RSPP e datore di lavoro: l'ingerenza determina responsabilita' penale Ipsoa.it
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1 RSPP e datore di lavoro: l'ingerenza determina responsabilita' penale Ipsoa.it Stefano Maria Corso In tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, cosi' da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che altri soggetti siano formalmente o di fatto gravati dello stesso obbligo per un diverso o medesimo titolo. Come è noto il fenomeno delle morti bianche e, più in generale, delle lesioni subite dai lavoratori nello svolgimento della propria attività di dipendenti ha costituito e costituisce una vera e propria piaga sociale, di conseguenza non stupisce la perenne discussione con oggetto i tentativi nel tempo avanzati per mettervi un freno. Da ultimo, sicuro pregio ha avuto l emanazione del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, apportando rilevanti modifiche al precedente d. lgs. n. 626/ 94, ha assunto l ambizioso obiettivo, da un lato, di riordinare sistematicamente l intera normativa in materia, dall altro di rideterminare la politica di sicurezza all interno dell impresa alla luce di un nuovo sistema di organizzazione aziendale ipso iure orientato alla prevenzione e per questo almeno parzialmente sottratto alla libera determinazione del datore di lavoro. Tra gli istituti a tal fine obbligatoriamente previsti si rinviene il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) che, in virtù dell art. 2 comma 2 lett. l), si definisce come l insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori e al cui vertice opera il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
2 Ex art. 33 d. lgs. n. 81/08, per quanto riguarda le attribuzioni funzionali del predetto responsabile del servizio, compete a quest ultimo individuare e valutare i fattori di rischio, identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborare le misure preventive e protettive di cui all art. 28, comma 2 del medesimo decreto, i sistemi di controllo di tali misure e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornendo loro le informazioni di cui all art. 36 e, infine, partecipare alle consultazioni e alle riunioni periodiche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Appare evidente, dunque, che nel disegno legislativo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assume un ruolo di tipo eminentemente consultivo, di promozione e supporto nelle decisioni del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza al fine di agevolare quest ultimo nell apprestare ogni misura necessaria a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti nel rispetto degli obblighi fissati, tra gli altri, dall art cod. civ. Detto questo, tuttavia, nell esercizio dell impresa l assegnazione di dette funzioni la conseguente accettazione dell incarico da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non sottrae il datore di lavoro da alcun onere derivante, in tema di sicurezza, dalla sua posizione di garanzia nei confronti dei propri subordinati. Nella, possibile e probabile, mancanza di poteri d intervento idonei ad influire sulla corretta implementazione della normativa prevenzionistica, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non avrà nessuna colpa per eventuali disfunzioni e la responsabilità sarà ascrivibile al solo soggetto effettivamente in grado di adempiere agli obblighi di legge ossia, in primis, il datore di lavoro. Peraltro, come con evidenza emerge dalla giurisprudenza più recente, ciò non significa che il responsabile del servizio sia nell adempimento delle proprie funzioni al riparo da ogni possibile responsabilità.
3 Tale esonero, lungi dal tramutarsi in assoluta garanzia di impunità è da riferirsi, infatti, alle sole sanzioni penali dirette e conseguenti ai sovramenzionati compiti di cui all art. 33 d. lgs. n. 81/08. Come ogni altro dipendente, al contrario, qualora l omesso od inadeguato assolvimento delle obbligazioni a suo carico sia ritenuto sufficiente ad integrare un nesso di causalità con il verificarsi di un evento lesivo ai danni del lavoratore anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sarà chiamato pienamente a risponderne. Anzi, il più elevato grado di responsabilizzazione richiesto ai sensi dell art. 20 del decreto a tutti i dipendenti dell impresa vale certemente anche per il responsabile della sicurezza, richiedendosi un alto livello di diligenza proprio in ragione delle funzioni specifiche in materia prevenzionistica da lui ricoperte. Questo assunto trova conferma nel disposto di cui all art. 299 d.lgs. n. 81/08 che, codificando espressamente il principio di effettività, estende i doveri del datore di lavoro, del dirigente e del preposto anche a chi ne eserciti in concreto di fatto i poteri giuridici, con ciò ponendo in luce lo stretto collegamento esistente tra l esercizio del potere organizzativo/direttivo e le corrispettive responsabilità in materia prevenzionistica. Così positivizzato tale principio, in precedenza tuttavia già diffusamente recepito in giurisprudenza per identificare correttamente le posizioni di garanzia in materia di infortuni e malattie professionali, specie se ad organizzazioni complesse, è facile comprendere come ciò che rilevi ai fini di una imputazione non sia tanto la formale investitura all interno dell impresa quanto piuttosto la concreta attività posta in essere.
4 In tal modo solo il tipo di violazione e la dinamica dell evento dovranno essere prese in considerazione per discernere a quale tra le funzioni esercitate in concreto in azienda sia imputabile o l ordine causativo del danno o la lacuna di protezione, a prescindere dalla qualifica attribuita e dal ruolo assegnato dalla stessa al soggetto agente. In questa prospettiva si inserisce la sentenza della Suprema Corte, Sez. IV, 31 gennaio 2013, n che ha condannato l imputato, formalmente incaricato del servizio di prevenzione e protezione in azienda, per l infortunio occorso ad un dipendente affermando la penale rilevanza della sua condotta in quanto direttamente causativa dell evento. Il fatto contestato, oggetto del procedimento, riguardava un infortunio verificatosi a seguito della movimentazione di una gru che, per il carico eccessivo, si era ribaltata determinando lo schiacciamento della cabina di manovra e il contestuale ferimento del lavoratore. Dalle indagini era emerso come era stato proprio l imputato, il quale oltre alla qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione si occupava di gestire personalmente i lavori nel cantiere, ad ordinare di eseguire con la gru quel sollevamento, nonostante le perplessità espresse dal dipendente in ordine alla tenuta del carico. Non limitando la sua attività ad una mera fase preventiva e progettuale ma piuttosto ponendosi in chiave pienamente operativa, non possono esservi dubbi, dunque, sul fatto che l imputato avesse assunto verso i suoi sottoposti una posizione di garanzia. In tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere
5 considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che altri soggetti siano formalmente o di fatto gravati dello stesso obbligo per un diverso o medesimo titolo. Nei limiti in cui la condotta del lavoratore non integri una fattispecie anomala ed abnorme, tale da ricondurre la medesima ad esclusiva colpa del lavoratore stesso, tale obbligo prevenzionistico rileva anche in tutti i casi in cui una certa disaccortezza, imprudenza o disattenzione dei subordinati sia comunque sussistente, ma non si spinge fino ad assumere una qualche portata esimente in capo al debitore di sicurezza principale chiamato in causa. In conclusione, tale pronuncia si pone in linea con i precedenti approdi ermeneutici, già in passato emersi in giurisprudenza prima dell'approvazione del T.U. per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con ciò valorizzando e responsabilizzando l attività gestoria quale possibile fonte di responsabilità, al di là ed a prescindere da ogni formale qualifica lavorativa.
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