Agenzia delle Dogane ENI S.p.A.
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1 Agenzia delle Dogane ENI S.p.A. Intervento Roma 2 3 luglio 2002 Ing. Walter De Santis Direttore centrale Agenzia delle Dogane Convegno dibattito sugli effetti della liberalizzazione del mercato del gas sulle modalità di prelievo delle accise e dei diritti doganali. - Adeguamento della normativa fiscale nel settore del gas naturale metano con particolare riferimento al nuovo testo dell art.7 del disegno di legge-delega di riforma del sistema fiscale statale approvato dalla Camera. 1
2 La liberalizzazione dei mercati del gas e dell energia elettrica comporta rilevanti problematiche, molte delle quali sono state risolte con interventi normativi specifici, mirati alla disciplina ed al governo degli aspetti salienti nei settori produttivo, distributivo, commerciale, tariffario. Purtroppo non altrettanto è accaduto del profilo tributario, che, peraltro, ha grande rilevanza in entrambi i settori, sia per la forte entità dei tributi sui consumi specifici, sia per l interesse ai relativi gettiti dello Stato e degli Enti autonomi territoriali. Questo processo di adeguamento normativo in tempi differiti pone il settore in uno stato di oggettiva difficoltà, che l Amministrazione fiscale ha cercato di risolvere con varie proposte di intervento parziale e, da ultimo, con una proposta di intervento strutturale completo nell ambito della delega generale sul sistema fiscale. Purtroppo, si deve registrare che non sempre le proposte che apparivano opportune hanno avuto tempestivo accoglimento e questo pone il settore del gas metano, di cui oggi ci occupiamo, in una condizione di oggettiva difficoltà. Tra gli interventi significativi occorre considerare l art.26 della Legge Finanziaria 2001 che sostituisce i commi 4 e 5 dell art.26 del T.U. sulle accise. In particolare il nuovo comma 4 prevede diversi soggetti obbligati al pagamento dell accisa sul gas metano. Tali soggetti sono: - i soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori in quanto con il mercato interno del gas (decreto legislativo , n. 164) il soggetto proprietario o concessionario della rete di trasporto, di distribuzione e degli impianti di stoccaggio non sarà più anche il proprietario del prodotto che vi transita. In particolare sarà soggetto obbligato anche il cliente grossista definito, dall art.22, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come La persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all interno o all esterno del sistema in cui è stabilita od opera ; - i soggetti consumatori che si servono della rete di metanodotto unicamente per il vettoriamento di prodotto proprio; 2
3 - i soggetti titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore, qualora ne facciano apposita richiesta all U.T.F. territorialmente competente. Sono invece considerati consumatori, e quindi non soggetti obbligati, gli esercenti distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano presso l impianto di distribuzione impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Il nuovo comma 5 elenca gli impianti che devono essere gestiti in regime di deposito fiscale ed in particolare prevede che l insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possa essere considerato ai fini fiscali un unico deposito. L art. 26 sopra menzionato prevede infine l aggiunta di un comma 8-bis all art.26 del T.U. sulle accise che sancisce l obbligatorietà della presentazione della dichiarazione in tutti i passaggi di gas metano da un soggetto ad un altro soggetto anche quando non vi sia stata l immissione in consumo del prodotto e ciò al fine dello svolgimento di eventuali controlli sul corretto pagamento dell accisa. In considerazione del fatto che tra i soggetti interessati all acquisto ed alla vendita del gas rientrano i clienti grossisti, definiti dall art. 2, comma1, lettera b) del decreto legislativo 164/2000, se ne è delineata provvisoriamente la disciplina di autorizzazione, di attribuzione del codice di accisa e di contabilizzazione dei tributi dovuti, in attesa di una regolamentazione definitiva dell intera materia. Sempre in via amministrativa, si sono rivisitati i modelli di dichiarazione dei consumi e si è disciplinata la facoltà di utilizzazione del versamento unico, di cui all art.17 del Decreto legislativo n.241/97. Per quanto attiene le aliquote d imposta, questa Agenzia, atteso lo stretto collegamento tra norma fiscale e tariffe, al fine di adeguare l attuale ordinamento fiscale basato sulla tipologia d uso del prodotto e renderlo coerente con gli obiettivi di liberalizzazione del mercato e con il nuovo ordinamento tariffario predisposto dalla competente Autorità, ha elaborato uno schema di modifica del sistema di tassazione del gas metano per combustione per usi civili, ispirato ai seguenti principi: articolazione della tassazione in scaglioni di consumo e graduale attenuazione dell attuale differenziazione delle aliquote di accisa 3
4 esistenti tra il Mezzogiorno ed il resto del territorio nazionale, fino ad arrivare all unificazione delle aliquote su tutto il territorio nazionale, da realizzarsi in un determinato arco temporale. Su questo aspetto, come già ricordato, è intervenuta la legge Finanziaria 2002 ed il successivo decreto ministeriale 25 marzo Non v è dubbio che tutta la materia troverà organica disciplina con l attuazione della delega sul fisco, il cui disegno di legge all esame del Parlamento prevede, all art.7, i seguenti criteri direttivi: 1) salvaguardia della salute e dell ambiente privilegiando l utilizzo dei prodotti ecocompatibili; 2) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese; 3) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione in coerenza con le deliberazioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas; 4) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento; 5) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell accisa; 6) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e di decadenza; 7) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l incidenza dell accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti; 8) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l utilizzo di strumenti informatici; 9) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l imposta erariale di consumo sull energia elettrica; 10) coordinamento dell attività di controllo posta in essere da soggetti diversi. E di tutta evidenza che si tratta di un disegno di ampio respiro, che consentirà, anche per il settore del gas metano, importanti interventi di semplificazione e di razionalizzazione, quali l omogeneizzazione delle aliquote sul territorio nazionale, lo snellimento degli adempimenti e delle procedure, il coordinamento delle attività di controllo, 4
5 l individuazione di nuovi soggetti passivi e l armonizzazione dei termini di prescrizione e di decadenza. Per quanto attiene i profili soggettivi, nel settore del gas, emergono due ordini di rapporti giuridici: il primo intercorrente tra il soggetto passivo e l amministrazione finanziaria, avente natura di rapporto tributario; il secondo tra il soggetto passivo ed il consumatore che è disciplinato dalle norme civilistiche, trattandosi di rapporto di somministrazione. Il soggetto passivo all atto dell immissione in consumo del prodotto è tenuto al pagamento dell accisa nei termini fissati dalla legge ed ha facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale, sul quale di fatto ricade l onere tributario sostenuto. La liquidazione dell imposta dovuta dal soggetto passivo è quindi consequenziale all utilizzo del gas da parte del cliente finale ed è inoltre intimamente correlata ad aspetti quali la natura soggettiva del cliente stesso, la tipologia di attività esercitata, le modalità di utilizzo e la zona geografica del consumo. Nel sistema tributario del gas metano sopra delineato che si inquadra in quello generale delle accise, caratterizzato da un numero limitato di soggetti obbligati e dalla certezza del gettito tributario che si intende conseguire, è emersa la problematica del soggetto passivo responsabile dell esatto adempimento dell obbligazione tributaria anche in presenza di dichiarazioni non veritiere rese dal consumatore finale. Già durante i lavori dei tavoli di consultazioni delle associazioni di categoria, convocati dall ex Direzione Centrale dell Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi, è stato ritenuto di affrontare tale problematica in sede di riforma strutturale del settore delle accise. Infatti il predetto articolo 7 del decreto della legge delega individua come criterio direttivo della riforma la previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell accisa. Accanto al titolare del deposito fiscale obbligato principale al pagamento dell imposta, devono essere previste nuove figure di responsabili solidali che sono emerse dalla realtà operativa e gestionale del settore generale delle accise; a titolo esemplificativo si faccia riferimento agli oli minerali dove accanto al titolare del deposito fiscale tenuto al pagamento dell accisa occorre introdurre la figura del responsabile solidale nella persona del proprietario della merce. Il ricorso all istituto della solidarietà per escludere la responsabilità del soggetto passivo nell ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese dal consumatore finale, non sembrerebbe risolutiva della questione. Infatti, in tal caso, accanto all originario soggetto 5
6 passivo verrebbero ad aggiungersi nuovi soggetti, con facoltà per l amministrazione di richiedere indifferentemente il pagamento dell imposta all uno o all altro soggetto. Va, invece, osservato che la possibilità di individuare come unico soggetto passivo colui che rende dichiarazioni false o non veritiere può essere valutata in sede di elaborazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell articolo 7, dove è previsto come altro criterio direttivo della riforma l adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori del gas metano e dell energia elettrica, con particolare riferimento all individuazione di nuovi soggetti passivi. Troverebbe così soluzione l attuale critica situazione, nella quale l Azienda erogatrice, sulla base della normativa che regola il rapporto tributario, decade dal diritto al rimborso dell accisa indebitamente pagata nel termine di due anni, mentre l utilizzatore, in virtù del rapporto civilistico di somministrazione, può richiedere all Azienda erogatrice, nel termine di prescrizione decennale, il riconoscimento retroattivo di aliquote ridotte d imposta a suo tempo non applicate o per carenza di documentazione fornita o per difficoltà ad individuare l esatta tipologia di utilizzo. Sin qui gli elementi fondamentali di intervento; accanto ad essi vi sono inoltre altri profili applicativi che, per la loro definitiva regolamentazione, necessitano delle scelte di normativa primaria a monte. Nel periodo transitorio, che tutti ci auguriamo brevissimo, l Agenzia interverrà fin dove possibile in via amministrativa e risolvendo i problemi gestionali di transizione con interventi specifici, come si avrà modo di approfondire durante il dibattito. 6
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