AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZOGNO. (Provincia di Bergamo)

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1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZOGNO (Provincia di Bergamo) Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio e rischi accessori Lotto n. 1 Realizzazione UNION ASS. S.R.L. Insurance Broker Via Toscana, 6/a Curno (BG) Tel. 035/ Fax 035/ info@uabroker.com

2 DEFINIZIONI Allagamenti Qualsiasi travaso, emissione e/o versamento d acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. Annualità assicurativa Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall Assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Autocombustione Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. Broker Soggetto inscritto alla sezione B del RUI che esercita l attività di intermediazione assicurativa in base a quanto disposto dal D.lgs. n. 209 del 07/09/05 Contenuto Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti non fissi, i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, biblioteche, beni librari, statue, sculture, affreschi, arazzi, raccolte, collezioni, archivi in genere ivi compresi quelli a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e di tele-sorveglianza anche posti all aperto e di segnalazione in genere; merci, animali vivi, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e simili, apparecchiature elettroniche e tutto quanto è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e ciò non rientri nelle definizione "Fabbricati". Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza Cose assicurate Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati Danni consequenziali Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. Danni diretti I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione. Dipendenti Le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: - i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; - i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'assicurato anche in via temporanea; Danni indiretti Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

3 Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricati Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità dell'assicurato complete o in corso di ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, impianti fissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, laboratori, mense, pensionati e simili e a qualsiasi altra attività accessoria dell'amministrazione. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, passerelle ed opere ingegneristiche in genere. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni presso-statici e simili. Fenomeno Elettrico Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, bruciatura superficiale etc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature elettroniche, circuiti e simili. Franchigia La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Implosione Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di adatto focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Inondazioni e alluvioni Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. Polizza Il documento che prova l'assicurazione; Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scoperto La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoppio Dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

4 Terremoto Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Terrorismo, sabotaggio Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia, l omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della stessa all atto della stipulazione del contratto, o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificato o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art. 2 - Aggravamento del rischio La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente art. 1. Art. 3 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, stipulate direttamente dalla Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, l Amministrazione è esonerata dal dare alla Società preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. La Società si obbliga a liquidare direttamente all'amministrazione gli eventuali danni dalla stessa denunciati a valere sulla presente polizza, indipendentemente dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivantele a norma di legge. In caso di sinistro però la Contraente deve darne avviso a tutti gli altri Assicuratori, se ne è a conoscenza. Art. 6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. La Contraente pagherà il premio alla Società: - entro il 30 giorno dalla data di effetto della polizza; - entro il 60 giorno dalla scadenza delle rate successive, per tutta la durata dell assicurazione. - entro il 60 giorno dalla presentazione dell appendice di adeguamento di cui all art. 26 Aggiornamento annuale obbligatorio del premio in relazione ai valori assicurati l eventuale conguaglio di premio. Se la Contraente non paga il premio entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende efficacia dalle ore del giorno del pagamento. Art. 7 - Costituzione del premio Il premio di polizza è calcolato moltiplicando le aliquote di premio per mille convenute - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - per i valori indicati nella scheda di conteggio del premio, ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all art. 26 Aggiornamento annuale obbligatorio del premio in relazione ai valori assicurati. Art. 8 - Durata del contratto Il presente contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2011 e si intende automaticamente disdettato dalle ore 24:00 del 31/12/2014, senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

6 Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Art. 9 - Recesso bilaterale a seguito di sinistro Avvenuto un sinistro, e sino al 60 giorno dalla definizione o rifiuto dell indennizzo dello stesso, le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.. In tale caso la garanzia avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Art Rinuncia alla rivalsa Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Contraente all azione di surroga che possa competerle ai sensi dell art del C.C. Art Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate. Per le controversie riguardanti l applicazione del presente contratto, e competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'amministrazione su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte e che la firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Art Assicurazione per conto di chi spetta L assicurazione è prestata in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente. Tuttavia, l indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l intervento, all atto del pagamento, dei terzi interessati. Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art Procedure per la valutazione del danno L ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dalla Contraente con apposito atto unico. In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Contraente. Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l arbitro dissenziente non l ha sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo, salvo quanto previsto dall art. 9 Spese Peritali. Art Mandato dei periti I periti devono: a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento dei sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 28 Determinazione del danno (Valore a nuovo). Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

7 d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata non concordemente e direttamente dalle Parti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Art Termine pagamento dell indennizzo Fatto salvo quanto previsto dall art. 30 Anticipo indennizzo, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Trascorso tale termine la Società, salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà alla Contraente gli interessi legali sull importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 gg. predetto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro la Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziale, a condizione che presenti alle Società fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, se dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia. Art Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art C.C. Obbligo di salvataggio per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art Obbligo di fornire un rendiconto sull andamento dei sinistri La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri cosi suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); d) sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art Forma e validità delle comunicazioni Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed la Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata (anche a mano) o telegramma o telefax o posta elettronica o simili. Art Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Gestione del contratto Per l elaborazione del presente capitolato e per l assistenza e consulenza in materia assicurativa l Amministrazione Comunale si è avvalsa dell opera di brokeraggio della Union Ass. s.r.l. iscritta alla sezione B di cui al Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell art. 109 del D.gls. 209/2005 e smi, che provvederà anche alla gestione ed esecuzione dello stesso. L attività del suddetto broker avrà quindi carattere continuativo per tutta la durata contrattale prevista. Di conseguenza, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker. In ragione di dette attività la Società si impegna a riconoscere al predetto broker una retrocessione provvigionale (anche sulle eventuali quote delle società coassicuratrici) pari al 12% del premio imponibile. La remunerazione del broker, in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita, non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico dell Amministrazione Comunale i cui soli oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza. Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

8 Art. 23 Adempimenti in materia di tracciabilità La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante e al broker, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del/i conto/i correnti dedicati previsti dall art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, tramite la scheda allegata al presente capitolato. (All. A) La Società s impegna a comunicare all Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. La Società accetta che l Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, considerato quanto disposto nell art.22 del presente capitolato, per mezzo dell intermediazione del broker, tramite bonifico ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul numero di conto corrente dedicato di quest ultimo già precedentemente indicato all Ente. La Società riconosce all Ente la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all art. 3 della Legge 136/2010. * * * Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO E LE GARANZIE ACCESSORIE Descrizione del rischio La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. Ai fini della valutazione del rischio e senza che ciò costituisca una limitazione delle garanzie vengono fornite le seguenti informazioni indicative: - Fabbricato con maggior valore di ricostruzione ,00 - Ubicazione con maggior concentrazione di contenuto ,00 Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a indennizzare l'amministrazione dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire i beni assicurati distrutti o danneggiati da: a) incendio, fulmine (anche senza sviluppo di fiamma) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; b) caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate; c) urto di veicoli stradali; d) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; è compreso il fumo sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati anche se causato da colpa grave dei dipendenti ed amministratori dell assicurato; e) implosione; f) acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, traboccamento, intasamento, rottura accidentale di grondaie, pluviali, impianti idrici, tecnici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, impianti di estinzione e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono; h) rigurgito di acque di scarico e fognature; i) rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. La Società indennizza altresì: j) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse. k) i guasti arrecati per ordine dell'autorità o prodotti dalla Contraente, dai dipendenti della stessa o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza. l) le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza. Sono indennizzate le spese sostenute dalla Contraente per adempiere all obbligo di salvataggio di cui art C.C. e la somma garantita per le spese è pari al 20% dell indennizzo pagabile a termine di polizza. Art. 2 - Eventi esclusi La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art c.c.) a indennizzare i danni causati da: a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

10 b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. c) dolo della Contraente e dell'assicurato; d) da furto; e) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza; f) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati dei sinistro". g) eruzioni vulcaniche. Art. 3 Beni esclusi La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da: a) gioielli, pietre e metalli preziosi; b) strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati; c) enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle sedi assicurate; d) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; Art. 4 - Rischio Locativo La Società assicura le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sulla Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai locali di proprietà di terzi condotti in locazione o in uso dalla Contraente prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto fino alla concorenza stabilita nell'apposita scheda n. 1., con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, ivi previsti. Art. 5 - Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Amministrazione, nel limite del massimale convenuto riportato nell apposita scheda n. 1 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all Art C.C., di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. La presente garanzia non comprende i danni a cose che la Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. La Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lei, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Amministrazione deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art C.C.. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività dell Amministrazione e/o ovunque esista un interesse della stessa. Art. 6 - Differenziale storico-artistico Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall art. 28 Determinazione del danno Valore a nuovo. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale dei manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art dei Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita n. 1. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica derivante dalla distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

11 Art. 7 - Perdita pigioni Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà alla Contraente, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art C.C., anche quella parte di pigione che essa non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa. La garanzia sarà prestata con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art. 8 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti La Società si obbliga a risarcire le spese sostenute dalla Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma con l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all art del Codice Civile con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art. 9 - Spese peritali La società rimborserà - in caso di danno risarcibile a termini di polizza - le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spesa ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Eventi socio-politici La Società si obbliga ad indennizzare l Amministrazione dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi. La Società risponde: a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'amministrazione) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. b) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'amministrazione) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Terrorismo e sabotaggio La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti agli enti assicurati direttamente o indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Eventi atmosferici La Società si obbliga a rispondere dei danni: 1. materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria ed altri simili manifestazioni atmosferiche, nonché accumuli di neve, gelo e ghiaccio, inclusi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio; 2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni subiti da: insegne od antenne e consimili installazioni esterne, enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica. Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

12 La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Inondazioni, alluvioni ed allagamenti La Società si obbliga a rispondere di danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione ed allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, con l esclusione dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Neve, ghiaccio, gelo La Società si obbliga a rispondere dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di: a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime; b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, ghiaccio o grandine; c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti; d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici,tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Acqua piovana La Società si obbliga a risarcire la Contraente dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio, grandine o della neve accumulatisi nel fabbricato, penetrati all interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico. E compreso l intasamento di grondaie e condutture di scarico causato da insufficiente capacità di smaltimento di queste ultime in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione: - i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; - danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana. La garanzia sarà prestata con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione dei danni La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'art.1, lettera f) Oggetto dell Assicurazione, si obbliga a indennizzare: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta; b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti dei fabbricati assicurati, ai fini della ricerca e riparazione dei guasto. La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda. La garanzia sarà prestata con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Dispersione liquidi La Società si obbliga a rispondere dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi. La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi. Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

13 La garanzia sarà prestata con i limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Terremoto La Società si obbliga a rispondere dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Resta convenuto che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. e) causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; f) danni derivanti direttamente o indirettamente da interruzione di attività quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Cedimento, franamento, smottamento del terreno La Società si obbliga ad indennizzare la Contraente dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno. Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino dei terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Opere di fondazione La Società si obbliga a rispondere, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell art. 28 Determinazione del danno (Valore a nuovo), delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: - mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità della Contraente; - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati, anche nel caso di ricostruzione su altra area dei territorio nazionale. La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art C.C. con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Rottura di vetri e cristalli La Società si obbliga ad indennizzare l Amministrazione dei danni materiali e diretti derivanti da rottura di vetri e cristalli all'interno o all'esterno dei fabbricati utilizzati, qualunque ne sia la causa. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Fenomeno elettrico / elettronico La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi dall'assicurazione: a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte; b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda n. 1. Art Merci in refrigerazione La Società si obbliga a rispondere dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di: Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

14 - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a: - qualsiasi evento garantito nella presente polizza; - accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda n. 1. Art Maggiori costi e ricostruzione archivi/programmi in licenza d uso In caso di danno ai fabbricati e al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove la Contraente dovesse mantenere in funzione i servizi e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: - affitto di locali; - installazione temporanee di telefono, telefax, ecc.; - noleggio attrezzature; - trasporto dipendenti. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art C.C. e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda n. 1. La Società risponde inoltre senza applicazione del disposto dell'art C.C. del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenuti per la ricostruzione dei dati, degli archivi e relativi supporti distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico. La presente estensione si intende prestata nell ambito dei sottolimiti e con l applicazione delle franchigie e scoperti previsti nell apposita scheda n. 1. La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d uso colpiti dal sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro. La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art C.C. con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda n. 1. Art Danni consequenziali La Società si obbliga a rispondere dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli e- venti per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi. Art Aggiornamento annuale obbligatorio del premio in relazione ai valori assicurati Premesso che: - in polizza sono espressi per singola partita i valori assicurati che rappresentano un capitale corrispondente al relativo valore a nuovo e/o costo di rimpiazzo dei beni, ad eccezione della partita rischio locativo che costituisce il massimo esborso per sinistro della Società a valere su ogni ubicazione condotta in locazione, uso o comodato o simile; - la Società si obbliga a tenere assicurati i beni sopra indicati senza applicazione della regola proporzionale di cui all art C.C. ; - la Società si obbliga a ritenere assicurati, senza preventiva comunicazione da parte della Contraente, anche quei beni acquisiti, od alla stessa trasferiti ope legis nel corso del periodo di assicurazione nel limite del 20% della somma totale riferita a quella partita e comunicata alla Società con l ultimo aggiornamento; superando detto limite, il nuovo bene si intende assicurato solo dalle ore 24:00 del giorno in cui l Amministrazione ne ha dato comunicazione; si conviene che: - Il premio calcolato all'inizio di ciascun periodo assicurativo risulterà un'anticipazione con conseguente regolazione consuntiva (attiva o passiva); - il premio provvisorio di ciascuna annualità successiva alla prima sarà calcolata prendendo come riferimento il premio definitivo della annualità precedente. A tal fine la Contraente si obbliga a fornire alla Società, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo e/o costo di rimpiazzo riferito al complesso delle partite assicurate in funzione delle variazioni intervenute nel corso dell annualità assicurativa e del loro effetto. Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

15 Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro la Contraente deve: a) fare quanto le è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art C.C. b) entro quindici giorni da quando l'ufficio preposto dell'amministrazione ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritto all'indennizzo ai sensi dell'art del C.C. La Contraente deve altresì: c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; d) conservare, anche mediante documentazione fotografica, fino al verbale di accertamento del danno, le tracce del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che la Contraente sarà in grado di esibire, o in alternativa, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso alla Contraente stessa di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, la Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. Art Determinazione del danno (Valore a nuovo) Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue: a) in caso di distruzione: - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area); - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; - per gli oggetti d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nell apposita scheda n. 1; b) in caso di danno parziale: - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati; c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori; d) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo la Contraente ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine; e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove d idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; f) qualora la Contraente non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..; g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto art. 7 Perdita di Pigioni del presente Titolo; h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro; i) per i danni agli archivi si stima il costo dei materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni; j) per gli oggetti d'arte parzialmente danneggiati l indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% dei valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singolo oggetto specificato nell apposita scheda n. 1; Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

16 k) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati la Contraente dovrà rispettare le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. L'indennizzo sarà pari all'importo dei danno come stimato ai punti a) usque k) che precedono, oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque k), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro. Art Operazioni Peritali Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più beni (immobili o mobili), fermo l obbligo da parte dell Amministrazione di conservare i residui e le tracce del sinistro, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività. Alla Contraente è concesso di poter proseguire nell attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni. Art Anticipo indennizzi La Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro ,00. La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L acconto massimo liquidabile è stabilito nell'apposita scheda n. 1. Art Contenuto in leasing Il contenuto in uso alla Contraente a titolo di locazione finanziaria, è assicurato nella partita Contenuto fino alla concorrenza: - dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore; - dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo. LA CONTRAENTE LA SOCIETÀ ASSICURATRICE Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

17 SCHEDA N. 1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI Valori espressi in euro Garanzia Limiti di indennizzo Scoperto / franchigia Acqua condotta e spese di ricerca guasti 5.000,00 per sin. e ,00 per 500,00 anno Acqua piovana ,00 per sinistro e per anno 1.000,00 Anticipo indennizzo ,00 nessuno Cedim.to, franam.to e smottam.to del terreno ,00 per sinistro e per anno ,00 Differenziale storico-artistico ,00 per sinistro e per anno nessuno Dispersione liquidi ,00 per sinistro e per anno 500,00 Eventi atmosferici 70% delle somme assicurate Scop. 10% - min. 500,00 Eventi sociopolitici 70% delle somme assicurate Scop. 10% - min. 500,00 Fenomeno elettrico ,00 per sinistro e per anno 250,00 Inondazioni, alluvione, allagamenti ,00 per sinistro e per anno Scop. 10% ,00 Maggiori costi ,00 per sinistro e per anno nessuno Ricostruzione archivi ,00 per sinistro e per anno Euro 250,00 Programmi in licenza d uso ,00 per sinistro e per anno nessuno Merci in refrigerazione 5.000,00 per sinistro 500,00 Neve 40% delle somme assicurate con il massimo di ,00 per sinistro 500,00 e per anno Ghiaccio, gelo ,00 per sinistro e per anno 500,00 Oggetti d arte ,00 per sinistro e per anno 2.500,00 Onorari architetti, professionisti e consulenti ,00 per sinistro e per anno nessuno Opere di fondazione ,00 per sinistro 1.000,00 Perdita Pigioni ,00 per sinistro e per anno nessuno Ricorso terzi ,00 per sinistro e per anno con il limite di ,00 per interruzione e sospensione di attività. nessuno Rischio Locativo ,00 per sinistro nessuno Rottura vetri e cristalli 1.000,00 per singola lastra con il massimo di 5.000,00 per anno nessuno Spese peritali 5% dell indennizzo pagabile con il massimo di ,00 per sinistro nessuno Terremoto 50% delle somme assicurate per sinistro e per anno ,00 Terrorismo e sabotaggio 50% delle somme assicurate per sinistro e per anno ,00 LA CONTRAENTE LA SOCIETÀ ASSICURATRICE Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

18 CONTEGGIO DEL PREMIO ATTENZIONE!! Da non compilare per formulare offerta Gruppi di rischio Somme assicurate Tasso imponibile Premio imponibile Fabbricati ,00 Contenuto ,00 Ricorso Terzi ,00 Premio imponibile annuo in Imposte in Premio lordo in Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

19 Allegato A Modulo tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 (da compilare in sede di emissione) Contratto di polizza n.ro (cig/cup) da sottoscrivere a cura dalla Compagnia/Agenzia. In relazione al Contratto di polizza in oggetto il/la sig/ra., nato/a a... il.. legale rappresentante della Ragione Sociale Codice fiscale/ Partita IVA Indirizzo per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, e ai fini del perfezionamento del contratto in oggetto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell art. 76 D.P.R. n. 445/2000, comunica quanto segue: ai sensi del comma 7 dell Art 3 della legge citata, di seguito si indicano gli estremi del/i conto/i dedicato/i anche in via non esclusiva : Istituto Bancario: IBAN (composto da 27 caratteri) CAB: ABI: CIN: C/C: Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati soggetti: nome cognome.. codice fiscale... nome..cognome.. codice fiscale... nome cognome.. codice fiscale... nome..cognome.. codice fiscale... (N.B. qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della società integrare il presente atto con l indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla movimentazione) Luogo e data Il legale Rappresentante MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (allegare copia del documento di identità del dichiarante) Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione incendio ed altri rischi Comune di Zogno (BG)

20 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZOGNO (Provincia di Bergamo) Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione furto e rapina Lotto n. 2 Realizzazione UNION ASS. S.R.L. Insurance Broker Via Toscana, 6/a Curno (BG) Tel. 035/ Fax 035/ info@uabroker.com

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