Capitolo 2 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

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1 Capitolo 2 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 2.1. Riferimenti normativi 2.2. La valutazione dei rischi 2.3. Riunione periodica della Sicurezza 2.4. Verifica periodica della Sicurezza 2.5. Informazione del personale 2.6. Formazione del personale 2.7. Documenti di registrazione 2.8. Aggiornamento del Documento Capitolo 2 Rev /09/ pag. 1 di 25

2 2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI Il (DVR) è un documento previsto dal D.Lgs.81/08, art.17 ed art.28 (art.4, comma 2 del D.Lgs.626/94) e dal D.M. 29/09/1998 n.382, la cui redazione è obbligo del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico). L art.3, comma 2 del D.Lgs.81/08 (così come modificato dal D.Lgs.106/09 e dalla L.122/10), dispone comunque che lo stesso decreto sia applicato tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreti attuativi, da emanarsi entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 15/05/2011). In attesa dell emanazione dei suddetti decreti attuativi, sono fatte salve le disposizioni della normativa antecedente al D.Lgs.81/08 (quindi il D.Lgs.626/94 ed il DM 382/98). Comunque il D.M. 29/09/1998 n.382, ha già individuato le particolari esigenze connesse al servizio espletato ai fini dell'applicazione a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. La redazione del documento deve essere l atto conclusivo di un iter di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Ricordando i concetti fondamentali del D.Lgs.81/08: a) esigenza di tutelare il lavoro in tutte le sue forme di applicazione ponendo in essere le varie norme di sicurezza, creando le condizioni ambientali e di lavoro tali a garantire l integrità fisica e morale del lavoratore; b) importanza di garantire la sicurezza all origine anteponendola a tutti gli eventi che si verificano, o potrebbero verificarsi, negli ambienti di lavoro; c) obbligo imposto ai Datori di Lavoro di informare i lavoratori sui rischi potenziali e su tutte le misure di sicurezza, in relazione sia alle normative vigenti che al progresso della tecnica; d) esigenza di modificare l atteggiamento degli operatori verso il sistema sicurezza, promuovendone la partecipazione attiva; Capitolo 2 Rev /09/ pag. 2 di 25

3 viene sancito l obbligo di creare un in relazione a tutte le attività svolte nell Istituto, analizzando le modalità operative riferendole alla sicurezza del personale e degli studenti. Il DVR, in relazione alle normative in materia della prevenzione degli infortuni, sarà attuato ed aggiornato adempiendo all obbligo di informazione previsto dal D.Lgs. 81/08. Tutti i soggetti previsti, Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori, partecipano alla valutazione dei rischi ed alla successiva redazione del DVR. Il DVR fa necessario riferimento anche alla seguente normativa: D.P.R. 302/56 D.Interm. 10 marzo 1998 D.M. 37/08 D.M 26 agosto 1992 Norme UNI e CEI Il SPP ha il compito di curare gli eventuali recepimenti ed aggiornamenti in ottemperanza a normative future di interesse alla Sicurezza in Istituto LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Per la redazione del si è proceduto con la seguente successione temporale e logica: 1. analisi delle attività svolte nell Istituto 2. analisi delle strutture, degli impianti tecnologici e delle attrezzature di lavoro 3. identificazione dei pericoli e stima dei rischi di esposizione 4. studio delle misure di prevenzione e protezione specifiche per ogni rischio 5. verifica della loro efficienza e della efficacia nel tempo Capitolo 2 Rev /09/ pag. 3 di 25

4 Il DVR è inteso non come un semplice documento da compilare, ma come una guida per applicare al meglio tutte le misure preventive e protettive per ciascuna situazione individuata e, attraverso il suo periodico aggiornamento, come tutor per il mantenimento di un livello elevato della sicurezza nell Istituto. Nella consultazione del DVR saranno richiesti attenzione ed impegno da parte di tutte le componenti del Sistema Sicurezza, indipendentemente dalla propria mansione DEFINIZIONI E OBIETTIVI Per meglio definire quanto sarà riportato nel presente Documento, si precisa il significato delle seguenti definizioni: PERICOLO SITUAZIONE PERICOLOSA RISCHIO VALUTAZIONE DEI RISCHI Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni; qualsiasi situazione in cui una o più persone sono esposte ad uno o più pericoli; Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore; Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. L obiettivo primario della valutazione dei rischi è quello di consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nei casi in cui non è possibile un eliminazione dei rischi, questi dovranno essere diminuiti nella misura realizzabile e si dovranno quindi valutare e mettere sotto controllo i rischi residui. In fase di aggiornamento e revisione periodica del, i rischi residui andranno valutati nuovamente e se possibile ridotti ulteriormente con l ausilio di nuove conoscenze, procedure o nuovi strumenti. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 4 di 25

5 IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO Per luoghi di lavoro si intendono i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all interno dell Istituto oppure all esterno, nonché ogni altro luogo comunque accessibile per le normali attività. Ritorna utile ricordare che ai fini del presente DVR, sono altresì considerati luoghi di lavoro tutti quegli ambienti destinati alle attività didattiche ed in special modo i laboratori. L identificazione dei luoghi di lavoro è stata effettuata sulla base di: criteri di omogeneità: raggruppando situazioni simili tra loro per tipo di lavoro svolto, per tipo di attrezzature utilizzate, per condizioni ambientali comparabili; criteri di completezza: considerando anche le attività svolte saltuariamente. In base a quanto sopra indicato, vengono individuati i seguenti ambienti di lavoro: 1. Luoghi di transito e di utilizzo collettivo (corridoi, scale, atrio, cortili esterni) 2. Aule didattiche, laboratori e palestra con spogliatoi 3. Uffici di presidenza ed amministrazione, locali per il personale docente e non docente Si rimanda, per ognuno degli ambienti individuati, ai relativi capitoli. Inoltre è stata effettuata un analisi dell intero edificio, considerando gli aspetti generali che prescindono dai singoli ambienti di attività, ma che restituiscono una visione globale dello stato di sicurezza dell edificio scolastico. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 5 di 25

6 SCHEMA PROCEDURALE DELL ANALISI DEI RISCHI L analisi dei rischi viene effettuata secondo la seguente procedura: 1. Identificazione - Identificazione dei fattori di pericolo - Identificazione dei lavoratori esposti - Individuazione di norme e parametri di riferimento 2. Valutazione - Stima dell entità dell esposizione - Stima della gravità degli effetti che ne possono derivare - Stima della probabilità che tali effetti si manifestino - Valutazione del rischio - Confronto con il livello di rischio accettabile L iter indicato è stato ripetuto per tutti i posti di lavoro individuabili, raggruppando, laddove possibile, tutte le mansioni facilmente accomunabili da un quadro rischi/pericoli specifico, oppure da analogie di mansione. Risulta opportuno e doveroso rammentare che le valutazioni effettuate riguardano quei rischi che, derivanti dalle attività lavorative e didattiche e connessi con le attrezzature utilizzate, risultano prevedibili. La valutazione di un rischio (gravità dell incidente, probabilità del suo verificarsi, possibilità di ricorrere a misure tecniche preventive ed economicamente ragionevoli) è inoltre da riferirsi ad un uso normale e prevedibile dell attrezzatura ed allo svolgimento normale nelle attività e delle mansioni (comportamento del personale). Quanto sopra a ricordare che devono essere esclusi a priori la consapevole e deliberata assunzione di rischi da parte del lavoratore, per irresponsabilità, negligenza o autolesionismo. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 6 di 25

7 Le conclusioni della valutazione devono essere documentate almeno in termini di rischi individuati e relativa stima, misure di prevenzione e protezione, stima dei rischi residui e piano di miglioramento, criteri adottati e iter seguito. La metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi: a) sarà definita in termini di natura e tempistica per assicurare che sia una valutazione preventiva piuttosto che successiva all accadimento di un incidente o quasi incidente; b) consentirà la caratterizzazione dei soggetti esposti (es. minori, disabili, donne gestanti etc.), la classificazione dei rischi e l identificazione di quelli che devono essere eliminati o controllati; c) sarà coerente con l esperienza storica (per esempio con l esame del registro infortuni o con interviste ai lavoratori); d) fornirà le informazioni per la determinazione dei servizi necessari alla prevenzione dei rischi e alla protezione dai pericoli (secondo la scala di priorità stabilità dall art. 15 del D.Lgs.81/08); e) identificherà la necessità di addestramento e/o di sviluppo di controlli operativi. Alla valutazione dei rischi, effettuata con la procedura sopra riportata, segue la definizione degli interventi di prevenzione e protezione, con la seguente successione logica: - Ricerca di misure tecniche, organizzative, procedurali per eliminare o ridurre l esposizione e/o il numero di esposti - Definizione di un piano temporale per mettere in atto le misure individuate - Definizione delle misure per il mantenimento e il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo Gli interventi di miglioramento evidenziati sono stati classificati in funzione alla probabilità di accadimento e alla gravità delle possibili conseguenze, secondo i punti sotto elencati: A) = intervento a breve termine (circa tre mesi) B) = intervento a medio termine (sei-dodici mesi) C) = intervento a medio-lungo termine (oltre dodici mesi) Capitolo 2 Rev /09/ pag. 7 di 25

8 Una volta stabilite ed attuate le misure individuate, sarà cura della struttura gestionale dell Istituto e del servizio di prevenzione e protezione verificarne l efficacia e predisporre, ove ritenuto necessario, la revisione e l aggiornamento delle valutazioni effettuate. Fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori Fattore di rischio Famiglia 1 Spazi di lavoro, aree di transito e pertinenze Ambiente 2 Microclima illuminazione - aerazione Ambiente 3 Polveri, fumi, vapori Ambiente 4 Lavoro al video terminale VDT 5 Movimentazione manuale dei carichi MMC 6 Impianti elettrici ed attrezzature elettriche Elettrico 7 Incendio ed esplosione Incendio 8 Attività esterne e circolazione stradale 9 Attrezzi, macchine, utensili manuali e portatili Meccanico 10 Apparecchi di sollevamento e apparecchi a pressione Meccanico 11 Sostanze pericolose (chimico-biologico) Chimico 12 Amianto Fisico 13 Agenti fisici Rumore, infrasuoni, ultrasuoni Ambiente 14 Agenti fisici - Vibrazioni Meccanico 15 Agenti fisici - Campi elettromagnetici e NIR Fisico 16 Agenti fisici - Radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti Fisico 17 Stress lavoro-correlato 18 Rischi connessi all uso di alcool e droghe 19 Lavoratrici in stato di gravidanza 20 Differenze di genere, età e provenienza 21 Rischi interferenziali Capitolo 2 Rev /09/ pag. 8 di 25

9 VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO Nella presente valutazione la stima del rischio è stata effettuata adottando una scala a più livelli, i cui valori quantitativi sono ottenuti tramite il prodotto: Dove R = P x M R è il valore numerico del rischio P indice della probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno M magnitudo (entità) del danno potenziale Infatti la valutazione del rischio potrebbe essere definita come il procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza della probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. I fattori P ed M sono stati quantificati con una scala a 4 livelli, secondo quanto riportato di seguito; di conseguenza l entità del rischio sarà descritta con valori numerici compresi tra 1 e 16, indicativi di rischi tanto maggiori quanto più è alto il numero che li rappresenta. Il numero 1 individua una situazione di minimo rischio (evento improbabile e di magnitudo minima), mentre al numero 16 corrisponde un allarmante situazione di evento altamente probabile con conseguenze catastrofiche. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 9 di 25

10 PROBABILITÀ (P) In Livello dice 1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabilità media 4 Altamente probabile Definizione La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una concomitanza del tutto fortuita di circostanze avverse; Non sono noti casi in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno. La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una particolare serie di circostanze avverse; E noto qualche raro caso in cui alla carenza riscontrata ha fatto seguito un danno. La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure in modo non diretto; E noto qualche caso in cui alla carenza riscontrata ha fatto seguito un danno. Può essere individuata una correlazione diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità di un evento lesivo per i lavoratori; I dati storici disponibili riportano casi di danni la cui causa o concausa è direttamente riconducibile alla stessa carenza. MAGNITUDO (M) In Livello dice 1 Lieve 2 Medio 3 Grave 4 Gravissimo Definizione Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; esposizione cronica con effetti reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 10 di 25

11 Si ha quindi la seguente matrice dei rischio: Magnitudo M Probabilità P I valori numerici permettono quindi di definire le seguenti situazioni a rischio decrescente: 9 16 Area ad alto rischio: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi prioritari ed urgenti, di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. 6 8 Area a rischio medio : occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità di accadimento P o il danno potenziale M. 3 4 Area a rischio moderato: occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo, e affinare eventualmente le misure già in atto. 1 2 Area a rischio trascurabile: i pericoli potenziali sono soddisfacentemente sotto controllo RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA La scuola è un organismo dinamico nel quale possono mutare le condizioni in cui l attività si svolge: nel tempo possono mutare lo stato e le modalità di fruizione degli ambienti, vengono acquisite nuove apparecchiature, mentre quelle esistenti si deteriorano, il personale cambia (in particolare il turnover del corpo docente può essere rapido), gli allievi, anch essi destinatari delle norme in quanto fruitori di laboratori, biblioteche ecc., si rinnovano parzialmente ogni anno. Non è sufficiente, pertanto, che la sicurezza venga perseguita attraverso un impegno una tantum: il servizio di prevenzione e protezione è preposto alla verifica dell efficacia e alla revisione delle misure adottate in relazione al mutamento delle condizioni. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 11 di 25

12 La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, costituisce un momento di incontro per la verifica dell efficacia e dell attualità del. Sarà indetta con cadenza annuale, anche in ottemperanza all art.35 del D.Lgs.81/08, preferibilmente prima dell inizio delle attività didattiche dell anno scolastico; la riunione si dovrà inoltre organizzare in via straordinaria in caso di consistenti cambiamenti strutturali, logistici o organizzativi. Alla riunione dovranno partecipare: il Dirigente Scolastico eventuali preposti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) il Medico Competente (ove nominato) Il tema delle riunioni periodiche dovrà vertere in merito a: le condizioni di sicurezza la necessità di aggiornamento del DVR la necessità di adeguamento a nuove normative la necessità di adeguamento a seguito di verifiche interne I risultati emersi saranno verbalizzati ed archiviati come allegati al presente DVR, operazione questa delegata al SPP VERIFICA PERIODICA DELLA SICUREZZA Le verifiche periodiche della sicurezza saranno programmate in sede di Riunione Periodica. Lo scopo della verifica è il monitoraggio delle condizioni di gestione e mantenimento dei livelli di sicurezza, del grado di recepimento delle disposizioni in materia da parte del personale e degli studenti (come disposizioni di comportamento, uso dei DPI, applicazione di procedure o istruzioni di lavoro...), inoltre dovrà essere controllato lo stato delle attrezzature e dei dispositivi di protezione e prevenzione collettivi. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 12 di 25

13 Per il programma di verifica occorre tenere conto della necessità contingenti dell Istituto, dei nuovi rischi evidenziati, della necessità di adeguamento alle normative, di cambiamenti intervenuti (personale o attrezzature), degli esiti delle verifiche precedenti. Il SPP ha l obbligo, in caso di difformità non superficiale tra il risultato della verifica e quanto dettato dal, di: informare al più presto il Dirigente Scolastico proporre al Dirigente Scolastico le azioni correttive necessarie stimare i tempi di attuazione disporre una verifica successiva per constatare i risultati ottenuti Quanto indicato sopra ed i risultati delle verifiche, saranno registrati ed archiviati come allegati del presente INFORMAZIONE DEL PERSONALE L informazione risponde all esigenza di far conoscere al lavoratore, in modo semplice ed operativo, tutti quegli elementi che, quotidianamente, possono servirgli per garantire a lui ed agli altri un lavoro più sicuro. L informazione, che deve sempre essere adeguata alla concreta situazione, verterà, secondo quanto stabilito dall art.36 del D.Lgs.81/08 (art.21 del D.Lgs.626/94), su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all attività in generale; b) i rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia; c) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; d) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dell edificio; e) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza e di pronto soccorso. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 13 di 25

14 Questa azione informativa, a cura del Dirigente Scolastico e del RSPP, avverrà tramite riunioni e tramite la distribuzione di opuscoli informativi. I moduli relativi ad ogni distribuzione saranno firmati per accettazione ed archiviati tra i documenti della Sicurezza FORMAZIONE DEL PERSONALE La sensibilizzazione ai temi inerenti la sicurezza e l addestramento ai mezzi predisposti avviene attraverso la programmazione dell istruzione in sede di Riunione Periodica, in collaborazione con il RLS. La formazione dei lavoratori dovrà essere espletata in ottemperanza all art.37, comma 1, del D.Lgs.81/08, secondo le modalità definite nell Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 (pubblicato in G.U. n.8 del 11/01/2012). L addestramento e la formazione, dovranno essere espletati in occasione: dell assunzione del cambiamento di mansione dell introduzione di nuove attrezzature e dovranno riguardare disposizioni ed istruzioni di comportamento introdotte ai fini della sicurezza, indicazioni in merito all uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali. I programmi di formazione e gli esiti saranno archiviati come allegati al presente Documento di Valutazione dei Rischi. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 14 di 25

15 2.7. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE La documentazione di registrazione è predisposta allo scopo di fornire una chiara ed evidente applicazione del ; essa è costituita da una serie di moduli e di schede che prendono in considerazione i seguenti argomenti: 1. Verifica periodica della sicurezza Il modulo viene compilato dal RSPP o ASPP in occasione delle verifiche di controllo programmate in sede di Riunione periodica o rese necessarie in seguito al verificarsi di situazioni particolari. Lo scopo è quello di garantire un monitoraggio continuo delle condizioni di sicurezza. La verifica sarà effettuata mediante osservazione diretta, intervista al personale e controllo di idoneità delle attrezzature e dei mezzi di lavoro. Se alla verifica seguiranno riscontri di situazioni anomale in materia di sicurezza, il RSPP interverrà elaborando ed attuando un piano di adeguamento necessario. 2. Verbale della Riunione Periodica Il modulo è compilato dal RSPP in sede di Riunione Periodica per registrare gli argomenti della discussione e i risultati ottenuti. Il verbale viene approvato tramite firma dei presenti alla Riunione. 3. Formazione del personale Il modulo sarà utilizzato dal RSPP per stilare eventuali programmi di formazione, per indicare partecipanti, date, esiti. Oltre che per la registrazione dei documenti della sicurezza, potrà essere utile per individuare il personale più adatto cui affidare incarichi che richiedono particolare attenzione nell affrontare situazioni di emergenza. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 15 di 25

16 L archiviazione dei documenti sopra menzionati potrà avvenire sia su supporto cartaceo che informatico. L apposizione sulle schede delle date e degli indici di revisione permetterà un facile aggiornamento della documentazione AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO Il documento è strutturato in capitoli e munito delle firme delle figure previste dalla normativa vigente; il documento sarà datato in modo certo, come richiesto dall art.28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, con le modalità che saranno stabilite dal SPP di concerto con la Direzione Scolastica, nelle more di più precise indicazioni di prassi. La predisposizione di una tabella relativa agli aggiornamenti effettuati e la conservazione dei documenti revisionati, in formato cartaceo o informatico, servirà a registrare la storia del. Tutti i modelli di registrazione, che potranno essere modificati in qualsiasi momento a seconda delle necessità, sono raccolti ed archiviati in modo da permettere un facile accesso e garantire un archivio dinamico della sicurezza. Il viene integrato dalla seguente documentazione, in quanto contenente informazioni importanti al raggiungimento dello scopo del DVR stesso: le schede personali le autorizzazioni amministrative la documentazione riguardante gli impianti tecnologici i Registri dei controlli periodici delle attrezzature antincendio e degli impianti elettrici le schede di sicurezza dei prodotti chimici i manuali d uso e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature il registro degli infortuni La documentazione di cui sopra viene gestita ed archiviata a cura del SPP, di concerto con la Direzione Didattica, presso la quale tutta la documentazione è custodita. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 16 di 25

17 2.9. GESTIONE DELLE EMERGENZE Piano di Emergenza E stato elaborato ed organizzato un Piano di Emergenza, il quale contiene l indicazione dei comportamenti da adottare in caso si verifichino eventi calamitosi, quali: incendi, terremoti, incidenti alle persone. Addetti alla gestione dell emergenza Il Datore di lavoro previa consultazione del RLS, ha designato gli addetti all emergenza, i quali hanno frequentato un corso di formazione antincendio della durata di 8 ore, conseguendo l attestato di idoneità tecnica di cui alla L.609/96, così come stabilito dal D.M. 10/03/1998. Periodicamente saranno organizzate delle prove di allarme ed intervento degli addetti alle emergenze, seguite da analisi delle risultanze ed eventuali azioni correttive (come ulteriore informazione e formazione degli addetti, modifiche alle procedure di intervento, ecc..). Tali prove avranno luogo con frequenza almeno annuale e comunque nel caso in cui vi siano rilevanti modificazioni alle condizioni di sicurezza dello stabilimento, come ristrutturazioni sostanziali degli edifici e degli impianti, installazione di nuovi depositi o centrali tecniche a rischio. Come previsto dal D.M.10/03/1998, almeno una volta all anno sarà inoltre organizzata una prova di evacuazione generale. Primo soccorso Sono stati nominati gli addetti al primo soccorso, i quali hanno partecipato ad un corso di 16 ore, specifico ed attinente ai rischi presenti sul luogo di lavoro. Gli addetti frequenteranno inoltre corsi di aggiornamento con frequenza triennale, come stabilito dall art.3, comma 5 del D.Min.Salute 15/07/2003 n.388. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 17 di 25

18 Allo stato attuale impiegando l istituto più di 3 lavoratori a tempo indeterminato, ma non essendo appartenente o riconducibile ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL (comparto 0600 Istruzione e ricerca If=1,11), rientra nel gruppo B, secondo la classificazione di cui all art.1 del D.M. 15/07/03 n.388. Non si ravvisa quindi necessità di comunicazione alla ASL di competenza. Ai sensi dell art.2 del citato decreto, è resa disponibile una cassetta di primo soccorso, contenente la dotazione minima in conformità a quanto indicato nell Allegato 1 al decreto. Gli addetti al primo soccorso effettuano periodicamente il controllo del contenuto e della validità dei prodotti per la medicazione. Inizialmente la frequenza del controllo stabilita è bimestrale, in considerazione della bassa frequenza di ricorso al primo soccorso ed all impiego del contenuto della cassetta. Per consentire il pronto collegamento ai sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale, è presente una postazione telefonica fissa all interno dell edificio; nelle immediate vicinanze della postazione sono riportati i numeri utili per la gestione delle emergenze. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 18 di 25

19 2.10. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO I compiti degli addetti sono definiti dal datore di lavoro, mediante disposizioni chiare e trasparenti, anche tenendo conto delle capacità, attitudini e grado di formazione dei singoli. Il datore di lavoro, attraverso il responsabile s.p.p. verifica l andamento della sicurezza, il grado di attuazione, le azioni e i sistemi adottati dai lavoratori; riceve ed analizza le segnalazioni delle persone coinvolte per la gestione della sicurezza e dei singoli lavoratori. Attualmente il carico di lavoro fisico e il ritmo delle attività sono facilmente raggiungibili dagli addetti. Mansionario I dipendenti sono suddivisi secondo le mansioni principali sotto riportate: 1. collaboratore amministrativo, 2. personale ausiliario 3. docente 4. assistente tecnico di laboratorio Le mansioni suddette non sono intercambiabili CONTRATTI DI APPALTO O D OPERA Prima di affidare un lavoro in appalto ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il DdL deve procedere in modo da ottenere ogni tipo di informazione necessaria per la sicurezza dei propri dipendenti e di quelli della ditta esterna; tra l altro devono essere richiesti: l iscrizione alla camera di commercio per la verifica dei requisiti tecnico professionali la posizione assicurativa e previdenziale, tramite il DURC il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo allo specifico cantiere (solo per i lavori rientranti nella definizione di cantieri temporanei e mobili di cui all Allegato X del D.Lgs.81/08) Capitolo 2 Rev /09/ pag. 19 di 25

20 Ai sensi dell art.26 del D.Lgs.81/08, con esclusione dei casi di cui al comma 3-bis, il DdL, anche tramite il SPP, invita il responsabile della ditta appaltatrice ad un incontro informativo preliminare, con il quale vengono portati a conoscenza della ditta esterna i rischi interni all istituto, a seguito dell incontro viene redatto il Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) consegnato in copia alla ditta appaltatrice. In seguito all avvenuta informazione reciproca, il DdL autorizza l ingresso delle ditte appaltatrici CARTELLONISTICA Il datore di lavoro informa il personale sulle condizioni di rischio presenti negli ambienti di lavoro e sui comportamenti da tenere per lavorare in condizioni sicure. Tale obbligo è stato assolto, con l istruzione del personale e con un adeguata segnaletica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza è adeguata e conforme a quanto disposto nell All.XXIV e nell All.XXV al D.Lgs. 81/08. Le segnaletica è stata affissa in modo: che sia di facile comprensione; che dia indicazioni chiare ed inequivocabili; da richiamare l attenzione sugli aspetti che possono rappresentare un pericolo; adeguato alle condizioni ambientali del luogo in cui vengono istallati. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 20 di 25

21 2.13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI sono consegnati e ne viene previsto l utilizzo nei casi in cui i rischi non possono essere evitati o ridotti al di sotto del livello di pericolosità da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da altri procedimenti di organizzazione/riorganizzazione del lavoro. Il datore di lavoro, insieme al SPP, al MC (ove nominato) ed all RLS, individua i DPI più idonei ai rischi da limitare ed alle mansioni svolte dai lavoratori interessati. I lavoratori sono informati e formati sul corretto utilizzo dei DPI forniti, sui rischi per i quali si rende necessario l utilizzo dei dispositivi stessi; il datore di lavoro esige l uso dei DPI, il SPP ha il compito di verificare il corretto utilizzo dei dispositivi assegnati. I DPI sono conformi alle norme di cui al D.Lgs. 04/12/92 n.475. Sono di seguito riportati i rischi per i quali il DdL ha ritenuto necessario fornire DPI, con l indicazione delle mansioni per le quali viene previsto l impiego. Per il personale destinatario della consegna dei DPI individuati, sono compilate le schede di consegna con verbalizzazione dell avvenuta informazione sui rischi e formazione sul corretto impiego dei dispositivi stessi. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 21 di 25

22 Elenco dei DPI messi a disposizione Id Protezione Rischio Dispositivo Categ. Tipo Mansione Operazione 1 Mani Rischio chimico per contatto 2 Mani Rischio chimico per contatto 3 Mani Rischio chimico per contatto 4 Occhi Rischio chimico per contatto Guanti monouso I collaboratori amministrativi Guanti in lattice tipo I UNI EN 420 collaboratori domestico scolastici Guanti in lattice I assistente tecnico di laboratorio Occhiali protettivi assistente tecnico di laboratorio Operazioni di cambio cartucce toner fotocopiatrici/fax Operazioni di pulizia degli ambienti manipolazione sostanze chimiche manipolazione sostanze chimiche Capitolo 2 Rev /09/ pag. 22 di 25

23 2.14. ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Registro infortuni: il registro infortuni è custodito presso l istituto, è tenuto in conformità di legge (vedi art.53, comma 6 del D.Lgs.81/08). Andamento degli infortuni Negli ultimi quattro anni non si sono verificati infortuni Anno Nome gg. Lesione Causa Per avere un analisi statistica sull andamento e sul controllo degli infortuni nell anno può essere utile l applicazione dei seguenti indici: Indice di frequenza I F N N inf ore x10 6 dove: N inf = numero di infortuni annui N ore = numero di ore lavorate complessivamente nell anno Indice di gravità I G N N gpersi ore 3 x10 dove: N gpersi = numero di giorni annui persi per infortunio N ore = numero di ore lavorate complessivamente nell anno Possono essere considerati accettabili valori di I F inferiori a 20 e valori di I G inferiori a 0,5. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 23 di 25

24 Anno Ore lavorate Infortuni Giorni di infortunio Indice di frequenza Indice di gravità SORVEGLIANZA SANITARIA La valutazione dei rischi ha evidenziato la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all art.41 del D.Lgs.81/08 ed ai sensi dell art.85 del D.Lgs. 230/95. La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal Medico Competente, secondo il protocollo sanitario specifico di cui all art.25, comma 1, lettera b, il quale comprende: visite mediche preventive per accertare l assenza di controindicazioni al lavoro; visite mediche periodiche, di norma con frequenza annuale, per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione svolta; visite mediche su richiesta motivata del lavoratore; visita medica in occasione di cambi di mansione; visita medica all atto della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare il Medico Competente: a) trasmette all ISPESL/INAIL, in via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio, all atto della cessazione del rapporto di lavoro; b) rilascia copia della documentazione sanitaria al lavoratore che ne faccia richiesta; c) trasmette all ASL competente, entro il primo trimestre dell anno successivo a quello di riferimento, i dati sulla sorveglianza sanitaria, in forma telematica; d) informa per iscritto il DdL ed il lavoratore interessato, dei giudizi di idoneità o inidoneità. Capitolo 2 Rev /09/ pag. 24 di 25

25 Attualmente viene prevista la sorveglianza sanitaria per i seguenti rischi: Rischio Riferimento Mansioni Frequenza Esposizione VDT art.176 ATA Amministrazione biennale / quinquennale Assunzione di alcol art.41 c.4 CSR 16/03/06 Personale docente annuale MANSIONI A RISCHIO SPECIFICO In ottemperanza al disposto dell art.28, comma 2, lettera f, a seguito della valutazione dei rischi riportata nei capitoli del presente DVR, sono individuate le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Mansione Addetti al laboratorio chimico Rischio specifico Rischio esposizione a sostanze chimiche Capitolo 2 Rev /09/ pag. 25 di 25

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