COMUNE DI SARMATO (Provincia di Piacenza) REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI SARMATO (Provincia di Piacenza) REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

Transcript

1 COMUNE DI SARMATO (Provincia di Piacenza) REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 59 DEL MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL

2 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento e definizioni 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel territorio comunale, come definiti dall art. 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per ERP l edilizia residenziale pubblica; b) per L.R. n. 24/2001 la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni; c) per Responsabile di Settore competente il Responsabile di Settore del Comune al quale sia affidata la direzione dell ufficio al quale è assegnata la competenza in materia. TITOLO II ACCESSO ALL ERP Art. 2 - Requisiti soggettivi per l accesso all edilizia residenziale pubblica 1. A norma dell art. 24, comma 2, della L.R. n. 24/2001 i requisiti devono essere posseduti al momento dell assegnazione dell alloggio e successivamente nel corso della locazione. 2. I requisiti per l accesso sono previsti con deliberazioni del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 15 e 24 della L.R. n. 24/2001. In via espositiva si riportano i requisiti come sotto enunciati: A) CITTADINANZA Può richiedere l'assegnazione: A.1) il cittadino italiano; A.2) il cittadino di Stato aderente all'unione Europea; A.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286, sostituito dal comma 1, lett. d), dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. B) LA RESIDENZA O LA SEDE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA Il richiedente l'assegnazione deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: B.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Sarmato; B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sarmato; B.3) attività lavorativa svolta all'estero da persona residente a Sarmato. C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Piacenza la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata nel Comune di Sarmato; C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe I del comune di Sarmato; C.3) Nei casi di cui alle lettere C.1) e C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. 2. Nel caso di assegnazione di alloggi a destinazione specifica, il Comune di Sarmato può prevedere ulteriori specifici requisiti.

3 D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp; D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno. E) IL REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998 nr 109, come modificato dal DLgs 130/00, in base all'ise (Indicatore Situazione Economica) e all'isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ed aggiornato periodicamente ai sensi dell art. 15 della L.R. 24/2001 con deliberazione della Giunta Regionale. La stessa, con propria delibera n. 468 del 2007 ha stabilito una cadenza biennale per tale aggiornamento a cui deve provvedere il Dirigente del Servizio Regionale competente con propria determinazione. Per tanto, l attuale variazione avvenuta con determinazione n del 30/07/2009 modificata con determinazione n del 10/09/2009del Dirigente Regionale stabilisce quanto segue E.1) valore ISE. Non deve superare Euro ,00 (trentaduemilacinquecentoventi /00) ,60 (trentaquattromilatrecentotto//60). Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro , al lordo della franchigia prevista dal DLgs 109/98 come modificato dal DLgs 130/00, ossia di Euro ,71, incrementato del 30% ( ) per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado d'invalidità superiore al 66% delibera C.R. n. 327/2002); E.2) valore ISEE. Non deve superare Euro ,00 (sedicimiladuecentosessanta/00) ,30 (diciassettemilacentocinquantaquattro//30). E.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'inps è diminuito del 20%; E.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'inps è diminuito del 20%. Le condizioni E.2.1) e E.2.2) non sono tra loro cumulabili. I requisiti per l'accesso all'erp, come sopra specificati, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda. Per nucleo avente diritto s intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. I minori in affido all interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

4 5. I requisiti per accedere all'e.r.p. di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente articolo sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza; qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario, i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell assegnazione. 6. Le modificazioni dei requisiti sopra elencati sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale, ai sensi del 2 comma dell art. 15 della L.R. n. 24/2001. Art. 3 - Modalità per l assegnazione 1. Il Comune assegna gli alloggi di ERP mediante Pubblico Concorso indetto dal Responsabile del Settore competente, attraverso l emanazione di apposito bando (generale o speciale) e la formazione di una graduatoria, ai sensi dell art. 25, 1 comma, lett. b) della L.R. n. 24/2001, e secondo le procedure definite nei successivi articoli del presente regolamento, ad esclusione degli alloggi destinati alla mobilità ed alle sistemazioni provvisorie per particolari situazioni di emergenza abitativa di cui agli articoli 15 e Il bando viene pubblicato in forma integrale all Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune. Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme, fornendo copia del Bando alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e degli inquilini, affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro, ed anche in conformità alle norme in materia di emigrazione. 3. Il Bando generale dovrà essere indetto, di norma, ogni tre anni dall approvazione della graduatoria definitiva del Bando generale precedente. La graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente. Ogni 18 mesi dall approvazione della graduatoria definitiva sarà emesso un bando di aggiornamento. 4. Per l assegnazione di alloggi destinati a specifiche finalità, il Comune di Sarmato può emanare Bandi speciali indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni. 5. Fino all approvazione della nuova graduatoria, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente determinata con il bando precedente. Art. 4 - Contenuti del Bando di Concorso 1. Il Bando di concorso deve contenere: a) I requisiti di accesso di cui alla normativa regionale vigente in materia e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente regolamento; b) Le norme di carattere generale per la determinazione dei canoni di locazione applicate agli alloggi ERP; c) Il termine di apertura e chiusura per la presentazione della domanda; d) Le modalità di presentazione della domanda. e) I termini e le modalità per l effettuazione dei controlli e regolarizzazione delle domande incomplete.

5 Art. 5 - Presentazione delle domande 1. Le domande di assegnazione debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Sarmato. 2. La domanda deve indicare: a)la cittadinanza, o altra condizione ad essa equiparate secondo la legislazione vigente, nonché la residenza del richiedente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; b)la composizione del nucleo corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente; c)il reddito complessivo indicando i valori I.S.E. e I.S.E.E., del nucleo familiare del richiedente ai sensi sella D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni; d)le condizioni utili ai fini dell attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria. e)l ubicazione e la consistenza dell alloggio occupato. f)il luogo in cui dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni relative alla domanda ed al suo esito. g)la eventuale documentazione da allegare alla domanda. 3. Il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività all Ufficio Comunale preposto ogni variazione in merito al precedente comma 2 lettera e) e f). 4. Le condizioni utili ai fini del punteggio non accertabili presso Pubbliche Amministrazioni, dovranno essere comprovate dal dichiarante, tramite debita documentazione, compresa la documentazione sanitaria e la Dichiarazione Sostitutiva Unica. 5. Nel modulo di domanda è contenuto un questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere; il questionario deve essere formulato con preciso riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive di cui all allegato 1) del presente regolamento, il cui possesso dà diritto all attribuzione dei relativi punteggi. 6. Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima. 7. La domanda di assegnazione, in carta da bollo debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere presentata secondo le modalità e i tempi indicati nel Bando. Art. 6 - Priorità e punteggi di selezione delle domande 1. Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal richiedente nella domanda, vengono attribuiti i punteggi indicati nell allegato 1) al presente regolamento. 2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l assegnazione e vengono considerati ai fini dell attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune di Sarmato entro l approvazione della graduatoria definitiva. Art. 7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria 1. Il Responsabile del Settore competente procede all istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità in modo da garantire i principi di celerità, trasparenza e garanzia della partecipazione dell interessato. 2. In caso di incompletezza o di non regolarità, il richiedente viene invitato, a mezzo di raccomandata, a provvedere al completamento o regolarizzazione della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell interessato oltre il termine suddetto, la domanda si intende come non presentata. 3. Il Responsabile del Settore, qualora riscontri la non veridicità o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, esclude la domanda e procede a denuncia penale contro il richiedente.

6 4. Il Responsabile del Settore provvede all attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall interessato nonché documentate o accertate d ufficio, e alla formazione della graduatoria provvisoria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando, con riferimento alle domande regolarmente presentate ed istruite entro lo stesso termine. 5. Nella graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. 6. Il Comune, qualora riscontri l inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui all articolo 8 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di sua competenza. 7. E facoltà del Comune e della Commissione di cui all articolo 8, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria provvisoria, acquisire ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente. 8. Il Comune di Sarmato e la Commissione al momento della formazione della graduatoria provvederanno ad un controllo a campione del 30 % delle domande prevenute. 9. E altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione dei richiedenti con particolare riguardo ai requisiti di reddito e consistenza del patrimonio immobiliare. 10. La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all Albo Pretorio del Comune di Sarmato per 15 giorni consecutivi. 11. Ai lavoratori emigrati all estero, che avranno comunicato all Amministrazione Comunale il nuovo recapito, sarà data notizia dell avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 12. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all articolo 8. Il ricorso va depositato presso l Ufficio Protocollo. 13. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la Commissione redige la graduatoria definitiva. In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata: prima i richiedenti residenti nel Comune di Sarmato ordinati secondo l anzianità di residenza, poi i richiedenti non residenti ordinati secondo l anzianità lavorativa nel Comune di Sarmato. Art. 8 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva 1. La graduatoria definitiva di assegnazione è formata da una commissione costituita da 4 persone e nominata dalla Giunta Comunale successivamente all apertura del bando di concorso. 2. Detta commissione è composta da: a) due rappresentanti del Comune, di cui uno svolgerà la funzioni di Presidente e l altro la funzione di segretario verbalizzante; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini presenti a livello provinciale. c) uno esperto in materia, scelto anche tra soggetti non dipendenti del Comune. 3. Per ogni componente della Commissione la Giunta prevede altresì la nomina di un supplente designato contestualmente al membro effettivo. 4. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno tre componenti, uno dei quali sia Presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Sindaco. 5. La Commissione può deliberare con la presenza di almeno tre membri. 6. La Commissione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.

7 7. La Commissione resta in carica tre anni. 8. Nel caso in cui manchi il rappresentante del comune con funzione di segretario, la commissione designa all interno il segretario verbalizzante di quell incontro. 9. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria provvisoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso. Nel caso sia necessario acquisire ulteriore documentazione, la Commissione lo segnala al servizio competente il quale è tenuto ad acquisirla e a trasmetterla alla Commissione. 10.La graduatoria definitiva, così approvata costituisce provvedimento definitivo e viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all Albo pretorio del Comune di Sarmato. Essa sostituisce a tutti gli effetti quella precedente. 11. Ai componenti della Commissione che non siano dipendenti del Comune viene riconosciuto un gettone di presenza il cui importo è deliberato in Giunta. Art. 9 - Compiti della Commissione, formazione e pubblicazione della graduatoria generale 1. La Commissione, acquisita l eventuale documentazione ed eseguiti gli eventuali accertamenti di cui al 6, 7 e 8 comma del precedente art. 7, decide sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria generale. 2. I richiedenti per i quali l accertamento non sia definito entro il termine di formazione della graduatoria generale, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per la quale è in corso l accertamento. 3. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell accertamento e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti richiedenti. Nell ipotesi che, a seguito dell accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i richiedenti vengono inseriti nella graduatoria generale vigente al momento con il punteggio loro spettante. 4. La graduatoria generale è pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo. Art Graduatorie speciali per l assegnazione 1. I richiedenti appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti B.4 (nucleo con presenza di anziani oltre i 60 anni non autosufficienti), B.5 (nuclei con presenza di una o più persone con più di 70 anni), nuclei con presenza di portatori di handicap, di cui all allegato 1) del presente regolamento, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, vengono collocati d ufficio dal Comune nelle eventuali graduatorie speciali, ai fini della individuazione degli alloggi privi di barriere architettoniche. Art Modificazione, integrazione e subentro nella domanda di assegnazione 1. In caso di decesso del richiedente, di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, nonché di cessazione della stabile convivenza, è consentito il subentro nella domanda di assegnazione dei componenti il nucleo, come definito dalla L.R. n. 24/2001, secondo l ordine ivi indicato. 2. Il Comune, sulla base della domanda di subentro, provvede a modificare i punteggi attribuiti e/o il nome del richiedente, ai fini della formazione della graduatoria provvisoria o dei suoi aggiornamenti. 3. In caso di domanda di subentro presentata dopo la formazione della graduatoria provvisoria che non comporti modificazioni al punteggio attribuito all originario richiedente, la domanda stessa viene trasmessa alla Commissione di cui all art. 8 del presente regolamento e da questa recepita per la formazione della graduatoria generale aperta o dei suoi aggiornamenti. TITOLO III

8 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI, DISPONIBILITÀ DEGLI ALLOGGI, STANDARD E SCELTA Art Accertamento dei requisiti prima dell assegnazione 1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Responsabile del Settore competente verifica l esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. La verifica riguarda sia la veridicità che l attendibilità dei requisiti e delle condizioni dichiarate. 2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell assegnazione, così come le condizioni oggettive e soggettive. 3. In sede di assegnazione i valori ISE e ISEE dovranno essere aggiornati con le risultanze dell ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF. 4. A tal fine il Comune di Sarmato provvede a richiedere o acquisire d ufficio l idonea documentazione e ad effettuare i necessari accertamenti. 5. Qualora sia accertata la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza, nonché la non sussistenza o il mutamento delle condizioni, l ufficio competente comunica all interessato l esclusione dalla graduatoria o il mutamento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria. 6. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell ultimo nominativo con pari punteggio. 7. Contro le decisioni del Responsabile di Settore competente è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 8. Il Comune di Sarmato esamina il ricorso nei successivi 15 giorni e comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla conseguente variazione della graduatoria. In caso di variazione di punteggio la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell ultimo nominativo con pari punteggio. 9. Il Responsabile del Settore competente può effettuare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive riferite al momento della presentazione della domanda, sospendendo le procedure di assegnazione per le domande sottoposte a verifiche. 10. Nelle more dei tempi per l aggiornamento della graduatoria e per l esame dei ricorsi, il Responsabile del Settore Servizi Sociali procede comunque alle assegnazioni degli alloggi per le domande che non risultano sospese. Art Assegnazione e standard degli alloggi 1. Il Comune provvede all assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l ordine stabilito nella graduatoria generale e suoi aggiornamenti, nonché nelle graduatorie speciali. 2. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, misurata al netto dei muri perimetrali e dei muri esterni, rapportata al nucleo dell avente diritto, ecceda lo standard abitativo indicato nell allegato 2). 3. I criteri sopra descritti sono derogati in caso di comprovate esigenze sanitarie, da documentare a cura del richiedente, o qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato. 4. In caso di assegnazione a nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. 5. Tale criterio è esteso ai nuclei in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni o di affidamenti preadottivi. 6. Su parere del Responsabile del Settore, la Giunta può effettuare, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga, qualora le caratteristiche dei nuclei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano soluzioni valide né ai fini dell uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno, fermi restando gli standard di cui al comma 1:

9 a)nuclei familiari costituiti da un solo adulto con minore/i a carico, per l assegnazione di alloggi con almeno due camere da letto; b)nuclei familiari con anziani ultra sessantacinquenni, per l assegnazione di alloggi a piano terra o collocati in edifici con ascensore; c)nuclei familiari con disabili con ridotte capacità motorie, per l assegnazione di alloggi privi di barriere architettoniche. 7. Il soggetto, che risulta essere primo in graduatoria, e che rinuncia all assegnazione dell alloggio, verrà escluso da eventuali successive assegnazioni per 3 anni. Art Scelta e consegna dell alloggio 1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di effettiva disponibilità degli alloggi, informa gli aventi diritto. 2. Il Responsabile del Settore comunica all avente diritto, tramite lettera raccomandata, con almeno 15 giorni di preavviso, luogo e data per la scelta dell alloggio disponibile, elenco e caratteristiche del medesimo, referenti per eventuali comunicazioni. 3. La scelta dell alloggio, nell ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all articolo 13, è compiuta dagli assegnatari in base all ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria generale, salvo quanto disposto dal precedente articolo La scelta dell alloggio deve essere effettuata dall assegnatario o da persona all uopo delegata. 5. In caso di mancata presentazione dell assegnatario o di altra persona designata il giorno fissato per la sottoscrizione della scelta, gli assegnatari possono esercitare l accettazione degli alloggi residui nei due giorni lavorativi successivi. In caso di mancata presentazione per sottoscrivere la scelta o di rinuncia senza motivazione, la domanda è esclusa dalla graduatoria in vigore. 6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, per gravi e documentati motivi da segnalare nel giorno di convocazione per la scelta dell'alloggio (stato di salute del richiedente e/o dei familiari indicati nella domanda, con conseguenti difficoltà di accesso a presidi sanitari; necessità di assistenza continuativa da parte dell assegnatario e/o dei familiari, non garantita dall allontanamento dalla sua rete parentale; difficoltà di accesso ai plessi scolastici per famiglie con minori per zone non servite da mezzi pubblici, ecc..). 7. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l interessato non perde il diritto all assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili, fatte salve le verifiche necessarie al momento di una nuova scelta. 8. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Responsabile del Settore, entro 10 giorni, previa diffida all interessato ad accettare l alloggio propostogli, deve dichiarare la decadenza dall assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria. 9. Il Responsabile del Settore, sulla base della scelta dell alloggio, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, agli assegnatari per la stipulazione del contratto di locazione, per la consegna dei relativi regolamenti e per la successiva consegna dell alloggio ai sensi dell art. 26 della L.R. n. 24/ L assegnatario che, previa diffida del Responsabile del Settore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l alloggio entro i termini indicati nella diffida, è dichiarato decaduto dall assegnazione ai sensi dell art. 30 della L.R. n. 24/2001, con conseguente esclusione dalla graduatoria. 11. L alloggio deve essere stabilmente occupato dall assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all estero, entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall assegnazione ai sensi dell art. 30 della L.R. n. 24/2001 e la conseguente esclusione dalla graduatoria. TITOLO IV

10 GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA E PUBBLICHE CALAMITÀ Art Assegnazione in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa 1. Il Comune di Sarmato destina nei modi e nei tempi di legge una quota non superiore al 10% degli alloggi di ERP, che si rendono disponibili e comunque almeno uno ogni anno, alla sistemazione provvisoria di nuclei che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa residenti nel Comune di Sarmato, che rientrino nelle sotto elencate situazioni: a)nuclei colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell alloggio, che non sia stato intimato a seguito di annullamento, decadenza dall assegnazione o risoluzione del contratto di un alloggio di ERP, ovvero per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall ente pubblico o dalla cooperative sociali iscritte nell apposito albo regionale istituito con L.R. n. 4 febbraio 1994, n. 7; b)nuclei colpiti da calamità pubbliche; c)trasferimento di appartenenti alle forze dell ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia; d)altre gravi o particolari situazioni individuate dal Sindaco, tra cui quelle di persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all interno del nucleo familiare; e)nuclei familiari composti da adulti con minori a carico vittime di maltrattamenti o violenze all interno della famiglia, che necessitino di immediato allontanamento; f) gravi situazioni di disagio sociale segnalate dall ufficio servizi sociali per cui un adeguata risorsa abitativa sia elemento essenziale del progetto assistenziale; 2. La sistemazione provvisoria non può di norma eccedere la durata di un anno ed è soggetta al canone di cui all art. 35 della L.R. n. 24/2001. In ogni caso è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti per l accesso all ERP, salvo il requisito del reddito, il cui limite è quello fissato per la permanenza nell ERP ai sensi dell art. 30, 1 comma, lett. f) della L.R. n. 24/ Alla scadenza del periodo di sistemazione provvisoria, il Comune può provvedere all assegnazione definitiva, previa verifica dei requisiti di cui all art. 2. del presente regolamento. Qualora non si proceda all assegnazione, l alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Sindaco ai sensi dell art. 30 della L.R. n. 24/ Per l assegnazione è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti per l accesso all ERP, indicati dalla normativa regionale in materia. 5. L assegnazione dei predetti alloggi è disposta dalla Giunta comunale. 6. La rinuncia all alloggio assegnato in deroga comporta la perdita del diritto alla sistemazione in alloggi E.R.P. 7. L assegnazione provvisoria viene effettuata dall Ufficio Servizi Sociali. Art Assegnazione in deroga alla graduatoria per pubbliche calamità. 1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall Art. 5 della L. 24/02/1992 n 225 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune può assegnare provvisoriamente alloggi ERP per un periodo massimo di 36 mesi, a nuclei residenti destinatari di un ordinanza sindacale di inagibilità della propria abitazione, anche in deroga agli standard abitatitivi e ai requisiti per le assegnazioni previste dal presente regolamento. In questa particolare situazione si prescinde dal numero di cui all articolo 15. Per l individuazione degli alloggi da utilizzare si fa riferimento all ufficio tecnico comunale, o all eventuale Ente Gestore, che dovrà indicare tutti quelli disponibili per far fronte alla calamità. 2. Gli alloggi sono destinati strettamente all uso del nucleo familiare indicato nell atto di assegnazione e non sono consentiti né ospitalità né ampliamenti. 3. Il contratto di locazione provvisorio cessa anticipatamente trascorsi 30 giorni dal recupero dell agibilità dell abitazione originaria. Se entro tale termine non si procede alla riconsegna, vengono avviate le procedure di rilascio coattivo dell alloggio.

11 4. Allo scadere della concessione triennale, nel caso in cui non sia stata ripristinata l agibilità dell abitazione originaria, e verificato che questa non risulti ancora ripristinata da parte del proprietario, si procede alla verifica del possesso dei requisiti per l accesso del nucleo ad un alloggio ERP. 5. Nel caso di mancanza dei requisiti per l accesso, la concessione può essere rinnovata per un periodo massimo di un anno, successivamente a tale scadenza vengono avviate le procedure di rilascio coattivo dell alloggio. 6. In presenza dei requisiti per l accesso, fatte salve le procedure indicate ai precedenti commi, si procede all assegnazione dell alloggio ERP concesso in uso provvisorio. TITOLO V ANNULLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art.17 Annullamento dell assegnazione 1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto dal Comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi: a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell'assegnazione; b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. 2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Art.18 Decadenza dall assegnazione 1.La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso del rapporto di locazione: a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso; b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi; c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio; d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 20; e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 24/01; f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15; g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza; h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune. 2. La decadenza è dichiarata dal Comune con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta: a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio;

12 b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal 350 (trecentosessantacinquesimo) giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza. 3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 35 della L.R. 24/01 4. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma definita dal regolamento regionale. Il provvedimento, in base all'articolo 11, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe. 5. Il Comune può individuare, con regolamento, i casi nei quali l'emissione della dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 può essere sospesa, indicandone il termine massimo. Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati. 6. Il Comune può promuovere appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle lettere e), f) e g) del comma 1. Art.19 Risoluzione del contratto 1.Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 18, il contratto può prevedere che la violazione di specifici obblighi, concordati in sede di stipula del contratto di locazione, comporta l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 4. Art.20 Morosità 1. Ai fini della presente legge sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi. 2. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio. 3. Il Comune, prima della dichiarazione di decadenza, verifica la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero, concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento della somma dovuta maggiorata degli interessi legali. 4. Il Comune può sospendere l'assunzione del provvedimento di decadenza per morosità qualora constati che la stessa è dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario, accollandosi in tutto o in parte il pagamento del canone di locazione e delle quote di servizi. Art.21 Cambio alloggio d ufficio

13 1. Ai sensi dell art. 28 comma 1 lett. b) della Legge, la mobilità d ufficio è disposta dalla Giunta e può aver luogo nei seguenti casi: a) Nel caso in cui si debba far fronte a gravi situazioni di sovraffollamento o di sottoutilizzo dell alloggio rispetto agli standards abitativi previsti all art. 12 comma 3; b) Quando si debba procedere, anche su richiesta del soggetto Gestore, alla ristrutturazione complessiva dell alloggio o dell edificio; c) Qualora si rendano necessari interventi che comportino la demolizione dell alloggio o la sua destinazione ad uso diverso da quello abitativo; d) Quando su segnalazione della Struttura organizzativa competente in materia di servizi sociali del Comune o su segnalazione dell A.U.S.L., anche su proposta del soggetto Gestore, risulti che la permanenza dell assegnatario nell alloggio sia causa di tensioni o conflittualità insanabili con altri condomini; e) Qualora l assegnatario, per casi particolari da valutarsi di volta in volta dalla Struttura organizzativa di cui alla precedente lettera d) o dall A.U.S.L., anche su proposta del soggetto Gestore, abbia difficoltà oggettive a permanere nell alloggio; f) Qualora vengano meno le condizioni che avevano determinato l assegnazione di un alloggio privo di barriere architettoniche. 2.Nei casi di mobilità d ufficio il Comune assicura, ove possibile: g) Nel caso di cui alla lettera a), il trasferimento del nucleo assegnatario nello stesso edificio o in edifici di E.R.P. limitrofi a quello occupato ovvero situati in un quartiere da lui indicato; h) Nel caso di cui alle lettere b) c), il trasferimento del nucleo assegnatario in altro alloggio stabilendo anche attraverso il soggetto Gestore, i tempi d ultimazione dei lavori e la possibilità per l assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell alloggio alla conclusione degli interventi. i i) Le spese per il trasloco nell alloggio provvisorio e per quelle per il rientro in quello originario, sono a carico del soggetto Gestore. 3. La mobilità d ufficio, attivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, deve essere, nei limiti del possibile, concordata con l assegnatario. Qualora l assegnatario opponga reiteratamente rifiuto alla proposta di cambio alloggio d ufficio, è prevista l applicazione dei seguenti provvedimenti: l) Maggiorazione del canone di locazione in misura pari al doppio di quello in applicazione; m) Corresponsione d eventuali spese legali e/o danni arrecati in caso di ritardo nell avvio delle opere di ristrutturazione; n) Attivazione dell azione legale per la risoluzione del contratto. 4. Nei casi di rifiuto non adeguatamente motivato alla proposta di cambio per la mobilità d ufficio, l Ente proprietario o il soggetto Gestore si riserva di chiedere il rimborso delle spese amministrative sostenute per la procedura di mobilità nonché d attivare presso la Struttura organizzativa competente in materia di servizi abitativi la procedura d esclusione dalla graduatoria per il periodo di due anni dalla data della rinuncia. Art. 22 -Accertamento periodico dei requisiti 1. La situazione reddituale la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale attraverso la richiesta all'assegnatario delle informazioni o della documentazione non in possesso del Comune e che non possono essere acquisite d'ufficio presso altre amministrazioni.

14 2. Qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta ovvero produca una documentazione parziale o palesemente inattendibile, il Comune dichiara la decadenza, previa formale diffida ad adempiere. 3. La situazione reddituale per la permanenza negli alloggi ERP ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 sono stabiliti in ,00 e ,00 i valori limiti rispettivamente dell Ise e dell Isee

15 TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art.23 - Disposizioni transitorie e finali 1. Ogni modifica che dovesse essere apportata ai requisiti per l'accesso all'erp, così come specificati dalla L.R. n. 24/2001, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 e dal comma 6 dell'art. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dal comma 1 lett. d), dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 o da altra normativa Nazionale e/o Regionale in merito sarà automaticamente recepita da questo regolamento nelle parti che vi hanno attinenza sottoponendo le variazioni alla Giunta Comunale per l approvazione dell aggiornamento. Dal momento in cui si rende esecutivo il presente regolamento, tutti i regolamenti precedenti decadono; restano in vigore invece le ultime graduatorie di assegnazione stabilite con l ultimo bando del Con l entrata in vigore del regolamento sarà effettuato anche il primo accertamento periodico dei requisiti.

16 ALLEGATO 1) ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI Sezione A Condizioni oggettive Area disagio abitativo A.1) situazione di grave disagio abitativo accertata dall autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni: A.1.1) sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione : punti 5 A.1.2) sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali: punti 6 L esistenza da almeno due anni della condizione non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto che non sia conseguente ad inadempienze contrattuali. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione ove tale condizione è stata accertata. A.1.3) abitazione in alloggio sovraffollato: Le superfici sotto riportarte, riferite alla sola unità immobiliare, sono determinate ispirandosi alle disposizioni di cui all art.13 lettera a1) e d) della Legge 392/1978;. SUPERFICIE UTILE DELL ALLOGGIO superficie netta dell alloggio e il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili, comunque ricompresi all interno della medesima unità immobiliare così come catastalmente censita fino ad un massimo di 15 mq. di superficie ragguagliata fermo restando l obbligo di 28 mq. e 38 mq. riferiti alla superficie netta del solo alloggio per l idoneità rispettivamente di 1 e 2 persone. NUMERO MASSIMO DI PERSONE Mq.28 1 persone Mq.38 2 persone Mq.45 3persone Mq.60 4 persone Mq.75 5 persone Mq.90 6 persone Oltre 6 persone 10 mq.in più ogni persona Si ritengono inoltre idonei quegli alloggi che, oltre ad un locale ad uso cucina-soggiorno, ed un servizio igienico, sono dotati di camere da letto con le seguenti caretteristiche: camera da letto di almeno 9 mq. : idonea per una persona; camera da letto di almeno 14 mq. : idonea per due persone. Per ogni persona in più rispetto alla tabella sopra citata punti 1 Per l attribuzione di questo punto è necessario che la presenza di più persone all interno del nucleo familiare sia stabile da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e documentata da parte del Comune di Sarmato. A.1.4) abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte della autorità competente: punti 0,5 Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l antigienicità sia stata accertata precedentemente a favore di altro richiedente inserito nella graduatoria generale. A.1.5) residenza in alloggio con destinazione abitativa non abitabile, attestata dall Autorità competente, intendendosi come tale l alloggio sprovvisto dei servizi igienico sanitari, o di

17 allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, precedentemente per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente nella graduatoria generale): punti 1 A.2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale. Il punteggio attribuito è il seguente: in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda punti 2 per le scadenze successive: punti 1 A.3) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico o da privati, o in alloggio E.R.P. o di proprietà comunale assegnato in via provvisoria e d'urgenza, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di presentazione della domanda: punti 4 Le condizioni A.1.1), A1.2), A.2) e A.3) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive. In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente. Sezione B Condizioni soggettive B.1) In assenza assoluta di redditi soggetti ad IRPEF o in presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene riconosciuto. Fa eccezione il caso in cui vi siano proventi non soggetti ad IRPEF, da attestare a cura del richiedente, o quando il reddito complessivo risulti nullo, ma il nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione: punti 2 B.2) nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) e determinato con le modalità di cui alla già citata deliberazione del consiglio regionale n. 327/2002, non superiore al 50% del valore ISEE previsto per l'accesso all'erp: punti 2 B.3) nucleo richiedente composto da 4 componenti e oltre: punti 1 B.4) nucleo richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, anche se con a carico eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap, con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3; in caso di coniugi o conviventi ai sensi dell art. 24, 3,4 comma della L.R. 8/8/2001, n. 24, è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purché l altro non svolga attività lavorativa: punti 4 B.5) presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: punti 3 B.6) nucleo richiedente con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda e nucleo la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data: punti 1 Nel secondo caso il nucleo deve risultare costituito alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato il trentacinquesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, secondo lo standard abitativo previsto dalla disciplina regionale vigente. B.7) presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone portatrici di handicap; ai fini della formazione della graduatoria generale si considera portatore di handicap il cittadino affetto da

18 menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le unzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative: senza indennità di accompagnamento punti 3 con indennità di accompagnamento punti 4 B.8) nucleo che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza, ai sensi della L.R.21 febbraio 1990, n. 14: punti 2 B.9) nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 4 B.10) richiedenti in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello in cui si svolge l attività lavorativa esclusiva o principale di oltre 25 Km: punti 1 Il punteggio è attribuibile quando l assegnazione dell alloggio avviene nel comune in cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa. Le condizioni B.4), B.5) e B.9) non sono fra loro cumulabili. Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti. Sezione C Condizioni residenziali CONDIZIONI RESIDENZIALE Anzianità di residenza nel Comune di presentazione della domanda alla data di scadenza del Bando E1 Da oltre 5 fino a 6 anni Punti 1 Da oltre 6 fino a 8 anni Punti 2 Da oltre 8 fino a 10 anni Punti 3 Da oltre 10 fino a 12 anni Punti 4 Da oltre 12 fino a 14 anni Punti 5 Da oltre 14 fino a 16 anni Punti 6 Da oltre 16 fino a 18 anni Punti 8 Oltre 18 anni Punti 10 Sezione D Condizioni economiche 1. D-1 Reddito ISEE (da attribuire per fasce di reddito ISEE) inferiore a 4.000,00 10 da 4.000,00 a 6.999,00 8 da 7.000,00 a 9.999,00 6 da ,00 a ,00 3 oltre ,00 0

19 ALLEGATO 2 STANDARD ABITATIVI Le superfici sotto riportarte, riferite alla sola unità immobiliare, sono determinate ispirandosi alle disposizioni di cui all art.13 lettera a1) e d) della Legge 392/1978;. SUPERFICIE UTILE DELL ALLOGGIO superficie netta dell alloggio e il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili, comunque ricompresi all interno della medesima unità immobiliare così come catastalmente censita fino ad un massimo di 15 mq. di superficie ragguagliata fermo restando l obbligo di 28 mq. e 38 mq. riferiti alla superficie netta del solo alloggio per l idoneità di 1 e 2 persone. NUMERO MASSIMO DI PERSONE Mq.28 1 persone Mq.38 2 persone Mq.45 3persone Mq.60 4 persone Mq.75 5 persone Mq.90 6 persone Oltre 6 persone 10 mq.in più ogni persona Si ritengono inoltre idonei quegli alloggi che, oltre ad un locale ad uso cucina-soggiorno, ed un servizio igienico, sono dotati di camere da letto con le seguenti caretteristiche:camera da letto di almeno 9 mq. : idonea per una persona; camera da letto di almeno 14 mq. : idonea per due persone.

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo Modifiche all articolo 2 Testo vigente Art. 2 - Requisiti

Dettagli

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto

COMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto COMUNE DI GROSSETO BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ( DELIBERAZIONE G.R.T. N 789 DEL 7.7.97 E D.D. N 1778 DEL 18.10.2004 ). Art. 1 Oggetto

Dettagli

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO. l sottoscritt nat a il residente a Prov. Via n.

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO. l sottoscritt nat a il residente a Prov. Via n. Marca da da bollo bollo 14,62 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO l sottoscritt nat a il residente a Prov. Via n. CHIEDE l assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica adeguato al proprio

Dettagli

! "!#$!#%#&''"!#$ #"!#(&$!## # $ "%% )$*#$ &$""#))# % "##$&!" #+( "

! !#$!#%#&''!#$ #!#(&$!## # $ %% )$*#$ &$#))# % ##$&! #+( La/Il sottoscritta/o! "!#$!#%#&''"!#$ #"!#(&$!## # $ "%% )$*#$ &$""#))# % "##$&!" #+( ",-/ 01-234 453-0,30-62052/1 di essere residente a Prov Via CAP Tel/Cell Codice Fiscale CHE IL NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO

Dettagli

REGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI

REGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI REGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTIERI IL RESPONSABILE DELL AREA in attuazione della

Dettagli

COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA) BANDO DI MOBILITA ANNO 2012

COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA) BANDO DI MOBILITA ANNO 2012 COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA) BANDO DI MOBILITA ANNO 2012 Indetto ai sensi degli artt. 19-20-21-22 della L.R. 20.12.1996 n 96, per la mobilita nel patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale

Dettagli

C O M U N E D I T R A D A T E Provincia di Varese

C O M U N E D I T R A D A T E Provincia di Varese C O M U N E D I T R A D A T E Provincia di Varese SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE n. 39 del 12 marzo 12 OGGETTO: approvazione bando di mobilità per cambi alloggio all interno del patrimonio di edilizia

Dettagli

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI RISERVATI A PERSONE ANZIANE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale In data 08.02.2007 N 7 1 I N D I C E Art.

Dettagli

BANDO DI MOBILITA PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO RENDE NOTO

BANDO DI MOBILITA PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO RENDE NOTO COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Provincia di Firenze) BANDO DI MOBILITA PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO IL RESPONSABILE DEL

Dettagli

COMUNE DI GAVORRANO BANDO DI MOBILITA ANNO 2007

COMUNE DI GAVORRANO BANDO DI MOBILITA ANNO 2007 COMUNE DI GAVORRANO (Provincia di Grosseto) BANDO DI MOBILITA ANNO 2007 Indetto ai sensi degli artt. 19-20-21-22 della L.R. 20.12.1996 n 96, per la mobilita nel patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE

Dettagli

Comune di Ponte dell Olio

Comune di Ponte dell Olio Comune di Ponte dell Olio AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIARIA PUBBLICA. Prot. n. 10300 del 26/10/2010 (L.R. 24/01 Regolamento comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE PIAZZA MAZZINI 8 25020 CAPRIANO DEL COLLE TEL. 030 9748683 FAX 030 9747384 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE MINI ALLOGGI PER ANZIANI PREMESSA

Dettagli

COMUNE DI GROSSETO. AL COMUNE di GROSSETO Servizio Politiche della Casa Via Colombo, n. 5 58100 GROSSETO

COMUNE DI GROSSETO. AL COMUNE di GROSSETO Servizio Politiche della Casa Via Colombo, n. 5 58100 GROSSETO COMUNE DI GROSSETO AL COMUNE di GROSSETO Servizio Politiche della Casa Via Colombo, n. 5 58100 GROSSETO Marca da bollo Domanda di partecipazione al bando di concorso per cambio alloggi di edilizia residenziale

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Ambito di applicazione Allegato n. 1 REGOLAMENTO PER L AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E PER L OSPITALITA TEMPORANEA IN ALLOGGI DI E.R.P, DI CUI AGLI ARTT. 25, c. 6 d) E 27 DELLA L.R. N. 24/2001. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P.

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P. REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P.- Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione di Giunta Comunale

Dettagli

COMUNE DI RUBIERA (Provincia di Reggio Emilia)

COMUNE DI RUBIERA (Provincia di Reggio Emilia) Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo Apporre marca da bollo da 14,62 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. (Bando di concorso generale 2009) Scadenza per la consegna il 19 dicembre 2009 ore

Dettagli

n. tel. cellulare n PRESENTA DOMANDA

n. tel. cellulare n PRESENTA DOMANDA Spazio riservato Al Comune di Flaibano P.zza Monumento, 39 33030 FLAIBANO UD all Ufficio PROTOCOLLO scadenza 06-05-2016 DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DI CANONI

Dettagli

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. (legge regionale n. 24 dell 8/08/2001 e succ. mod. ed int.) CHIEDE

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. (legge regionale n. 24 dell 8/08/2001 e succ. mod. ed int.) CHIEDE (BOLLO) PROT. Al Comune di COMACCHIO DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. (legge regionale n. 24 dell 8/08/2001 e succ. mod. ed int.) La/Il sottoscritta/o CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO

Dettagli

DAL 21 luglio al 12 agosto 2010

DAL 21 luglio al 12 agosto 2010 Sede operativa di Medicina via Saffi 73 AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONTENUTO UBICATI NEL COMUNE DI MEDICINA Delibera del consiglio comunale di Medicina n 153 Del 07/11/2005 e

Dettagli

Al Comune di Gaggio Montano P.zza A. Brasa, 1 40041 Gaggio Montano

Al Comune di Gaggio Montano P.zza A. Brasa, 1 40041 Gaggio Montano Protocollo: Al Comune di Gaggio Montano P.zza A. Brasa, 4004 Gaggio Montano DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO GENERALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Legge regionale

Dettagli

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. Scadenza per la consegna il 30 settembre 2015 ore 13.00

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. Scadenza per la consegna il 30 settembre 2015 ore 13.00 Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo Apporre marca da bollo da 16,00 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. Scadenza per la consegna il 30 settembre 2015 ore 13.00 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Dettagli

C O M U N E D I CASELLA P R O V I N C I A D I G E N O V A

C O M U N E D I CASELLA P R O V I N C I A D I G E N O V A Allegato 1 C O M U N E D I CASELLA P R O V I N C I A D I G E N O V A SERVIZI SOCIALI BANDO PER L ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE Il presente bando stabilisce i requisiti

Dettagli

BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO di proprietà dell A.L.E.R. di Pavia in via Fossarmato 25 27 27/A

BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO di proprietà dell A.L.E.R. di Pavia in via Fossarmato 25 27 27/A BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO di proprietà dell A.L.E.R. di Pavia in via Fossarmato 25 27 27/A PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 14 MARZO 2008 1. INDIZIONE DEL BANDO E indetto il bando

Dettagli

REGIONE TOSCANA UNIONE DI COMUNI FIESOLE - VAGLIA

REGIONE TOSCANA UNIONE DI COMUNI FIESOLE - VAGLIA marca da bollo 14,62 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANNO 2012-11-26 ai sensi della L.R.T. 96/96. Determinazione

Dettagli

PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA E L OSPITALITÀ TEMPORANEA

PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA E L OSPITALITÀ TEMPORANEA COMUNE DI DOLO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA E L OSPITALITÀ TEMPORANEA Approvato con delibera C.C. n. 77 del 22.11.2012 Modificato con

Dettagli

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. (legge regionale n. 24 dell 8/08/2001 e succ. mod. ed int.) CHIEDE

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. (legge regionale n. 24 dell 8/08/2001 e succ. mod. ed int.) CHIEDE PROT. Al Comune di BONDENO DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. (legge regionale n. 24 dell 8/08/2001 e succ. mod. ed int.) La/Il sottoscritta/o CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO

Dettagli

CITTA DI GRANAROLO DELL EMILIA Provincia di Bologna

CITTA DI GRANAROLO DELL EMILIA Provincia di Bologna Allegato 1) Deliberazione C.C. n 26 del 19 aprile 2006 Visto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE (De Letteriis Lacci Luigi) (Dott.ssa Rita Petrucci) DISCIPLINA SULLA MOBILITA D UFFICIO E SULLA DECADENZA

Dettagli

COMUNE DI L'AQUILA PROVINCIA DI L AQUILA

COMUNE DI L'AQUILA PROVINCIA DI L AQUILA COMUNE DI L'AQUILA PROVINCIA DI L AQUILA UFFICIO CASA TIMBRO ARRIVO TIMBRO PROTOCOLLO Domanda n. Pervenuta il Domanda di assegnazione di alloggio di E.R.P. (Legge regionale 5/0/996, n. 96) DATI RELATIVI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Prot.13693 del 17/09/2015 ASSESSORATO AFFARI GENERALI Ufficio CASA - PATRIMONIO

Prot.13693 del 17/09/2015 ASSESSORATO AFFARI GENERALI Ufficio CASA - PATRIMONIO Prot.13693 del 17/09/2015 ASSESSORATO AFFARI GENERALI Ufficio CASA - PATRIMONIO BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/04/2014, N 10 PERL ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI

Dettagli

Comune di Signa Provincia di Firenze

Comune di Signa Provincia di Firenze DOMANDA n. marca da bollo 14,62 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ANNO 2012 L.R.T. 96/96. - Determinazione

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

COMUNE DI APOLLOSA Provincia di Benevento

COMUNE DI APOLLOSA Provincia di Benevento COMUNE DI APOLLOSA Provincia di Benevento Prot. 6262 BANDO DI CONCORSO Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11- Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione. Erogazione contributi

Dettagli

COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia -

COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia - COMUNE DI GUSSAGO - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TRIENNALI PER L ABBATTIMENTO DELL ONERE DI CONTRAZIONE DI MUTUI FONDIARI PER L ACQUISTO DELLA 1^ CASA. Adottato con

Dettagli

COMUNE DI SORA SETTORE II - SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI SORA SETTORE II - SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SORA SETTORE II - SERVIZI SOCIALI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNUALITA 2015. (CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014) VISTA la Legge 9 dicembre

Dettagli

Regolamento per l assegnazione di mini-appartamenti della Residenza sociale per anziani.

Regolamento per l assegnazione di mini-appartamenti della Residenza sociale per anziani. Regolamento per l assegnazione di mini-appartamenti della Residenza sociale per anziani. ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina le modalità per l assegnazione dei mini-alloggi della Residenza

Dettagli

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DEGLI ALLOGGI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA L.R.N.24/2001

Dettagli

COMUNE DI CAMPOFIORITO

COMUNE DI CAMPOFIORITO COMUNE DI CAMPOFIORITO PROVINCIA DI PALERMO ****************** BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI NEL COMUNE DI CAMPOFIORITO In esecuzione della deliberazione di

Dettagli

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno REGOLAMENTO DI MOBILITA INTERNA AL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ASSOGGETTATI ALLA LEGGE REGIONALE N. 96/1996 e s.m.i. Approvato con deliberazione consiliare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Regolamento per l assegnazione transitoria e temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale

Regolamento per l assegnazione transitoria e temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese) Regolamento per l assegnazione transitoria e temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.04.2013

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

Bando Generale Comune di Castelli anno 2011

Bando Generale Comune di Castelli anno 2011 1 Bando Generale Comune di Castelli anno 2011 SETTORE TECNICO Domanda di partecipazione per l assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive

Dettagli

PER CONTO DEL COMUNE DI ROLO AVVISO PUBBLICO

PER CONTO DEL COMUNE DI ROLO AVVISO PUBBLICO PER CONTO DEL COMUNE DI ROLO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DEGLI ALLOGGI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA L.R.N.24/2001

Dettagli

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E.R.P. E MOBILITÀ SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE E POLITICHE DELLA CASA

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E.R.P. E MOBILITÀ SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE E POLITICHE DELLA CASA AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E.R.P. E MOBILITÀ SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE E POLITICHE DELLA CASA BANDO PUBBLICO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

DOMANDA PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO NEL COMUNE DI CATTOLICA

DOMANDA PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO NEL COMUNE DI CATTOLICA DOMANDA PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO NON ERP IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO NEL COMUNE DI CATTOLICA da consegnarsi entro il 25 novembre, ore 13,00 Il/la sottoscritto/a (cognome/nome) residente a (provincia/nazione

Dettagli

Città di Roncade Provincia di Treviso

Città di Roncade Provincia di Treviso Città di Roncade Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO SOCIALE 1 Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina la gestione del Fondo sociale e il funzionamento

Dettagli

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

COMUNE DI GORLA MAGGIORE COMUNE DI GORLA MAGGIORE Provincia di Varese Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 1 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Articolo 1 PREMESSA L Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore in conformità

Dettagli

COMUNE DI SORI PROVINCIA DI GENOVA. Certificato ISO 14001 AREA SOCIALE

COMUNE DI SORI PROVINCIA DI GENOVA. Certificato ISO 14001 AREA SOCIALE COMUNE DI SORI PROVINCIA DI GENOVA Certificato ISO 14001 AREA SOCIALE BANDO PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Il presente bando

Dettagli

AVVISO DI LOCAZIONE. FONDAZIONE CASA AMICA i n c o l l a b o r a z i o n e c o n COMUNE DI BERGAMO

AVVISO DI LOCAZIONE. FONDAZIONE CASA AMICA i n c o l l a b o r a z i o n e c o n COMUNE DI BERGAMO AVVISO DI LOCAZIONE FONDAZIONE CASA AMICA i n c o l l a b o r a z i o n e c o n COMUNE DI BERGAMO RACCOLTA DELLE DOMANDE PER LA LOCAZIONE DI N. 10 UNITA ABITATIVE (BILOCALI) DI NUOVA COSTRUZIONE O CHE

Dettagli

COMUNE DI PAGLIETA ( Prov. di Chieti) REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E CONCESSIONE IN USO DI LOCALI ED IMMOBILI COMUNALI

COMUNE DI PAGLIETA ( Prov. di Chieti) REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E CONCESSIONE IN USO DI LOCALI ED IMMOBILI COMUNALI COMUNE DI PAGLIETA ( Prov. di Chieti) REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E CONCESSIONE IN USO DI LOCALI ED IMMOBILI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2011 Capo I Disposizioni

Dettagli

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP N. La/Il sottoscritta/o.. nato a. Il.. Residente in in via n..

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP N. La/Il sottoscritta/o.. nato a. Il.. Residente in in via n.. bollo RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP N La/Il sottoscritta/o.. nato a. Il.. Residente in in via n.. In qualità di rappresentante/componente del nucleo familiare..

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

COMUNE DI GOSALDO Provincia di BELLUNO

COMUNE DI GOSALDO Provincia di BELLUNO COMUNE DI GOSALDO Provincia di BELLUNO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DENOMINATI CASETTE DELLA CROCE ROSSA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA

Dettagli

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato

Dettagli

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA I C I S A T I V T E M P L COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (C.A.P. 07029 - PIAZZA GALLURA N 3 - PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00253250906 Tel. 079/679964-73 FAX 079/679963-29 Settore

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI SETTEMBRE 2008 AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento realizzato dai Comuni del Distretto 5 per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

REGOLAMENTO. Bonus Bebè COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla

Dettagli

7. Di non aver beneficiato nell anno 2015 da nessun altro Ente di contributi in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;

7. Di non aver beneficiato nell anno 2015 da nessun altro Ente di contributi in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo; Timbro Protocollo Al Sig. Sindaco del Comune di Pieve Fosciana Ufficio Casa Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi

Dettagli

COMUNE DI GIAVE Provincia di Sassari

COMUNE DI GIAVE Provincia di Sassari COMUNE DI GIAVE Provincia di Sassari SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE L.R. 1/2011 ART. 3 BIS MISURE DI SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI AZIONE 1 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

AZIENDA SERVIZI PERSONA E FAMIGLIA AREA INTEGRAZIONE SOCIALE BANDO DI CONCORSO PER POSTI ALLOGGIO IN LOCAZIONE TEMPORANEA

AZIENDA SERVIZI PERSONA E FAMIGLIA AREA INTEGRAZIONE SOCIALE BANDO DI CONCORSO PER POSTI ALLOGGIO IN LOCAZIONE TEMPORANEA AZIENDA SERVIZI PERSONA E FAMIGLIA AREA INTEGRAZIONE SOCIALE BANDO DI CONCORSO PER POSTI ALLOGGIO IN LOCAZIONE TEMPORANEA Da assegnare a studenti di corsi universitari, stagisti, borsisti, ricercatori,

Dettagli

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 1 OGGETTO e FINALITA Il presente documento disciplina

Dettagli

DICHIARA CHE ALLA DATA DEL BANDO

DICHIARA CHE ALLA DATA DEL BANDO Ad Arezzo Casa spa Via Margaritone n.6 52100 Arezzo Il sottoscritto nato a ( ) il residente in, via/piazza/loc. n. n. di telefono: e-mail: CHIEDE di essere inserito nella graduatoria della mobilità per

Dettagli

Il/la sottoscritto/a CHIEDE

Il/la sottoscritto/a CHIEDE Bollo Al Comune di Cento Servizio Casa 44042 CENTO (Fe) OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (legge regionale n. 24 dell 8/08/2001) Il/la sottoscritto/a CHIEDE

Dettagli

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo

Dettagli

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA. ANNO SCOLASTICO

Dettagli

Disposizioni attuative e relativi criteri per l istruttoria da parte dei Comuni (L.R. n. 29/2012)

Disposizioni attuative e relativi criteri per l istruttoria da parte dei Comuni (L.R. n. 29/2012) giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1804 del 03 ottobre 2013 pag. 1/5 Disposizioni attuative e relativi criteri per l istruttoria da parte dei Comuni (L.R. n. 29/2012) Si espongono di

Dettagli

Regione Umbria Giunta Regionale Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture

Regione Umbria Giunta Regionale Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture Regione Umbria Giunta Regionale Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture Protocollo comunale Marca da Bollo Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23, art. 30 e ss.mm.ii. CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE

Dettagli

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA PROVINCIA DI ROMA Tel. 06-9015601 Fax. 06-9041991 Piazza C. Leonelli n 15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.it SETTORE IV - Servizi 2/3 Politiche Sociali BANDO PER L ASSEGNAZIONE,

Dettagli

DGR 5 febbraio 2010, n. 74

DGR 5 febbraio 2010, n. 74 DGR 5 febbraio 2010, n. 74 OGGETTO: Attuazione art. 14 Lr 11 agosto 2009, n. 21 - Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l acquisto, costruzione e recupero o autorecupero

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo

COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO MOBILITA DEL PERSONALE (allegato al Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.C. dell 11.6.1998

Dettagli

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014 INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

UNIONE TERRA DI MEZZO

UNIONE TERRA DI MEZZO UNIONE TERRA DI MEZZO A V V I S O P U B B L I C O per l AGGIORNAMENTO della GRADUATORIA GENERALE APERTA per la ASSEGNAZIONE degli ALLOGGI di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA che si renderanno disponibili

Dettagli

BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA A PREZZO CONVENZIONATO IN VIA CURIEL

BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA A PREZZO CONVENZIONATO IN VIA CURIEL BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA A PREZZO CONVENZIONATO IN VIA CURIEL SI RENDE NOTO che l Amministrazione Comunale, nell ambito delle proprie politiche abitative

Dettagli

COMUNE DI GROSSETO. Domanda di partecipazione al bando di concorso per cambi di alloggio all interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

COMUNE DI GROSSETO. Domanda di partecipazione al bando di concorso per cambi di alloggio all interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica COMUNE DI GROSSETO bollo Domanda di partecipazione al bando di concorso per cambi di alloggio all interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica AL COMUNE di GROSSETO Il sottoscritto nato a.

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A Automobile Club d Italia DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare la concessione di mutui edilizi agevolati

Dettagli

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. (Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. (Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24) C.S.C.S. 85/2001 TRIS AGG. 04/11/2002 Codice ISTAT: 35040 RISERVATO ALL UFFICIO Prot n... Data.. Nucleo familiare n COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Marca da bollo 14,62 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Dettagli

Una casa alle giovani coppie e ad altri nuclei familiari

Una casa alle giovani coppie e ad altri nuclei familiari Una casa alle giovani coppie e ad altri nuclei familiari Introduzione Con questo programma la Regione si propone di soddisfare celermente a condizioni più agevoli di quelli di mercato, la domanda di servizi

Dettagli

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento

Dettagli

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali ALLEGAT O Contributi alle Unioni di Comuni, istituite entro il 31/12/2013, alle Comunità montane ed alle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni,

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29.05.2010 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità del servizio

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 17-07-1997 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 17-07-1997 REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 17-07-1997 REGIONE LAZIO Modifica delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 e 15 marzo 1990, n. 30 concernenti la disciplina per l' assegnazione e la determinazione dei canoni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNE DI ALSENO PROVINCIA DI PIACENZA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2001 n. 24 e successive modifiche

Dettagli

(L.R. 25.10.1996, n 96 e s.m.- Det. n 175 del 27.11.2013 )

(L.R. 25.10.1996, n 96 e s.m.- Det. n 175 del 27.11.2013 ) Spett.le Comune di Torino di Sangro Piazza Donato Iezzi 5 6600 Torino di Sangro (CH) ITALIA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI TORINO DI SANGRO (L.R. 5.0.996,

Dettagli

COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale

COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale COMUNE DI MATERA CITTA' DEI SASSI Segreteria Generale REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OVVERO NELLA DISPONIBILITA' COMUNALE Approvato con atto di C.C. n.224

Dettagli

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI SOS FAMIGLIE PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI. CRITERI GENERALI Il REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI NURAMINIS Provincia di Cagliari ***** REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

COMUNE DI NURAMINIS Provincia di Cagliari ***** REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMUNE DI NURAMINIS Provincia di Cagliari ***** REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.06.2003 IL Sindaco Dr.sa Vaquer Maria Efisia

Dettagli

COMUNE DI PISA Direzione Consiglio Comunale Politiche della casa

COMUNE DI PISA Direzione Consiglio Comunale Politiche della casa COMUNE DI PISA Direzione Consiglio Comunale Politiche della casa BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IL DIRIGENTE In attuazione della propria

Dettagli

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Regolamento per l assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Regolamento per l assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Regolamento per l assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Il presente Regolamento: 1) E' stato adottato con delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF

3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF 3. DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF Le borse di studio ed i prestiti d onore del Fondo giovani sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti

Dettagli