REGOLAMENTO COMUNALE CANILE COMPRENSORIALE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE CANILE COMPRENSORIALE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 250 del

2 Art. 1 A norma dell art. 84 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d. ps n. 320 della legge , n. 281, della legge regionale , n. 39, dei D.P.G.R , n. 0171/Pres. si individua presso il Canile Comprensoriale della Comunità Collinare del Friuli, con sede in Comune di Rive D'Arcano (Udine), frazione Arcano Superiore, località Pralonghi, la struttura di ricovero e custodia, di cui all art. 9 della L.R. n Tale struttura é destinata ai Comuni consorziati alla Comunità Collinare del Friuli, o a quei Comuni, ancorché non consorziati, che aderiscono a tale servizi e ne tacciano richiesta. La struttura suddetta e dotata di: Art. 2 - Palazzina con ambulatorio veterinario, locale di attesa per il pubblico, spogliatoi, completi di docce e di servizi igienici, locale per attrezzature, disinfettanti e dispositivi per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - Palazzina con cucina, locale frigoriferi, dispensa per deposito alimentari vari; - Reparto di ricovero e custodia permanente, costituito da due strutture, una di n. 38 boxes ed una di n. 23 boxes; - Impianto inceneritore per la cremazione delle spoglie animali. Art. 3 Nel Canile Comprensoriale, per quanto attiene la sezione di accoglimento dei cani, di cui al punto 7 dell articolo precedente, sono ricoverati e custoditi: 1. i cani catturati, perché trovati vaganti senza la prescritta museruola, anche in aree private non recintate (artt. 83 ed 85, del D.P.R. n Regolamento di Polizia Veterinaria ), nel territorio dei Comuni consorziati con la Comunità Collinare, facente parte dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli, trascorso il periodo di detenzione nel reparto contumaciale del Canile Aziendale dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli, via Lumignacco, n. 337, Udine; 2. i cani, detenuti dal proprietari residenti nei Comuni, consorziati con la Comunità Collinare dei Friuli (facente parte dell'a.s.s. n. 4 Medio Friuli ), in condizioni tali da causare disagio all'animale, o da non garantire la sicurezza e l'igiene pubbliche; 3. i cani, in caso di rinuncia permanente motivata da parte dei proprietari o dei detentori, residenti nei Comuni consorziati con la Comunità Collinare del Friuli, facente parte dell'a.s.s. n. 4 Medio Friuli ; 4. i cani di proprietà, per il pensionamento a pagamento, qualora vi sia disponibilità di boxes; 5. i gatti in libertà, catturati ed in attesa di sterilizzazione e riammissione nei loro gruppo. Art. 4 La struttura del canile comprensoriale ha finalità di vigilanza, dl controllo sanitario e delle nascite, nonché di custodia e mantenimento dei cani ricoverati. Art. 5 La struttura operativa del Canile Comprensoriale fa capo: A. All Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli - Servizio Veterinario Area A, per le seguenti funzioni: 1. Assistenza veterinaria degli animali ricoverati, guardia permanente e servizi di reperibilità;

3 2. Sterilizzazione dei gatti con finalità di vigilanza, di controllo sanitario e delle nascite, come previsto dalla L.R. n e dalla L.R. n. 13/00, art. 10 commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies; 3. Marcatura elettronica, con microchips, dei cani; 4. Restituzione, al proprietario o al detentore, dei cani vaganti catturati, regolarmente marcati; 5. Soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani catturati o in liberta, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità; 6. Soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei gatti in libertà, soltanto se gravemente ammalati o incurabili; 7. Interventi atti al controllo delle nascite; 8. Trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili dei cani ospitati presso il Canile Comprensoriale; 9. Controllo del valore nutritivo delle razioni alimentari, in base alle peculiari esigenze degli animali ricoverati; 10. Vigilanza delle registrazione degli animali ritirati, affidati al Reparto di Ricovero e Custodia, soppressi, deceduti e cremati; 11. Eventuali trattamenti terapeutici degli animali ricoverati. B. Alla Comunità Collinare del Friuli, proprietaria della struttura, per le seguenti funzioni: 1. Ricovero e custodia permanente dei cani di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 3; 2. Ricovero provvisorio a pagamento dei cani di proprietà; 3. Registrazione dei cani ritirati dal Reparto Contumaciale del Canile Aziendale dell'a.s.s. n. 4 Medio Friuli, di quelli restituiti ai legittimi proprietari, di quelli affidati a terzi, di quelli soppressi e deceduti e cremati; 4. Riscossione delle spese di cattura, mantenimento dei cani restituiti ai legittimi proprietari; 5. Smaltimento delle spoglie animali mediante cremazione; 6. Le applicazioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del punto A e dei commi 1, 2, 3 e 4 del punto 13 del presente articolo, sono subordinate alla stipula di apposita, convenzione tra l A.S.S. n. 4 Medio Friuli e la Comunità Collinare del Friuli, comunque sempre sotto il controllo e vigilanza di un veterinario ufficiale dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli - Area A, specificatamente incaricato. Per l'esecuzione dei compiti, di cui al presente punto B, il soggetto convenzionato potrà avvalersi di personale proprio o delle prestazioni di terzi convenzionali. Art. 6 Per la finalità di cui al precedente art. 4, del presente Regolamento, I'A.S.S. n. 4 Medio Friuli - Servizio Veterinario - Area A conferirà apposito incarico tecnico-sanitario ad un proprio veterinario. Il veterinario addetto al canile risponde al veterinario responsabile del servizio, al quale riferisce sull andamento della gestione ed ha l'obbligo di: 1. controllare le registrazioni dei cani ritirati dal Reparto Contumaciale del Canile Aziendale dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli, affidati, restituiti, soppressi, deceduti e cremati; 2. controllare che il valore nutritivo delle razioni alimentari e la loro somministrazione corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati; 3. vigilare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite; 4. vigilare sulla salute degli animali ricoverati nella struttura e praticare gli opportuni interventi sanitari; 5. eseguire gli accertamenti sui casi, anche sospetti, di malattia trasmissibile ai fini diagnostici, profilattici e terapeutici; 6. provvedere alle incombenze derivanti dalla profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali ricoverati; 7. provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani e dei gatti ricoverati, gravemente malati, incurabili e di comprovata pericolosità;

4 8. provvedere, al momento della cessione o della restituzione, alla marcatura elettronica dei cani catturati, se sprovvisti di idonea marcatura; 9. trasmettere al Comune competente, alle Associazioni ed Enti iscritti nell'elenco tenuto presso la Direzione Regionale della Sanità copia della comunicazione del proprietario o detentore, corredata della scheda segnaletica, nel caso di impossibilita a continuare ed a detenere l animale, per opportune iniziative di collocamento dello stesso presso privati che ne diano garanzie di buon trattamento; 10. predisporre interventi atti al controllo delle nascite, d'intesa con le Associazioni di volontariato e con il consenso degli eventuali proprietari, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate. Art. 7 La Comunità Collinare del Friuli, in qualità di soggetto gestore convenzionato, individua un responsabile al quale farà capo il funzionamento tecnicoamministrativo del canile comprensoriale. Il responsabile incaricato, per la parte di cui al precedente ad. 5, punto 13, ha l'obbligo di: 1. controllare la regolare tenuta dei registri relativi al movimento dei cani da sottoporre al controllo del veterinario addetto al Canile; 2. curare le operazioni contabili inerenti il servizio e la compilazione dei prospetti statistici; 3. vigilare su tutte le operazioni di riscossione verificandone la corrispondenza con i registri. Il personale addetto alla custodia del Canile Comprensoriale ha l'obbligo di: 1. provvedere alla pulizia dei locali interni ed esterni, con particolare riguardo ai boxes, osservando le disposizioni impartite dai Responsabili ed in particolare dal veterinario addetto circa le periodiche disinfezioni e le sterilizzazioni degli ambienti, delle ciotole e degli abbeveratoi; 2. confezionare e somministrare le razioni alimentari agli animali ricoverati, secondo le disposizioni del veterinario addetto; 3. vigilare che l'accesso al Canile, da parte del pubblico, avvenga nelle ore e secondo le disposizioni dei Responsabili; 4. evitare che i visitatori abbiano diretto contatto con gli animali ricoverati od in isolamento per malattie trasmissibili; 5. provvedere al ritiro del cani e dei gatti catturati, sulla base delle disposizioni impartite dal veterinario addetto, per gli scopi contemplati dalla normativa vigente; 6. provvedere al ricovero presso il Reparto di Ricovero e Custodia dei cani di cui all art. 3, punto B, del presente Regolamento; 7. assicurare, nel territorio della Comunità Collinare e nei comuni che ne fanno richiesta, il recupero degli animali da compagnia morti, segnalati presso il domicilio dei proprietari o possessori, gli Istituti Scientifici, gli Ambulatori, i Canili o giacenti sul suolo pubblico, previo controllo della marcatura elettronica o manuale, e provvedere al loro trasporto presso il forno inceneritore del Canile Comprensoriale con l'apposito automezzo attrezzato ed autorizzato; 8. provvedere alla pulizia e disinfezione dell automezzo o dei contenitori, dopo ogni trasporto di spoglie animali; 9. provvedere al corretto funzionamento ed alla pulizia del forno crematorio del Canile Comprensoriale; 10. provvedere alla cura delle piante e dell area verde di pertinenza. Al personale incaricato é fatto divieto di usare i locali del Canile Comprensoriale ed i mezzi in dotazione per tenere allevamenti o custodire, anche temporaneamente, cani, gatti od altri animali propri o di altri non ricoverati secondo le disposizioni. Art. 8 Il personale addetto al Canile é tenuto ad eseguire le direttive e le istruzioni dei Responsabili della gestione tecnico-sanitaria e/o tecnico-amministrativa, per quanto di loro competenza.

5 Art. 9 La cattura dei cani, nel territorio dei Comuni della Comunità Collinare del Friuli, facente parte dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli, viene effettuata sia durante il normale orario di servizio che in reperibilità, dai Cinovigili del Canile Aziendale dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli o da terzi convenzionati. Il servizio deve essere formalmente richiesto, durante il normale orario di servizio, tramite fax dalla polizia comunale, tramite chiamata diretta dalla forza pubblica (carabinieri, polizia, finanza e corpo forestale), dai Veterinari, dipendenti dall A.S.S. n. 4 Medio Friuli, e dal Responsabile tecnico/amministrativo del Canile Comprensoriale. Il recupero di animali feriti deve essere di norma effettuato alla presenza di un veterinario dipendente dall A.S.S. n. 4 Medio Friuli, competente per territorio ed in reperibilità, salvo diverse disposizioni impartite da quest'ultimo. Art. 10 Il recupero degli animali morti non selvatici, nel territorio dei Comuni della Comunità Collinare del Friuli, facente parte dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli, viene eseguito, durante Il normale orario di lavoro, dal personale operante nel Canile Comprensoriale. Art. 11 I cani, i gatti e tutti gli animali di specie ricettiva alla rabbia, che hanno morsicato persone od animali, devono essere tenuti in osservazione sanitaria per 10 (dieci) giorni dalla data della morsicatura (art. 86 del D.P.R. n "Regolamento di Polizia Veterinaria"). In tale evenienza il proprietario ha l'onere delle spese di vigilanza a domicilio o presso il Canile Aziendale dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli, via Lumignacco, n. 337 Udine, secondo le tariffe approvate dall'azienda stessa. Art. 12 Per i cani ed i gatti, morsicati da altri animali, sospetti rabidi, identificati o meno, viene applicato quanto prescritto dall art. 87 del D.P.R. n "Regolamento di Polizia Veterinaria". Art. 13 I Comuni consorziati con la Comunità Collinare del Friuli provvedono, tramite il Servizio Veterinario dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli, all assegnazione del codice ed ai 'identificazione, mediante marcatura elettronica, dei cani accalappiati e ceduti ai nuovi proprietari e detentori, se sprovvisti di idonea marcatura. In tal caso, il Servizio Veterinario Area A segnala al Comune di residenza del nuovo proprietario le generalità e l'indirizzo di quest'ultimo. Art. 14 I cani vaganti, di cui al punto 1, comma 6, art. 3, ricoverati presso il Canile Comprensoriale, se non reclamati dal legittimo proprietario o detentore entro il termine di 60 (sessanta) giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento od a associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

6 Art. 15 Per i cani riscattati o ceduti, i privati o le associazioni protezioniste devono fare apposito richiesta su modulo dichiarando di accettare le condizioni in base alle quali viene fatta la cessione o concesso il riscatto. Art. 16 I cani riscattati e quelli ceduti ai privati non possono uscire dal Canile se non muniti di museruola o condotti al guinzaglio. Possono essere dispensati dalle suddette cautele i cani che vengono trasportati con veicolo chiuso. Art. 17 L A.S.S. n. 4 Medio Friuli Servizi Veterinari - Area A garantisce gratuitamente tramite un Veterinario specificatamente incaricato I'assistenza sanitaria e quant'altro previsto dal presente Regolamento. In cambio la Comunità Collinare del Friuli concede 'uso gratuito, comprensivo di pulizia e disinfezione, de 'ambulatorio del Canile Comprensoriale per la sterilizzazione dei gatti od altri animali, per le vaccinazioni, per l'applicazione dei microchips, visite cliniche, interventi di pronto soccorso e quant'altro serve alla salute degli animali da compagnia ricoverati; l A.S.S. n. 4 Medio Friuli ha la facoltà di utilizzare l'ambulatorio del Canile Comprensoriale per la normale pratica ambulatoriale compresa l'attività libero professionale intramurale. Le spese per l acquisto dei medicinali, da utilizzarsi per la cura dei cani ricoverati presso il Canile Comprensoriale, sono a carico della Comunità Collinare del Friuli. Art. 18 La Comunità Collinare del Friuli, come soggetto gestore, fissa le tariffe per i servizi svolti dal Canile Comprensoriale. Art. 19 La cessione ed il riscatto dei cani e sempre possibile quando non vi si oppongano misure sanitarie e si effettuano presso il Canile Comprensoriale nell'orario stabilito e nei giorni fissati dai Responsabili della struttura, a condizione che venga presentata quietanza del pagamento delle tariffe di cui all' articolo precedente. Art. 20 Di ogni versamento deve essere rilasciata regolare ricevuta sulla quale devono risultare descritte le causali a cura del soggetto gestore convenzionato. Dovrà essere mantenuto, presso gli uffici del Canile, apposito registro di carico e scarico su cui verranno annotati tutti i movimenti che avvengono nella struttura. Art. 21 I dati relativi alle registrazioni degli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti e cremati, dovranno essere trasmessi, con cadenza bimestrale, dal Veterinario addetto alla struttura, unitamente a quelli di sua competenza, al Responsabile del Servizio Veterinario Area A dell A.S.S., n. 4 Medio Friuli.

7 Art. 22 L accesso alla struttura, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie é garantito a tutte le Associazioni ed Enti iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la Direzione Regionale della Sanità. Nessun privato può accedere al Canile Comprensonale se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dai Responsabili, e comunque nell'orario stabilito per il pubblico. Art. 23 L'orario settimanale del personale addetto alla custodia viene distribuito, di norma, in 6 (sei) giorni settimanali. Detto orario é determinato dal soggetto gestore convenzionato, d'intesa con il Veterinario responsabile, di concerto con il Responsabile tecnicoamministrativo. Art. 24 Il veterinario addetto, per le competenze di cui all art. 6 del presente Regolamento, assicura la presenza giornaliera presso il Canile. Le urgenze diurne, notturne, prefestive e festive sono comunque assicurate dal Veterinario di turno. Art. 25 L'A.S.S. n. 4 Medio Friuli Servizio Veterinario - Area A, mediante i turni di pronta disponibilità notturna e festiva, stabilisce settimanalmente, i servizi di assistenza veterinaria, ai sensi dell art. 9 della legge regionale n. 39/90. Art. 26 Per Peventuale applicazione di norme non contemplate dal presente Regolamento si fa tacito riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed emanande. Art. 27 I contravventori al presente Regolamento, salvo le maggiori pene in materia previste dal codice penale, sono passibili delle sanzioni stabilite da leggi, regolamenti vigenti e dalla legge sulla protezione degli animali.

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