ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Rivista telematica di diritto del lavoro Direttore responsabile Mario Fezzi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Rivista telematica di diritto del lavoro Direttore responsabile Mario Fezzi"

Transcript

1 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 1 di 18 Rivista telematica di diritto del lavoro Direttore responsabile Mario Fezzi IL NUOVO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 1. Introduzione 2. I soggetti della nuova disciplina: a) I lavoratori; b) I datori di lavoro; (segue) Sospensione degli obblighi, esclusioni, esoneri parziali e compensazioni territoriali; c) Organi pubblici coinvolti nella gestione della nuova disciplina, Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e Fondo regionale per l occupazione dei disabili 3. La costituzione e la disciplina del rapporto di lavoro: 3.1 Assunzione dei disabili, obblighi relativi e collocamento mirato; 3.2 La disciplina del rapporto di lavoro con i disabili; 3.3 Gli accertamenti sanitari - 4. Le sanzioni 5. Entrata in vigore, norme transitorie ed abrogazioni. 1. Introduzione La Legge 12 marzo 1999, n. 68 [1], contiene la nuova disciplina in materia di collocamento obbligatorio dei disabili ed abroga, sostituendola, la precedente normativa di cui alla Legge 2 aprile 1968, n La nuova normativa che è entrata sostanzialmente in vigore dal 18 gennaio 2000, ristruttura il collocamento obbligatorio cercando di sottrarlo dalla logica del c.d. imponibile di manodopera verso un idea di più efficace ed utile inserimento del disabile nel contesto lavorativo. Interessante a questo proposito è lo strumento del c.d. collocamento mirato che consiste in un insieme di strumenti quali, tra l altro, la previsione di sistemi liberalizzatori, di incentivi sotto forma di sgravi contributivi e di rimborsi spese, di sperimentazioni attraverso riqualificazioni e tirocini, nonché di convenzioni, che rendono di fatto la nuova disciplina più adatta a perseguire la reale armonizzazione tra le esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori disabili, nell ottica di una maggiore effettività del diritto al lavoro di tali soggetti. La nuova disciplina non si è presentata priva di incertezze interpretative e di lacune che, in parte, si è tentato di sanare attraverso un intensa attività interpretativa concretizzatasi in numerose circolari del Ministero del Lavoro, nonché con il Regolamento di attuazione della legge che ha visto la luce con la pubblicazione del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 [2]. Gli interventi di cui sopra, tuttavia, non appaiono in grado di eliminare integralmente le incertezze, le contraddizioni e le lacune contenute nella legge di riforma. Inoltre, i compiti di cui sono investiti gli organi preposti all applicazione della legge, specie con riferimento al collocamento mirato, sono considerevoli e probabilmente di difficile assolvimento, almeno nel breve periodo e con riguardo ad un sistema di servizi pubblici per l impiego non aduso al dinamismo richiesto dalla nuova disciplina. 2. I soggetti della nuova disciplina a) I lavoratori La nuova disciplina ha come soggetti della propria tutela solamente i disabili, con

2 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 2 di 18 esclusione pertanto di quelle categorie che, pur non essendo caratterizzate da minorazioni fisiche o psichiche, erano comunque tutelate, nella vigenza della precedente normativa, (vedove ed orfani di soggetti deceduti per cause di lavoro, guerra e servizio, etc.) e che continuano a godere di una tutela in via transitoria, seppur residuale. Si è ritenuto infatti che tali categorie debbano fruire di strumenti di tutela diversi da quelli operanti per i disabili. In particolare i soggetti direttamente interessati dalla riforma sono: a) persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%; c) persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 381 e 382/1970; d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all ottava categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra [3]. La nuova normativa fa espresso riferimento anche ai c.d. invalidi psichici, ponendosi in linea con quanto già precisato dalla sentenza Cort. Cost. 2 febbraio 1990, n. 50 [4], nonché con la L. 5 febbraio 1992, n. 104, che inseriva espressamente tale categoria tra i soggetti beneficiari del collocamento obbligatorio e che, tuttavia, rivestiva carattere transitorio in attesa della nuova disciplina della materia. In particolare la L. 68/1999 utilizza tre differenti formulazioni. All art. 1, comma 1, lett. a) fa riferimento a soggetti affetti da minorazioni psichiche o sensoriali ed ai portatori di handicap intellettivo; all art. 9, comma 4, fa riferimento ai disabili psichici precisando che gli stessi possono essere avviati al lavoro solo con il mezzo delle convenzioni di cui all art. 11 (si veda infra). In sostanza la legge considera quali soggetti destinatari della tutela sia coloro che hanno una minorazione psichica, sia coloro che hanno una disabilità psichica [5], mentre con riferimento alle modalità di avviamento, impone lo strumento della convenzione solo per questa seconda categoria. In sostanza sarebbero irragionevolmente ridotti gli strumenti del collocamento dei disabili psichici a vantaggio di coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali ultimi potrebbero essere avviati sia per le vie ordinarie che a mezzo di convenzione e ciò con seri dubbi di costituzionalità. E più probabile ritenere quindi che si tratti di un refuso del legislatore nell art. 9 della legge e che, in tale norma, il termine disabili psichici sia utilizzato in senso atecnico. L accertamento delle condizioni di disabilità previste dalla nuova legge viene effettuato dalle Commissioni Mediche presso le ASL di cui all art. 4, L. 5 febbraio 1992, n. 104 [6], secondo i criteri che sono stati fissati con il c.d. atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 13 gennaio 2000 [7]. Con riferimento all inabilità relativa agli invalidi del lavoro, l accertamento è effettuato direttamente dall INAIL [8], mentre l accertamento sanitario relativo agli invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra ed agli invalidi per servizio, continuerà ad essere effettuato ai sensi della normativa contenuta nel T.U. in materia di pensioni di guerra [9]. Con riferimento al menzionato atto di indirizzo e coordinamento è utile ricordare che lo stesso prevede che l attività della commissione medica è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo. La diagnosi funzionale unitamente agli ulteriori accertamenti effettuati secondo i criteri del D.P.C.M. portano alla redazione di una relazione conclusiva nella quale sono formulati suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e

3 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 3 di 18 strumenti tecnici necessari per l inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile. Le commissioni mediche operano in raccordo con il comitato tecnico di cui all art. 6, comma 2, lett. b), L. 68/1999 (vd. infra) b) I datori di lavoro Sono destinatari della normativa in commento i datori di lavoro pubblici e privati, anche non imprenditori, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell assistenza e della riabilitazione. In particolare le quote di riserva sono previste nel modo che segue. a) per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, vi è l obbligo di assumere un lavoratore disabile in caso di nuove assunzioni; b) per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti vi è l obbligo di avere alle proprie dipendenze due lavoratori disabili; c) per i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti vi è l obbligo di avere alle proprie dipendenze disabili in misura del 7% dei lavoratori occupati, oltre ad una ulteriore quota dell 1%, con riferimento a soggetti non più tutelati dalla nuova normativa [10], aliquota prevista in via transitoria in attesa di una specifica disciplina organica relativa all avviamento di tali soggetti. Complessivamente pertanto l aliquota di riserva è pari all 8%. Si noti che per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti, la menzionata aliquota dell 1% e ridotta ad una unità. Da rilevare è la circostanza per la quale il limite minimo dal quale si applica la nuova normativa riguarda anche datori di lavoro che occupano quindici dipendenti e non invece i fatidici sedici dipendenti ai quali in molte occasioni la normativa giuslavoristica fa riferimento. Con riguardo ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, nonché alle organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva è computata esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e solo in caso di nuove assunzioni. Dopo una prima attività interpretativa effettuata dal Ministero del Lavoro con proprie circolari, l art. 2, comma 5 e 6, D.P.R. 333/2000, ha dato alcuni chiarimenti in merito alla norma in parola. Più precisamente è stato chiarito che il personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative di cui sopra è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate agli organismi di cui sopra. Tale prima precisazione non avvalla naturalmente pratiche elusive e tentativi di scorporare dall area tecnico-amministrativa figure che svolgano quanto meno un attività mista, evenienza già paventata dalla dottrina [11]. Il successivo comma 6 amplia il campo di applicazione dell art. 3, comma 3, L. 68/1999 (peraltro ponendo in essere un operazione normativa di dubbia legittimità) e ricomprende nelle organizzazioni parzialmente sgravate dagli oneri del collocamento obbligatorio, anche gli enti e le associazioni di arte e cultura nonché gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro. Per tali ultimi soggetti, tuttavia, gli obblighi del collocamento operano ulteriormente filtrati da una previa verifica della possibilità del collocamento mirato [12].Va infine rilevato che l interpretazione amministrativa ha chiarito che vi è una differenza tra funzioni tecnico-esecutive e personale svolgente funzioni amministrative [13]. Infine deve osservarsi come, dal tenore letterale del combinato disposto dell art. 9, comma 6, L. 68/1999 e 2, comma 4, D.P.R. 333/2000, sembrerebbe che le menzionate organizzazioni di tendenza debbano comunque inviare il prospetto

4 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 4 di 18 informativo, a prescindere dall insorgere dell obbligo assuntivo. Con riguardo alle nuove assunzioni, requisito al quale è subordinata l insorgenza dell obbligo all assunzione per i datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti nonché per le organizzazioni di tendenza sopra menzionate, l art. 2, comma 3, D.P.R. 333/2000, stabilisce che non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione (ad avviso di parte della dottrina anche in posizioni diverse [14] ), nonché le assunzioni effettuate ai sensi della stessa L. 68/1999. Le Circolari del Ministero del Lavoro 4/2000 e 41/2000 escludono dal novero nelle nuove assunzioni, fino alla loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato, i contratti di formazione e lavoro e di apprendistato. Tale esclusione va estesa secondo parte della dottrina [15] anche agli assunti con contratto di reinserimento ed ai lavoratori già utilizzati in lavori socialmente utili, assunti a tempo indeterminato dai datori di lavoro pubblici e privati. Inoltre secondo l interpretazione ministeriale non si considerano nuove assunzioni le conversioni dei CFL e dei contratti di apprendistato conclusi prima dell entrata in vigore della L. 68/1999. Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, effettuata la nuova assunzione, gli stessi saranno tenuti ad assumere un disabile entro 12 mesi successivi. Dal punto di vista operativo, entro i dodici mesi insorge l obbligo e quindi entro i successivi 60 giorni (12 mesi + 60 giorni) il datore di lavoro dovrà inviare il prospetto informativo con la richiesta di avviamento. Ma se nel frattempo effettuasse una seconda nuova assunzione, l obbligo di invio del prospetto con la richiesta di avviamento dovrebbe essere adempiuto entro i 60 giorni successivi (combinato disposto dei commi 2 e 4 dell art. 2, D.P.R. 333/2000). Con riferimento ai datori di lavoro di tendenza (di cui al menzionato art. 3, comma 3, L. 68/19999) pare che gli obblighi relativi al collocamento obbligatorio debbano essere adempiuti entro 60 giorni dalla prima nuova assunzione, non operando a favore di detti soggetti il disposto dell art. 2, comma 2, D.P.R. 333/2000). Inoltre, come sopra si è detto, gli stessi sembrerebbero obbligati all invio del prospetto informativo a prescindere dall insorgere dell obbligo assuntivo. Infine con riguardo ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, operando, come si avrà modo di precisare, il meccanismo della chiamata nominativa, potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa la possibilità che, in caso di inadempimento dell obbligo di assumere il disabile, possa essere effettuato a cura degli organi del collocamento un avviamento numerico. Il problema riveste una doppia implicazione: non solo riguarda la modalità con la quale gli uffici competenti potranno avviare al lavoro i disabili, ma attiene altresì al profilo delle sanzioni. Infatti, se si ammette la soluzione della possibilità di avviamento numerico, il datore di lavoro che ha provveduto compiutamente a denunciare la nuova assunzione, non potrà essere soggetto a sanzioni ove gli uffici omettano di procedere all avviamento. Su tale delicata questione ci si intratterrà in modo più approfondito tra breve. Ai fini della determinazione del numero dei disabili da assumere non sono computabili tra i dipendenti: - i disabili assunti in forza della legge in commento; - i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi (disposizione che probabilmente disincentiverà l utilizzo di contratti a termine di lunga durata);

5 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 5 di 18 - i soci di cooperative di produzione e lavoro; - i dirigenti. - Con riguardo ai lavoratori assunti a tempo parziale il riferimento è alla disciplina di cui all art. 18, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300 [16] in forza del quale i part-timers sono considerati in proporzione alla durata della prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro a tempo parziale. Con l art. 3, comma 1, D.P.R. 333/2000 sono stati altresì esclusi i lavoratori assunti: - con CFL; - con contratto di apprendistato; - con contratto di reinserimento; - con contratto di lavoro temporaneo; - con contratto di lavoro a domicilio; - per attività di lavoro da svolgersi esclusivamente all estero, per la durata di tale attività; - i soggetti di cui all art. 18, comma 2, L. 68/1999 (vedove ed orfani di soggetti deceduti per cause di lavoro, guerra e servizio, etc.). Sono invece computati ai fini della copertura i lavoratori disabili occupati a domicilio, ovvero con modalità di telelavoro, ai quali l imprenditore affidi quantità di lavoro tali da procurare una prestazione lavorativa corrispondente al normale orario di lavoro [17]. E palesata implicitamente da tale norma la scelta di ammettere l occupazione di disabili anche a domicilio, ovvero con modalità di telelavoro, scelta che, nella misura in cui non pregiudichi l effettiva integrazione sociale di tali soggetti, appare funzionale ad una migliore qualità della vita e del lavoro degli stessi. Ai sensi dell art. 3, comma 5, D.P.R. 333/2000 si considera, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, come copertura di una unità, l assunzione a tempo parziale di un disabile con invalidità superiore al 50%. Con riguardo ai lavoratori divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia, è previsto che essi potranno essere computati nella quota di riserva solamente se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60%. In ogni caso tali soggetti non potranno essere computati nella quota di riserva se siano divenuti inabili a causa dell inadempimento del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, accertato in sede giurisdizionale. Va rilevato che l art. 3, D.P.R. 333/2000 distingue rispettivamente ai commi 2 e 4, la posizione dei soggetti divenuti inabili in conseguenza di infortunio o malattia (invalidi civili) da quelli divenuti inabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale (invalidi del lavoro). Per tali ultima categoria di lavoratori, è previsto che il loro computo nella quota di riserva potrà avvenire se il grado di invalidità è superiore al 33%. Tale norma potrebbe essere fondata sia su una valutazione di maggior favore per gli invalidi del lavoro, sia dalla circostanza che i due gradi di invalidità (civile e del lavoro) sono calcolate con criteri parzialmente diversi. La previsione di una percentuale superiore di riduzione della capacità lavorativa per i

6 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 6 di 18 lavoratori divenuti invalidi civili (ma non per gli invalidi del lavoro) quale condizione per il loro computo nell aliquota di riserva, potrebbe comportare, di fatto, pratiche elusive da parte dei datori di lavoro, consistenti nella risoluzione consensuale del rapporto con il soggetto divenuto disabile a seguito di infortunio o malattia, con successiva riassunzione presso l azienda quale disabile ordinario, con applicazione delle più modeste e favorevoli percentuali di riduzione della capacità lavorativa previste in via generale (45% e 33%). In relazione ai lavoratori divenuti inabili a seguito di infortunio ovvero malattia è comunque interessante la precisazione contenuta nell art. 4, comma 4, della nuova legge, per la quale l infortunio sul lavoro o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento, prevedendosi l obbligo del datore di lavoro di reperire per gli stessi mansioni equivalenti compatibili con la loro capacità lavorativa ovvero, in mancanza, mansioni inferiori con conservazione tuttavia del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. In caso ciò non sia possibile il lavoratori saranno nuovamente avviati senza tuttavia essere inseriti in graduatoria e quindi con un indubbio vantaggio per i medesimi. Tale previsione peraltro è apparsa ad alcuni di dubbia legittimità costituzionale [18]. La norma in parola ha una portata assai rilevante poiché, essendo di estensione generalizzata, nel senso che si riferisce ai predetti lavoratori, ossia lavoratori divenuti inabili a seguito di infortunio ovvero malattia, si pone nell alveo scavato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, Cass. S.U. 30 aprile - 7 agosto 1998, n [19] che ha definitivamente affermato la sussistenza dell obbligo in parola in riferimento a tutte le ipotesi di inidoneità sopravvenuta. Infine deve osservarsi come la norma in argomento sembra non armonizzarsi con il disposto dell art. 1, comma 7, L. 68/1999 che prevede l obbligo di conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell assunzione, abbiano acquistato per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. Tale norma presenta una doppia peculiarità. Da un lato essa non prevede che l obbligo di conservazione del posto di lavoro sia subordinato ad una residua capacità lavorativa, particolare che autorizzerebbe dubbi sulla sua legittimità costituzionale; in secondo luogo essa, come si diceva, contrasta con il successivo l art. 4, comma 4 che, di fatto, prevede la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dalla causa della sopravvenuta disabilità. Sembra che ancora una volta ci si trovi di fonte ad un refuso del legislatore. (segue) Sospensione degli obblighi, esclusioni, esoneri parziali e compensazioni territoriali Gli obblighi di assunzione previsti dalla legge in commento sono sospesi, a norma dell art. 3, comma 5, L. 68/1999, nei confronti delle imprese che fruiscono della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, nonché di quelle interessate da contratti di solidarietà difensivi. In questi casi la sospensione si protrae solamente per la durata dei programmi relativi alle dette procedure, in proporzione all attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. La sospensione si ha altresì in caso di procedura di mobilità e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all assunzione in capo ai lavoratori licenziati. Specifiche modalità applicative dell istituto sono state previste dall art. 4, D.P.R. 333/2000. Ai sensi dell art. 5, L. 68/1999 sono espressamente esclusi, dagli obblighi relativi alla nuova disciplina: a) le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici con riferimento a quelle mansioni, determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non consentano l occupazione dei lavoratori disabili o la consentano in misura ridotta;

7 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 7 di 18 b) i datori di lavoro pubblici e privati (in concessione) che operano nel campo del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante o navigante (art. 5, comma 2, L. 68/1999). Va rilevato che con D.L. 484/1999, convertito in L. 27/2000, è stata prevista l esclusione anche del personale viaggiante alle dipendenze di imprese operanti nel settore dell autotrasporto pubblico e privato. Infine, l art. 78, L. 388/2000, sopprimendo il termine pubblico nell art. 5, comma 2, L. 68/1999, ha esteso la non commutabilità a tutto il settore dei trasporti. c) i datori di lavoro pubblici e privati del settore degli impianti a fune con riguardo al personale direttamente adibito alle aree operative; L art. 2, comma 1, D.P.R. 333/2000 ha inoltre precisato che per i datori di lavoro di cui alle precedenti lett. b) e c), il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti, incidendo ciò sia sull an che sul quantum del gravame di legge. Si ricorda inoltre che: - per le già menzionate organizzazioni di tendenza la quota di riserva è computata esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e solo in caso di nuove assunzioni (art. 3, comma 3, L. 68/1999; - per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (art 3, comma 4, L. 68/1999). Si noti che tale norma non opera per i datori di lavoro privati che esercitano, in virtù di decreto Prefettizio, l attività di vigilanza. Gli stessi potranno solo richiedere l esonero parziale ai sensi anche delle disposizioni di cui al D.M. 357/2000 (Vd. Infra). E altresì prevista la possibilità di esoneri parziali per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l intera percentuale dei disabili. Tali soggetti, una volta ottenuto l esonero, dovranno versare al Fondo regionale per l occupazione dei disabili un contributo di Lire per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non occupato. I procedimenti, i criteri e le modalità per la concessione degli esoneri sono stati disciplinati con DM 7 luglio 2000, N La nuova normativa all art. 5, comma 4, in linea con quella precedente, dispone altresì lo strumento delle compensazioni territoriali consistente nella possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di ottenere l autorizzazione, previa motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello prescritto, portando le eccedenze in compensazione al minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Il limite all area della medesima regione non è tuttavia previsto per i datori di lavoro privati. Si noti che la legge di riforma non precisa quale sia la modalità ordinaria di distribuzione del personale tra le diverse unità produttive, lasciando probabilmente intendere che il criterio da seguire sia quello della proporzionalità. L art. 5, D.P.R. 333/2000 ha stabilito le procedure relative all istituto della compensazione territoriale, chiarendo, tra l altro, che la domanda di compensazione per unità produttive situate nella stessa regione deve essere presentata al servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale [20] ; se invece la domanda interessa unità produttive collocate in diverse regioni, essa deve essere presentata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale per l impiego. La norma in parola ha altresì introdotto il principio del silenzio assenso seppur in versione mitigata.

8 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 8 di 18 Da rilevare è che con Circolare del Ministero del Lavoro 6 giugno 2000, n. 36 è stato chiarito che per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti (numero sempre risultante dopo il preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della base di computo), la valutazione circa l opportunità di non assumere in talune sedi e di assumere corrispondentemente in eccedenza in altre, è rimessa al datore di lavoro. In tal caso il datore di lavoro comunica le modalità con cui intenderà assumere al servizio territorialmente competente nonché a quello della sede legale. c) Organi pubblici coinvolti nella gestione della nuova disciplina, Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e Fondo regionale per l occupazione dei disabili La nuova disciplina in materia di avviamento obbligatorio è principalmente gestita dagli organismi individuati dalle Regioni ai sensi dell art. 4, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, che la legge denomina uffici competenti. Si tratta dei c.d. Centri Provinciali per l Impiego che provvederanno alla tenuta delle liste, all avviamento al lavoro, al rilascio delle autorizzazioni degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni ed all attuazione del collocamento mirato. Tali organismi sono supportati, oltre che dai servizi sociali, sanitari ed educativi e formativi del territorio, anche dal comitato tecnico inserito nell Organismo collegiale di concertazione provinciale, previsto dall art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n Tale comitato concorrerà a valutare le residue capacità lavorative del disabile e definirà gli strumenti necessari per il suo inserimento e per il controllo periodico dell inabilità. Come si è precedentemente evidenziato, l accertamento delle condizioni di inabilità previste dalla nuova legge viene effettuato dalle competenti Commissioni Mediche presso le ASL, secondo i criteri definiti dal menzionato atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 13 gennaio L inabilità relativa agli invalidi del lavoro sarà accertata direttamente dall INAIL, mentre l accertamento sanitario relativo agli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed agli invalidi per servizio continuerà ad essere effettuato ai sensi della normativa contenuta nel T.U. in materia di pensioni di guerra. I compiti relativi all irrogazione delle sanzioni (e, quindi, alle ispezioni) previste dalla nuova normativa fanno invece capo alla Direzione Provinciale del Lavoro. Tale disposizione appare senz altro peculiare, ove si osservi che tale organo rimane di fatto estraneo alla gestione della nuova disciplina in materia di avviamento obbligatorio. Al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e quindi avente carattere nazionale, fanno carico gli oneri economici relativi alle agevolazioni per le assunzioni di cui all art. 13, L. 68/1999 delle quali si tratterà infra. Con D.M. 13 gennaio 2000, n. 91 [21] ha stabilito termini e criteri per ottenere da parte dei datori di lavoro le agevolazioni ed altresì le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni. Infine, va evidenziato che è istituito il Fondo regionale per l occupazione dei disabili (art. 14, L. 68/1999) in relazione al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo. A tale fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla nuova disciplina, nonché i contributi versati dal datore di lavoro in forza della stessa legge. Il fondo erogherà contributi agli enti indicati nella legge che svolgono attività rivolta al sostegno ed alla integrazione lavorativa dei disabili, contributi aggiuntivi rispetto al rimborso forfetario parziale previsto in caso di assunzione di disabili con grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, nonché ogni altra previdenza in attuazione delle finalità della legge in commento.

9 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO O... Pagina 9 di La costituzione e la disciplina del rapporto di lavoro 3.1 Assunzione dei disabili, obblighi relativi e collocamento mirato I soggetti disabili che intendono avvalersi della normativa sul collocamento obbligatorio devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dagli uffici competenti. Gli elenchi, istituiti presso ciascun ufficio e con unica graduatoria, sono pubblici e formati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy [22]. In sostanza non è più presente la ripartizione percentuale tra le varie categorie, con eliminazione pertanto dell annosa problematica relativa al c.d. scorrimento che in passato aveva creato notevole contenzioso amministrativo circa la legittimità delle relative delibere emanate dall allora Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla nuova disciplina sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Con D.M. 22 novembre 1999 [23] è stata stabilita la periodicità per l invio del prospetto che, per ciascun anno, dovrà essere inviato entro il 31 gennaio. Il decreto in parola, avvalendosi della delega contenuta nell art. 9, comma 6, L. 68/1999, ha altresì integrato le informazioni da indicare nel prospetto. I datori di lavoro che hanno sedi in province diverse dovranno inviare i prospetti separatamente per ciascuna provincia al servizio territorialmente competente e complessivamente al servizio competente per territorio dove si trova la sede legale. I prospetti così inviati dai datori di lavoro saranno liberamente consultabili in appositi spazi aperti al pubblico. Da rilevare è che il prospetto in parola deve intendersi come richiesta di avviamento di disabili da parte del datore di lavoro. La norma è innovativa poiché, nella vigenza della L. 482/1968, era prevista la necessità di una richiesta di avviamento specifica da inserirsi in detto prospetto, il cui invio era imposto periodicamente al datore di lavoro; in assenza di tale specifica richiesta, infatti, non potevano essere effettuati gli avviamenti obbligatori, ma potevano essere solamente irrogate le sanzioni previste dalla legge. Si noti inoltre come il prospetto/richiesta, dovendo contenere le informazioni sopra indicate, tra le quali le mansioni disponibili per il disabile, potrebbe rendere meno pregnanti le considerazioni che fino ad oggi erano state mosse quali ostacolo all utilizzabilità dello strumento di cui all art c.c., consistente nella sentenza costitutiva del rapporto di lavoro tra datore di lavoro inadempiente ed avviato obbligatoriamente. Infatti, alla stregua delle informazioni contenute nel prospetto, diverrebbe senz altro meno indeterminato l oggetto del contratto di lavoro, indeterminatezza che costituiva il tradizionale ostacolo all applicazione della menzionata tecnica di tutela del diritto in forma specifica. In realtà, la norma che prevede che l invio del prospetto debba intendersi quale richiesta di avviamento dovrà coordinarsi con la disposizione che prevede il diritto del datore di lavoro di effettuare in tutto o in parte l assunzione dei disabili mediante chiamata nominativa. E dubbio infatti se l invio del prospetto/richiesta di cui sopra, possa, in assenza di una specifica richiesta nominativa di avviamento per la quota scoperta per la quale è utilizzabile tale strumento, consentire agli uffici competenti di effettuare un avviamento numerico tout court. Tale circostanza, peraltro, come già si è detto, incide anche sul piano delle sanzioni, in quanto, ove si ritenesse che il prospetto non costituisse richiesta anche per la quota nominativa non coperta, le sanzioni per l inadempimento all obbligo di assunzione decorrerebbero a far data dalla scopertura e non dall eventuale mancata assunzione successiva all avviamento effettuato dal servizio competente. Da un punto di vista pratico, l assunzione dei disabili potrà avvenire attraverso vari strumenti. Sono previste infatti la richiesta di avviamento nonché la stipula di convenzioni.

10 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 10 di 18 La richiesta di avviamento potrà essere nominativa o numerica. E prevista la possibilità di richiesta nominativa con riferimento alle assunzioni effettuate da datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dalle organizzazioni di tendenza delle quali si è detto. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti la richiesta nominativa sarà possibile nei limiti del 50% delle assunzioni dei disabili, limite che aumenta al 60% per i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti. Con riferimento all assunzione numerica si rileva come, a differenza di quanto avveniva nella vigenza della precedente normativa, sia previsto che il datore di lavoro nella richiesta di avviamento debba indicare una precisa qualifica (da intendersi verosimilmente come caratteristiche professionali del disabile). In mancanza di lavoratori in possesso di tale qualifica, l art. 7, comma 6, D.P.R. 333/2000 prevede che il servizio debba convocare il datore di lavoro al fine della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili. In caso di esito negativo, il datore di lavoro stipula con il servizio un apposita convenzione di inserimento lavorativo, che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati. In ogni caso, ove non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio competente procede comunque all avviamento tenuto conto delle informazioni contenute nelle schede professionali, nel prospetto informativo e nella richiesta di avviamento. Tale ultima soluzione appare in verità in contrasto con l idea di collocamento mirato che sembra cadere di fronte agli ostacoli alla primaria e tradizionale funzione del collocamento obbligatorio legata all idea dell imponibile di manodopera. Va detto tuttavia che il comma 8 dell art. 7, D.P.R. 333/2000 prevede che, nell ipotesi appena esaminata di impossibilità di effettuare l avviamento, il datore di lavoro possa presentare domanda di esonero parziale, ferma restando l autonoma attivazione della relativa procedura al di fuori dei casi previsti dal presente articolo. In tal modo sembrerebbe che la norma in parola preveda una fattispecie aggiuntiva di esonero parziale che si andrebbe ad aggiungere a quella generale prevista dall art. 5, comma 3, L. 68/1999, e che farebbe riferimento all impossibilità di coprire interamente la quota di riserva a causa delle speciali condizioni dell attività aziendale. L art. 6, comma 1, D.P.R. 333/2000, stabilisce che se il personale assunto nella quota di riserva (sotto la L. 482/1968) ha già raggiunto o superato la percentuale da soddisfare con avviamenti numerici, la quota residua può essere assorbita con richiesta nominativa. Deve ritenersi ammesso, per quanto non previsto espressamente dalla legge di riforma, l istituto del passaggio diretto. In tal caso sarebbe opportuno effettuare la conferma dello stato invalidante, poiché nella vigenza della L. 482/1968, le percentuali di invalidità erano inferiori. L avviamento al lavoro potrà avvenire anche attraverso lo strumento delle convenzioni. Si tratta di un istituto ideato per favorire l inserimento lavorativo dei disabili e rientrante nell ambito del già menzionato collocamento mirato. Le convenzioni vengono stipulate tra gli uffici competenti ed il datore di lavoro, sentito il comitato tecnico inserito nell Organismo collegiale di concertazione provinciale di cui si è detto, e contengono un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge. Nelle convenzioni vengono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Lo strumento è interessante perché tra le modalità di assunzione che possono essere concordate vi sono la facoltà della scelta nominativa (deve ritenersi anche al di fuori dei limiti previsti dalla legge), lo svolgimento di tirocini, l assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il disabile, non costituisca motivo di risoluzione

11 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 11 di 18 del rapporto. Quest ultima disposizione, in effetti, non è chiarissima potendo far sorgere dubbi sull effettivo ambito del patto di prova. E assai probabile che la norma debba essere interpretata alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale che, nella vigenza della precedente normativa, non ammetteva che l esito negativo della prova potesse dipendere dalla menomazione del disabile, potendo essere riferito esclusivamente alle residue capacità lavorative dello stesso. Interessante è altresì la possibilità per il datore di lavoro di assumere in tirocinio finalizzato all assunzione i soggetti disabili protetti, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolvendo in tal modo per tale periodo agli obblighi previsti dalla legge. La deroga alle regole generali in materia di avviamento obbligatorio previste dalla legge in commento, purché avvenga nel puntuale rispetto delle convenzioni, non determina naturalmente l applicazione di alcun tipo di sanzione in capo al datore di lavoro. Lo strumento della convenzione non costituisce un assoluta novità nel nostro ordinamento poiché già l art. 17 L. 56/1987 lo prevedeva, sebbene con contenuto e soggetti stipulanti diversi. Tale tipologia di convenzione è stata conservata, sia pure con valenza residuale, anche nell ambito della riforma (art. 9, comma 7, L. 68/1999). Con riferimento ai soggetti portatori di handicap psichico lo strumento della chiamata nominativa mediante convenzione è l unico sistema utilizzabile per l assunzione, e per tali soggetti è prevista una specifica fiscalizzazione degli oneri sociali. E altresì previsto che il menzionato comitato tecnico inserito nell Organismo collegiale di concertazione provinciale, di cui si è detto, possa proporre deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. E introdotto altresì lo strumento della convenzione di integrazione lavorativa per l avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Per tale tipo di convenzione sono previste forme di verifica periodica sull andamento del percorso formativo. E inoltre previsto il coinvolgimento delle cooperative sociali [24], di consorzi [25], nonché di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali [26] al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi di collocamento mirato previsti dalla legge. Ulteriore strumento del collocamento mirato consiste nella possibilità che gli uffici competenti stipulino con i datori di lavoro privati, con le cooperative sociali e con i disabili liberi professionisti, apposite convenzioni finalizzate all inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i menzionati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnino ad affidare adeguate commesse di lavoro che consentano ai medesimi di applicare al disabile la parte economica e normativa dei contratti collettivi. In sostanza il meccanismo consiste nell assunzione a tempo indeterminato del disabile direttamente da parte del datore di lavoro obbligato, con contestuale sospensione del rapporto di lavoro ed instaurazione di un rapporto di lavoro a termine tra disabile e la cooperativa sociale ovvero il libero professionista disabile. Non si tratta pertanto di mera dissociazione tra datore di lavoro che assume e reale utilizzatore della prestazione, come avviene invece nel caso del distacco. L obiettivo del menzionato strumento è quello di consentire che il lavoratore disabile possa,

12 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 12 di 18 prima di iniziare l attività lavorativa presso il datore di lavoro che lo ha assunto, svolgere attività lavorativa in un ambiente di lavoro più vicino alle proprie problematiche ed esigenze e più incline a comprenderle ed a farvi fronte; tale ambiente sarebbe appunto costituito dalla cooperativa sociale ovvero dal libero professionista disabile. Gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali saranno a carico della cooperativa sociale ovvero del libero professionista disabile per tutta la durata della convenzione che non potrà eccedere i dodici mesi, prorogabili di altri dodici mesi da parte degli uffici competenti. Le menzionate convenzioni, in genere non ripetibili per lo stesso soggetto, possono coinvolgere non più di un lavoratore se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti ovvero non più del 30% dei disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. Le convenzioni in parola hanno durata non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici masi dai servizi competenti; oltre tale termie il datore di lavoro potrà stipulare una ulteriore convenzione anche per il medesimo lavoratore ed avente ad oggetto un ulteriore percorso formativo. Infine, in caso di recesso ante tempus da parte di uno dei soggetti contraenti, il disabile sarà immesso in servizio presso il datore di lavoro che lo ha assunto (art. 10, D.P.R. 333/2000). Affinché tale istituto possa essere utilizzato da parte dei datori di lavoro è inoltre necessario che essi, attraverso tale strumento, coprano l aliquota prevista dalla legge in relazione ai soggetti disabili da assumere, previsione questa che mina la gradualità che lo strumento della convenzione garantisce ai datori di lavoro. Attraverso le convenzioni di cui sopra, con esclusione, pare dal tenore della norma, di quelle coinvolgenti le cooperative sociali ed i disabili liberi professionisti, gli uffici competenti possono concedere agevolazioni di carattere anche economico. Si è infatti già visto come le convenzioni consentano di ottenere agevolazioni di carattere normativo (scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto di lavoro a termine e svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo). Più in particolare è prevista la possibilità di concessione della fiscalizzazione degli oneri sociali in misura e per durata variabile a seconda della percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto. E altresì prevista la possibilità del rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi modo l integrazione lavorativa del disabile. Tali agevolazioni vengono estese anche a quei datori di lavoro che procedono all assunzione dei disabili pur non essendone obbligati in forza della legge. Di fatto i benefici economici di cui sopra non sembrano automatici in quanto gli uffici competenti potranno concederli nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale per l occupazione dei disabili. 3.2 La disciplina del rapporto di lavoro con i disabili Ai lavoratori assunti in forza della legge in commento si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dai contratti collettivi.

13 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 13 di 18 Il datore di lavoro non potrà richiedere al disabile prestazioni incompatibili con le minorazioni del medesimo. Il disabile assunto obbligatoriamente potrà essere licenziato per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Con riferimento invece al licenziamento collettivo ed al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, gli stessi sono annullabili, qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla nuova disciplina e quindi anche se la scopertura preesisteva al licenziamento. La norma è innovativa e rigorista rispetto all art. 5, comma 2, L. 223/1991, che rinviava all art. 9, comma 2, L. 79/1983, e che imponeva il rispetto della proporzione esistente in concreto in azienda prima del licenziamento, a prescindere da eventuali precedenti inadempienze del datore di lavoro [27]. Se il licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo è invece legittimo, il disabile riprenderà la posizione in graduatoria che aveva al momento dell assunzione. In caso di risoluzione del rapporto il datore di lavoro dovrà darne comunicazione entro dieci giorni agli uffici competenti affinché sia effettuata la sostituzione con altro lavoratore avente diritto all avviamento obbligatorio. Per tale adempimento non è prevista tuttavia specifica sanzione. Deve ritenersi che la sostituzione avverrà con riguardo a lavoratori disabili licenziati per motivi soggettivi poiché, negli altri casi, come si è detto, nell ipotesi in cui le quote di riserva risultino scoperte, il licenziamento sarà annullabile. La Direzione Provinciale del Lavoro dispone la decadenza dall indennità di disoccupazione, nonché la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto offerto dal datore di lavoro e corrispondente ai suoi requisiti professionali. Tale norma disincentiverà pertanto accordi tra datori di lavoro e disabili avviati obbligatoriamente e volti a monetizzare la rinuncia da parte di questi ultimi al posto di lavoro, mentre non dovrebbe operare nei casi di sentenze e forse, dato il tenore della norma (ma tale soluzione è dubbia), di conciliazioni giudiziali, relative a giudizi attinenti alla legittimità del rifiuto datoriale ad effettuare l assunzione del soggetto avviato obbligatoriamente Gli accertamenti sanitari Peculiare della nuova normativa è l assenza di alcun riferimento alla verifica comprovante che l invalido non possa riuscire di pregiudizio per i terzi, verifica invece richiesta dall art. 19, L. 482/1968, il quale prevedeva che la richiesta di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio doveva essere corredata, per coloro che erano interessati da menomazioni fisiche, da una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l invalido non potesse essere di pregiudizio per l incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti. Inoltre l art. 20, comma 1, L. 482/1968 prevedeva la possibilità per il datore di lavoro di richiedere, anche nella fase preassuntiva, un accertamento sanitario del tipo di quello appena descritto. A prima vista potrebbe apparire che, in un sistema nel quale l istanza di assunzione deve essere particolarmente circostanziata in riferimento alla qualifica del disabile, e nel quale è prevista l esistenza di un ampia banca dati (schede personali) gestita dai servizi competenti e relativa alle caratteristiche dei disabili da avviare, l ipotesi di avviamento di un lavoratore in mansioni pregiudizievoli non sarebbe data. Di per sé, tuttavia, tale considerazione non appare sufficiente ad eliminare ogni dubbio, in coloro che ben conoscono le disfunzioni del sistema pubblico di collocamento.

14 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 14 di 18 Inoltre la mancanza di una norma che preveda gli accertamenti sanitari di cui sopra sembrerebbe in contrasto con la previsione dell art. 10, comma 2, L. 68/1999 il quale vieta di assegnare al disabile mansioni incompatibili con le proprie mansioni. E probabile tuttavia che la mancata previsione di accertamenti sanitari sull idoneità del disabile avviato obbligatoriamente sia determinata dalla circostanza che una disposizione di questo tipo è già contenuta implicitamente nel sistema ed in particolare nella clausola generale di cui all art c.c. che, come è noto, impone al datore di lavoro il dovere di tutelare l integrità fisica di tutti i lavoratori evitando di creare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i medesimi. Inoltre non potrebbe escludersi l applicazione dell art. 5, L. 300/1970 in materia di visite sanitarie, esteso dalla giurisprudenza anche alla fase preassuntiva [28]. Inoltre va considerato anche l art. 16, comma 2, lett. a), D.Lgs. 626/1994 che prevede la possibilità di accertamenti sanitari preventivi, eseguiti dal medico competente, intesi a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Già sotto la vigenza della L. 482/1968 la norma era stata ritenuta compatibile con la disciplina sul collocamento obbligatorio [29]. Tale compatibilità dovrebbe sussistere a maggior ragione sotto la vigenza della riforma che, non prevedendo visite preassuntive, sui disabili ha eliminato qualsiasi possibilità di contrasto tra le norme. Ma va detto che non è del tutto pacifica l applicabilità dell art. 16, D.Lgs. 626/1994 all ipotesi di soggetto non ancora assunto [30]. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute del disabile assunto obbligatoriamente o di significative variazioni dell organizzazione del lavoro, il disabile potrà richiedere che venga accertata la compatibilità tra mansioni assegnate e condizioni di ridotta capacità lavorativa, ed il datore di lavoro, potrà richiedere analogo accertamento per verificare se il disabile possa continuare ad essere utilizzato in azienda (art. 10, comma 3, L. 68/1999). Tale valutazione è effettuata dalle menzionate competenti Commissioni Mediche presso le ASL, sentito l Organismo collegiale di concertazione provinciale, nel cui ambito è costituito il comitato tecnico di cui si è detto. La valutazione medica in parola non dovrebbe poter vincolare il Giudice, che è libero di giungere a diversa conclusione anche avvalendosi di CTU, trattandosi di diritti soggettivi del disabile. In ogni caso dovrebbe essere tutelato l affidamento del datore di lavoro sulla certificazione medica dei competenti organi medici, fino all eventuale difforme valutazione giudiziale circa il contenuto di tale documentazione [31]. L accertamento sanitario in parola è quindi subordinato alla sussistenza di condizioni quali l aggravamento delle condizioni di salute, ovvero significative variazioni organizzative, ed appare pertanto meno indiscriminato dell accertamento di cui all art. 20, comma 3, L. 482/1968, che attribuiva all invalido la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la visita sanitaria volta alla verifica della compatibilità delle mansioni con il proprio stato fisico. Ove dal menzionato accertamento sanitario dovesse risultare la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all interno dell azienda, il rapporto di lavoro potrà essere risolto. La risoluzione del rapporto appare tuttavia come extrema ratio poiché la norma fa riferimento a possibili adattamenti dell organizzazione del lavoro volti ad evitare tale soluzione. Tale ultima norma potrebbe forse far sorgere dubbi di legittimità costituzionale in relazione all art. 41, comma 2, Cost.., norma sulla quale si è tradizionalmente fondata l idea di inaccessibilità all organizzazione del lavoro nell impresa di soggetti diversi dal datore di lavoro. 4. Le sanzioni Il mancato invio agli uffici competenti del prospetto informativo di cui si è detto, relativo allo

15 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 15 di 18 stato dell applicazione in azienda della normativa sull avviamento obbligatorio, determina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire maggiorata di L per ogni giorno di ulteriore ritardo. La mancata ottemperanza all obbligo di assumere da parte del datore di lavoro che ne sia tenuto nel termine di sessanta giorni dal sorgere dell obbligo, comporta la sanzione amministrativa da versarsi al Fondo regionale per l occupazione dei disabili di L al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato nella medesima giornata. Le sanzioni di cui sopra sono disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro, organo adibito anche ai relativi accertamenti, previsione questa senz altro peculiare ove si osservi che tale organo rimane di fatto estraneo alla gestione della nuova disciplina in materia di avviamento obbligatorio e dovrà pertanto essere puntualmente informato dagli uffici competenti delle infrazioni poste in essere dai datori di lavoro obbligati. Con riguardo alle pubbliche amministrazioni, in caso di violazione delle disposizione della nuova normativa, il riferimento è altresì alle sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. La nuova disciplina non è supportata, per i datori di lavoro privati, da un sistema sanzionatorio di carattere penale. Nonostante ciò è previsto l obbligo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, in caso di rifiuto del datore di lavoro di provvedere all assunzione dell invalido avviato al lavoro, di redigere un verbale che sarà trasmesso agli uffici competenti ed all autorità giudiziaria. Tale ultima norma pare riferibile esclusivamente alle pubbliche amministrazioni per le quali, come sopra evidenziato, la violazione delle norme di cui alla nuova disciplina determina anche una responsabilità penale. Con Circolare del Ministero del Lavoro 16 febbraio 2001, n. 23, sono stati dati chiarimenti operativi circa gli aspetti sanzionatori della nuova disciplina. In particolare è stato chiarito che: - con riferimento a violazioni alla L. 482/1968, accertate e/o contestate successivamente all entrata in vigore della legge di riforma, in base al principio del favor rei [32] non saranno applicabili le sanzioni penali ma, qualora tali violazioni conservino rilevanza anche sotto la nuova normativa, daranno luogo all applicazione delle nuove sanzioni amministrative; - per le violazioni commesse e già contestate prima dell entrata in vigore della legge di riforma si dovrà distinguere: a) l ipotesi in cui sia già stato inviato il relativo rapporto all autorità giudiziaria, nel qual caso occorrerà attendere la determinazione della stessa (n.d.r. che però, sulla base del principio del favor rei dovrebbe essere scontata); b) ove non sia stato inviato il rapporto all autorità giudiziaria, si procederà ad una nuova contestazione sulla base della nuova normativa con la conseguente applicazione delle nuove sanzioni. 5. Entrata in vigore, norme transitorie ed abrogazioni Le nuove norme sono entrate in vigore dopo trecento giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 23 marzo 1999; pertanto l entrata in vigore è avvenuta il 18 gennaio 2000.

16 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 16 di 18 Sono state invece immediatamente efficaci le disposizione che individuano gli organi preposti ai servizi per l inserimento lavorativo dei disabili, ivi compresa la norma che istituisce il già menzionato comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, nell ambito dell Organismo collegiale di concertazione provinciale, previsto dall art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, comitato che come si è detto svolgerà importanti compiti nell ambito della nuova legge. Sono entrate inoltre immediatamente in vigore le disposizioni transitorie relative agli invalidi del lavoro ed al personale militare e della protezione civile di cui si dirà tra breve. Con riferimento alle disposizioni transitorie, si osserva come i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio (ivi compresi quelli di cui all art. 18, comma 2, L. 68/1999: orfani etc.) dovranno essere mantenuti in servizio anche se superano le nuove quote di riserva e saranno computati ai fini delle aliquote previste dalla nuova legge. Inoltre, come si è detto, è previsto, per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti, l obbligo di riserva di una unità che diventa l 1% del personale computabile qualora il datore di lavoro occupi più di 150 dipendenti, con riferimento a soggetti non più tutelati dalla nuova normativa (vedove ed orfani di soggetti deceduti per cause di lavoro, guerra e servizio, etc.). L obbligo in parola è stabilito in via transitoria in attesa di una specifica disciplina organica relativa all avviamento di tali soggetti. Con riferimento agli invalidi del lavoro ed al personale militare e della protezione civile che risultino iscritti nelle liste di cui alla L. 482/1968, gli stessi saranno avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di specifico inserimento nella graduatoria prevista dalla nuova legge. L art. 13, D.P.R. 333/2000 ha stabilito che le convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 17 e 25 L. 28 febbraio 1987, 56, nonché le autorizzazioni all esenzione degli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della L. 482/1968, a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza qualora precedente. Entro tale data, i datori di lavoro privati che già ne fruiscono potranno presentare istanza per il rinnovo di convenzioni o autorizzazioni, laddove sussistano i presupposti richiesti dalla nuova normativa, conformandone i contenuti a quanto previsto dalla l. 68/99. Sono infine abrogate, oltre alla l. 482/1968, una serie di disposizioni incompatibili con la nuova normativa. Restano invece ferme le norme relative all assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici, dei massaggiatori e massofisioterapisti, dei terapisti della riabilitazione e degli insegnanti non vedenti, oltre che quelle relative ai sordomuti. Filippo Capurro [1] Per un primo esame della nuova legge si vedano E. MASSI, Riforma del collocamento obbligatorio, in Dir. Prat. Lav., 1999, n. 17, Inserto; S. PARLATO, Guida alla nuova disciplina, in Guida al Lavoro, 1999, 14, 12; A. VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in Mass. Giur. Lav., 1999, 5, 476; M. BIAGI, Disabili e diritto al Lavoro, in Guida al Lavoro, 1999, 9, 12. Per riferimenti dottrinari più recenti si vedano ALBINI CRESPI DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, CEDAM; M. PAPALEONI, Il regolamento di esecuzione della legge 68/1999, in Guida al Lavoro 2000, 47, 12 e E. MASSI, Il lavoro dei disabili, in Dir. prat. Lav., 2001, 4, Inserto.

17 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 17 di 18 [2] In Guida la Lavoro, 2000, 46, 14. [3] Approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n [4] In Lavoro 80, 1990, 46. [5] Per una ricostruzione della differenza tra queste due categorie si veda ALBINI CRESPI DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, cit., pag. 93 ss.. [6] Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. [7] In Guida la Lavoro, 2000, 9, 19. [8] Il riferimento è al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n [9] Approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n [10] Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell aggravarsi dell invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. [11] M. BIAGI, Disabili e diritto al Lavoro, cit.. [12] Questa è la posizione di parte della dottrina ALBINI CRESPI DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, cit. e M. PAPALEONI, Il regolamento di esecuzione, cit.. [13] Circolare del Ministero del Lavoro del 26 giugno 2000, n. 41. [14] ALBINI CRESPI DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, cit. pag. 117, nota 12 e M. PAPALEONI Il regolamento di esecuzione, cit.. [15] E. MASSI, Il lavoro dei disabili, Dir. Prat. Lav., 2001, 4, Inserto. [16] Come modificato dall art. 1, L. 11 maggio 1990, n [17] Con riferimento alla nozione di prestazione lavorativa corrispondente al normale orario di lavoro il riferimento è fatto all art. 11, comma 2, L. 18 dicembre 1973, n. 877 (in materia di lavoro a domicilio), nonché al contratto collettivo. [18] VALLEBONA, La nuova disciplina..., cit.. [19] In Lav. giur., 1999, 5, 429. [20] La Circolare del Ministero del Lavoro 17 gennaio 2000, n. 4, faceva invece riferimento al Servizio competente [21] In Guida al Lavoro, 2000, 42, 16. [22] L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche. [23] In Guida al Lavoro, 1999, 50, 20. [24] Il riferimento è all art. 1, comma 1, lett. b), L. 8 novembre 1991, n [25] Il riferimento è all art. 8, L. 8 novembre 1991, n [26] Il riferimento è alla L. 5 febbraio 1992, n. 104.

18 ARTICOLO SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AVVIAMENTO... Pagina 18 di 18 [27] VALLEBONA, La nuova disciplina..., cit.. [28] Cass., III sez. penale, 27 gennaio 1999, n. 1133, in Mass. Giur. Lav., 1999, 316. Con riferimento alla giurisprudenza civile, in tal senso si veda Cass. 16 marzo 19888, n.2461, in Giust. Civ. Rep., 19888, voce Lavoro (rapporto). [29] Cort. Cost. 21 novembre 1997, n. 354, in Guida al Lavoro, 1998, 2, 27, con nota di CAPURRO. [30] Si veda Cass. 3 marzo 1998, in Igiene e sicurezza del lavoro, 1998, 4, 193. [31] In tal senso si veda VALLEBONA, La nuova disciplina..., cit.. Sul punto vi è comunque da domandarsi quanto possa risultare d aiuto l elaborazione giurisprudenziale formatasi in merito alla analoga questione relativa alle conseguenze derivanti dalla messa in aspettativa o dal licenziamento di lavoratori non invalidi, per inidoneità fisica sopravvenuta, accertata con visita sanitaria eseguita dall USL e successivamente smentita, eventualmente a seguito di CTU, in sede giudiziale. Sul punto la giurisprudenza è divisa. Un recente orientamento valorizza l affidamento del datore di lavoro sugli accertamenti sanitari fatti eseguire sul lavoratore anche se smentiti da accertamenti successivi, escludendo pertanto, in tale ipotesi, ogni responsabilità in capo al datore di lavoro (Cass. 12 luglio 1995, n. 7619, Riv. It. dir. lav., 1996, II, 609). [32] Di cui all art. 2, comma 1, c.p..

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego Allegato 2 (Da presentare in triplice copia) PROT. DEL CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L AVVIAMENTO DI DISABILI CHE PRESENTANO PARTICOLARI CARATTERISTICHE E DIFFICOLTA DI INSERIMENTO NEL CICLO

Dettagli

PROVINCIA DI PORDENONE Servizio Politiche del Lavoro

PROVINCIA DI PORDENONE Servizio Politiche del Lavoro PROVINCIA DI PORDENONE Servizio Politiche del Lavoro IL COLLOCAMENTO DISABILI ex lege 68/1999 Parlare di COLLOCAMENTO MIRATO non significa che non vi sia più obbligo da parte dei datori di lavoro di assumere

Dettagli

Circolare N. 11 del 22 Gennaio 2015

Circolare N. 11 del 22 Gennaio 2015 Circolare N. 11 del 22 Gennaio 2015 Assunzioni obbligatorie e categorie protette - quando sono costretto ad assumere? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero del Lavoro,

Dettagli

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. dott.ssa S. Lombardi

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. dott.ssa S. Lombardi COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO dott.ssa S. Lombardi COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO NORMATIVA: L. n 68 del 12 marzo 1999 recante il titolo Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; entrata in vigore il 18 gennaio

Dettagli

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale INTRODUZIONE Il Prospetto Informativo Aziendale La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che tutti i datori

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n.

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n. COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) Regolamento per l assunzione dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e D.P.R. n. 333/2000 Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27 febbraio

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO In ambienti di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, i datori di lavoro sono obbligati ad assumere un numero di dipendenti appartenenti alle categorie protette in base al

Dettagli

CONVENZIONI PRIVATI TRA

CONVENZIONI PRIVATI TRA Legge 12 Marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili CONVENZIONE EX ART. 11 Premesso che a) le parti si sono determinate nella stipula della presente convenzione al fine di consentire

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 95 12.05.2014 Disabili: chiarimenti sulla base di computo I contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi

Le Circolari della Fondazione Studi ANNO 2014 CIRCOLARE NUMERO 10 Le Circolari della Fondazione Studi n. 10 del 30.04.2014 PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: BASE DI COMPUTO A decorrere dal 18 luglio 2012, la Riforma del lavoro ha stabilito

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA de CASTEDDU Settore Lavoro e Formazione Servizio Politiche del Lavoro

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA de CASTEDDU Settore Lavoro e Formazione Servizio Politiche del Lavoro PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA de CASTEDDU Settore Lavoro e Formazione Servizio Politiche del Lavoro Guiida siintetiica all collllocamento miirato deii diisabiillii Pagina 1 di 5 CIITTADIINII IINTERESSATII

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ Avv. Prof. Giuseppe Pellacani Presidente CesLaR 1 ENTRATA IN VIGORE Pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell art. 2-bis della

Dettagli

Modello di convenzione programmatica convenzione ai sensi dell art.11 (commi 1, 2 e 4) Legge 68/99. Il giorno presso. Tra LA PROVINCIA DI

Modello di convenzione programmatica convenzione ai sensi dell art.11 (commi 1, 2 e 4) Legge 68/99. Il giorno presso. Tra LA PROVINCIA DI PROVINCIA DI LIVORNO DIPARTIMENTO DELLE CULTURE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO Unità di Servizio LAVORO Via G. Galilei, 40 57100 LIVORNO Tel. 0586/257527-554 Fax 0586/449623 Modello di convenzione programmatica

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

#Synergie68 nasce come specializzazione dedicata esclusivamente alla gestione di tutti i processi legati alla Legge 68/99 su categorie protette,

#Synergie68 nasce come specializzazione dedicata esclusivamente alla gestione di tutti i processi legati alla Legge 68/99 su categorie protette, # SYNERGIE68 #Synergie68 nasce come specializzazione dedicata esclusivamente alla gestione di tutti i processi legati alla Legge 68/99 su categorie protette, disabili e sul loro inserimento lavorativo.

Dettagli

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time Decreto Part-time Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time ARTICOLO 1 Definizioni 1.Nel rapporto di lavoro subordinato l assunzione

Dettagli

Il ruolo degli attori istituzionali e sociali nella L. 68/99.

Il ruolo degli attori istituzionali e sociali nella L. 68/99. Il ruolo degli attori istituzionali e sociali nella L. 68/99. La legge n. 68 del 1999, mostra un profondo mutamento nella concezione del collocamento delle persone con disabilità. Si delinea un nuovo metodo

Dettagli

NUOVI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

NUOVI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NUOVI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO La nuova legge n. 68 del 12/03/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili risponde alla necessità di creare maggiori ed innovative opportunità per un collocamento

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO Decreto 15 febbraio 2006 n.37 REPUBBLICA DI SAN MARINO MODALITA E CRITERI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI E PORTATORI DI DEFICIT NEI GRUPPI INTEGRATIVI E DI SUPPORTO DELL A.A.S.P., NELLE AZIENDE

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI COMUNE DI VILLACHIARA Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 22/10/1997,

Dettagli

Incontro informativo. Disabili e azienda: la programmazione degli inserimenti e le convenzioni con le cooperative sociali come strumenti di gestione

Incontro informativo. Disabili e azienda: la programmazione degli inserimenti e le convenzioni con le cooperative sociali come strumenti di gestione Incontro informativo I SEMINARI DEL LAVORO Disabili e azienda: la programmazione degli inserimenti e le convenzioni con le cooperative sociali come strumenti di gestione Milano, 27 gennaio 2011 Incontro

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Comune di Novara Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Area / Servizio Area Organizzativa (05.UdO) Proposta Istruttoria Unità Area Organizzativa (05.UdO) Proponente Monzani/Battaini

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Il giorno presso la sede dell Amministrazione Provinciale dell Aquila in Via Sant Agostino n. 7

Il giorno presso la sede dell Amministrazione Provinciale dell Aquila in Via Sant Agostino n. 7 PROT. /I/2/C/ DATA Provincia dell Aquila SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E AFFARI SOCIALI CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 11, COMMA 2 e 4, Legge 68/99. Il giorno presso la sede dell Amministrazione Provinciale

Dettagli

Diritto del Lavoro. Il contratto di lavoro a termine

Diritto del Lavoro. Il contratto di lavoro a termine Diritto del Lavoro Mario GALLO Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell Università degli Studi di Cassino Cassino, 12 novembre 2015 1 Il contratto di lavoro a termine 2 Nozione Si definisce contratto

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA "PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI". Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 49 del 24 luglio 2001 IL CONSIGLIO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA ex art. 11, co.1, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l'impiego della Provincia.., rappresentati da......... Il Datore di lavoro..... rappresentato da...... Premesso

Dettagli

la mia azienda deve assumere...

la mia azienda deve assumere... la mia azienda deve assumere... Collocamento mirato, dall obbligo alla risorsa: adempimento in due step: La tua azienda è tenuta ad assumere lavoratori con disabilità ai sensi della Legge 68/99? Step 1

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 Legge 247 del 24 dicembre 2007 Sommario LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. 2. Lavoro

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74 Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della D.M. N 74 VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI NOTA INFORMATIVA INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI Art. 13 della Legge 68/99 riguardano assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine 1. SOGGETTI DESTINATARI Datori

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

RISOLUZIONE.N. 391/E

RISOLUZIONE.N. 391/E RISOLUZIONE.N. 391/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 dicembre 2007 OGGETTO: Fondo Unico Nazionale L.T.C. - Trattamento fiscale dei contributi a carico del datore di lavoro - Detrazione

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Accertamenti medico legali di invalidità e inabilità

Accertamenti medico legali di invalidità e inabilità La Medicina del Lavoro tra obblighi e responsabilità Parma 12 giugno 2015 Accertamenti medico legali di invalidità e inabilità Giovanni Montani AUSL di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Medicina

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. COMUNE DI USMATE VELATE Provincia di Monza e della Brianza. Corso Italia n. 22 20040 USMATE VELATE Cod.Fisc.01482570155 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA DI TRASFORMAZIONE DEL

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

La gestione del lavoratore con disagio psichico

La gestione del lavoratore con disagio psichico Ospedale San Raffaele malattia psichiatrica e lavoro 19 novembre 2010 La gestione del lavoratore con disagio psichico La legge 68/99 Il ruolo della Provincia e dell ASL Roberto Dighera Servizio P.S.A.L.

Dettagli

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO

LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO LEGGE 68/99 ART 9 COMMA 5: AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO Premesse: La Legge 68/99 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che la maggior parte

Dettagli

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 03/09/2014 Circolare

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito del riordino delle forme contrattuali, è stato introdotto

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu Settore Lavoro

Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu Settore Lavoro Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu Settore Lavoro CRITERI ATTUAZIONE CONVENZIONI CON LE AZIENDE PRIVATE ------------ P R E M E S S A Nel disegnare queste linee guida per la stipula delle Convenzioni

Dettagli

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 119/E RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

Servizio Inserimento Mirato Disabili. tra

Servizio Inserimento Mirato Disabili. tra PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE LAVORO Servizio Inserimento Mirato Disabili CONVENZIONE N del AI SENSI DELL ART. 11 LEGGE 12.03.99 N 68 tra LA PROVINCIA DI CAGLIARI Servizio per l inserimento

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di acceso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E MINISTERO DEL TESORO, DEL 13 GENNAIO 2000, N. 91 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO

Dettagli

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione

Dettagli

LEGGE 29 MARZO 1985, N 113

LEGGE 29 MARZO 1985, N 113 LEGGE 29 MARZO 1985, N 113 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto al lavoro dei centralinisti non vedenti, (GAZZETTA UFFICIALE N 82 DEL 5 APRILE 1985) Art. 1 (Albo professionale)

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli