Assicurazione di Termine Fisso Con rendita certa temporanea e Bonus a capitale e premio annuo rivalutabili

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1 LIGURIA ALI più Assicurazione di Termine Fisso Con rendita certa temporanea e Bonus a capitale e premio annuo rivalutabili (Tariffa 722) Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: Scheda Sintetica Nota informativa Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Fac-simile modulo di proposta Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 31/05/2012

2 SOMMARIO SCHEDA SINTETICA 1) Informazioni generali 2) Caratteristiche del contratto 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4) Costi 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6) Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO ALLEGATO B REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE FONDO LIGURIA GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA SOMMARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 1 di 1

3 SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa. 1) INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione L impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ), società del Gruppo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (1) Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali (2) Indice di solvibilità della (2) 117,83% gestione vita 1) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia 2) Di cui riserva legale per , altre riserve per e perdite portate a nuovo per ) l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente 1.c) Denominazione del contratto La denominazione commerciale del presente contratto è LIGURIA ALI più 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata Durata contrattuale Durata minima : Durata massima: 5 anni 20 anni l età del Parente-assicurato alla stipula non può essere inferiore 18 anni maggiore di 60 anni L età massima alla scadenza del Ragazzo non potrà essere maggiore di 20 anni. Riscatto il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno tre annualità di premio SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 1 di 4

4 1.f) Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei versamenti annui di importi rivalutabili per la durata prescelta dal Contraente, ma non oltre la data in cui si verifica il decesso dell Assicurato. I versamenti annui possono essere corrisposti anche in rate frazionate, previa applicazione di un addizionale di frazionamento: Rateazione Addizionale di frazionamento Semestrale 2% Trimestrale 3% Premio minimo annuo Euro 600,00 L importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato, così come regolamentato nella Nota Informativa alla Sezione B, punto 5. Tuttavia è possibile ogni anno limitare o rifiutare la crescita del premio, mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini di preavviso previsti dal contratto; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria. 2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO L assicurazione è finalizzata a garantire ad un minorenne (Ragazzo), una volta raggiunti i 20 anni di età, un adeguato sostegno economico per la sua istruzione universitaria o per agevolarne l ingresso nel mondo del lavoro, premiando la sua dedizione allo studio e tutelandolo in caso di decesso della persona (Parente-assicurato) da cui dipende economicamente (grazie all Esonero dal pagamento dei premi). La suddetta finalità è ottenibile designando lo stesso Ragazzo quale Beneficiario delle prestazioni; tuttavia è anche possibile designare come Beneficiario una persona diversa dal Ragazzo. Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio sopra richiamate; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute in base al rendimento della Gestione separata. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di in caso di vita del Parente-assicurato alla scadenza del contratto: vita il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati; il pagamento di un bonus pari al 10% del capitale suddetto a condizione che il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di maturità nel numero di anni previsto dalla legge. Prestazione in caso di decesso Opzioni contrattuali e Bonus di laurea in caso di decesso del Parente-assicurato nel corso della durata contrattuale: il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati, ma solo alla scadenza del contratto; la corresponsione, per la durata residua di polizza, di una rendita temporanea certa annua, pagabile in rate semestrali, di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato e rivalutato. l Esonero dal pagamento dei premi residui relativi all assicurazione principale Alla scadenza del contratto, dopo la corresponsione se del caso del Bonus di maturità, il capitale rivalutato a tale epoca potrà essere convertito in una Borsa di SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 2 di 4

5 studio, di durata uguale a quella del corso di laurea scelto dal Ragazzo-Assicurato, che verrà corrisposta in quote semestrali anticipate rivalutabili. Bonus di laurea Se il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di laurea nel tempo previsto dal corso di studi intrapreso, Liguria Vita corrisponderà un Bonus di laurea uguale al 20% del capitale costitutivo della Borsa di studio. Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici: - il diritto alla riscossione di una rendita temporanea certa, in caso di morte del Parente-assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio ed alla ulteriore riscossione del capitale assicurato e degli eventuali bonus alla scadenza del contratto; una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, così come regolamentata nella Nota Informativa alla Sezione B punto 5; la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire; la garanzia del valore minimo del capitale inizialmente assicurato, il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione (alla data della presente Nota Informativa è del 2,0%). Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, perde tutti i premi già versati. L operazione di riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli Prestazioni assicurate e Modalità di rivalutazione delle prestazioni delle Condizioni di polizza. 4) COSTI L impresa, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo Percentuale Medio Annuo (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 3 di 4

6 Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo (CPMA) Gestione interna separata FONDO LIGURIA Premio Annuo 1.500,00 Premio Annuo 1.500,00 Sesso ed età Maschio - 45 anni Sesso ed età Maschio - 45 anni Durata 15 Durata 20 Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 14,26 % 5 21,47 % 10 6,67 % 10 11,24 % 15 2,25 % 15 6,71 % 20 3,24 % 5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata FONDO LIGURIA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI INFLAZIONE ,12% 3,30% 4,41% 1,71% % 3,23% 4.46% 3,23% ,02% 3,22% 3,54% 0,75% ,72% 2,98% 3,35% 1,55% ,6% 2,91% 4,89% 2,73% ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa. La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il Rappresentante Legale Giorgio Marchegiani SCHEDA SINTETICA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 4 di 4

7 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ) è una società del Gruppo FONDIARIA-SAI b) sede sede legale in Italia, via Senigallia 18/ Milano - MI c) recapiti telefono (+39) , sito internet: vita@liguriassicurazioni.it e) estremi provvedimento autorizzazione all esercizio Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Direzione e coordinamento FONDIARIA- SAI S.p.A Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (1) Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali (2) Indice di solvibilità della gestione (3) % vita 1) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia 2) Di cui riserva legale per , altre riserve per e perdite portate a nuovo per ) l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Prodotto LIGURIA ALI più - Assicurazione di Termine Fisso con rendita certa temporanea e Bonus a capitale e premio annuo rivalutabili - Tariffa 722 Durata contrattuale Durata minima: Durata massima: 5 anni 20 anni Sfera di applicazione l età del Parente-assicurato alla stipula non può essere inferiore 18 anni maggiore di 60 anni NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 1 di 9

8 L età massima alla scadenza del Ragazzo non potrà essere maggiore di 20 anni. Prestazioni assicurative Garanzia conservazione capitale Misura annua minima di rivalutazione Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di vita b) Prestazione in caso di decesso Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza. Alla copertura caso sono applicati periodi di carenza. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell eventuale premio relativo ai rischi demografici La prestazione assicurata, gode dei seguenti benefici la rivalutazione annuale della stessa, sia durante il differimento sia durante il periodo di corresponsione della rendita, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l assicurazione; la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali; la garanzia del valore minimo della rendita assicurata, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale della rendita stessa.. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione. La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,00%, sotto forma di tasso tecnico. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza. 4. Premi L assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo rivalutabile per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte del Parente-assicurato. Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di frazionamento) così come specificato alla successiva Sezione C, punto L importo del premio annuo dipende dall ammontare del capitale assicurato e dall eventuale presenza di garanzie accessorie, dalla durata del contratto, dal sesso e dall età dell Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive). In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l uscita. Premio minimo Euro 600,00 premio minimo annuo Tipo premio La tariffa è offerta nella forma a premio annuo rivalutabile con la possibilità di frazionamento infra-annuale Mezzi di pagamento Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) Frazionamento del premio È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia al successivo punto per conoscere i relativi costi Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 2 Premio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 2 di 9

9 L assicurazione è collegata alla Gestione separata FONDO LIGURIA, una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli. La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a valore storico ). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata: viene annualmente attribuito al contratto e consolidato a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni per un aliquota di retrocessione non inferiore all'85%. In ogni caso, il rendimento annuo attribuito non può superare il rendimento del FONDO LIGURIA diminuito dello 0,75% trattenuto da Liguria Vita. Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse tecnico del 2% già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale con le modalità di calcolo descritte nelle Condizioni di Assicurazione. C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Onere Quota-parte media a intermediari Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva Euro 1,55 0,00 Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo Vedi tabella 0,00 Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo Euro 25,82 - Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate: - Semestrali 2% - Trimestrali 3% Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso Euro 25,00 Caricamento in percentuale del premio annuo CARICAMENTO % DEL PREMIO IN FUNZIONE DELLA DURATA ETA Durata 10 Durata 15 Durata 20 Durata ,96% 10,36% 10,58% 9,89% 35 9,96% 10,37% 10,60% 9,92% 40 9,97% 10,40% 10,65% 9,99% 45 9,99% 10,44% 10,73% 10,10% NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 3 di 9

10 50 10,03% 10,53% 10,89% 10,29% 55 10,11% 10,68% 11,13% 10,59% La quota parte spettante all intermediario è pari al 3,25 % x durata contrattuale (con un massimo del 65%) della prima annualità di premio, al netto dei diritti, e il 4,00% per le annualità di premio successive Costi per riscatto Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato e il suddetto tasso tecnico, comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. TIPOLOGIA Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto e il tasso tecnico Costi per l erogazione della rendita La tariffa non prevede l erogazione della rendita. Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere 1 1,42% 7 8,46% 13 13,36% ,77% 8 9,41% 14 14,01% 3 4,04% 9 10,30% 15 14,61% 4 5,24% 10 11,14% 16 19,45% 5 6,38% 11 11,93% 17 20,08% 6 7,45% 12 12,67% Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Sul contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla gestione determinate in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. ANNI TRASCORSI Intera durata PERCENTUALE DI RETROCESSIONE TRATTENUTA DA LIGURIA VITA 15,0% MINIMO GARANTITO IN OGNI CASO LA PERCENTUALE TRATTENUTA NON PUÒ RISULTARE INFERIORE ALLO 0,75% DEL RENDIMENTO DEL FONDO LIGURIA 7. Sconti La tariffa non prevede l applicazione di sconti. 8. Regime fiscale Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società. L importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all 1 gennaio 2001, NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 4 di 9

11 che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall imposta sulle successioni. Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni: Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all erogazione; le rate di rendita, limitatamente all importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d impresa. D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art Riscatto e riduzione È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno tre complete annualità di polizza di: sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie chiedere il riscatto della polizza Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi. Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società:. 12. Revoca della proposta Liguria Vita Spa Ufficio Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano (MI) Tel Fax E.mail: vita@liguriassicurazioni.it Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax al nr NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 5 di 9

12 In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art. 14 Pagamenti della Società e Allegato A. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - come definita in relazione all evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria, finalizzata a verificare l esistenza dell obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; la legislazione in materia di rapporti dormienti, come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il conferimento delle somme dovute e non reclamate dai Beneficiari al Fondo istituito presso il Ministero dell Economia e della Finanza ( Conti Dormienti ). 15. Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 17. Reclami I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: LIGURIA VITA S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'organo a ciò preposto: ISVAP - Servizio Tutela Utenti - Via Quirinale Roma I reclami indirizzati all'isvap contengono i seguenti requisiti: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Non rientrano nella competenza dell ISVAP: i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l Autorità Giudiziaria; i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Testo unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 6 di 9

13 da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia, lo stesso può presentare il reclamo all ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: < chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 18. Informativa in corso di contratto In caso di assegnazione della partecipazione agli utili, la Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l assegnazione della partecipazione agli utili, l estratto conto annuale della posizione assicurativa. 19. Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile. Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: A. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente B. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall ISVAP pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Tenuto conto di quanto indicato al precedente punto 6.2 viene riportata la ipotetica misura rivalutazione applicata è pari a 1,23% annua di La misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso tecnico che al momento della redazione del presente progetto è pari al 2,0% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 7 di 9

14 I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso annuo di rendimento minimo garantito 2,00% Età dell Assicurato 35 Durata 20 Sesso dell Assicurato maschio ulteriore ipotesi Periodicità dei versamenti: ANNUALE Diritti di quietanza da aggiungere al premio Euro 1,55 Premio ricorrente annuale Euro 1.500,00 Caricamento applicato Euro 180 Capitale assicurato iniziale: Euro ,95 Periodo di sviluppo contrattuale considerato: anni 20 - Anni trascorsi Premio annuo Cumulo dei premi annui Capitale assicurato alla fine dell anno Rendita di premorienza INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI Valori di Capitale Capitale riscatto alla ridotto alla fine ridotto alla fine dell anno dell anno scadenza , , , ,99 0,00 0,00 0, , , , ,99 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 NOTA: Il capitale a scadenza comprensivo del bonus pari al 10% ammonta a ,35 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo il pagamento di 20 annualità di premio. NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 8 di 9

15 B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso annuo di rendimento minimo garantito 4,00% Età dell Assicurato 35 Durata 20 Sesso dell Assicurato maschio ulteriore ipotesi Periodicità dei versamenti: ANNUALE Diritti di quietanza da aggiungere al premio Euro 1,55 premio annuo iniziale Euro 1.500,00 Caricamento applicato Euro 180 capitale assicurato iniziale: Euro ,95 periodo di sviluppo contrattuale considerato: anni 20 Interruzione del pagamento dei premi Anni trascorsi Premio annuo Cumulo dei premi annui Capitale assicurato alla fine dell anno Rendita di premorienza Valori di riscatto alla fine dell anno Capitale ridotto alla fine dell anno Capitale ridotto alla scadenza , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , ,10 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 NOTA: Il capitale a scadenza comprensivo del bonus pari al 10% ammonta a ,61 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali. ***** La Liguria Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Giorgio Marchegiani NOTA INFORMATIVA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 9 di 9

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17 CONDIZIONI DI POLIZZA LIGURIA ALI PIÙ - ASSICURAZIONE DI TERMINE FISSO CON RENDITA CERTA TEMPORANEA E BONUS A CAPITALE E PREMIO ANNUO RIVALUTABILI (TARIFFA 722) I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 - Prestazioni assicurate Il contratto garantisce le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita del Parente-Assicurato alla scadenza del contratto: il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente (Ragazzo-Assicurato). Se il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di maturità nel numero di anni previsto dalla legge, gli verrà corrisposto, in aggiunta al capitale, un Bonus di maturità pari al 10% del capitale rivalutato alla scadenza contrattuale. b) Prestazioni in caso di decesso del Parente-Assicurato nel corso della durata contrattuale: b1) il pagamento, sempre alla scadenza del contratto, del capitale assicurato rivalutato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente (Ragazzo-Assicurato). b2) la corresponsione, per la durata residua di polizza, di una rendita temporanea certa annua, pagabile in rate semestrali, di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato e rivalutato. Il contratto si estingue in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato, con la corresponsione al Contraente di una somma pari alla riserva matematica. c) Opzioni contrattuali e bonus di laurea Alla scadenza del contratto, dopo la corresponsione se del caso del Bonus di maturità, il capitale rivalutato a tale epoca potrà essere convertito in una Borsa di studio, di durata uguale a quella del corso di laurea scelto dal Ragazzo-Assicurato, che verrà corrisposta in quote semestrali anticipate rivalutabili. Bonus di laurea Se il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di laurea nel tempo previsto dal corso di studi intrapreso, Liguria Vita corrisponderà un Bonus di laurea uguale al 20% del capitale costitutivo della Borsa di studio. Art. 2 - Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare rivalutabile. In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l uscita. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato; bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell operazione, se successiva a quella di valuta. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 1 di 8

18 II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave, oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell Assicurato relativamente al fumo o la professione o l attività dell Assicurato. L inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 5 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: Il recesso libera entrambe le Parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di 25,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) Art. 6 - Spese REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti: diritti di quietanza di Euro 1,55, dovuti insieme a ciascun premio di rata. La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato: un importo fisso pari a Euro 25,82 caricamento in percentuale sul premio annuo indicato nella tabella al punto della Nota informativa FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 2 di 8

19 Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione Separata FONDO LIGURIA, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento di cui all Allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. A. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione per un aliquota di retrocessione non inferiore all'85%. In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può superare il rendimento del Fondo Liguria diminuito dello 0,75% trattenuto da Liguria Vita S.p.A. B. Misura di rivalutazione - Considerato che l importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso. C. Rivalutazione del capitale assicurato e del premio - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale assicurato e il premio annuo vengono rivalutati secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente lettera b. D. Rifiuto della rivalutazione del premio Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni. d.1) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso: - un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma della lettera b., e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale; - un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura di rivalutazione di cui alla lettera b. Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra l ammontare del premio annuo netto dovuto nell ultimo anno che precede l anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione. d.2) Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato fino al completamento del pagamento di cinque annualità di premio; a partire dal sesto anno il capitale verrà rivalutato come indicato al punto e.1. Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del contratto Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte, secondo le modalità di calcolo di seguito descritte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali Garanzie accessorie. Nel caso, invece, che il Contraente non versi una delle rate dei primi due premi annui entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il contratto resta sospeso. In ogni caso: entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 3 di 8

20 Se il contratto sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, si risolve ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società. Versati i primi due premi annui, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto facendone richiesta alla Società mediante raccomandata A.R. o telefax. In tal caso, il contratto si risolve definitivamente e al Contraente viene corrisposto il relativo valore di riscatto. Riduzione del capitale Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista all art. 7 lettera b., ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista all art. 7 lettera b., a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell art. 7, all ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste per le garanzie. Art Riscatto A condizione che siano stati versati almeno tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. Il tasso annuo di interesse è pari al tasso tecnico più 1,5 punti percentuali, nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, o al tasso tecnico più 2 punti percentuali nel caso in cui gli anni trascorsi siano inferiori a cinque. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito, nel limite del valore di riscatto maturato. Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest ultima data le seguenti conseguenze: se il Contraente ha versato almeno due premi annui, le garanzie di cui all art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell art. 8; se, invece, il Contraente ha versato meno di due premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell art. 8, l assicurazione si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società. 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21 Art Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla Società. Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art. 9 - Estratto conto annuale Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invia al Contraente l estratto conto annuale riferito all anniversario stesso. L estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all anniversario considerato. Art Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Art Opzioni Qualora alla scadenza contrattuale il Ragazzo-Assicurato non abbia ancora conseguito il diploma di maturità, la corresponsione del capitale a tale data sarà automaticamente rinviata, mediante differimento della scadenza, fino alla data di conseguimento dei diploma stesso. A tale data, qualora il Ragazzo-Assicurato abbia completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto, verrà corrisposto anche il "Bonus di maturità" di cui al all art.1 punto A delle Condizioni di polizza. Il Contraente potrà interrompere in ogni momento il differimento della scadenza; in tal caso Liguria Vita corrisponderà al Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza, il capitale assicurato. Il "Bonus di maturità", di cui all art.1 punto A delle Condizioni di polizza verrà invece corrisposto allorquando sia stato comprovato a Liguria Vita che il Ragazzo-Assicurato ha completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto. Durante il periodo di differimento della scadenza, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato in base al tasso annuo di rendimento attribuito, quale definito all art. 7 punto A. Qualora la data di corresponsione del capitale non coincida con l'anniversario della polizza, il capitale assicurato verrà rivalutato, per i mesi interi trascorsi dall'ultimo anniversario, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento, quale sopra definito. I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita. Conversione del capitale a scadenza in "Borsa di studio" Alla scadenza originaria o differita del contratto, sempreché risultino corrisposti tutti i premi pattuiti, il capitale rivalutato a tale epoca, quale risulta ancora dovuto dopo la corresponsione se del caso del Bonus di maturità", potrà essere convertito, su richiesta del Contraente, in "Borsa di studio" a favore del Ragazzo- Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza. In tal caso, detto capitale verrà corrisposto in 8, 10 o 12 quote semestrali a seconda che il corso di laurea prescelto dal Ragazzo-Assicurato sia rispettivamente di 4, 5 o 6 anni. L'importo della prima quota semestrale, con scadenza al 5 novembre dell'anno solare di immatricolazione all'università, si ottiene dividendo il capitale costitutivo della Borsa per il suddetto numero di quote semestrali. Il capitale costitutivo è uguale al capitale definito al primo comma, rivalutato per il periodo che eventualmente intercorra tra la scadenza della polizza e il suddetto 5 novembre. L importo di ciascuna quota semestrale successiva alla prima si otterrà rivalutando la quota precedente, per il periodo di 6 mesi, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento, quale risulta definito all art. 7 Il Ragazzo-Assicurato, in qualità di beneficiario, potrà, con il consenso del Contraente, interrompere la Borsa di studio" e riscattare il valore delle quote semestrali residue riscuotendo una somma uguale alla relativa riserva matematica all'epoca della richiesta, rivalutata fino a tale data. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 5 di 8

22 I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita. Bonus di laurea A favore del Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario della Borsa di studio di cui al precedente punto, che consegua il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui scade l'ultima delle quote semestrali della borsa, e sempreché tali quote siano state corrisposte secondo il piano previsto, Liguria Vita corrisponderà un Bonus di laurea", a titolo di merito, che verrà liquidato all'epoca di tale conseguimento e sarà uguale al 20% del capitale costitutivo della "Borsa di studio". Il "Bonus di laurea", come sopra spettante, verrà elevato al 25% del suddetto capitale costitutivo, qualora il Ragazzo-Assicurato non abbia conseguito il Bonus di maturità" definito al punto 1.1 delle Condizioni Generali. Il Bonus di laurea viene rivalutato all'epoca della sua corresponsione per ciascun anno, e frazione di anno, trascorso dalla data di scadenza della prima quota semestrale, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore nell'anno, quale definito all art. 7, a condizione che il corrispondente rendimento annuo realizzato risulti superiore all'8%. Art Duplicato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento o l individuazione degli aventi diritto o l adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 6 di 8

23 V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITA Art Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto VI) ESCLUSIONI Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. In caso di decesso dell Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 7 di 8

24 CONDIZIONI PARTICOLARI (applicabili qualora specificamente richiamate in polizza) 1 - Carenza per assicurazioni senza visita medica Premesso che l'assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Speciali, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, Liguria Vita corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel testo della polizza stessa, l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. Liguria Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza; c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Infine, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, anche per questa condizione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma. 2 - Integrazione alle Condizioni Generali in assenza del Test HIV Premesso che l Assicurato non ha aderito alla richiesta di Liguria Vita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Speciali del presente contratto, rimane convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 CONDIZIONI DI POLIZZA PAGINA 8 di 8

25 ALLEGATO A PAGAMENTI DELLA SOCIETA E DOCUMENTI RICHIESTI Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto. I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti: per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca della proposta di assicurazione o di recesso dal contratto: - richiesta firmata dal Contraente; originale della proposta di assicurazione (in caso di revoca) oppure - originale della polizza relativa al presente contratto con eventuali appendici (in caso di recesso). per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato: - originale della polizza con eventuali appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa; - certificato anagrafico di morte; - elenco completo di tutti i Beneficiari della polizza e fotocopia fronte/retro di un loro documento valido (preferibilmente la carta identità) ; - richiesta liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario maggiorenne con indicazione dell IBAN o di ogni altro dato necessario per diversa modalità di pagamento; la richiesta deve contenere indicazione del codice fiscale, della professione svolta e dell indirizzo del Beneficiario stesso. qualora l'assicurato non abbia lasciato testamento: - atto notorio da cui risulti che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale siano indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità); qualora l'assicurato abbia lasciato testamento: - copia autentica del testamento e/o verbale di pubblicazione e atto notorio in cui risulti che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità). In sostituzione dell atto notorio, la Società accetta una dichiarazione sostitutiva autenticata. - in presenza di Beneficiari minorenni, decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza l esercente la potestà genitoriale o il tutore alla riscossione della quota relativa al minorenne stesso; - in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia del verbale dell'autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale/Municipale) dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell Assicurato; - in caso di morte da malattia: a) copia integrale delle cartelle cliniche - comprensive di anamnesi remota - a Partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell Assicurato e b) relazione dell ultimo medico curante da redigersi su apposito modello rilasciato dalla Società. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli Aventi Diritto, a seguito di specifiche esigenze la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione. I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno bancario o circolare non trasferibile. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli Aventi Diritto. ALLEGATO A FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 1 di 1

26 ALLEGATO B REGOLAMENTO FONDO LIGURIA REGOLAMENTO FONDO LIGURIA Art 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita, indicata nel seguito con la sigla Fondo Liguria (di seguito Gestione Separata ) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali. Art 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l euro. Art 3 L attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. Di seguito si evidenziano le tipologie d investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell Unione Europea o appartenenti all Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri); Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell Unione Europea o appartenenti all Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata); Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale Azioni negoziate su mercati regolamentati; Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari Depositi bancari; Pronti contro termine; Fondi monetari. Al fine di contenere l esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 ALLEGATO B PAGINA 1 di 3

27 Complessivamente l esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor s o equivalente, superiore o uguale all investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor s, Moody s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor s inferiore all investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. E prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. Nell ambito della politica d investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati: Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%; Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%. Art 4 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata. Art 5 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Art 6 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 ALLEGATO B PAGINA 2 di 3

28 Art 7 Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art.7bis Per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Art 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento. Art 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente. La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell operazione stessa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 ALLEGATO B PAGINA 3 di 3

29 GLOSSARIO Appendice (contrattuale) Assicurato Assicurazione Beneficiario Carenza Caricamenti Collettiva Conflitto di interessi Consolidamento Contraente Contratto di assicurazione sulla vita Contratto rivalutabile Controassicurazione Convenzione Detraibilità fiscale (del premio versato) Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria Garanzia (Assicurazione) di rischio Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l Assicurato. Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti). Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente. Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata. Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell Assicurato (ad esempio il decesso o l invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 1 di 3

30 Gestione interna separata Imposta sostitutiva Intermediario incaricato ISVAP Opzione Perfezionamento del contratto Polizza Premio Prescrizione Prestazione Progetto personalizzato Proposta Quietanza Riattivazione Riserva matematica Rivalutazione Scheda contrattuale (di polizza) Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'isvap. Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Documento che prova l avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata. Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 2 di 3

31 Sinistro Sovrappremio Sostituzione (Trasformazione) Tassazione separata Tasso tecnico Verificarsi dell evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Metodo di calcolo dell imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall applicazione delle aliquote progressive dell imposta sui redditi. Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali. GLOSSARIO FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 3 di 3

32 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER L EMISSIONE DI POLIZZA VITA LIGURIA ALI PIÙ ultimo aggiornamento: maggio 2012 LIGURIA VITA S.p.A. Sede Legale Milano (MI) Via Senigallia 18/ 2 Tel Fax Capitale sociale ,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. PROPOSTA N. CONVENZIONE N. Agenzia Cod. Subagenzia o Produtt. FACSIMILE 1 - CONTRAENTE Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in il 2 TITOLARE EFFETTIVO / DELEGATO (colui che stipula in nome e per conto del Contraente) Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in il Tipo di Delega Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da Firma del Rappresentante me forniti e che gli stessi corrispondono a verità. 3 - ASSICURATO Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Codice ATECO Gruppo di attività ATTENZIONE: L Assicurato ed il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società - mediante raccomandata o fax - ogni cambiamento di professione o di attività dell Assicurato stesso. Documento d identificazione N. Rilasciato da in il 4 BENEFICIARI Caso morte Caso vita 5 - FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE Tariffa Descrizione Capitale Iniziale assicurato 722 Assicurazione di Termine Fisso Con rendita certa temporanea e Bonus a capitale e premio annuo rivalutabili ATTENZIONE: la Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell Assicurato e, pertanto, è richiesto l accertamento dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurando. 6 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Decorrenza Durata contratto Numero premi Scadenza Frazionamento del premio ANNI 7 - POLIZZE VITA IN VIGORE CON LA SOCIETÀ Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Mod. LV28P - Ed. 06/2012 MODELLO DI PROPOSTA FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 31/05/2012 PAGINA 1 di 4

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