MEMORANDUM. circolari per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli n.2 del 17 GENNAIO 2013

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1 MEMORANDUM circolari per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli n.2 del 17 GENNAIO 2013 pleta 16 gennaio 2013 FOCUS 1. Novità fatturazione Riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni 3. Compensazione credito Iva dal 16 gennaio Le novità del 2013 in materia di lavoro 5. Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore NOTIZIE FLASH ACCERTAMENTO - Controlli formali ex art. 36-ter, gli atti delle società di capitali inviabili tramite Civis - Anche fiori, piante e pentole nel nuovo redditometro - Al via i nuovi studi di settore AGEVOLAZIONI - Contributi per enti culturali, domande entro il 28 febbraio - In Lombardia contributi alle Pmi per la comunicazione - Energia da fonti rinnovabili, contributi per interventi di piccole dimensioni DICHIARAZIONI - Approvato il CUD Certificazione degli utili, approvato il nuovo modello Cupe IMMOBILI - IMU: Enti non commerciali, manca il termine per la dichiarazione Imu IMPOSTE DIRETTE - IRPEF, IRES: È deducibile il compenso al liquidatore di Srl - Ires su immobili storici: canone ridotto del 35 per cento e rendita catastale ridotta del 50 per cento IVA E IMPOSTE INDIRETTE - Iva: Fatture, ora la numerazione non termina obbligatoriamente con l'anno solare - Accise, bolla di accompagnamento solo per la fase di prima immissione in commercio dei beni LAVORO - Diffida accertativa anche per lavoro sommerso e Tfr non versato - Per la chiamata del lavoro intermittente non è più utilizzabile il fax - Indennità di mobilità e ASpI, chiarimenti sul periodo transitorio - Con la riforma del lavoro allargata l integrazione salariale - Professionisti: Partite Iva, con la riforma del lavoro rischio riqualificazione del rapporto Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 1

2 PREVIDENZA - Soltanto online le domande di ASpI e mini ASpI - Dall'Inps chiarimenti sui requisiti per la pensione di vecchiaia - Nell'edilizia riduzione contributiva dell'11,50 per cento - Cassetto previdenziale per professionisti in gestione separata e aziende agricole - Pensioni, l Inps spiega i criteri della perequazione automatica - Scattano i nuovi limiti di reddito per gli assegni familiari SOCIETÀ - Srl semplificata, atto costitutivo e statuto integrabili dalle parti - Diritto Camerale: Invariati gli importi del diritto annuo alle Camere di commercio - Imprese: Affidato ad Equitalia il recupero degli aiuti di Stato illegittimi - Dal prossimo 4 aprile in vigore le nuove norme antincendio VARIE - Autotrasporto: Autotrasportatori, versamento della quota annuale entro il 31 marzo 2013 Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 2

3 NOVITÀ FATTURAZIONE 2013 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 Dal 1 gennaio 2013 sono in vigore le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione. In particolare, ha subìto importanti modifiche l art. 21 del D.P.R. n. 633/1972: - è prevista parità di trattamento tra fatture cartacee e quelle elettroniche; - si promuove il ricorso alla fattura elettronica consentendo la libera scelta sull autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture; - è obbligatorio indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente nazionale, il numero di registrazione ai fini dell IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, ovvero il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione; - possono essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni sia per le cessioni di beni (con documento di trasporto) che per le prestazioni di servizi (in presenza di idonea documentazione); - il nuovo comma 6-bis prevede l obbligo di emettere fattura anche per tutte le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato membro dell Unione, ovvero rese nei confronti di altri soggetti (anche «privati») stabiliti fuori dalla UE; queste fatture dovranno indicare in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: o cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art.10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; o cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea, con l'annotazione «operazione non soggetta». ; - in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell IVA per effetto anche di «regimi» particolari, il richiamo alla specifica norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma solo facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell imposta; - le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtù di un obbligo proprio, devono recare l annotazione «auto fatturazione», apposta dal cessionario o committente che emette la fattura; - la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Quest ultimo punto ha ingenerato immotivate preoccupazioni nei primi giorni dell anno. Con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 l Agenzia delle Entrate ha però precisato che è compatibile con l identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 473 La Legge di stabilità 2013 ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate ex art. 5 della L. n. 448/2001 e dei terreni, posseduti non in regime d impresa al 1 gennaio L agevolazione consente al cedente di assumere il valore rivalutato ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all art. 67 del TUIR. Per fruire dell agevolazione è necessario che il valore dei terreni o delle partecipazioni risulti da perizia asseverata entro il 1 luglio 2013 e che entro la medesima data sia versata la relativa imposta sostitutiva (o la prima delle tre rate annuali) pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni. COMPENSAZIONE CREDITO IVA DAL 16 GENNAIO 2013 Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2012 può essere utilizzato a compensazione di altri tributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2013 (codice tributo anno di riferimento 2012), ma solo fino al limite massimo di euro. L eventuale credito eccedente i euro, ma entro l ulteriore limite di euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2013 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2013). Il credito che dovesse eccedere i euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 3

4 IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In tutti i casi in cui l utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l utilizzo dell home banking. LE NOVITÀ DEL 2013 IN MATERIA DI LAVORO L. 28 giugno 2012, n. 92; L. 24 dicembre 2012, n. 228 ASPI - Dal 1 gennaio 2013 viene istituita l Assicurazione sociale per l impiego (Aspi): erogazione di un indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di lavoro che perdono il lavoro. L Aspi sostituirà, a regime, l indennità di mobilità, l indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l indennità di disoccupazione speciale edile. Viene anche introdotto un ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-aspi. La mini-aspi sostituisce l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, e consiste in un indennità di pari importo dell Aspi. IMPRENDITORI AGRICOLI - Dal 1 gennaio 2013, agli imprenditori agricoli professionali, sono estesi gli incrementi graduali delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, già previste per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per il periodo transitorio saranno concessi ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Il fine è quello di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Aumenta il numero massimo di apprendisti che possono essere contemporaneamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. CASSA INTEGRAZIONE - L ambito di applicazione della cassa integrazione straordinaria è esteso in maniera definitiva a: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Viene abrogata la norma che ha esteso la cassa integrazione straordinaria ai dipendenti dai vettori aerei e ha concesso le riduzioni contributive in caso di riassunzione. Viene abrogata anche la legge che ha riconosciuto la CIGS e la mobilità ai dipendenti dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. LISTE DI MOBILITÀ E SGRAVI - Non essendo stata prorogata dalla legge di stabilità la disposizione transitoria, che in passato è stata prorogata di anno in anno, che prevedeva la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con meno di 15 dipendenti, gli stessi lavoratori non sono più iscrivibili dal 1 gennaio Inoltre, gli incentivi per l assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, mentre non sono più applicabili per le assunzioni, le proroghe e trasformazioni avvenute dal 1 gennaio SOSTEGNI AI GENITORI - Per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono previste forme di sostegno alla genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all interno della coppia. Scatta, quindi, l obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. È inoltre prevista la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l acquisto di servizi di baby-sitting. OCCUPAZIONE FEMMINILE - Per incentivare l occupazione femminile e di over 50 è prevista la riduzione del 50% dei contributi di previdenza e assistenza sociale a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di donne e la riduzione del 50% per 12 mesi dei contributi a carico dei datori di lavoro se assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per il periodo transitorio saranno concessi ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL PADRE LAVORATORE L. 28 giugno 2012, n. 92; D.M. 22 dicembre 2012 Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, in data 22 dicembre 2012, ha sottoscritto il decreto, inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido (previsto dall'art. 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/ Riforma del Lavoro). Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. A carico dell'inps è posto il pagamento dell'indennità pari al 100% della retribuzione spettante. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro. Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 4

5 ACCERTAMENTO CONTROLLI FORMALI EX ART. 36 TER, GLI ATTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI INVIABILI TRAMITE CIVIS - Comunicato Stampa 10 gennaio 2013 (Agenzia delle Entrate ) Le società di capitali possono inviare tramite Civis (il canale telematico dell'agenzia delle Entrate) i documenti che l'amministrazione chiede in sede di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relativo alle dichiarazioni presentate nel Per accedere al servizio è necessario registrarsi secondo le modalità illustrate nel sito Si ricorda che il canale telematico Civis, oltre alla presentazione dei documenti per controlli formali, offre anche assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di pagamento, ai sensi degli articoli 36- bis del richiamato D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del Infatti i contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi possono utilizzare tale servizio per chiedere chiarimenti, al fine di sanare le eventuali anomalie oppure segnalare all Agenzia delle Entrate le ragioni per cui si ritiene non dovuto il pagamento. È possibile chiedere assistenza anche in merito alle cartelle esattoriali emesse a seguito di comunicazioni di irregolarità. ANCHE FIORI, PIANTE E PENTOLE NEL NUOVO REDDITOMETRO - D.M. 24 dicembre 2012 (Ministero dell'economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3 ) Approda in Gazzetta Ufficiale il nuovo redditometro, applicabile ai redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal Ammessa comunque la prova contraria del contribuente, il quale di fronte ad un accertamento sintetico può sempre dimostrare che le spese attribuitegli sono di importo diverso rispetto a quanto sostenuto dal Fisco, oppure che sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, oppure con entrate escluse per legge dalla base imponibile o, infine, da parte di terzi. Si tenga comunque presente che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di una professione, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione. AL VIA I NUOVI STUDI DI SETTORE - D.M. 28 dicembre 2012; D.M. 28 dicembre 2012; D.M. 28 dicembre 2012; D.M. 28 dicembre 2012; D.M. 28 dicembre 2012 (Ministero dell'economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre S.O. nn. 16, 17, 18 e 19 ) Approvati nuovi studi di settore relativi ad attività economiche nei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio, nonché ad attività professionali. Approvata inoltre la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari (applicabile dal periodo d'imposta 2012) che individua specifici indicatori territoriali per differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore, per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTI PER ENTI CULTURALI, DOMANDE ENTRO IL 28 FEBBRAIO - Circolare 27 dicembre 2012, n. 107; Circolare 27 dicembre 2012, n. 108 (Ministero per i Beni e le Attività culturali - Gazzetta Ufficiale n. 6 dell 8 gennaio 2013) Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha emanato una circolare (la n. 107, che sostituisce la Circolare 4 febbraio 2002, n. 16) che detta la procedura relativa all accesso ai contributi statali previsti per le istituzioni culturali ai sensi dell'art. 8 della L. 17 ottobre 1996, n Possono presentare domanda gli istituti culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L. 17 ottobre 1996, n Il contenuto e le modalità di presentazione dell istanza il cui termine per il 2013 è stato fissato al 28 febbraio sono illustrate agli articoli 2 e 3 della Circolare. Con un altra circolare (la n. 108, sostitutiva della Circolare 4 febbraio 2002, n. 17) la medesima Amministrazione ha fornito chiarimenti in merito ai contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro. In particolare, possono presentare domanda di contributo gli enti non profit costituiti con atto pubblico ed operanti in Italia. Per il 2013, la domanda dovrà pervenire entro il 28 febbraio. Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 5

6 IN LOMBARDIA CONTRIBUTI ALLE PMI PER LA COMUNICAZIONE - Comunicato Stampa 7 gennaio 2013 (Camera di Commercio di Sondrio ) Ammonta a un milione e 650mila euro lo stanziamento deliberato da Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde per finanziare progetti di investimento in strategie di marketing innovation da parte delle micro, piccole e medie imprese del territorio. L iniziativa si sviluppa in due direzioni: da un lato (misura a), si incentiva l'introduzione in azienda di progetti di comunicazione e marketing digitale finalizzati a sviluppare nuovi processi comunicativi e/o nuovi modelli di business; dall altro (misura b), si cerca di favorire l'inserimento professionale dei giovani e la stabilizzazione professionale di lavoratori già presenti in azienda per realizzare progetti di comunicazione digitale diretti ad aumentare la competitività sul mercato. Le domande possono essere presentate online dal 27 novembre 2012 al 24 gennaio 2013, secondo le modalità indicate sul sito ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI - D.M. 28 dicembre 2012 (Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio S.O. n. 1 ) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che, in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono ammessi agli incentivi (per i quali è previsto l'aggiornamento periodico) le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati (persone fisiche, condomini e titolari di reddito d'impresa o di reddito agrario). I contributi spettano per le seguenti tipologie di intervento: isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. DICHIARAZIONI APPROVATO IL CUD Provvedimento 11 gennaio 2013 (Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato l'11 gennaio 2013 sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) In attuazione dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.L. n. 322 del 1998, è stato approvato, con le relative istruzioni, il CUD Lo schema di certificazione si utilizza ai fini dell'attestazione: a) dell ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti nel 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta e ad imposta sostitutiva; b) delle relative ritenute di acconto operate; c) delle detrazioni effettuate; d) dell ammontare complessivo dei redditi corrisposti nel 2012 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, nonché dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all Inps. Contestualmente l'agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta per la compilazione dei dati fiscali (allegato 2 al provvedimento) e per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali Inps (allegato 3). Si ricorda che la certificazione compilata dal sostituto d'imposta dev'essere rilasciata al contribuente in duplice copia. Per quanto attiene ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'inps, il CUD 2013 dev'essere rilasciato anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta già tenuti alla presentazione del modello 01/M (denuncia individuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modifiche, dalla L. 4 agosto 1978, n. 467) o alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI, APPROVATO IL NUOVO MODELLO CUPE - Provvedimento 7 gennaio 2013 (Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 7 gennaio 2013 sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 ) Approvato (con le relative istruzioni) lo schema di certificazione di cui all art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, da utilizzare per l'attestazione: a) degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires (residenti e non residenti), corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1 gennaio Sono esclusi gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; b) dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del Tuir, da contratti di associazione in partecipazione di cui alla lettera Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 6

7 f) della medesima disposizione. Lo schema sostituisce quello approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 21 dicembre IMMOBILI IMU: ENTI NON COMMERCIALI, MANCA IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE IMU - Risoluzione 11 gennaio 2013, n. 1/DF (Dipartimento delle Finanze ) Gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu non entro il 4 febbraio 2013, ma entro il termine che sarà stabilito da un apposito decreto ministeriale che sarà emanato al riguardo (con il quale sarà tra l'altro approvato anche il relativo modello). Si ricorda che ai fini del tributo comunale, per gli enti non commerciali si fa riferimento all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (che disciplinava l'ici), al D.M. 19 novembre 2012, n. 200 e all'art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. IMPOSTE DIRETTE IRPEF, IRES: È DEDUCIBILE IL COMPENSO AL LIQUIDATORE DI SRL - Risoluzione 31 dicembre 2012, n. 113/E (Agenzia delle Entrate ) Gli articoli 8, comma 1, ultimo periodo e 60 del Tuir si riferiscono al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche alle società; nei confronti di queste ultime, pertanto, le spese per prestazioni di lavoro sono deducibili (al momento della corresponsione). Ne consegue che i compensi erogati da una Srl in liquidazione volontaria al proprio liquidatore sono deducibili al momento dell'erogazione e tassati in capo al percettore, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del Tuir. Tuttavia, l Agenzia delle Entrate precisa che l'amministrazione finanziaria potrà disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi in commento in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi. IRES SU IMMOBILI STORICI: CANONE RIDOTTO DEL 35 PER CENTO E RENDITA CATASTALE RIDOTTA DEL 50 PER CENTO - Risoluzione 31 dicembre 2012, n. 114/E (Agenzia delle Entrate ) In caso di locazione di un bene immobile dichiarato di interesse storico e/o artistico, ai fini della determinazione della base imponibile Ires si deve tenere conto del canone annuo, ridotto del 35 per cento, e della rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50 per cento. La regola si applica anche per la determinazione del reddito relativo agli immobili posseduti da enti non commerciali, considerato il tenore letterale dell art. 144 del Tuir, come modificato dall art. 4, comma 5-sexies), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. La conclusione non muta per gli immobili riconosciuti di interesse storico e/o artistico locati non detenuti, in regime di impresa, da parte di persone fisiche. IVA E IMPOSTE INDIRETTE IVA: FATTURE, ORA LA NUMERAZIONE NON TERMINA OBBLIGATORIAMENTE CON L'ANNO SOLARE - Risoluzione 10 gennaio 2013, n. 1/E (Agenzia delle Entrate ) Per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013, la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco : lo dispone l'art. 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall art. 1, comma 325, lettera d), della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228) al fine di recepire la Direttiva comunitaria 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (a sua volta modificata dalla Direttiva 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE). A tal fine, considerato che la norma non chiede più la numerazione in ordine progressivo per anno solare (adempimento che per la Ue non era prescritto dall'art. 226 della citata Direttiva), l'agenzia delle Entrate ritiene che sia sufficiente qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Di conseguenza, dalla predetta data del 1 gennaio 2013 è ammessa la numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell attività stessa. La numerazione progressiva dal 1 gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell ultima fattura emessa nel Si sottolinea comunque che è possibile continuare con il sistema di numerazione progressiva per anno solare. Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 7

8 ACCISE, BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO SOLO PER LA FASE DI PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI BENI - Nota 28 dicembre 2012, n /RU (Agenzia delle Dogane ) A seguito dell entrata in vigore del decreto sviluppo 2 (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), il privilegio di cui all art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995 è stato esteso ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Inoltre, l obbligo di emissione della bolla di accompagnamento è circoscritto alla fase di prima immissione in commercio dei beni (art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472). Relativamente alle novità introdotte dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), vengono confermate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le aliquote di accisa sulla benzina fissate dalla Determinazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane 9 agosto 2012, n Per quanto riguarda l impiego di prodotti energetici in lavori agricoli di cui al Punto 5, Tabella A, allegata al richiamato D.Lgs. n. 504 del 1995 la Manovra 2013 individua quale limite massimo all estensione dei terreni destinati a lavorazioni in agricoltura quello indicato nel fascicolo aziendale (disciplinato dalla normativa dettata in materia di imprese agricole). LAVORO DIFFIDA ACCERTATIVA ANCHE PER LAVORO SOMMERSO E TFR NON VERSATO - Circolare 8 gennaio 2013, n. 1 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, di cui all art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (attuativo della delega contenuta nell art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30). Si tratta della diffida che può essere effettuata al datore di lavoro dalle Direzioni Territoriali del Lavoro che riscontrino inosservanze alla disciplina contrattuale da cui derivino crediti di natura patrimoniale in favore dei lavoratori. In assenza di adempimento spontaneo o di conciliazione, la diffida accertativa costituisce titolo per l esecuzione forzata. Viene innanzitutto chiarito che l accertamento tecnico demandato agli ispettori del lavoro può riguardare sia l an che il quantum del diritto spettante al lavoratore. Inoltre, la certezza del diritto non rappresenta una condicio sine qua non del provvedimento ispettivo, ma l obiettivo dell accertamento stesso. Possono costituire oggetto della diffida le seguenti tipologie di crediti: crediti retributivi da omesso pagamento; crediti di tipo indennitario (maggiorazioni, Tfr, ecc.), anche se qui occorrono ulteriori valutazioni in ordine all esigibilità del credito; crediti legati al demansionamento o alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi oppure derivanti da situazioni di lavoro sommerso. La diffida non opera invece nei confronti delle retribuzioni di risultato (come i premi di produzione) in assenza della valutazione di merito compiuta dal datore di lavoro e per i crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale. PER LA CHIAMATA DEL LAVORO INTERMITTENTE NON È PIÙ UTILIZZABILE IL FAX - Comunicato Stampa 8 gennaio 2013 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che a seguito dell entrata in vigore dell art. 34, comma 54, del decreto sviluppo-bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), nel lavoro intermittente la chiamata del lavoratore non può più essere comunicata via fax alla competente Direzione territoriale del lavoro. La chiamata, quindi, potrà essere effettuata dal datore di lavoro tramite Pec, , sms o attraverso il web. Si ricorda che l utilizzo del fax era previsto dall art. 35, comma 3-bis, della riforma Biagi (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276). INDENNITÀ DI MOBILITÀ E ASPI, CHIARIMENTI SUL PERIODO TRANSITORIO - Circolare 7 gennaio 2013, n. 2 La riforma del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92) ha introdotto le indennità di disoccupazione (ASpI) e la mini AspI, e ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2017, l indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia. Al riguardo l'inps detta le istruzioni per gestire il periodo transitorio, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre CON LA RIFORMA DEL LAVORO ALLARGATA L INTEGRAZIONE SALARIALE - Circolare 7 gennaio 2013, n. 1 Dal 1 gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estese alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, alle imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti, nonché alle imprese del sistema aeroportuale (anche qui, a Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 8

9 prescindere dal numero di dipendenti). Lo prevede l art. 12, comma 3-bis, della L. 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall art. 3, comma 1, della riforma del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92). La riforma ha inoltre modificato i requisiti per la concessione del citato trattamento alle imprese in procedura concorsuale, ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo. PROFESSIONISTI: PARTITE IVA, CON LA RIFORMA DEL LAVORO RISCHIO RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - Circolare 27 dicembre 2012, n. 32 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alle novità apportate alla legge Biagi dall'art. 1, comma 26, della riforma del lavoro contenuta nella L. n. 92 del La norma introduce la presunzione per cui le prestazioni fornite da soggetti in possesso di partita Iva si considerano, salvo prova contraria, rapporti di co.co.co. quando ricorrono almeno due delle seguenti condizioni: la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; il corrispettivo relativo a tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. PREVIDENZA SOLTANTO ONLINE LE DOMANDE DI ASPI E MINI ASPI - Messaggio 14 gennaio 2013, n. 760 Le domande finalizzate all ottenimento delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, alternativamente tramite il sito internet dell Inps (per i soggetti in possesso di Pin), attraverso il contact center multicanale (numero verde ) oppure per mezzo di patronati e intermediari. Per quanto riguarda le modalità di richiesta e rilascio del Pin si rinvia alla Circolare 15 marzo 2011, n. 50. Si ricorda che l ASpI (Assicurazione Sociale per l Impiego) è stata introdotta con decorrenza 1 gennaio 2013 dall art. 2 della riforma del lavoro, contenuta nella L. 28 giugno 2012, n. 92. Sull argomento l Inps ha fornito chiarimenti con la Circolare 18 dicembre 2012, n. 142 e con il Messaggio 17 dicembre 2012, n DALL'INPS CHIARIMENTI SUI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA - Messaggio 4 gennaio 2013, n. 219 L'Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi requisiti richiesti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, che dal 1 gennaio 2012 hanno sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità (art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla L. n. 214 del 2011). Al riguardo si ricorda che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti: anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva (ai sensi della L. n. 335 del 1995); contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, che dev'essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18 anno di età; contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico (Circolare Inps n. 60 del 2008, punto 3.1.) se la pensione di vecchiaia è chiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, dev'essere perfezionato anche il requisito relativo all'importo del trattamento pensionistico, che dev'essere non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale. In materia si rinvia anche alla Circolare Inps 14 marzo 2012, n. 35. NELL'EDILIZIA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL'11,50 PER CENTO - D.Dirett. 30 ottobre 2012; Messaggio 27 dicembre 2012, n (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Inps - Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 ) Per il 2012 la riduzione contributiva nel settore dell'edilizia è pari all'11,50 per cento, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modifiche dalla L. 8 agosto 1995, n Lo ha confermato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.Dirett. 30 ottobre 2012; le modalità di applicazione del beneficio sono illustrate nel Messaggio Inps 31 agosto 2012, n CASSETTO PREVIDENZIALE PER PROFESSIONISTI IN GESTIONE SEPARATA E AZIENDE AGRICOLE - Messaggio 27 dicembre 2012, n ; Messaggio 27 dicembre 2012, n Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 9

10 Tramite il cassetto previdenziale, disponibile da pochi giorni, i professionisti iscritti alla gestione separata possono visualizzare i dati Inps che li riguardano: posizione anagrafica, situazione debitoria/creditoria, situazione assicurativa (estratto conto previdenziale), elenco dei versamenti, situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto cartelle/avvisi di addebito) e degli avvisi bonari ricevuti. È possibile inoltre presentare istanze all'istituto. Per informazioni è possibile telefonare al numero verde oppure, da telefoni cellulari, al n Analogamente, è stato istituito il cassetto previdenziale per le aziende agricole, che permette tra l'altro di visualizzare i propri dati, le denunce aziendali presentate (anche in anni precedenti), le dichiarazioni di manodopera (DMAG) degli ultimi cinque anni, i pagamenti effettuati con l'f24, le compensazioni effettuate da Agea e la propria situazione debitoria. PENSIONI, L INPS SPIEGA I CRITERI DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - Circolare 28 dicembre 2012, n. 149 L Inps illustra le modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per il Al riguardo, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, permette di effettuare la rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 soltanto per le pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Ne consegue che dal 1 gennaio 2013, le pensioni di importo fino a tale limite (pari a euro) sono aumentate automaticamente nella misura del 3 per cento. Per le pensioni di importo compreso tra e 1.486,29 euro (cioè più il 3 per cento), l Inps precisa che viene comunque garantito l importo di 1.486,29 euro. Nessun aumento, invece, per le pensioni di importo superiore a 1.486,29 euro. SCATTANO I NUOVI LIMITI DI REDDITO PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - Circolare 28 dicembre 2012, n. 150 Rivalutati, con effetto dal 1 gennaio 2013, i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti di reddito mensili per l accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni nei confronti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (cui è applicabile la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. In particolare, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono fissati per tutto l'anno 2013 in euro euro 697,73 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato, e in euro 1221,03 per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti. SOCIETÀ SRL SEMPLIFICATA, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO INTEGRABILI DALLE PARTI - Nota 10 dicembre 2012, n ; Circolare 2 gennaio 2013, n. 3657/C (Ministero della Giustizia; Ministero dello Sviluppo Economico ) L atto costitutivo e lo statuto delle società a responsabilità limitata semplificata, redatti secondo il modello standard, possono essere integrati dalle parti: lo afferma un parere del Ministero della Giustizia recepito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed inviato alle Camere di Commercio. In particolare, la tesi si fonda sulla circostanza che in linea generale, la disciplina codicistica relativa alle Srl fornisce regole che ben possono essere modificate statutariamente (come ad esempio gli artt. 2479, comma 1, 2479-bis, 2481 e 2483 c.c.). Si ricorda che la Srl semplificata è prevista dall art bis del Codice civile, introdotto dall art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 al fine di favorire l accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali. L atto costitutivo dev essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard approvato dal D.M. 23 giugno 2012, n DIRITTO CAMERALE: INVARIATI GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUO ALLE CAMERE DI COMMERCIO - Nota 21 dicembre 2012, n (Ministero dello Sviluppo economico ) La nota del ministero dello Sviluppo economico del 21 dicembre scorso ha confermato gli importi del diritto annuo dovuti per il 2013 alle Camere di Commercio. Tali importi sono: 88 euro per l impresa individuale iscritta nella sezione speciale (piccoli imprenditori); 200 euro per l impresa individuale della sezione ordinaria (grandi imprenditori); 200 euro per la società semplice non agricola e la società tra avvocati; 100 euro per la società semplice agricola; 30 euro per i soggetti iscritti al solo Rea (associazioni con attività economica e simili). Le restanti tipologie di impresa (società, cooperative, enti economici) dovranno versare un importo calcolato sul fatturato 2012, ma se il fatturato non supera i euro l importo sarà sempre di 200 euro. Assoggettate all obbligo di versamento alle Camere sono anche le unità locali e le sedi secondarie, che se appartenenti ad imprese con sede in Italia dovranno versare il 20% di quanto dovuto dalla sede principale - fino ad un massimo di 200 euro - mentre se la sede principale è all estero il versamento dovuto per ciascuna unità o sede sarà pari a 110 euro. Anche la modalità di versamento è invariata rispetto allo scorso anno, e il Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 10

11 pagamento sarà dunque da effettuarsi con il primo acconto delle imposte sui redditi. AFFIDATO AD EQUITALIA IL RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO ILLEGITTIMI - Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3 ) Introdotto il divieto di beneficiare di aiuti di Stato per i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato deve recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659/1999. Ad eccezione del settore agricolo, gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, per i danni subìti a seguito di calamità naturali, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subìto, sempreché per l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia provato che il danno sia conseguenza diretta dell'evento calamitoso, l'aiuto pubblico non superi complessivamente l'ammontare del danno subìto. Le operazioni di recupero dell'aiuto non spettante sono affidate ad Equitalia. Lo prevedono gli articoli 46, 47 e 48 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, che entra in vigore il prossimo 19 gennaio. DAL PROSSIMO 4 APRILE IN VIGORE LE NUOVE NORME ANTINCENDIO - D.M. 20 dicembre 2012 (Ministero dell'interno - Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3 ) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti antincendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, se previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. Le nuove regole si applicano agli impianti nuovi e a quelli esistenti alla data del 4 aprile 2013, purché siano oggetto di modifiche sostanziali, mentre non si applicano relativamente alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione di impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di impianti nelle attività disciplinate dal D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, dal D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, dal D.M. 20 maggio 1992, n. 569, dal D.M. 13 ottobre 1994, dal D.M. 18 maggio 1995, dal D.M. 24 maggio 2002, dal D.M. 14 maggio VARIE AUTOTRASPORTO: AUTOTRASPORTATORI, VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO Comunicato 31 dicembre 2012 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012 ) A seguito della delibera n. 18/2012 del 19 dicembre 2012 del Comitato Centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato il termine entro il quale dovranno essere versate per il 2013 le quote delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. Il contributo - previsto dall'art. 1, comma 1, della Delibera n. 15/2012 del 25 ottobre va versato entro il 31 marzo 2013 al Comitato stesso. Il termine precedente era stato fissato al 31 dicembre Circolare per il cliente n. 2 del 17 gennaio pag. 11

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