Pordenone, 4 novembre Ai Signori Avvocati Ai Signori Praticanti Avvocati. Loro Sedi

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1 Palazzo di Giustizia Piazzale Giustiniano, Pordenone Pordenone, 4 novembre 2008 Ai Signori Avvocati Ai Signori Praticanti Avvocati Loro Sedi oggetto : Osservatorio per la Giustizia Civile Tribunale di Pordenone. Il 27 ottobre u.s. è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Pordenone, dott. Lazzaro, e dal Consiglio dell'ordine, alla presenza anche del dott. Gaetano Appiedo, Presidente della Sezione Civile del Tribunale, il protocollo relativo ai rapporti tra Magistrati, Avvocati e Cancelleria, diretto a favorire una migliore e più proficua attività nell'ambito del nostro circondario. E' stato nel contempo convenuto che periodicamente si svolgeranno incontri per eventuali modifiche e correzioni per un sempre migliore rapporto fra le varie componenti della Giustizia. A tal fine Vi invitiamo a volerci comunicare suggerimenti come pure a sottolineare carenze per una migliore attività professionale. Con i migliori saluti. Il Preside GiancajJo^Zannier)

2 Ordì Palazzo di Giustizia Piazzale Giustiniano, Pordenone A seguito dell'incontro tra il Presidente del Consiglio dell'ordine aw. Giancarlo Zannier ed i Consiglieri aw. Nisco Bernardi e Mauro Capuzzo con il Presidente della Sezione Civile dott. Appierto sono state esaminate le seguenti problematiche e stabilita la seguente prassi : Tempi di emissione dei decreti ingiuntivi E' stato sottolineato che l'inconveniente (tempi lunghi di emissione) è conseguenza della carenza di personale di cancelleria. E' stato convenuto che ove vi siano effettivi e reali motivi di urgenza per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'avvocato evidenzierà a mezzo di un biglietto tale necessità : nel limite del possibile si cercherà di accogliere la richiesta. Owiamente devono essere motivi di effettiva urgenza. E' allo studio l'applicazione all'iscrizione al ruolo di un codice a barre in modo da accelerare ed agevolare il lavoro della Cancelleria, che potrà effettuare l'iscrizione a mezzo di un lettore ottico. / Pubblicazione delle sentenze Analogamente a quanto già esposto per i decreti ingiuntivi, è stato convenuto che nel caso vi siano effettivi e reali motivi di urgenza di pubblicazione delle sentenze (questo soprattutto per quanto riguarda sentenze attinenti alla famiglia) possa essere richiesta una pronta pubblicazione evidenziandone il motivo a mezzo di un biglietto. Termini per memorie ex ari. 183 e. 6 c.p.c. E' stato concordato che nell'ipotesi in cui l'udienza per l'ammissione delle prove debba essere fissata molto lontano (4-5 mesi) dal termine dell'ultima memoria (e cioè degli ottanta giorni : ) su richiesta conforme delle parti i termini potranno essere diversamente modulati individuando un dies a quo per il deposito delle memorie diverso da quello dell'udienza. I 0^ I Presidente del Tribunale Dott. Antonio Lazzaro tei. 0434/ \ '":: ;." fax 0434/ ordineawocatipn@ordineawocatipn. 191.it s - ; iitti m

3 TRIBUNALE di PORDENONE Orctifte «fogli Avvocati Palazzo di Giusiizic Piazzale Gìustinìano. 7 33) 70 Perde none OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE TRIBUNALE DI PORDENONE i

4 m Ordii»* «JegJi Avvocati di Pwaenone i «*ì,>' Tribunale di Pordenone PER UNA PRASSI CONDIVISA NEL PROCESSO CIVILE FASE 1NTRODUTTIVA I. Atti introduttivi 3 II. Udienza di prima comparizione 4 III. Richiesta di provvedim.cautelari e anticip. 4 IV. Chiamata di terzo nelle cause di opp, a DI 4 ATTIVITÀ' ISTRUTTORIA V. Deduzioni istruttorie 5 VI. Deposito documenti 5 VII. Ammissione e assunzione delie prove 5 Vili. Ammissione e svolgim. CTU 6 IX. Rotazione degli incarichi 7 DECISIONE DELLA CAUSA X. Adempimenti dei difensori XI. Attività dei Giudice COMUNICAZIONE DI CORTESIA XII. Tra avvocati e magistrati XIII. Adempimenti di Cancelleria PRINCIPI A TUTELA DELLA MATERNITÀ' E DELLA PROLE XIV. Stato di gravidanza e necessità dei figli 10

5 * Ordirijr<dbgtt Aff di Pordenorte Tribunole di Pordenone FASE ÌNTRODUTTIVA I. ATTI ÌNTRODUTTIVI 1- Gli avvocati inseriranno nell'atto di citazione oltre a quanto indicato nell'ari. 163, 3" ec. nr. 7, epe, anche un avvertimento che per il carattere grafico e per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente a parte convenuta la necessità dì rivolgersi al più presto ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga formula: "Si invita il convenuto (nome e cognome) a rivolgersi senza ritardo ad un avvocato per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il deposito di un atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza su indicata, posto che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto dì difesa e le decadenze di cui all'ari 167, 2 e 3 e. epe" 2- L'attore, nell'atto di citazione, darà espresso avviso anche graficamente al convenuto dell'abbreviazione dei termini di costituzione. 3- L'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti i successivi atti indicheranno in calce l'elenco dei documenti prodotti. 4- Iscrizione a ruolo Gli avvocati cureranno ìa compilazione completa e corretta della nota di iscrizione a ruolo e depositeranno la cartolina di ricevimento della notifica dell'atto di citazione, ove non disponìbile all'atto dell'iscrizione, alla prima udienza davanti al Magistrato (nuovo art. 183 epe). La Cancelleria provvedere all'iscrizione a ruolo del fascicolo anche nel caso in cui venga depositata la velina dell'atto di citazione e curerà l'immediata trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, per la sollecita assegnazione alla Sezione ed al Presidente di Sezione, per la sollecita assegnazione al Giudice Istruttore, ed infine al Magistrato designato, per l'esame del fascicolo ed i provvedimenti di cui all'art. 168 bis. 5" e. epe. II. UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE 5- II Giudice valuterà l'opportunità di mettere a verbale le proposte transattive dopo aver sentito le parti sul

6 Orci in* <fe0b 'i tfi'forcfenéne Tribunale di Pordenone punto. 6- II Giudice avrà cura di decidere nella fase preliminare della causa le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, salvo che le ritenga manifestamente infondate. 7- L'ordinanza di scioglimento della riserva ex ari 183 6" e. epe verrà comunicata a mezzo fax o con altro mezzo idoneo a garantire che tutte le parti possano prenderne conoscenza nello stesso giorno. III. RICHIESTE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E ANTICIPATOCI 8- Sulle istanze di concessione di misure cautelari o anticipatone, il Giudice sì pronuncerà nella stessa udienza; nel caso in cui si riservi, assegnerà, se necessario, un termine per depositare memorie difensive. 9- II Giudice, sciogliendo la riserva sulle istanze cautelari o anticipatorìe, assegnerà ove richiesti i termini per il deposito delle memorie ex ari. 183, comma 6, epe IV. CHIAMATA DI TERZO NELLE CAUSE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 10- Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo dovrà chiederne l'autorizzazione al Giudice nell'atto dì opposizione. Alla prima udienza il Giudice deciderà in merito. 11- Di regola alla prima udienza si discuterà sulla richiesta della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. ATTIVITÀ' ISTRUTTORIA V. DEDUZIONI ISTRUTTORIE 12- Le memorie destinate alle deduzioni istruttorie dovranno contenere una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi di prova di cui si intende ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa, e tale da tener conto dei fatti non più contestati. 13- In una distinta sezione verranno esposte le deduzioni ed eccezioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

7 Ordir»»«ferf Avvocati dì Poraenone ' a li] Tribunale dì Pordenone 14- In caso dì interpello formale, i capitoli formulati ai fini dì tale mezzo di prova saranno separati e dovranno avere carattere confessorìo difensori avranno cura di indicare il nominativo dei testimoni per ciascun capitolo. VI. DEPOSITO DOCUMENTI Gli Avvocati depositeranno in Cancelleria, a disposizione di ogni controparte, copia di tutti i documenti allegati all'atto di costituzione o alle successive memorie sino ad un massimo di 30 fogli. In caso dì superamento di tale numero, l'avvocato ove non ritenga di predisporre e consegnare alla o alle controparti copia di tutti i documenti, indipendentemente dal numero di fogli, consegnerà solo le copie dei documenti che verranno richiesti. In ogni caso, nell'atto di costituzione e nelle memorie i documenti prodotti dovranno essere numerati progressivamente e descritti singolarmente in modo da permettere, nell'ipotesi sopra prevista, alla controparte di individuare quelli che desidera ricevere in copia. VII. AMMISSIONE E ASSUNZIONE DELLE PROVE 16- In caso di riduzione della lista testi, il Giudice indicherà il numero dei testimoni da escutere su ciascun capitolo ammesso. 17- L'assunzione della prova orale sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza: ove ciò non fosse possibile, ai momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa difensori avranno cura di citare i testimoni indicando l'ora e il luogo (piano, aula) dell'udienza ed il nome dei Giudici con adeguato antìcipo rispetto all'udienza di escussione, in modo da poter documentare l'esito della notìfica Giudici Togati assumeranno personalmente le prove testimoniali. Eventuali deleghe al G.O.A. potranno avvenire solo in casi di effettiva urgenza e necessità, possibilmente previa comunicazione agii Avvocati, con indicazione dell'aula nella quale si svolgerà l'incombente. In ogni caso non potrà essere delegata l'assunzione dei testi nelle procedure riguardanti il diritto di famiglia.

8 Ordine «fegli Avvoco ti di Poroenòne Tribunale dì Perdanone Vili. AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA CTU 20- I difensori che domandino l'ammissione di CTU avranno cura di proporre il quesito che intendono sottoporre al consulente. Il Giudice, nell'ordinanza ammissiva, provvedere a formulare il quesito da sottoporre al CTU, salva la discussione con i difensori e con lo stesso consulente circa il contenuto definitivo e l'integrazione dei quesiti inizialmente proposti. 21- All'udienza di conferimento dell'incarico il Giudice: a) provvedere alla definitiva formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU b) specificherà che - qualora la CTU venga espletata dopo il maturare delle preclusioni istruttorie - il CTU non potrà acquisire né tener conto di documenti diversi rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli (espressamente indicati) di cui il Giudice stesso voglia delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 epe ovvero ex art cc; e) incaricherà il CTU di esperire un tentativo di bonario componimento della controversia; d) assegnerà al CTU un termine entro il quale questi, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, dovrà trasmettere ai CCTTPP la relazione finale fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni il proprio elaborato. Il CTU dovrà quindi dare conto di tali osservazioni, che dovranno essere allegate, con una integrazione della relazione nella quale apporterà le eventuali modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente motivando comunque il suo convincimento; e) disporrà che il CTU depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, in forma cartacea e se possibile su supporto digitale, o per ; f) disporrà che il CTU depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta dì compenso e rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che i difensori entro il termine assegnato per il deposito dì osservazioni sulla CTU potranno presentare eventuali rilievi e che il Giudice provvedere alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine; IX. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

9 Odiii«! <fegl! Ayyocott Tribunale dì Perdanone 22- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del consulente tecnico il Giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle partì. DECISIONE DELLA CAUSA X, ADEMPIMENTI DEI DIFENSORI 23-1 difensori avranno cura di precisare le conclusioni richiamando, in modo specifico, quelle già dedotte in altro atto di causa e, comunque, allegando al verbale un foglio a parte. Ove richiesti forniranno al Giudice su supporto informatico una copia delle conciusioni. 24- In caso di conciliazione della causa già trattenuta in decisione, i difensori, prima della scadenza del termine per il deposito di memorie ex art. 190 epe, formuleranno istanza congiunta per la rimessione della causa sul ruolo. XI. ATTIVITÀ' DEL GIUDICE 25- Se il Giudice ritiene di dover decidere la controversia sulla base dì una argomentazione non prospettata o non discussa dalle parti, provvedere a sollecitare il contradittorio rimettendo la causa a ruolo. 26- II Giudice privilegerà la decisione nelle forme dell'ari. 281 sexies epe, soprattutto nelle cause semplici, contumaciali o relative a questioni seriali o preliminari di rito. COMUNICAZIONI DI CORTESIA XII. TRA AWOCATI E MAGISTRATI 27- L'avvocato dì parte convenuta provvedere a comunicare preventivamente alla controparte la propria costituzione in udienza. 28- In caso di produzione di documenti in udienza o dì precisazione delle conclusioni a mezzo foglio da allegare a verbale, il difensore ne fornirà contestualmente una copia alle controparti, o la trasmetterà loro successivamente all'udienza.

10 Ordini «tegt' diporaenone Tribunale di Pordenone 29- Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell'opposto provvedere a depositare contestualmente alla costituzione anche il fascicolo della fase monitoria. 30- II difensore avrà cura di comunicare tempestivamente alla controparte e al Giudice l'impossibilità di comparizione della parte all'udienza fissata ex ari. 185 epe, o dei testi all'udienza fissata per l'escussione difensori ed il Giudice sì daranno reciproca comunicazione, anche a mezzo telefono, dell'impossibilità di essere puntuali all'udienza. 32- II Giudice, in caso di impedimento, comunicherà tempestivamente alle parti, anche a mezzo fax o telefono, il provvedimento di sostituzione con altro Giudice o la fissazione di una nuova udienza difensori avranno cura di avvisare il Giudice, almeno una settimana prima dell'udienza: - degli accordi intervenuti o in corso di perfezionamento tra le parti; - delle cause già rinviate ai sensi degli art. 181, 309, 348 epe. che saranno invece trattate. 34- II domiciliatario trasmetterà al difensore non appartenente al Foro di Pordenone il presente protocollo. XIII. ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA ruolo di udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene, all'inizio della settimana. 36- Se l'udienza viene tenuta in luogo diverso da quello abituale, la Cancelleria affiggerà tempestivamente l'avviso sulla porta della stanza del Giudice. 37- All'atto dell'iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e l'oggetto della causa, con la relativa codificazione. Al fine della determinazione del contributo unificato da versare, gli Avvocati quantificheranno correttamente il valore della domanda giudiziale ed effettueranno la relativa dichiarazione in modo da agevolare il controllo da parte della cancelleria dell'esattezza di quanto versato. 38- II Giudice verìficherà la corretta indicazione dell'oggetto della causa. 39- II Giudice, gli Avvocati e la Cancelleria avranno cura di mantenere in ordine il fascicolo. 40- Qualora vengano prodotti documenti in udienza, il Giudice inviterà le parti ad aggiornare l'indice del proprio fascicolo. 41- In caso di comunicazione mediante fax o posta elettronica, la cancelleria si avvarrà per il riscontro

11 Ordfn»,«feoli 'Avvocati Tribunale di Poidenone dell'avvenuta ricezione della conferma data dallo strumento utilizzato. Gli Avvocati che nei propri scritti indicano il numero di fax avranno cura di garantire che l'apparecchio telefax ricevente sia acceso e funzionante regolarmente durante l'orario di apertura dello Studio professionale e nella mattinata della giornata di sabato difensori segnaleranno tempestivamente alla Cancelleria il mutamento dei propri recapiti. 43- Gli Avvocati, per quanto possibile, avranno cura dì non richiedere il fascicolo dell'ufficio o di estrarre copie di atti o di documenti del processo nella settimana antecedente alla celebrazione dell'udienza e nel giorno immediatamente successivo. 44- Gli Avvocati provvederanno a ritirare sollecitamente il proprio fascicolo di parte alla definizione del procedimento o comunque a fronte della richiesta della cancelleria. PRINCIPI A TUTELA DELLA MATERNITÀ 1 E DELLA PROLE XIV. STATO DI GRAVIDANZA E NECESSITA' DEI FIGLI 45- II Giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili futuri impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocate e dì segnalate gravi necessità dei loro figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi. Il Presidente del Tribunale d9tt. Antonio Lazzaro fi^**^

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