TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ATTO DI CITAZIONE

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1 TRIBUNALE DI BARI SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ATTO DI CITAZIONE NELL INTERESSE DI: OLIO BEATO DI RUTIGLIANO & C. S.R.L.. IN CONCORDATO PREVENTIVO, con sede legale in Bitetto (BA), alla via Palo 80 (c.f ) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Maria Anna Bellino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio LaBattaglia e Monica Casagranda ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Bari, alla via Imbriani 121, giusta procura ad litem apposta a margine del presente atto VICENDE FATTUALI: 1. Con ricorso ex artt. 129, 130, 131 D.Lgs. n. 30/2005 e 669 bis e segg. c.p.c., depositato in data , la OLIO BEATO s.r.l. adìva in via d urgenza il Tribunale di Bari- Sezione Specializzata Proprietà industriale ed intellettuale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: si chiede che il Tribunale adìto, INAUDITA ALTERA PARTE, voglia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 129, 130 e 131 D.lgs. 30/2005 e 669 bis e segg. c.p.c.: I. autorizzi la società OLIO BEATO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad eseguire il sequestro e l accantonamento in un unico luogo/deposito di tutti i prodotti che rechino impresso il marchio/segno distintivo OLIO BEATO reperibili presso la sede, gli stabilimenti e magazzini delle seguenti ditte QUOLITER s.r.l. (con sede in Bitetto, alla Via Palo 80), Tenuta del Levante s.r.l. (con sede in Andria, alla Via Barletta 238), Fratelli Galantino s.n.c. di Francesco & Michele Galantino (con sede in Bisceglie, alla via Corato 2), Agrigioia s.a.s. di Andrea Cantore & C. Frantoio Oleario (con sede in Gioia del Colle, alla Via Provinciale per Acquaviva 1707), ovvero ovunque essi si trovino e/o 1

2 vengano reperiti; II. autorizzi la società OLIO BEATO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad eseguire il sequestro presso le ditte suindicate dei macchinari/attrezzature destinati alla produzione e confezionamento di prodotti recanti il marchio/distintivo OLIO BEATO ; III. autorizzi la società OLIO BEATO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad eseguire il sequestro e l accantonamento in un unico luogo/deposito delle etichette recanti il marchio OLIO BEATO reperibili presso la sede della ditta FUTUR PRINT di Francesco De Bellis (con sede in Triggiano, alla via Verri Capitano 108); IV. autorizzi la società OLIO BEATO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad eseguire a carico delle ditte convenute il sequestro delle scritture contabili relative alla vendita e/o commercializzazione dei prodotti per cui è causa;v. ordini ai convenuti l immediata cessazione dell uso, in qualsiasi forma, del marchio/segno distintivo OLIO BEATO per contraddistinguere, confezionare e commercializzare i propri prodotti sia in Italia e sia all estero; VI. ordini ai convenuti l immediata cessazione dell uso -in qualsiasi forma e modalitàdegli encomi conseguiti a livello internazionale dalla società OLIO BEATO s.r.l.; VII. ordini ai suddetti convenuti il ritiro dal commercio sia in Italia e sia all estero di tutti i prodotti recanti il marchio contraffatto OLIO BEATO; VIII. ordini ai convenuti l immediata cessazione dell attività di esportazione di prodotti recanti il marchio/segno distintivo OLIO BEATO ; IX. ordini alla ditta Futur Print di Francesco De Bellis l immediata cessazione dell attività di produzione di etichette recanti il marchio OLIO BEATO; X. ordini l immediato oscuramento/cancellazione/soppressione del sito Internet e, comunque, la sospensione di ogni sua attività, nonché la soppressione del collegamento o link tra il suddetto sito e i seguenti siti web : XI. ordini l immediata cessazione della vendita di prodotti con il marchio contraffatto OLIO BEATO per il tramite della rete telematica Internet; 2

3 XII. ordini a spese dei convenuti la pubblicazione del dispositivo dell emanando decreto o ordinanza sui quotidiani di maggiore rilievo nazionale; XIII. fissi a carico dei convenuti, per ogni giorno di ritardo nell esecuzione dell emanando provvedimento e per ogni eventuale successiva violazione dei diritti della OLIO BEATO s.r.l. sul marchio OLIO BEATO, una penale non inferiore a 1.000,00; XIV. ponga a carico dei convenuti ogni onere relativo all esecuzione dell emanando provvedimento cautelare.con vittoria delle spese processual. 2. A sostegno della domanda cautelare tanto deduceva -in punto di fatto e di diritto- la società istante: 1) La Olio Beato di Rutigliano & C. s.r.l., costituita nell anno 1990, con sede legale in Bitetto, alla via Palo 80, è operatore commerciale particolarmente qualificato e di rilievo nazionale ed internazionale nella produzione e commercializzazione all ingrosso e al dettaglio, nonché nell esportazione DI PRODOTTI OLEARI e di prodotti agricoli ed alimentari in genere. 2) Nella commercializzazione nazionale, comunitaria ed internazionale dei propri prodotti oleari l azienda istante si contraddistingue ed opera, sin dalla sua costituzione, con il marchio d impresa noto come Olio Beato ; 3) Più precisamente, in data , la ricorrente ha provveduto al deposito della prima domanda di brevetto per la registrazione del marchio d impresa Olio Beato, ottenendone il rilascio dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data (successivamente procedendo alla sua rinnovazione in data ). 4) La società a r.l. OLIO BEATO, inoltre, al fine di attestare in etichetta l origine geografica dell olio extra vergine di oliva commercializzato e la produzione del medesimo esclusivamente con metodo biologico, nonché per poter procedere alla esportazione dei propri prodotti negli Stati Uniti, in ottemperanza alla normativa comunitaria (Reg. CEE 1019/2002 Reg. CEE 2815/1998), si è sottoposta alle seguenti procedure di controllo e certificazione: a) ottenimento di un codice alfanumerico (BA/086 rilasciato dalla Regione Puglia); b) certificazione di Controllo per la produzione dei prodotti con metodo biologico dal C.C.P.B. (Consorzio per il controllo dei prodotti biologici); c) autorizzazione 3

4 conseguita nell anno 2003 ad apporre in etichetta il logo USDA ORGANIC, nonché l indicazione 100% ORGANIC da parte del Ministero U.S.A. dell Agricoltura, previo deposito di un esemplare di etichetta e contro-etichetta; d) ottenimento del logo OU (rilasciato dall Unione delle Congregazioni ebree Ortodosse d America), simbolo di garanzia di prodotto classificato come kasher pareve per il consumatore di fede ebreo-ortodossa. 5) L azienda OLIO BEATO, per la qualità dell olio commercializzato con il marchio Olio Beato e del peculiare procedimento di produzione seguito, ha ricevuto - nel corso degli anni - numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale, comunitario che internazionale, quali - a titolo meramente esemplificativo: la dicitura di Olio consigliato dall Istituto di Nutrizione Finlandese; la Medaglia d Oro conseguita a Madrid nell anno 1999 come migliore olio biologico equilibrato ; il lusinghiero giudizio del prestigioso organo di stampa Washington Post che, in un articolo del , ha descritto l olio biologico extravergine prodotto dall azienda ricorrente recante il marchio OLIO BEATO come PRODOTTO ECCELLENTE in tutte le sue qualità, dal gusto all aroma e al colore, assegnando allo stesso - nell ambito di una classifica internazionale - il punteggio di 10/10; 6) Tutto ciò ha contribuito a rendere sempre più noti e pregiati i prodotti oleari commercializzati dalla società istante e, conseguentemente, a trasformare il logo dell azienda in un marchio forte, atto cioè ad identificare una qualità di olio unica nel suo genere, rinomata e oggetto di una sempre crescente domanda sul mercato nazionale, comunitario ed internazionale, talché la OLIO BEATO s.r.l. ha iniziato una intensa attività di esportazione all estero tanto da essere presente nei seguenti paesi: Germania, Olanda, Inghilterra, Austria, Svizzera, Polonia, Finlandia, Repubbliche del Mar Baltico, Giappone, Singapore, Stati Uniti e Canada. 7) In ambito nazionale l azienda istante e, segnatamente, l olio biologico extravergine dalla stessa prodotto e commercializzato con il marchio OLIO BEATO ha 4

5 raggiunto una tale notorietà da annoverare tra i suoi estimatori la stessa Nazionale dei Cuochi Italiani e prestigiosi ristoranti e alberghi sul territorio nazionale. 8) Per far fronte alle richieste di acquisto provenienti dagli Stati Uniti, la Olio Beato S.r.l. si è avvalsa per l attività di esportazione (dell OLIO BEATO) in detto Stato del sig. Pietro de Marco (titolare della ditta Pietro De Marco Importers inc ), dall anno 1994 sino a maggio dell anno 2005, allorquando tutti i rapporti commerciali con il De Marco sono stati interrotti ad iniziativa della deducente società, in ragione di un credito (pari a complessivi ,00) vantato dalla società ricorrente nei confronti del predetto De Marco e dallo stesso mai onorato. 9) A seguito della cessazione dei rapporti commerciali con il De Marco è successo che negli Stati Uniti - che sino all anno 2005 rappresentavano tra i mercati più influenti e redditizi per le finanze della società Olio Beato (assorbendo circa il 20% della produzione complessiva dell azienda con un fatturato annuo, per il solo mercato americano, di circa 250/ ,00 e con un trend di mercato in costante crescita) - si è verificata una improvvisa e incomprensibile interruzione nella richiesta di acquisto dei prodotti della società OLIO BEATO. 10) Alla fine del mese di febbraio dell anno 2006, alcuni corrispondenti statunitensi (sig. Paul Scipioni di New York) della società ricorrente iniziavano a segnalare la presenza sul mercato americano di prodotti di olio extravergine d oliva e di sottolio recanti il marchio OLIO BEATO, circostanza -questa- che appariva, in un primo momento, anomala e, comunque, incomprensibile alla società ricorrente, che - come detto - non aveva più esportato i propri prodotti sul mercato statunitense, in ragione dell improvvisa e drastica interruzione della domanda di acquisto. 11) Tale circostanza, però, trovava significativa e definitiva conferma a seguito di un colloquio telefonico intercorso tra il legale rappresentante della OLIO BEATO s.r.l., sig.ra Maria Anna Bellino, e il Sig. Piazzola, rappresentante di commercio della SUDITALIA Etichette (corrente in Barletta, alla Via Callano 161/163), nonché fornitore abituale di etichette della OLIO BEATO s.r.l. 5

6 12) In data , infatti, in occasione di un nuovo ordine di etichette da parte della OLIO BEATO, il sig. Piazzola -mostrandosi alquanto stupito- dichiarava di aver già ricevuto, una quindicina di giorni prima della richiesta di ordine della società deducente, una richiesta di preventivo per un ordine di stampa di (ben) etichette adesive recanti proprio il marchio OLIO BEATO. 13) A fronte della surriferita circostanza, il legale rappresentante della OLIO BEATO, non avendo evidentemente inoltrato alcun ordine in tal senso, chiedeva l immediata trasmissione della richiesta di preventivo e dei prototipi di stampa delle etichette. 14) Nelle predette circostanze di tempo e luogo, la società ricorrente scopriva, pertanto, che si trattava di etichette ove appariva il marchio (contraffatto) OLIO BEATO, realizzate da tale ditta individuale denominata FUTUR PRINT di Francesco De Bellis (corrente in Triggiano, alla Verri Capitano 108). 15) Tali etichette recavano, inoltre, le seguenti indicazioni: a) prodotto e confezionato da QUOLITER s.r.l. - Bitetto (BA) ITALY e importato da Pietro De Marco-Scarsdale New York ; b) certificazione contraffatta BIOAGRI CERT, c) il logo USDA ORGANIC, l indicazione 100% ORGANIC, d) l indicazione mendace della certificazione della Ortodox Union ed f) un codice a barre non corrispondente a quello che identifica realmente la merce della società ricorrente, né secondo -quanto constariferibile ad alcun altro operatore commerciale regolarmente registrato. 16) Dalla predetta etichetta si evinceva, poi, l esistenza di un sito INTERNET ( dal quale - in data (data di primo accesso all indicato sito web) si apprendeva che il De Marco commercializzava prodotti (olio biologico extravergine) del medesimo settore e tipologia merceologica di quelli della OLIO BEATO utilizzando il marchio Olio Beato ed indicando quale produttore il sig. Vito Rutigliano, legale rappresentante della QUOLITER s.r.l. (corrente in Bitetto, alla Via Palo n.80). 17) Dall esame del predetto sito si apprendeva, inoltre, che il De Marco -per sponsorizzare e supportare la vendita via telematica (anche per il tramite di 6

7 ebay.com e ebay.it) dei prodotti recanti il marchio contraffatto OLIO BEATO E PER INGENERARE SUGGESTIVAMENTE NEI CONSUMATORI LA CONVINZIONE CHE L OLIO COMMERCIALIZZATO FOSSE LO STESSO (PRODOTTO E VENDUTO) DALLA SOCIETÀ OLIO BEATO S.R.L. DI BITETTO - SI AVVALEVA (E SI AVVALE TUTT OGGI) DEGLI ENCOMI INTERNAZIONALI CONSEGUITI NEGLI ANNI DA QUEST ULTIMA (TRA I QUALI APPUNTO VANNO -COME DETTO- ANNOVERATI L ARTICOLO APPARSO IN DATA SUL WASHINGTON POST E LA MEDAGLIA D ORO CONSEGUITA NELL ANNO 1999 IN SPAGNA). Encomi e giudizi riferibili, invero, solo ed esclusivamente alla tipologia di olio prodotto e confezionato dalla OLIO BEATO s.r.l., mediante tecniche di lavorazione in uso presso la società deducente ed in ragione, altresì, delle peculiari caratteristiche organolettiche possedute dall OLIO BEATO della ditta istante, che ne fanno un prodotto unico nel suo genere. 18) Non può, poi, sottacersi la circostanza che il De Marco, nella banca telematica dei dati internazionale dei prodotti biologici e dei relativi fornitori (accessibile al seguente sito web: si è anche appropriato arbitrariamente della denominazione/ragione sociale della ditta istante, addirittura qualificandosi quale responsabile della stessa. 19) A ciò aggiungasi, inoltre, che si constatava che nel pubblicizzare via internet e per il tramite di brochure l olio recante il marchio contraffatto OLIO BEATO, il De Marco aveva riprodotto pedissequamente materiale informativo e pubblicitario in uso (da tempo) presso la società odierna deducente. 20) A seguito di quanto innanzi verificato, la OLIO BEATO s.r.l. prendeva, pertanto, contezza che all origine del drastico ed improvviso crollo nelle vendite dei propri prodotti oleari vi era proprio la fraudolenta ed illecita attività di contraffazione del marchio perpetrata dal De Marco sia sul mercato statunitense e sia a livello internazionale per il tramite di internet. 21) Per tali fatti la società istante sporgeva prontamente denunzia/querela presso la Procura della Repubblica di Bari e segnalava l accaduto a tutti gli Enti competenti in materia. 7

8 22) In epoca successiva, la società istante si attivava, altresì, al fine di acquisire l olio contraffatto immesso sul mercato statunitense e pure commercializzato via internet, così scoprendo dalle indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti contraffatti che altre aziende italiane (oltre a QUOLITER s.r.l.), operanti anch esse a livello locale (e dirette concorrenti della OLIO BEATO s.r.l.), erano (e sono anche attualmente) coinvolte nella produzione e nel confezionamento dei prodotti recanti il marchio (contraffatto) d impresa OLIO BEATO. 23) In particolare, si è scoperto che il De Marco ha iniziato una intensa e costante attività di distribuzione e commercializzazione sul mercato statunitense e VIA INTERNET di olio biologico extravergine di oliva recante il marchio OLIO BEATO, prodotto, invero, fornito e confezionato (con l apposizione di etichette del tutto identiche nella grafica e nei segni distintivi a quelle in uso presso la società ricorrente), dalle seguenti ditte: Quoliter s.r.l., Tenuta del Levante s.r.l., Fratelli Galantino s.n.c. e Agrigioia s.a.s.. 24) Tale situazione ha determinato e determina, ancora attualmente, una costante distrazione di clientela ed una usurpazione di una considerevole fetta di mercato della Olio Beato s.r.l., anche in ragione della circostanza che -come detto- i prodotti contraffatti vengono commercializzati, in via diretta, sul sito Internet e, in via indiretta, per il tramite di un link, con i siti E SONO ACQUISTABILI (NEL MONDO) ATTRAVERSO EBAY.COM E (IN ITALIA) PER IL TRAMITE DI EBAY.IT. 25) Senza prescindere, poi, dall ulteriore rilevo (come si è potuto apprendere dal sito che l olio recante il marchio contraffatto OLIO BEATO è acquistabile -ADDIRITTURA IN AMBITO LOCALE- presso tale Altamura Gourmet s.n.c., corrente in Altamura, alla via Tommaso Grossi ) Tale illecita attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale, ex art co. c.c., da parte del De Marco e delle aziende che producono e confezionano 8

9 il prodotto spacciandolo per OLIO BEATO ha determinato un grave stato di sofferenza economico-finanziaria della società ricorrente, la quale in conseguenza del drastico calo di fatturato - ha dovuto accedere alla procedura di Concordato Preventivo (procedura cui è stata ammessa con decreto del Tribunale di Bari n. 06 del 06/03/2006). 27) A ciò aggiungasi, inoltre, che l olio immesso sul mercato dalle ditte convenute con il marchio contraffatto OLIO BEATO è stato sottoposto ad analisi ed è risultato essere completamente diverso -come già innanzi rilevato- sia nelle componenti organolettiche, che nei parametri di acidità, sia infine nel gusto ed in generale nelle caratteristiche tipiche del luogo di produzione (agro di Bitetto), che - come noto- per i prodotti agro-alimentari (e in special modo per l olio) ne condizionano i caratteri e ne garantiscono la presenza di alcune qualità dovute esclusivamente a fattori ambientali e da tecniche locali di lavorazione. *** Ricorrono, pertanto, alla stregua delle circostanze innanzi rappresentate, tutti i presupposti fattuali per la richiesta di emissione di un provvedimento d urgenza, attese anche le seguenti ragioni di DIRITTO SUL PERICULUM IN MORA Quanto al requisito del periculum in mora, esso risulta nella specie ampiamente integrato, come attesta la circostanza del protrarsi della condotta illecita di contraffazione supra denunciata, con modalità connotate da una diffusività tale da ledere concretamente e considerevolmente la sfera patrimoniale, nonché il prestigio, l immagine ed il valore commerciale della società ricorrente e del marchio che ne identifica - con modalità così nette e peculiari - i prodotti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Il marchio della Olio Beato ne esce, invero, depotenziato nella sua intrinseca vis distintiva, la quale viene inevitabilmente annacquata dall uso indebito e reiterato di un marchio contraffatto confondibile e, di fatto, confuso con quello autentico, anche per le modalità di pubblicizzazione (mediante l illecita ed indebita 9

10 appropriazione -come dedotto a più riprese nella narrativa che precede- degli encomi internazionali conseguiti dalla società a r.l. OLIO BEATO). Tanto più che, come innanzi rilevato, la commercializzazione dei prodotti col marchio contraffatto avviene (principalmente) per via telematica, in guisa che il numero dei potenziali destinatari del messaggio pubblicitario risulta enormemente ampliato, attesa la generalizzata, agevole accessibilità e tendenziale universalità della comunicazione commerciale via Internet. Appare, allora, evidente come l ulteriore prosecuzione, anche nel breve periodo, dell attività di produzione e commercializzazione dei prodotti recanti il logo contraffatto, in via diretta o indiretta per il tramite dei siti web suindicati, non possa che produrre un pregiudizio grave e irreparabile in termini di danno economico e di immagine alla società Olio Beato s.r.l., tale da non poter essere evitato nei tempi occorrenti per la cognizione ordinaria. In argomento, autorevole giurisprudenza locale ritiene che: ai fini della concessione di sequestro ed inibitoria ex arttt. 129, 130 e 131 D.lg. n.30/2005, il periculum in mora è sostanzialmente e virtualmente insito in qualsiasi fattispecie in cui un soggetto utilizzi il marchio altrui, in quanto lo sviamento di clientela connesso all attività confusoria e contraffattiva costituisce pregiudizio difficilmente accertabile a posteriori e non agevolmente suscettibile di riparazione monetaria (Trib. Bari, Sez. V, 21 dicembre 2006). Si consideri ancora che: in tema di concorrenza sleale, si rimarca che la tutela concorrenziale afferendo al mero pericolo di sviamento della clientela, concerne anche il solo rischio confusorio della condotta rispetto al consumatore medio. Infatti, il giudizio comparativo tra i prodotti va operato non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bensì mediante un valutazione di tipo sintetico (Trib. Bari, Sez. IV, 11 giugno 2007; in senso conforme, di recente Cass. Civ., Sez. I, n.4531). *** SUL FUMUS BONI JURIS 10

11 Sussiste, parimenti, l ulteriore presupposto del fumus boni iuris, posto che, nella specie, si è verificata ed è configurabile una lesione del diritto della società licenziataria a valersi in modo esclusivo in Italia e all estero del segno distintivo per i prodotti per i quali è stato registrato, ai sensi dell art cod. civ.. Tale assunto trova conforto nel tenore del disposto normativo di cui all art. 20 del D.lgs. n. 30/2005 (in rubrica Codice della proprietà industriale ), in quanto com è noto: i diritti del titolare del marchio d impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Ne consegue, pertanto, che la OLIO BEATO s.r.l.: ha il diritto di vietare ai terzi. di usare nell attività economica: a) un segno distintivo identico al marchio PER PRODOTTI O SERVIZI IDENTICI a quelli per cui esso è stato registrato. Ed ancora: può, in particolare, vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, di offrire i prodotti, di immetterli in commercio, di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno stesso. Nel caso di specie v è, invero, molto più che una parvenza di verosimiglianza di un diritto, ma una piena e attuale spettanza di una posizione giuridica di vantaggio della società ricorrente, che legittima pienamente, quindi, il ricorso alla procedura d urgenza, quando - come evidenziato nella narrativa che precede: c è confondibilità che presuppone la destinazione del prodotto alla stessa clientela, ovvero in caso di soppressione e di usurpazione, anche dell altrui emblema o denominazione sociale, o di imitazione, ad evitare il pericolo che il consumatore sia indotto in errore circa la provenienza del prodotto (GAZZONI, F., Manuale di diritto privato, Napoli, ed. 2006). Nella vicenda devoluta alla cognizione di codesto Ill.mo Giudicante LA CONFUSIONE (con conseguente costante sviamento di clientela ) tra prodotti è indubbia e -per così dire- totale, ove solo si consideri che non solo i convenuti hanno denominato l olio di loro produzione apponendovi il marchio OLIO BEATO (di titolarità della società istante), ma in ragione altresì delle seguenti ulteriori e decisive circostanze: 11

12 a) l offerta di vendita dell olio è rivolta alla stessa tipologia di mercato (nazionale ed estero) della società istante; b) l olio viene commercializzato con la fuorviante prospettazione che lo stesso è prodotto nell agro di Bitetto secondo le tecniche di lavorazione della società a r.l. OLIO BEATO; c) l utente della rete telematica non è assolutamente in grado di capire e discernere se l OLIO BEATO (pubblicizzato sui siti citati e tutti gli altri) sia lo stesso o meno di quello pubblicizzato sui SITI UFFICIALI della società istante accessibili ai seguenti indirizzi web: e e ciò in quanto la descrizione delle caratteristiche dell OLIO BEATO contraffatto è servilmente identica a quella riportata sul predetto sito ufficiale della ditta ricorrente; d) all olio commercializzato dal De Marco e prodotto da Tenuta del Levante s.r.l., Quoliter s.r.l., Agrigioia s.a.s., Fratelli Galantino s.n.c. vengono indebitamente, come rilevato, associati gli encomi e i riconoscimenti ottenuti a livello internazionale dalla OLIO BEATO s.r.l., CON CONSEQUENZIALE ILLEGITTIMA E FRAUDOLENTA APPROPRIAZIONE DELL AVVIAMENTO E REPUTAZIONE COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ DEDUCENTE. Alla stregua di quanto innanzi, non v è chi non veda l assoluta bontà e fondatezza delle doglianze - anche in termini di concorrenza sleale- della società OLIO BEATO nei confronti degli odierni convenuti, e ciò vieppiù in ragione della circostanza che il De Marco -pur non essendo più distributore dall anno 2005 dell OLIO BEATO prodotto dalla società ricorrente- ha continuato ad immettere in commercio, avvalendosi di altre società produttrici (quelle convenute nel presente procedimento), gli stessi prodotti (olio biologico extravergine) utilizzando il marchio OLIO BEATO. Tale condotta ha posto in essere pure utilizzando confezioni in tutto identiche per forma, dimensioni e colori a quelle già distribuite dalla OLIO BEATO s.r.l. (dall anno 1994) ed appropriandosi della denominazione sociale della ricorrente, con ciò volendo deliberatamente escludere la società istante dal mercato dei clienti, effettivi e potenziali, ai quali i prodotti oleari erano in concreto destinati. Ma ove ciò 12

13 non fosse sufficiente, occorre altresì tenere in debita considerazione che la registrazione del marchio de quo presso l Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, e prima ancora di essa, il deposito della relativa domanda spiegano, come rilevato, ampia efficacia preclusiva nei confronti di tutte le aziende convenute nel presente giudizio, poiché: la tutela del marchio registrato si rivolge erga omnes, sì che l azione inibitoria può essere fatta valere oltre che nei confronti del contraffattore, anche contro colui che commercia o detiene per il commercio prodotti recanti il marchio contraffatti (Trib. Napoli ). Da ultimo, per completezza espositiva, si consideri poi che allorquando (come nel caso di specie): sia richiesta la tutela in via di urgenza di diritti di marchio e, pertanto, il pregiudizio possa disseminarsi territorialmente in ambito nazionale ed all estero, l esigenza di determinare un criterio oggettivo unico ai fini della individuazione della competenza territoriale va soddisfatta attribuendo rilevanza preminente al luogo in cui avviene la produzione dei beni contrassegnati con il marchio che si assume lesivo dei diritti del ricorrente (Cass. Civ. Sez.I n.11461). 3. Con ordinanza resa inter partes in data , comunicata in data (non reclamata da nessuna delle ditte odierne convenute), il G.D. dott. Scoditti accoglieva la domanda cautelare nei confronti di Tenuta del Levante s.r.l., Fratelli Galantino s.n.c., Quoliter s.r.l., Agrigioia s.a.s. e ditta FuturPrint di Francesco De Bellis, rigettando detta domanda nei confronti del sig. Pietro De Marco. 4. Nel corso dell indicato procedimento, alla stregua della documentazione acquisita (etichette e fatture di vendita) e pure delle sommarie informazioni assunte, emergeva effettivamente che le ditte Tenuta del Levante s.r.l, Fratelli Galantino s.n.c. di Francesco e Michele Galantino, QUOLITER s.r.l e AGRIGIOIA s.a.s. di Andrea Cantore & C. Frantoio Oleario avevano eseguito numerose forniture di olio di 13

14 oliva in favore del sig. Pietro De Marco recanti il marchio OLIO BEATO (di cui la ditta OLIO BEATO s.r.l. è licenziataria esclusiva sin dall anno 1992). 5. In epoca recente, inoltre, a seguito di una verifica (a campione) sulle operazioni doganali intercorse tra le ditte convenute e il De Marco e dalla documentazione acquisita in sede penale (a seguito della denuncia presentata dal legale rappresentante pro tempore della ditta attrice), si apprendeva che: la ditta TENUTA DEL LEVANTE s.r.l. (corrente in Andria, alla Via Barletta 238; società operante con l identificativo di imbottigliatore BA/100 ed il codice ICEA NP67) aveva eseguito numerose forniture di olio di oliva (nei formati 250 ml; 500 ml, 750 ml, 3 Litri) con etichette recanti il marchio OLIO BEATO dall anno 2007 all anno 2009 (e precisamente nei mesi di: giugno 2007 per un controvalore di ,55; ottobre 2007 per un controvalore di ,84; novembre 2007; gennaio 2008; febbraio 2008; maggio 2008 per un valore di ,48; agosto 2008; gennaio, aprile e giugno 2009, ovvero mentre era ancora pendente il procedimento cautelare in discorso) per un valore complessivo (presuntivamente ed approssimativamente) di circa ,00; la ditta FRATELLI GALANTINO S.N.C. DI FRANCESCO E MICHELE GALANTINO (corrente in Bisceglie, alla Via Corato 2; società operante con l identificativo di imbottigliatore BA/061 e cod. ICEA NP 182) aveva eseguito due forniture nell anno 2006 (e più precisamente nel mese di aprile/maggio e settembre 2006) di olio d oliva (nei formati 500 e 750 ml e 3 litri) con etichette 14

15 recanti il marchio OLIO BEATO (realizzate dalla ditta G.M.C. di Bianco Caterina, corrente in Matera, alla Via Altamura s.n.c) per un valore complessivo di ,40; la ditta QUOLITER s.r.l. (corrente in Bitetto, alla Via Palo n. 80) aveva eseguito due forniture nell anno 2006 (e più precisamente nel mese di aprile e agosto 2006) di olio d oliva con etichette recanti il marchio OLIO BEATO per un valore complessivo di ,00; la ditta AGRIGIOIA s.a.s. di Andrea Cantore & C. Frantoio Oleario (corrente in Gioia del Colle, alla Via Provinciale per Acquaviva 1707; società operante con l identificativo di imbottigliatore BA/009 e cod. ICEA NP 157) aveva eseguito una fornitura nell anno 2006 (e più precisamente nel mese di febbraio dell anno 2006) di olio di oliva (nei formati 500, 750 ml e 3 litri) con etichette recanti il marchio OLIO BEATO per un valore complessivo di , Da ultimo, in data , in occasione dell accesso dell Ufficiale Giudiziario di Bari presso la ditta Futur Print di Francesco De Bellis (corrente in Triggiano, alla Via Verri Capitano n.108) per l esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo tanto accadeva: il sig. Francesco De Bellis incarica il sig. Cassano Francesco per la ricerca di pellicole originali per la stampa; dopo una attenta ricerca lo stesso afferma di non averne più presso la ditta; e questo in quanto il sig. De Bellis dichiara che le pellicole a suo tempo utilizzate per la stampa delle etichette OLIO BEATO commissionate dal sig. De Marco Pietro sono state buttate via. Precisa che il file esecutivo è stato dato a SUD ITALIA etichette perché le stampasse; 15

16 una volta stampate le ha ritirate e consegnate al De Marco che ogni tanto veniva per il ritiro. Sul computer poi esistono ancora un notevole numero di file dall anno 2003 al 2008 e questi vengono sottoposti a sequestro mediante copiatura di file su una pen drive. Il sig. De Bellis dichiara altresì di aver avuto contatti con la ditta Galantino di Bisceglie alla quale crede di aver consegnato via e mail un file relativo alla etichetta OLIO BEATO di tanto dovrebbe esserci traccia nei file oggi sottoposti a sequestro.. *** SUL DIRITTO DELLA SOCIETÁ ATTRICE DI INIBIRE ALLE DITTE CONVENUTE L USO DEL MARCHIO OLIO BEATO E/O, COMUNQUE, SEGNI DISTINTIVI SIMILARI (RECANTI COMUNQUE LA DICITURA OLIO BEATO ) E SUGLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE POSTI IN ESSERE DALLE DITTE CONVENUTE. Alla stregua della narrativa che precede e dei fatti pure devoluti alla cognizione dell On. Tribunale adìto è di tutta evidenza, dunque, come la società attrice abbia pieno titolo -come correttamente e diffusamente argomentato anche dal Giudice della Cautela (sub pag.3)- per inibire alle società convenute la vendita al De Marco (per la commercializzazione negli USA/CANADA e nel mercato mondiale per il tramite della rete telematica INTERNET) di prodotti recanti il segno distintivo OLIO BEATO, nonché segni distintivi similari a quelli dell attrice, posto che -come noto- ai sensi dell art. 20 D.Lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale): (...) Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i 16

17 prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. A ciò aggiungasi, poi, che gli atti posti in essere dalle odierne convenute sono senz altro rilevanti, come anche evidenziato -con argomentazioni ineccepibili e assolutamente condivisibili- dal Giudice estensore del provvedimento in commento, sotto il profilo della concorrenza sleale ex art cod.civ., avendo -come accertato in sede cautelare- prodotto e commercializzato prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica di quelli della ditta attrice (olio di oliva extravergine) utilizzando sulle etichette segni distintivi identici a quelli in uso presso la ditta OLIO BEATO s.r.l. In argomento, poi, autorevole giurisprudenza di merito ritiene -come noto- che: Il marchio brevettato in Italia è suscettibile di tutela anche nei confronti di un prodotto destinato in via esclusiva, per il tramite del committente, ad essere venduto su un mercato estero. E palese infatti che l attività di produzione e di successiva vendita delle merci dalla convenuta alla società committente esportatrice, in quanto svolta sul territorio dello Stato, sostanzia già di per sé sola, una violazione del dritto alla utilizzazione esclusiva del marchio. Compie atti di concorrenza sleale per confusione si sensi dell art n.1 il fabbricante che fornisce al committente prodotti confondibili con quelli realizzati da altri imprenditori anche quando si tratti di prodotti destinati dal committente all esportazione (per il principio in esame: Tribunale di Chieti , in Riv. Dir. Ind. 1989, 369). 17

18 Né vale sostenere -incidenter tantum- che il De Marco sia titolare in ambito estero e comunitario dei marchi (OLIO BEATO e OLIO BEATO De Marco) in quanto lo stesso, stante la preesistenza del marchio OLIO BEATO (dall anno 1992) e della sua anteriore commercializzazione e notorietà in ambito nazionale ed estero, comporta -in tutta evidenzala nullità di detti marchi per difetto di novità e liceità (tanto più in ambito comunitario ex art. 52 Reg. CEE n. 40). Sul punto, infatti, mette conto annotare che in rapporto ai marchi e segni distintivi già esistenti (come quello della società attrice) non possono essere considerati nuovi -ipso jure- i segni: 1. identici ad un marchio già registrato per prodotti o servizi identici o affini (in questo caso la semplice identità può creare confusione); 2. simili ad un marchio già registrato per prodotti o servizi identici o affini, se ciò può creare confusione per il pubblico; 3. identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto per quei prodotti se ciò può creare confusione, ovvero a segni distintivi (nome, ditta, insegna) già conosciuti di attività di impresa. Da qualsiasi punto di vista, pertanto, muova il sindacato giudiziale la condotta posta in essere dalle odierne convenute non potrà che essere sanzionata e censurata alla stregua della normativa in commento. Sul punto mette conto annotare, inoltre, che: 1. le ditte odierne convenute operano -da tempo risalente- nel settore della produzione e commercializzazione dell olio in una situazione di concorrenzialità con la società attrice, esercitando evidentemente la medesima attività commerciale (vendita al dettaglio e all ingrosso in ambito nazionale ed estero di olio di oliva); 18

19 2. le ditte convenute operano tutte nello stesso ambito territoriale (regione Puglia) della società istante, che, peraltro, ben conoscono per aver partecipato a numerose manifestazioni fieristiche, eventi espositivi nazionali ed internazionali e, in taluni casi, per conoscenza personale dei responsabili della azienda di Bitetto e per aver visitato -in svariate occasioni- lo stabilimento OLIO BEATO in Bitetto (come l espletanda istruttoria non mancherà di confermare); 3. le società convenute si sono avvalse (e forse si avvalgono ancora attualmente) per la commercializzazione ed esportazione dei loro prodotti, recanti -come detto- il marchio OLIO BEATO (di cui la società attrice è licenziataria esclusiva sin dall anno 1992), della stessa rete di distribuzione commerciale della odierna attrice, ovvero del sig. Pietro De Marco che, sino all anno 2005, è stato importatore (esclusivo) dell OLIO BEATO (di produzione della società attrice) sul mercato americano e canadese; 4. inoltre, la condotta illegittimamente posta in essere dalle società convenute ha comportato l interruzione per la ditta attrice di ogni ordine di acquisto di olio proveniente dal mercato statunitense, canadese e, comunque, mondiale stante il costante sviamento di clientela, conseguente alla confusione ingenerata dalla messa in commercio -per il tramite del De Marco (ex distributore esclusivo della OLIO BEATO s.r.l.) e sulla rete telematica INTERNET- di prodotti della stessa categoria merceologica e con identici o del tutto similari segni 19

20 distintivi in uso (sin dall anno 1992) presso la OLIO BEATO s.r.l.; 5. l olio prodotto dalla ditte convenute con etichetta OLIO BEATO, invero, viene pubblicizzato (illecitamente) sul sito INTERNET organicoil.com (ed altri) dal De Marco (circostanza questa ben nota e, comunque, agevolmente conoscibile dalle ditte convenute, usando la normale diligenza richiesta a tutti gli operatori commerciali) mediante il richiamo agli encomi, pregi ed ai riconoscimenti internazionali conseguiti dalla società OLIO BEATO s.r.l. di Bitetto (pure ampiamente pubblicizzati da quest ultima sui propri siti internet: oliobeato.com e beatofood.com), nonché indicando le medesime caratteristiche organolettiche possedute dall olio extravergine biologico prodotto dalla ditta OLIO BEATO di Bitetto (caratteristiche che, di contro, non si appartengono all olio di produzione delle società convenute). In altri termini con l appropriazione di pregi (pure riprodotti servilmente nelle etichette contraffatte: disegno della medaglia d oro e giudizio Washington Post) che si appartengono esclusivamente alla ditta OLIO BEATO; 6. le etichette recanti il marchio (contraffatto) OLIO BEATO sono state realizzate e stampate per conto del sig. De Marco e delle ditte Tenuta del Levante, Fratelli Galantino, Quoliter ed Agrigioia dalle ditte: Futur Print di Francesco De Bellis (corrente in Triggiano, alla Via Verri Capitano 108), SUDITALIA Etichette s.r.l. (attualmente corrente in Barletta, alla Via Trani 195), G.M.C. di Bianco Caterina (corrente in 20

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