CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO E DIALIZZATI SU GOMMA NELL ISOLA DEL LIDO DI VENEZIA

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO E DIALIZZATI SU GOMMA NELL ISOLA DEL LIDO DI VENEZIA ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA Il servizio ha per oggetto il trasporto, a mezzo di ambulanza (salvo quanto più avanti diversamente previsto) di cui alla DGRV 1411/2011 e precisamente: per ricovero programmato svolto in favore di utente per il quale è presente una prescrizione medica per il ricovero in un reparto ospedaliero in regime ordinario, di day hospital o day surgery, che non richiede prestazioni di Pronto Soccorso. per prestazioni ambulatoriali dal domicilio del paziente ad una struttura ospedaliera od ambulatoriale per l esecuzione di visite, accertamenti strumentali, terapie. Comprende anche il ritorno al domicilio dopo la prestazione. per trattamento dialitico di paziente affetto da uremia cronica Il trasporto dovrà essere effettuato : o dal domicilio del paziente alla sede dialisi presso il Distretto del Lido di Venezia dove si effettua il trattamento dialitico e viceversa per i pazienti residenti al Lido; o dall approdo dell Aeroporto Nicelli del Lido di Venezia alla sede dialisi presso il Distretto del Lido di Venezia dove si effettua il trattamento dialitico e viceversa per i pazienti non residenti al Lido; o dal domicilio del paziente all approdo dell Aeroporto Nicelli del Lido di Venezia per i pazienti residenti al Lido ed in trattamento dialitico al di fuori dell Isola del Lido di Venezia e viceversa. Per tale tipo di trasporto potranno essere utilizzati, oltre all ambulanza, anche altri mezzi, per il trasporto di pazienti da collocare su posti a sedere, comunque dotati di ausili meccanici quali scoiattolo saliscale e Pedane sali-scendi per eventuale trasporto di persone che utilizzano ausili (carrozzina o altro). Nel caso di pazienti che utilizzano ausili al movimento (carrozzina e/o altro) sarà necessario, oltre a quanto specificato successivamente per i mezzi di trasporto, il supporto da parte del personale della ditta aggiudicataria per la presa in carico dell utente dall interno del domicilio dello stesso, o dal diverso luogo di partenza, ai mezzi e da questi all interno del servizio di emodialisi o al punto di destinazione. In particolare gli equipaggi dovranno essere composti, oltre che dal conducente, anche da idoneo personale, di norma almeno un portantino per mezzo, al fine di consentire l accompagnamento a destinazione del paziente non deambulante in sedia portantina e/o carrozzina. per dimissione di utenti da un ospedale pubblico o privato accreditato al termine di un ricovero o di una prestazione di pronto soccorso verso il domicilio od un istituto di ricovero non ospedaliero, incluse le case di riposo e le RSA. Per tutte le prestazioni che richiedono spostamenti al di fuori dell isola, il servizio si limiterà al trasporto dal/al pontile dell aeroporto Nicelli. 1

2 ART. 2 - DURATA E BASE D ASTA L'appalto per il servizio di cui trattasi avrà durata triennale a decorrere dalla data di assunzione dello stesso. La ditta, fatta salva diversa indicazione riportata nella lettera di aggiudicazione, dovrà assumere il servizio decorsi 35 giorni dall ultima delle comunicazioni ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006 ed entro il termine massimo di 45 giorni. Per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato il canone mensile posto a base d asta è fissato in Euro ,00 IVA esente. ART. 3 - MODALITÀ ED ORARI Il servizio sarà svolto dall impresa appaltatrice con propri mezzi e proprio personale con l assunzione a proprio carico di tutti i rischi e oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso. Per i servizi da espletare a mezzo ambulanza dovrà essere garantita la presenza di un autista e di un soccorritore in possesso dei requisiti di cui alla DGRV 1080/2007. Per tutti i servizi di trasporto, ad esclusione del trasporto di pazienti dializzati, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare il servizio secondo il seguente orario: Da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore Per quanto attiene il servizio di trasporto di pazienti in trattamento dialitico attualmente: Il numero di pazienti trattati, i giorni di trattamento per ciascun paziente ed i relativi indirizzi sono specificati in un documento riassuntivo. Attualmente i pazienti trasportati sono 9. Il documento riassuntivo sarà trasmesso alle ditte interessate a seguito di richiesta scritta da inoltrare tramite fax al n La richiesta dovrà contenere il seguente impegno: La ditta si impegna a non diffondere e/o comunicare in alcun modo le informazioni fornite con il presente appalto al solo fine di permettere la formulazione dell offerta. Il servizio di trasporto deve essere svolto nelle fasce orarie tali da consentire l arrivo e la partenza dal Centro del Lido secondo i seguenti orari: arrivo al centro mattina partenza dal centro mattina % pazienti con necessità di ausili 15% Per i giorni di trattamento si precisa che il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al sabato, festivi infrasettimanali compresi. Per il trasporto di pazienti residenti al Lido e in trattamento dialitico al di fuori dell Isola del Lido gli orari del servizio dovranno considerare i rendez vous Si specifica che quanto sopra esposto è da ritenersi fornito a titolo indicativo ai fini della presentazione dell offerta nel caso di trasporti collettivi che dovranno comunque evitare agli utenti una permanenza superiore a 1 ora sui mezzi di trasporto, nel rispetto del Codice della strada e delle indicazioni fornite dal servizio di emodialisi. Nel corso del rapporto contrattuale orari e relativi percorsi, percentuale di pazienti che necessitano di ausili al movimento potranno essere oggetto di variazioni dovute a nuove modalità di articolazione del servizio in conformità ai programmi di terapia del centro di emodialisi o del mutamento del numero di utenti fruitori del servizio. 2

3 Per tali variazioni l aggiudicatario non potrà avanzare alcuna eccezione di natura economica o ulteriori pretese. Il Direttore dell Esecuzione comunicherà all aggiudicatario, con un anticipo di almeno 3 giorni, ogni variazione di pazienti (variazione di indirizzo, variazione di trattamento, nuovo inserimento in trattamento o cessazione dal trattamento). ART. 4 - CENTRALE OPERATIVA TRASPORTI SANITARI L organizzazione del servizio di trasporto, ad esclusione del trasporto per trattamento dialitico, è di competenza della Centrale Operativa Trasporti Sanitari che fa intervenire direttamente l ambulanza dell aggiudicatario, che comunque opera sotto la direzione ed il controllo della stessa. Le chiamate che pervengono alla Centrale Operativa Trasporti Sanitari, vengono passate, dall operatore incaricato dello smistamento, all aggiudicatario. Tale centrale operativa risulta al momento gestita da soggetti terzi. ART. 5 AUTORIZZAZIONI E CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO I servizi oggetto dell appalto, essendo svolti in funzione integrativa e complementare essenzialmente per il soddisfacimento della esigenza primaria di salute della collettività, rientrano nelle previsioni di cui alla DGRV n del Per i trasporti a mezzo ambulanza l aggiudicatario dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente ed in particolare da quanto previsto dalla D.G.R.V. n del di attuazione della L.R. n. 22 del , in relazione ai requisiti minimi specifici di autorizzazione all esercizio per attività di trasporto con ambulanza di cui all allegato A. In particolare si richiede l'utilizzo di Ambulanze di tipo B (normativa Italiana) che corrispondono alle Ambulanze di tipo A1 e A2 (normativa Europea). I mezzi di trasporto impiegati dall aggiudicatario, dovranno essere regolarmente immatricolati, dotati di polizza assicurativa prevista per legge (trasportati compresi), comodi, confortevoli e l aggiudicatario sarà obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e adeguato decoro i mezzi stessi e le attrezzature impiegate per l espletamento dell appalto, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento. A semplice richiesta del Direttore dell Esecuzione l assegnatario è tenuto a presentare copia di tutta la documentazione prevista per legge e relativa ai mezzi. Dovendo sempre e comunque assicurare puntualmente e tempestivamente l esecuzione del servizio, l aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dei mezzi momentaneamente inutilizzabili con altri mezzi che abbiano le stesse caratteristiche. Le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente servizio devono essere chieste ai Servizi competenti a totale cura e spese dell aggiudicatario e presentate all ULSS 12 prima dell avvio del servizio. ART. 6 - PERSONALE L aggiudicatario dovrà: 1. Garantire, da parte del proprio personale un comportamento corretto e riservato, sia con l Utenza che con il personale dell Azienda ULSS 12 Veneziana, un aspetto ordinato ed un atteggiamento pronto e disponibile alle attività richieste. Il suddetto personale dovrà essere 3

4 idoneo e l Azienda ULSS 12 Veneziana si riserva l insindacabile facoltà di chiederne la sostituzione qualora venisse riscontrato oggettivamente un comportamento inaccettabile. 2. Assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell attività lavorativa sia per quanto riguarda i pazienti sia per quanto concerne l organizzazione e l andamento delle Unità Operative e dei Servizi dell Azienda ULSS 12 Veneziana, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali. Il personale dell aggiudicatario non potrà, per nessuna ragione, ricevere dagli utenti alcun compenso. 3. Dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro ed eventualmente di idonea divisa. 4. Assicurare che tutto il personale che è chiamato a svolgere il servizio appaltato è regolarmente assunto, è tecnicamente capace, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto dell appalto. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010, è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale della ditta appaltatrice per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, adempimenti e forniture in ossequio alle vigenti norme in materia di sicurezza, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L azienda è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto e se Cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di aggiudicazione del presente servizio, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, compresi gli accordi integrativi provinciali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo o accordo integrativo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 5. Aprire le posizioni contributive per il versamento dei contributi relativi al personale impiegato nell appalto in oggetto presso l INPS e l INAIL. 6. Il personale impiegato deve essere dotato di idonea strumentazione (cellulare o dispositivo cerca-persone) per garantirne la reperibilità durante il servizio. La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell aggiudicatario, e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi. L Azienda ULSS metterà a disposizione dell aggiudicatario n. 2 posti auto per il ricovero dei mezzi utilizzati e un locale posto al 4 piano del Distretto del Lido di Venezia per lo stazionamento del personale. ART. 7 - ASSICURAZIONE Qualsiasi responsabilità civile per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell aggiudicatario, che terrà indenne a tale titolo l Amministrazione da qualsiasi pretesa. L aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. L aggiudicatario, al fine di sollevare l Azienda ULSS 12 da ogni responsabilità dovrà dimostrare di possedere un adeguata garanzia-polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso i 4

5 dipendenti e per danni arrecati ai beni e/o cose di proprietà e/o nella disponibilità dell Azienda ULSS 12 Veneziana durante l esecuzione del contratto, senza alcuna franchigia o scoperto, con un massimale non inferiore ad Euro 2,5 mln. L aggiudicatario, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata all Azienda ULSS 12 con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. Gli obblighi e gli oneri derivanti dalla predetta polizza assicurativa sono a carico della ditta aggiudicataria. ART. 8 - CONTROLLI ED EVENTUALI CONTESTAZIONI. PENALI. Tenuto conto della rilevanza di pubblico interesse del servizio di trasporto e della preminente e non derogabile necessità di assicurare la costante continuità del medesimo, l aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale, senza ritardi e senza soluzione di continuità, si obbliga ad effettuare la propria prestazione contrattuale di trasporto del paziente assegnato, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dalla Centrale Operativa e/o dal Direttore dell Esecuzione. Competono all Azienda ULSS 12 Veneziana la vigilanza e il controllo delle attività, e in particolare la verifica della congruità e puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente. Per una migliore funzionalità del controllo, l aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Il controllo sul regolare svolgimento del servizio avverrà a cura del Direttore dell esecuzione che dovrà altresì verificare la corrispondenza qualitativa delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza degli utenti. In caso di sciopero della categoria degli addetti o in qualsiasi altra circostanza particolare l aggiudicatario dovrà garantire il servizio non essendo consentiti ritardi od interruzioni del servizio stesso. Sarà comunque cura dell aggiudicatario avvertire il Direttore dell Esecuzione, con congruo anticipo, dell eventualità di scioperi o altre circostanze particolari. Eventuali contestazioni nel corso del rapporto contrattuale, formalizzate dal Direttore dell esecuzione, saranno immediatamente comunicate alla ditta assegnataria che, nel termine massimo di due giorni dalla comunicazione, dovrà eliminare ogni causa di difformità del servizio. In caso di inadempimento che comporti la mancata effettuazione di un trasporto, segnalato con raccomandata con avviso di ricevimento, non contestabile o non contestato, potrà essere applicata una penale pari al 1 dell ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza; in caso di inadempimento che comporti un ritardo tale da compromettere le attività sanitarie conseguenti, segnalato con raccomandata con avviso di ricevimento, non contestabile o non contestato, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 dell ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell importo relativo alle eventuali maggiori spese sostenute dall Azienda ULSS ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l Azienda ULSS resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno della ditta, 5

6 trattenendo l importo sulle fatture di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti ed i conseguenti maggiori oneri. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della penale medesima. L applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ART. 9 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL AGGIUDICATARIO L aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione del servizio affidato. La ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l Azienda ULSS 12 Veneziana sia verso terzi della qualità del servizio fornito. Oltre agli obblighi già evidenziati nei precedenti articoli l aggiudicatario ha l obbligo di soddisfare le seguenti condizioni: 1. comunicare per iscritto, prima dell inizio del servizio, il nominativo e recapito telefonico di un rappresentante che abbia facoltà e mezzi idonei per superare qualsiasi improvvisa ed imprevista evenienza riguardante l organizzazione e l adempimento puntuale e tempestivo del servizio. Tutte le contestazioni d inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato s intendono fatte direttamente alla Ditta; 2. garantire il servizio in modo continuo, escludendo sospensioni per qualunque motivo, ed assicurando nei casi di assenze per malattia, anche se improvvise - le necessarie sostituzioni con personale parimenti preparato ed istruito; 3. prestare il servizio in rapporto diretto; 4. sostenere tutti i costi di gestione legati al servizio che si va ad appaltare che sono quindi interamente a carico della ditta assegnataria del servizio; 5. applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell azienda stessa o del suo personale. L Azienda ULSS 12 Veneziana si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell eventuale danno patito; 6. segnalare subito al Direttore dell Esecuzione le anomalie che venissero rilevate durate lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso; 7. garantire il necessario comfort durante la permanenza sul mezzo e l assistenza e l aiuto nel salire e scendere dai mezzi stessi negli spostamenti previsti oltre a quanto già previsto nell articolo 1. ART DIRETTORE DELL ESECUZIONE Il Direttore dell esecuzione del contratto è il Responsabile del Coordinamento Trasporti Secondari. ART REVISIONE PREZZI Nel corso del primo anno i prezzi resteranno fissi ed invariati. Dal secondo anno i prezzi potranno essere sottoposti alla revisione periodica secondo quanto previsto dall art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto per le forniture di beni e servizi Azienda ULSS 12 Veneziana. 6

7 ART SICUREZZA SUL LAVORO L aggiudicataria è obbligata a prendere atto, ai sensi dell articolo 26.1.b del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall Azienda ULSS 12 fornite attraverso il documento pubblicato nel sito internet: o2011.pdf. La presa d atto del documento sopra indicato comporta la condivisione di quanto specificato nello stesso. L aggiudicatario dovrà dar luogo all esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza, ai sensi della D. Lgs. n. 81 del e s.m.i.. ART FATTURAZIONE E PAGAMENTI La fatturazione mensile avrà per oggetto il corrispettivo economico mensile offerto. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 90 giorni fine mese ricevimento delle fatture medesime, come risultante dal protocollo generale dell Azienda ULSS 12. La fattura dovrà essere emessa posticipatamente per ciascun mese solare. Nel caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista. La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. n. 136 del e successive modifiche. ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E fatta salva la facoltà dell Amministrazione di procedere, in caso di 3 violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza, alla risoluzione del contratto, entro 15 giorni dall invio a mezzo raccomandata A.R. dell ultima contestazione, ai sensi dell art c.c., a tutto rischio e danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati e, conseguentemente, di procedere all esecuzione del servizio in danno al prestatore, a carico del quale resterà l onere dell eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. L Amministrazione si riserva inoltre di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell art c.c. in caso di: - mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall Amministrazione; - abbandono o sospensione ingiustificata dell attività intrapresa del prestatore del servizio; - perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia. Si rinvia, peraltro, a quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi dell Azienda ULSS 12 Veneziana. ART CONTRATTO Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 7

8 ART FORO COMPETENTE Per le controversie che non potranno venire risolte in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Venezia. ART CLAUSOLA FINALE Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato speciale, valgono le Condizioni Generali di Contratto visionabili sul sito aziendale, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 8

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