COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI COLOGNO MONZESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 07/06/94 MODIFICATO CON DELIBERAZIONI C.C. N. 39 DEL 08/06/1998; N. 23 DEL 12/04/1999; N. 42 DEL 17/07/2000; N. 63 DEL 11/12/2000; N. 14 DEL 06/03/2003; N. 5 DEL 30/01/2008; N. 20 DEL 31/12/2009.

2 TITOLO I NORME GENERALI ART.1 OGGETTO DELLA TASSA 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo o prive di atto di concessione di occupazione, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1 con esclusione dei balconi,verande,bow-window, canali di scolo, canali di gronda, sporgenze di tetti e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio. 4. Sono soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il Comune. 5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. ART.2 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 1. La tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. ART.3 TARIFFE 1. Le tariffe sono adottate entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. 2. Nel caso provvedimenti legislativi provvedono ad aumentare "ope legis" le tariffe previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 e determinate da questo Comune con le modalita' di cui al comma 1, le stesse devono ritenersi automaticamente adeguate nei limiti della nuova normativa. 2

3 ART.4 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA 1. Il Concessionario, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, deve presentare al Comune apposita denuncia su un modello predisposto e messo a disposizione degli utenti dall'ufficio Tributi. La denuncia deve contenere: Elementi identificativi del contribuente: Per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale. Per le societa', enti o associazioni: Ragione sociale, sede legale, domicilio fiscale, codice fiscale nonche' nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale del legale rappresentante Gli estremi dell'atto di concessione; La superficie occupata; L'indirizzo preciso e la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione; La misura di tariffa corrispondente; L'importo complessivamente dovuto; Gli estremi del versamento della tassa dovuta. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia. 2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato nel mese di marzo di ciascun anno mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze con arrotondamento all Euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 3. Per le occupazioni di cui all'art.12 commi 1 e 2, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno. Entro la stessa data dovrà essere presentata la denuncia di cui al 2 comma dell art Per le occupazioni temporanee che non abbiano carattere ricorrente, l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modello di versamento in conto corrente postale di cui al comma 2, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora si tratti di occupazioni temporanee fino ad un giorno, la previa autorizzazione e' sostituita dall'attestato di versamento conformemente all'art.4, ultimo comma, del vigente regolamento di polizia urbana, ed il pagamento della tassa puo' essere effettuato mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello. 3

4 5. Le occupazioni temporanee a carattere ricorrente quali quelle effettuate con tende, tavolini, ombrelloni, cassette o sostegni per l'esposizione di merci, fioriere e simili collegate all'esercizio di attività commerciali sono soggette all'obbligo di denuncia ed agli altri obblighi connessi previsti dai commi 1 e 2. ART.5 CANONE DI CONCESSIONE 1. La materia dei canoni di concessione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata da apposito regolamento. TITOLO II APPLICAZIONE DEL TRIBUTO,OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE ART.6 PARTICOLARI MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA 1. Per i titolari di autorizzazioni a posteggiare sui mercati viene effettuato un abbonamento annuale da pagarsi, tramite versamento in conto corrente postale intestato al Comune, in quattro rate anticipate. A tal fine il Dipartimento V, settore III Commercio, invia direttamente ai soggetti obbligati n.4 bollettini di conto corrente precompilati per ogni rata. Lo stesso ufficio predispone un ruolo generale nonche' uno trimestrale. 2. L'importo annuale della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta dai titolari di posteggio nei pubblici mercati settimanali si ottiene moltiplicando la tariffa al metro quadrato, prevista per la prima fascia oraria dall'art.11, per cinquantadue presenze giornaliere all'anno previste dall'atto di concessione comunale. Il pagamento dovra' essere effettuato entro il 15mo giorno del trimestre interessato, escluso la prima rata che dovrà essere versata entro il 31 marzo. 3. Il mancato pagamento entro il 60mo giorno di scadenza della rata comporta la sospensione della concessione del posteggio, cui fara' seguito, ove nel termine dei successivi 30 giorni non intervenga il pagamento, la revoca definitiva del posteggio da parte dell'amministrazione Comunale e cioe' il mancato pagamento sara' considerato rinuncia al posteggio assegnato. La sospensione della concessione del posteggio comporta lo sgravio della rata dovuta. 4. Il pagamento tramite abbonamento annuale non pregiudica l'ordinanza sindacale che prevede la revoca del posteggio in caso di assenze per un numero di giorni pari a quello normativamente previsto. 5. L'aggiornamento del ruolo avra' luogo annualmente o, quando necessario, semestralmente. 4

5 In tale occasione sara' provveduto anche al recupero delle somme dovute per periodi precedenti. 6. Le richieste di rimborso avranno luogo, tramite l'ufficio Ragioneria e previo gli opportuni controlli dell'ufficio Commercio Ambulante, unicamente nei seguenti casi: 1^ - revoca o rinuncia del posteggio; 2^ - decesso del venditore ambulante; La sottoscrizione dell'atto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico mediante posteggi nei mercati settimanali comportera' anche l'accettazione da parte dell'utente della convenzione per il pagamento anticipato rateale della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato, anche se rateale, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione. 7. Per i volanti viene istituito apposito tesserino di presenza (da acquistarsi preventivamente presso l'economato), comprendente minimo 10 fogli, suddivisi in due parti, una delle quali sara' consegnata al vigile del mercato al momento dell'assegnazione del posteggio in forma precaria. L'importo da pagare per il posteggio viene determinato tenendo conto della superficie media dei posteggi esistenti applicando le tariffe previste dai precedenti articoli. ART.7 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art.1 sono classificate in due categorie come segue: Prima categoria. Centro abitato e zone limitrofe. Via Abruzzi, Via Bolzano, Viale Brianza, Via Cadore, Via Calabria, Via Casati, Piazza Castello, Via Cavallotti, Via Cavour, Via De Gasperi, 5

6 Viale Emilia, Via F. Da Lodi, Via Finlandia, Via Fontanile, Via Galilei, Via Indipendenza, Via Isonzo, Piazza Italia, Piazzale Lazio, Viale Liguria, Via Manzoni, Viale Marche, Via Matteotti, Via Mazzini, Piazza Mentana, Via Milano, Viale Molise, Via Monte Grappa, Via Montello, Via Monte Bianco, Via Monte Rosa, Via Monte Sabotino, Via Norvegia, Via Pellico, Via Petrarca, Viale Piave, Via Primo Maggio, Via IV Novembre, Via IV Strade, Via Resistenza, Corso Roma, Via San Marco, Via Santa Margherita, Via Santa Marta, Via Santa Rita, Via Sentati, Via Sicilia, Via Sormani, Via Svezia, Via Tevere, Via Trento, Viale Umbria, Piazza XI Febbraio, Via XXV Aprile, Viale Visconti Seconda categoria. Appartengono alla seconda categoria tutte le altre vie, piazze e localita' non comprese nella prima categoria. 4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. ART.8 CLASSE DEL COMUNE 1. Ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo 15/11/1993 n.507, questo Comune appartiene alla classe terza. ART.9 OCCUPAZIONI PERMANENTI 1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffe: Occupazioni comprese nella prima categoria di cui al punto 3.1 dell'art Occupazioni comprese nella seconda categoria di cui al punto 3.2 dell'art. 7 L per mq. L per mq. 2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa e' ridotta del 50 per cento. 3 Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, installate dai titolari degli esercizi del commercio fisso, la tariffa e' ridotta al 30%. La tassa permanente e' dovuta anche nel caso di contemporanea occupazione temporanea dello spazio pubblico sottostante con sedie e tavolini. Qualora invece l'occupazione dello spazio pubblico sottostante sia 6

7 effettuata a titolo permanente la tassa per le tende va applicata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area occupata dalle sedie e dai tavolini o comunque dall'area sottostante gia' soggetta a tassazione in via permanente. ART. 10 PASSI CARRABILI 1. Per i passi carrabili la tariffa di cui all'art.9 e' ridotta al 50 per cento. 2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. 3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". 4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento. Qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione o ricostruzione di marciapiedi su strade gia' esistenti, i proprietari dei relativi nuovi passi carrabili o pedonali sono obbligati ad inoltrare la domanda di concessione di cui all'apposito regolamento ed a provvedere all'inoltro della denuncia ed al versamento ai sensi dell'art Per i passi carrabili costruiti direttamente dagli interessati a seguito di rilascio di concessione edilizia o di analogo provvedimento amministrativo, la tassa va determinata secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 5 del D. Lgs. 507/ Qualora per la realizzazione di una nuova costruzione le norme edilizie vigenti al momento della edificazione abbiano imposto nella concessione edilizia o in analogo provvedimento amministrativo un arretramento della recinzione dal filo del manto stradale o dal marciapiede per la realizzazione di spazi pubblici, per esigenza di sicurezza e altre esigenze simili, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva determinata dall'apertura dell'accesso per la profondita' di un metro lineare convenzionale indipendentemente dal fatto che quest'ultimo serva anche quale accesso ad aree antistanti la nuova costruzione destinate a parcheggio pubblico o privato. 7. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5, il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilita' e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, puo' vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di sosta indiscriminata, in tal caso, non puo' interessare una superficie superiore a dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario 7

8 dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria e con riferimento alla superficie su cui viene richiesto il divieto di sosta indiscriminata con la riduzione del 50 per cento. 8. Nel caso di passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa e' ridotta complessivamente del 60 per cento ovvero del 10% oltre il 50% previsto dal comma 1. Qualora i contribuenti non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili di proprieta', possono inoltrare apposita domanda all'ufficio Tecnico Comunale chiedendone l'abolizione.la messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente. 9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento di una somma pari a venti annualita' del tributo. A tale scopo il proprietario dovra' inoltrare apposita istanza all'ufficio Tributi che provvedera' a trasmetterla alla Giunta Comunale la quale esprimera' il proprio parere. In caso di parere favorevole della Giunta Comunale espresso mediante l'adozione di un atto deliberativo, l'ufficio Tributi inviera' apposita comunicazione all'interessato invitandolo a provvedere al versamento dell'importo corrispondente a venti annualita' del tributo entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione. ART.11 OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed alle ore di occupazione ed e' graduata sulla base delle categorie di cui all'art.7 come segue: Occupazioni comprese nella prima categoria di cui al punto 3.1 dell'art.7. TARIFFA GIORNALIERA L.6000 per mq I FASCIA ORARIA Tariffa per occupazioni fino a dodici ore giornaliere indipendentemente dal numero delle ore effettive di occupazione, riduzione del 50% della tariffa giornaliera L.3000 per mq II FASCIA ORARIA Tariffa per occupazioni oltre le dodici ore giornaliere indipendentemente dal numero delle ore effettive di occupazione dopo le prime dodici ore, ta- 8

9 riffa pari alla tariffa giornaliera L.6000 per mq Occupazioni comprese nella seconda categoria di cui al punto 3.2 dell'art.7. TARIFFA GIORNALIERA L.4000 per mq I FASCIA ORARIA Tariffa per occupazioni fino a dodici ore giornaliere indipendentemente dal numero delle ore effettive di occupazione, riduzione del 50% della tariffa giornaliera L.2000 per mq II FASCIA ORARIA Tariffa per occupazioni oltre le dodici ore giornaliere indipendentemente dal numero delle ore effettive di occupazione dopo le prime dodici ore, tariffa pari alla tariffa giornaliera L.4000 per mq. 2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa e' ridotta del 50 per cento. 3. Per le occupazioni con tende mobili, ombrelloni e simili realizzate dagli esercenti il commercio su aree pubbliche o da altri utenti nelle aree adibite a mercati settimanali e nelle altre aree e spazi pubblici, la tariffa e' ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa e' ridotta del 50 per cento. 5. Per le occupazioni permanenti o temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. 6. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa e' ridotta al 50 per cento. 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 50 per cento. 8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. 9. Per le occupazioni temporanee del suolo pubblico realizzate ai fini dell'installazione nel sottosuolo o soprassuolo di condutture, cavi ed 9

10 impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse la tariffa e' ridotta del 50 per cento. Le occupazioni temporanee di questo tipo effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art.7 ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. L'Ufficio Tecnico Comunale che provvede al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea subordinera' tale rilascio alla presentazione del bollettino di conto corrente postale attestante il versamento della tassa. Lo stesso Ufficio Tecnico, per gli opportuni controlli, provvedera' a trasmettere al settore Tributi una copia dell'autorizzazione rilasciata. 10. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, la tariffa oraria di cui al presente articolo e' diminuita del 30 per cento e si ottiene dividendo la tariffa giornaliera al metro quadrato cosi' ridotta per 24 e moltiplicando il quoziente ottenuto per mq 8 pari alla superficie media di un parcheggio ovvero: Tariffa giornaliera L.4200 per mq Tariffa oraria (4200:24) L.175 per mq Tariffa oraria per ogni posteggio L.1400 (L.175 x 8 mq= L.1400) La ricevuta rilasciata agli utenti del parcheggio dovra' indicare l'importo della tassa sulla base della tariffa oraria di cui al precedente comma 10 distinto dall'importo degli oneri per l'espletamento del servizio. 11. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia la tariffa e' ridotta del 50 per cento. Per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico gia' occupato da ponteggi installati per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili, la tassa non e' applicabile trattandosi di duplicazione della tassa gia' applicata per l'occupazione del suolo pubblico. 12. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 per cento ed e'limitata alla superficie occupata dalle installazioni (stands, tavoli, palchi, tendoni ecc.) con esclusione delle altre aree pubbliche circostanti. 13. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 4, 5 comma e simili di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento qualora l'utente nella propria domanda di autorizzazione all'occupazione si impegni al pagamento della tassa in via anticipata al momento del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione. A tale scopo l'ufficio comunale che provvede al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione subordinera' tale rilascio alla presentazione del bollettino di conto corrente postale attestante il versamento anticipato della tassa. 10

11 ART.12 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO 1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente come segue: 1) La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di lire per utenza; 2) In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al comune non può essere inferiore a lire ) La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La tassa dovuta per le occupazioni di cui al precedente comma è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere presentata la denuncia di cui all art. 50, comma 3 del D. Lgs. 507/93 laddove si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate. 3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. 4. Il Comune ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti. 5. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. A tale scopo il Consiglio Comunale adotta apposito atto deliberativo in cui determina la misura del contributo, elenca i contribuenti obbligati al pagamento dello stesso nonche' le modalita' di riscossione. 6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art.11, e' determinata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure di tariffa: Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: - Occupazioni nelle strade di I categoria L Occupazioni nelle strade di II categoria L La tassa e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. 11

12 Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento; 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni:50 per cento; 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento. ART.13 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta la seguente tassa unica annuale Classe del Centro abi- Zona limi- Sobborghi e frazioni Comune tato trofa zone periferiche a b c d d.l.507 art.48 III A tal fine le localita' del territorio comunale sono cosi' suddivise: Centro abitato:le strade, le piazze e le altre aree pubbliche indicate nella prima categoria di cui al punto 3.1 dell'art.7. Zona limitrofa:tutte le altre vie, piazze e localita' non comprese nel centro abitato. Sobborghi: Tangenziale Est Frazioni: Nessuna localita' 2. La tassa e' applicabile per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa e' aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% della misura della capacita'. 3. La tassa e' unica annuale non frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 6. La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati. 12

13 Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 1, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta la seguente tassa annuale: Classe del Centro abi- Zona limi- frazioni, sobborghi e Comune tato trofa zone periferiche a b c D.L.507 art.48, 7 III ART.14 ESENZIONI 1. Le esenzioni sono quelle previste dall'art.49 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni. 2. Sono inoltre esenti dall'applicazione della tassa le campane e/o i contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani costituiti dal vetro, dalle batterie e dai medicinali e/o similari anche quando essi siano collocati sul suolo pubblico da privati concessionari del servizio. 3. Sono esenti dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxisti) nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, sia nel caso sia stata effettuata l'assegnazione dei singoli posti, che nel caso in cui non sia stata fatta l'assegnazione di singoli posti ma sia stata identificata un'area a ciò destinata genericamente dal Comune. Tale esenzione ha efficacia retroattiva per l'anno 1996, in quanto non è stata applicata la relativa tassa. 4. Sono altresì esenti dal tributo le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, ivi compresi i parcheggi in concessione. ART.15 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA. CONTENZIOSO 1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei 13

14 versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e non contestata dal contribuente, e' versata dal contribuente medesimo mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune su apposito modello fornito dall'ufficio Tributi. 2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile. 6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento nella misura prevista con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del , adottata ai sensi dell art. 13 della L , n. 133, e successive modifiche ed integrazioni. 7. Qualora la dichiarazione venga presentata ed il versamento effettuato oltre il termine del 31 dicembre dell'anno di rilascio previsto dall'art.4, comma 1, sia la dichiarazione che il versamento sono considerati omessi con l'applicazione delle corrispondenti sanzioni ed interessi. 8. Per il contenzioso si osservano le norme previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e successive modificazioni ed integrazioni. ART.16 SANZIONI ED INTERESSI 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con 14

15 un minimo di euro Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51 a euro Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione. 4. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, della tassa alle prescritte scadenze, si applica la sanzione prevista dall art. 13 del D. Lgs , n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Tale sanzione è ridotta al quindici per cento se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato. 5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del , adottata ai sensi dell art. 13 della L , n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni semestre compiuto. ART.17 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, va identificato nella figura massima apicale preposta al Settore Tributi o in un funzionario del medesimo settore già incaricato di posizione organizzativa o di alta professionalità, individuato con deliberazione della Giunta Comunale. 2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI ART.18 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. L art. 12, 1 e 2 comma, si applica a far tempo dall annualità Per le annualità precedenti il criterio di commisurazione della tassa rimane quello originariamente previsto dall art. 47 del D. Lgs. 507/93, applicando le tariffe di L per km lineare o frazione per le strade e piazze di prima categoria e di L per km lineare o frazione per le strade e piazze di seconda categoria. 2. Si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento le modifiche legislative in materia, la cui applicazione non sia rimessa a valutazioni discrezionali dei comuni. 15

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