A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

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1 Istituito ai sensi dell art. 32 della legge 189/02 e affidato dal Ministero dell Interno all ANCI mediante convenzione Manuale operativo per l attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Programma cofinanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati

2 Manuale operativo per l attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria A cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 2

3 Il paragrafo 3.2. Supporto all inserimento lavorativo è in parte tratto dal documento Formare, inserire, integrare. Percorsi formativi ed occupazionali per richiedenti asilo e rifugiati, documento realizzato nell ambito del progetto Equal- Integ.r.a.- Integrazione richiedenti asilo, giugno Il paragrafo 4.2. Le persone che hanno subito tortura è frutto di una sintesi del manuale Percorsi delle vittime di tortura in Italia Fattori di rischio e di protezione a cura di Associazione Franz Fanon e ICS Consorzio Italiano di Solidarietà, Roma, 2003, così come integrato in alcune sue parti dai contributi del dott. Natale Losi, Direttore Unità Psicosociale e di Integrazione culturale OIM Roma. Il Capitolo 5 Competenze dei Comuni e forme associative è stato realizzato da Formautonomie S.p.a. La stesura finale è stata coordinata e realizzata da Stella Deiana e Cristina Passacantando con il contributo di Soran Ahmad. 3

4 Premessa... 6 Parte prima: gli interventi... 7 Capitolo 1: Le strutture di accoglienza I beneficiari Le caratteristiche strutturali ed organizzative dei centri di accoglienza Requisiti minimi comuni...9 a. Requisiti minimi strutturali...9 b. Requisiti minimi organizzativi: il personale...10 c. Requisiti minimi gestionali Capacità ricettiva e modalità organizzativo -gestionali Condizioni materiali di accoglienza L accesso e la revoca delle misure di accoglienza Capitolo 2: L accoglienza dei beneficiari Il rapporto operatore-utente Accoglienza iniziale Colloquio di ingresso Adempimento delle prime pratiche burocratiche Il colloquio di orientamento e la definizione di percorsi individualizzati Permanenza nel centro di accoglienza: i servizi minimi garantiti Assistenza sociale Assistenza sanitaria Assistenza scolastica Assistenza legale...22 Capitolo 3: Dall accoglienza all integrazione Supporto all inserimento formativo La formazione professionale I tirocini formativi e di orientamento Le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio Supporto all inserimento lavorativo Compilazione del bilancio delle competenze Stesura del curriculum vitae Tutoring Accesso al mercato del lavoro Il lavoro autonomo Informazioni e orientamento al lavoro autonomo Supporto per la ricerca di soluzioni alloggiative Percorsi individualizzati nella ricerca di soluzioni alloggiative autonome Accesso al mercato privato degli alloggi Contributi alloggio Alloggi di edilizia residenziale pubblica Suggerimenti pratici per la ricerca dell alloggio Animazione socio-culturale Costruzione di una rete di sostegno...58 Capitolo 4: Casi particolari I minori non accompagnati Le persone che hanno subito torture...64 Capitolo 5: Competenze dei Comuni e forme associative Le competenze dei Comuni Le forme associative...69 Capitolo 6: Strumenti legislativi a disposizione dei comuni Legge sull assistenza (328/2000) Fonti di finanziamento per le politiche sociali Il Fund Rasing e il Piano di Zona

5 Capitolo 7: Criteri di rendicontazione dei finanziamenti Registri obbligatori Principio di cronologicita e competenza Modalità di rendicontazione per codici di spesa Dichiarazione finale del comune:...85 Parte seconda: le buone prassi Schede di buone prassi Allegati 97 Allegato 1 : Modello di regolamento del centro di accoglienza...98 Allegato 2: Modello di contratto di accoglienza Allegato 3: Modello di convenzione con la ASL Allegato 4 :Modello di curriculum europeo Allegato 5: Legenda codici di spesa Allegato 6: Registro generale delle spese Allegato 7: Prospetto analitico spese suddivise per codice Allegato 8: Riepilogo mensile Allegato 9: Registro delle presenze Bibliografia

6 Premessa Le diverse esperienze maturate nell ambito del Programma Nazionale Asilo prima e del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati poi, sono state raccolte ed elaborate per mettere a disposizione di operatori e amministratori locali un modello di intervento strutturato che tenesse conto sia delle buone prassi sperimentate all interno dei progetti territoriali, sia della normativa nazionale ed europea di più recente approvazione in materia di asilo. Nasce in questo modo il Manuale operativo per l attivazione e gestione di servizi di accoglienza e integrazione per i richiedenti asilo, i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria, contenente standard di qualità, efficacia ed efficienza. Lo scopo è quello di fornire agli operatori uno strumento utile alla realizzazione degli obiettivi comuni ai progetti territoriali, accompagnandoli nella programmazione delle attività di assistenza sociale, legale e di integrazione. Il presente documento è stato rivisitato alla luce delle modifiche apportate dai Regolamenti di attuazione (DPR 16 settembre 2004, n. 303; DPR 18 ottobre 2004, n. 334) della legge 30 luglio 2002 n. 189 e ulteriormente aggiornato sulla base del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 140 relativo all attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. 6

7 Parte prima: gli interventi 7

8 Capitolo 1: Le strutture di accoglienza Per strutture di accoglienza a cui si fa riferimento nel presente manuale, sono da intendersi quelle messe a disposizione dagli Enti locali afferenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all art. 32 della Legge 189/2002 e di seguito definite centri di accoglienza I beneficiari Ai centri di accoglienza del Sistema possono accedere i richiedenti asilo, i rifugiati ed i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si elencano di seguito alcune definizioni sulle diverse tipologie di permesso di soggiorno dei beneficiari accolti: Richiedente asilo Il richiedente asilo è colui che, dopo aver lasciato il proprio Paese d origine, ha - in qualunque forma, ovvero per iscritto, oralmente o in altro modo - espresso l'intenzione di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o di voler beneficiare di altre forme di protezione. La sua domanda viene esaminata dalle autorità di quel Paese (in Italia, in base all art. 1 della legge n. 39/90, la c.d. legge Martelli, l organo competente è la Commissione per il riconoscimento dello status per il riconoscimento dello status di rifugiato) e fino al momento della decisione in merito alla sua domanda egli è un richiedente asilo. Rifugiato Il rifugiato è colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,avvalersi della protezione di questo Paese. Questa la definizione che troviamo all art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, ripresa dalla legge n. 722 del 1954 di attuazione della stessa convenzione nell ordinamento italiano. Titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari Il permesso di soggiorno per protezione umanitaria 1 viene rilasciato dalle Questure previa raccomandazione della Commissione per il riconoscimento dello status per il riconoscimento dello status di rifugiato, quando - a seguito di esito negativo della domanda d asilo - si riscontra che sarebbe comunque pericoloso per la persona il rientro nel suo Paese d origine 2 sulla base del rispetto del principio del non-refoulement (non respingimento) 3. 1 art. 5, comma 6, art. 19 Legge 286/1998- T.U. Immigrazione 2 In tal senso si è espressa la Direttiva CE del 29 aprile 2004/83 recante norme minime sull attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. 3 Principio sancito sia dall art. 33 della Convenzione di Ginevra, come ripreso sia dall art. 19 del Testo Unico sull immigrazione, sia dall art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo. Il titolo di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche direttamente dalle Questure sulla base del combinato disposto ed art. 28 punto d) del regolamento attuativo 394/99 che non è stato modificato dalla nuova normativa. 8

9 1.2. Le caratteristiche strutturali ed organizzative dei centri di accoglienza L accoglienza dei beneficiari può essere effettuata presso centri di accoglienza collettivi o in appartamenti privati distribuiti sul territorio comunale. Le modalità organizzative adottate dipendono dalla grandezza del centro di accoglienza e dalla tipologia dei servizi erogati (presenza o meno di una mensa interna; eventuali servizi di lavanderia etc.): ad un numero maggiore di servizi erogati corrisponde la predisposizione di personale in numero sufficiente ed organizzato in maniera tale da ricoprire le diverse funzioni. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, dovranno essere osservate le norme igienico- sanitarie relative sia alla qualità, alla conservazione, alla somministrazione dei cibi e degli ingredienti forniti agli ospiti che alla pulizia e all igiene dei locali Requisiti minimi comuni 5 In linea generale, qualunque sia l assetto organizzativo, le strutture di accoglienza rispondono ad alcuni requisiti minimi comuni relativamente alla struttura, all organizzazione ed alla gestione. a. Requisiti minimi strutturali Collocazione fisica Il primo requisito è che il centro sia collocato in luoghi abitati facilmente raggiungibili da mezzi pubblici in modo tale da consentire ai beneficiari di partecipare alla vita sociale e di avere un facile accesso ai servizi del territorio. La possibilità di raggiungere agevolmente i servizi diventa tanto più importante quanto più l accoglienza viene impostata come il primo passo di un processo di autonomizzazione del beneficiario. Egli infatti deve essere in grado di muoversi gradualmente sul territorio e la vicinanza e la possibilità di raggiungere i servizi aiuta a familiarizzare con l ambiente circostante. Caratteristiche igienico- sanitarie Per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari, il centro dovrà essere dotato di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (mediamente 1 su 6) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e laddove la presenza sia mista quanto a genere. Suddivisione e grandezza degli spazi Per quanto riguarda gli aspetti logistici, il numero e grandezza delle stanze è proporzionale agli ospiti previsti. A tal proposito l indicazione è di prevedere un massimo di 4 beneficiari per stanza nel caso di centri collettivi di medie dimensioni e di 2-3 beneficiari per stanza nel caso di appartamenti. 4 DM. del 16 maggio 1987 n. 246 e successive modificazioni (Norme sulla sicurezza degli edifici di civile abitazione); D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro). 5 I requisiti minimi individuati si ispirano all esperienza maturata nel Programma Nazionale Asilo e alla normativa italiana più recente tra cui il D.Lgs 140/2005 di attuazione della Direttiva 2003/09/CE sugli standard minimi per l accoglienza dei richiedenti asilo e il DM n. 308/2001 sui requisiti minimi strutturali ed organizzativi delle strutture a ciclo residenziale a norma dell art. 11 della legge 8 novembre 2000 n

10 Oltre agli spazi destinati alle camere da letto e ai servizi igienici, sono previsti spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione in modo tale da garantire da un lato la privacy e dall altra la possibilità di incontro e scambio tra i beneficiari. A seconda della grandezza e delle caratteristiche organizzative del centro, oltre ad una cucina attrezzata e ad una sala comune per la consumazione dei pasti, è previsto almeno uno spazio ricreativo attrezzato per la lettura e/o la conversazione (con divani e librerie) con un angolo tv possibilmente dotato di collegamento satellitare per consentire ai beneficiari di essere informati sugli eventi dei paesi di origine. Laddove la struttura lo consenta, per esempio in un centro collettivo di medie e/o grandi dimensioni, si possono prevedere spazi per la lettura e la conversazione separati dalla sala tv. b. Requisiti minimi organizzativi: il personale Si fa riferimento in questo caso all organizzazione del personale, la cui scelta comporta la necessità di rispondere da un lato alle specifiche esigenze organizzative del centro di accoglienza e dall altro alle caratteristiche dei beneficiari che si prevede di inserire. A questo proposito la normativa prevede l impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare all interno della struttura. 6 Qualunque sia il livello di complessità organizzativa, sarà opportuno prevedere la presenza di una equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari sia alle esigenze gestionali del centro. Equipe degli operatori Lo staff coinvolto in ogni centro dovrebbe pertanto prevedere operatori con specifici profili professionali e quindi competenze specifiche, alle quali si aggiunge una serie di competenze trasversali. Profili professionali. Dal punto di vista strettamente operativo, ogni centro dovrebbe prevedere almeno le seguenti figure: - Assistente sociale: la figura dell assistente sociale è importante per la definizione/individuazione degli elementi di contesto nei quali calare l intervento. Infatti è in grado di offrire consulenza ed orientamento in merito alle pratiche burocratiche da espletare; facilitare il rapporto con le istituzioni proprio per la conoscenza delle stesse e dei ruoli; è inoltre in grado di coniugare l offerta di servizi sociali territoriali ad una conoscenza approfondita del contesto normativo di riferimento relativo ai servizi di cui i beneficiari possono usufruire. - Educatore professionale: il ruolo dell educatore professionale è più strettamente legato al rapporto diretto con il beneficiario. Obiettivo del suo intervento è quello di accompagnare il beneficiario nel percorso di autonomizzazione sia attraverso colloqui individuali che attraverso l accompagnamento ed orientamento ai servizi del territorio. Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie di operatività psicopedagogica e di riabilitazione psicosociale. - Mediatore socio -culturale- linguistico: tale figura in particolare è importante non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitare la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari. L utilizzazione del mediatore è auspicabile al momento dell inserimento del beneficiario nel centro e soprattutto nelle situazioni in cui il beneficiario ha a che fare con le istituzioni, dalla scuola alla questura, al servizio sanitario. 6 art. 9, comma 3, D. Lgs 140/

11 Competenze trasversali a tutte le figure: - capacità di ascolto - capacità di porsi in relazione con il beneficiario - conoscenza dell utenza specifica - capacità di muoversi all interno di una rete di servizi Suddivisione dei ruoli all interno dell equipe La gestione del centro di accoglienza, qualunque sia la sua tipologia, richiede una suddivisione di ruoli all interno dei profili professionali descritti. Sulla base delle specificità degli interventi da attivare, si possono distinguere i seguenti ruoli: - operatore dell accoglienza: con il compito di curare tutti gli interventi di natura gestionale del centro dalla logistica, organizzazione interna degli ospiti (definizione di turni mensa, turni per le pulizie etc.) accompagnamento ai servizi del territorio (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l espletamento delle pratiche burocratiche etc.). - operatore per l integrazione: con il compito di informare ed orientare il beneficiario in merito all accesso allo studio, alla formazione, al lavoro, all inserimento alloggiativo; - operatore legale: con il compito di sostenere il beneficiario nell iter burocratico per il riconoscimento dello status. Gli interventi di assistenza legale non richiedono necessariamente la presenza di un legale all interno del centro. E sufficiente la presenza di un operatore con competenze legali in materia di diritto d asilo, procedura per la presentazione delle domande, diritti e doveri di richiedenti asilo, rifugiati e umanitari, legislazione vigente in Italia e in Europa. Per quanto riguarda invece il numero e l organizzazione del personale, questo varia in rapporto alla tipologia del centro: mentre nei centri collettivi di medie e grandi dimensioni il lavoro è organizzato secondo ruoli e funzioni più articolate, per quanto riguarda i centri di piccole dimensioni e per gli appartamenti, questi richiedono un organizzazione differente. In questo ultimo caso infatti può essere sufficiente un referente per struttura con il compito di gestire i rapporti con i beneficiari e di questi con il contesto territoriale nel quale sono inseriti. Relativamente alla fornitura dei servizi previsti (assistenza sociale, legale etc.), ogni referente dovrà essere in grado di attivare i servizi necessari ed orientare i beneficiari sul territorio in base alle esigenze riscontrate. Il coordinamento dell equipe L organizzazione e il coordinamento dell equipe di operatori, è affidata ad un coordinatore con i seguenti compiti: - gestione generale del centro; - coordinamento degli operatori (assegnazione compiti, riunioni periodiche, organizzazione copertura dei turni etc.); - gestione dei rapporti con le istituzioni locali per tutto ciò che concerne le problematiche del centro; - promozione e stipula di convenzioni con i servizi del territorio; - predisposizione e organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori; 11

12 c. Requisiti minimi gestionali Si intendono con questi gli strumenti volti a garantire una situazione di contesto tale da consentire una più agevole gestione del centro di accoglienza. Rientrano tra questi: - la redazione di un regolamento del centro 7. E opportuno che tutte le informazioni sul funzionamento del centro vengano riportate in un regolamento, scritto e tradotto in lingue comprensibili o spiegato attraverso mediatori culturali, contenente anche le regole di permanenza e le condizioni per le quali può essere previsto l allontanamento del beneficiario qualora non venissero rispettate; - la predisposizione di un contratto di accoglienza 8. L importanza di far firmare un contratto di accoglienza ai beneficiari risiede nella possibilità di legare la permanenza al centro ad un accordo chiaro sulle regole, sulle attività obbligatorie da realizzare alle quali il beneficiario è tenuto a partecipare e sulle condizioni per le quali può essere previsto un suo allontanamento dal centro; - l adozione di un registro di utenti; - l obbligo di informare l operatore di riferimento nel caso di assenza prolungata oltre le 24 ore Capacità ricettiva e modalità organizzativo -gestionali Fatti salvi i requisiti minimi di cui al paragrafo recedente, si possono individuare tipologie di strutture che si differenziano in base alla capacità ricettiva e all organizzazione adottata di conseguenza. Sulla base della capacità ricettiva, si possono distinguere le seguenti tipologie di struttura: centri collettivi di piccole dimensioni (circa 15 persone); centri collettivi di medie dimensioni (circa 30 persone); centri collettivi di grandi dimensioni assimilabili alle strutture alberghiere (oltre i 30); appartamenti. Ad ognuna di queste tipologie corrisponde un modello organizzativo differente che tiene conto sia degli aspetti gestionali che del livello di maggiore o minore autonomia dei beneficiari. Centri collettivi di piccole dimensioni e gli appartamenti I centri di piccole dimensioni e gli appartamenti si caratterizzano per un maggiore livello di autonomia dei beneficiari e per una minore complessità organizzativo- gestionale. Tuttavia gli appartamenti si differenziano dai centri collettivi per una graduale autoorganizzazione dei beneficiari. In genere infatti si prevedono : la consegna delle chiavi ad ogni ospite al momento dell inserimento; l intervento esterno di un operatore di riferimento che segua il percorso dei beneficiari e sia a disposizione per le esigenze connesse alla convivenza; una fase iniziale di accompagnamento nella gestione della quotidianità (spesa alimentare, abbigliamento, etc.) fino al raggiungimento di una graduale autogestione da parte dei beneficiari. 7 vedi allegato 1 8 vedi allegato 2 12

13 I centri collettivi, invece, prevedono: la presenza di operatori nelle ore diurne per la gestione quotidiana (organizzazione dei turni; vigilanza sul rispetto degli orari di rientro etc;); l organizzazione e definizione di turni di pulizia e di cucina a carico dei beneficiari. I centri collettivi di medie e grandi dimensioni. Questa tipologia di centri non può garantire ampi spazi di autonomia dato l alto numero dei beneficiari ed implica necessariamente un organizzazione logistica e gestionale complessa. Gli stessi spazi sono strutturati in modo tale da prevedere per esempio, una cucina, una lavanderia, sale diversificate per la tv o adibite ad angolo lettura e conversazione e un numero maggiore di spazi di socializzazione in rapporto al numero dei beneficiari etc. Inoltre, a differenza dei centri di piccole dimensioni e degli appartamenti, contemplano la presenza di operatori anche in orari notturni Condizioni materiali di accoglienza Si intendono le condizioni atte a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento dei beneficiari. Tra le misure di accoglienza sono comprese, oltre alla predisposizione di una struttura adeguata, la fornitura del vitto e dei beni di prima necessità. Questi possono essere elargiti in natura, sottoforma di sussidi economici o tramite buoni. In ogni caso, la gestione di tali aspetti deve essere opportunamente regolamentata al fine di evitare incomprensioni e conseguenti problemi di gestione all interno del centro. Sulla base della tipologia ed organizzazione più o meno complessa del centro, possono essere individuate le modalità di erogazione che meglio vi si adattano: a. Vitto Il vitto include la colazione e i due pasti principali e, ove possibile, dovrebbe soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni delle persone accolte. Le modalità di erogazione possono variare a seconda della tipologia e dell organizzazione del centro. Si elencano di seguito alcune possibilità: Servizio mensa: può essere organizzato internamente o esternamente al centro. Nel caso venga allestito internamente, sarà necessario prevedere, per i centri collettivi, uno spazio cucina adeguatamente predisposto e l impiego di personale specifico. Può essere inoltre prevista la possibilità che gli stessi ospiti cucinino autonomamente: in tal caso sarà opportuno predisporre l organizzazione di turni al fine di consentire l agevole preparazione dei cibi e uno spazio comune nel quale consumarli. Può essere anche predisposto un servizio di catering con consegna dei pasti a domicilio sia che si tratti di centri collettivi sia che si tratti di appartamenti. In tal caso sarà opportuno stipulare delle convenzioni facendo attenzione alla diversificazione del menù in base alla tipologia degli ospiti. Infine, se la mensa viene predisposta in uno spazio esterno alla struttura, sarà necessario garantirne il facile raggiungimento dal centro. Mensa esterna: la distribuzione del vitto può essere effettuata attraverso l erogazione ai beneficiari di buoni pasto da utilizzare presso mense esterne. In tal caso potrebbe essere opportuno, a seconda dei casi, prevedere accordi e/o stipulare convenzioni con i gestori. 13

14 Erogazione di somme di denaro direttamente ai beneficiari destinate all acquisto di beni alimentari. Tale formula risulta particolarmente indicata nel caso di centri di accoglienza organizzati sottoforma di appartamento. In tal caso sarà opportuno prevedere un accompagnamento iniziale al fine di consentire una graduale autonomia dei beneficiari nella gestione della quotidianità. Erogazione diretta di generi alimentari : sia per gli appartamenti che per i centri collettivi, si può prevedere l acquisto diretto di generi alimentari da parte del centro, tenendo conto anche di richieste di alimenti specifici avanzate dai beneficiari. Per i generi alimentari di base (pasta, olio, riso etc) può essere inoltre utile fare ricorso a convenzioni con il banco alimentare. Erogazione di buoni-alimentari pre- pagati. b. Fornitura di beni di prima necessità Abbigliamento: la fornitura di vestiario e calzature può essere effettuata tramite: erogazione diretta da parte del centro di accoglienza attraverso l acquisto o rivolgendosi ai centri di raccolta di capi usati (esclusa la biancheria intima) purché in buone condizioni e sottoposti ad adeguati processi di sterilizzazione. contributi in denaro spendibili presso determinati negozi con i quali siano stati presi precedentemente accordi in merito, per esempio, al limite massimo di spesa per singolo capo di abbigliamento. Prodotti per l igiene personale: così come per il vestiario, possono essere forniti tramite erogazione diretta o tramite contributo in denaro. c. Pocket money per le spese personali: in aggiunta ai servizi elencati, ad ogni beneficiario potrà inoltre essere corrisposto un sussidio per piccole spese giornaliere commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare L accesso e la revoca delle misure di accoglienza Secondo quanto previsto dalla normativa di recente approvazione 9, l accesso alle misure di accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione è garantito al richiedente asilo che risulta privo dei mezzi di sussistenza per sé e per i suoi familiari; tale accesso è consentito inoltre al ricorrente autorizzato a permanere nel territorio, ma solo per il periodo in cui non gli è consentito lavorare o non può lavorare per problemi di salute. L accoglienza ha termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo. Per quanto riguarda i rifugiati e i titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, il Sistema di protezione prevede l accoglienza per un periodo di tempo definito e comunque prorogabile per circostanze eccezionali debitamente motivate, previa autorizzazione del Servizio centrale. L accoglienza dei beneficiari viene invece revocata 10 nei seguenti casi: - Mancata presentazione presso la struttura individuata o abbandono del centro di accoglienza senza comunicazione da parte del beneficiario; - comportamenti gravi e ripetuti contrari al regolamento del centro di accoglienza (vd. par ) sottoscritto dal beneficiario. 9 art. 5, commi 2 e 7 D. Lgs 140/ per quanto riguarda nello specifico i richiedenti asilo, i casi di revoca delle misure di accoglienza vengono definiti all art. 12 D. Lgs 140/2005: 14

15 Capitolo 2: L accoglienza dei beneficiari 2.1.Il rapporto operatore-utente Gli operatori rivestono un ruolo fondamentale nelle fasi dell inserimento del beneficiario sul territorio, a partire dall accoglienza nei centri fino all integrazione socio-economica. L operatore è infatti la persona che materialmente accoglie il beneficiaro e con la quale l ospite si rapporterà per tutto il periodo di permanenza nel centro e anche durante le prime fasi della sua integrazione sul territorio. In questo periodo l operatore sarà punto di riferimento per tutte le esigenza legate, non solo alla quotidianità ma anche alle attività di conoscenza del territorio e della comunità locale. Il rapporto tra operatore ed utente si caratterizza pertanto come una relazione di fiducia attraverso la quale l operatore sostiene il beneficiario nella realizzazione di un percorso di inserimento aiutandolo a focalizzare ed eventualmente potenziare le proprie risorse in rapporto al contesto sociale nel quale è inserito. Al fine di instaurare una relazione di fiducia efficace è importante che l operatore abbia chiari alcuni elementi che entrano in gioco nelle relazioni interpersonali e dei quali occorre tenere conto quando si lavora con persone che presentano potenziali difficoltà. In particolare, l operatore dovrà avere la capacità di: - Delimitare l ambito del proprio ruolo professionale - Acquisire le competenze specifiche richieste dal ruolo - Essere consapevole dei propri limiti professionali e personali - Assicurarsi che al beneficiario siano chiari tali limiti - Elaborare una mappatura dei servizi e delle potenzialità del territorio - Costruire rapporti di scambio di informazioni e di reciproca collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio - Favorire l accesso dei beneficiari ai servizi individuati - Orientare il beneficiario al servizio/operatore di cui ha bisogno - Responsabilizzare il beneficiario affinché si attivi in autonomia facendo leva sulle proprie risorse individuali - Rapportarsi con i beneficiari in relazione alle caratteristiche personali di ciascuno, senza omologare l intervento - Condividere il piano di intervento con gli altri operatori del servizio affinché le azioni intraprese siano complementari fra loro e diano efficacia all intervento nel suo complesso In questo senso il ruolo dell operatore è quello di : - Avere chiari gli obiettivi del progetto e renderli espliciti al beneficiario. Impostare la relazione con il beneficiario a partire dagli obiettivi del progetto nel quale è inserito (cosa ti posso dare, cosa mi aspetto che tu faccia etc), chiarendo al beneficiario che il ruolo dell operatore non consiste nel farsi carico in toto del beneficiario, bensì quello di offrire la propria professionalità a sostegno di un percorso di inserimento socio economico.. - Contestualizzare la situazione del beneficiario in rapporto ai servizi di cui può usufruire sul territorio ed in generale in rapporto ai diritti e doveri di cui gode secondo la legislazione italiana. Questo ultimo punto risulta particolarmente importante al fine di evitare fraintendimenti circa la soluzione dei problemi legati al permesso di soggiorno. 15

16 - Su tali basi, elaborare insieme al beneficiario un percorso individuale che ottimizzi le risorse e gli obiettivi della persona con le effettive opportunità e possibilità del territorio. Gli strumenti che l operatore ha a disposizione sono: L ascolto empatico: porsi dal punto di vista del beneficiario Relazione improntata sul dialogo e sulla negoziazione Comunicazione professionale: da comunicazione spontanea a comunicazione consapevole finalizzata a strutturare e rendere trasparente il rapporto dare/avere all interno del progetto e della relazione interpersonale Conoscenza del beneficiario e della sua storia al fine di focalizzare le eventuali difficoltà, anche di ordine psicologico ed emotivo, che possono avere un influenza sulle proposte che vengono fatte. Condivisione degli interventi con tutta l equipe di operatori Accoglienza iniziale L inserimento di un nuovo ospite richiede un attenzione particolare per quanto riguarda la composizione del gruppo di persone ospitate. In questo senso sarà necessario prevedere, laddove possibile, un accoglienza per gruppi omogenei di ospiti (donne sole con minori singoli, famiglie etc.) ed evitare la convivenza tra gruppi etnici diversi provenienti dalle medesime zone di guerra che potrebbero creare situazioni di tensione all interno del centro (es. eritrei ed etiopi) Colloquio di ingresso Al momento dell ingresso del beneficiario, è importante che ogni ospite sia adeguatamente informato sul funzionamento del centro e sulle regole da rispettare. A tal fine sarà opportuno prevedere un colloquio di ingresso, preferibilmente in presenza di un mediatore culturale, con l obbiettivo di fornire al beneficiario le seguenti informazioni: i servizi di cui potrà usufruire dal momento dell inserimento; l organizzazione e le modalità di funzionamento del centro; il ruolo degli operatori in riferimento ai servizi offerti (operatore legale, operatore per l accoglienza, operatore responsabile per le attività di integrazione o, se previsto, operatore di riferimento) illustrazione del regolamento del centro. Al termine del colloquio, dopo aver verificato tramite il mediatore la corretta comprensione delle informazioni fornite, è importante far sottoscrivere al beneficiario un contratto di accoglienza. Una volta sottoscritto il contratto, il beneficiario viene formalmente inserito nel centro di accoglienza e si procede alla: consegna delle chiavi (nel caso di appartamenti) assegnazione di un posto letto distribuzione di capi di abbigliamento (se previsto dal centro) e kit di igiene personale Verrà infine fissato un primo appuntamento per espletare le pratiche burocratiche più urgenti e propedeutiche all accesso ai diversi servizi del territorio. 16

17 Adempimento delle prime pratiche burocratiche Si elencano di seguito le principali attività che è necessario svolgere al momento dell ingresso del beneficiario nel centro di accoglienza: a. la comunicazione alla Questura Al momento dell inserimento di un nuovo beneficiario all interno del centro, l operatore è tenuto a segnalarne la presenza alla Questura di zona entro 48 ore. Tale comunicazione è prevista dalle norme antiterrorismo per tutti i cittadini 11, dalla normativa sull immigrazione 12 e dall art. 6 del D.Lgs 140/2005. Presso la Questura (o il commissariato di zona nel caso di grandi città) il beneficiario rinnoverà periodicamente il suo permesso di soggiorno ed è presso la Questura che il richiedente asilo, in procedura ordinaria, riceverà la notifica della convocazione per l audizione presso la Commissione territorialmente competente per la definizione dello status di rifugiato. b. il codice fiscale Il codice fiscale è fondamentale per l iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta và inoltrata alla Direzione generale delle entrate del Ministero delle Finanze presente in ogni capoluogo di provincia dietro presentazione di un documento di identità o, nel caso di richiedenti asilo, del permesso di soggiorno. c. l iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) Il richiedente asilo, trattenuto nel centro di identificazione o nel Centro di permanenza temporanea e accoglienza (Cpta) ha diritto alle cure ambulatoriali essenziali e ospedaliere urgenti erogate dal SSN in base a convenzioni stipulate ove possibile dal Ministero dell Interno. Servizi di prima assistenza generica, per almeno 4 ore giornaliere sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 ospiti. Dal momento in cui il beneficiario risulta domiciliato presso la struttura di accoglienza 13, deve poter accedere a tutti i servizi pubblici presenti sul territorio, tra cui il Servizio Sanitario Nazionale. L iscrizione al SSN e la conseguente scelta del medico di base è un obbligo 14, oltre che un diritto, e rappresenta pertanto una delle priorità connesse all accoglienza. L iscrizione al SSN può essere fatta in qualsiasi momento presso l Azienda Sanitaria Locale dove il beneficiario ha la residenza anagrafica o l effettiva dimora, attraverso la compilazione di un modulo di iscrizione fornito dalla ASL. I documenti necessari sono il permesso di soggiorno, il codice fiscale e l autocertificazione del domicilio 15 L iscrizione al SSN consente al beneficiario di accedere ai servizi di base previsti per tutti i cittadini 16 : rientrano tra questi la scelta del medico di base e del pediatra nel caso dei minori, l accesso ai consultori familiari e ai dipartimenti di igiene mentale, le prestazioni di 11 art. 12 del DL 21/3/78 n 59 convertito in legge 18/5/78 n art. 7 L. 286/ codice civile, art. 43 definisce il domicilio come luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; in tal senso, a seconda delle necessità del beneficiario, il domicilio può essere eletto anche presso la sede di una associazione o presso uno studio legale. 14 Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000 con oggetto: D.L. 25 luglio 1998 n. 286: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. In riferimento all art. 34 del T.U. n. 268/98 (assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale), tale circolare specifica le norme relative all iscrizione obbligatoria per alcune categorie di stranieri tra cui richiedenti asilo, rifugiati e persone in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 15 DPR. 455/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, definisce all art. 46 gli stati, qualità personali e fatti per i quali sono previste le dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 16 L iscrizione al SSN è consentita anche ai cittadini extracomunitari non in regola secondo le norme relative all ingresso ed al soggiorno, così come previsto dall art. 35 del D.lg. 286/98. 17

18 urgenza (ricoveri ospedalieri e pronto soccorso). Consente inoltre l accesso al servizio di medicina legale presso il quale è possibile attestare lo stato fisico o psichico nei casi particolari di vittime di tortura. Tale certificazione può essere utile in sede di audizione presso la Commissione per il riconoscimento dello status a supporto della richiesta di asilo. Le prestazioni di base sono gratuite mentre per le visite specialistiche è previsto il pagamento di un contributo ( ticket ). Sono esenti dal pagamento del ticket i disoccupati e altre categorie di persone tra cui i richiedenti asilo. Per questi ultimi le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa in quanto, non essendo data loro la possibilità di lavorare per il periodo di tempo che intercorre tra la richiesta d asilo e la definizione dello status, vengono equiparati ai disoccupati, così come stabilito dalla Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo L iscrizione al servizio sanitario nazionale è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno 17 e va pertanto rinnovata ad ogni rinnovo del permesso stesso. E inoltre estesa a tutti familiari a carico e per i figli fino al compimento dei 18 anni Il colloquio di orientamento e la definizione di percorsi individualizzati Il colloquio di orientamento segue di qualche giorno il colloquio di ingresso ed è finalizzato a: - fornire informazioni generali sui diritti e doveri dei RAR; - preparare un fascicolo personale contenente i dati anagrafici del beneficiario e qualsiasi altra informazione possa essere utile a predisporre un piano personalizzato di intervento. A questo seguono colloqui a cadenza periodica finalizzati alla definizione di un progetto individuale di intervento ed alla verifica in itinere del percorso concordato. L obiettivo nell elaborazione di questi percorsi è quello di superare una concezione assistenzialistica dell accoglienza sollecitando e stimolando il beneficiario a partecipare attivamente alla definizione di un progetto di vita autonomo che trovi piena realizzazione nell uscita dal centro di accoglienza. Il percorso individualizzato consiste nella definizione di un programma di accoglienza ed integrazione che l operatore elabora e condivide con il beneficiario e nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche. Gli obiettivi vengono definiti sulla base delle risorse individuali e delle possibilità offerte dal territorio e sono soggetti a modifiche nel tempo sulla base delle mutate esigenze del beneficiario e del contesto. A tal fine è necessario prevedere un piano di verifiche periodiche (per es. un colloquio mensile con il beneficiario) per fare il punto sullo stato di attuazione del programma, evidenziando le eventuali difficoltà di realizzazione e l individuazione delle possibili soluzioni. Alla definizione dei percorsi individualizzati di accoglienza ed integrazione contribuisce, per la parte relativa all inserimento lavorativo e formativo, la compilazione del bilancio di competenze (vd. par.3.2.1). 17 incluso il periodo dell eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno. In questo caso, ai fini dell iscrizione, va esibita la ricevuta di prestazione dell istanza alle autorità di polizia (Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000). 18

19 2.3. Permanenza nel centro di accoglienza: i servizi minimi garantiti. I centri di accoglienza dovrebbero garantire l erogazione dei seguenti servizi di base: Assistenza sociale Per interventi di assistenza sociale si intendono tutte le azioni finalizzate ad: a. informare, orientare ed accompagnare i beneficiari nell accesso ai servizi pubblici. L operatore dell accoglienza dovrà essere in grado di fornire un primo orientamento di base al beneficiario introducendolo alla conoscenza degli uffici predisposti per la realizzazione di determinati servizi ed al loro funzionamento. In concreto dovrà essere in grado di fornire indicazioni circa: - iscrizione al servizio sanitario nazionale; - iscrizione dei minori a scuola; - iscrizione ai corsi di educazione per adulti dislocati nel territorio; - accesso ai corsi di alfabetizzazione linguistica; b. Accompagnare nel disbrigo delle pratiche amministrativo- burocratiche: richiesta di sussidi, contributi alloggio, acceso alle graduatorie per l Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed in generale tutti quei servizi che l ente locale mette a disposizione Assistenza sanitaria Oltre all iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, per quanto riguarda le attività connesse all assistenza sanitaria è opportuno che il centro di accoglienza provveda a stringere /creare rapporti con i servizi del territorio. Si può per esempio provvedere alla stipula di protocolli di intesa con la ASL di riferimento 18 al fine di rendere maggiormente accessibili al beneficiario i vari servizi sanitari del territorio, promuovendo la rimozione di ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale, anche attraverso l utilizzazione di mediatori culturali. In questo senso, particolare riguardo dovrebbe essere dato a tutte le situazioni che richiedono interventi specialistici come quelli che possono essere necessari nel caso di vittime di tortura, minori, portatori di handicap e anziani sviluppando una rete mirante a coinvolgere nell'attuazione del programma di sostegno ai beneficiari, tutti gli enti pubblici e privati attivabili sul territorio Assistenza scolastica Si intendo tutti gli interventi finalizzati all inserimento e/o aggiornamento scolastico dei minori e degli adulti accolti. In particolare si evidenziano le seguenti attività: a. Iscrizione dei minori a scuola A tutti minori stranieri, soli o accompagnati è garantito l accesso alle scuole di qualsiasi ordine e grado qualunque sia il loro status giuridico Vd. allegato 3 19 DPR 394/99, art. 45, comma. 1: I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 19

20 Per quanto riguarda i minori non soggetti al diritto- dovere all istruzione e formazione, i minori da 3 mesi a 3 anni possono accedere agli asili nido, pubblici o privati, distribuiti sul territorio. In entrambi i casi si prevede il pagamento di una retta mensile: nel caso dei nidi pubblici tale pagamento è stabilito in base al reddito familiare. L iscrizione agli asilo nido pubblici, quasi sempre comunali, può essere effettuata attraverso la compilazione del relativo modulo di iscrizione, presso il comune o circoscrizione (nel caso di grandi città) nel quale il richiedente asilo e/o rifugiato ha il proprio domicilio o residenza. I minori dai 3 ai 5 anni possono essere iscritti alla scuola per l infanzia (ex materna) secondo quanto stabilito dalla normativa sul riordino dei cicli scolastici recentemente approvata 20. La scuola per l infanzia può essere pubblica o privata e le modalità di iscrizione, nel caso di quella pubblica, sono le stesse previste per i nidi. A partire dai 6 fino ai 18 anni, tutti i minori stranieri, soli o accompagnati, presenti sul territorio sono soggetti all obbligo scolastico e formativo qualunque sia il loro status giuridico. Ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. La normativa di recente approvazione prevede il diritto dovere all istruzione e formazione dei minori dai 6 ai 18 anni per un totale di 12 anni suddivisi in due cicli di studio: primo ciclo fino ai 14 anni e secondo ciclo dai 15 ai Ad oggi è attivo solo il regolamento di attuazione relativo al primo ciclo di studi (scuola dell infanzia e primo ciclo di istruzione) 22. Le principali novità rispetto alla normativa precedente si riferiscono: - la predisposizione di un piano di studi personalizzato per ogni allievo; - l individuazione di docenti con specifica formazione incaricati di redigere il piano di studi individualizzato e di svolgere una funzione di orientamento nei confronti delle famiglie nella scelta delle attività facoltative e gratuite che la scuola è tenuta a predisporre oltre al normale orario didattico. - l obbligo per le scuole di organizzazione attività di insegnamento, facoltative e gratuite per le famiglie, sulla base delle esigenze espresse dalle stesse, per ulteriori 99 ore nella scuola primaria e 198 in quella secondaria. In questo ultimo caso, l organizzazione delle attività deve essere coerente con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo. - La scelta delle attività facoltative di cui sopra viene effettuata all atto dell iscrizione. Per quanto riguarda l obbligo scolastico e l obbligo formativo, non essendo ancora entrati in vigore i regolamenti attuativi relativi alla normativa citata, 23 resta in vigore la normativa precedente. 20 Legge n. 53/2003, e D.Lgs n. 59/2004 : Definizione delle norme generali relative alla scuola d infanzia e al primo ciclo dell istruzione a norma dell art. 1 della legge 28 marzo 2003 ; il decreto le prevede tra le altre cose, l accesso alla scuola di infanzia per l anno scolastico , in forma di sperimentazione, per i bambini che hanno compiuto 3 anni entro il 28 febbraio Per gli anni successivi è prevista un ulteriore graduale anticipazione dell entrata fino a comprendere i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell anno scolastico di riferimento. 21 Legge n. 53 del 28 marzo 2003; 22 D. Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 concernente Diritto- dovere all istruzione e alla formazione, ai sensi dell art 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n Secondo lo schema di regolamento in corso di attuazione, la frequenza scolastica è obbligatoria dai 6 ai 14 anni compiuti (primo ciclo). Per quanto riguarda i minori dai 15 ai 18 (secondo ciclo), lo schema di regolamento prevede per loro la possibilità di esercitare il diritto- dovere all istruzione e formazione presso un istituto o del sistema dei licei o del sistema di formazione professionale, o del sistema dell apprendistato fino al 20

21 Nello specifico, l obbligo scolastico si considera assolto se il minore è stato promosso al secondo anno di scuola superiore o se al compimento dei 15 anni dimostra di aver rispettato per 9 anni le norme sull obbligo scolastico 24. I minori stranieri soggetti all obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all età anagrafica salvo diverse disposizioni del collegio dei docenti che può decidere, a seconda dei casi, di inserire il minore in una classe inferiore o superiore 25. L iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento dell anno presso la scuola più vicina. I minori sono soggetti all obbligo formativo fino al compimento dei 18 anni. L obbligo formativo può essere assolto all interno del sistema della formazione professionale regionale. Le alternative sono rappresentate dalla prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore, dal contratto di apprendistato e dai percorsi di istruzione e formazione tecnico professionale integrata 26. Data la complessità dell argomento e al fine di facilitare i rapporti tra i beneficiari le istituzioni scolastiche e/ o formative, dovranno essere previste le seguenti azioni: - accompagnamento e sostegno alle famiglie nei rapporti con gli insegnanti (informare le famiglie sull organizzazione scolastica con particolare riferimento alla partecipazione ai consigli di classe, alla definizione dei piani di offerta formativa etc.); - servizi di mediazione culturale tra genitori ed insegnanti e con la scuola in generale; - la partecipazione dei minori, ove fosse necessario, ai laboratori linguistici interni alle scuole e finalizzati al perfezionamento della lingua italiana; in questo caso sarà utile verificare la presenza nei Piani di offerta formativa delle diverse istituzioni scolastiche, di programmi di supporto linguistico; - inserimento in corsi di supporto finalizzati all apprendimento della lingua organizzati esternamente qualora la scuola non li preveda - supportare il minore e i suoi familiari nella scelta del tipo di percorso di studi da seguire attraverso un adeguato orientamento. b. Iscrizione a corsi di Educazione per gli Adulti (EDA) I Corsi EDA diffusi su tutto il territorio nazionale e realizzati all interno dei Centri Territoriali Permanenti per l educazione degli adulti (CTP) presenti in ogni distretto scolastico, sono gratuiti e finalizzati a garantire il diritto all apprendimento lungo tutto l arco della vita 27. La tipologia degli interventi realizzati, oltre a prevedere corsi per l ottenimento della licenza elementare, media e superiore per gli adulti, individua anche percorsi di alfabetizzazione funzionale finalizzati all apprendimento e rinforzo di competenze relative conseguimento di un diploma liceale o di un titolo o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni. Inoltre gli studenti che hanno compiuto i 15 anni di età, possono svolgere l intera formazione fino ai 18 anni attraverso l alternanza di studio e lavoro. 24 D. Lgs n. 323/99, art 1, comma DPR 394/99, art. 45, co. 2:.. I minori stranieri soggetti all obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto : a) dell ordinamento di studi del Paese di provenienza dell alunno, che può determinare l iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all età anagrafica; b) dell accertamento di competenze abilità, e livelli di preparazione dell alunno; c)del corso di studi eventualmente seguito dall alunno nel paese di provenienza; d) del titolo di studi eventualmente posseduto dall alunno. 26 Legge 144/99, art. 68; DPR 257/2000, artt.4 e 5. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, vd. siti e 27 art. 1, comma Dir. Min. 22/2001 sull educazione degli adulti 21

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