Tribunale di Milano, Giudice dell udienza preliminare, ordinanza 26 febbraio 2007

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1 Tribunale di Milano, Giudice dell udienza preliminare, ordinanza 26 febbraio 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI dott.ssa Alessandra Cerreti, terminata la discussione del giudizio abbreviato nei confronti di: 1. AA nato a ( ) il ( ), elettivamente domiciliato in ( ) difeso di fiducia dagli Avv.ti ( ) 2. B (Rappresentante legale ( ), nato a ( ) il ( )), con sede in ( ), elettivamente domiciliata presso ( ), difensori di fiducia: ( ). I M P U T A T I Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 185 t.u.f. (in relazione all'art c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 62 del ), perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, - CC, (nei confronti del quale si è proceduto separatamente) quale condirettore generale per l'area Finanziaria, Immobiliare, Partecipazioni e Controllo di D S.p.A. nonché procuratore speciale di E S.p.A. - AA, quale Direttore Generale della B - FF (nei confronti del quale si è proceduto separatamente) quale direttore Finanziario di D S.p.A. - GG (nei confronti del quale si è proceduto separatamente ex art. 444 c.p.p.), quale trader di H Sim Il primo, in accordo con AA, ordinando e FF eseguendo le trasmissioni degli ordini indirizzati a H Sim, nella persona di GG, acquistavano e vendevano azioni D priv., operando per conto di K S.p.A. (società controllata al 100% da D S.p.A.), con le modalità di seguito specificate: Data Cliente (intermediario) Acquisti Vendite Controparte intermediario 1 19/03/03 K(H)

2 2 20/03/03 K(H) /03/03 K(H) /03/03 K(H) /03/03 K(H) /03/03 K(H) /03/03 K(H) /03/03 K(H) /03/03 K(H) /03/03 E(H) B (I) 11 01/04/03 K (H) E (L) determinando, nel periodo considerato, delle operazioni artificiose che, per la tempistica, la quantità, nonché la rilevante percentuale di incidenza sul volume giornaliero delle sedute di borsa, erano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo D priv. per una percentuale pari al 6,7%. In particolare: - la B ha ricevuto, in data 27 febbraio 2003, un'offerta di vendita di n azioni privilegiate D di proprietà di E S.p.A. (società che controlla D S.p.A.), al prezzo di 1,76, valore medio di carico per E S.p.A., quando il valore medio di mercato era pari ad 1,69; - la B, non ha inizialmente accettato la suddetta offerta, in quanto il prezzo di mercato era - nella misura sopra indicata - inferiore a quello richiesto dal venditore, sicché vi erano margini di trattativa; - la B ha manifestato la disponibilità ad acquistare le azioni privilegiate D, di proprietà di E S.p.A., a condizione che il valore di mercato del titolo e quello richiesto dal venditore fossero identici o comunque molto prossimi. In Milano nel primo quadrimestre del RESPONSABILI EX 231/2001 E S.p.A. (nei confronti della quale si è proceduto separatamente) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a) 25 ter lett. r) d. lgs. 231/01, per non aver - prima della commissione del fatto ascritto al procuratore speciale, CC, e in precedenza contestato (da intendersi qui integralmente richiamato) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità. In Milano nel primo quadrimestre del D S.p.A. (nei confronti della quale si è proceduto separatamente) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 25 ter lett. r)

3 d. lgs. 231/01, per non aver - prima della commissione dei fatti ascritti al condirettore generale per l'area Finanziaria, Immobiliare, Partecipazioni e Controllo, CC e al Direttore Finanziario FF, in precedenza contestati (da intendersi qui integralmente richiamato) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità. In Milano nel primo quadrimestre del B responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 25 ter lett. r) d. lgs. 231/01, per non aver - prima della commissione del fatto ascritto al Direttore Generale della B, AA, in precedenza contestato (da intendersi qui integralmente richiamato) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti - i quali non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità. In Milano nel primo quadrimestre del La Parte Civile: CONSOB, con sede in Roma, Via G.B. Martini n.3 rappresentata e difesa ( ) CONCLUSIONI DELLE PARTI PM: per AA, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito, mesi 8 di reclusione, oltre le pene accessorie previste dalla legge. Per B: condanna al pagamento di 300 quote, ridotte per la scelta del rito, a quote 200, da quantificarsi, ex art. 12 D.Lvo comma uno lettera A), in Euro 103,29 per quota. PARTE CIVILE: previa associazione alle conclusioni del Pubblico Ministero, condanna al risarcimento del danno morale, di immagine e patrimoniale subito dalla CONSOB. DIFESA AA: sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. DIFESA B: sentenza di assoluzione con la formula più ampia. ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente S E N T E N Z A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

4 Con atto del 15 marzo 2006, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati e degli enti indicati per il reato e gli illeciti amministrativi di cui al capo d'imputazione. All'udienza del 16 ottobre 2006, la CONSOB si è costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati persone fisiche, depositando il relativo atto di costituzione. Nel corso dell'udienza preliminare, tenutasi in data 22 novembre 2006, le difese di CC, FF, E S.p.a. e D S.p.a. hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti, la difesa dell'imputato GG ha richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., mentre la difesa di AA e quella della B (nel prosieguo: B) hanno chiesto, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., di essere giudicati con le forme del rito abbreviato. All'udienza del 31 gennaio 2007, previo stralcio delle posizioni ed emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati, pubblico ministero e parte civile hanno concluso come sopra riportato. All'udienza del 7 febbraio 2007, hanno concluso le difese e, all'udienza del 26 febbraio, in assenza di ulteriori repliche, il Giudice ha pronunciato sentenza, dando immediata lettura del dispositivo. PARTE I FATTO Preliminarmente, va ribadita in questa sede l'utilizzabilità della relazione Consob, delle registrazioni delle conversazioni telefoniche tra gli intermediari finanziari, nonché delle dichiarazioni rese, innanzi ai funzionari CONSOB, da coloro che successivamente sono stati iscritti nel registro degli indagati, come da ordinanza pronunciata in sede di udienza preliminare, qui da intendersi integralmente richiamata, utilizzabilità, del resto, cristallizzata dalla richiesta di rito abbreviato effettuata dall'imputato e dal responsabile ex art. 231/01. Occorre qui solo ribadire, per inciso, che l'audizione degli indagati è precedente l'emersione degli indizi di reità a loro carico e l' art. 220 disp.att. c.p.p dispone che soltanto "quando nel corso di attività ispettive e di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice". Per quanto attiene le registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorrenti sulle utenze in uso ai dipendenti preposti alle negoziazioni e concernenti le negoziazioni medesime, sono previste per legge e note agli interlocutori, talché, ai fini dell'acquisizione come prove nel processo penale, appare indiscutibile la loro qualificazione come documenti e, quindi, la loro utilizzabilità ex art. 234 c.p.p. Quanto ai limiti di utilizzabilità, a fini probatori, della relazione redatta da Consob all'esito dell'attività ispettiva, si deve aggiungere in questa sede anzitutto che gli allegati alla relazione

5 medesima sono documenti a pieno titolo, come tali utilizzabili ex art. 234 c.p.p. e, in secondo luogo, che gli argomenti e le valutazioni inseriti nella relazione, non divengono inutilizzabili sol perchè ivi menzionati. Essi possono invece divenire elementi di convincimento con i quali prima le parti e poi il giudice debbono confrontarsi criticamente, senza ovviamente poterli recepire in modo aprioristico. Ad avvalorare tale impostazione, concorre appunto la circostanza fondamentale che CONSOB non è soltanto organo amministrativo di vigilanza, ma è ente legittimato ex lege ad agire nel processo sia ex artt. 90 e ss., sia ex artt. 74 e ss. c.p.p. (art. 187 undecies D.Lgs. n. 58 del 1998). Ciò necessariamente premesso - in quanto l'esposto CONSOB, depositato presso gli uffici del pubblico ministero in data 9 giugno 2004, costituisce indubbiamente, in questa sede, l'elemento portante dell'impianto accusatorio nei confronti dell'odierno imputato e dell'ente chiamato a rispondere ex legge 231/ va evidenziato che l'intera operazione, nei suoi aspetti di fatto, è stata documentalmente e incontrovertibilmente ricostruita dalla Autorità di controllo e che tale ricostruzione non è stata contestata dalle difese. Ciò rende legittimo ed utile, per la parte descrittiva delle operazioni, attingere direttamente alla efficace ricostruzione ricavabile dalla relazione suindicata. L'istruttoria che ha generato l'odierno procedimento ha avuto origine a seguito dell'anomalo andamento dei prezzi e delle quantità scambiate delle azioni D priv. nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 1 aprile In tale periodo, infatti, il prezzo del titolo D priv. è cresciuto del 6,7% (passando da 1,669, prezzo ufficiale del 18 marzo 2003, a 1,781, prezzo ufficiale del 1 aprile 2003) tra volumi molto sostenuti, in un contesto di mercato debole (il MIBTEL, nello stesso periodo, è sceso di circa l'1%). Dai primi accertamenti effettuati dall'organo di controllo è emerso che il principale compratore delle azioni D priv., nel periodo indicato, era una società del Gruppo D, K S.p.A. (nel prosieguo: K), che aveva operato tramite H SIM S.p.A. (nel prosieguo: H); inoltre, il 31 marzo 2003 un'altra società del Gruppo D, E S.p.A. (nel prosieguo: E) aveva venduto sul c.d. mercato dei blocchi un consistente pacchetto di 4,5 milioni di azioni D priv. ad un prezzo prossimo a quello registrato alla medesima data sul mercato; anche questa operazione era stata effettuata, per conto della parte venditrice E, da H, con la controparte I SIM S.p.A. (nel prosieguo: I), che aveva acquistato per conto della B. Tutto ciò è apparso immediatamente anomalo in considerazione delle seguenti circostanze: 1) nel periodo precedente il Gruppo D non aveva mai operato in maniera sistematica sulle azioni privilegiate, ma sempre e soltanto sulle azioni ordinarie, perseguendo una politica di stabilizzazione e non di rialzo del prezzo; 2) D aveva sempre utilizzato per tale attività un intermediario diverso da H;

6 3) D aveva sempre operato nel rispetto dei principi dettati in materia di stabilizzazione del prezzo dalla comunicazione Consob n. BOR/RM/ del 23 luglio 1992 (prodotta in atti), che impongono di operare in controtendenza, al contrario di quanto era avvenuto nel periodo indicato sulle azioni D priv.; 4) tale operatività, infine, è repentinamente cessata il 1 aprile 2003, il giorno dopo quello in cui è stata perfezionata la cessione, avvenuta al c.d. mercato dei blocchi, del menzionato pacchetto di 4,5 milioni di azioni D priv. da E alla B, ad un prezzo non lontano dal prezzo registrato sul mercato grazie alla strategia operativa sopra delineata. OPERATIVITA' AZIONI D PRIVILEGIATE TRA IL 19 MARZO 2003 e il 1 APRILE 2003 (come efficacemente sintetizzata nella relazione CONSOB, di seguito, nella parte in corsivo, testualmente riportata): " Come già evidenziato, tra il 19 ed il 1 aprile 2003 il prezzo delle azioni D privilegiate è salito del 6,7% (tale incremento rappresenta la differenza percentuale tra il prezzo ufficiale del 1 aprile 2003 marzo, pari a 1,781, e il prezzo ufficiale del 18 marzo, pari a 1,669). Nello stesso periodo il prezzo delle azioni D ordinarie si è mantenuto sostanzialmente stabile intorno a quota 3,97 (la variazione tra il prezzo ufficiale del 18 marzo ed il prezzo ufficiale del 1 aprile è stata di -0,05%). Anche i volumi delle azioni D priv. nel periodo 19 marzo 1 aprile 2003 presentano una considerevole impennata rispetto al periodo precedente: le quantità giornalmente scambiate ammontano in media a pezzi nel mese di gennaio 2003, a pezzi nel mese di febbraio 2003, a pezzi nel periodo 3-18 marzo 2003 ed a ben pezzi nel periodo 19 marzo 1 aprile Anche il 1 aprile sono stati scambiati volumi considerevoli, pari a pezzi. Tale maggiore intensità degli scambi si è mantenuta anche nei mesi successivi. L'analisi dell'operatività posta in essere sulle azioni D priv. nel periodo 19 marzo 1 aprile 2003 ha portato a rilevare diversi elementi che hanno indotto la Consob ad approfondire le indagini. In tale periodo, infatti, l'intermediario più attivo dal lato degli acquisti era risultato H Sim S.p.A. (nel prosieguo, per brevità: H), il quale, tra l'altro era stato anche l'intermediario venditore di un blocco di 4,5 milioni di azioni D priv. acquistate da I SIM S.p.A. (nel prosieguo, per brevità: I) il 31 marzo L'incisiva operatività di H era iniziata il 19 marzo 2003 e si era protratta, come già detto, sino al 1 aprile In epoca antecedente H non aveva operato sul titolo D priv. se non per modestissime quantità in rare occasioni. Dopo il 1 aprile 2003 aveva operato per piccole quantità in acquisto sino al 28 aprile 2003, quando era iniziata una forte attività in vendita che si era conclusa circa a metà del mese di maggio 2003 (cfr. all. n. 10). Nell'ambito dei primi accertamenti sono state inviate richieste di informazioni - ex art. 187 octies comma 3 D.Lgs. n. 58 del agli intermediari interessati, dalle quali è emerso che: - gli acquisti effettuati sul mercato da H nel periodo 19 marzo - 1 aprile 2003 erano quasi

7 univocamente riconducibili a K, società controllata al 100% da D; - tale committente aveva iniziato ad operare attraverso H il 19 marzo Né K, né altre società del Gruppo D avevano operato tramite H su azioni D priv. in epoca antecedente o successiva a quella indicata; - il blocco di azioni D priv. era stato venduto, tramite H, dalla controllante di D, E, alla B, che si era avvalsa di I quale intermediario. Con particolare riferimento agli acquisti di azioni D priv. effettuati da H per conto di K è stato rilevato che: a) gli acquisti effettuati tra il 19 marzo e il 1 aprile 2003 erano stati ingenti, per azioni, pari ad oltre il 40% dei volumi complessivi; b) a differenza di quanto avveniva abitualmente per le azioni ordinarie, l'operatività posta in essere da K (e quindi dal Gruppo D) sulle azioni D priv. non era stata in controtendenza e quindi non era avvenuta nel rispetto delle regole stabilite dalla comunicazione Consob n. BOR/RM/ del 23 luglio 1992, che, in materia di pratiche di stabilizzazione, raccomanda agli emittenti e alle loro consociate appartenenti allo stesso Gruppo di operare "a prezzi di acquisto e di vendita rispettivamente non superiori o non inferiori a quello ufficiale del giorno precedente", ma, anzi, aveva contribuito in maniera decisiva a spingere al rialzo il prezzo, in misura di poco inferiore al 7%. (v tabelle contenute in relazione Consob). In 8 sedute su 10 i prezzi di acquisto non rispettano il principio della controtendenza, nel senso che K ha acquistato a prezzi crescenti, con differenziali giornalieri spesso superiori all'1%. Poiché nel periodo considerato i prezzi delle azioni D priv. erano saliti di 0,112 (da 1,669, prezzo ufficiale del 18 marzo 2003 a 1,781, prezzo ufficiale del 1 aprile 2003), il maggior introito per E era stimabile in circa (ottenuto moltiplicando 0,112 per il numero di azioni cedute). Una conferma del carattere peculiare dell'operatività descritta era sembrata la scelta di eseguire l'operazione sul c.d. mercato dei blocchi tramite H, lo stesso intermediario utilizzato da K esclusivamente per gli acquisti effettuati tra il 19 marzo e il 1 aprile 2003, circostanza che era apparsa significativa, dato che: a) E (e cioè il Gruppo D) nella sua attività di stabilizzazione si era sempre avvalsa di L, b) H era un intermediario di dimensioni relativamente modeste e di standing non primario. Al riguardo si era rilevato che, mentre l'attività di stabilizzazione effettuata da E (o dal Gruppo) sulle azioni ordinarie tramite L era sempre avvenuta nel rispetto delle regole previste dalla Consob per l'attività di stabilizzazione, tali regole erano state disattese da K nell'operatività posta in essere tramite H.

8 Da ultimo, era stata esaminata l'operatività posta in essere il 1 aprile Anche in questa seduta, il principale intermediario dal lato degli acquisti è stato H, che aveva comprato azioni (pari al 42,53% degli scambi) per conto di K. Nella stessa seduta E aveva venduto sul mercato azioni D priv., al prezzo di 1,78, tramite L, una quantità prossima alle azioni acquistate da K nella stessa seduta, tramite H. Successive indagini effettuate sui dati relativi ai contratti conclusi sul titolo D priv. nella seduta hanno permesso di evidenziare che si era sostanzialmente verificato un incrocio sul mercato tra l'acquirente K e il venditore E per ben azioni D priv., scambiate con un unico contratto eseguito alle ore 14:38:43 al prezzo di 1,78 tra H e L (cfr. all. n. 11). Sull'operatività della seduta si tornerà in dettaglio al successivo sub-paragrafo Nei giorni successivi nessuna società del Gruppo D aveva eseguito operazioni sulle D priv. L'operatività era ricominciata in maggio, quando K aveva iniziato a rivendere le azioni acquistate tra il 19 marzo e il 1 aprile Più esattamente, tra il 29 aprile 2003 ed il 16 maggio 2003, K aveva rivenduto le azioni privilegiate acquistate in marzo (lo stesso identico numero, pari a pezzi)[1] a prezzi medi compresi tra 1,849 e 1,878, conseguendo una plusvalenza superiore a In esito ai primi accertamenti è emerso che certamente il mercato aveva percepito il considerevole incremento dei volumi di azioni scambiate e l'andamento al rialzo delle azioni D priv. nel periodo 19 marzo 1 aprile 2003 come un'anomalia, sintomatica di un disallineamento rispetto al valore delle azioni ordinarie." ATTIVITA' SVOLTA DALLA CONSOB E DAL PM Richiesta di informazioni a H "Dalle informazioni fornite da H è emerso quanto segue (cfr. all. n. 12). 1) K ha operato tramite H unicamente in acquisto nelle sedute comprese tra il 19 marzo e il 1 aprile 2003, per complessive azioni D priv.; come dichiarato dalla stessa H, "gli acquisti sono stati effettuati a prezzi crescenti da Euro 1,67 a Euro 1,80". 2) Gli ordini erano ricevuti nella sede di Milano dal responsabile del desk di negoziazione azionaria, GG, il quale provvedeva a ripartire l'esecuzione delle operazioni tra i diversi addetti al servizio. 3) Gli ordini venivano impartiti da FF, dipendente di D con la qualifica di Direttore finanziario. Come verrà descritto in seguito, secondo quanto dichiarato da D, FF, in qualità di Direttore finanziario di Gruppo, aveva una delega ad operare per conto di K. Il totale delle azioni acquistate in ciascuna seduta ed il relativo prezzo medio venivano

9 confermati da GG a FF al termine di ciascuna seduta via fax. 4) Nel corso del periodo in cui hanno avuto luogo le operazioni sono state rilevate numerose telefonate tra GG e FF. Di tali conversazioni sono state fornite sia le trascrizioni sia le registrazioni. 5) Con specifico riferimento all'operazione effettuata sul c.d. mercato dei blocchi il 31 marzo 2003 per azioni D priv., per la quale H ha assistito la parte venditrice E, è emerso che l'operazione è stata originata da una telefonata da parte di MM, di I, che "ha chiamato direttamente la sala operativa di Milano di questa società [H; ndr]; successivamente alla effettuazione della transazione, risulta che il medesimo ( ) di cui sopra [FF; ndr] ha indicato E S.p.A. come nominativo venditore; non sono state reperite ulteriori informazioni." 6) Infine, H ha dichiarato che il rapporto di lavoro con GG è cessato il 12 giugno 2003 a seguito di iniziativa della società, per motivi non attinenti agli acquisti in questione, con conseguente avvio di un contenzioso legale da parte dello stesso GG, finalizzato alla reintegrazione nel posto di lavoro. La seduta del 19 marzo 2003 Il 19 marzo 2003 è la prima seduta in cui inizia lo schema operativo in esame. Come si può vedere dai dati riportati nella tabella (v. relazione Consob), K acquista tramite H azioni, pari al 51,2% dei volumi giornalieri, ad un prezzo medio ponderato [2] più elevato del prezzo ufficiale della seduta (che è il prezzo medio ponderato del totale degli scambi effettuati) e più elevato del prezzo ufficiale della seduta precedente. L'analisi dei contratti conclusi nella seduta evidenzia che il prezzo massimo di 1,68 è stato toccato per la prima volta poco prima delle ore 16:00 proprio grazie alla massiccia attività di acquisto intrapresa da H per conto di K (cfr. all. n. 13, pagg. 1, 2, 3). In dettaglio, tra l'inizio delle negoziazioni e le ore 15:50:34 il mercato ha scambiato complessivamente n azioni a prezzi oscillanti intorno a 1,66. Alle 15:50:34 H inizia ad inserire successive proposte di negoziazione in acquisto a prezzi progressivamente crescenti. Complessivamente tra le ore 15:50:54 e le ore 16:06:22 H conclude 28 contratti sui 29 registrati sul mercato, per complessivi pezzi. La variazione tra il prezzo dell'ultimo contratto concluso prima dell'intervento di H ( 1,65) e l'ultimo dei 28 contratti consecutivi conclusi ( 1,68) è dell'1,8%, ed è stata provocata in meno di 17 minuti (cfr. all. n. 13 cit., pag. 2). In seguito, H continua ad operare sino agli ultimi minuti di negoziazione, cercando continuamente di ri-correggere al rialzo le flessioni del titolo dopo il picco realizzato tra le 16:05 e le 16:06. Sostanzialmente, negli ultimi 100 minuti delle negoziazioni (tra le ore 15:50 e le ore 17:30) gli acquisti effettuati da H consentono non solo di far toccare il livello massimo di 1,68 (10 contratti vengono conclusi a tale prezzo, e l'acquirente è sempre H), ma di non far scendere il

10 prezzo al di sotto di quota 1,66. Conseguentemente, grazie all'intensa operatività di H nell'ultima parte della seduta, il prezzo di riferimento (che è il prezzo medio ponderato dell'ultimo 10% degli scambi) viene fissato a 1,67, poco al di sopra del prezzo di riferimento della seduta precedente (al contrario, il prezzo ufficiale segna un modesto decremento rispetto alla seduta precedente) Un'operatività di questo tipo, dal punto di vista puramente tecnico, non appare in sintonia con il mero obiettivo di effettuare un investimento sul titolo". Si passa ora ad analizzare l'eloquente contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra FF e GG, nel corso della seduta del 19 marzo 2003, dal quale si desume che l'obiettivo dell'operatività di H, effettuata per conto di K sulla base degli ordini impartiti da FF, fosse quello di far segnare un prezzo più elevato possibile, cercando di "non spendere molto", cioè di acquistare il minor numero possibile di azioni ottenendo il massimo effetto sul prezzo. I passaggi significativi sono evidenziati in grassetto. Per una lettura completa delle conversazioni del 19 marzo 2003 cfr. all.n. 12, pag. 3, relazione CONSOB. (omissis) Da tale conversazione si evince già, come correttamente evidenziato nella relazione CONSOB, l'intenzione di spingere al rialzo il corso del titolo D priv.: per amplificare il rialzo, FF vuole produrre un effetto sul mercato, in modo che altri investitori, indotti dall'incremento di prezzo determinato da D, inizino ad acquistare, facendo, a loro volta, crescere il prezzo ("cerchiamo di dargli la spinta e vediamo se ci seguono"). (omissis) Da questa conversazione l'intento di FF emerge con ancora maggior chiarezza: vuole far segnare al titolo un prezzo pari a 1,68 nel finale della seduta ("cerchiamo di farlo atterrare su 1,68"). L'obiettivo non viene conseguito (si veda la conversazione successiva), perché il prezzo di riferimento è pari a 1,67. Tuttavia gli ordini immessi sul mercato da H per conto di K producono, temporaneamente, l'effetto desiderato da FF: come già detto, viene segnato il prezzo massimo della seduta, pari a 1,68, toccato per la prima volta alle ore16:05 (cfr. all. n. 13 cit., pag. 2, relazione CONSOB). (omissis) Come in tutte le giornate in cui è stata posta in essere l'operatività oggetto di indagine, FF e GG si sentono alla fine della seduta borsistica per fare il punto della situazione. E, sempre dalla relazione CONSOB: "Le sedute del 20, 21 e 24 marzo 2003 H non ha fornito conversazioni telefoniche relative a queste tre sedute.

11 Il 20 marzo 2003 H acquista per conto di K azioni D priv. ad un prezzo medio ponderato superiore al prezzo ufficiale della giornata e significativamente superiore al prezzo ufficiale della seduta precedente. Come nella seduta precedente, l'operatività è concentrata esclusivamente negli ultimi 95 minuti delle negoziazioni (cioè tra le ore 15:55 e le ore 17:30 cfr. all. n. 13 cit., pag. 3,4,5). In tal modo si riesce ad imprimere un deciso rialzo al prezzo di D priv., nella parte finale della seduta facendo segnare un prezzo di riferimento di 1,69. "Anche nella seduta del 21 marzo 2003 viene posta in essere un'operatività simile, con acquisti, da parte di H per conto di K per volumi consistenti, pari al 33,2% degli scambi, ed un significativo apprezzamento del titolo, particolarmente marcato nell'ultima parte della seduta. Come il giorno precedente, l'attività in acquisto inizia tardi, in particolare alle ore 16:26. Nell'arco di poco più di un'ora il prezzo passa da 1,69 a oltre 1,70, toccando il massimo di 1,705 (cfr. all. n. 13 cit., pag. 5, 6, 7). Attraverso tale operatività H riesce a far segnare un prezzo di riferimento di 1,70. La seduta del 24 marzo 2003 sembra segnare un'inversione di tendenza: infatti il prezzo del titolo D priv., che apre al livello massimo toccato il giorno precedente ( 1,705), tende a riportarsi al di sotto di 1,70. In ragione di ciò gli acquisti di H per conto di K, finalizzati verosimilmente a contrastare tale ribasso, sono particolarmente ingenti: pezzi, pari al 63,4% degli scambi. E' l'unica delle sedute in cui il prezzo medio ponderato degli acquisti di K non è superiore al prezzo ufficiale della seduta. I contratti conclusi da H per K, al contrario di quanto si è verificato nelle giornate precedenti, non si concentrano esclusivamente nell'ultima parte delle negoziazioni, ma si distribuiscono anche in altre fasce orarie (cfr. all. n. 13 cit., pag. 8, 9, 10); tuttavia, gli acquisti effettuati da H negli ultimi 15 minuti della seduta ( pezzi) rappresentano più del 12% del totale degli acquisti. La seduta del 25 marzo 2003 Il 25 marzo 2003 H acquista per conto di K azioni D priv. per quantità prossime alla metà degli scambi, ad un prezzo medio ponderato di acquisto superiore al prezzo ufficiale della giornata ed anche al prezzo ufficiale della seduta precedente. Attraverso tale operatività riesce ad imprimere al titolo un andamento al rialzo piuttosto significativo, raggiungendo quota 1,74 e facendo segnare un prezzo di riferimento di 1,729. " Il contenuto delle conversazioni tra FF e GG conferma l'ultima considerazione ed evidenzia le reali motivazioni sottostanti agli acquisti di K (cfr. all. n. 12 cit., pagg. 4, 5, 6, 7). (omissis) FF, come correttamente evidenziato dalla CONSOB, vuole far segnare un prezzo di apertura a

12 1,6950; tuttavia è preoccupato che ciò "gli costi troppo", ovvero, che per ottenere quel risultato debba acquistare troppe azioni, non potendo poi continuare ad acquistare ulteriori azioni per mantenere, o continuare a spingere, il prezzo del titolo ad un livello elevato per tutta la seduta ("la organizzerai anche dopo se no, la giornata è lunga"). Come si vede dalla conversazione successiva l'obiettivo non è conseguito, infatti il prezzo di apertura è di 1,67. Tuttavia, subito dopo viene raggiunto il prezzo di 1,6950 attraverso un acquisto di azioni nella negoziazione continua. (omissis) Seguono altre conversazioni, in cui FF e GG si confrontano. Interessante è la conversazione delle ore 9:52. (omissis) L'ultima frase pronunciata da FF indica la volontà di far apparire che sul mercato c'è una forte spinta rialzista. (omissis) In questa conversazione FF esprime preoccupazione per il fatto che "siamo già a martedì" (il 25 marzo 2003 era un martedì). Ciò è sintomatico del fatto che egli deve non solo conseguire un obiettivo-prezzo, ma deve farlo entro un determinato (e breve) periodo. (omissis) FF è molto preoccupato del fatto che il prezzo del titolo possa flettere. GG segue sostanzialmente le istruzioni impartite da FF: tra le 13:20 e le 13:25 circa acquista azioni (a 1,705) e poi si ferma sino alle 15:30 circa. (omissis) Con l'ultima frase FF ri-determina il suo obiettivo di prezzo: 1,745. Tale obiettivo viene confermato con insistenza nelle conversazioni successive (alle ore 16:10, pochi secondi dopo la conversazione precedente, ed alle ore 16:45). (omissis) Tra le 15:30 e le 16:20 H acquista poco più di azioni a prezzi crescenti, compresi tra 1,705 e 1,74 (massimo della seduta, toccato alle 16:16). (omissis)

13 In realtà, dopo questa telefonata GG non effettua altre operazioni. Segue una conversazione nella quale GG sembra giustificarsi per non avere operato e propone di intervenire in asta di chiusura. (omissis) GG propone a FF di far segnare il prezzo-obiettivo "in asta"; dato l'orario si riferisce probabilmente all'asta di chiusura. FF non sembra interessato, perché ritiene che quel prezzo "non dia un gran segnale". Riprende la relazione CONSOB: "Anche nella seduta del 26 marzo 2003 gli acquisti effettuati da H per K risultano incisivi, pari a poco meno della metà degli scambi. L'operatività di H è sostanzialmente distribuita in due fasce temporali (cfr. all. n. 13 cit., pagg. 13, 14, 15, 16) : - poco dopo l'apertura delle negoziazioni, tra le ore 9:48 e le ore 10:09, H acquista per K pezzi; - nell'ultima parte della seduta, tra le 15:29 e la chiusura, H effettua consistenti acquisti che imprimono al prezzo del titolo (sino a quel momento intorno a quota 1,74) un trend rialzista, spingendolo sino al massimo di 1,755 e consentendogli di segnare un prezzo di riferimento di 1,75. (omissis) Le conversazioni telefoniche rilevate nella seduta del 26 marzo 2003, come correttamente evidenziato dalla CONSOB, confermano anche in questo caso che l'obiettivo di FF era: all'inizio della seduta, di evitare una eventuale flessione del prezzo; nell'ultima parte della seduta, di toccare il massimo di 1,755 almeno una volta, chiudendo a 1,75. (omissis) Le intenzioni di FF sono ancora una volta evidenti: non gli interessa quante azioni comprare, ma soltanto che il prezzo mantenga quota 1,73 o cresca. Per conseguire tale obiettivo GG ha a disposizione azioni D priv.. Alle 16:46 ha luogo un'altra conversazione, in cui GG fa presente a FF di aver acquistato quasi tutte le ulteriori azioni, che quest'ultimo gli deve aver "messo a disposizione" (probabilmente nel corso di una ulteriore telefonata, non rilevata da H). In sostanza, GG dice

14 a FF di aver acquistato già azioni senza essere sostanzialmente riuscito a far crescere il prezzo oltre 1,7396. Dopo circa un'ora segue un'altra conversazione. (omissis) Nella conversazione sopra riportata FF assegna a GG altre azioni "da spendere" (cioè da acquistare), con l'obiettivo di toccare quota 1,7550. Egli spiega molto chiaramente la sua strategia: non vuole "pulire il book" a quel livello, vuole solo far segnare il prezzo. GG esamina all'istante la situazione del book e comunica a FF che per toccare il prezzo di 1,7550 ha bisogno di pezzi. Ciò vuol dire che nel book in quel momento sono presenti diverse proposte in vendita a prezzi compresi tra 1,74 (o 1,7450) e 1,7550 per complessive azioni. E' inoltre probabile che al livello di 1,7550 ci siano proposte per quantità ulteriori di azioni, che, però, FF non vuole soddisfare integralmente. La sua strategia viene infatti esplicitata in alcune conversazioni successive: non vuole mantenere il prezzo a quota 1,7550, ma vuole "dare il segnale" di toccare quel livello ("io gli facevo toccare i 75 e 50, però tenevo fermo il 75 in difesa, hai capito?"). Ciò è funzionale a far sì che il mercato segua l'effetto al rialzo indotto dagli acquisti disposti da FF, come egli stesso dichiara nella conversazione conclusiva della giornata. (omissis) Le parole di FF esplicitano nuovamente il suo obiettivo: egli vuole far sì che il mercato segua il rialzo provocato da H, come probabilmente è in parte già avvenuto. Egli confida nella possibilità che il movimento al rialzo delle azioni privilegiate induca gli operatori a ritenere plausibile una imminente conversione delle privilegiate in ordinarie. Sempre dalla relazione CONSOB: "La seduta del 27 marzo 2003 Il 27 marzo 2003 è stato scambiato un numero di azioni D priv. superiore alla media del periodo esaminato. L'operatività in acquisto di H per conto di K è stata significativa, con una quota di acquisti pari al 41% degli scambi. Il prezzo medio ponderato degli acquisti di K è stato inferiore al prezzo ufficiale della giornata: ciò evidenzia che il mercato ha seguito il rialzo imposto al prezzo del titolo da parte di H nelle sedute precedenti. In ogni caso, il prezzo medio degli acquisti di K è stato significativamente superiore al prezzo ufficiale della seduta precedente, circostanza sintomatica di un'operatività non in controtendenza. L'operatività di H si è sviluppata in modo più uniforme nell'ambito dell'intero orario delle negoziazioni di quanto non sia avvenuto nelle altre sedute (cfr. all. n. 13 cit., pagg. 16, 17, 18, 19, 20). Dall'esame della cronologia dei contratti conclusi nel corso della seduta emerge, comunque, che soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e la chiusura - gli interventi in acquisto della Sim sono stati fatti sempre a prezzi crescenti rispetto

15 ai prezzi di mercato correnti. In sostanza la conclusione dei contratti che vedono H presente in acquisto è sempre avvenuta ad un prezzo superiore rispetto all'ultimo contratto concluso da un intermediario acquirente diverso da H. La seduta del 28 marzo 2003 La seduta è caratterizzata da un incipit positivo, con il prezzo che subito dopo l'apertura (a 1,82) tocca il massimo di 1,825. Rispetto alle sedute precedenti, H SIM opera per una quota di mercato più contenuta, pari al 17% degli scambi. Dalle conversazioni telefoniche tra FF e GG, come correttamente evidenziato dalla CONSOB, si comprende che la strategia operativa concordata è improntata a sfruttare l'effetto al rialzo indotto, evitando di operare finché il titolo si mantenga al di sopra di un certo livello (circa 1,80) ed intervenendo nel momento in cui il prezzo tende a ripiegare verso il basso (cfr. all. n. 12 cit., pagg. 10,11). (omissis) Come in alcune delle sedute precedenti, FF manifesta l'intenzione di dare dei segnali al mercato, in modo che gli operatori seguano il trend al rialzo. (omissis) L'intento dell'operatività di H per conto di K è palese: "trainare" il mercato. (omissis) La seduta del 31 marzo 2003 In questa seduta H opera di nuovo per conto di K in maniera piuttosto significativa, con acquisti pari al 44% degli scambi. Dalle conversazioni telefoniche si evince la forte preoccupazione di FF di "spendere come dei matti", ovvero di comprare moltissime azioni senza riuscire neppure a mantenere il prezzo del titolo. In questa seduta, inoltre, viene conclusa, alle ore 14:00, sul mercato dei blocchi, la cessione del pacchetto di azioni D priv. da E alla B. H opera secondo una strategia che potrebbe essere definita "difensiva", finalizzata a far sì che il titolo perda terreno il meno possibile (cfr. all. n. 13 cit. pagg. 25, 26, 27, 28, 29, relazione CONSOB). Ciò è suffragato dalle conversazioni tra FF e GG (cfr. all. n. 12 cit., pagg. 11, 12 13, 14, relazione CONSOB). (omissis)

16 Sono state acquisite anche le registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra le ore 13:36 e le ore 13:59 del 31 marzo 2003 tra MM di I e NN di H, per lo scambio del pacchetto di azioni sul c.d. mercato dei blocchi (cfr. all. n. 12 cit., pagg. 12,13). L'ascolto delle conversazioni conferma la ricostruzione fornita da H in merito all'operazione. Essa è stata originata da una telefonata effettuata dall'operatore di I all'operatore di H; il primo ha comunicato al secondo tutti gli elementi dell'operazione (quantità, prezzo, valuta e segno). Come anticipato, H ha venduto per conto di E e I ha acquistato per conto della B. Come correttamente rilevato dalla CONSOB, nell'operazione non sembrano apparentemente coinvolti FF e GG. Tuttavia, il primo la conosce nei dettagli, mentre pare che il secondo apprenda i particolari dell'operazione una volta che questa è stata eseguita, come si evince dalla conversazione che ha luogo tra i due poco più tardi. (omissis) GG risulta confuso, non sembra aver capito bene come deve "girare" l'operazione conclusa sul c.d. mercato dei blocchi. D'altra parte, sin da questo momento, come correttamente evidenziato dalla CONSOB, si registra un mutamento nel tono e nelle parole di FF, che appare decisamente meno motivato e "impositivo" nel modo in cui delinea i nuovi ordini sull'operatività in azioni D priv.. (omissis) 5.2.8) La seduta del 1 aprile 2003 Anche in questa seduta H ha effettuato acquisti per quantità considerevoli, pari al 42,5% degli scambi. Tuttavia, la strategia operativa seguita da H per conto di K è radicalmente mutata. Infatti, a differenza di quanto si è verificato nelle altre sedute esaminate, le azioni vengono acquistate in larga parte in un unico momento, mediante l'esecuzione di un solo contratto, come si evince dal grafico riportato di seguito. E' dunque venuta meno l'attività di monitoraggio del book e di acquisto finalizzata a provocare una crescita del corso del titolo. Un elemento degno di nota consiste nella singolare circostanza che il contratto concluso alle ore 14:38:43 per pezzi al prezzo di 1,78 (non superiore alla media dei prezzi della seduta) è stato eseguito tra H, che acquista per K, ed L, che vende per conto di E. [3] Le conversazioni telefoniche intercorse tra GG e FF evidenziano in maniera netta il cambio di registro di quest'ultimo (cfr. all. n. 12 cit., pag. 14). Prima dell'inizio delle negoziazioni, infatti, rispondendo alla domanda di GG sul modo in cui impostare la strategia della seduta, FF afferma testualmente: "io grosso modo la romba l'ho beccata", espressione con la quale sembra voler dire che il suo obiettivo è già stato conseguito.

17 (omissis) Richiesta di informazioni a I [4] La Consob ha inviato una richiesta di informazioni anche ad I finalizzata a conoscere tutti gli elementi relativi all'operazione eseguita sul c.d. mercato dei blocchi alle ore 14:00 del 31 marzo 2003 per azioni D priv.. Dalle informazioni fornite è emerso che l'operazione è stata richiesta a I (che fa parte dello stesso Gruppo B) dalla ( ) è stata eseguita con la controparte H, che in qualità di intermediario venditore ha provveduto ad effettuare la prescritta comunicazione alla Borsa Italiana e a comunicare il numero del blocco (.). I ha inoltre dichiarato che le registrazioni delle conversazioni telefoniche aventi ad oggetto il conferimento dell'ordine non erano più reperibili in quanto, alla data della richiesta (24 luglio 2003), erano trascorsi dall'operazione più di due mesi, termine entro il quale le registrazioni vengono cancellate (cfr. all. n. 15)." La CONSOB, a seguito delle informazioni ottenute dagli intermediari e dai committenti delle operazioni descritte (H, I, D e B), ha proceduto alla audizione delle persone che materialmente hanno deciso e/o disposto tali operazioni: GG, l'operatore di H che ha eseguito le operazioni sul mercato; FF, il dirigente di D che ha disposto le operazioni per conto di K, AA, il responsabile della decisione relativa all'acquisto del blocco di 4,5 milioni di azioni D priv. in qualità (all'epoca dei fatti) di Provveditore della B; OO, il dirigente della B che ha studiato e seguito l'operazione di acquisto del suddetto blocco. L'audizione di GG L'audizione di GG si è svolta presso gli uffici della Consob di Via Gaetano Negri, 1, a Milano, il 25 settembre All'epoca dei fatti GG era responsabile dell'equity desk di H, costituito complessivamente da otto persone. Dall'audizione sono emersi alcuni elementi interessanti, di seguito illustrati (cfr. all. n. 16). I rapporti commerciali tra H e il gruppo D sono iniziati poco tempo prima delle operazioni descritte in questa relazione. In particolare, GG ha precisato che "l'operazione su D priv. in questione è la prima di vera e propria intermediazione che abbiamo fatto con il gruppo D.". GG ha precisato che la persona che gli aveva impartito telefonicamente gli ordini sulle azioni

18 D priv. tra il 19 marzo e il 1 aprile 2003 era FF, che, per quanto noto a GG, era il Responsabile Finanziario dell'intero Gruppo D, considerato che passava ordini anche per K. Nel corso dell'audizione GG ha escluso che FF abbia impartito ordini al suo desk su titoli diversi da D priv.. In merito alle caratteristiche degli ordini impartiti da FF, GG ha dichiarato di non ricordare bene se FF gli aveva comunicato elementi particolari: "Premetto che non ricordo bene. Tuttavia, mi pare che la quantità da acquistare fosse consistente. Mi sembra che FF mi abbia anticipato nella prima telefonata l'intenzione di comprare un grosso pacchetto del titolo. Mi sembra anche che gli ordini fossero al meglio, curando, con un limite massimo e che FF avesse chiesto di non "strapagare" il titolo e non provocare sospensioni." Ad una successiva domanda postagli nell'audizione, nella quale viene esplicitamente chiesto un parere in merito alla strategia seguita da FF- descritta nei seguenti termini: "Sulla base di alcune conversazioni telefoniche tra Lei e il Sig. FF, emerge che quest'ultimo Le indicava una quantità massima di azioni D priv. da acquistare a seconda dei diversi momenti delle sedute di borsa comprese nel periodo tra il 19 marzo 2003 e il 1 aprile Di solito Lei aveva la disponibilità di acquistare azioni e l'obiettivo di far segnare un certo prezzo e/o di difendere un prezzo raggiunto dal mercato. Periodicamente telefonava al Sig. FF per aggiornarlo della situazione e, nel caso in cui fosse necessario, il Sig. FF "stanziava" ulteriori quantità da acquistare nel corso della seduta. Da diverse frasi pronunciate sembra che l'interesse del cliente fosse non l'obiettivo di acquistare i titoli, ma di far salire il prezzo il più possibile utilizzando un limite massimo di azioni da acquistare. Lei conferma tale strategia? Poiché è inusuale che un cliente voglia acquistare a prezzi crescenti, che spiegazione Le aveva fornito il Sig. FF?" GG risponde: "Confermo quanto viene ipotizzato nella domanda circa la strategia di FF. Mi sembra di avergli chiesto una spiegazione circa questo tipo di strategia ma, a memoria, mi sembra che FF non me l'abbia data. Per me FF era semplicemente un cliente che comprava titoli. Non è inusuale del resto che un cliente chieda di comprare a prezzi crescenti, soprattutto quando il cliente vuole fare una provvista consistente di titoli o quando spera di rompere certe soglie di prezzo riconducibili all'analisi tecnica". In diverse parti dell'audizione GG fa affermazioni non del tutto coerenti. Rispondendo alla domanda 10), egli ammette di aver pensato che FF "volesse sostenere il titolo ma ribadisco che non mi è stata data, a memoria, alcuna spiegazione", mentre nella risposta alla domanda 11), nella quale gli viene chiesto di commentare il contenuto di alcune conversazioni del 19 marzo 2003 in cui l'intenzione di FF è esplicitata più di una volta in maniera inequivocabile, [5] GG dichiara: "Secondo me, non è così evidente che ci fosse l'intenzione di influenzare il prezzo del titolo. ( ) Nelle conversazioni telefoniche ricorrono spesso frasi che, estrapolate, possono assumere significati diversi da quelli effettivi. Questa era la prima operazione che facevo con il gruppo D: nelle conversazioni cercavo di capire che cosa volessero fare". Alle ulteriori domande, in cui si chiedeva a GG di commentare le conversazioni delle giornate

19 successive intercorse tra lui e FF, aventi più o meno il medesimo tenore, GG non ha sostanzialmente risposto, se non con considerazioni estremamente generiche o affermazioni del tipo "non lo so dire". L'audizione di FF L'audizione di FF si è svolta presso gli uffici della Consob di Via Gaetano Negri, 1, a Milano, il 14 ottobre FF era accompagnato dall'avv. ( ) (cfr. all. n. 17). FF lavora nel Gruppo D dal All'epoca dei fatti era Direttore Finanziario [6] del Gruppo e rispondeva gerarchicamente ad uno dei Condirettori Generali di D, CC. [7] FF ha spiegato che l'operatività posta in essere su azioni D priv. per conto di K nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 1 aprile 2003 è stata decisa e disposta da lui stesso nell'ambito di una sorta di mandato di gestione conferito alla Direzione Centrale del gruppo D dalla stessa K, [8] che aveva adottato una delibera di acquisto di azioni D ord. e priv.. In merito alle disposizioni impartite a H, FF ha dichiarato che "Le disposizioni date a GG erano di non scombussolare' particolarmente il mercato e comunque rispondevano alle condizioni stabilite nella relativa delibera assembleare di K". Rispondendo a una specifica domanda che, in relazione a molte delle conversazioni tra lui e GG, ricostruiva la sua strategia nei termini, già descritti, di ottenere il massimo rialzo del prezzo utilizzando una quantità massima di azioni da acquistare, FF ha negato tale ricostruzione, affermando che "L'obiettivo era di comprare e non far fare al titolo particolari salti di prezzo. Se non fosse stato così avrei potuto acquistare l'intera quantità in un giorno". Nel fornire una spiegazione conclusiva sull'operatività egli ha dichiarato: "Ripeto che ho ritenuto che D priv. fosse una opportunità di investimento per K. A specifica domanda rispondo che K era l'unica società del gruppo D, oltre a D Spa, provvista di delibera di acquisto di azioni D e di dimensioni adeguate all'investimento. Infatti, K è la società di dimensione più grande del gruppo dopo D Spa. Il motivo per cui le azioni D priv. sono state acquistate per K e non per D Spa consiste nel fatto che K aveva una maggiore "capienza residua" del plafond di investimenti azionari e obiettivi di redditività complessiva compatibili con l'operazione. Ad altra specifica domanda rispondo che non ho mai avuto contatti con la B". Al fine di valutare il contenuto di tali affermazioni, la Consob ha inviato una richiesta di informazioni a D. Richiesta di informazioni a D

20 La Consob ha inviato una richiesta di informazioni a D. In particolare è stato chiesto alla società di fornire: a) la documentazione sulla base della quale la Direzione Finanziaria di Gruppo aveva disposto le operazioni di acquisto di azioni D priv. nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 1 aprile 2003 per conto di K e le motivazioni sottostanti a tali operazioni; b) la documentazione relativa all'operazione effettuata dalla Direzione Finanziaria di Gruppo per conto di E sul mercato dei blocchi il 31 marzo 2003 e le relative motivazioni. D ha risposto direttamente alla richiesta sub a); per la richiesta sub b) ha fornito informazioni di carattere generale, mentre le motivazioni sono state descritte da una separata lettera inviata da E (cfr. all. nn. 18, 19) Nonostante la lettera inviata dalla Consob richiedesse alla società di illustrare le motivazioni sottostanti alle operazioni di acquisto di azioni D priv. per conto di K nel circoscritto periodo 19 marzo 1 aprile 2003, D non ha fornito alcuna specifica spiegazione al riguardo, ad eccezione del richiamo alla descritta delibera di acquisto, risalente a 11 mesi prima, e si è limitata ad inviare le stampe di alcuni fogli di calcolo che sintetizzano le operazioni effettuate sulle azioni D priv. e riportano alcuni dati in merito "al budget dell'attività patrimoniale e finanziaria (che costituisce anche l'asset allocation) di K per l'anno 2003." (cfr. all. n. 18, pagg. 18, 19). La vendita del pacchetto di azioni effettuata da E D ha dichiarato che la vendita sul c.d. mercato dei blocchi di azioni D priv. il 31 marzo 2003 è stata da essa effettuata per conto di E sulla base di un contratto sottoscritto in data 16 dicembre 2002 avente ad oggetto il conferimento a D dell'incarico di dare esecuzione, in nome e per conto di E, alle operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari in conformità alle disposizioni impartite da E (cfr. all. n. 18 cit.). Le motivazioni sottostanti all'operazione di vendita del blocco sono invece state fornite direttamente da E. La società ha dichiarato innanzitutto che, relativamente alla partecipazione di controllo detenuta in D, viene considerata strategica esclusivamente la detenzione delle azioni ordinarie e non delle azioni privilegiate, che rientrano tra le azioni sulle quali viene svolta attività di trading (cfr. all. n. 19 cit.). Nell'ambito dell'operatività finanziaria E detiene titoli della controllata D, così come titoli di altri emittenti, in funzione sia dell'andamento di mercato, sia del proprio livello di indebitamento. Le motivazioni della vendita effettuata il 31 marzo 2003 si rintracciano nella delibera del Consiglio di Amministrazione di D del 28 marzo 2003 con cui si stabiliva di proporre all'assemblea dei soci il conferimento di una delega all'organo amministrativo, ai sensi dell'art del codice civile, per effettuare un aumento di capitale sociale al fine di

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