REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA

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1 REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO ALCUNE SALE OPERATORIE DELL AZIENDA OSPEDALIERA * * * * * * CAPITOLATO TECNICO E D ONERI Pag. 1 di 12

2 IMPORTO PRESUNTO DELLA NEGOZIAZIONE: uro ,00 IVA ESENTE L attività non comporta costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Art. n. 1 Oggetto e caratteristiche del servizio L Azienda Ospedaliera di Padova intende appaltare un certo numero di sedute operatorie settimanali a ditta in grado di fornire un servizio di assistenza infermieristica con relativa attività di supporto presso le seguenti sale operatorie: SALE OPERATORIE DI CHIRURGIA GENERALE SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA PLASTICA SALA OPERATORIA DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA SALA OPERATORIA DI DAY SURGERY Il servizio dovrà garantire la possibilità di eseguire tutti i tipi di intervento previsti dal Servizio Sanitario Nazionale per le sale operatorie sopra indicate. Art. n. 2 Finalità del servizio L obiettivo del servizio è quello di garantire, attraverso le prestazioni, le risorse e i mezzi necessari proposti dalla ditta aggiudicataria, l espletamento del servizio richiesto da ciascuna sala operatoria, nell ambito dei propri compiti istituzionali. L Amministrazione provvederà a mettere a disposizione i locali e i supporti atti ad effettuare le attività di cui all art. 3 del presente capitolato, in particolare l Azienda Ospedaliera provvederà ad effettuare le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie, a sostenere i costi telefonici, energetici e di riscaldamento. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli altri costi relativi alla gestione del servizio. Alla scadenza del presente appalto, i locali e le eventuali attrezzature dovranno essere lasciati in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario l Amministrazione avrà diritto di trattenere, sulla cauzione e sugli eventuali crediti dell impresa, le somme che riterrà necessarie per rimettere in efficienza i locali e le attrezzature utilizzate. Art. n. 3 Attività richieste Il servizio dovrà essere garantito per un numero complessivo di circa 11 sedute operatorie settimanali, di circa 7 ore per ciascuna seduta operatoria, articolate dal lunedì al venerdì, mattino e/o pomeriggio per il periodo di cinque anni. Le singole azioni, attraverso cui si esplica tale attività, dovranno essere inserite in un programma mensile di intervento che tenga conto delle necessità di garantire il servizio richiesto. Il servizio dovrà garantire l assistenza durante l intero percorso perioperatorio del paziente e nello specifico: La raccolta in modo completo di tutti i dati significativi per la stima delle necessità assistenziali nonché la compilazione di tutta la documentazione sia cartacea che informatica relativa alle attività svolte nelle piastre operatorie, secondo le modalità operative definite dal Servizio per l Assistenza. La verifica del funzionamento delle apparecchiature durante il pre-operatorio, segnalando eventuali disfunzioni alla caposala del blocco operatorio o al suo sostituto. Preparazione dei materiali ed apparecchiature utilizzate nel perioperatorio secondo le procedure esistenti. Pag. 2 di 12

3 Predisposizione del piano operatorio rispetto alla tipologia dell intervento. L assistenza alla persona nella fase pre-operatoria e nell induzione. Il monitoraggio segni/sintomi per l accertamento dei problemi assistenziali, durante la fase intra-operatoria. Posizionamento del paziente. La verifica dell integrità e la completezza dello strumentario con l utilizzo delle check list pre-post intervento. La registrazione per ogni seduta del numero di garze utilizzate secondo le procedure aziendali Prima dell inizio dell intervento la verifica della completa dotazione delle risorse e materiali di anestesia necessarie per l intervento chirurgico o diagnostico strumentale cruento. L assistenza al chirurgo al tavolo operatorio. Garantire la corretta preparazione e somministrazione della prescrizione medica. Garantire la corretta gestione del materiale bioptico secondo le procedure adottate dall Azienda Ospedaliera. L assistenza alla persona nella fase del risveglio. La dimissione e l accompagnamento del paziente nel post operatorio secondo le procedure in uso. Garantire la sanificazione ambientale tra un intervento ed un altro, secondo le procedure adottate dall Azienda. Il ripristino dello strumentario chirugico e delle attrezzature utilizzate nell ambito della sala, ed il ripristino ambientale, secondo le procedure adottate dall Azienda Ospedaliera. Garantire lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali ed urbani secondo le procedure adottate dall Azienda. L identificazione delle situazioni critiche ed interventi specifici del caso con applicazione delle procedure concordate. L esecuzione delle procedure di BLS e defibrillazione precoce. Il ripristino delle attrezzature e di tutto il materiale utilizzato. Il servizio eseguito presso le sale operatorie di Ortopedia, Ginecologia patologia Speciale chirurgica e Chirurgia plastica necessita di una specifica competenza di coloro che svolgeranno l attività in oggetto. Le modalità e l orario di effettivo svolgimento delle sedute operatorie dovranno essere concordati con il Dirigente Medico dell Ospedale, con il Responsabile del Servizio dell Assistenza e con il Coordinatore delle Piastre Operatorie. Pag. 3 di 12

4 Gli esecutori del servizio avranno come referente il Coordinatore della singola piastra operatoria dell Azienda Ospedaliera di Padova. Il controllo sull attività e sul rispetto delle norme contrattuali del presente Capitolato Speciale saranno a cura della Struttura Interaziendale Servizio dell Assistenza. All inizio del servizio dovrà essere previsto un affiancamento con il personale delle sale operatorie interessate che, per la prima settimana, sarà a carico della ditta aggiudicataria. Nel caso in seguito ad una circostanza imprevista divengano necessari all esecuzione del servizio oggetto del contratto servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, è consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell art. 59, comma 4, del D.lgs 163/2006, all aggiudicatario del servizio potrà inoltre essere affidato, nell arco di 12 mesi dall inizio del contratto, previa richiesta di completamento dell offerta, il medesimo servizio e/o servizi complementari, anche all Azienda Ulss n. 16 di Padova. Si procederà quindi ad una negoziazione successiva in relazione al servizio richiesto, alle modalità del servizio e all incremento del personale richiesto per tale estensione. La richiesta conterrà le specifiche dell attività richiesta nelle nuove strutture ed i dati di dettaglio. L offerta predisposta dall affidatario sarà accettabile solo se congrua e conforme ai prezzi di mercato. Art. n. 4 Personale: titoli professionali L impresa aggiudicataria assicurerà il servizio in oggetto con propria organizzazione di mezzi e mediante personale alle proprie dipendenze. Il servizio dovrà essere svolto sia da persone in possesso dell iscrizione al Collegio Infermieri Professionali che da operatori socio sanitari che dovranno risultare in possesso del prescritto titolo di studio previsto dalla vigente normativa, inoltre il personale straniero dovrà possedere il permesso di soggiorno e una buona conoscenza della lingua italiana. Dovranno possedere idoneità lavorativa specifica alla mansione presso le sale operatorie. Per il personale infermieristico viene richiesto una competenza specifica a svolgere tutte le attività previste all art. 2 del presente Capitolato ed una esperienza maturata di almeno 500 ore di assistenza infermieristica in sala operatoria.. Le persone incaricate dell esecuzione del servizio dovranno essere in possesso di un cartellino di identificazione personale rilasciato dall appaltante. La presenza e il turno di lavoro del personale dovrà essere rendicontato alla ditta aggiudicataria, quest ultima dovrà attestare di aver effettuato le sedute previste nel rispetto del presente capitolato. Tutto il personale dovrà essere informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e dovrà avere una copertura per responsabilità civile nei confronti di terzi. L Azienda Ospedaliera potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione del personale assegnato. In caso di inserimento di nuove unità per turn over od altro nulla sarà dovuto all appaltatore fintantoché la nuova unità non sarà in grado di espletare autonomamente le funzioni richieste. Pag. 4 di 12

5 Art. n. 5 Obblighi della ditta La ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale proprio e applicherà ai lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato il relativo Contratto Collettivo di Lavoro in vigore durante il periodo di esecuzione dell appalto. Saranno a carico della ditta aggiudicataria i costi relativi a: - divise di lavoro, calzari e ripristino degli stessi; - visite mediche di controllo, anche per rischio specifico (esposizione a gas anestetici e radiazioni ionizzanti); - esami ematochimici e/o indagini strumentali conseguenti. Inoltre la ditta aggiudicataria è tenuta all osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di prevedere a propria cura e spese ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale in questione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità civile verso i terzi in caso di sinistro. La ditta aggiudicataria si impegna all integrale rispetto degli obblighi contrattuali, a tal fine la ditta aggiudicataria deve presentare mensilmente, allegata alla fattura, apposita autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell art. 20 della Legge 15/68, attestante la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente a quelle periodicamente previste nei contratti ed accordi di cui sopra, nonché il regolare versamento dei citati contributi previdenziali, assistenziali e per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (durc) Dopo l aggiudicazione ciascuna parte contraente deve nominare due responsabili per le problematiche attinenti all espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare i nominativi del proprio personale addetto all esecuzione delle prestazioni, alla struttura Interaziendale servizio dell Assistenza, mediante elenco nominativo da aggiornare in caso di variazioni e si impegna ad osservare tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/08. La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare e far osservare, dai propri dipendenti, le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall Amministrazione. l personale della ditta in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. Dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, la cui spesa è a carico della ditta. La ditta si impegna a garantire momenti di aggiornamento formazione specifica del proprio personale da realizzarsi al di fuori dell attività di servizio richiesta. E fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire che tutto il personale adddetto alle attività di cui al presente capitolato conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell espletamento dell incarico. Il personale resta quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell art. 622 del codice penale. L inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, l obbligo della stessa di allontanare immediatamente l operatore che è venuto meno al divieto, preavvertendo l Amministrazione. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare un sopralluogo dei locali interessati al servizio prima di iniziare l attività, per prendere visione delle apparecchiature in uso e del loro funzionamento, dei protocolli e delle procedure operative seguite nelle piastre operatorie. Prima di iniziare il servizio, la Ditta aggiudicataria in collaborazione con il Servizio dell Assistenza, dovrà istruire il proprio personale all utilizzo di tutte le apparecchiature in uso presso le piastre operatorie. La Ditta aggiudicataria, prima dell inizio del servizio, dovrà dichiarare la piena conoscenza da parte del proprio personale del funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di sala operatoria, dei protocolli e delle procedure ivi in uso. Pag. 5 di 12

6 Il turn over di personale deve avvenire previa comunicazione alla Direzione Medica Ospedaliera e al Servizio dell Assistenza e per il personale subentrante dovranno essere rispettate le stesse modalità di formazione preventiva previste per l inizio del servizio. Art. n. 6 Durata del contratto Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà la durata massima di anni 5 Il periodo contrattuale è così suddiviso: 1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di anni 4; 2. un periodo della durata massima di un anno, necessario per l eventuale procedura di aggiudicazione del nuovo contratto, durante il quale la ditta, su apposita comunicazione dell Amministrazione e per il periodo da questa stabilito, è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute. L Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, per area vasta o Consip. Alla fine di ciascun anno, comunque l Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto, con preavviso di almeno tre mesi, in relazione a futuri imprevisti ed imprevedibili mutamenti nell organizzazione dei servizi, all indisponibilità delle risorse o al livello insoddisfaciente del servizio, senza che l impresa possa avanzare richieste di risarcimento per danni. La presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del contratto deve essere attestata dall Amministrazione con apposita comunicazione da inoltrarsi entro la scadenza del primo periodo: in difetto di comunicazione il contratto si intenderà risolto. Rimane ferma la condizione che, qualora ritenuto eccessivamente oneroso o se venissero a meno le necessità, sarà possibile l interruzione del rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, con preavviso di almeno tre mesi, senza che quest ultima abbia nulla a pretendere. Art. n. 7 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo Alle ditte partecipanti alla gara è richiesto al momento della presentazione dell offerta un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, con validità 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta. Tale cauzione deve esssere versata nei modi previsti dall art. 75 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Il deposito cauzionale provvisorio, in qualsiasi modo costituito, potrà essere incamerato, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda a stipulare il relativo contratto entro 30 gg, dall invito alla firma del medesimo (ad iniziare il servizio entro la data stabilita da lla lettera di aggiudicazione) La ditta aggiudicataria, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l Azienda Ospedaliera abbia eventualmente pagato in più durante l esecuzione del servizio, dovrà costituire presso l Azienda Ospedaliera un deposito cauzionale definitivo. La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta dell Azienda Sanitaria. L ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell Azienda Ospedaliera e, pertanto, va reintegrato qualora l Azienda Pag. 6 di 12

7 Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell Azienda Sanitaria, sorge in quest ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 13 (Clausola risolutiva espressa art c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art c.c.). Fermo restando quanto precisato nell ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006. Le polizze e le fidejussioni dovranno riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell impresa obbligata in base all art del c.c. e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. La cauzione definitiva, nel caso di proroga annuale, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga, o essere sostituita da dichiarazione della ditta aggiudicataria da cui risulti autorizzazione all Azienda Ospedaliera a trattenere una somma pari o superiore all importo della cauzione, sui crediti per fatture non ancora pagate. E ammessa, ai sensi della determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell 11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto. Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 25%. Art. n. 8 Variazioni soggettive E vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell Azienda Ospedaliera da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, L Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere di diritto per la propria parte il contratto (art c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art c.c.). Il contratto che consegue all aggiudicazione di gara esclude in modo esplicito e formale il subappalto. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata (art C.C.) Art. n. 9 Revisione prezzi Rinnovo Pag. 7 di 12

8 I prezzi unitari dei prodotti offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di gestione del servizio. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell art. 115 del D. Lgs 163/2006. La revisione del prezzo viene concessa su richiesta del fornitore o d ufficio, previa verifica di approfondita istruttoria sull esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali. La variazione in aumento non potrà superare per ciascun anno in ogni caso lo 0,75% dell indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi riferito al mese antecedente la richiesta di variazione. Art. n. 10 Verifiche di qualità nell esecuzione del contratto Per tutto il personale addetto al lavoro di cui al presente capitolato la ditta dovrà produrre idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità alla specifica mansione lavorativa ed attestare l assenza di condanna per reati penali e di carichi pendenti. Spetta al Responsabile della Struttura interaziendale Servizio dell Assistenza accertare,con periodicità, il regolare andamento del servizio oggetto del presente Capitolato ed il controllo rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalla offerta-progetto. Art. n. 11 Responsabilità civile La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto. Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all Azienda Sanitaria ed a terzi nell espletamento del servizio anche in relazione all operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L appaltatore è responsabile di qualsiasi danno derivante al committente ed a terzi nell adempimento del servizio appaltato; provvederà pertanto a rifondere direttamente a terze persone o cose di altrui i danni dallo stesso procurati. E fatto obbligo all appaltatore di stipulare con oneri a proprio carico apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale, con massimali di ,00 per sinistro e copertura distinta di danni a persona, animali o a cose, infortuni, contagio accidentale con agenti biologici e per danni a cose e persone che potrebbero derivare dall espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. La polizza assicurativa deve prevedere che la Compagnia di Assicurazione rinunci al diritto di rivalsa nei confronti dell Azienda Ospedaliera. La ditta aggiudicataria deve depositare, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione del servizio, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che prevede la copertura dei danni che possono derivare da fatto suo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell esecuzione delle prestazioni contrattuali a persone, animali o cose; si intende terzo anche l Azienda Ospedaliera e le cose di sua proprietà, i propri dipendenti e collaboratori nonché i pazienti. La ditta si impegna a produrre quietanza del pagamento del premio relativo all intero periodo o frazione annuale di esso, con possibilità in tal caso di produrre copia delle quietanze delle frazioni annuali successive all inizio di ognuno dei tre anni di contratto. L Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell esecuzione del contratto. Pag. 8 di 12

9 Art. n. 12 Pagamento del corrispettivo Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e non contestati, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura, intestata all Azienda Ospedaliera, ai sensi della normativa vigente. Il Responsabile della Struttura Interaziendale Servizio dell Assistenza provvederà al controllo, verifica e liquidazione delle fatture corredate dai documenti previsti dagli art. 6 e 10 del presente capitolato. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell Azienda Ospedaliera e Azienda Ulss 16. L Azienda Ospedaliera può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Art. n. 13 Contestazioni e controversie-penali Il committente si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto del presente appalto. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l Azienda Ospedaliera potrà richiedere alla ditta aggiudicataria il pagamento di una penale fino alla eliminazione del comportamento omissivo o irregolare. In particolare è previsto il pagamento di una penale giornaliera in caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio pari al 2% del valore del canone mensile corrisposto al momento dell interruzione, salvo in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno subito. Le penalità verranno comunicate alla ditta dal Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi mediante raccomandata A.R. e successivamente trattenute in sede di liquidazione fatture. L ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell impresa derivanti dall esecuzione del servizio regolato dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l impresa ha in corso con l Azienda Ospedaliera, a fronte dell obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell Azienda Ospedaliera. L addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo del pagamento della penale medesima. Art. n. 14 Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa L Azienda Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art c.c. diffida ad adempiere). L Azienda Ospedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: in caso di sospensione dell attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; Pag. 9 di 12

10 Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara, nel caso di reiterato accertamento di una non corretta esecuzione del servizio o comunque non rispondente, per caratteristiche tecniche al progetto tecnico del servizio presentato, l Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. L Azienda Ospedaliera ha inoltre il diritto di rivalersi sulla ditta inadempiente mediante escussione diretta della cauzione definitiva di cui all art. 7 del presente capitolato. Con la risoluzione del contratto sorge per l Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all impresa inadempiente. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall Azienda Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l incameramento del medesimo da parte dell Azienda Ospedaliera e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Art. n. 15 Scioperi e causa di forza maggiore Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere soppresso. In base a quanto stabilito dalla Legge 146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, la ditta si impegna a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all assolvimento del servizio come previsto dagli art. 2 e 3 del presente capitolato. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso; in tali casi dal corrispettivo mensile verrà detratta una somma proporzionale al servizio non svolto. Art. n. 16 Contratto Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. Art. n. 17 Foro competente Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l Azienda Ospedaliera e per le specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova. Art. n. 18 Trattamento dei dati personali Con il presente articolo si provvede a dare l informativa prevista dall art. 13 del D.Lgs 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l Azienda Ospedaliera per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è il Dirigente responsabile del Dipartimento Acquisizione e Gestione Beni e Servizi dell Azienda Ospedaliera di Padova. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l esclusione dalla gara. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza o meno Pag. 10 di 12

11 dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l origine nonché la logica, verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I dati potranno essere comunicati dall Azienda Ospedaliera a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. Art. 19. Disposizioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nello svolgimento del servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta all osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto disposto dall art. 26. La ditta aggiudicataria s impegna a comunicare gli adempimenti adottati in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato D. Lgs. 81/08 ed in particolare a provvedere nei termini indicati nella lettera di aggiudicazione e comunque prima dell effettivo inizio del servizio a redigere un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell attività oggetto di appalto e delle proprie misure di prevenzione e protezione, Si fornisce pertanto il documento informativo sulla sicurezza redatto dall Azienda Ospedaliera. (Allegato A). La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell Azienda Ospedaliera, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell Azienda Ospedaliera. Art. n. 20 Clausola finale Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d oneri, valgono le Condizioni Generali di contratto visionabili sul sito aziendale le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. * * * * * * L impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d oneri e di averne compreso la portata e gli effetti. DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) Pag. 11 di 12

12 Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole: Art. 5 - Obblighi della ditta; Art. 6 - Durata del contratto; Art. 9 - Revisione prezzi - Rinnovo; Art Verifiche di qualità nell esecuzione del contratto; Art Pagamento del corrispettivo; Art Contestazioni e controversie Penali; Art Risoluzione del contratto clausola risolutiva espressa; DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) Pag. 12 di 12

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