGCTM) Impedimenti all esecuzione del trasporto pag. 26 Istruzione 14 (art CGCTM) Impedimenti alla riconsegna pag. 27 Istruzione 15 (art. 46 CGCTM) Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore pag. 28 Istruzione 16 (art. 50 CGCTM) Reclami per risarcimento danni pag. 29 Istruzione 17 (art. 51 CGCTM) Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore pag. 31 Istruzione 18 (art. 52 CGCTM) Servizi accessori pag. 32 Istruzioni >2

3 Istruzione 1 (art. 11 CGTM) Pagamenti 1 Entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi di ciascun mese il vettore emette fattura relativa ai trasporti effettuati nel mese precedente. Entro la fine del mese indicato nella data di fattura, il cliente dovrà provvedere al pagamento, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell accordo cliente. 2 In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, in misura pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea vigente nel periodo, aumentato di 7 punti percentuali, senza necessità di formale costituzione in mora. 3 Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve consegnare, presso la gestione merci indicata nell accordo cliente, copia dell attestazione dell avvenuto pagamento. Istruzioni >3

4 Istruzione 2 (art. 19 CGCTM) Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria, (art.20 CGCTM) Programmazione straordinaria, (art. 25 CGCTM) Richiesta di Trasporto 1 - Trasporto a treno completo La richiesta per un trasporto a treno completo aggiuntivo o in programmazione straordinaria deve essere presentata per iscritto alla struttura indicata nell accordo cliente, rispettando le seguenti modalità: a) Opzione settimanale Il cliente deve presentare la richiesta, entro le ore 12 del lunedì della settimana A, per i treni da effettuarsi nel periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C. Il vettore fornisce risposta entro le ore 18 del giovedì successivo alla richiesta, tramite conferma/rifiuto scritto. In caso di conferma il vettore fornirà l indicazione specifica dei trasporti da eseguire, fatte salve situazioni particolari, quali giornate precedenti o seguenti a festività, in qual caso la conferma potrà ritardare di una giornata lavorativa. b) Opzione giornaliera Il cliente deve presentare la richiesta entro le ore 18 del terzo giorno feriale precedente quello di partenza. Il vettore fornisce conferma /rifiuto scritto, entro 24 ore dalla partenza del treno. 2 - Trasporto a diffuso 2.1 La richiesta di trasporto a diffuso deve essere indirizzata, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data richiesta di partenza, alla gestione merci presso la quale si effettuano le operazioni amministrative dell impianto ferroviario di partenza. 2.2 Per la richiesta di trasporto a diffuso, il cliente deve compilare la parte A del modulo riportato in Allegato 1 indicando: - numero di accordo cliente, - generalità del mittente (ragione sociale, indirizzo e CAP), - natura e peso delle merci da trasportare, - luogo della consegna della merce da parte del mittente al vettore (in caso di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP), - giorno di effettuazione del carico, - giorno richiesto per la partenza, - impianto ferroviario di partenza, - impianto ferroviario di arrivo, - luogo di messa a disposizione della merce da parte del vettore al destinatario (in caso di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP), - generalità del destinatario, - eventuali necessità di servizi accessori di cui agli artt. 34 e 52 delle CGCTM. Nel caso il cliente richieda la messa a disposizione di uno o più carri da parte del vettore, deve compilare la parte B dell Allegato 1 secondo quanto indicato nell Istruzione 3, par. 3. Istruzioni >4

5 3 - Trasporti eccezionali (MaxiCargo) 3.1 Per i trasporti eccezionali per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del gestore dell infrastruttura interessata allo stesso, la richiesta di trasporto potrà riguardare la modalità di inoltro a diffuso oppure a treno completo, così come definito alla Sezione III Maxi Cargo del documento Prodotti. 3.2 Diffuso La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e, oltre ai dati già previsti al precedente paragrafo 2.2, deve contenere: a) le dimensioni della merce da trasportare: nel caso di merce avente forma regolare (ad es. casse di forma parallelepipeda, oppure serbatoi di forma cilindrica) sarà sufficiente indicare le tre dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) oppure il diametro in mm; in caso di merce avente forma irregolare oppure serbatoi aventi una o più sporgenze oltre il diametro, dovrà essere presentato anche un disegno quotato della merce nelle tre viste, possibilmente in scala 1:20; b) la posizione del centro di gravità nel caso di merci aventi forma irregolare, oppure una distribuzione della masse non omogenea. c) copia dell autorizzazione del gestore dell infrastruttura, se già in possesso del Cliente. 3.3 Treno completo La richiesta deve essere inoltrata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza richiesta dal cliente, corredata degli elementi di cui ai paragrafi 2.2 e 3.2 Il vettore comunica l accettazione della richiesta e i termini di fattibilità tecnica con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza. Istruzioni >5

6 Istruzione 3 (art. 26 CGCTM) Fornitura carri 1 - Esclusivamente per le esigenze di carri derivanti dalla sottoscrizione di un accordo cliente, il vettore mette a disposizione il materiale alle condizioni e con le procedure di assegnazione appresso descritte. 2 - I carri vanno richiesti: per il traffico diffuso tramite gli sportelli delle gestioni merci, che provvedono ad inoltrare le richieste alle altre strutture interne del vettore; per il traffico a treno completo secondo quanto disciplinato dai relativi accordi clienti. 3 - I carri, per il traffico diffuso, vanno richiesti alla gestione merci dell impianto ferroviario di partenza, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data prevista di partenza. Le richieste hanno tutte una validità di 7 (sette) giorni lavorativi. Se la richiesta non viene soddisfatta, completamente o anche solo parzialmente, entro tale termine, il vettore ne dà comunicazione al richiedente. La richiesta può essere ripresentata con le stesse modalità. Le richieste possono essere inviate via web, utilizzando l apposita funzione disponibile sul sito internet del vettore, oppure per , agli indirizzi di posta elettronica delle gestioni merci disponibili sul sito web del vettore, utilizzando il previsto modulo (Allegato 1 alle presenti Istruzioni). Le richieste sono organizzate e smaltite dalla gestione merci con criteri di priorità, legati al livello di programmazione ed alla tipologia dei carri, criteri che possono essere modificati da disposizioni operative emanate dal vettore. 4 - Il richiedente deve, obbligatoriamente, indicare nella parte B del modulo di richiesta: Il numero di accordo cliente; il codice di ripartizione dei carri richiesti o concordati con il vettore, come previsto al successivo paragrafo 5; la quantità dei carri per ciascun codice di ripartizione; la data di messa a disposizione, come previsto al successivo paragrafo 5; l impianto ferroviario di partenza ed il luogo effettivo di carico. l impianto ferroviario di destinazione, la merce, Le ulteriori richieste di carri rispetto a quella iniziale sono da considerare come nuove richieste. 5 - In assenza di disponibilità totale o parziale di carri del codice di ripartizione richiesto, ovvero nel caso in cui il materiale non sia disponibile per la data richiesta, il vettore ne informa tempestivamente il richiedente proponendo carri alternativi oppure un altra data di messa a disposizione. Il richiedente è tenuto a comunicare al vettore entro le successive 8 (otto) ore lavorative, anche a mezzo di fax o via , la propria eventuale accettazione ai sensi del terzo comma del paragrafo 26.2 delle CGCTM. 6 - Tutti gli annullamenti o modifiche alla richiesta carri vengono accettati solo se presentati per iscritto alla struttura di cui al paragrafo 2 ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 3, prima delle ore 12 (dodici) del giorno precedente quello previsto per la messa a disposizione. Istruzioni >6

7 7 - Annullamenti o modifiche effettuati, dopo le ore 12 del giorno precedente, o dopo la messa a disposizione dei carri, danno luogo al pagamento di una penale pari ad 100,00 (Euro cento/00) per ciascun carro. 8 - Il carro è messo a disposizione del mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al carico delle merci. Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del mittente nel giorno fissato, il vettore informa tempestivamente il mittente, il quale è tenuto a comunicare al vettore entro la medesima giornata, anche a mezzo fax o via , la propria eventuale rinuncia. Qualora il mittente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si intenderà confermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di partenza originariamente prevista nella richiesta. Qualora il vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e, ciononostante, il mittente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà essere prolungata per un ulteriore periodo da concordare tra il mittente ed il vettore. 9 - Nel caso in cui il mittente richieda al vettore la messa a disposizione di carri di tipo speciale, ovvero atti a carichi eccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra il mittente ed il vettore. Istruzioni >7

8 Istruzione 4 (art. 31 CGCTM) Modalità e termini per il carico / scarico 1 - Carri nelle pertinenze del vettore 1.1 Il mittente/destinatario ha a disposizione i seguenti termini per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce: a) 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b) 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri; c) 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri; d) 12 ore lavorative, nel caso di treno completo. 1.2 Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto, i termini di cui al precedente punto 1.1 sono aumentati di: a) 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b) 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri; c) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo. 1.3 Per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli impianti ferroviari rimangono aperti al pubblico. I termini di cui al precedenti punti sono sospesi durante le ore di chiusura degli impianti ferroviari, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Detti termini valgono anche per i trasporti consegnati in dogana dopo il compimento delle operazioni doganali ed il piazzamento in binario di scarico. 1.4 Per le operazioni di scarico i termini di cui al precedente punto 1.1 sono aumentati di ulteriori 24 ore lavorative nel caso di trasporti soggetti ad operazioni e formalità doganali. Le ulteriori 24 ore non sono concesse per i trasporti che beneficiano della procedura semplificata di accertamento. 1.5 In deroga a quanto stabilito al precedente punto 1.1, i termini per il completamento del carico/scarico, nei porti indicati sul sito internet del vettore, sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento dell avviso al mittente/destinatario della messa a disposizione dei carri/merce nel punto di presa e consegna. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto i termini sono aumentati di 8 ore lavorative. 2 - Carri nello stabilimento raccordato Il mittente/destinatario ha a disposizione 6 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto, detti termini sono aumentati di 4 ore lavorative. 3 - Autoveicolo presso il domicilio indicato dal mittente Il mittente/destinatario ha a disposizione 2 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce per ciascun autoveicolo. Istruzioni >8

9 4 - Carro scudo Qualora, per la sicurezza del trasporto, sia necessario l utilizzo di un carro scudo, quest ultimo può essere caricato purché non arrechi pregiudizio alla circolazione e la merce sia diretta allo stesso destinatario del carico principale 5 Nel caso di carico di UTI il mittente, dopo la piombatura, deve assicurare la chiusura delle UTI stesse con idonee barre fermaporta, in funzione di deterrente contro eventuali furti e/o atti vandalici. Istruzioni >9

10 Istruzione 5 (art. 32 delle CGCTM) Penali per sosta 1 Penale a carro/giorno : Sui binari : Carro messo a disposizione : dello stabilimento raccordato del di pertinenza del vettore mittente / destinatario dal vettore dal cliente dal vettore per i primi 5 gg a 2 assi 17,00 15,00 9,00 a 4 assi 40,00 36,00 35,00 più di 4 assi 58,00 52,00 53,00 per i successivi a 2 assi 40,00 36,00 35,00 a 4 assi 58,00 52,00 53,00 più di 4 assi 86,00 77,00 81,00 2 Le suddette penali sono riferite a ciascun carro per un periodo indivisibile di 24 ore solari. 3 La penale non è dovuta durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. 4 Penale per autoveicolo : 50,00 per ciascuna ora Istruzioni >10

11 Istruzione 6 (art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente /destinatario Nei casi in cui si determini una situazione di ingombro, secondo quanto previsto dall art. 33 delle CGCTM, il vettore ha diritto a percepire una penale pari a 52,00 (euro cinquantadue/00) al giorno per ogni carro rimasto in attesa di poter essere riconsegnato e per tutto il periodo in cui si registra la situazione Istruzioni >11

12 Istruzione 7 (art. 34 CGCTM) Pesatura delle merci 1 Il vettore può provvedere alla verifica del peso delle merci nell impianto ferroviario di partenza o in quello di arrivo. Ove ciò non sia ivi possibile, il vettore può provvedere all operazione nell impianto ferroviario da esso ritenuto più opportuno. 2 Il risultato della verifica del peso è iscritto in LDV, nello spazio previsto allo scopo, convalidato con il bollo dell ufficio competente dell impianto ferroviario presso il quale ha avuto luogo la verifica. 3 Il peso delle merci oggetto di trasporto viene determinato deducendo dal peso del carro carico la tara iscritta sul medesimo o quella verificata. 4 In caso di verifica del peso effettuata di iniziativa del vettore, quest ultimo ha diritto alla riscossione del compenso solo quando risulti una differenza superiore al 3% (tre per cento) in più o in meno fra quanto dichiarato e quanto accertato. 5 Se il mittente o il destinatario non accettano le risultanze della verifica del peso eseguita d iniziativa del vettore, si procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa risulti confermata la differenza di peso rispetto alla dichiarazione del mittente, deve essere corrisposto al vettore quanto dovuto per questa ulteriore verifica. 6 Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato dal mittente in LDV e la differenza possa essere attribuita ad una perdita parziale di merci, si applicherà l art. 48 CGCTM ovvero, qualora applicabile, l art. 31 CIM. Istruzioni >12

13 Istruzione 8 (art. 35 CGCTM) Sovraccarico 1 Qualora, in esito alla verifica del peso, il vettore accerti un peso superiore al limite di carico stabilito, occorre procedere a regolarizzazione mediante trasbordo del carico eccedente su altro carro. Se la verifica viene eseguita a partenza, alla regolarizzazione deve provvedere direttamente il mittente, altrimenti l operazione è eseguita dal vettore a spese del mittente, fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possa provvedere, il vettore procederà ai sensi della successiva Istruzione Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest ultimo viene iscritto in LDV e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. In caso di trasbordo parziale in un impianto ferroviario intermedio, il carro su cui prosegue il trasporto ferroviario della merce eccedente il limite di carico viene iscritto nella LDV originale, senza modificarne i contenuti. 3 In caso di accertato sovraccarico, il mittente deve corrispondere al vettore un importo pari alla differenza tra il prezzo del trasporto ferroviario originario ed il prezzo del nuovo trasporto conseguente al trasbordo (carro originario + carro dell eccedenza peso), calcolato sulla base del documento Listino Prezzi. Inoltre il mittente è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo del nuovo trasporto. Istruzioni >13

14 Istruzione 9 (art. 36 CGCTM) Presentazione della LDV - Trasmissione dati LDV 1 Il mittente che voglia provvedere alla compilazione via web della LDV deve utilizzare il software predisposto nella propria area riservata del sito internet del vettore, alla voce LDV. Per ottenere l abilitazione all accesso all area riservata, il mittente deve rivolgersi alla struttura commerciale del vettore, competente territorialmente, il cui elenco è disponibile sul sito internet del vettore, che fornirà anche l eventuale necessaria assistenza per l utilizzo del programma. 2 Nel caso in cui si avvalga della trasmissione elettronica diretta dei dati, il mittente dovrà rivolgersi alla suddetta struttura commerciale per concordare le modalità di attivazione della procedura. 3 Per ogni trasporto deve essere trasmessa dal mittente una LDV. La LDV può riguardare anche più carri, a condizione che sia presentata da un unico mittente per un unico destinatario e che risponda alle specifiche di cui all Istruzione 10 par. 7. In tal caso i carri devono essere messi a disposizione e caricati nello stesso impianto ferroviario per un unico impianto ferroviario di arrivo. Inoltre, in servizio internazionale, l utilizzo di un unica LDV per più carri deve essere preventivamente autorizzata da tutte le Imprese Ferroviarie partecipanti al trasporto. 4 Il mittente è responsabile dei dati trasmessi, ivi compresi quelli relativi alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli, nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto. 5 In mancanza di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore, ancorché in presenza di trasmissione elettronica diretta dei dati ovvero di compilazione via web della LDV, il mittente dovrà provvedere alla sottoscrizione della copia cartacea della stessa. 6 Qualora specifiche disposizioni di legge o accordi tra il cliente ed il vettore, prevedano che per ogni singolo carro in composizione ad un trasporto a treno completo o a gruppi di carri, debba essere rilasciata una distinta LDV, ciascuna di esse dovrà prevedere espresso riferimento all insieme del trasporto. Istruzioni >14

15 Istruzione 10 (art 37 CGCTM) Struttura e caratteri della LDV, (Art. 38 CGCTM) Compilazione della LDV 1 - In servizio nazionale 1.1 Qualora il mittente scelga di presentare la LDV in formato cartaceo, è obbligato a compilare le seguenti caselle del modello Mod. Ci 93 (Allegato 3 alle presenti Istruzioni): Legenda dei codici : O = dato obbligatorio ; C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ; F = dato facoltativo Casella A O Barrare la casella Lettera di vettura ( il documento è utilizzato come lettera carro unicamente nel caso in cui un carro vuoto è sottoposto ad un contratto di utilizzazione CUV) Casella 5 O C - Impianto ferroviario mittente; - indicazione della località di presa in carico della merce, ove questa non corrisponda all impianto ferroviario di partenza; Casella 6 C indicazione del raccordo di partenza e della ragione sociale del gestore; Casella 7 O impianto ferroviario destinatario; Casella 8 C indicazione del raccordo di arrivo e della ragione sociale del gestore; Casella 9 C indicazione delle località di partenza e di destinazione finale della merce, ove queste non corrispondano all impianto ferroviario di partenza e/o di destinazione; Casella 10 O generalità complete del mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose; Casella 11 C generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale); Casella 12 O generalità complete del destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose; Casella 13 C generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale); Casella 14 O quantità totale dei carri; Casella 15 O indicazione se la spedizione è in porto Franco (pagamento a cura del mittente) o in porto Assegnato (pagamento a cura del destinatario); Casella 16 O indicazione dell Accordo Cliente; Casella 17 O indicazione se la merce rientra tra quelle previste dal RID; Casella 18 C tipo di pagamento utilizzato (Pagamento Differito presso Polo Amm.vo Terr.le di Torino, Conto Corrente Centralizzato di Gestione, contanti); Casella 19 O quantità totale dei colli; Casella 23 O tipo di imballaggio; Casella 24 O marche dell imballaggio; Casella 25 O numeri delle marche dell imballaggio; Casella 26 O per trasporti a carro singolo o a gruppi di carri va indicato, in cifre e in lettere, il peso lordo (merce + imballaggio) e, se conosciuto, il peso netto; Casella 27 O descrizione merceologica della merce, quantità (in cifre e in lettere) e qualità. Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi generici o designazione non altrimenti specificata ( n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Istruzioni >15

16 Codice ONU. In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla menzione RIFIUTO, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura RIFIUTO ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi). Nel caso di un unico carro, il cui carico è costituito da UTI vanno indicati, per ciascuna di esse, il codice di lunghezza, la tara, il peso in chilogrammi della merce contenuta e la relativa descrizione merceologica, il numero del sigillo, la destinazione finale e, se destinata all imbarco, il numero identificativo della prenotazione della nave e l indicazione del transitario; Casella 35 C indicazione degli eventuali servizi accessori richiesti : a) carrellamento a domicilio del vagone, b) verifica del peso della merce (art. 33 CGCTM ). Casella 36 O C - tipo del trasporto (a Treno Completo, a Gruppi di carri, a Carro singolo) - per articoli di gioielleria, metalli preziosi, oggetti d arte e di valore, monete e carte valori dichiarare il valore in cifre ed in lettere attribuito alle merci oggetto del trasporto. Casella 37 C elenco dei documenti allegati alla LDV; Casella 41 C indicazione della località di svolgimento delle operazioni doganali, del soggetto incaricato dell espletamento e se debbano avvenire o meno in ambito ferroviario; Casella 42 C indicazione del numero della dichiarazione d intenti, nel caso in cui il mittente intenda usufruire della non applicazione dell IVA; Casella 44 C generalità complete del soggetto al quale deve essere riconsegnata la merce (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale), nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose qualora il destinatario indicato in casella 12 non provveda allo svincolo; Casella 45 C indicazione dell art. e comma del DPR 633/72, nel caso di esenzione dall applicazione dell IVA. Casella 46 O nel caso di spedizioni da/per Porti o rispedizioni da/per transiti di confine, va indicato il Paese di provenienza e/o di destinazione finale, e nel solo caso di rispe-dizione da transito di confine vanno indicati gli estremi della spedizione ferroviaria di origine; Casella 50 O peso lordo del carro (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro). Casella 51 O marcatura numerica del carro (11 cifre + 1 di autocontrollo); nel caso di carro multi-modulo o di più carri, va riportata la dizione vedi Distinta e i dati del carro multi-modulo e dei diversi carri saranno elencati su specifico documento descritto nel successivo paragrafo 7; Casella 52 O tara del carro Casella 61 O data e firma del mittente; ulteriore data e firma del mittente per approvazione esplicita delle clausole di cui agli artt e 1342 c.c Nel caso di trasporto di carri vuoti inoltrati come mezzi di trasporto, il cliente deve indicare nella casella n. 27 la marcatura del/i carro/i e la loro quantità. La casella 51 non deve essere compilata. 2 - In servizio internazionale 2.1 Per i trasporti convenzionali, nonché per quelli di carri vuoti, in servizio internazionale, qualora scelga di presentare la LDV in formato cartaceo, il mittente è tenuto a presentare la LDV CIM (Allegato 4 alle presenti Istruzioni). Istruzioni >16

17 Salvo specifico accordo fra mittente e vettore, le caselle da 1 a 30 sono compilate dal mittente. Le indicazioni nelle caselle 7, 13, 14, 55, 56 e 57 sono riportate in codice e in parte in lettere. Le caselle da 70 a 94 sono dedicate agli elementi di calcolo o agli importi del prezzo di trasporto. I codici devono essere indicati in ogni scambio di corrispondenza con il numero della casella (es.: il cod. 1 nella casella 7 deve essere indicato da: «Codice 7.1»). Legenda dei codici : O = dato obbligatorio ; C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ; F = dato facoltativo Casella 1 O Mittente: Nome, indirizzo postale, firma e, se possibile, n. di telefono o di fax (con prefisso internazionale) o indirizzo del mittente. La firma può essere sostituita con un timbro, con un indicazione della macchina contabile o con qualunque altro modo appropriato.per gli scambi di beni tra gli Stati membri dell Unione Europea, il mittente indica inoltre il suo n. di Partita IVA, se gli è stato attribuito. Casella 2 F Codice-cliente del mittente: Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore Casella 3 F Codice-cliente del pagatore delle spese affrancate se non si tratta del mittente. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato da un indicazione presente nelle caselle 13 o 14. Casella 4 O Destinatario: Nome, indirizzo postale e, se possibile, n. di telefono o di fax o indirizzo del destinatario. Per gli scambi di beni tra gli Stati membri dell Unione Europea, il mittente indica inoltre il n. di Partita IVA del destinatario, se tale numero è stato attribuito al destinatario e se conosciuto dal mittente. Casella 5 F Codice-cliente del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore. Casella 6 F Codice-cliente del pagatore delle spese non affrancate se non si tratta del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato da un indicazione presente nelle caselle 13 o 14. Casella 7 C Dichiarazioni del mittente che impegnano il trasportatore. In caso di utilizzazione dei codici 1, 2, 6, 7 e 8, indicare il codice e il suo significato. In caso di utilizzazione degli altri codici è sufficiente indicare il codice e completarlo con l informazione corrispondente. Codice Dichiarazione 1 Destinatario non autorizzato a disporre della merce 2 Destinatario autorizzato (secondo il diritto doganale) 3 Accompagnatore/i (cognome/i, nome/i) 4 Peso caricato [per i carri-cisterna caricati senza essere stati bonificati vedere sottosezione c) RID] 5 Numero di telefono di emergenza in caso d irregolarità o di incidente con merci pericolose 6 Vietato ricorso a un sous-traitant 7 Carico effettuato dal trasportatore Istruzioni >17

18 Legenda dei codici : O = dato obbligatorio ; C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ; F = dato facoltativo 8 Scarico effettuato dal trasportatore 9 Termine di resa convenuto: 10 Adempimento delle formalità amministrative: (vedere art. 15 CIM) 11 Trasporto eccezionale: (numero d inoltro di tutti i trasportatori ferroviari / gestori di infrastruttura partecipanti) 12 Numero di palette semplici contrassegnate «EUR» interscambiabili all interno del Pool Europeo delle Palette 13 Numero di box-palette contrassegnate «EUR» interscambiabili all interno del Pool Europeo delle Box-Palette 14 In caso di utilizzazione di copertoni del trasportatore: numero di copertoni, abbreviazione del trasportatore e numero/i dei copertoni 15 In caso di utilizzazione di cinghie di stivaggio: numero e abbreviazione del trasportatore 16 Altre dichiarazioni: (designazione di un mandatario, designazione di un sous-traitant, richiesta di cure da fornire alla spedizione di viaggio, ecc.) Casella 8 F Riferimento mittente, n. Casella 9 C Allegati: Elenco di tutti i documenti d accompagnamento necessari all esecuzione del trasporto, che sono allegati alla LDV. Per la LDV cartacea, eventuale indicazione di fogli complementari. Qualora il mittente utilizzi una dichiarazione di merce pericolosa secondo la sottosezione del RID, questo documento è utilizzato come foglio complementare. Gli allegati sono indicati in codice ed in lettere per esteso sulla LDV cartacea e solo in codice sulla LDV elettronica. Indicazioni complementari possono essere aggiunte in un campo libero in corrispondenza di ciascun codice. La lista dei codici UN/EDIFACT 1001 è applicabile alla codifica degli allegati. Casella 10 O Luogo di riconsegna, completato dall indicazione della stazione d arrivo e del paese. Casella 11 F Codice del luogo di riconsegna Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore Casella 12 O Codice della stazione che serve il luogo di riconsegna: Codice internazionale della stazione che serve il luogo di riconsegna della merce. Se il codice manca, deve essere iscritto dal trasportatore. Casella 13 C Condizioni commerciali: Codice Condizione 1 Itinerario 2 Flusso di traffico 3 Trasportatori incaricati d effettuare il trasporto, percorso, qualità 4 Stazioni di frontiera stabilite (per trasporti eccezionali) 5 Altre condizioni richieste Casella 14 C Numero dell accordo cliente o della tariffa: Indicazione del numero dell accordo cliente o della tariffa preceduta dal codice 1 per gli accordi cliente o 2 per le tariffe Casella 15 F Informazioni per il destinatario: Comunicazioni del mittente al destinatario in relazione al trasporto. Queste comunicazioni non vincolano il trasportatore. Casella 16 O Presa in carico: Luogo (compreso stazione e Paese) e data (mese,giorno e ora) della presa in carico della merce. Nota: quando le Istruzioni >18

19 Legenda dei codici : O = dato obbligatorio ; C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ; F = dato facoltativo informazioni relative alla presa in carico effettiva sono diverse da quelle del mittente il trasportatore che prende in carico la merce lo constata nella casella 56 Dichiarazione del trasportatore. Casella 17 F Codice del luogo della presa in carico: Il trasportatore comunica il codice al mittente per mezzo dell accordo cliente. Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore. Casella 18 C Carro n.: indicazione del numero del carro in caso di trasporto a carro completo. Il numero del carro indica anche il tipo di carro. Vedere il commento alla casella 30. Casella 19 C Fatturazione transito: Quando la fatturazione per un percorso di transito è effettuata separatamente, indicare il codice del percorso nella colonna di sinistra, utilizzando il codice impresa del trasportatore o il codice del nazione, e nella colonna di destra, il codice impresa del trasportatore che fattura il relativo ammontare. Casella 20 C Pagamento delle spese:indicazione relativa al pagamento delle spese conforme al punto 5.2 di questa guida. In assenza di una nota si intende che le spese sono prese in carico dal mittente. Casella 21 Descrizione della merce : C - Trasporto a carro : quantità dei cari, quando sono caricati ed affidati al trasporto in quanto mezzo di trasporto;. numero di identificazione dei carri, quando sono affidati al trasporto in quanto merce vedere il commento alla casella 30: C - Numero e descrizione delle UTI: - Numero dei colli, segni e numeri particolari necessari all identificazione C C O C C delle spedizioni non a carro completo; - Natura dell imballaggio; - Descrizione della merce; per le merci pericolose, descrizione prevista per il RID: - Indicazione del codice merce secondo il Système Harmonisé nei casi in cui questo è richiesto dal diritto doganale (p.es. per le merci deperibili). All occorrenza indicazione del numero e della descrizione dei sigilli apposti dal mittente sul carro o sull UTI. All occorrenza apposizione di un etichetta o di un timbro con pittogramma per le spedizioni con procedura semplificata di transito ferroviario. Casella 22 C Trasporto eccezionale: Tracciare una croce quando le disposizioni applicabili nel traffico internazionale per i trasporti eccezionali prevedono tale indicazione Casella 23 C RID: Tracciare una croce quando la merce è sottoposta al RID. Casella 24 C Codice NHM a 6 posizioni per il traffico carri completi. Casella 25 O Massa: Indicare - il peso lordo della merce (compreso l imballaggio) o la quantità della merce espressa sotto altre forme, separatamente per posizione NHM; - la tara delle UTI, strumenti, contenitori e attrezzi scambiabili o non scambiabili; - il peso totale della spedizione. Casella 26 C Dichiarazione di valore: Indicazione del valore della merce eccedente il Istruzioni >19

20 Legenda dei codici : O = dato obbligatorio ; C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ; F = dato facoltativo limite secondo l art CIM e del codice valuta. Casella 27 C Interesse alla riconsegna: Non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 28 C Assegno: Non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 29 O Luogo e data della compilazione : Luogo e data (anno, mese, giorno) della compilazione della LDV. Casella 30 O Designazione del documento : Apporre una croce nella casella da contrassegnare CIM (il documento è utilizzato come lettera carro CUV solo nel caso in cui un carro vuoto è sottoposto ad un contratto d utilizzazione CUV). Quando la spedizione è costituita solo da merce, il numero del carro è iscritto solo nella casella 18. In tal caso il carro è sottoposto ad un contratto d utilizzazione CUV. Quando la spedizione comprende la merce e il carro o quando un carro vuoto è consegnato al trasporto come merce, il numero del carro è indicato nelle caselle 18 e 21. Il carro in tal caso non è sottoposto ad un contratto d utilizzazione CUV. Clausole di rinvio (a sinistra della casella 30) : queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica. Casella 40 F Codifica 1 : Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore a partenza. In caso di necessità, questo spazio può essere utilizzato per l indicazione del numero di un treno. Casella 41 F Codifica 2 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza. Casella 42 F Codifica 3 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza. Casella 43 F Codifica 4 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza. Casella 44 F Codifica 5 : Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore all arrivo. In caso di necessità, questo spazio può essere utilizzato per l indicazione del numero di un treno. Casella 45 F Codifica 6 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all arrivo Casella 46 F Codifica 7 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all arrivo Casella 47 F Codifica 8 : Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all arrivo. Casella 48 C Verifica : Indicazione del risultato della verifica e del trasportatore (abbreviazione o codice) che procede alla verifica (vedere art. 11, 2 e 3 CIM). Casella 49 O Codice d affrancazione : Codifica della prescrizione relativa al pagamento delle spese (2 posizioni per il codice della prescrizione, 5 x 2 posizioni per i codici delle spese prese in carico dal mittente, 2 posizioni per il codice del Paese + 6 posizioni per il codice della stazione (prescrizione fino a ). Casella 50 O Itinerari : Indicazione dell itinerario effettivo utilizzando i codici frontiera. Tale indicazione può essere completata in lettere.in caso di impedimento al trasporto, indicare all occorrenza il nuovo itinerario e l annotazione «Deviato a seguito di». Casella 51 C Operazioni doganali : Nome e codice della stazione in cui devono Istruzioni >20

21 Legenda dei codici : O = dato obbligatorio ; C = dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) ; F = dato facoltativo essere espletate dove le formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative. Casella 52 C Bollettino d affrancazione : - Apporre una croce se un Bollettino d Affrancazione è allegato alla LDV. - Indicare la data in cui il bollettino d affrancazione è restituito (mese,giorno). Casella 53 C Avviso d incasso - non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 54 C Processo verbale: Indicazione del numero e della data di redazione del verbale (mese, giorno) e del codice del trasportatore che lo redige. Casella 55 C Prolungamento del termine di resa : in caso di prolungamento del termine di resa conformemente all art. 16, 4 CIM, indicare il codice della causa, l inizio e la fine (mese, giorno, ora) nonché il luogo del prolungamento: Casella 56 C Dichiarazione del trasportatore Casella 57 C Altri trasportatori : Codice impresa ed eventualmente nome e indirizzo postale in lettere dei trasportatori diversi da quello contrattuale; percorso effettuato, in codice ed eventualmente in lettere; qualità dei trasportatori (1 =trasportatore successivo, 2 = trasportatore sostituto). Casella 58 O Trasportatore contrattuale : Codice impresa ed eventualmente nome ed indirizzo postale in lettere per esteso del trasportatore contrattuale e firma. La firma può essere sostituita da un timbro, un indicazione della macchina contabile o in qualunque altro modo appropriato. Casella 59 O Data di arrivo : Data d arrivo (anno, mese, giorno) della spedizione alla stazione d arrivo. Il trasportatore può aggiungere il numero d arrivo.nella parte inferiore di questa casella, numero e indicazione del foglio della LDV. Queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica. Casella 60 C Messa a disposizione : Data (mese, giorno, ora) di messa a disposizione della spedizione al destinatario. Questa indicazione sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo Casella 61 C Ricevuta del destinatario : Data e firma del destinatario al momento della riconsegna. La ricevuta del destinatario sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo Casella 62 O Identificazione della spedizione : Indicazione del numero di identificazione della spedizione (codici del Paese e della stazione, codice del trasportatore, o del trasportatore sostituto a partenza e numero di spedizione). Sulla LDV cartacea, l etichetta di controllo è apposta sui fogli 2 (foglio di via) e 5 (bollettino di spedizione). Qualora l identificazione delle spedizioni sia effettuata a mezzo computer, non si devono utilizzare etichette di controllo 2.2 Per i trasporti combinati, qualora scelga di presentare la LDV in formato cartaceo, il mittente deve utilizzare la specifica LDV CIM (Allegato 5 al presente documento) costituita da 7 fogli di cui quelli numerati da 1 a 5 sono relativi al trasporto oggetto dell accordo cliente concluso tra il vettore ed il proprio cliente (operatore intermodale), Istruzioni >21

22 mentre quelli contrassegnati dai numeri romani I e II hanno carattere probatorio del contratto di spedizione concluso tra l operatore intermodale ed il suo cliente. I fogli I e II sono facoltativi. Sul retro di questi fogli l operatore intermodale può stampare le proprie Condizioni Generali o un estratto di queste ultime. La LDV deve essere compilata come indicato al precedente paragrafo 2.1 salvo che per le caselle sottoindicate: Casella 21 O C C O F C C - N UTI / Tipo UTI / Lunghezza UTI / Peso netto UTI / Tara UTI / Indicazione della merce, - indicazione del codice della merce secondo il Sistema Armonizzato (SH) nei casi in cui richiesto dal diritto doganale (es.: per le merci sensibili), - n del carro, quando quest ultimo è consegnato al trasporto come merce (vedere anche il commentario relativo alla casella 30), - indicazione dei piombi apposti dal mittente sull UTI, - riferimento relativo all UTI o, per le spedizioni con bollettino di consegna, n del bollettino di consegna, - stato UTI, utilizzando i codici riportati nella tabella «Aiuti alle eventuali constata-zioni» sul retro dei fogli I e II. Se del caso, apposizione di un etichetta o di un timbro munito di un pittogramma per le spedizioni sottoposte alla procedura semplificata di transito ferroviario. Casella 25 O Peso : Indicare - peso lordo UTI 1 - peso lordo UTI 2 - peso totale della spedizione 3 - In ogni caso, il mittente è obbligato, per il trasporto: a treno completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del treno completo e il peso lordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e il peso lordo (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro). in arrivo/partenza in un area portuale, a specificare in LDV il sito dell area portuale di destinazione/origine del trasporto, in relazione all impianto ferroviario mittente/destinatario, scelto tra quelli messi a disposizione del vettore, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dello stesso e sul quale è altresì evidenziata la possibilità di effettuare trasporti di merci pericolose. 4 - Copia dell autorizzazione per un trasporto eccezionale rilasciata da parte del gestore dell infrastruttura ferroviaria deve essere allegata, a cura del mittente, alla LDV. 5 - Nel caso di merci provenienti da Paesi terzi, viaggianti tra due località italiane sotto vincolo doganale, il documento di trasporto da utilizzare è la LDV denominata CIM Speciale, simile a quella utilizzata in Servizio Internazionale, di cui ricalca anche la compilazione. 6 - Nel caso di trasporto cumulativo di merci, il Mittente deve utilizzare la LDV Mod.Ci 96 (Allegato 6 alle presenti Istruzioni), per la quale valgono le medesime regole di compilazione di cui alla presente Istruzione. 7 - Nel caso in cui la LDV riguardi la spedizione di un carro multi-modulo o di più di un carro, il Cliente dovrà allegare un apposita distinta, riportante i seguenti dati : Istruzioni >22

23 a) numero totale dei carri, b) numero progressivo del foglio / numero totale dei fogli, c) numero progressivo del carro, d) matricola numerica del carro. e) tara e peso lordo del carro. Per i carri multi-modulo, indicazione del modulo con lettera progressiva : A per il primo modulo, B per il secondo modulo, C per il terzo modulo, D per il quarto modulo, E per il quinto modulo. Per ciascun carro o modulo : a) descrizione della merce caricata, b) peso netto in chilogrammi della merce, c) eventuale codice del raccordo mittente, d) eventuale codice del raccordo destinatario. Nel caso in cui il carico sia composto da UTI, oltre alle suddette informazioni, per ciascun carro o modulo dovranno essere indicate quelle caricate e, per ciascuna di esse : a) il codice della lunghezza : 20, 30, 40, 45 o 70 (per i semirimorchi); b) l indicazione se carica o vuota; c) la tara; d) il peso in chilogrammi di ciascuna merce contenuta e la relativa descrizione merceologica. Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi generici o designazione non altrimenti specificata ( n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU. In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla menzione RIFIUTO, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura RIFIUTO ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi); e) il numero del sigillo; f) il numero identificativo della prenotazione della nave e l indicazione del transitario; g) l effettiva destinazione. 8 Qualora il trasporto sia scortato da personale del cliente, il passeggero è assoggettato alla seguente normativa : a) in servizio nazionale: Le Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia in vigore al momento dell effettuazione del trasporto disponibili sul sito internet del vettore. Istruzioni >23

24 b) in servizio internazionale: Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV) Appendice A alla COTIF In LDV deve esserne annotato il nominativo dell agente di scorta al trasporto con la dicitura seguente: Per il servizio nazionale: Il Trasporto è sottomesso alle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia Per il servizio internazionale : Il trasporto è sottomesso alle Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV). Alla LDV deve essere allegato il Modello (Allegato 2) di cui alle presenti Istruzioni Il prezzo del viaggio per il personale di scorta è incluso nel corrispettivo del trasporto Istruzioni >24

25 Istruzione 11 (art. 40 CGCTM) Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV 1 Il mittente è responsabile delle indicazioni fornite in LDV, ivi comprese quelle relative alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto. 2 Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in LDV dia luogo all ap-plicazione di un corrispettivo per il trasporto ferroviario inferiore a quello che sarebbe stato dovuto in caso di corretta dichiarazione, va corrisposto al vettore un importo pari alla differenza tra il prezzo applicato e quello previsto dall accordo cliente, nel caso la merce oggetto del trasporto sia ammessa dallo stesso, ovvero tra il prezzo applicato e quello calcolato sulla base dei corrispettivi del documento Listino Prezzi nel caso detta merce non sia prevista nell accordo cliente. E inoltre dovuta una penale pari al doppio di tale differenza. 3 Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta dia luogo all accettazione di merci che il vettore, ai sensi dell art. 4 delle CGCTM, non avrebbe altrimenti accettato, sono dovuti al vettore: a) un corrispettivo per il trasporto ferroviario calcolato per tutto il percorso con riferimento a quanto dovuto in base al documento Listino Prezzi ; b) un importo, a titolo di penale, pari al 30 % (trenta per cento) del corrispettivo previsto nell accordo cliente; c) il rimborso delle ulteriori spese sostenute dal vettore a causa dell inesatta o incompleta dichiarazione. 4 Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 della presente Istruzione, qualora il vettore si avveda dell incompletezza o dell inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà interrompere il trasporto stesso e mettere la merce a disposizione del mittente o, se necessario, della Pubblica Autorità. In tal caso saranno dovuti al vettore, a titolo di penale e salvo il maggior danno, gli importi indicati come penali ai precedenti paragrafi 2 e 3, oltre a un importo pari al corrispettivo del trasporto ferroviario per il percorso effettuato. Istruzioni >25

26 Istruzione 12 (art CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto 1 Il mittente, con riguardo all intero quantitativo di merce oggetto del trasporto, può impartire eventuali ordini ulteriori e/o modifiche al trasporto comunicandoli alla gestione merci dell impianto ferroviario di partenza, di arrivo o intermedio, posto lungo il percorso, usando il previsto modulo (Allegato 7 alle presenti Istruzioni) e presentando il duplicato della LDV, che gli viene restituito con l annotazione delle disposizioni impartite. Una diversa procedura potrà essere stabilita tra le parti nel caso di trasmissione elettronica dei dati da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore. 2 In particolare, e nel rispetto di quanto previsto dall art. 18 CIM, il mittente può disporre che: a) prima dell inizio del trasporto, la merce sia ritirata nell impianto ferroviario di partenza, previa rinuncia al trasporto; b) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nell impianto ferroviario di partenza; c) la merce sia fermata in un impianto ferroviario intermedio, o non sia consegnata al destinatario in attesa di ulteriori disposizioni; d) la merce sia consegnata ad altro destinatario e/o in altra destinazione; e) dietro versamento del corrispettivo, il trasporto in assegnato diventi trasporto in affrancato. 3 L ordine ulteriore e/o la modifica del trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi non produca-no, come effetto, il frazionamento della spedizione. 4 Il vettore può rifiutare l ordine ulteriore e/o la modifica con i quali il mittente abbia richiesto l inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso l impianto di nuova destinazione sia stata sospesa l accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione. Nel caso in cui l ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal vettore, ma gli stessi non possano più essere eseguiti presso l impianto di nuova destinazione, a causa della sopravvenuta sospensione dell accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione, il vettore ne dà notizia al mittente con il mezzo più sollecito, invitandolo a dare nuove disposizioni in merito all impianto di destinazione. 5 Il vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al trasporto a condizione che le stesse siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio e non ostino alla loro esecuzione disposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il vettore comunica al mittente la mancata esecuzione dei predetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto, precisandone il motivo. 6 Il vettore si riserva di subordinare l esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui al precedente paragrafo 2 al pagamento del corrispettivo dovuto per l esecuzione degli stessi, indicato nel documento Listino Prezzi. Istruzioni >26

27 Istruzione 13 (art CGCTM) Impedimenti alla esecuzione del trasporto 1 In caso di impedimento all esecuzione del trasporto, il mittente ricevutane comunicazione da parte del vettore, impartisce le proprie istruzioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione esibendo il duplicato della LDV, ovvero immediatamente, nel caso di trasporti di merci pericolose o di rifiuti. Una diversa procedura potrà essere stabilita dal vettore nel caso di trasmissione elettronica dei dati da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata, secondo la procedura concordata con il vettore. 2 Qualora il mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni previste dalla Istruzione 12 3 Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli, o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il vettore potrà procedere ai sensi della successiva Istruzione 14 ed i termini di resa resteranno conseguentemente sospesi. 4 Qualora l impedimento al trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del mittente, il trasporto prosegue per la destinazione originaria. 5 Nel caso di istradamento del trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del vettore, nessun ulteriore corrispettivo graverà il trasporto. I termini di resa saranno tuttavia calcolati con riguardo all itinerario effettivamente percorso. Istruzioni >27

28 Istruzione 14 (art CGCTM) Impedimenti alla riconsegna 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo si verifica impedimento alla riconsegna nel caso di: a) impossibilità di rintracciare il destinatario, b) rifiuto da parte del destinatario di svincolare la merce, c) sequestro della merce da parte dell Autorità, d) pignoramento della merce da parte di terzi. 2 Nei casi di cui al paragrafo precedente, il vettore comunica al mittente, in forma scritta e con il mezzo più sollecito, gli impedimenti che sorgono alla riconsegna della merce. 3 Ricevuta comunicazione, il mittente deve impartire le proprie istruzioni, immediatamente nel caso in cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della LDV. Qualora il mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni previste dall Istruzione Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possono essere eseguite, il vettore potrà procedere ai sensi dell art. 47 delle CGCTM. 5 Qualora l impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzioni del mittente, que-ste si considerano come non date. 6 Nel caso in cui il vettore ritenga di dare seguito alle disposizioni del mittente, annota le variazioni sul duplicato della LDV, che restituisce al mittente. In caso contrario, il vettore procederà, dopo averne informato il mittente, a dar corso alle operazioni di cui all art. 47 delle CGCTM. Istruzioni >28

29 Istruzione 15 (art. 46 CGCTM) Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore 1 I carri devono essere riconsegnati al vettore in buono stato e puliti. 2 La restituzione dei carri implica anche lo scarico degli imballaggi, dei mezzi di assicurazione e di ogni altro attrezzo utilizzato per il trasporto. 3 Qualora il mittente riutilizzi gli stessi carri per un ciclo di trasporti di merci della stessa tipologia, la pulizia può essere effettuata una sola volta alla fine del ciclo. 4 Ad operazioni ultimate, il destinatario restituisce il carro alla gestione merci dell impianto ferroviario di arrivo, la quale procede alla verifica della regolarità della riconsegna. 5 Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto ad operazioni di bonifica, è dovuto al vettore il rimborso delle spese da questi sostenute. 6 Qualora i carri vengano riconsegnati non puliti e il destinatario, nonostante l invito del vettore, non provveda immediatamente alla pulizia, il vettore vi provvederà a propria cura, addebitandogli i corrispettivi previsti nel documento Listino Prezzi. 7 L addebito dei costi dovuti per la mancata pulizia o per danneggiamento può avvenire anche a seguito di verifica da parte del vettore ed emissione di processo verbale (All. 4 CUU) in un impianto ferroviario diverso da quello di riconsegna, a condizione che il carro non abbia effettuato, nel frattempo, alcun viaggio a carico. Istruzioni >29

30 Istruzione 16 (art. 50 CGCTM) Reclami per risarcimento danni a) Verbale di accertamento della perdita o dell avaria 1 Nel verbale di accertamento sono evidenziati la natura e le cause dell evento e, se possibile, il momento in cui si è verificato. 2 Il vettore e l avente diritto possono di comune accordo nominare un perito, le cui deduzioni, anche se espresse in una specifica relazione, fanno parte integrante del verbale. Le spese per la perizia sono ripartite tra il vettore e l avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità e non entrano a far parte della liquidazione del danno. 3 Il verbale è sottoscritto dal vettore, dal destinatario e dai periti di parte, ove intervenuti, i quali redigeranno apposita relazione separata, che entra a far parte integrante del verbale e viene allegata ad esso. 4 Ove necessario, vengono altresì allegati al verbale documenti contabili, fotografie, disegni, analisi di laboratorio e atti o documenti emessi dall Autorità che le parti ritengono necessari ai fini dell accertamento. 5 Con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell eventuale perdita o avaria della merce oggetto del trasporto redatto in contraddittorio tra le parti, queste accettano i fatti descritti e le conclusioni ivi espresse, ai fini della definizione stragiudiziale delle rispettive responsabilità e dell eventuale quantificazione del danno. Medesima efficacia è riconosciuta al verbale redatto d iniziativa del vettore in assenza dell avente diritto quando quest ultimo lo abbia accettato, sottoscrivendolo anche successivamente alla sua redazione. L avente diritto può chiedere l accertamento del danno anche dopo l accettazione della merce alle condizioni e limiti previsti dall art b) della CIM. 6 Il verbale è redatto in doppio originale, uno per ciascuna delle parti. b) Reclamo per risarcimento danni 1 Il reclamo deve essere presentato dall avente diritto alla gestione merci dell impianto ferroviario di partenza o di arrivo. 2 Il reclamo deve essere redatto su due originali in carta semplice intestata del cliente In esso, il cliente descrive i motivi per i quali presenta il reclamo, riportando tutti gli elementi necessari alla valutazione del fondamento della richiesta di risarcimento. Il reclamo relativo alla richiesta di risarcimento dei danni è corredato dall originale del verbale di cui all art. 42 CIM, dall originale del duplicato della LDV nel caso sia presentato da parte del mittente, o del bollettino di consegna se da parte del destinatario, nonché di eventuali documenti utili ai fini della liquidazione del danno. Istruzioni >30

31 3 La gestione merci riporta sul duplicato della LDV/bollettino di consegna l attestazione dell avvenuta presentazione del reclamo e lo restituisce al cliente, unitamente ad uno dei due originali del reclamo con timbro dell ufficio, data e sottoscrizione per ricevuta. 4 Su indicazione del vettore, il reclamo potrà essere trasmesso con altra modalità, anche di tipo informatico. Istruzioni >31

32 Istruzione 17 (art. 51 CGCTM) Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore 1 L avente diritto, in base all art. 51 delle CGCTM può presentare la richiesta di rimborso delle somme percepite in eccesso dal vettore utilizzando l apposita funzione prevista nel sito internet dello stesso. In alternativa, la richiesta può essere inviata : a) per all indirizzo di posta elettronica indicato nel sito internet del vettore; b) per posta ordinaria a: Trenitalia S.p.A.- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Amministrazione e Bilancio, Polo Amministrativo Territoriale di Torino Via Chisola 3A/bis Torino 2 Il vettore procederà alla correzione e al conguaglio nei confronti dell avente diritto solo nel caso in cui la differenza in più o in meno superi l importo di 30,00 (euro trenta/00). 3 In caso di errata fatturazione da parte del vettore e conseguente richiesta di rimborsa da parte del cliente, il vettore si impegna a comunicare l esito dell accertamento da eseguire entro 90 giorni dalla data di richiesta e di accreditare eventuali importi da rimborsare mediante nota contabile da conteggiare nell ambito della prima liquidazione di conto corrente utile. Istruzioni >32

33 Istruzione 18 (art. 52 CGCTM) Servizi accessori a) Operazioni e formalità doganali 1 Il mittente deve indicare in LDV il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità doganali. Nel caso in cui si avvalga del servizio, offerto dal vettore relativo all espletamento di dette operazioni, a questi è dovuto il corrispettivo stabilito nell apposita Sezione del documento Listino Prezzi, il cui ammontare deve essere annotato in LDV. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non siano espletate in concomitanza con le operazione doganali, esse sono obbligatoriamente eseguite dal vettore. 2 Qualora, in corso di trasporto o dopo lo svincolo, il mittente intenda incaricare il vettore dell espletamento delle formalità e delle operazioni doganali, può farlo con richiesta scritta che il vettore si riserva di accettare. 3 Il vettore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di trasporto dal mittente, dal destinatario o dal terzo incaricato. Il mittente e il destinatario (o il terzo incaricato) possono assistere alle operazioni doganali eseguite dal vettore solo per fornire le informazioni necessarie. 4 Dopo lo svincolo, il destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del vettore, in un impianto ferroviario non sede di dogana o fuori dell ambito ferroviario, depositando presso l impianto ferroviario destinatario copia dell autorizzazione o del nulla osta della dogana competente, e facendo apporre dal mittente la dicitura "Operazioni doganali a destino - Autorizzazione n...." sui documenti di trasporto. 5 La rimozione e la successiva apposizione di nuovi sigilli alle unità di carico, effettuate in occasione di formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di trasporto a cura del mittente/destinatario o del terzo incaricato, vengono effettuate dal vettore. b) Fornitura di carri per il trasporto stradale 1 Qualora il cliente richieda il trasferimento stradale di carri, da utilizzare o utilizzati per il trasporto ferroviario, ne deve assicurare la riconsegna entro 27 ore, ovvero 30 ore in caso di ricarico, dalla loro messa a disposizione o dallo svincolo. In caso di superamento dei suddetti termini si applicano le penali per la sosta di cui alla precedente Istruzione 5. Detti termini restano sospesi il sabato non lavorativo ed i giorni festivi. 2 Il destinatario deve, una volta eseguito lo svincolo, verificare lo stato del carro per l eventuale annotazione delle anomalie riscontrate, chiedendo al vettore la redazione di apposito verbale. In caso contrario, decade dalla possibilità di contestare eventuali anomalie. Istruzioni >33

34 Istruzioni - Allegato 1 Modulo per richiesta trasporto/carri Cliente titolare di accordo cliente (Ditta e codice) N. accordo cliente Parte A Da compilare a cura del mittente Mittente (Ditta, sede sociale, P.IVA).... Richiesta Trasporto Destinatario (Ditta, sede sociale, P.IVA).. Riferimento del mittente (nominativo, n tel, e mail) Luogo di ritiro della merce (indirizzo, CAP, tel.).... Luogo di consegna della merce(indirizzo,cap, tel.).... Impianto ferroviario di partenza Natura, quantità e qualità della merce Impianto ferroviario di destinazione Giorno di effettuazione del carico Giorno richiesto per la partenza Servizi accessori Parte B Da compilare a cura del mittente Richiesta carri Codice ripartizione Quantità Data di messa a disposizione del carro Luogo effettivo di carico Impianto ferroviario di partenza Luogo effettivo di scarico Impianto ferroviario di destinazione Merce Timbro e firma del mittente.. Timbro e firma della Gestione Merci.. Data e ora di consegna della richiesta. Istruzioni >34

35 Istruzioni - Allegato 2 Modulo di legittimazione per accompagnatore Legittimazione per accompagnatore Mittente (nome, indirizzo) Expediteur (nom, adresse) Identificazione della spedizione Identification de l envoi Paese - Pay s Impianto - Gare Mod. C.Acc Impresa - Enterprise Sped. N - exp. N. Destinatario (nome, indirizzo, paese) Destinatarie (nom, adresse, pay s) Presa in carico, luogo, data Prise en charge, lieu, date Mese giorno ora Mois jour - heure Luogo di riconsegna Lieu de livraison Carro N Wagon N Impianto - Gare Paese- Pay s Accompagnatore della merce (cognome, nome) Convoyeur de la marchandises (nom, prenom) Indicazione della merce designation de la marchandises Legittimazione per accompagnatore valida Légitimation pour convoy eur valable Da/de a/à Questa legittimazione conferisce al suo detentore il diritto di esercitare tutte le funzioni attribuite all accompagnatore nei treni con i quali la spedizione accompagnata è trasportata. Essa non costituisce titolo di trasporto. L accom pagnatore deve perciò essere in possesso anche di un titolo di trasporto valido. Se è accordata all accompagnatore la gratuità del trasporto su tutto il percorso o su una parte di questo, in virtù degli accordi conclusi fra i Cette légitimation confère a son détenteur le droit d exercer toutes les fonctions dévolues au convoyeur dans les trains par lesquels l envoi accompagné est transporté. Elle ne constitue pas un titre de transport. Le convoy er doit donc aussi être en possession d une titre de transport valable. Si la gratuité du transport est accordée au convoyeur sur tout le parcours ou sur une partie de celui-ci, en vertu des accords conclus entre les transporteurs intéressés, les trasportatori interessati, i titoli di trasporto corrispondenti saranno rilasciati titres de transport correspondent seront délivrés au convoyer par la gare de départ et/ou par all accompagnatore dalla stazione mittente e/o dalle stazioni intermedie competenti. La legittimazione per accompagnatore deve essere presentata su richiesta; alla fine del viaggio questa deve essere consegnata al servizio merci competente o al personale di controllo. Il capotreno (controllore) può attribuire un posto all accompagnatore, per esempio nel carro nel quale è caricata la merce accompagnata, o nel bagagliaio, o nel carro di servizio, o ancora in una vettura viaggiatori del treno in questione; l accompagnatore deve uniformarsi agli ordini ricevuti. L accompagnatore deve osservare le seguenti istruzioni per quel che concerne il suo comportamento nell esercizio delle sue funzioni (prescrizioni di sicurezza). les gares intermédiaires compétentes. La légitimation pour convoyeur doit être présentée sur demande : à la fin du voyage, elle doit être remise au service marchandises compétent ou/au personnel de contrôle. Le chef de train (contrôleur) peut attribuer une place au convoyer, p.ex. dans le wagon dans lequel est chargée la marchandise accompagnée, ou dans le fourgon à bagage, ou dans le wagon d accompagnement, ou encore dans une voiture à voyageurs du train en question ; le convoyeur doit se conformer aux ordres reçus. Le convoyeur doit observer les instructions ci après au sujet de son comportement dans l exercice de ses fonctions (prescriptions des sécurité). Pr escr izioni di sicur ezza Il viaggio nei treni e nei carri merci comporta un maggior rischio di incidenti; una particolare prudenza si rende pertanto necessaria al momento dell entrata e dell uscita dai veicoli all atto della partenza e dell arresto del treno, durante le manovre nonché in occasione dell apertura e della chiusura delle porte! E pericolosissima e di conseguenza vietato: - salire sui tetti dei veicoli o sul carico dei carri di merci scoperti o procedere al riordino del carico spostato quando il carro si trova sotto la linea di contatto; - omettere la distanza di sicurezza minima di m. 1,50 anche con degli oggetti in occasione di lavori in prossimità di impianti e di linee sotto tensione; - fumare nei carri in cui si trovano materie facilmente infiammabili o animali. L accompagnatore deve: - annunciarsi al capotreno prima della partenza del treno (nei treni non scortati, al macchinista); - prestare attenzione ai segnali di richiamo delle locomotive e agli avvertimenti del personale ferroviario; - impedire la chiusura intempestiva delle porte scorrevoli; - evitare, se possibile, di sostare fra i binari; - restare nel carro in caso di arresto in piena via; - portare per la notte fanali o lanterne luminose, che non diffondano alcuna luce colorata e che non presentino nessun rischio di esplosione o di incendio. Indirizzo e firma del trasportatore/adresse et signature du transporteur Pr escr iptions des sécur ité Le voyage dans les trains et wagons de marchandises engendre en risque accru d accident ; une prudence particulière s impose donc lors de l entrée dans le véhicules et lors de la sortie des véhicules, lors du départ et de l arrêt du train, pendant les manœuvres ainsi que lors de l ouverture et de la fermeture des portes. Il est très dangereux et par conséquent est interdit - de monter sur les toits des véhicules ou sur le chargement des w agons de m archandises ouverts ou de procéder à la refection de chargements déplacés lorsque les wagons se trouvent sous la caténaire ; - de négliger la distance de sécurité minimale de 1,50m.- même avec des objet lors de travaux à proximité d installation et des lignes sous tension; - de fumer dans les wagons où se trouvent de matières facilement inflammables ou des animaux. Le convoyeur doit - s annoncer ou chef de train avant le départ du train (dans les trains non accompagnés, ou mecanicien) ; - prendre garde aux signaux avertisseurs des locom otives et aux avertissements du personnel ferroviaire ; - empêcher la fermeture intempestive des portes coulissantes ; - éviter si possible de stationner entre les voies ; - rester dans les wagons en cas d arrête en pleine voie ; - emporter pour la nuit des lampes ou lanternes éclairant bien ne diffusant aucune lumiere colorée et ne présentant aucune risque d explosion ou d incendie Firma dell accompagnatore/signature du convoy eur Istruzioni >35

36 Istruzioni - Allegato 3 Modello Ci93 LDV Servizio Nazionale Istruzioni >36

37 Istruzioni - Allegato 4 Modello LDV CIM per trasporto convenzionale e di carri vuoti in servizio Internazionale Istruzioni >37

38 Istruzioni - Allegato 5 Modello LDV CIM per trasporto combinato in servizio Internazionale Istruzioni >38

39 Istruzioni - Allegato 6 Modello Ci96 LDV Servizio Cumulativo Istruzioni >39

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