DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO Proposta di Deliberazione N DL-234 del 23/07/2014

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1 DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO Proposta di Deliberazione N DL-234 del 23/07/2014 PERMUTA TRA COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO CANTORE S.R.L. PER L ACQUISIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA CANTORE 3, PIANI 10 E 11, DESTINATI A UFFICI CIVICI, CONTRO LA CESSIONE DI DIRITTI REALI E IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ NON PIU UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI. Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 33 in data 24 luglio 2014; Su proposta dell Assessore alla Valorizzazione e Gestione del Patrimonio non Abitativo, Francesco Miceli; Premesso che: - il Comune di Genova, nel 2011, dopo una ricerca di spazi adeguati, ha assunto in locazione i locali siti in via Cantore 3 via Milano 43, di proprietà di Sviluppo Cantore s.r.l., per destinarli a sede di uffici civici, in quanto gli uffici della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi e Polizia Municipale erano rimasti privi di una sede idonea dopo la cessazione del rapporto esistente tra il Comune di Genova e SGR s.p.a Fondo Immobili Pubblici - per i locali di via D Annunzio civ. 80; Premesso, inoltre, che: - il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio immobili non funzionali all attività istituzionale, talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato; - è quindi interesse della Civica Amministrazione procedere alla dismissione di tali beni, anche al fine di realizzare una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione; Dato atto che l entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 (c.d. spending review), al fine del contenimento della spesa pubblica, ha imposto, in particolare, per le disposizioni di cui all art. 3, una razionalizzazione del patrimonio pubblico e una riduzione dei costi per le locazioni passive; Considerato che: 1

2 - proprio ai fini di una razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale, è interesse dell Amministrazione acquisire in proprietà parte degli immobili in fitto passivo sopra indicati, destinati a uffici pubblici, attraverso la cessione, a titolo di permuta, di beni di civica proprietà non più strumentali all esercizio delle funzioni istituzionali, che potrebbero invece trovare nella vendita un idonea valorizzazione; - a tal fine sono stati avviati gli opportuni contatti con Sviluppo Cantore, che ha manifestato interesse a cedere al Comune gli immobili sopra descritti; - tale Società si è impegnata a procedere a una permuta tra i locali siti in via Cantore 3, piani 10 e 11 e alcuni immobili di civica proprietà, riguardo ai quali ipotizzare un recupero a fini residenziali e/o commerciali; Dato atto che: - ai fini dell'attuazione dei suddetti obiettivi, in esito all attività istruttoria svolta dai competenti Uffici, sono stati individuati i seguenti immobili, non più idonei al raggiungimento immediato delle finalità istituzionali dell'ente, in relazione ai quali Sviluppo Cantore ha manifestato il proprio interesse, concretizzatosi poi nella sottoscrizione dell atto di impegno allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1): Ex mercato Comunale in piazza De Caroli 39 r, comprensivo di aree esterne per mq112 circa; Immobili in via Chighizola 21 e 23 e 69-71; Arcate parzialmente occupate, con contratto scaduto e provvedimento di rinnovo in corso di revoca, in piazza Cadevilla; Immobile in via Casotti 3/1; Immobile in via Casotti 9/1; Appartamenti in via Capolungo 1 piani sottostrada e terra e via Capolungo 1 piano primo; Nuda proprietà dell appartamento occupato sito in via Capolungo 1/2, con mantenimento in capo al Comune del diritto di usufrutto per un periodo di anni trenta a decorrere dalla data di stipula del contratto di permuta; Immobile in piazza Dante 1r-1Ar-1Br-1Cr; Proprietà superficiaria in sottosuolo dell ex diurno Casa del Viaggiatore in piazza Acquaverde e spazi in superficie per accesso; Proprietà superficiaria in sottosuolo del locale in via Ettore Vernazza e spazi in superficie per accesso; - l ex mercato comunale di piazza De Caroli 39 r era compreso nel programma di vendita approvato con deliberazione C.C. n. 30/2011, con valore di stima di ,00, ed è stato proposto in vendita con procedura a evidenza pubblica, che è tuttavia andata deserta per mancanza di offerte; - è stata successivamente ridefinita la consistenza del bene e pertanto il prezzo di vendita dello stesso, comprensivo di circa mq 112 di aree esterne, viene rideterminato in ,00; - con nota del 7 luglio 2014 Sviluppo Cantore ha, peraltro, manifestato l esigenza di acquistare, unitamente all immobile ex mercato Piazza de Caroli, la superficie agibile necessaria ad un piccolo ampliamento dello stesso in ragione di 64 mq e, con successiva nota del 21 luglio 2014, ha 2

3 condizionato l acquisto dell immobile medesimo alla disponibilità di tale superficie agibile, ritenuta indispensabile al processo di valorizzazione del bene - con riferimento al suddetto immobile è prevista, conseguentemente, la cessione di mq 64 di superficie agibile, indispensabile a Sviluppo Cantore per procedere alla valorizzazione del bene, al prezzo di ,00 - tra gli immobili sopra indicati alcuni locali facenti parte delle arcate di piazza Cadevilla risultano attualmente occupate dalla Società Nazionale di Salvamento con contratto scaduto e provvedimento di rinnovo in corso di revoca; - nell ambito dell edificio di via Capolungo 1, l appartamento contraddistinto con l int. 2 è occupato da un inquilino con regolare contratto di affitto, pertanto, nel rispetto dell art. 18 del vigente regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare, con lettera prot. n in data 16 aprile 2014, sottoscritta per accettazione, è stato richiesto all inquilino intestatario del contratto di locazione di manifestare un eventuale interesse all acquisto dell alloggio mediante trattativa privata diretta; - entro il termine stabilito con la citata nota non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte dell avente diritto o da suoi parenti o affini entro il terzo grado; - Il locale sito in Via Vernazza e l ex diurno Casa del Viaggiatore sito in piazza Acquaverde costituiscono proiezione nel sottosuolo della via pubblica comunale; - la separazione della proprietà dei manufatti dalla soprastante pubblica via costituisce proprietà superficiaria in sottosuolo ai sensi degli artt. 952, secondo comma e 955 del codice civile che, per le caratteristiche e per l'uso di fatto svoltosi, non ha rapporto di pertinenzialità con la soprastante sede stradale; Considerato che la demanialità del suolo sotto il quale insistono le proprietà superficiarie comporta speciali limitazioni per il diritto dell'acquirente consistenti, nella precarietà del diritto stesso, il quale è condizionato alle esigenze pubblicistiche derivanti dal carattere demaniale del suolo soprastante, come evidenziato dalla giurisprudenza in materia; Preso atto che la Direzione Patrimonio e Demanio, con nota prot. n del 26/02/2014, ha richiesto alla competente Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti l inserimento, tra le funzioni ammesse nel Settore 1, in cui è ricompreso l immobile in questione, di quella di parcheggi privati; Dato, inoltre, atto che: - il valore dei beni di proprietà di Sviluppo Cantore, che il Comune acquisirà a titolo di permuta, costituiti dai locali posti in via Cantore n. 3 - piani 10 e 11, della superficie di mq 1191, è stato quantificato dalla proprietà in ,00; - l Agenzia del Demanio, nella Commissione del 24 giugno 2014, in sede di verifica di congruità della valutazione tecnico-economica-estimativa ai sensi dell art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, ha determinato il valore di tali beni in ,00; 3

4 - al valore dei beni, come determinato dall Agenzia del Demanio in ,00, oltre ad I.V.A. 10% per un totale di ,00, dovrà essere aggiunto l importo di ,94, oltre a I.V.A. 22% per un totale di , quale residuo della quota a titolo di rimborso per i lavori di adattamento dei locali, eseguiti a cura e spesa di Sviluppo Cantore per conto del Comune, calcolata a maggio 2014, per un debito complessivo nei confronti della Sviluppo Cantore di ,85; - il competente Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari della Direzione Patrimonio e Demanio ha quantificato il valore dei beni di proprietà del Comune da cedere a titolo di permuta come segue: a) piazza de Caroli 12 e 39R, ,00, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; a1) mq 64 di superficie agibile ,00 oltre ad I.V.A. 22% b) via Chighizola 21, ,75, abitativo esente IVA ; c) via Chighizola ,00, abitativo esente IVA; d) via Chighizola ,40 oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; e) arcate piazza Cadevilla ,00 oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; f) via Casotti 9/1, ,00 oltre IVA 22% in regime di reverse charge; g) via Casotti 3/1, ,20 abitativo esente IVA; h) via Capolungo 1 piani sottostrada e terra ,25 e via Capolungo piano primo, ,69 abitativo esente IVA; i) piazza Dante 1r-1Ar-1Br-1Cr, ,00 oltre IVA 22%, in regime di reverse charge l) piazza Acquaverde (proprietà superficiaria in sottosuolo) ,00 oltre IVA 22%, in regime di reverse charge m) via Ettore Vernazza, (proprietà superficiaria in sottosuolo) ,00 oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; n) nuda proprietà dell appartamento di via Capolungo 1/2, ,00 abitativo esente IVA; per un valore complessivo di ,29, oltre ad I.V.A. non in regime di reverse charge per ,00 e oltre ulteriori oneri fiscali come per legge dovuti; - pertanto sussiste un conguaglio a favore del Comune di Genova, di ,44 che verrà versato da Sviluppo Cantore al momento della sottoscrizione del contratto di permuta; Rilevato che: - l operazione immobiliare in questione costituisce un interesse reale per il Comune poiché consente di eliminare i costi relativi ai canoni di locazione, corrispondenti a ,38 annui, oltre IVA, attraverso la cessione di immobili che non rivestono un interesse strategico per il Comune al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali in quanto si tratta di beni che richiedono interventi manutentivi onerosi, beni demaniali e indisponibili, non più destinati a una pubblica funzione o servizi, o immobili ad uso abitativo che, per le loro caratteristiche e il loro contesto sono di difficile gestione e richiedono una manutenzione onerosa; - parimenti, la cessione di immobili, già oggetto di gare pubbliche andate deserte o attualmente inutilizzati e non destinabili a fini istituzionali costituisce una forma di valorizzazione degli stessi, difficilmente suscettibili di differenti forme di utilizzazione; - in relazione all appartamento di via Capolungo 1 int. 2, poiché il regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare prevede all art. 18, la vendita diretta dei beni a uso abitativo ai titolari del 4

5 contratto di locazione e specifiche forme di tutela nei confronti dei titolari di contratto che si trovino nelle condizioni di disagio di cui all art. 18, comma 3, il mantenimento del diritto di usufrutto in capo al Comune per il periodo di trent anni è coerente con la finalità del regolamento riguardo alla tutela del conduttore che si trovi in una delle condizioni di disagio di cui sopra (nella fattispecie inquilino ultrasessantenne) in quanto consente di garantire al conduttore la prosecuzione del rapporto locatizio e anche il suo rinnovo, rientrando nelle facoltà riconosciute all usufruttuario dall art. 981 c.c., e quindi di continuare ad abitare l alloggio anche se ceduto a terzi; - la cessione dell edificio di via Capolungo 1 nella sua interezza è, peraltro, conveniente per il Comune in quanto in tal modo lo stesso non sarà chiamato a partecipare, quale condomino, alle ingenti spese di manutenzione di cui l immobile necessita; - le pertinenze esterne all ex mercato di Piazza de Caroli e gli spazi in superficie per gli accessi agli immobili in sottosuolo di Via Vernazza e Piazza Acquaverde, fanno attualmente parte del demanio strade e, conseguentemente, previa la necessaria istruttoria, dovranno essere sclassificati; Visto l art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, come modificato dalla Legge di stabilità per l anno 2013 (L. 228/2012), che stabilisce che le operazioni di acquisto da parte degli enti territoriali possano essere effettuate solo ove ne siano comprovate l indispensabilità e l indilazionabilità, nonché la necessità di attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell Agenzia del Demanio; Atteso che: - l acquisizione degli immobili in oggetto, è indispensabile in quanto gli stessi sono destinati a uffici comunali, che qui trovano una collocazione ideale anche per la loro ubicazione nelle immediate vicinanze del principale polo di uffici cittadino, sito in via di Francia ( Matitone ), nonché indilazionabile per consentire quanto prima il taglio delle spese relative al canone di locazione, anche nel rispetto di quanto disposto, in materia di contenimento della spesa pubblica, dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 (c.d. spending review); - tale acquisizione comporta effetti finanziari ed economici positivi sia, come detto, in relazione alla riduzione di spese per locazione passive, sia rispetto al risparmio di oneri accessori quali spese di trasloco e nuova e diversa sistemazione degli uffici comunali; - la piena disponibilità dei locali di cui sopra consentirà operazioni di ricollocazione anche di altri uffici comunali con ulteriori risparmi di fitti passivi; Atteso altresì che la cessione di immobili di civica proprietà in precarie condizioni manutentorie, oltre a costituire una forma di valorizzazione degli stessi, consente il risparmio delle risorse finanziarie che altrimenti dovrebbero essere stanziate per il loro recupero; Viste le perizie estimative redatte dall Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari della Direzione Patrimonio e Demanio; Visto il parere di congruità circa il prezzo di acquisto rilasciato dall Agenzia del Demanio nella Commissione del 24 giugno 2014; 5

6 Visto l art. 13 del vigente Regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare, che consente la trattativa privata diretta quando la cessione di un bene immobile è finalizzata a una operazione di permuta con un bene che la Civica Amministrazione ritenga utile acquisire; Visto altresì l art 18 del citato Regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare; Ritenuto, pertanto, opportuno, per le motivazioni sopra esposte: - acquisire da Sviluppo Cantore s.r.l., a titolo di permuta con i beni infra descritti, gli immobili siti in via Cantore 3, piano 10 e 11, al prezzo di ,00 stabilito dall Agenzia del Demanio con il parere di congruità rilasciato, ai sensi dell art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, nella Commissione del 24 giugno 2014, oltre ad I.V.A. 10% pari a ,00, per un ammontare complessivo pari ,00 - riconoscere alla Sviluppo Cantore l importo di ,94, oltre ad I.V.A. 22% pari a ,91, per un ammontare complessivo pari a ,85, quale residuo della quota a titolo di rimborso per i lavori di adattamento dei locali, eseguiti a cura e spesa di Sviluppo Cantore per conto del Comune, calcolata a maggio 2014; - dare atto che il debito complessivo del Comune nei confronti di Sviluppo Cantore ammonta conseguentemente a ,85 - procedere alla cessione, a titolo di permuta con i sopra citati beni immobili di proprietà di Sviluppo Cantore, della piena proprietà degli immobili di civica proprietà sotto indicati: a) Immobile sito in piazza de Caroli 12 e 39R, già sede del mercato rionale di Teglia, censito a N.C.E.U. Sez. RIV/24 mapp. 740p, sub 1 cat. D/8, comprensivo di mq 112,00 di area esterna, prezzo ,00; a1) mq 64 di superficie agibile, prezzo ,00 b) Immobile sito in via Chighizola 21, censito al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 163 sub. 1, cat.a/5, e mapp. 190 sub. 1, prezzo ,75; c) Immobile sito in via Chighizola 23, censito al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 163 sub. 3, cat. A/5, prezzo ,00; d) Locale sito in via Chighizola 69-71, censito al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 163 sub. 2p, cat. C/2, mapp. 164, cat. C/3, e mapp. 165, cat, C/3, prezzo ,40; e) Arcate site in Piazza Cadevilla parzialmente occupate, con contratto scaduto e provvedimento di rinnovo in corso di revoca, censite al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 191, cat. C/2, e mapp. 192 non cens., prezzo ,00; f) Appartamento sito in Via Casotti 9/1, censito al N.C.E.U. NER/11, mapp. 120 sub. 2, cat. C/4, ,00; g) immobile sito in via Casotti 3/1, censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 115 sub. 1, cat. A/3, prezzo ,20; h) Appartamenti siti in Via Capolungo 1 piano sottostrada e terra censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 126 sub. 1, cat. A/3, prezzo ,25 e via Capolungo 1 piano primo, censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 126 sub. 2, cat. A/3, prezzo ,69; i) locali siti in piazza Dante 1r-1Ar-1Br-1Cr, censiti al N.C.E.U. Sez. GEA/97, mapp. 592, sub. 3, cat. D/7 prezzo ,00, la proprietà superficiaria in sottosuolo, per il periodo di anni novanta, dei seguenti immobili: l) Ex Casa del Viaggiatore sita in Piazza Acquaverde, censita al N.C.E.U. Sez. GEA/79, mapp. 6

7 , Cat. E/9, e spazi in superficie per accesso prezzo ,00; m) Locale sito in via Ettore Vernazza, censito al N.C.E.U. Sez. GEA/96, mapp.279p, cat. D/8, e spazi in superficie per accesso prezzo ,00; nonché la nuda proprietà del seguente immobile, con mantenimento in capo al Comune del diritto di usufrutto per un periodo di anni trenta a decorrere dalla data di stipula del contratto di permuta: n) appartamento occupato sito in via Capolungo 1/2, censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 126 sub. 3, cat. A/3, r.c. 852,15, prezzo ,00; per un valore complessivo di ,29, oltre ad I.V.A non in regime di reverse charge per ,00, per un ammontare totale pari a ,29, oltre oneri fiscali come per legge dovuti; - dare atto che sussiste un conguaglio a favore del Comune di Genova, di ,44 che verrà versato da Sviluppo Cantore al momento della sottoscrizione del contratto di permuta; - dare atto che con la vendita dell edificio di via Capolungo 1 nel suo complesso il Comune non dovrà partecipare alle indifferibili spese di manutenzione straordinaria, che saranno a totale carico della proprietà; - dare atto, in relazione al locale sito in Via Vernazza e all ex diurno sito in piazza Acquaverde, che: a) la vendita della proprietà separata del locali costituisce una proprietà superficiaria in sottosuolo ai sensi degli articoli 952, secondo comma e 955 del codice civile; b) tale proprietà superficiaria è soggetta a speciali limitazioni consistenti nella precarietà del diritto stesso, il quale è condizionato alle esigenze pubblicistiche derivanti dal carattere demaniale del suolo, come evidenziato dalla giurisprudenza in materia; c) i manufatti, per le loro caratteristiche e per l uso di fatto svoltovi, non sono funzionali alle modalità di utilizzo proprie delle Vie soprastanti e non hanno con le stesse rapporto di pertinenzialità; - stabilire, in particolare, per gli immobili di cui sopra, che nell atto di permuta, la parte acquirente assuma per sé e/o suoi aventi causa i seguenti obblighi: a) A mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la struttura della copertura dei locali oggetto di vendita e la relativa impermeabilizzazione e di ripararli ogni qualvolta occorresse e di rifarli anche totalmente se per la loro costruzione o per qualsiasi altro motivo non fossero capaci di reggere il terreno stradale: in tal caso tutte le opere necessarie dovranno essere eseguite a totali spese della parte acquirente, o aventi causa, e sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni dei competenti Uffici Comunali e/o dell Azienda Servizi Territoriali del Comune di Genova. b) A rinunciare, nei confronti del Comune di Genova, a qualsiasi richiesta manutentiva e/o di risarcimento riguardante eventuali danni dovuti all impermeabilizzazione del rilevato stradale soprastante i locali. c) A non pretendere o rivendicare dal Comune di Genova alcuna rifusione di danno, di qualsiasi tipo, derivante dall uso pubblico della soprastante sede stradale. d) A risarcire il Comune di Genova di ogni eventuale danno causato alla soprastante sede stradale ed a provvedere a proprie spese, escluso qualsiasi rimborso di sorta, al ripristino o alla sostituzione di quanto danneggiato o deteriorato. e) Qualora in dipendenza di lavori al manufatto ed alle strutture stradali soprastanti, si rendesse necessaria la temporanea inagibilità, totale o parziale, dei locali sottostanti, la parte acquirente, o aventi causa, non avranno alcun diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti. f) Le precedenti clausole dovranno essere inserite nell atto di permuta ed in tutti i successivi atti di trasferimento, parziale o totale, e negli atti di locazione; 7

8 - stabilire che, in relazione all alloggio di via Capolungo 1/2, l acquirente della nuda proprietà o suoi aventi causa: a) procederà, a semplice richiesta del Comune, all estinzione anticipata del diritto di usufrutto in capo al Comune dietro corresponsione allo stesso di un corrispettivo sulla base degli anni di mancato godimento del diritto stesso, calcolato in base alla tabella acclusa all atto di impegno allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1); b) assumerà a proprio carico tutte le spese di manutenzione straordinaria del bene e non richiederà al Comune, in parziale deroga a quanto disposto dall art c.c., gli interessi relativi alle somme spese in interventi di manutenzione straordinaria sulla quota parte di immobile sul quale il Comune mantiene il diritto di usufrutto; - dare atto che gli immobili comunali oggetto di permuta ancora classificati come beni demaniali e indisponibili di fatto non sono più destinati a una pubblica funzione o servizio e, pertanto, vengono iscritti nei civici registri di consistenza nel patrimonio disponibile; - subordinare la vendita delle pertinenze esterne al mercato di Piazza de Caroli e dei sedimi per la realizzazione degli spazi di accesso ai locali in sottosuolo in Piazza Acquaverde e via Vernazza all esito dell istruttoria tecnica e alla conseguente adozione, da parte della Giunta Comunale, del relativo provvedimento di sclassificazione, dal demanio strade; - dare atto altresì che tra gli immobili di civica proprietà inseriti nel presente provvedimento vi sono beni per i quali la competente Soprintendenza potrebbe dichiarare l eventuale interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004 e che, in tal caso, dovrà essere richiesta l autorizzazione all alienazione; in tali casi la compravendita sarà condizionata al rilascio dell autorizzazione stessa; Visto l atto di impegno sottoscritto da sviluppo Cantore s.r.l.; Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; La Giunta PROPONE Al Consiglio Comunale 1. di acquisire da Sviluppo Cantore s.r.l., a titolo di permuta con i beni infra descritti, gli immobili siti in via Cantore 3, piano 10 e 11, al prezzo di ,00 stabilito dall Agenzia del Demanio con il parere di congruità rilasciato, ai sensi dell art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, nella Commissione del 24 giugno 2014, oltre ad I.V.A. 10% pari a ,00, per un ammontare complessivo pari ,00; 2. di riconoscere alla Sviluppo Cantore l importo di ,94, oltre ad I.V.A. 22% pari a ,91, per un ammontare complessivo pari a ,85, quale residuo della quota a titolo di rimborso per i lavori di adattamento dei locali, eseguiti a cura e spesa di Sviluppo Cantore per conto 8

9 del Comune, calcolata a maggio 2014; 3. di dare atto che il debito complessivo del Comune nei confronti di Sviluppo Cantore ammonta conseguentemente a ,85; 4. di procedere alla cessione, a titolo di permuta con i sopra citati beni immobili di proprietà di Sviluppo Cantore, della piena proprietà degli immobili di civica proprietà sotto indicati: a) Immobile sito in piazza de Caroli 12 e 39R, già sede del mercato rionale di Teglia, censito a N.C.E.U. Sez. RIV/24 mapp. 740p, sub 1 cat. D/8, comprensivo di mq 112,00 di area esterna, prezzo ,00, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; a1) mq 64 di superficie agibile, prezzo ,00, oltre IVA 22%; b) Immobile sito in via Chighizola 21, censito al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 163 sub. 1, cat.a/5, e mapp. 190 sub. 1, prezzo ,75, abitativo esente IVA; c) Immobile sito in via Chighizola 23, censito al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 163 sub. 3, cat. A/5, prezzo ,00, abitativo esente IVA; d) Locale sito in via Chighizola 69-71, censito al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 163 sub. 2p, cat. C/2, mapp. 164, cat. C/3, e mapp. 165, cat, C/3, prezzo ,40, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; e) Arcate site in Piazza Cadevilla parzialmente occupate, con contratto scaduto e provvedimento di rinnovo in corso di revoca, censite al N.C.E.U. Sez. GEB/62, mapp. 191, cat. C/2, e mapp. 192 non cens., prezzo ,00, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; f) Appartamento sito in Via Casotti 9/1, censito al N.C.E.U. NER/11, mapp. 120 sub. 2, cat. C/4, ,00, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; g) immobile sito in via Casotti 3/1, censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 115 sub. 1, cat. A/3, prezzo ,20, abitativo esente IVA; h) Appartamenti siti in Via Capolungo 1 piano sottostrada e terra censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 126 sub. 1, cat. A/3, prezzo ,25 e via Capolungo 1 piano primo, censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 126 sub. 2, cat. A/3, prezzo ,69, abitativo esente IVA; i) locali siti in piazza Dante 1r-1Ar-1Br-1Cr, censiti al N.C.E.U. Sez. GEA/97, mapp. 592, sub. 3, cat. D/7 prezzo ,00, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge, la proprietà superficiaria in sottosuolo, per il periodo di anni novanta, dei seguenti immobili: l) Ex Casa del Viaggiatore sita in Piazza Acquaverde, censita al N.C.E.U. Sez. GEA/79, mapp , Cat. E/9, e spazi in superficie per accesso prezzo ,00, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; m) Locale sito in via Ettore Vernazza, censito al N.C.E.U. Sez. GEA/96, mapp.279p, cat. D/8, e spazi in superficie per accesso prezzo ,00, oltre IVA 22%, in regime di reverse charge; nonché la nuda proprietà del seguente immobile, con mantenimento in capo al Comune del diritto di usufrutto per un periodo di anni trenta a decorrere dalla data di stipula del contratto di permuta: n) appartamento occupato sito in via Capolungo 1/2, censito al N.C.E.U. Sez. NER/11, mapp. 126 sub. 3, cat. A/3, r.c. 852,15, prezzo ,00, abitativo esente IVA; per un valore complessivo di ,29, oltre ad I.V.A non in regime di reverse charge per ,00, per un ammontare totale pari a ,29, oltre oneri fiscali come per legge dovuti; 5. di dare atto che sussiste un conguaglio a favore del Comune di Genova, di ,44 che verrà versato da Sviluppo Cantore al momento della sottoscrizione del contratto di permuta; 9

10 6. di dare atto che con la vendita dell edificio di via Capolungo 1 nel suo complesso il Comune non dovrà partecipare alle indifferibili spese di manutenzione straordinaria, che saranno a totale carico della proprietà; 7. di dare atto, in relazione al locale sito in Via Vernazza e all ex diurno sito in piazza Acquaverde, che: a) la vendita della proprietà separata del locali costituisce una proprietà superficiaria in sottosuolo ai sensi degli articoli 952, secondo comma e 955 del codice civile; b) tale proprietà superficiaria è soggetta a speciali limitazioni consistenti nella precarietà del diritto stesso, il quale è condizionato alle esigenze pubblicistiche derivanti dal carattere demaniale del suolo, come evidenziato dalla giurisprudenza in materia; c) i manufatti, per le loro caratteristiche e per l uso di fatto svoltovi, non sono funzionali alle modalità di utilizzo proprie delle Vie soprastanti e non hanno con le stesse rapporto di pertinenzialità; 8. di stabilire, in particolare, per gli immobili di cui sopra, che nell atto di permuta, la parte acquirente assuma per sé e/o suoi aventi causa i seguenti obblighi: a) A mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la struttura della copertura dei locali oggetto di vendita e la relativa impermeabilizzazione e di ripararli ogni qualvolta occorresse e di rifarli anche totalmente se per la loro costruzione o per qualsiasi altro motivo non fossero capaci di reggere il terreno stradale: in tal caso tutte le opere necessarie dovranno essere eseguite a totali spese della parte acquirente, o aventi causa, e sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni dei competenti Uffici Comunali e/o dell Azienda Servizi Territoriali del Comune di Genova. b) A rinunciare, nei confronti del Comune di Genova, a qualsiasi richiesta manutentiva e/o di risarcimento riguardante eventuali danni dovuti all impermeabilizzazione del rilevato stradale soprastante i locali. c) A non pretendere o rivendicare dal Comune di Genova alcuna rifusione di danno, di qualsiasi tipo, derivante dall uso pubblico della soprastante sede stradale. d) A risarcire il Comune di Genova di ogni eventuale danno causato alla soprastante sede stradale ed a provvedere a proprie spese, escluso qualsiasi rimborso di sorta, al ripristino o alla sostituzione di quanto danneggiato o deteriorato. e) Qualora in dipendenza di lavori al manufatto ed alle strutture stradali soprastanti, si rendesse necessaria la temporanea inagibilità, totale o parziale, dei locali sottostanti, la parte acquirente, o aventi causa, non avranno alcun diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti. f) Le precedenti clausole dovranno essere inserite nell atto di permuta ed in tutti i successivi atti di trasferimento, parziale o totale, e negli atti di locazione; 9. di stabilire che, in relazione all alloggio di via Capolungo 1/2, l acquirente della nuda proprietà o suoi aventi causa: a) procederà, a semplice richiesta del Comune, all estinzione anticipata del diritto di usufrutto in capo al Comune dietro corresponsione allo stesso di un corrispettivo sulla base degli anni di mancato godimento del diritto stesso, calcolato in base alla tabella acclusa all atto di impegno allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1); b) assumerà a proprio carico tutte le spese di manutenzione straordinaria del bene e non richiederà al Comune, in parziale deroga a quanto disposto dall art c.c., gli interessi relativi alle somme spese in interventi di manutenzione straordinaria sulla quota parte di immobile sul quale il Comune mantiene il diritto di usufrutto; 10

11 10. di dare atto che gli immobili comunali oggetto di permuta ancora classificati come beni demaniali e indisponibili di fatto non sono più destinati a una pubblica funzione o servizio e, pertanto, vengono iscritti nei civici registri di consistenza nel patrimonio disponibile; 11. di subordinare la vendita delle pertinenze esterne al mercato di Piazza De Caroli e dei sedimi per la realizzazione degli spazi di accesso ai locali in sottosuolo in Piazza Acquaverde e via Vernazza all esito dell istruttoria tecnica e alla conseguente adozione, da parte della Giunta Comunale, del relativo provvedimento di sclassificazione, dal demanio strade; 12. di dare atto altresì che tra gli immobili di civica proprietà inseriti nel presente provvedimento vi sono beni per i quali la competente Soprintendenza potrebbe dichiarare l eventuale interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004 e che, in tal caso, dovrà essere richiesta l autorizzazione all alienazione; in tali casi la compravendita sarà condizionata al rilascio dell autorizzazione stessa; 13. di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale l eventuale estinzione anticipata del diritto di usufrutto a favore del Comune sull appartamento di via Capolungo 1/2; 14. di dare atto che le spese relative a imposta di bollo, tassa ipotecaria e diritti di rogito saranno a carico delle parti in eguale misura; gli oneri fiscali saranno a carico ciascuna parte acquirente, mentre le eventuali operazioni catastali saranno a carico di Sviluppo Cantore; 15. di rinviare a successivo provvedimento la contabilizzazione in entrata e in uscita delle relative partite contabili; 16. di dare mandato a Direzione Patrimonio e Demanio e Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti, Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico Settore Strade per quanto di rispettiva competenza: 17. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 11

12 CODICE UFFICIO: Proposta di Deliberazione N DL-234 DEL 23/07/2014 OGGETTO: PERMUTA TRA COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO CANTORE S.R.L. PER L ACQUISIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA CANTORE 3, PIANI 10 E 11, DESTINATI A UFFICI CIVICI, CONTRO LA CESSIONE DI DIRITTI REALI E IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ NON PIU UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI. ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1) Atto impegno Il Direttore Dott. Arch. Roberto Tedeschi

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25 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-234 DEL 23/07/2014 AD OGGETTO: PERMUTA TRA COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO CANTORE S.R.L. PER L ACQUISIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA CANTORE 3, PIANI 10 E 11, DESTINATI A UFFICI CIVICI, CONTRO LA CESSIONE DI DIRITTI REALI E IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ NON PIU UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI. PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 23/07/2014 Il Direttore Dott. Arch. Roberto Tedeschi

26 ALLEGATO AL PARERE TECNICO ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CODICE UFFICIO: DIREZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO Proposta di Deliberazione N DL-234 DEL 23/07/2014 OGGETTO: PERMUTA TRA COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO CANTORE S.R.L. PER L ACQUISI- ZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA CANTORE 3, PIANI 10 E 11, DESTINATI A UFFICI CIVICI, CONTRO LA CESSIONE DI DIRITTI REALI E IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ NON PIU UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI. a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI X Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: NO Anno di esercizio Spesa di cui al presente provvedimento , , , Capitolo Impegno Anno Numero b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI X Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente: Anno di esercizio Capitolo Centro di Costo Previsione assestata Nuova previsione Differenza + / , , , , , , , , , , ,00 c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio? NO

27 SI X NO Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato)*: Tipo inventario e categoria inventariale Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro) Descrizione Valore attuale Valore postdelibera d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell Ente? SI NO Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente: Effetti negativi su conto economico Effetti negativi su stato patrimoniale Osservazioni del Dirigente proponente: * I dati relativi al tipo inventario e al valore ammortizzato verranno redatti solo a fine esercizio. Genova, 23/07/2014 Il Direttore Dott. Arch. Roberto Tedeschi

28 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-234 DEL 23/07/2014 AD OGGETTO: PERMUTA TRA COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO CANTORE S.R.L. PER L ACQUISIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA CANTORE 3, PIANI 10 E 11, DESTINATI A UFFICI CIVICI, CONTRO LA CESSIONE DI DIRITTI REALI E IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ NON PIU UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI. PARERE REGOLARITA CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Ai sensi e per gli effetti dell'art comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 23/07/2014 Il Direttore di Ragioneria [dott.ssa Magda Marchese]

29 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-234 DEL 23/07/2014 AD OGGETTO: PERMUTA TRA COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO CANTORE S.R.L. PER L ACQUISIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA CANTORE 3, PIANI 10 E 11, DESTINATI A UFFICI CIVICI, CONTRO LA CESSIONE DI DIRITTI REALI E IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ NON PIU UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI. ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) Si rinvia a successivi provvedimenti. 23/07/2014 Il Direttore di Ragioneria [dott.ssa Magda Marchese]

30 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-234 DEL 23/07/2014 AD OGGETTO: PERMUTA TRA COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO CANTORE S.R.L. PER L ACQUISIZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA CANTORE 3, PIANI 10 E 11, DESTINATI A UFFICI CIVICI, CONTRO LA CESSIONE DI DIRITTI REALI E IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ NON PIU UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI. PARERE DI LEGITTIMITA DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del ) Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento 24/07/2014 Il Segretario Generale [Dott. Pietro Paolo Mileti]

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