(Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti)
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1 D.U.V.R.I RICOGNITIVO (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti) Ai sensi della Legge 03/08/2007 n.123 CONCCEESSSSIIONEE DEELL SSEERVIIZZIIO DII REEFFEEZZIIONEE SSCCOLLASSTTIICCA EE DIIVEERSSII CCOMPPREENSSIIVO DEELL SSEERVVIIZZIIO DII PPROGEETTTTAZZIIONEE EED EESSEECCUZZIIONEE DEEII LLAVORII DII CCOMPPLLEETTAMEENTTO DEELL CCEENTTRO UNIICCO DII CCOTTTTURA DII VIIA MONTTEELLLLO EE DII RIINNOVO DEEGLLII ALLTTRII CCEENTTRII CCOTTTTURA CCOMUNALLII CIG:: D9 Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rita Gaeni
2 INDICE 1 PREMESSA ALLEGATI AL DUVRI OBBLIGHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE E DEI DATORI DI LAVORO. DIVULGAZIONE DEL DUVRI AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI DEL DUVRI DATI IDENTIFICATIVI DELL AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE DATI IDENTIFICATIVI DEI DATORI DI LAVORO DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCESSIONARIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI FASI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DIVERSI CONTESTO AMBIENTALE VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI ED INTERFERENZE FASE DI GESTIONE TRANSITORIA FASE DI GESTIONE A REGIME NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI, DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA /19
3 1 PREMESSA Il presente documento, costituisce la 1 versione del D.U.V.R.I. allegata agli atti di gara per l affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica e diversi comprensivo del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento del centro unico di cottura e di rinnovo degli altri centri cottura comunali. Il presente documento viene redatto ai sensi della D.Lgs. 81/2008 così come modificato ed integrato decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, concernente le Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nello specifico all art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione del predetto decreto si prevede che: 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3/19
4 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo /19
5 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Si fa presente, quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 novembre 2007, n. 24, la quale puntualizza che..per tutti i rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. È da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge. Il documento unico di valutazione del rischio, inoltre, non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata 5/19
6 prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera. Ciò detto, rimane esclusa dal presente documento, così come indicato nella Determinazione del 5 marzo del 2008, n. 3/2008, emessa dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l individuazione dei rischi, e quindi dalla relativa stima dei costi della sicurezza, provenienti dalle seguenti attività: forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, che non comportino interferenze con le attività svolte; erogazione di servizi per i quali non è prevista l esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del comune di Merate; erogazione di servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudi, ecc., anche effettuati presso gli immobili del comune. Il presente documento si riferisce esclusivamente alla gestione dei rischi interferenti connessi con il servizio di refezione scolastica e diversi ed ha l obiettivo di: informare i soggetti ammessi alla gara per l affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica e diversi per tutta la durata della concessione dei rischi specifici presenti nell ambiente in cui saranno chiamati ad operare; informare il concessionario sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Comune di Merate nell ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi; eliminare le interferenze fra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle prestazioni previste nella presente concessione. Si specifica che le disposizioni di cui al comma 3 dell art. 26 del D.Lsg. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici e dunque: non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere addotti dal concessionario, il cui impiego può costituire causa di rischio commesso con la specifica attività svolta da quest ultima; per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il committente-datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell attività del concessionario; 6/19
7 lo stesso concessionario deve inoltre provvedere all informazione, formazione, scelta e addestramento nell uso di idonee mezzi personali di protezione da parte del proprio personale. Rimane altresì esclusa dal presente documento l individuazione e la gestione dei rischi interferenti relativi ai lavori di completamento del centro unico di cottura e di rinnovo degli altri centri cottura comunali in quanto la gestione dei rischi verrà disciplinata all interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione i cui oneri sono a carico del concessionario 1.1 ALLEGATI AL DUVRI Saranno allegati al presente documento: 1. il documento di valutazione dei rischi (DVR) che il concorrente dovrà consegnare all Amministrazione Comunale prima della consegna del servizio; 2. i verbali di Riunioni di Cooperazione e Coordinamento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. 1.2 OBBLIGHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE E DEI DATORI DI LAVORO. DIVULGAZIONE DEL DUVRI Considerato che il servizio di cui al presente documento sarà affidato dal Comune di Merate quale Committente ed Ente Proprietario degli immobili ove andranno erogati i servizi oggetto di concessione, spetta allo stesso elaborare il DUVRI ed i relativi aggiornamenti. Compete altresì all Amministrazione concedente acquisire dai diversi datori di lavoro utilizzatori degli immobili comunali (p.e. dirigenti scolastici) le informazioni utili e le proposte necessarie per la revisione ed adeguamento del DUVRI stesso. A tal fine il presente documento verrà formalmente consegnato (anche su supporto informatico): 1) al Responsabile del procedimento dell Amministrazione Comunale di Merate quale soggetto Committente affidatario del contratto di concessione. 2) Alla concedente nella figura del responsabile del servizio. In ottemperanza all art.26 comma 3-ter del Dlgs 81/2008 e s.m.i. l Amministrazione concedente provvederà ad inoltrare il presente documento a tutti i datori di lavoro degli immobili ove dovranno essere svolti i servizi oggetti di concessione. Copia del documento dovrà comunque essere tempestivamente consegnata dai datori di lavoro ai RLS per l'espletamento delle competenze loro attribuite dalla legge ai sensi dell art. 18 comma 1 lettera p) del Dlgs 81/2008 e s.m.i. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente documento, è fatto obbligo ai datori di lavoro di proporre e comunicare all Amministrazione concedente le eventuali integrazioni/modifiche al predetto documento in relazione agli ulteriori i rischi 7/19
8 specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verrà espletato il servizio di refezione e diversi. In assenza di comunicazione il documento si intende automaticamente accettato (principio del silenzio- assenso) L Amministrazione concedente provvederà a valutare le richieste di modifiche/integrazioni e ad aggiornare il DUVRI entro i successivi 60 giorni. Il documento revisionato verrà formalmente riconsegnato (anche in formato elettronico) ai datori di lavoro interessati ed al concessionario. In assenza di ulteriori comunicazione il documento si intende automaticamente accettato (principio del silenzio- assenso) L integrazione al DUVRI valutata e sottoscritta per accettazione dal concessionario, integra gli atti contrattuali. Si rammenta che ai diversi datori di lavoro, spettano tutti gli obblighi di carattere generale previsti dall art. 18, Titolo I, del Dlgs 81/08 e s.m.i., nonché quelli specifici individuati nei Titoli successivi dello stesso decreto. In sintesi, gli ambiti da presidiare sono: 1. Nomina delle figure preposte alla sicurezza 2. Formazione di RSPP, ASPP, RLS, 3. Valutazione dei rischi 4. Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione 5. Stesura e aggiornamento del DVR 6. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 7. Emergenza 8. Nei casi previsti, sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente Di seguito si riporta il contenuto dell art. 26 comma 3-ter del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. 2 AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI DEL DUVRI Qualora nel corso di esecuzione della concessione la concedente, il datore di lavoro o il referente incaricato nonché il referente del concessionario, rilevino possibili interferenze non considerate nel presente DUVRI e per le quali si rendano necessarie misure di sicurezza 8/19
9 aggiuntive, queste andranno immediatamente segnalate all Amministrazione Concedente datore di lavoro committente. L Amministrazione concedente, attraverso il suo referente sulla sicurezza, si renderà disponibile ad effettuare incontri ed, eventualmente, sopralluoghi congiunti nelle aree interessate per la valutazione e definizione di ulteriori aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali ulteriori rischi da interferenza. Ogni integrazione al DUVRI potrà anche essere formalizzata con la redazione di un apposito verbale di coordinamento, tra il referente del concessionario e il datore di lavoro interessato o referente dell attività lavorativa oggetto dell intervento, che conterrà le nuove problematiche rilevate e le relative contromisure che si è convenuto adottare, fino al momento dell integrazione, l attività non potrà iniziare e/o resterà sospesa. Ove si rendesse necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007, il Comune di Merate procederà all aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. 9/19
10 3 DATI IDENTIFICATIVI DELL AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DIVERSI DEL COMUNE DI MERATE D.U.V.R.I. "Dati Generali Amministrazione Comunale - Committente" RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: Comune di Merate Piazza degli Eroi, Merate (LC) SITO INTERNET: RECAPITI: Settore coinvolto: comune.merate.lc.it PARTITA IVA: TEL FAX Ufficio Gare e Contratti protocollo@comune.merat e.lc.it Responsabile Procedimento: QUALIFICA: del dott.ssa Rita Gaeni Resposanbile Ufficio Gare e Contratti INDIRIZZO: Piazza degli Eroi, Merate (LC) RECAPITI: TEL FAX Direttore dell'esecuzione del contratto QUALIFICA: contratti@comune.merate.l c.it INDIRIZZO: RECAPITI: TEL FAX RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP): TEL: RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): MEDICO COMPETENTE: Responsabile: Firma: Data: / / 10/19
11 4 DATI IDENTIFICATIVI DEI DATORI DI LAVORO AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DIVERSI DEL COMUNE DI MERATE D.U.V.R.I. ISTITUTO SCOLASTICO n DENOMINAZIONE INDIRIZZO: RECAPITI: TEL FAX Datore di lavoro TEL FAX RSPP TEL FAX Medico competente TEL FAX Documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro Documento di Valutazione dei Rischi Disponibilita' SI NO Data ultimo aggiornamento Piano di evacuazione e di gestione emergenza 11/19
12 5 DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCESSIONARIO AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DIVERSI DEL COMUNE DI MERATE D.U.V.R.I. "Dati Generali Concessionario" Denominazione Sede SITO INTERNET: PARTITA IVA: RECAPITI: TEL FAX N iscrizione CCIA: CCIAA INPS INAIL Datore di lavoro TEL FAX Responsabile del servizio (capocommessa) TEL FAX RSPP TEL FAX Medico competente TEL FAX 12/19
13 6 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI Le lavorazioni oggetto del servizio di refezione scolastica e diversi, così come dettagliatamente indicate nel capitolato prestazionale del servizio, si configurano quali servizi di: 1) Rilevazione, registrazione e prenotazione dei pasti e delle diete speciali; 2) produzione giornaliera dei pasti; 3) allestimento dei refettori e somministrazione dei pasti con scodellamento ai tavoli secondi i turni e le modalità indicate dalla concedente; 4) approvvigionamento, preparazione dei pasti e somministrazione dei pasti direttamente presso i centri di cottura comunali di: Scuola dell infanzia Statale di Viale Verdi; Scuola dell infanzia Statale di Via del Careggio; relativamente agli alunni delle scuole dell infanzia; Casa Albergo E. Leoni per i pasti gli ospiti della Casa Albergo e del Centro diurno disabili di Via Don Gnocchi; 5) allestimento dei refettori e somministrazione dei pasti con scodellamento ai tavoli secondi i turni e le modalità indicate dalla concedente con il trasporto dei pasti ai refettori di: plesso di Via Montello/Via de Gasperi; plesso Spagnoli Via Cappelletta fraz. Pagnano; plesso Sartirana Via Montegrappa fraz. Sartirana; scuola secondaria di primo grado A. Manzoni Via Collegio Manzoni n. 43; centro ricreativo estivo, Vicolo Strecciolo n. 1; centro diurno disabili, Via Don Gnocchi n. 2/4 c/o Istituto Geriatrico Frisia ; pasti a domicilio su tutto il territorio di Merate; 6) sparecchiamento dei tavoli, lavaggio di stoviglie e contenitori nel centro di cottura di provenienza, pulizia e sanificazione di locali, arredi, attrezzature e quant altro occorra per lo svolgimento del servizio; 7) approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari e non alimentari; 8) fornitura delle derrate alimentari per l asilo nido comunale; 9) studio e preparazione dei menù personalizzati alternativi per diete speciali; 10) fornitura e reintegro di stoviglie, pentolame, utensili, materiali e quant altro occorra per la preparazione, il trasporto e la distribuzione dei pasti e l allestimento dei refettori; 13/19
14 11) fornitura dei prodotti di pulizia e di consumo in genere; 12) raccolta differenziata e smaltimento rifiuti; 13) operazione di monitoraggio e disinfestazione da blatte, formiche, insetti e striscianti di tutte le aree adibiti al servizio; 14) manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature e reintegro di quant altro occorra per lo svolgimento del servizio; 15) gestione informatica di iscrizioni, anagrafiche, diete speciali, fasce ISEE e pagamenti in collaborazione con Istituti Scolastici e Uffici Comunali; 16) formazione del proprio personale; 17) realizzazione iniziative di educazione alimentare in collaborazione con Istituti Scolastici e Uffici Comunali; 18) partecipazione alle sedute delle Commissioni Controllo e Qualità e collaborazione con Istituti Scolastici e Uffici Comunali per ogni altra iniziativa; 7 FASI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DIVERSI L erogazione del servizio oggetto di concessione verrà erogato in modo differenziati nelle seguenti due fasi temporali: 1. fase di gestione transitoria (progettazione e realizzazione del centro unico di cottura). In tale fase della durata complessiva massima di un anno e salvo diversamente previsto nel crono programma del concessionario, il concessionario eseguirà con propri oneri e con la formula chiavi in mano ogni prestazione, lavoro e fornitura necessaria per il completamento e la messa in esercizio del centro unico di cottura presso la scuola primaria di Via Montello - Merate. Nelle more della realizzazione del nuovo centro di cottura, la preparazione ed il confezionamento dei pasti per il predetto plesso e per gli altri utenti di seguito indicati dovrà avvenire presso un centro di cottura del concessionario. Il Concessionario provvederà altresì a gestire gli altri 3 centri cottura di seguito indicati concessi allo stesso dalla concedente. 2. fase di gestione a regime (successivamente alla messa in esercizio del centro unico di cottura). Tale fase prevede il pieno utilizzo del centro unico di cottura per la preparazione dei pasti a servizio degli utenti della scuola primaria di Via Montello e degli altri plessi privi di centri cottura propri e di altri utenti esterni. 8 CONTESTO AMBIENTALE I centri di cottura e di distribuzione comunali sono ubicati presso le seguenti strutture: 14/19
15 1) Scuola dell infanzia Statale di Viale Verdi; 2) Scuola dell infanzia Statale di Via del Careggio; relativamente agli alunni delle scuole dell infanzia; 3) Scuola primaria di via Montello (operativo nella fase di messa a regime della concessione) 4) Casa Albergo E. Leoni per i pasti gli ospiti della Casa Albergo e del Centro diurno disabili di Via Don Gnocchi; I centri di distribuzione dei pasti trasportati sono: 5) plesso di Via Montello/Via de Gasperi; 6) plesso Spagnoli Via Cappelletta fraz. Pagnano; 7) plesso Sartirana Via Montegrappa fraz. Sartirana; 8) scuola secondaria di primo grado A. Manzoni Via Collegio Manzoni n. 43; 9) centro ricreativo estivo, Vicolo Strecciolo n. 1; 10) centro diurno disabili, Via Don Gnocchi n. 2/4 c/o Istituto Geriatrico Frisia ; 11) pasti a domicilio su tutto il territorio di Merate; Il centro di consegna delle derrate alimentari è l Asilo Nido comunale, ubicato in Viale Verdi n. 80/82. Durante lo svolgimento del servizio saranno presenti, di regola, insegnanti e/o personale ATA/ASA e/o educatori in accompagnamento e per la sorveglianza degli alunni/utenti che usufruiscono della refezione scolastica nonché personale del Concedente addetto alla cucina dell Asilo Nido comunale A favore della sicurezza viene considerato al pari del personale comunale qualsiasi persona (insegnante, personale ATA, personale ASA, educatore, cuoca, bambino alunno e utente) che si trovasse ad interferire con i dipendenti del concessionario e sia, per tale motivo, soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti. 9 VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI ED INTERFERENZE 9.1 FASE DI GESTIONE TRANSITORIA In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio: rischio di incendio nelle sedi di svolgimento del servizio; rischio elettrico connesso all utilizzo degli impianti nelle sedi di svolgimento del servizio; rischio di interferenza con addetti/utenti impegnati nelle proprie attività istituzionali nelle sedi di svolgimento del servizio; 15/19
16 rischio di utilizzo improprio dei prodotti detergenti e di pulizia ad opera di personale non autorizzato; rischio di investimento nei piazzali di sosta per le operazioni di carico e scarico; rischio di intrusione nell area di carico e scarico delle merci di personale non autorizzato con conseguente impossibilità di prosecuzione nelle operazioni di sicurezza ed esposizione alla potenziale caduta dei colli; rischio di inciampo, scivolamento e caduta; rischio di urti, tagli, ustioni, impatti; rischio di caduta (o ribaltamento) di oggetti o materiali dall alto; rischio di contatto con sostanze chimiche nell ambito delle operazioni di disinfestazione da blatte, formiche, insetti e striscianti di tutte le aree adibiti al servizio. Alla fattispecie dei rischi evidenziati corrispondono normalmente livelli di rischio limitati da lieve al più a medio. Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia. fattore di rischio livello di rischio misure di prevenzione e di tutela A da basso a medio in ragione delle dimensioni e delle destinazioni d'uso delle sedi il concessionario provvederà a far prendere visione alla proprie maestraenze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio affissa nella sede e provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla concedente copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva B lieve tutti gli impianti della sede oggetto della concessione sono regolarmente controllati, manutentati e tenuti in sicurezza. Nell'ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio il concessionario provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso di apparecchi elettrici, a gas e di utensili manuali; C lieve nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa il concessionario provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi di pulizia ed a segnalare al pubblico l'impraticabilità di tali spazi 16/19
17 D lieve i materiali di pulizia e le attrezzature devono essere conservati in luoghi appositi (armadi, magazzini,..) chiusi a chiave e distribuiti nella struttura compatibilmente con l'articolazione degli spazi esistenti. Tali materiali non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberatamente accessibili ai soggetti non autorizzati; durante lo svolgimento del servizio di pulizia dovrà essere posizionata apposita segnaletica di sicurezza e compartimentata la zona, al fine di vietare l accesso ai non addetti E lieve nell'accedere ai piazzali della sede il personale del concessionario procederà con propri mezzi rispettando il codice della strada; si atterrà altresì alle norme di sicurezza nei casi di scarico di merce consegnata da altri fornitori incaricati dalla concedente F Lieve in caso di intrusione nell'area di carico e scarico delle merci da parte di personale non autorizzato, tale operazione verrà immediatamente sospesa, avvertendo nel contempo l'ufficio comunale perché possano essere ripristinate le condizioni di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni G Lieve nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa il concessionario provvederà a dotare il proprio personale di idonei indumenti/calzature di protezione H Lieve il concessionario provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla concedente copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva I Lieve il concessionario provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla concedente copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva 17/19
18 J Medio I prodotti chimici utilizzati per tali lavorazioni non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati; il servizio dovrà essere eseguito con modalità e tempi tali da evitare possibili interferenze; durante lo svolgimento del servizio dovrà essere posizionata apposita segnaletica di sicurezza e compartimentata la zona, al fine di vietare l accesso ai non addetti 9.2 FASE DI GESTIONE A REGIME In questa fase si prevedono analoghi rischi interferenti per tipologia ed entità rispetto alla fase transitoria. Ad ogni modo ove si riscontrassero nuovi rischi interferenti si provvederà all aggiornamento del presente documento così come previsto al 2 del presente documento 10 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI, DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Per l esecuzione del citato servizio il concessionario deve: concordare le tempistiche con i referenti della concedente ed i diversi datori di lavoro, onde evitare interferenze con l attività della stessa; scaricare il proprio materiale esclusivamente nel luogo indicato dalla concedente o dai diversi datori di lavoro; svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza creare danni a persone o cose; ridurre al minimo le fonti di rumore e di polvere; per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, dovrà seguire le istruzioni fornite da personale della concedente; partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento programmate almeno 1 volta l anno; Si comunica inoltre che: i lavoratori devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, così come previsto dall art. 26, comma 8 del D.lgs. 81/2008; all interno dei locali le uscite di emergenza ed i relativi percorsi sono indicati; 18/19
19 all interno dei locali è fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere; è vietato assumere alcool in qualsiasi quantità e/o sostanze stupefacenti durante il normale orario di lavoro. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni relative alla presente concessione, il Concessionario si impegna, con la sottoscrizione integrale degli atti di gara, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del servizio ed ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, esperire l eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori nonché a consegnare alla Concedente la seguente documentazione: copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto della presente concessione); copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto della presente concessione). Si ritiene che l adozione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento ed il rispetto di tutte le norme generali sopra elencate comportino la stima di un costo della sicurezza pari a 0,03 a pasto. Non si prevede alcun costo della sicurezza legato alla mera fornitura di derrate alimentari all asilo nido comunale Girotondo. 19/19
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