(Presidente Pagano - Relatore Chindemi)
|
|
- Daniele Mancini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Timbrare il cartellino e lasciare il posto di lavoro può integrare il reato di truffa Cassazione penale, sez. II, sentenza n (Rocchina Staiano) Si è molto discusso se integra il reato di falso ideologico in atto pubblico o di truffa consumata la mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (nonostante le pronunce in tema siano poco numerose ed in gran parte risalenti nel tempo) nel ritenere che i cartellini marcatempo, una volta installati, costituiscano prova della presenza sul luogo di lavoro degli intestatari, nel periodo intercorrente tra l'ora di ingresso e quella di uscita, con la conseguente rilevanza delle relative attestazioni, sia ai fini della regolarità del servizio (nel caso in cui gli interessati siano adibiti a funzioni o servizi pubblici) sia ai fini della retribuzione che a ciascuno compete. L'omessa timbratura del cartellino, in occasione di allontanamenti intermedi del dipendente, come nel caso di specie per andare allo stadio, impedisce pertanto, a sua volta il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità dell'attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero (ove previsto) del periodo di assenza, quanto in vista di una detrazione correlativa dal compenso mensile, così che, sotto tali profili, costituisce condotta idonea a trarre in inganno ed a far conseguire ingiusti profitti (Cass. pen., Sez. V, 23 settembre 1996, n. 9192). Sicché l'omessa attestazione di un allontanamento temporaneo è un artificio idoneo a indurre in errore colui che leggerà poi il cartellino, non è un'attestazione falsa. Sulla questione, un minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in sostanza, sulla considerazione che la timbratura del cartellino rileva "in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente, e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio" (Cass. pen., Sez. 5, n del 2005). Di conseguenza, la condotta di falsificazione ideologica del pubblico ufficiale ipotizzata dall'art. 479 c.p. (come quella materiale di cui all'art. 476 c.p.) deve sostanziarsi in una attività svolta "nell'esercizio delle sue funzioni" pubblicistiche, appare ineludibile distinguere, nell'attività del pubblico impiegato - ed in un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche (a seguito della disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 29 del 1993, modificata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, ora trasfusa nel D.Lgs. n. 165 del 2001) - "gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell'ente pubblico" da quelli "strettamente attinenti alla prestazione" di lavoro, "ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale" (Cass., Sez. 5^, n /2003). Premesso, invero, che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte e la prevalente dottrina, "agli effetti delle norme sul falso documentale, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell'art c.c., in quanto comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica", rimane che - come si esprime autorevole dottrina - "la falsa rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere rilevante in relazione alla specifica attività del pubblico ufficiale e ciò significa che la falsità deve investire un fatto che, in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre effetti giuridici". Deve, allora, convenirsi che, in effetti, il cartellino marcatempo ed i fogli di presenza sono destinati ad attestare solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione, ed in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative,
2 attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Il pubblico dipendente, in sostanza "non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come mero soggetto privato, senza attestare alcunchè in ordine all'attività della P.A.". Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: i cartellini marcatempo ed i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatistica), ed in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Tanto ritenuto, pure torna opportuno, da ultimo, rilevare che, ove, poi, tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite, in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione, ai sensi dell'art. 48 c.p. (Cass. pen., Sez. V, 21/09/2004, n ). truffa consumata? Le Sezioni unite della Corte di legittimità (Cass. pen. Sez. Unite, 11/04/2006, n ) nel risolvere il precedente contrasto registratosi sul punto, hanno di recente avuto modo di affermare che non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica; documenti che, peraltro,non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Ma dalla non riconducibilità del fatto nello schema del delitto di falso ideologico, non deriva affatto il venir meno del carattere fraudolento della condotta, non essendo revocabile in dubbio che - proprio in considerazione della funzione attestativa ed "autocertificativa"che la sottoscrizione del "foglio di presenza" assume agli effetti del rispetto dell'orario di lavoro e dell'espletamento in concreto delle proprie mansioni - qualsiasi condotta "manipolativa" delle risultanze di quella attestazione è di per se - ed ontologicamente - idonea a trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il "fatto" che quella attestazione è volta a dimostrare (la presenza sul luogo di lavoro). In questa prospettiva, dunque, la tesi del ricorrente, secondo la quale mancherebbe il nesso eziologico, giacchè all'imputato non sarebbe addebitabile una falsa attestazione, giacchè, in realtà, lo stesso si sarebbe limitato a omettere di indicare le assenze intermedie, perde qualsiasi capacità suggestiva, giacchè è proprio la firma di ingresso e quella di uscita (con i corrispondenti orari) a rappresentare il dato di "verità non manipolarle", pena la ravvisabilità di un evidente "artificio". Deve chiarirsi ulteriormente, in proposito, che l'omissione di cui si tratta è giuridicamente rilevante, poichè il dipendente pubblico, nella specie - è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione. Se non ogni violazione del citato obbligo di correttezza contrattuale concreta il reato di truffa (anche ove produttiva, rispettivamente, di danno per un soggetto e di profitto per un altro) è da ravvisarsi invece l'estremo costitutivo del raggiro nella condotta di chi crea l'apparenza dell'adempimento, in contrasto con la realtà. Qualora, poi, l'assenza del dipendente sia occultata da registrazioni effettuate ad opera di altro dipendente, al raggiro indicato si aggiunge un evidente artificio.
3 Attesa la funzione dei c.d. «cartellini segnatempo» di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, secondo la sentenza in esame (cui si uniforma a Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2003, n ; idem Cass. pen., Sez. II, 16 marzo 2004, n ; Cass. pen., Sez. II, 6 ottobre 2006, n ) deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità, o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa consumata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco dei periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili. (Altalex, 16 novembre Nota di Rocchina Staiano) timbrare il cartellino lavoro truffa Rocchina Staiano SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE Sentenza 30 settembre - 28 ottobre 2009, n (Presidente Pagano - Relatore Chindemi) Osserva in fatto La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 20 marzo 2006 confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, in data 7/12/2004, appellata anche da O. L.. imputato di tentata truffa poi qualificata truffa consumata, ai danni del Comune di Taurisano, facendo rilevare la propria presenza sul posto di lavoro con la timbratura del cartellino marcatempo nell'orario pomeridiano in cui lo stesso risultava presente presso lo stadio comunale in occasione dell'incontro calcistico Taurisano - San Cassiano, e con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannato alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 100 di multa, con i benefici di legge. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riferimento agli articoli 56 e 640 c.p. - mancanze manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'articolo 546, comma primo, lett. e) c.p.p.) per avere erroneamente la Corte ritenuto il reato di truffa consumata, anziché quella tentata e per aver posto a base della decisione le sole dichiarazioni testimoniali rese ai Carabinieri di servizio in occasione dell'incontro di calcio, omettendo di valutare come la presenza dell'imputato allo stadio comunale fosse comunque compatibile con il contenuto del permesso rilasciatogli dal responsabile comunale del settore tecnico, in virtù del quale egli era stato autorizzato ad assentarsi dal municipio dalle alle dello stesso giorno, non potendo neanche ritenersi generica la deposizione resa, in ordine al procedimento amministrativo per avere percepito senza titolo la relativa retribuzione, dal teste D. che ha dichiarato che tutti gli impiegati erano in credito di orario di lavoro, effettuato in più e mai meno; b) violazione di legge - articolo 43 c.p. in relazione all'articolo 640 c.p. - insussistenza dell'elemento psicologico e difetto di motivazione, non avendo la Corte di merito tenuto conto del permesso di assentarsi dal lavoro;
4 c) violazione di legge - articolo 133 c.p. e 62 bis c.p. - non avendo la Corte di merito riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, tenuto anche conto dello stato di incensuratezza del ricorrente; d) violazione del art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.,in relazione all'articolo 157 c.p., essendo maturata la prescrizione, trattandosi di fatto risalente all'8 ottobre Motivi della decisione Relativamente al primo motivo di ricorso sulla dedotta configurazione del reato quale tentativo di truffa e non truffa consumata, va rilevato che le Sezioni Unite hanno puntualizzato, in relazione alla dedotta distinzione tra il delitto consumato e tentato di truffa che nel delitto di truffa mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata. Il delitto di truffa si perfeziona, quindi, non nel momento in cui il soggetto passivo assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato (Sez. 2, Sentenza n del 24/ Ud. (dep. 08/07/2003) Rv ). Nella fattispecie si è verificata una lesione concreta e definitiva del patrimonio dell'ente pubblico, mediante una dazione patrimoniale non dovuta, costituita dal corrispettivo non dovuto, pacificamente percepito dall'imputato (il teste De Pietro, responsabile del personale ha affermato che il Comune di Taurisano non ha ancora recuperato il proprio credito - pagina 13 verbale udienza 7/10/ che ben avrebbe potuto, quantomeno, dichiarare di rinunciare, prima della sua percezione, all'importo relativo alla assenza dal lavoro ingiustificata. Irrilevante ai fini della configurazione è la dichiarazione del teste De Pietro, responsabile del personale del Comune di Taurisano, che ha affermato che tutti gli impiegati sono in credito di orario di lavori effettuato in più e mai in meno trattandosi di dichiarazione generica e non avendo, comunque, l'imputato mai dichiarato o affermato di volersi avvalere di tale addotto e non dimostrato credito, avendo fondato la sua difesa su argomenti assolutamente incompatibili con tale deduzione, ritenendo giustificata l'assenza con l'addotto permesso di assentarsi dal lavoro. Gli ulteriori motivi del primo e secondo motivo di ricorso sono anch'essi manifestamente infondati. Invero a fronte di una motivazione congrua, logica e non contraddittoria (si vedano le pagine 4 e 5) il ricorrente si limita a fornire una diversa interpretazione dei fatti, generica e apodittica. A solo titolo di esempio, la Corte ha rilevato l'incompatibilità tra la presenza del dipendente presso il campo sportivo e la sospensione del rapporto di lavoro derivante dalla fruizione del permesso rilevando come il rimprovero, infatti, che si muove al dipendente, non è tanto quello di essersi recato - durante l'orario di servizio - ad assistere ad un incontro di calcio ma di aver percepito un ingiusto profitto, ricevendo la retribuzione anche in relazione ai tempi in cui sia assentato, con corrispondente danno del Comune, ingenerando negli organi preposti al controllo delle presenze la falsa rappresentazione che egli
5 avesse lavorato, con un indebito percepimento di una retribuzione senza titolo mediante una falsa rappresentazione della realtà; peraltro il permesso, che viene annotato su un giornale ad evidenti fini retributivi non risulta annotato in tale occasione. La Corte territoriale ha, inoltre, accertato che la registrazione dell'ora di ingresso dell'o. (ore 16,36) era stata effettuata con la complicità di altra persona alla quale il prevenuto aveva evidentemente ceduto il tesserino marcatempo, attesa l'incompatibilità con la sua presenza al campo sportivo, già attestata alle 16.00, mentre l'emissione del permesso rilasciato allo O. risultava priva di data certa e rimaneva comunque ininfluente al fine dell'integrazione del reato. Sul punto appare utile ribadire - oltre a richiamare i principi di questa Corte già sopra riportati per situazioni analoghe - che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. senza possibilità di verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si sia avvalso per sottolineare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, e ciò al fine di evitare che il controllo demandato alla Cassazione, anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione, si eserciti muovendo dagli atti del processo sul contenuto della decisione (cfr. Cass. Sez. 3, sent del 2006, Coppolino). In relazione al terzo motivo di ricorso non risulta che la doglianza sia stata formulata anche in grado di appello. Questa Corte ha, comunque. già evidenziato che la valutazione che il giudice, nel motivare la sentenza di condanna, deve formulare nel caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nell'ampio concetto del libero convincimento del giudice in cui si sostanzia il giudizio penale e costituisce un potere discrezionale del cui esercizio devono essere chiaramente indicati i punti essenziali e determinanti. Ne consegue che le eventuali argomentazioni o le risultanze non espressamente esaminate, ancorché poste in rilievo dal difensore, nell'implicito raffronto con gli elementi ritenuti fondamentali, devono considerarsi disattese e non pretermesse. (Sez. 2, Sentenza n del 10/ Ud. (dep. 24/ ) Rv ). Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato; il delitto di furto aggravato contestato al ricorrente si prescrive, come già correttamente affermato dalla Corte di Appello, in quindici anni. Infatti, in forza dell'articolo 10, III comma, della L. 05/12/2005 n. 251 al presente processo - già pendente presso questa Suprema Corte all'atto di entrata in vigore della nuova legge sulla prescrizione - si applicano i termini prescrizionali previsti dal vecchio articolo 157 del codice penale. Quindi essendo la pena prevista per il reato contestato quella di 5 anni, la prescrizione è di dieci anni aumentata a quindici per effetto degli eventi interruttivi e tale termine si matura - a far data dal fatto e cioè dall' l' Sul punto questo Supremo Collegio ha costantemente affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini. (Sez. 3, Sentenza n del 14/ Ud. - dep. 16/ Rv ). Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento
6 a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. ( da )
ALLO STADIO DURANTE IL SERVIZIO? E TRUFFA
ALLO STADIO DURANTE IL SERVIZIO? E TRUFFA In tema di truffa, nell ipotesi in cui un dipendente pubblico faccia rilevare la propria presenza sul posto di lavoro medinate la timbratura del cartellino marcatempo
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
Dettaglinumero 21.2011 25 maggio 2011 Personale: è punibile per truffa e rischia la reclusione il dipendente che omette di timbrare il cartellino
Page 1 of 5 numero 21.2011 25 maggio 2011 IL PUNTO Personale: è punibile per truffa e rischia la reclusione il dipendente che omette di timbrare il cartellino di Federica Caponi, SELF Servizi e Formazione
DettagliREATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il
Dettaglivicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,
1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.
DettagliIndice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
Dettagliindipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno,
L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliCodice di Comportamento
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliQuando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di
Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043
DettagliIl quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici
Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità
DettagliCorte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliCodice Penale art. 437
Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliLA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE
Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici Dipartimento Studi e Legislazione FLP 00187 ROMA - Via Piave, 61 sito internet:: www.flp.it - e-mail: flp@flp.it Tel. 064201089-42000358 Fax 0642010628 Segreteria
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliLa prova documentale
La prova documentale lezione del 22 aprile 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» L atto
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliPROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE
DettagliSTUDIO LEGALE AVVOCATI C. SO UMBERTO I, 61 Tel e Fax 0825/756566 E-Mail. studio@ pec.studiolegale.net. Ill.mo G.I.P. presso il TRIBUNALE DI
Ill.mo G.I.P. presso il TRIBUNALE DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 C.P.P. Proc. Pen. N. 21752/08 Mod. 21 c/ Antonio Il sottoscritto Avv. Francesco Ettore, quale difensore di Giuseppina,
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliLa Cartella Clinica: principi e regole giuridiche. Avv. Cosimo Maggiore
La Cartella Clinica: principi e regole giuridiche Avv. Cosimo Maggiore DOCUMENTAZIONE SANITARIA _ Valore e Funzione Informative a fini clinici _ Valore Giuridico e Funzione probatoria. DEFINIZIONI _ DOCUMENTO
DettagliICT SECURITY N. 49 NOVEMBRE 2006 MISURE IDONEE E MISURE MINIME: QUALE SICUREZZA, QUALI RESPONSABILITA. Autore: Daniela Rocca
SOMMARIO Misure minime: il livello minimo di sicurezza Misure idonee: il livello opportuno di sicurezza Le responsabilità A tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 196/2003 in materia
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA
DettagliIl nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi
Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliUsura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa
Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliIl protocollo informatico
Il protocollo informatico Università di Pisa - Ufficio legale Ambito normativo L. n. 241/1990 D.P.R. n. 445/2000 D.P.C.M. 31/10/2000 D.Lgs. n. 165/2001 D.Lgs. n. 82/2005 Università di Pisa Ufficio legale
DettagliCasi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori. Avv. Vania Cirese. info@studiocirese.com
Casi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori Avv. Vania Cirese info@studiocirese.com Il 24 marzo 2009 l'autorità spagnola consegnava un soggetto all'autorità giudiziaria italiana
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliInformativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE
Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliApplicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning
Pagina 1 di 8 M.2 RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa Pagina 2 di 8 INDICE DOCUMENTO M2. RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO...3 1. Le sanzioni...3
DettagliIL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Maria Elisa Caldera Consulente del Lavoro Iscritta al n 839 dell'albo di Brescia info@calderaconsulenzalavoro.it Il potere disciplinare Consiste nella facoltà del datore di
Dettagli" COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA ". ***
" Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia, Autorizzazione n.10/e del 15/02/2001 emanata dall'ufficio delle Entrate di Reggio Emilia ". " COPIA CORRISPONDENTE
DettagliArticolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliLa nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari
Milano, 30 marzo 2015 La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore di
DettagliMASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE. Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069
MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069 Circolazione stradale Incertezze del vigile nella descrizione dell automobile nel verbale di infrazione Multa
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliLa revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,
DettagliRISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.
RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con
DettagliSECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.
SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.MAURO DALLA CHIESA TENTATO OMICIDIO A SCOPO DI RAPINA VITTIMA AGGRESSORE direttore punto
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliPARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA
PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento
DettagliAgenzia Spaziale Italiana
Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliUDIENZA 29.01.2009 SENTENZA N. 233. REG. GENERALE n.26389/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti l'accumulo di "beni destinati alla rottamazione" elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso,
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliDISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI di CONTURSI TERME
Prot. n. 6265 del 31 ottobre 2011 DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI di CONTURSI TERME (delibera di Giunta Comunale n. 424 del 25-10-2011) 1.RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Dettagli