Terza Direttiva Patenti di Guida

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Terza Direttiva Patenti di Guida"

Transcript

1 Terza Direttiva Patenti di Guida RECEPIMENTO NAZIONALE DL 59/2011 attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE Nuove disposizioni nell'ordinamento nazionale relative alle patenti di guida dal 19 gennaio 2013 Seminari formativi Centro Sudi Cesare Ferrari Relatori - dott.sa proc. Giuseppina Ferrannini, Funzionario Divisione 5 Direzione Generale Motorizzazione - dott. Mario Forneris, direttivo nazionale UNASCA vers febbraio

2 Sono applicabili le disposizioni nazionali con le quali l Italia ha recepito la III Direttiva patenti dell UE (2006/126/CE e succ. mod.): si fa riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 ed al suo correttivo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2012 pubblicato con decreto legislativo n.2 del 16 gennaio La prima normativa europea sulle patenti di guida risale al 1980: si trattava di una direttiva del Consiglio che dava la possibilità ai cittadini dell UE che si trasferivano in un altro Stato membro di sostituire la propria patente di guida senza dover sostenere nuove prove teoriche e pratiche e una nuova visita medica. Il conducente era tuttavia tenuto a sostituire la patente entro un anno dal suo trasferimento nel nuovo Stato membro. Solo nel 1991 è stata adottata una nuova direttiva che ha introdotto il principio del riconoscimento reciproco ed ha abolito l obbligo di sostituire la patente. Nella pratica, tuttavia, l applicazione di questo principio è stata ostacolata dall assenza di armonizzazione dei termini di validità delle patenti e della periodicità delle visite mediche, con conseguente incertezza giuridica per i cittadini che trasferivano la residenza in un altro Stato membro. La direttiva 2006/126/CE, nota anche come la terza direttiva sulle patenti di guida, è stata adottata il 20 dicembre 2006 e doveva essere recepita entro il 19 gennaio Benché alcune disposizioni siano entrate in vigore il 19 gennaio 2009, la maggior parte dei suoi requisiti ed in particolare il nuovo modello UE di patente di guida sono applicabili a partire dal 19 gennaio 2013, ed integralmente sarà vigente dal 2 febbraio Le predette disposizioni hanno, inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale del conducente. pag. 3 - MODIFICHE di numerose norme del titolo IV del Codice della Strada pag. 4 - NUOVO MODELLO di patente, in conformità alla direttiva 2001/94/UE e recepito dal decreto legislativo correttivo del 59/2011; codici pag NUOVE CATEGORIE di patenti / Età minima per il conseguimento/ Limitazioni pag GRADUALITA' ED EQUIVALENZE delle nuove categorie di patenti pag EQUIPOLLENZE delle patenti di guida rilasciate in Italia prima del 19 gennaio 2013 pag RESIDENZA NORMALE ai fini del rilascio della patente di guida per i Cittadini UE pag CQC, la qualificazione professionale codice 95 pag RINNOVO / DUPLICATO delle patenti di guida pag CONVERSIONE patente di guida per i cittadini UE obbligatoria entro 2 anni dalla residenza in alcuni casi pag PATENTE AM, nuova disciplina esami, fase transitoria/regime pag ESAMI DI GUIDA patente cat. B1, B, B cod. 96, BE, modalità e svolgimento pag NUOVE caratteristiche dei VEICOLI idonei a sostenere le prove d'esame 2

3 Alcune delle modifiche al Codice della Strada (art. 47 CDS) Classificazione dei veicoli introduzione di due nuove categorie internazionali e ridefinizione della cilindrata dei ciclomotori e della loro velocità massima (art. 115 CDS) Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali tolta la necessità per gli ultraottantenni della circolazione con attestato rilasciato dalla commissione medica locale (art. 116 CDS) Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori - riviste le disposizioni in materia di patenti ed abilitazioni professionali, per l introduzione della patente di categoria AM, di categoria A2 e di categoria B1, C1, C1E, D1, D1E - reato di guida senza patente anche nel caso in cui la persona guida un veicolo diverso da quello per il quale è valida la sua patente - ipotesi di guida di un veicolo con patente diversa da quella posseduta, ma appartenente allo stesso "gruppo" (art. 117 CDS) Limitazioni nella guida ridefinizione dei limiti di guida per i neopatentati (art. 118 CDS) Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli filobus adibiti al trasporto di persone: obbligo di dotazione della carta di qualificazione del conducente (art. 118 bis CDS) Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali introduzione del concetto di residenza normale ai fini del rilascio e del rinnovo di validità della patente di guida (art. 120 CDS) Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 soppressione dei riferimenti a CIGC e KA; (art. 121 CDS) Esame di idoneità sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e l'aggiornamento degli esaminatori; (art. 123 CDS) Autoscuole adeguamento dei corsi che possono essere effettuati presso i centri di istruzione automobilistica (art. 124 CDS) Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici nuove patenti di guida per le macchine agricole e operatrici (art. 125 CDS ) Validità della patente di guida gradualità ed equivalenze delle patenti di guida (art.126 CDS) Durata e conferma della validità della patente di guida validità delle patenti in funzione delle nuove patenti di guida: ridefinizione della normativa in materia (art. 128 CDS) Revisione della patente di guida vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida, eliminati i riferimenti alle patenti estere; (art. 129 CDS) Sospensione della patente di guida previsione della nuova procedura di "inibizione alla guida" ed inapplicabilità dei provvedimenti di sospensione e revoca della patente rilasciata da uno Stato estero (art. 135 ) Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 136 CDS) Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'unione europea o allo Spazio economico europeo patenti di guida rilasciate da Stati extra UE e SEE e disciplina per le violazioni commesse da chi ne sia titolare (art.136 bis) Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'unione europea o dello Spazio economico europeo (art.136 ter CDS) Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'unione europea o dello Spazio economico europeo patenti di guida e abilitazioni professionali rilasciate da Stati UE o SEE e disciplina per violazioni commesse da chi ne sia titolare (art. 173 CDS, 180 CDS, 218 CDS, 219 CDS) rivisitazione delle norme necessarie a correggere i riferimenti al CIGC e coordinare la norma del CDS con le nuove categorie di patenti ; (art. 219 bis CDS) modifica del regime di applicazione delle sanzioni accessorie nei confronti dei conducenti minorenni, anche possessori di CIGC 3

4 Nuovo Modello UE di patente di guida - unionale Tutte le nuove patenti di guida rilasciate nell Unione europea saranno del tipo carta di credito di plastica, con un formato uniforme europeo e una maggiore protezione della sicurezza. Contiene elementi opzionali quali: microchip elettronico non recepito in Italia. Deve essere protetto contro le falsificazioni tramite tecniche obbligatorie, aggiuntive: ologramma su misura; inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente; caratteri, simboli e motivi riconoscibili al tatto; inchiostri a variazione cromatica. Contiene elementi opzionali quali: microchip elettronico non recepito in Italia. Dovrà essere acquisita al sistema centrale la foto e la firma del candidato (che, a regime, sulle patenti UE sarà incisa con tecnica laser engraving - stampa laser in bianco e nero e non necessita di successiva laminazione di protezione) Nelle more, e per un periodo transitorio, la nuova patente UE sarà rilasciata senza riportare l incisione della firma, che dovrà essere apposta dal titolare della stessa, utilizzando un pennarello indelebile e un adesivo di protezione, fornito - per i primi rilasci dall I.P.Z.S. (cfr circ del 27/12/2012) La stampa del documento avviene presso la sede centralizzata e trasmessi, quotidianamente, in plichi contenenti patenti con la stessa medesima data di emissione (o elaborazione), a prescindere dal tipo di richiesta (così ad es.: esame, duplicato, conversione, ecc.); SPARISCE il campo n.8 Non e più riportato l indirizzo di residenza del titolare, PUR RIMANENDO VALIDO COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN ITALIA. Ma nulla è innovato con riferimento all obbligo di dichiarare all Ufficio anagrafe del Comune dove acquisisce nuova residenza, il possesso di patente di guida e/o la proprietà di veicoli, ai fini dell aggiornamento del dato nel CED della Motorizzazione; Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento. Nella tabella allegata alla circolare prot. n (riportata a pag. 14), si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l'avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale. La foto, scansionata - le caratteristiche del formato dovranno rispettare le dimensioni di h 4 cm (± 0,5 cm) e largh. 3,3 cm (± 0,5 cm) con un rapporto l/h che non deve superare l 80% mentre quelli relativi alla risoluzione immagine sono per la dimensione foto pari a 35 k, con DPI 200. fronte retro 4

5 L'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'unione europea o dello Spazio economico europeo. Da tale principio, discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, si procedere ai ritiro della patente ottenuta più di recente (cfr. circ.min.int. n.300/a/744/13/101/3/3/9). Sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'unione, devono essere aggiunti, i veicoli ammessi solo per il territorio nazionale (indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h) C.d.S.) evidenziati con lettera minuscola (cfr A decorrere da 90 gg dal 19 gennaio 2013, (successivi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) per i titolari di patente di guida italiana la qualificazione professionale di tipo CQC sarà comprovata con il codice 95, seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica, apposto sulla patente, in corrispondenza della categoria presupposta dalla CQC. UE armonizzati: da 01 a 99 (2 cifre) nazionali: 100 e superiori I codici si distinguono in: I codici UE distinti in 3 tipi: CONDUCENTE, MODIFICHE VEICOLO, AMMINISTRATIVI con codici UE armonizzati e codici nazionali nella colonna 12 in corrispondenza categoria patente nell ultimo rigo sotto le colonne 9, 10, 11 se presente una limitazione questa si applica a tutte le categorie (codici e non sub-codici) DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA (cfr DL 16 gennaio 2013 n.2) 1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO La scheda è fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da: - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale; - contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso. La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: - schede insensibili ai raggi UV; - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; - elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; - incisione al laser; - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo: - inchiostri a variazione cromatica, - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura, 5

6 - immagini variabili incise al laser, - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, - stampa iridescente, - filigrana digitale sullo sfondo, - pigmenti infrarossi o fosforescenti, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. 3. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue: 1) cognome del titolare; 2) nome/i del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio della patente; b) data di scadenza della patente; c) designazione dell'autorità che rilascia la patente; 5) numero della patente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; e) la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente: Ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ Permiso de Conduccion Øidièský prùkaz Kørekort Führerschein Juhiluba äåéá ÏäÞãçóçò Driving Licence Permis de conduire Ceaduas Tiomana Patente di guida Vadîtâja apliecîba Vairuotojo paþymëjimas Vezetõi engedely Licenzja tas-sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodièský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort; f) colori di riferimento: - - blu: Pantone Reflex Blue, giallo: Pantone Yellow. La pagina 2 contiene: a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente:

7 Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi Occhiali Lenti a contatto Occhiali protettivi Lente opaca Occlusore oculare Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione Apparecchi acustici monoauricolari Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti Protesi/ortosi per gli arti superiori Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) Guida in orario diurno (ad esempio: da un ora prima dell alba ad un ora dopo il tramonto) Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell ambito della città/regione Guida senza passeggeri Velocità di guida limitata a... km/h Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente Guida senza rimorchio Guida non autorizzata in autostrada Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocità modificato Cambio manuale Cambio automatico Cambio elettronico Leva del cambio adattata Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata Pedale della frizione adattato Frizione manuale Frizione automatica Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati Pedale del freno modificato Pedale del freno allargato Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro Pedale del freno ad asola Pedale del freno basculante Freno di servizio manuale (adattato) Pressione massima sul freno di servizio rinforzato Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza Freno di stazionamento modificato Freno di stazionamento a comando elettrico Freno di stazionamento a pedale (adattato) Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile Freno a ginocchio Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati Pedale dell'acceleratore modificato Acceleratore ad asola Pedale dell'acceleratore basculante Acceleratore manuale Acceleratore a ginocchio Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione Pedali paralleli Pedali sullo stesso livello (o quasi) Acceleratore e freno a slitta Acceleratore e freno a slitta per otrosi Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili Fondo rialzato Elemento di protezione a fianco del pedale del freno Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore Sostegno per calcagno/gamba Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 7

8 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) nè dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato Servosterzo standard Servosterzo rinforzato Sterzo con sistema di sicurezza Piantone del volante prolungato Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) Volante inclinabile Volante verticale Volante orizzontale Sterzo controllato tramite piede Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) Volante con impugnatura a manovella Volante dotato di ortosi della mano Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico Specchietto retrovisore interno panoramico Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali Sedile conducente adattato alla forma del corpo Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto Sedile conducente dotato di braccioli Sedile del conducente con scorrimento prolungato Cinture di sicurezza modificate Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) Impianto frenante su una sola leva Freno manuale (adattato), ruota anteriore Freno a pedale (adattato), ruota posteriore Leva dell'acceleratore (adattata) Cambio e frizione manuale (adattati) Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: NL) 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: HR) 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kw (A1) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a kg (C1) 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E) 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E) 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE 90.01:: a sinistra 90.02:: a destra 90.03:: sinistra 90.04:: destra 90.05:: mano 90.06:: piede 90.07:: utilizzabile. 95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: ] 96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. 8

9 - Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente. b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12. c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 4. Disposizioni particolari a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea. b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente. 9

10 LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI PATENTE AM per la guida di: ciclomotori a 2 o 3 ruote quadricicli leggeri (cilindrata 50 cm 3 o potenza 4 kw, velocità 45 km/h, massa a vuoto 350 kg, escluse batterie). Requisito anagrafico minimo: 14 anni in Italia, ma è valida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni (fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni) Conservano la loro validità, sul solo territorio nazionale, i patentini (CIGC) conseguiti entro il 18 gennaio 2013: qualora ne sia richiesto un duplicato, a qualunque titolo, verrà emessa una patente AM. PATENTE A1 per la guida di: motocicli di cilindrata 125 cm 3, o potenza 11 kw e rapporto potenza/massa 0,10 kw/kg; tricicli di potenza 15 kw. Requisito anagrafico minimo: 16 anni. PATENTE A2 per la guida di: motocicli di potenza 35 kw e rapporto potenza/massa 0,20 kw/kg, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita; tricicli di potenza 15 kw. Requisito anagrafico minimo: 18 anni. PATENTE A per la guida di: motocicli senza limitazioni; tricicli di potenza > 15 kw a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Requisito anagrafico minimo: con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di categoria A2 da almeno 2 anni, previo superamento una prova pratica di guida su veicolo specifico; con accesso diretto a partire da 24 anni. Le patenti di categoria A1, A2 ed A rilasciate dal 19 gennaio 2013 non sono più idonee alla guida di tricicli diversi da quelli su indicati per ciascuna categoria, e di quadricicli diversi da quelli leggeri. PATENTE B1 per la guida di: quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a vuoto 400 kg o 550 kg se per trasporto cose, escluse batterie, potenza nominale netta 15 kw). Requisito anagrafico minimo: 16 anni. Non abilita alla guida di alcun motociclo. PATENTE B per la guida di: autoveicoli progettati e costruiti per un numero di posti 9 (8+1) e massa massima autorizzata 3500 kg; complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e: o rimorchio con massa massima autorizzata 750 kg, oppure o rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso 3500 kg. Se la massa massima autorizzata del complesso > 10

11 3500 kg ma 4250 Kg, è richiesto il codice 96 sulla patente di categoria B, si consegue superando una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Requisito anagrafico minimo: 18 anni. La patente di categoria B abilita solo in Italia alla guida di motocicli di categoria A1 tricicli di potenza > 15 kw a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. PATENTE BE per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio di massa massima autorizzata > 750 kg ma 3500 kg.. Requisito anagrafico minimo: 18 anni. Ne deriva che il complesso di veicoli alla cui guida abilita la nuova patente di categoria BE non può superare 7000 kg ( ), diversamente dalla patente BE conseguita entro il 18 gennaio, che non conosce tale limite PATENTE C1 per la guida di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D, aventi massa massima autorizzata > 3500 kg ma 7500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 18 anni. PATENTE C1E per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso kg; complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso kg. Sopperisce al limite di massa massima autorizzata di 7000 kg, proprio delle nuove patenti di categoria BE. Requisito anagrafico minimo: 18 anni. PATENTE C per la guida di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D, aventi massa massima autorizzata > 3500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS ) PATENTE CE per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni,, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS ) PATENTE D1 per la guida di: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone 17 (16 + 1) e lunghezza 8 metri, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni. PATENTE D1E per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni. 11

12 PATENTE D per la guida di: autoveicoli con numero di persone > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS ) PATENTE DE per la guida di complessi di: veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS ) Patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici: è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE Ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa. Resta, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali; Ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale. La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente) e comma 15 bis, C.d.S. LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.) Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. Restano in vigore, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B. Per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende l e limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il : limitazioni attive fino al ; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data e la patente B il ; pertanto, dal , nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria). (cfr. circ.min.int. n.300/a/744/13/101/3/3/9) 12

13 GRADUALITA' ED EQUIVALENZE DELLE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI Il nuovo art. 125 CdS reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo sì segnala che, a decorrere dal 19 gennaio 2013: GRADUALITÀ le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B; le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D; EQUIVALENZE tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM; la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1; la patente di categoria A è valida per la guida dì veicoli di categoria A1 ed A2; la patente di categoria B è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, solo sul territorio nazionale, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > 15 kw a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente; la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1; la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1; la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D; la patente di categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E; la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria BE; la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa. La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art.116 C.d.S., anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta. 13

14 EQUIPOLLENZA DELLE ABILITAZIONI DI GUIDA RILASCIATE ALLA DATA DEL CON LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI Le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia (cfr dl 59 art.25 c1): pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita. In particolare: le patenti di categoria A1 o A, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni; le patenti di categoria A1 non devono rispettare il rapporto potenza/massa 0,10 kw/kg; le patenti di categoria A conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011, abilitano - per due anni dopo la data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza 25 kw e rapporto potenza/massa 0,16 kw/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida; le patenti di categoria BE non devono rispettare il limite di 7000 kg di massa massima autorizzata del complesso di veicoli; le patenti di categoria C o CE abilitano il titolare alla guida di autoveicoli di massa massima autorizzata > 7500 kg, solo al compimento dei 21 anni, fatto salvo il possesso di CQC per trasporto cose (senza cod. 107). Per la guida dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il e il , tali conducenti, hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale. In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo, non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciati a costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già acquisito, recheranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a" minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le altre abilitazioni richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento. Categoria di patente posseduta alla data del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) Periodo di conseguimento Conseguito fino al A Conseguita entro il A Allegato alla circolare prot. n Categorie A Conseguita dal al AM + "a" ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa. A senza limitazioni Conseguita con accesso diretto dal oppure con accesso graduale dal fino al A con limitazioni Conseguita dal al A A1 Conseguita dal al A A1 Conseguita dal fino al A1 B Conseguita entro il A, B B Conseguita dal al "a", B B Conseguita dal al B C Conseguita fino al B, C D Conseguita entro il B, C, D D Conseguita dal al B, D E conseguita da titolare di patente B Conseguita fino al BE E conseguita da titolare di patente C Conseguita fino al CE E conseguita da titolare di patente D Conseguita entro il CE, DE E conseguita da titolare di patente D Conseguita dal fino al DE AM A 14

15 RESIDENZA ANAGRAFICA E NORMALE L Amministrazione italiana ha competenza in materia di rilascio di una patente di guida e di titoli abilitativi alla guida e/o di conferma di validità, nei riguardi di: chi ha residenza anagrafica in Italia; chi, cittadino di uno Stato UE o SEE, abbia in Italia residenza normale. Ai sensi dell articolo 118-bis CdS,un cittadino di uno Stato UE o SEE ha residenza normale nel luogo, sul territorio nazionale, dove dimora abitualmente, cioè per almeno 185 giorni l anno, : per interessi personali e professionali; perché, pur avendo interessi professionali in altro Stato UE o SEE, ha interessi personali a condizione di tornarvi regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per una missione a tempo determinato. Mentre non implica il trasferimento della residenza normale la mera frequenza corsi universitari e scolastici è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi l'anno. Con l'introduzione del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di 185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S.. La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità: per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa; ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida; per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida; per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art.136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni. Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali). 1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'unione europea o dello Spazio economico europeo. 2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.". 15

16 LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC Il Capo II del decreto legislativo correttivo di quello n. 59 del decreto legislativo n.2 del 16 gennaio ha, tra l altro, coordinato la nuova disciplina patenti con le disposizioni in materia di CQC, di cui al decreto legislativo n. 286 del 2005, e succ. mod. Il testo prevede che - se dipendenti in qualità di autista da un impresa avente sede in Italia - possono ottenere per documentazione: una CQC per il trasporto di persone, i titolari di una patente di guida extra UE o SEE equipollente ad una patente D1, D1E, D o DE rilasciata entro il (non è più richiesta l equipollenza con il KD); possono ottenere una CQC per il trasporto di cose, per documentazione, i titolari di una patente di guida extra UE o SEE equipollente ad una patente C1, C1E, C o CE rilasciata entro il (non è più richiesta l equipollenza con il KD). E stata inoltre coordinata la disciplina CQC con il concetto di residenza normale, introdotto dall articolo 118- bis CdS, che rileva ai fini del luogo della qualificazione iniziale e formazione periodica. A decorrere da 90 gg successivi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (19 gennaio 2013) per i titolari di patente di guida italiana la qualificazione professionale di tipo CQC sarà comprovata con il codice 95, seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica, apposto sulla patente, in corrispondenza della categoria presupposta dalla CQC. Nulla è innovato con riferimento alla disciplina del 126-bis sulla qualificazione CQC. se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica; se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc. Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell'unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato card, conforme all'allegato II del D.L.vo n. 286/2005. I titolari di patente di guida UE o SEE, extra UE o extra SEE, che conseguano o rinnovino la validità di una CQC in Italia, riceveranno la CQC formato card. 16

17 Con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale, la nuova disciplina prevede che: non è necessario il possesso della patente di guida per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale; è necessario aver conseguito il foglio rosa della categoria di patente presupposta dalla CQC che si vuole ottenere, prima di fare la parte di programma pratico CQC che prevede ore di guida individuale; un soggetto che ha 18 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di cose, di veicoli di categoria: o C1 o C1E se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h; o C o CE se consegue una formazione CQC con un corso da 280 h; un soggetto che ha 21 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di cose, di veicoli di categoria: o C o CE se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h; un soggetto che ha 21 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di persone, di veicoli di categoria: o D1 o D1E se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h; o D o DE per servizio di linea di 50 km se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h; o D o DE se consegue una formazione CQC con un corso da 280 h; un soggetto che ha 23 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di persone, di veicoli di categoria: o D o DE se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h. Le limitazioni di abilitazione, che derivano da una qualificazione accelerata (140 h) a 18 anni per la CQC cose ed a 21 per la CQC persone, cessano di avere efficacia rispettivamente a 21 anni e 23 anni. Poiché: l articolo 115 CdS, nel fissare i limiti di età per la guida dei veicoli, esordisce con: Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: ; il decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal correttivo del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che, con una qualificazione professionale di tipo CQC da 280 h, si possono condurre veicoli di categoria C a 18 anni e D a 21; poiché non è (più) richiesto di aver conseguito la patente di guida, presupposta dalla CQC che si intende conseguire, prima di sostenere l esame CQC, ma solo il foglio rosa; ne deriva che il possesso di una qualificazione professionale di tipo CQC consente di accedere ad una patente di categoria C a 18 anni e D a 21 anni. I decreti applicativi detteranno la relativa disciplina. 17

18 RINNOVO / DUPLICATO patente di guida In Italia, dal 19 gennaio 2013, si è stabilito che: Ad ogni RINNOVO patente si procederà al duplicato del documento di guida. Tale disposizione entrerà in vigore con apposite circolari applicative, presumibilmente a fine aprile. Nel caso in cui il titolare di patente di cat. D1, D1E, D o DE, raggiunga l età oltre la quale in Italia gli è preclusa la guida di autobus (60 anni, che possono giungere fino a 68 acquisendo presso una CML uno specifico attestato di idoneità psico-fisica), egli potrà: scegliere di mantenere comunque l abilitazione di categoria D1, D1E, D o DE (consapevole della predetta limitazione alla guida su suolo nazionale), conseguendo da medico monocratico un certificato con verifica dei requisiti di gruppo 2, oppure chiedere la riclassificazione della propria patente in categoria B o BE: rinnoverà quindi presso medico monocratico con la verifica dei requisiti di gruppo 1. Si noti che se la D o DE è stata conseguita entro il (e quindi contiene in sé una C o CE), o se comunque il soggetto è titolare anche di un abilitazione di categoria C o CE, allora il rinnovo deve essere effettuato secondo le modalità più rigorose richieste per tale categoria: dopo 65 anni, biennale in CML. La nuova norma sul rinnovo obbligatorio e periodico della patente di guida rimuove gli ultimi residui ostacoli alla libera circolazione dei conducenti in ambito UE. Il principio fondamentale consiste nel fatto che tutte le patenti di guida rilasciate a partire dalla data di applicazione della nuova direttiva avranno la validità riportata sulla patente di guida stessa. Prima della scadenza il titolare dovrà rinnovare la patente di guida nel paese dove risiede normalmente. A partire da tale data lo Stato membro di residenza applicherà il nuovo periodo di validità e avrà la facoltà di imporre una visita medica se essa è prevista per i suoi cittadini. Queste disposizioni, in conclusione, garantiranno la necessaria certezza giuridica ai titolari di patente di guida. Le patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione dell attuale direttiva, e che sono tuttora valide e in circolazione, dovranno essere sostituite, in tutti gli Stati, da una nuova patente di guida entro al più tardi il Da ultimo, l'obbligo di conversione di patente senza scadenza di validità amministrativa, dopo due anni di residenza normale, con decorrenza 24 mesi dopo il 19 gennaio 2013 (cfr cap. Conversioni Patenti di Guida) DUPLICATO patente di guida: come è noto le patenti di primo rilascio ed i loro duplicati, non saranno più stampate dalle locali Motorizzazioni ma dal CED del Ministero che le spedirà agli stessi uffici per la loro consegna. Nulla cambia nel ruolo tenuto oggi dagli studi di consulenza ed autoscuole in materia, i quali potranno chiedere il duplicato presentando la documentazione allo sportello Motorizzazione (che si farà carico di inserire manualmente la richiesta ed attivare la nuova procedura) oppure inviandola informaticamente con il prenota duplicato patente. In quest ultimo caso l Ufficio, una volta acquisita la documentazione cartacea entro l orario di chiusura del giorno successivo (nulla è cambiato rispetto al passato), procederà alla verifica documentale e alla validazione/accettazione delle formalità attraverso un click che genera, solo in quel momento, l avvio della lavorazione informatica/stampa della patente presso gli uffici centrali del CED: stampa del giorno successivo, spedizione dopo due giorni. Nulla cambia per i duplicati a seguito di smarrimento con il doppio canale (Organo Polizia spedisce al CED che spedisce in contrassegno all intestatario oppure si duplica in Motorizzazione per mancanza dati al CED o per volontà dell Utente cd procedura d urgenza). 18

19 Si ribadisce la decisiva importanza che assume l attività locale UMC nel validare/accettare subito la richiesta presentata, un ruolo sempre più indirizzato nel controllo anziché nella lavorazione delle formalità. Naturalmente sul modello TT2112 (disponibile su saranno inserite tutte le notizie dovute, e apposte (a pag. 7 dello stesso modello) la foto e la firma (in questa prima fase non obbligatoria) del titolare della patente. La foto, le caratteristiche del formato dovranno rispettare le dimensioni di h 4 cm (± 0,5 cm) e largh. 3,3 cm (± 0,5 cm) con un rapporto l/h che non deve superare l 80% mentre quelli relativi alla risoluzione immagine sono per la dimensione foto pari a 35 k, con DPI 200. La firma invece andrà scandita con una grandezza che non deve superare il riquadro previsto dal nuovo modello TT

20 CONVERSIONE PATENTE DI GUIDA La conduzione di veicoli in Italia con patente extra UE ed extra SEE, è completamente distinta dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'ue o dello SEE, conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica. Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa. Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'italia, sostenendo i relativi esami di idoneità. Con patente rilasciata da paesi membri dell'ue. L'Italia ha scelto di esigere che, due anni dopo l acquisizione della residenza sul territorio nazionale, il titolare di patente di guida rilasciata in un altro Stato membro senza periodo di validità amministrativa stabiliti dalla direttiva (ad esempio, con un periodo di validità indefinito) proceda al rinnovo della patente previa conversione. La patente è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria. L'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia, ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi: sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità (a decorrere dal 19 gennaio 2013 per i già residenti); il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S.. Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'ue o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S.. 20

PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P

PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P Modello di patente di guida utilizzato dal 19 gennaio 2013 (Mod. 720 P) PATENTE DI GUIDA ITALIA DESCRIZIONE MODELLO 720 P Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con cui sono state recepite, le direttive

Dettagli

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA ALLEGATO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA 1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO

Dettagli

DECRETO 25 febbraio 2013 Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013)

DECRETO 25 febbraio 2013 Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 febbraio 2013 Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (13A03050) (GU n.84 del 10-4-2013) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Dettagli

LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL

LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL 19.01.2013 Tutte le novità sulle 15 categorie e le relative tabelle di Franco MEDRI * Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel

Dettagli

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie.

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie. ENTRA IN VIGORE LA PATENTE UNICA EUROPEA (parte generale) 19 gennaio 2013: entra in vigore la patente dell Unione Europea, unica ed uguale per tutti i cittadini europei, in formato card, con la foto digitale

Dettagli

Nuova disciplina in materia di patenti di guida

Nuova disciplina in materia di patenti di guida Nuova disciplina in materia di patenti di guida Dal 19 gennaio si applica la nuova disciplina armonizzata, in ambito comunitario, relativa alle patenti di guida, che ha in parte modificato il Codice della

Dettagli

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida COMUNE DI POVEGLIANO Provincia di Treviso Borgo San Daniele n. 26 cap 31050 C.F. 80008450266 P. IVA 00254880263 E-MAIL: vigilanza@comune.povegliano.tv.it TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO di Franco MEDRI * Con la sostanziale modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio

Dettagli

Nuove patenti di guida

Nuove patenti di guida Infoipa Veneto PERIODICO D INFORMZIONE RISERVTO I SOCI DELL INTERNTIONL POLICE SSOCITION Sezione Italiana 5ª Esecutivo Regionale Veneto Comitato redazionale 36015 Schio, via Braglio n.53/i - mail: infoipa@libero.it

Dettagli

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario Il 1 luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita

Dettagli

Patente AM CIGC patentino

Patente AM CIGC patentino Patente AM CIGC patentino MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione Divisione

Dettagli

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013) N.B. LA PATENTE AM E RICOMPRESA IN OGNI ALTRA CATEGORIA CATEGORIA (Età minima) VEICOLI AM (14 anni) ciclomotori a due ruote (cat. L1e) con velocità massima

Dettagli

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 gennaio 2013 (Modificato da DM 06/11/2013) Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti

Dettagli

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012

Autoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012 DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida LA COMMISSIONE EUROPEA, (Testo

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA EUROPEA MODALITA' OPERATIVE

LA NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA EUROPEA MODALITA' OPERATIVE LA NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA EUROPEA MODALITA' OPERATIVE di Diego Porta 04/02/2013 Modifiche al D.Lgs. 18/04/2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti

Dettagli

Nuova patente di guida e modifiche sul conseguimento della CQC e patente di guida - DL 59 e DL 286

Nuova patente di guida e modifiche sul conseguimento della CQC e patente di guida - DL 59 e DL 286 Nuova patente di guida e modifiche sul conseguimento della CQC e patente di guida - DL 59 e DL 286 Tags : patente europea patente di guida cqc DL59 comunitaria unionale Ecco l'atteso decreto legislativo

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini 9/A Roma, 26 Agosto 2013 Prot. n. 119/MC/mti Alla Presidenza Naz.le CNA Fita Al Consiglio Naz.le CNA Fita Ai Presidenti Reg.li CNA Fita Ai Resp.li Regionali e Prov.li CNA Fita OGGETTO: Circolare CNA Fita 16/2013.

Dettagli

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà ` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5 Prot. n.10959 del 19 aprile

Dettagli

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione.

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione. GUIDA ACCOMPAGNATA La guida accompagnata risponde all'esigenza di far acquisire ai giovani conducenti una maggiore esperienza nella guida prima di condurre veicoli da soli. È stata introdotta dalla legge

Dettagli

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo PROTOCOLLO PER OTTENERE SENZA ESAME OVVERO PER CONVERSIONE LA PATENTE C.R.I. MODELLO 138/2005 CHI PUÒ RICHIEDERE LA PATENTE C.R.I. SENZA ESAME: Chiunque

Dettagli

L articolo 88, poi, fissava in cinque anni la validità della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F.

L articolo 88, poi, fissava in cinque anni la validità della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F. La patente di guida speciale ed i codici unionali armonizzati alla luce delle Direttive europee Categorie, validità, abilitazione e qualificazione professionale, modello unionale, circolazione internazionale

Dettagli

CATEGORIE delle PATENTI di GUIDA e CERTIFICATI PROFESSIONALI

CATEGORIE delle PATENTI di GUIDA e CERTIFICATI PROFESSIONALI CATEGORIE delle PATENTI di GUIDA e CERTIFICATI PROFESSIONALI A3 21 A2 18 A1 16 Motocicli leggeri Tricicli a 3 ruote Quadricicli di (Max 125 cm 3 e 11 kw) simmetriche massa a vuoto con o senza sidecar fino

Dettagli

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera. Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto

Dettagli

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture. I CERTIFICATI KA E KB Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture. Più precisamente: il KA è richiesto per la

Dettagli

Nuove patenti: lo schema per sapere cosa si può guidare La legge per tutti.it

Nuove patenti: lo schema per sapere cosa si può guidare La legge per tutti.it Nuove patenti: lo schema per sapere cosa si può guidare La legge per tutti.it Redazione Le 15 nuove categorie di patenti hanno confuso quello che, un tempo, era uno scenario assai più semplice e immediato.

Dettagli

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale REGIONE PIEMONTE SEGRETERIA PROVINCIALE ALESSANDRIA e_mail: alessandria@sulpm.net SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia

Dettagli

AI RESPONSABILI DI DISTRETTI, SEZIONI, REPARTI, NUCLEI, STAFF

AI RESPONSABILI DI DISTRETTI, SEZIONI, REPARTI, NUCLEI, STAFF SCHEDA DI AGGIORNAMENTO A cura della Sezione Studi, Ricerche, Formazione e Statistica Citta di Messina Corpo Polizia Municipale Sezione Ricerche, Studi, Formazione e Statistica Tel. 0907723782 Fax 090674115

Dettagli

18-1-2013. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15

18-1-2013. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15 4 -quater. con delibera della commissione di vigilanza di cui all articolo 16, assunta previo parere dell autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per

Dettagli

Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: requisiti di età per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: requisiti di età per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REAPRTO LOGISTICA E SUPPORTO U.O. Contenzioso e Supporto Giuridico Piazza Macelli, 8 59100 Prato Tel 0574.183.6783/6791 Fax 0574.183.6706 supportogiuridicopm@comune.prato.it

Dettagli

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO \ Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale Registrato il 1310812015 Prot.300lA/5718/151149J2015103 IIIIII~IIIIH 227539 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA

Dettagli

PATENTI PATENTE AM. Età minima 14

PATENTI PATENTE AM. Età minima 14 PATENTE AM 14 Età massima Segue le scadenze previste per la patente A: 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 dicembre 2012 Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della

Dettagli

CODICI PATENTE CARD DOPO IL

CODICI PATENTE CARD DOPO IL CODICI PATENTE CARD DOPO IL 19.01.2013 Si distinguono in : Ue Armonizzati (codici dal 01 al 99) Nazionali ( 100 e superiore), validi nello Stato membro che ha rilasciato il documento (Patente di Guida)

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

www.pneumaticisottocontrollo.it

www.pneumaticisottocontrollo.it Settore Lavori Pubblici e Territorio ORDINANZA n. 68 PG. N. 72846 del 04/11/2015 Class. N 2015.011.015.004.5 Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale La sottoscritta Barbara

Dettagli

1 di 20 08/04/2013 16:46

1 di 20 08/04/2013 16:46 1 di 20 08/04/2013 16:46 DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 20.01.2015 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 luglio 2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. (GU

Dettagli

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE CELLE LIGURE (SV) 2 OTTOBRE 2014 SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE dott. Marco Massavelli Vice Comandante P.M. Druento (TO) CONTROLLO DEI DOCUMENTI E INVITO A PRESENTARLI

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

Come è cambiata la norma

Come è cambiata la norma Come è cambiata la norma Articolo 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. 1. Non si possono

Dettagli

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un impresa stabilità in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un impresa stabilità in uno Stato membro o impiegati presso la stessa. LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE Campi di applicazione, esenzioni, obblighi, corsi di formazione, decorrenze e tutto quello che c è da sapere sulla CQC *Di Franco Medri Con la pubblicazione della

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011 N.59. in vigore dal 19 gennaio 2013

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011 N.59. in vigore dal 19 gennaio 2013 ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE PROVINCIA DI BERGAMO DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011 N.59 Come modificato e integrato dal D. Lgs. 16/01/2013 n. 2 concernente le patenti di guida in vigore dal 19 gennaio

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

Pensando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito le disposizioni contenute nel decreto.

Pensando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito le disposizioni contenute nel decreto. AUTOTRASPORTO Suggerimento n. 278/62 del 30 maggio 2013 RC/AZA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC): NUOVO DECRETO È stato pubblicato il decreto 17 aprile 2013 che ridefinisce la disciplina sulla

Dettagli

D.M. 29-07-2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

D.M. 29-07-2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. D.M. 29-07-2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. Preambolo IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,

Dettagli

Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli

Dettagli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

IL PATENTINO PER LA GUIDA DEL CICLOMOTORE IL PATENTINO

IL PATENTINO PER LA GUIDA DEL CICLOMOTORE IL PATENTINO IL PATENTINO PER LA GUIDA DEL CICLOMOTORE IL PATENTINO Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori Cos è un CICLOMOTORE Art. 52 del C.d.s. + normativa europea: Veicolo a motore a due o tre ruote,

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

Art. 1 Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli

Art. 1 Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli IL NUOVO CODICE DELLA STRADA Commento alle novità introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE Nella Gazzetta ufficiale del 30 aprile

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015 REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015 Codice A15030 D.D. 24 aprile 2015, n. 276 D.g.r. n. 1-157 del 14/06/2010. Aggiornamento dello standard formativo e della relativa disciplina dei corsi per "Conduttore impianti

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Comunicazioni) CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Comunicazioni) CONSIGLIO 5.12.2006 C 295E/1 I (Comunicazioni) CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2006 definita dal Consiglio il 18 settembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/ /CE del Parlamento europeo e del

Dettagli

Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot. 77898/8.3

Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot. 77898/8.3 Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot. 77898/8.3 Oggetto: Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente. Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

istruttore di autoscuola

istruttore di autoscuola Standard formativo relativo alla formazione iniziale propedeutica per il conseguimento dell abilitazione e formazione periodica istruttore di autoscuola ai sensi Decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n.

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PATENTI DI GUIDA

LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PATENTI DI GUIDA Assessorato alla Promozione della Sicurezza e alla Polizia Locale LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PATENTI DI GUIDA MODIFICHE AL NUOVO C.D.S. 49 48 Quaderni di aggiornamento per la polizia locale Comitato di

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. 1 ART. 23 Regolamento

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella

Dettagli

CONFRONTO ESTESO TRA VECCHI E NUOVI CODICI PATENTE

CONFRONTO ESTESO TRA VECCHI E NUOVI CODICI PATENTE CONFRONTO ESTESO TRA VECCHI E NUOVI CODICI PATENTE Codici unionali Decreti legislativo del 18/04/2011 n. 59 Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati CONDUCENTE (motivi medici) Codici unionali Decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (Rifusione)

DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (Rifusione) L 403/18 DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

Dettagli

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Torna all'elenco 15/7/2011 Lavori elettrici sotto

Dettagli

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Documento n. 8 - Allegato al manuale di gestione PIANO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. Composizione del piano Il piano di conservazione oltre che dai seguenti articoli

Dettagli

RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI

RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 e l'art. 2 del D.M. 07/02/2007 prevedono la possibilità, sulla scorta di idonea documentazione,

Dettagli

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi Nuova disciplina dell attività di Restauro Sintesi Definizione dei profili professionali Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO Ufficio dell'organizzazione e delle Relazioni Roma, GDAP- 0233787-2014 PU-GDftP-lc«-Bl/t7/2B14-«23J787-2B14

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1/ 34 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) Vigente al: 23-12-2012 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE MODULARIO TRASPORTI 29OTT010046 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA

Dettagli

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida Leggi d'italia Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 9-8-2013 Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente. Pubblicato nella Gazz.

Dettagli

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare?

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare? Dove posso eseguire la revisione? la revisione può essere effettuata presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile oppure (ma solo per veicoli di massa inferiore od uguale a 3, 5 tonnellate)

Dettagli

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Allegato n. 2 (Procedure per l iscrizione, l accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria) 1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo per l accesso

Dettagli

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni

Dettagli

1 di 52 04/01/2013 15:30

1 di 52 04/01/2013 15:30 1 di 52 04/01/2013 15:30 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) Vigente al: 4-1-2013 IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Portale tirocini. Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo

Portale tirocini. Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo GESTIONE PROGETTO FORMATIVO Pag. 1 di 38 Portale tirocini Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo GESTIONE PROGETTO FORMATIVO Pag. 2 di 38 INDICE 1. INTRODUZIONE... 3 2. ACCESSO AL SISTEMA...

Dettagli

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N 10 POSTI DA OPERATORE DI ESERCIZIO (autista di autobus di linea, noleggio e scuolabus) OGGETTO DELLA SELEZIONE

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N 10 POSTI DA OPERATORE DI ESERCIZIO (autista di autobus di linea, noleggio e scuolabus) OGGETTO DELLA SELEZIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N 10 POSTI DA OPERATORE DI ESERCIZIO (autista di autobus di linea, noleggio e scuolabus) OGGETTO DELLA SELEZIONE TPL Linea S.r.l., indice una selezione per la copertura di

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO per i TRASPORTI, la NAVIGAZIONE ed i SISTEMI INFORMATIVI e STATISTICI DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di

Dettagli

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015 La revisione delle macchine agricole Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il DM 20.5.2015 è stata recentemente disposta la revisione generale,

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

Premesso. convengono quanto segue

Premesso. convengono quanto segue Le Regioni e Province Autonome Premesso a) che in data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l Accordo, siglato in Conferenza Stato-Regioni, attuativo dell art.2, commi 2 e

Dettagli

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di

Dettagli

COPIA AGGIORNATA 11.02.2013

COPIA AGGIORNATA 11.02.2013 COPIA AGGIORNATA 11.02.2013 Milano, 18.01.2013 Alla cortese attenzione di TUTTO IL PERSONALE Oggetto: MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA Dalla data del 19 gennaio 2013, in applicazione del Decreto Legislativo

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Deliberazione 27 settembre 2000, n. 4 Contenuti dell attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell idoneità dei mezzi di trasporto di

Dettagli

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006. Art. 1 Oggetto. I percorsi di stabilizzazione del personale

Dettagli

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione.

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. D.M. 28 marzo 1995 Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO Testo http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attocompleto?datagazzetta=2007-... di 3 30/03/2007 19.43 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle

Dettagli

Università per Stranieri di Siena Livello B2

Università per Stranieri di Siena Livello B2 Unità 5 Università per Stranieri di Siena Livello B2 Per ottenere la patente di guida CHIAVI In questa unità imparerai: a comprendere testi scritti che informano sulle modalità per ottenere la patente

Dettagli

Corpo Polizia Municipale Terre Estensi DIVISIONE Iª COMPARTO ATTIVITÀ INTERNE VICECOMANDANTE - COORDINAMENTO UFFICIO STUDI

Corpo Polizia Municipale Terre Estensi DIVISIONE Iª COMPARTO ATTIVITÀ INTERNE VICECOMANDANTE - COORDINAMENTO UFFICIO STUDI Corpo Polizia Municipale Terre Estensi DIVISIONE Iª COMPARTO ATTIVITÀ INTERNE VICECOMANDANTE - COORDINAMENTO UFFICIO STUDI Ferrara, 7 agosto 2015 Ai Sigg. Ispettori per l adeguata diffusione CIRCOLARE

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli