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1 LA POLITICA DI COESIONE E I SUOI STRUMENTI PER IL PERIODO BRUXELLES, 28 NOVEMBRE 2006 CONFCOMMERCIO INTERNATIONAL ASBL 30 AVENUE MARNIX 1000 BRUXELLES TEL FAX confcomtur@skypro.be CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PMI P.ZZA G.G. BELLI, ROMA TEL confcommercio@confcommercio.it

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3 PAGINE I NUOVI FONDI STRUTTURALI SCHEDA 1: REGOLAMENTO GENERALE 05 SCHEDA 2: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 11 SCHEDA 3: FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 14 SCHEDA 4: GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) 17 TABELLA 1: RIPARTIZIONE FINANZIARIA UE TABELLA 2: OBIETTIVI E RISORSE NELL UE 20 TABELLA 3: OBIETTIVI E RISORSE IN ITALIA 21 TABELLA 4: RIPARTIZIONI FINAIZIARIE INDICATIVE PER L OBIETTIVO CONVERGENZA E PHASING OUT E IN 22 TABELLA 5: RIPARTIZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER L OBIETTIVO COMPETITIVITÀ 22 SCHEDA 5: ORIENTAMENTI STRATEGICI PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) E IL FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 24 SCHEDA 6: STRUMENTI DI POLITICA REGIONALE 25 SCHEDA 7: ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI 28 SCHEDA 8: QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 31 SCHEDA 9: PIANI REGIONALI (ES.:TOSCANA) 37 ALLEGATO: BEST PRACTICES 41 3

4 I NUOVI FONDI STRUTTURALI CRESCITA PIÙ INTENSA E MAGGIORI POSTI DI LAVORO PER TUTTE LE REGIONI E CITTÀ DELL UNIONE EUROPEA QUESTO OBIETTIVO SARÀ IL PUNTO CENTRALE DELLA POLITICA DI COESIONE E DEI SUOI STRUMENTI PER IL PERIODO MILIARDI DI SARANNO DEDICATI A SOSTENERE I PROGRAMMI REGIONALI DI CRESCITA E A STIMOLARE LA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE. L 81,54% SARÀ CONCESSO ALL OBIETTIVO CONVERGENZA DI CUI POSSONO FRUIRE GLI STATI MEMBRI E LE REGIONI PIÙ POVERE. NELLE ALTRE REGIONI, CIRCA IL 15,95% DEI FONDI STRUTTURALI VERRANNO CONCENTRATI A SOSTEGNO DELL INNOVAZIONE, DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, DI UNA MIGLIORE ACCESSIBILITÀ E DI PROGETTI DI FORMAZIONE CONTESTUALMENTE ALL OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE. INFINE, IL 2,52% SARÀ DISPONIBILE PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, INTERNAZIONALE E INTERREGIONALE NELL AMBITO DELL OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA. NELLE REGIONI IN RITARDO DI SVILUPPO, LA POLITICA REGIONALE E DI COESIONE DOVRÀ CONTRIBUIRE PER UNA MAGGIOR CRESCITA PARI AL 10% E PERMETTERE LA CREAZIONE DI OLTRE 2,5 MILIONI DI NUOVI POSTI DI LAVORO. 4

5 SCHEDA 1: REGOLAMENTO GENERALE 1 Definisce i principi, le regole e gli standard comuni per l utilizzazione dei tre strumenti di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione 2. Sulla base del principio della gestione condivisa tra l Unione, gli Stati membri e le regioni, il regolamento determina un rinnovato processo di programmazione basato sugli orientamenti strategici comunitari per la politica di coesione e sul loro follow up nonché standard comuni per la gestione, il controllo e la valutazione finanziaria. Il sistema riformato garantirà una gestione semplificata, proporzionale e maggiormente decentrata dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. 1. FINALITÀ Il regolamento detta le norme generali per i Fondi strutturali (FESR e FSE), nonché per il Fondo di Coesione. Per i Fondi Strutturali, definisce gli obiettivi da conseguire, i criteri d ammissibilità, le risorse disponibili e i criteri per la loro ripartizione. Per il Fondo di Coesione, definisce il contesto e le modalità di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il QRSN e il processo di verifica UE. Regolamenta il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo ripartendo le responsabilità tra Stati membri e Commissione. 2. STRUMENTI I Fondi saranno, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, gli strumenti utilizzati per il conseguimento dei tre obiettivi con la seguente ripartizione: FESR, FSE e Fondo di coesione per l obiettivo «Convergenza»: FESR e FSE per l obiettivo «Competitività regionale e occupazione»; FESR per l obiettivo «Cooperazione territoriale europea». I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione. 3. OBIETTIVI Tre Obiettivi finalizzati a: - Rafforzare la coesione economica e sociale - ridurre le disparità economiche, sociale e territoriali - Favorire lo sviluppo sostenibile rafforzando la crescita la competitività, l occupazione e l inclusione sociale e tutelando e migliorando l ambiente: CONVERGENZA: volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo, questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi; COMPETITIVITA REGIONALE E OCCUPAZIONE: punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività, l attrattività e l'occupazione delle regioni anticipando i cambiamenti economici e sociali; COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA: inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato. 4. AMMISSIBILITA GEOGRAFICA Le regioni ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali sono, nell ambito dell obiettivo: Convergenza: gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni interessate sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per 1 Regolamento (CE) n. 1083/ Guue L L Italia non è eleggibile per questo Fondo 5

6 la statistica 3 (di seguito: «il livello NUTS 2») il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere d acquisto, è inferiore al 75% della media dell UE a 25. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'ue beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione. La Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano tali criteri. L'elenco è valido dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013; Competitività regionale e occupazione: il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione che, non soddisfacendo più i criteri d ammissibilità regionale dell obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità. Sono quelle regioni che non rientrano nel campo d applicazione né dell obiettivo convergenza né del sostegno transitorio; ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR; Cooperazione territoriale europea: le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze. Ai fini della cooperazione transfrontaliera sono ammissibili le regioni di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta l elenco delle Regioni ammissibili. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l intero territorio della comunità. 5. QUADRO FINANZIARIO Le risorse disponibili, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo , ammontano a EUR (leggi 308,041 miliardi di euro). La ripartizione delle risorse è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza». Obiettivo «Convergenza»: Le risorse complessive ammontano all'81,54% delle risorse totali ( EUR) ripartite come segue: il 70,51% ( EUR) è destinato al finanziamento delle Regioni il cui PIL è inferiore al 75% del PIL medio dell UE a 25; il 4,99% ( EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico delle Regioni che superano il 75% del PIL medio dell UE a 25 a causa dell effetto statistico (Regioni phasing out, in Italia la Basilicata); il 23,22 % ( EUR) è destinato al finanziamento degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione (RNL pro capite inferiore al 90% dell RNL medio dell UE a 25). 3 La Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) è stata elaborata da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica ed uniforme delle unità territoriali. Il livello NUTS 1 corrisponde agli Stati, NUTS 2 corrisponde, in Italia, alle Regioni e NUTS 3, sempre in Italia, alle Province. Si veda 4 Le cifre delle dotazioni finanziarie sono riportate al valore

7 Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: Le risorse complessive ammontano al 15,95% delle risorse totali ( EUR) ripartite come segue: il 78,86 % ( EUR) è destinato al finanziamento di quelle Regioni che non rientrano nel campo di applicazione dell obiettivo convergenza; il 21,14 % ( EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di quelle Regioni il cui PUIL pro capite supera il 75% del PIL medio dell UE a 15 per effetto naturale (Regioni phasing in, in Italia la Sardegna). Obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: Le risorse complessive ammontano al 2,52% delle risorse totali ( EUR) ripartite come segue: il 73,86 % ( EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera 5 ; il 20,95 % ( EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale 6 ; il 5,19 % ( EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale. 6. PRINCIPI DI INTERVENTO i. ADDIZIONALITÀ I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro. Il principio d addizionalità stabilisce che, per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi Strutturali non possono sostituirsi alle spese pubbliche dello Stato membro. ii. PARTENARIATO Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con altre autorità ed organismi quali: le autorità regionali, locali e cittadine, le parti economiche e sociali ed ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile. Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori. Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. iii. PROGRAMMAZIONE Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo. 5 Per l Italia comprende i territori di: Biella, Verbano Cusio Ossola, Novara, Cuneo, Valle d'aosta, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bolzano, Belluno, Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Massa-Carrara, Lucca, Livorno, Pisa, Grosseto, Bari, Brindisi, Lecce, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari. 6 L Italia è compresa nelle seguenti zone: Area Alpina (Piemonte, Valle d'aosta, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia), Europa centro-orientale (Piemonte, Valle d'aosta, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Mediterraneo (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia- Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), Europa sud-orientale (Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata). 7

8 7. CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE iv. PROGRAMMI OPERATIVI Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo. Sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner (vedi Partenariato). Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1 gennaio I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono: - un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili - una motivazione delle priorità adottate - informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici - un piano di finanziamento - le informazioni relative alla complementarità con altre azioni - le disposizioni di attuazione del programma operativo - un elenco indicativo dei grandi progetti. Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR). v. GRANDI PROGETTI Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori. Lo Stato membro o l autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti: - organismo responsabile dell attuazione - natura, descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione dell investimento - risultati degli studi di fattibilità - calendario per l attuazione del progetto - analisi costi-benefici - analisi dell impatto ambientale - giustificazione del contributo pubblico - piano di finanziamento. vi. SOVVENZIONI GLOBALI Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo. Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità 8

9 finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza. 8. RISERVE - Riserva nazionale di efficacia ed efficienza Uno Stato membro può decidere di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3% della propria dotazione complessiva. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi. - Riserva nazionale per imprevisti Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1% per l'obiettivo «Convergenza» e al 3% per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi. Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi. 9. TASSI DI PARTECIPAZIONE Modulazione dei tassi di partecipazione: La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi: - la gravità dei problemi specifici - l'importanza di ciascun asse prioritario - la tutela e il miglioramento dell'ambiente - il tasso di mobilitazione di risorse private - l'inclusione della cooperazione interregionale nell ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» - nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali. Partecipazione dei Fondi: La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento a: - la spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata - la spesa pubblica ammissibile. A livello dei programmi operativi nell ambito degli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione la partecipazione dei fondi è: Stati membri Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile 75 % per l obiettivo «Convergenza» 50 % per l obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 9

10 Per i programmi operativi nell ambito dell obiettivo Cooperazione territoriale europea : Partecipante 1 o più partecipanti appartengono ad uno Stato membro il cui PIL<85% UE 25 nel Altri FESR Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile 85% per l Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 75% per l Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea La partecipazione dei fondi a livello di Asse prioritario non è soggetta ai massimali di cui sopra purché si rispettino i massimali a livello di programma operativo. In ogni caso la partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile e le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%. Inoltre, una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario. 10. COMITATI Comitato di coordinamento dei fondi La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi che adotta il proprio regolamento interno. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto. Al comitato si applicano gli articoli 3, 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (comitologia) per quanto riguarda la trasmissione dell ordine del giorno ai membri del Comitato, l informazione del Parlamento europeo ed i gruppi di lavoro 7. Comitato istituito ai sensi dell art. 147 del Trattato CE 8 La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato. Composizione Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione ad un alto funzionario della Commissione. Funzioni Il comitato formula il suo parere sulle modalità di applicazione del Regolamento, sui progetti di decisione della Commissione relativi alla programmazione (in caso di contributo del FSE), è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica in caso di contributo del FSE o di altre questioni che interessino il FSE, la Commissione lo può consultare su questioni diverse. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri. 7 Decisione 1999/468/CE Regolamento interno del Comitato GUCE C 38/3 del Articolo 147 L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. p.65 10

11 SCHEDA 2: REGOLAMENTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 9 Definisce il proprio ruolo e i propri campi d intervento nella promozione degli investimenti pubblici e privati al fine di ridurre le disparità regionali nell Ue. Il FESR sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di cambiamento economico, di potenziamento della competitività e di cooperazione territoriale su tutto il territorio dell UE. Tra le priorità di finanziamento vi sono la ricerca, l innovazione, la protezione dell ambiente e la prevenzione dei rischi, mentre anche l investimento infrastrutturale mantiene un ruolo importante soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo. 1. FINALITÀ Il FESR contribuisce al finanziamento d interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. 2. STRUMENTI Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea». Il FESR contribuisce al finanziamento di: - investimenti produttivi - investimenti in infrastrutture - sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale - assistenza tecnica. 3. OBIETTIVI Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, perseguendo le seguenti priorità: ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), società dell'informazione, iniziative locali per lo sviluppo, ambiente, prevenzione dei rischi, turismo, investimenti nella cultura, nei trasporti, nel settore dell energia, dell istruzione e della sanità. Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR si concentra principalmente sulle tre seguenti priorità: innovazione ed economia della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale. Nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità: realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, rafforzamento dell'efficacia della politica regionale. 4. AMMISSIBILITA GEOGRAFICA - Il FESR è l unico strumento utilizzato per il conseguimento dei tre obiettivi. L ammissibilità geografica riguarda dunque le regioni ammissibili nell ambito dei tre obiettivi 10. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo l ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano sostenibile, di zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali e di Regioni ultraperiferiche. 9 Regolamento (CE) n. 1080/ Guue L Si veda il Regolamento generale, p. 3 par

12 5. QUADRO FINANZIARIO La ripartizione delle risorse da impegnare a titolo del Fondo di sviluppo regionale per il periodo non é ancora disponibile, orientativamente dovrebbe essere par al 50% delle risorse stanziate. 6. PRINCIPI DI INTERVENTO - I principi fondamentali di intervento sono l addizionalità, il partenariato e la programmazione CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE 12 Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. vii. PROGRAMMI OPERATIVI I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo. Sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono: - un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili - una motivazione delle priorità adottate - informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici - un piano di finanziamento - le informazioni relative alla complementarità con altre azioni - le disposizioni di attuazione del programma operativo - un elenco indicativo dei grandi progetti. I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» contengono le seguenti informazioni: - analisi della situazione della zona di cooperazione - elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma - giustificazione delle priorità adottate - informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici - a fini meramente informativi, ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo del FESR al programma operativo - piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle (una tabella che ripartisce annualmente, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR; una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR) - informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno - modalità di esecuzione del programma operativo - un elenco indicativo dei grandi progetti. viii. GRANDI PROGETTI 13 Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori. ix. SOVVENZIONI GLOBALI Si veda in proposito il Regolamento Generale, p. 4 par Per la parte generale concernente la programmazione si veda il Regolamento Generale, p. 4 par Per la parte generale concernente i Grandi Progetti si veda il Regolamento Generale, p. 5 par Ibidem 12

13 8. RISERVE Gli Stati membri possono istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza ed una riserva nazionale per imprevisti TASSI DI PARTECIPAZIONE 16 Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo si rimanda al Regolamento generale. 10. COMITATI 17 La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi e da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato. 15 Si veda il Regolamento Generale, p. 5 par Per la parte generale si veda il Regolamento generale, p. 6 par Per la composizione e le funzioni dei Comitati si veda il Regolamento Generale p. 9 par

14 SCHEDA 3: REGOLAMENTO FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 18 Sarà attuato in linea con la strategia europea per l occupazione e si concentrerà su quattro settori chiave: accrescere l adattabilità dei lavoratori e delle imprese, migliorare l accesso all occupazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare l inclusione sociale combattendo la discriminazione e agevolando l accesso dei disabili al mercato del lavoro nonché promuovere partenariati per la riforma nel campo dell occupazione e dell inclusione. 1. FINALITÀ Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine, esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale. 2. STRUMENTI Il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione. 3. OBIETTIVI Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene, negli Stati membri, azioni intese a conseguire le seguenti priorità: - accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori - migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro - potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate - potenziare il capitale umano - promuovere partenariati, patti e iniziative a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene, negli Stati membri, azioni inerenti alle seguenti priorità: - espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano - rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale. 4. AMMISSIBILITA GEOGRAFICA Le Regioni finanziate dal FSE sono quelle ammissibili nell ambito dell obiettivo Convergenza e Competitività Regionale e Occupazione 19. Se finanziati dal FSE, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato. 5. QUADRO FINANZIARIO Il FSE finanzia le regioni dell obiettivo Convergenza e Competitività regionale e occupazione. La ripartizione delle risorse da impegnare a titolo del FSE per il periodo non é ancora disponibile, orientativamente dovrebbe essere par al 50% delle risorse stanziate. 18 Regolamento (CE) n. 1081/ Guue L Si veda il Regolamento Generale, p. 3 par

15 6. PRINCIPI DI INTERVENTO - I principi fondamentali di intervento sono l addizionalità, il partenariato e la programmazione CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE 21 Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di questa ultima. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore. I programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni d imprese. x. PROGRAMMI OPERATIVI I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo. Sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono: - un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili - una motivazione delle priorità adottate - informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici - un piano di finanziamento - le informazioni relative alla complementarità con altre azioni - le disposizioni di attuazione del programma operativo - un elenco indicativo dei grandi progetti. xi. GRANDI PROGETTI 22 I grandi progetti sono finanziabili solo dal FESR e dal Fondo di Coesione. xii. SOVVENZIONI GLOBALI RISERVE Gli Stati membri possono istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza ed una riserva nazionale per imprevisti TASSI DI PARTECIPAZIONE 25 Modulazione dei tassi di partecipazione: La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione di diversi elementi 26. Partecipazione dei Fondi: La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento a: - la spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata - la spesa pubblica ammissibile. A livello dei programmi operativi nell ambito degli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione la partecipazione dei fondi è: 20 Si veda in proposito il Regolamento Generale p. 4, par Per la parte generale si veda il Regolamento Generale p. 4, par Per la parte generale concernente I Grandi Progetti si veda il Regolamento Generale, p. 5, par Ibidem 24 Si veda il Regolamento Generale, p. 5 par Per la parte generale si veda il Regolamento generale, p. 6 par Ibidem 15

16 Stati membri Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile 75 % per l obiettivo «Convergenza» 50 % per l obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 10. COMITATI 27 La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi e da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato. 27 Per la composizione e le funzioni dei Comitati si veda il Regolamento Generale, p. 9 par

17 SCHEDA 4: REGOLAMENTO GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) 28 Il regolamento introduce un Gruppo europeo di cooperazione territoriale. L obiettivo è di agevolare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra le autorità regionali e locali. Dotato di personalità giuridica, tale Gruppo attuerà dei programmi di cooperazione territoriale sulla base di una convenzione tra le autorità nazionali, regionali, locali o di altri servizi pubblici partecipanti ai programmi. 1. FINALITÀ Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale. 2. COMPOSIZIONE Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie: - Stati membri - autorità regionali - autorità locali - organismi di diritto pubblico. Un GECT ha personalità giuridica e gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio. Le associazioni composte da organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione. 3. ISTITUZIONE DI UN GECT - La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali. Ciascun membro potenziale: - notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT - invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti. A seguito della notifica da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto. In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda. Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali. 4. COMPITI - Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità al regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale. 28 Regolamento (CE) n. 1082/ Guue L

18 In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del FESR, del FSE e/o del Fondo di coesione. Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri con o senza contributo finanziario della Comunità. Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tali compiti ricomprendono, tuttavia, almeno le attività di cooperazione territoriale europea stabilite dal Regolamento FESR. 5. AMMISSIBILITA GEOGRAFICA Il GECT è volto a creare: Una cooperazione transfrontaliera per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, enclavi comprese; Una cooperazione transnazionale a livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale; Una cooperazione interregionale e di scambio esperienze riguardante l'insieme del territorio comunitario. 18

19 TABELLA 1: Ripartizione finanziaria UE-27 POLITICA DI COESIONE DOTAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE (Milioni in valore 2004) Fondo di Coesione Obiettivo Convergenza Convergenza Statistiche del Phasing out Obiettivi della Competitività regionale e dell Occupazione Phasing in Competitività regionale e occupazione Obiettivi della Cooperazione territoriale europea Totale Belgio Rep. Ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia Regno Unito Bulgaria Romania Non stanziati Totale FONTE: CE 19

20 TABELLA 2: OBIETTIVI E RISORSE DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE A LIVELLO UE Obiettivo Convergenza Per sviluppo di condizioni che favoriscano la crescita e fattori che portino ad una convergenza reale per gli Stati membri e le regioni meno sviluppati. Competitività regionale e occupazione Al di fuori delle regioni Convergenza,questo obiettivo mira a rafforzare la competitività e l attrattività delle regioni nonché l occupazione a livello regionale attraverso un duplice approccio. In primo luogo, programmi di sviluppo intesi ad aiutare le regioni ad anticipare e a promuovere il cambiamento economico mediante l innovazione e la promozione della società della conoscenza, l imprenditorialità, la protezione dell ambiente e il miglioramento della loro accessibilità. In secondo luogo, posti di lavoro più numerosi e migliori saranno creati mediante iniziative di adattamento della forza lavoro e di investimento nelle risorse umane. Cooperazione territoriale europea Rafforza la cooperazione transfrontaliera tramite iniziative congiunte a livello locale e regionale, la cooperazione transnazionale volta ad uno sviluppo territoriale integrato e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale. Fonte: CE Risorse totali (miliardi di ) % sul totale Beneficiari e loro risorse (miliardi di ) 251,1 81,5% o 84 regioni con PIL<75% media UE per 189,6 miliardi di (154 mil. di ab.) o 16 regioni phasing out effetto statistico per 12,5 miliardi di (16,4 mil. di ab.) o Fondo di Coesione per 61,6 miliardi di 49,1 16% o 155 regioni per 38,7 o 13 regioni phasing in ex obiettivo 1 per 10,4 miliardi di (19 mil di ab.) 7,75 2,5% o cooperazione transfrontaliera per 5,57 miliardi di o cooperazione transnazionale per 1,58 miliardi di o cooperazione interregionale 395 milioni di 20

21 TABELLA 3: OBIETTIVI E RISORSE DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE IN ITALIA Obiettivo Risorse totali (milioni di ) % sul totale Beneficiari e loro risorse (milioni di ) Convergenza ,08% o 4 regioni con PIL<75% media UE per miliardi di Campania Puglia Calabria Sicilia o 1 regione phasing out effetto statistico per 388 miliardi di Basilicata Competitività regionale e occupazione ,99% o 14 regioni per miliardi di o 1 regione phasing in ex obiettivo 1 per 879 miliardi di Sardegna Cooperazione territoriale europea 752 2,93% o cooperazione transfrontaliera o cooperazione transnazionale o cooperazione interregionale Totale % Fonte: CE Concentrare gli strumenti di coesione su temi prioritari Il regolamento generale prevede di concentrare la spesa per la coesione su questioni d interesse comune. La procedura d accantonamento sollecita gli Stati membri a concentrare il sostegno finanziario su categorie derivanti dalla rinnovata strategia per la crescita e l occupazione (Strategia di Lisbona). Tali categorie riguardano tematiche prioritarie come la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l innovazione e l imprenditorialità, la società dell informazione, i trasporti (per le regioni Convergenza), l energia, comprese le fonti rinnovabili di energia, la protezione dell ambiente, nonché le tematiche legate alle risorse umane e alla politica del mercato del lavoro. Il livello di spesa da destinare a tal fine è del 60% per le regioni Convergenza e del 75% per le regioni che rientrano nell obiettivo Competitività regionale e occupazione. Le disposizioni riguardano unicamente l Ue-15 e non i nuovi Stati membri. 21

22 TABELLA 4: RIPARTIZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER L OBIETTIVO CONVERGENZA, PHASING OUT e IN REGIONI ACCORDO DEFINITIVO FONDI COMUNITARI (milioni di Euro in valore 2006) COFINANZIAMENTI PUBBLICI (70% STATO + 30% REGIONI) ULTERIORE FINANZIA- MENTO STATALE TOTALE RISORSE UE E NAZIONALI CALABRIA CAMPANIA PUGLIA SICILIA TOTALE PHASING OUT (BASILICATA) PHASING IN (SARDEGNA) 388 (in valore 2004) 879 (in valore 2004) Fonte: elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo economico TABELLA 5: RIPARTIZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER L OBIETTIVO COMPETITIVITA Il 12 ottobre, le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno raggiunto all unanimità un accordo sulla ripartizione interregionale dei fondi UE per l obiettivo Competitività regionale e occupazione Con l accordo si rendono disponibili nei prossimi 7 anni 17 miliardi di Euro per lo sviluppo e il lavoro così ripartiti: _ milioni di euro da parte dell UE (obiettivo Competitività e Occupazione); _ milioni di euro di cofinanziamento nazionale; _ milioni di Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) per i quali le Regioni hanno definito e proposto una ripartizione interregionale. Di seguito vengono riportate le tabelle con la descrizione degli importi totali relativi ad ogni regione firmataria dell accordo. Le tabelle comprendono i fondi strutturali, i cofinanziamenti nazionali e regionali (incluse le quote dei privati) e del fondo aree sottoutilizzate (FAS), distinguendo tra gli stanziamenti della programmazione 2000/2006 e 2007/2013. Infine, vengono calcolate ed evidenziate in percentuale le differenze delle somme percepite.

23 Fonte: Confcommercio Nazionale 23

24 SCHEDA 5: ORIENTAMENTI STRATEGICI PER LO SVLUPPO RURALE E IL FONDO EUROPEO PER LA PESCA Nel settembre del 2005 il Consiglio ha adottato una nuova normativa in materia di sviluppo rurale 29. Per il periodo i tre obiettivi principali della politica comunitaria di sviluppo rurale saranno i seguenti: - accrescere la competitività dell agricoltura e della silvicoltura europea sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l innovazione; - valorizzare l ambiente e il paesaggio sostenendo la gestione del territorio; migliorare la qualità della vita nelle zone rurali; e - promuovere la diversificazione delle attività economiche. La politica comunitaria di sviluppo rurale non farà più parte dei Fondi strutturali; tuttavia entrambe le politiche coopereranno per sostenere la diversificazione economica delle aree rurali. La nuova politica di sviluppo rurale verrà finanziata da un unico Fondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, in linea con l accordo del Consiglio sulle prospettive finanziarie del dicembre 2005, riceverà un finanziamento totale pari a 69,75 miliardi di euro 30 per il periodo Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale sono stati adottati nel febbraio del 2006 con una decisione del Consiglio. Gli orientamenti individuano i settori di interesse per la realizzazione delle priorità comunitarie, in particolare in relazione agli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio europeo di Göteborg e alla luce della rinnovata strategia di Lisbona per la crescita e l occupazione. La politica di coesione già contribuisce allo sviluppo rurale attraverso le sue attività nelle aree rurali. Durante il periodo , più di 2 miliardi di euro di risorse del FESR sono stati destinati a misure riguardanti specificamente l agricoltura, la silvicoltura e la promozione dell adeguamento e dello sviluppo delle aree rurali. Ciò in aggiunta alle risorse riservate ad altri aspetti dell ambiente produttivo e all investimento nella infrastruttura di base nelle aree rurali. Per il periodo , la politica di coesione continuerà a sostenere la diversificazione delle economie attraverso il FESR. Un compito importante nei piani strategici nazionali e nei programmi di sviluppo rurale sarà quello di garantire complementarietà e sinergia con i quadri strategici di riferimento nazionali e i programmi dei Fondi strutturali per riuscire a rispondere alle esigenze delle aree rurali nell UE attraverso la creazione di posti di lavoro e la diversificazione delle attività economiche. La Commissione invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione al ruolo delle aree rurali nell attuazione degli obiettivi di Lisbona e a esaminare la possibilità di sfruttare le potenzialità locali. Nel luglio del 2004 la Commissione ha adottato il progetto di regolamento per il Fondo europeo per la pesca (FEP). In conformità dell accordo sulle prospettive finanziarie del dicembre 2005, il bilancio totale del FEP sarà pari a 3,849 miliardi di euro per il Gli orientamenti strategici comunitari per il FEP, previsti nella proposta iniziale, sono stati inclusi nel regolamento sul FEP come principi guida. Tali principi tengono conto delle priorità comunitarie e in particolare della strategia di Lisbona per la crescita e l occupazione. 29 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 30 Prima della modulazione dei pagamenti agricoli diretti. 24

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