APERTA PER L INDIVIDUAZIONE DELLA BANCA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI N. 2 MUTUI PASSIVI

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1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e schema di contratto PROCEDURA APERTA PER L INDIVIDUAZIONE DELLA BANCA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI N. 2 MUTUI PASSIVI 1. Il Comune di Meana Sardo, tramite procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, individua il soggetto con cui contrarre, n. 2 mutui a tasso fisso da ammortizzare in 20 anni, per un importo complessivo di Euro ,00 (Euro duecentocinquantunmila/00). 2. L accensione dei mutui avverrà con l'osservanza delle norme del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, delle specifiche norme in materia e delle norme contenute nel presente Capitolato. 3. Il tasso fisso omnicomprensivo che sarà applicato nei contratti di mutuo sarà espresso in termini di differenziale al ribasso a favore del mutuatario rispetto a quello praticato dalla Cassa Depositi e prestiti (vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo); 4. All atto della stipula del contratto di mutuo questo ente prenderà in considerazione le condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., e applicherà il differenziale a suo favore, così come determinato con l aggiudicazione in sede di gara, rispetto a quello praticato dalla Cassa Depositi e prestiti (vigente al momento della stipulazione). 5. Il contratto di mutuo dovrà essere stipulato da parte dell Istituto aggiudicatario entro 20 giorni dalla richiesta di finanziamento da parte del Comune. 6. Gli elementi essenziali richiesti nel contratto di mutuo, di seguito elencati, sono da ritenersi, ad ogni effetto, sostanziali e vincolanti ai fini della procedura di gara: - Ammortamento a rate costanti (con quota capitale crescente) o a capitale costante, a scelta dell Ente; - Scadenze delle rate di ammortamento semestrali fissate al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; - Decorrenza dell ammortamento come previsto dall art. 204 del D.Lgs. 267/2000 secondo la scelta dell Ente; - Tasso di interesse da applicare al momento della stipula del contratto di mutuo, sarà determinato dal tasso fisso in ragione d anno vigente per la Cassa depositi e Prestiti al netto del differenziale in diminuzione, così come determinato con l aggiudicazione in sede di gara; - Facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il capitale mutuato senza applicazione di spese o commissioni, né di alcun indennizzo; - A garanzia del pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, il Comune rilascerà al Tesoriere delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, in conformità a quanto previsto dall art. 206 del TUEL. - L importo dei mutui sarà erogato alla parte mutuataria, rendendosi applicabile l art. 14-bis della legge n 202/1991, con versamento al tesoriere dell Ente entro la data di inizio dell ammortamento; - Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell art. 204 del D.Lgs. 267/2000 calcolati allo stesso tasso del mutuo. Detti interessi di preammortamento saranno versati unitamente alla prima semestralità di ammortamento, al medesimo tasso applicato al mutuo in tale semestre; - La parte mutuataria, indicata esattamente la natura della spesa da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo della tipologia dell investimento, darà atto dell avvenuta approvazione del progetto o del piano esecutivo dell investimento da finanziare. - La parte mutuataria destinerà ed utilizzerà la somma mutuata per gli scopi del mutuo, senza alcuna ingerenza e con pieno esonero da ogni responsabilità dell istituto mutuante; - La parte mutuataria avrà facoltà di devolvere tutto o parte del capitale mutuato ad altra spesa di investimento diversa da quella originariamente prevista nel contratto di mutuo, nel rispetto delle norme del D.Lgs. n 267/2000; - Le spese di istruttoria, stipulazione e registrazione dei contratti di mutuo saranno sostenute dal mutuatario alle stesse condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. 7. Per le controversie giudiziali eventualmente conseguenti al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Oristano. Meana Sardo lì IL RESPONSABILE DELL UFFICIO FINANZIARIO (Giuseppina Marcia)

2 Schema di Contratto L'anno. (.) il giorno del mese di in.. avanti a me Segretario Comunale del Comune di Meana Sardo autorizzato a rogare i contratti nei quali l Ente è parte, ai sensi dell art.97- comma 4- lett.c) del Dlg.vo , n.267, si sono presentati e personalmente costituiti i Sigg.ri:.. che interviene in rappresentanza di.. che di seguito sarà indicata come Banca, in forza della procura in data.. che si allega sotto la lettera..; che interviene in rappresentanza del Comune di Meana Sardo nella sua qualità di autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell art.107- comma 3^- lett.c) del Dlg.vo n.267, che di seguito sarà indicato come ente mutuatario ; PREMESSO - che l'ente con deliberazione e/o determinazione n. del ha approvato il progetto e/o il preventivo di spesa per.. per un importo complessivo di.. - che l'ente con determinazione n del.. ha indetto un pubblico incanto per la assunzione di un mutuo con Istituto di Credito Ordinario in base all'art.55 del D.lg.vo n. 163/2006; - che l'istituto.. è risultato aggiudicatario del mutuo, giusta determinazione n. del ; - che l'ente con determinazione n.. del.. ha approvato la assunzione del mutuo per.. con l'istituto ; - che gli investimenti da realizzare con la somma mutuata non richiedono, per la natura e/o valore, la redazione di un piano economico-finanziario; - che detto mutuo viene garantito dal Comune di Meana Sardo con delegazioni di pagamento ai sensi dell art.206 del D.lg.vo n.267/2000; - che il perfezionamento del presente contratto non contrasta con l art.249 del D.lg.vo n.267/2000; - che l'ente mutuatario non si trova nella situazione di divieto di cui all art.191- comma 5^- del D.lg.vo n.267/2000, non avendo presentato disavanzo di amministrazione o indicato debiti fuori bilancio nell ultimo conto consuntivo approvato, per i quali non siano stati adottati i provvedimenti previsti dall art.193 del citato Dlg.vo; - che all atto del perfezionamento del presente contratto l Ente mutuatario non è in dissesto finanziario e non è Ente strutturalmente deficitario; - che l Ente mutuatario ha ottemperato al disposto dell art.203 del Dlg.vo n.267/2000 e, in particolare, ha approvato il rendiconto del penultimo anno precedente l esercizio in corso, ha deliberato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso con allegata la Deliberazione del Piano triennale delle opere pubbliche, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri ( artt. 200,201 e 203 del Dl.vo n.267/2000); - che l'ente con la contrazione del mutuo agisce nel rispetto dei limiti quantitativi di indebitamento previsti dal comma 1 dell'art.204 del Dl.vo n.267/2000; - che per il presente contratto non è previsto alcun intervento di sostegno dallo Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi per cui, ai sensi dell art.14/bis della legge n.202/1991, la somma mutuata non è soggetta alle disposizioni sulla tesoreria unica; - che gli Organi deliberanti dell'istituto.. con atto n.. del. hanno stabilito di concedere all Ente mutuatario il finanziamento per complessivi.; Ciò premesso e ritenuto parte integrante del contratto, le Parti dichiarano e stipulano quanto segue: ART.1 La Banca. e, per essa, in esecuzione del provvedimento citato concede all'ente mutuatario e che in persona del suo rappresentante, come sopra costituito, accetta, la somma di a titolo di mutuo per finanziare gli interventi di cui in premessa, con esonero per l'istituto da qualsiasi ingerenza o responsabilità in ordine all'utilizzo del capitale mutuato, che verrà destinato comunque dall'ente mutuatario agli scopi suddetti. Il mutuo è regolato dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 " Testo unico delle leggi

3 in materia bancaria e creditizia", in particolare art.42, dalle altre disposizioni vigenti in materia di credito alle opere pubbliche e di finanza locale e territoriale, in particolare artt.199 e seguenti del Dl.vo n.267/2000; Il mutuo è concesso e accettato ai patti e alle condizioni tutte previste dal presente contratto e dal documento di sintesi che firmato dalle Parti e da me, Ufficiale Rogante, si allega al presente atto sotto la lettera. per farne parte integrante e sostanziale; Le Parti prendono atto che l allegato documento di sintesi riporta la sintesi delle più significative condizioni contrattuali e economiche relative al contratto. ART.2 Il mutuo verrà regolato dalle seguenti condizioni: a) tasso passivo fisso annuo di interesse da esprimersi in termini di differenziale a favore del mutuatario rispetto a quello praticato dalla Cassa Depositi e prestiti (vigente al momento della stipulazione); Per il presente finanziamento, il valore dell indicatore sintetico di costo, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell art. 122 del T.U.B. delle relative disposizioni di attuazione è pari a.. % annuo. Il mutuo, garantito da delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, avrà la durata di anni. Il capitale mutuato verrà restituito in n.. anni mediante n.. semestralità posticipate costanti, comprensive sia delle quote di capitale che delle quote di interesse, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal anno successivo alla stipula del contratto secondo il piano di ammortamento che firmato dai contraenti e da me Segretario e con dispensa della lettura, si allega sotto la lettera al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Sulle erogazioni effettuate anteriormente all'inizio dell'ammortamento l'ente mutuatario corrisponderà gli interessi di preammortamento calcolati allo stesso tasso fisso annuo sopraindicato. Gli interessi maturati nel 1^ e/o 2^ anno di preammortamento saranno versati con valuta di ogni anno. ART.3 L'Ente mutuatario si obbliga a corrispondere puntualmente, alle relative scadenze, gli interessi e le rate di ammortamento come sopra specificato. A garanzia di tale obbligo, l'ente si impegna a: a) vincolare e delegare pro-solvendo, per ogni periodo di competenza, una quota di entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio sufficiente a garantire sia il pagamento degli interessi sia le semestralità di ammortamento del mutuo; b) rilasciare alla parte mutuante, ai sensi e per gli effetti degli artt.206 e 220 del Dl.vo n.267/2000, delegazione di pagamento non trasferibile sulle entrate come sopra vincolate a fronte delle rate di ammortamento scadenti il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno; c) notificare la delegazione predetta al Tesoriere in carica al momento della stipula del contratto ed a quelli che subentreranno nel corso dell'ammortamento ed a comunicare in tempo utile agli stesso l'effettivo importo delle rate semestrali; d) rilasciare ed a notificare al tesoriere in carica una o più delegazioni sulle entrate di cui sopra a garanzia del pagamento degli interessi di preammortamento relativi alle eventuali somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento; e) iscrivere nel bilancio dal secondo anno successivo alla stipula del contratto e per n anni i fondi adeguati a far fronte al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo nonché di soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all'art.159- comma 1^- lett.b) del Dl.vo n.267/2000; ART.4 Qualora in futuro venisse a mancare l'esigibilità ed il pagamento alle scadenze delle delegazioni di pagamento, nonché la vincolabilità e la disponibilità dei cespiti vincolati, l Ente mutuatario si obbliga a: a) trasferire il vincolo su altri cespiti delegabili ed a rilasciare le corrispondenti delegazioni di pagamento; b) vincolare, a richiesta della Parte mutuante, un'ulteriore quota dei cespiti già vincolati, o, in caso di indisponibilità dei cespiti suddetti, ad offrire altre idonee garanzie; c) osservare le condizioni di legge per la costituzione dei vincoli e per il rilascio e l'attuazione delle delegazioni di pagamento.

4 L'Ente mutuatario, a mezzo del costituito Suo Rappresentante dichiara di non trovarsi, per quanto concerne il pagamento degli interessi relativi alla presente operazione di mutuo, in alcuna limitazione prevista dalle leggi vigenti. ART.5 Le delegazioni di pagamento anzidette si considerano rilasciate " pro solvendo" e non " pro soluto" e, pertanto, l' Ente mutuatario dovrà soddisfare direttamente l Ente mutuante di quanto questo possa comunque conseguire per effetto di dette delegazioni, e ciò, indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l'istituto mutuante credesse di esperire in base alle vigenti leggi. ART.6 L'Ente mutuatario autorizza il Tesoriere Comunale a provvedere, in proprio luogo e vece, al pagamento, alle relative scadenze, delle rate di ammortamento, a fronte della delegazione rilasciata all' Istituto mutuante per effetto della presente operazione di mutuo, anche in assenza del mandato di pagamento come previsto ai sensi di legge. ART.7 Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento semestrali, oltre cinque giorni dalla scadenza, saranno riconosciuti, a favore dell' Ente mutuante, gli interessi di mora, in misura pari all'interesse del mutuo, maggiorato del..% del tasso vigente, dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento, al netto di qualsiasi gravame fiscale, diretto ed indiretto, come aventi specificato, così come per legge. Il mancato pagamento, alle relative scadenze, di qualunque somma dovuta ai sensi del presente capitolato a titolo di rimborso di capitale, corresponsione interessi, anche di mora, spese o a qualunque altro titolo darà facoltà all Ente mutuante, trascorsi 30 giorni dalla data dell'inadempienza, di ritenere risolto di diritto il contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 del codice civile. La risoluzione dovrà essere comunicata dall Ente mutuante a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione di diritto del contratto potrà altresì essere fatta valere dall Ente mutuante in tutti gli altri casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi ed impegni previsti dallo stesso o qualora venissero a mancare le garanzie come sopra costituite o costituende. ART.8 L'ente mutuatario potrà estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato, con un preavviso di 30 giorni dalla scadenza di ogni singola rata. L'estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non inciderà sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita. Per la riduzione e/o l'estinzione anticipata non sarà corrisposta dall'ente mutuatario all Ente mutuante alcuna commissione. ART.9 La parte mutuante, acquisita copia del contratto, debitamente registrato, in forma esecutiva e ricevuta copia della delegazione di pagamento notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica in originale, somministrerà la somma mutuata. La somministrazione verrà effettuata contro ritiro di quietanza sottoscritta dal Tesoriere Comunale. In ogni caso, in funzione dell'inizio dell'ammortamento del mutuo dal annuo successivo alla stipula del contratto, secondo la normativa speciale in premessa richiamata, la somma a mutuo si intenderà comunque erogata entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento. Detta erogazione sarà effettuata mediante accreditamento sul c/c bancario n presso la dipendenza di Meana Sardo contro ritiro di quietanza. ART.10 Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 bis della legge n.202, di conversione del D.L , n.151, per gli investimenti finanziati con il mutuo richiesto non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, ovvero come concorso a valere sui fondi investimenti e che pertanto la somma mutuata non è soggetta alle disposizioni di Tesoreria Unica, conformemente anche al parere espresso dal Ministero del Tesoro con nota n e che gli eventuali interessi compensativi saranno devoluti in conformità alle disposizioni previste al comma 9- art.5- della legge n.539 del ART.11 Le Parti convengono espressamente che per qualsiasi azione o controversia relativa al contratto sarà competente esclusivamente il Foro di.. ART.12

5 Il Rappresentante dell'ente mutuatario dichiara di accettare tutte le condizioni di cui sopra impegnando l'ente stesso al rispetto delle medesime. Le spese e tasse del contratto, della relativa copia autentica rilasciata all Ente mutuante, quelle per le quietanze ed ogni altra, saranno a carico della Parte mutuataria. La Parte mutuataria, per effetto dell'art.117, 1^ comma, del T.U. n.358/93, prende atto che copia autentica del contratto sarà alla stessa fornita a cura dell'ufficiale Rogante. ART.13 Per il contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui al D.P.R n.601, artt.15 e seguenti, ed in particolare, l'esenzione di cui all'art.19 comma 2 lettera b) del DPR medesimo.

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