Regolamento d uso del Marchio Distretto Turistico Cefalù-Madonie
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- Emma Colombo
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1 Regolamento d uso del Marchio Distretto Turistico Cefalù-Madonie
2 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento definisce le modalità di richiesta d uso, di concessione, di mantenimento e le condizioni d impiego del Marchio Collettivo, il cui segno grafico è il seguente: Titolare del Marchio è il Distretto Turistico. Le finalità che il Marchio si propone sono le seguenti: Garantire la qualità del servizio turistico offerto; Garantire un uso efficiente delle risorse, favorendo il passaggio a un economia a basse emissioni di carbonio, incrementando l uso delle fonti energetiche rinnovabili, modernizzando il sistema dei trasporti e promuovendo l efficienza energetica; Contrassegnare la tipicità, la genuinità e la bontà dei prodotti e dei servizi offerti all'interno del Distretto; Fungere da incentivo all imprenditoria locale a produrre beni e servizi con tecniche e modalità compatibili con il rispetto delle tradizioni e con i principi di sostenibilità ambientale. Art. 2 Concessione di utilizzo del marchio Il Marchio può essere concesso ai prodotti e ai servizi turistici conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente. Possono essere contrassegnati con il Marchio i servizi turistici che: a) rispettano la normativa vigente in materia di turismo (leggi regionali e nazionali); b) applicano processi di caratterizzazione dell'accoglienza (informazione, presentazione dell'offerta e dei prodotti locali); c) applicano processi di caratterizzazione della ristorazione (impiego di prodotti locali ed elaborazione di menù dedicati); d) adottano misure di risparmio energetico e tutela ambientale; e) promuovono la formazione continua e l aggiornamento professionale dei propri collaboratori; f) rispettano le politiche commerciali coordinate del Distretto Turistico Pagina 2 di 7
3 Possono essere altresì contrassegnati con il Marchio i prodotti: g) agroalimentari classificati e riconosciuti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (ai sensi del decreto del Ministero italiano delle politiche a- gricole ed agroindustriali del 18 luglio 2000); - che rispettano i requisiti stabiliti dal manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points Sistema di autocontrollo delle fasi di produzione degli alimenti); - che sono privi di organismi o materie prime geneticamente modificate; - le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo e/o risultano iscritti nel R.E.I. ( Registro delle eredità immateriali); h) artigianali tradizionali che esprimono tradizione, storia e culture locali e che sono realizzati e/o prodotti con materiali di origine naturale e/o riciclati. L'uso del Marchio è attribuito al licenziatario per il periodo di a decorrere dalla data di concessione dello stesso, e viene rinnovato automaticamente a condizione che il licenziatario mantenga i requisiti previsti dal Disciplinare di ciascun prodotto e servizio. A tal fine il Distretto Turistico ha facoltà di verificare in qualsiasi momento che il licenziatario sia in regola con tutte le norme previste dalle Leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socioculturali. Atteso che da alcuni anni, su parte del territorio interessato dal Distretto Turistico, è attivo il marchio Paniere Natura promosso e curato dall Ente Parco delle Madonie e considerate le ampie convergenze ed affinità esistenti fra il predetto marchio e quello del Distretto, alle aziende che hanno già ottenuto la concessione del marchio Paniere Natura, viene automaticamente concesso l uso del marchio del Distretto Turistico. Art. 3 Licenziatari L uso del Marchio può essere concesso alle imprese che operano all interno del territorio ricompreso nel Distretto Turistico nei campi: a) della ricettività turistica ( sia alberghiera che extralberghiera) e dei servizi correlati; b) dei servizi di trasporto, accoglienza, promozione ed informazione; c) nella filiera agro-alimentare e/o artigianale. Art. 4 - Regole generali per l'impiego del Marchio A decorrere dalla data chiunque intenda utilizzare per propri prodotti o servizi turistici il Marchio dovrà presentare apposita richie- Pagina 3 di 7
4 sta scritta al Distretto Turistico, specificando il tipo d uso, la destinazione e le modalità di utilizzo che intende attuare. Al momento della domanda, il richiedente: - s impegna a rispettare le regole contenute nel presente regolamento; - allega alla domanda tutta la documentazione richiesta, al fine di dimostrare la facoltà d accesso all uso del Marchio. Art. 5 Istruttoria per la concessione della licenza d uso del Marchio Il Comitato Tecnico, istituito presso il Distretto Turistico, ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione. L'ordine di istruttoria utilizzato dal Comitato è quello cronologico relativo ai tempi di arrivo delle domande. A tal fine viene istituito un "Registro delle richieste di assegnazione del Marchio", nel quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, tutte le domande pervenute, con i dati necessari. Ad ogni domanda viene attribuito un numero progressivo univoco. Art. 6 Verifiche ispettive Il Comitato Tecnico, predispone il programma della verifica ispettiva, concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione della stessa. Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio turistico, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente Regolamento. La verifica ispettiva viene effettuata da personale opportunamente qualificato. Precedentemente all'effettuazione della verifica ispettiva, il Comitato Tecnico comunica per iscritto al richiedente il programma, la data, i tempi ed il luogo di effettuazione, le persone da contattare. Gli argomenti oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva sono i seguenti: a) ubicazione sito produttivo o sito di erogazione del servizio turistico; b) carattere tipico e tradizionale dei prodotti; c) origine delle materie prime; d) svolgimento del processo produttivo; e) modalità di erogazione del servizio; f) modalità di gestione delle attività che possono interagire con l'ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.) g) condizioni igieniche generali; Pagina 4 di 7
5 h) eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità; i) eventuale esistenza di un sistema di gestione ambientale; j) rispetto di ogni altro requisito espressamente previsto dalla legge. Al termine della verifica ispettiva il Comitato Tecnico notifica al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del presente Regolamento e del Disciplinare di prodotto o servizio, e richiede l'effettuazione di azioni correttive atte ad eliminare tali non conformità. Il personale incaricato delle verifiche redige apposito verbale, nel quale vengono riportate le non conformità eventualmente riscontrate ed un giudizio sul richiedente. In caso di assenza di non conformità il Comitato Tecnico esprime giudizio positivo. In caso di presenza di non conformità particolarmente gravi ed o- stative in relazione all'uso del Marchio, rispetto alle quali il richiedente non è in condizione di definire delle idonee ed immediate azioni correttive, il Comitato Tecnico appone giudizio negativo. Il verbale formulato dal personale incaricato, unitamente a tutta la documentazione eventualmente prodotta durante la verifica ispettiva, viene trasmessa al Comitato Tecnico. Art. 7 - Rilascio del Marchio Il Comitato Tecnico, al termine dell'iter istruttorio, presenta all organo esecutivo del Distretto Turistico una relazione sull istruttoria nella quale viene espressa la valutazione sull idoneità del richiedente e le verifiche svolte. L organo esecutivo del Distretto, pronuncia la Delibera contenente la determinazione finale. Tale determinazione può consistere in: - accoglimento e successiva concessione della licenza d uso; - rifiuto motivato della domanda, qualora non sussistessero tutti i requisiti; - richiesta di dati/informazioni/documentazione o ogni altro elemento di valutazione mancante o ulteriore. La determinazione, esaurientemente motivata, è insindacabile. Le determinazioni adottate vengono riportate sul "Registro delle richieste di assegnazione del Marchio". Art. 8 - Uso del Marchio Il Licenziatario è tenuto ad usare il Marchio solo in relazione ai prodotti ed ai servizi indicati nel provvedimento con il quale è rilasciata la licenza d uso e nel rispetto delle forme, dei colori, delle proporzioni e delle disposizioni indicate all art.1. Pagina 5 di 7
6 Il Marchio dovrà essere utilizzato in modo da evitare fraintendimenti con altre tipologie di riconoscimenti. Il Licenziatario è tenuto a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Distretto Turistico. Egli non può cedere l uso del Marchio a favore di terzi. Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne il Distretto Turistico da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni immessi sul mercato con l uso del Marchio. Il Licenziatario deve cessare l uso del Marchio senza pretesa di risarcimento danni, qualora, per qualsiasi causa, al Distretto Turistico venga meno definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio. L uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, comporterà per il Licenziatario l immediata revoca della concessione all uso del Marchio. La facoltà d uso del Marchio è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento e nei disciplinari tecnici di ciascun prodotto e servizio. A tal proposito, il Licenziatario s impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione all uso del Marchio. Il Licenziatario s impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Distretto Turistico ogni variazione dei dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e/o nei Disciplinari. Articolo 9 - Sanzioni Nel caso di un utilizzo non autorizzato del Marchio, il Comitato Tecnico adotta provvedimenti che possono consistere: a) nell invito ad eliminare entro un tempo determinato le cause che originano l inadempienza; b) nella diffida a sospendere nei tempi stabiliti l immissione sul mercato dei prodotti e servizi cui si riferisce l inadempienza, fino alla rimozione delle cause che l hanno originata; c) in caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera b), nella revoca della licenza d uso del Marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la tutela del Marchio stesso. Le sanzioni, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicate dal Distretto Turistico attraverso lettera raccomandata e/o P.E.C.. Articolo 10 - Revoca della licenza e decadenza del diritto d uso La licenza d uso può essere revocata dal Comitato Tecnico: a) nel caso previsto dall articolo 9 (sanzioni), comma 1, punto c); Pagina 6 di 7
7 b) quando il licenziatario non consente l esecuzione dei controlli da parte del Comitato Tecnico; c) per il mancato versamento dei diritti di licenza d uso del marchio, se previsti. I soggetti cui è revocata la licenza d uso o che hanno rinunciato alla stessa devono: - cessare l uso del Marchio; - eliminare il Marchio da imballi, carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc.. Articolo 11 Reclami e Controversie Il Distretto Turistico non è responsabile nei confronti del licenziatario per: - nullità, invalidità, inefficacia del Marchio; - violazione degli eventuali diritti di terzi connessi all uso del Marchio. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Termini Imerese. Pagina 7 di 7
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