IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE

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1 IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE AGGIORNAMENTO SULLE NOVITA INTERVENUTE A SEGUITO DELLE DECISIONI A SEZ. UN. DELLA CORTE DI CASSAZIONE NN , 26973, 26974, DEL IN TEMA DI DANNO di Gianfrancesco Vecchio NOTA BIBLIOGRAFICA: BALDASSARRI A., Il danno patrimoniale, in AA.VV., Persona e danno, a cura di CENDON P., Milano, 2004, I, p. 343; BILE F., Dieci anni di danno alla salute, in Resp. civ., 1997, p. 659; BIANCA C.M., La responsabilità, Milano, 1995; BONA C., (1) La morte del danno evento, in Foro it., 2004, I, c. 782; Id., (2) Liquidazione del danno biologico ex art. 5 legge 57/2001. per ora la consulta non risponde alle questioni di legittimità, in Danno resp., 2004, p. 866; BUSNELLI F. D., (1) Interessi della persona e risarcimento del danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 1; Id., (2) I problemi attuali del danno alla salute, in Danno resp., 1996, p. 665; Id., Le Sezioni Unite ed il danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2009, p. 97; CASTRONOVO C., Il danno alla persona tra essere e avere, in Danno resp., 2004, p. 237; CENDON P., Non di sola salute vive l uomo, in AA.VV., Il danno esistenziale a cura di CENDON P. e ZIVIZ P., Milano, 2000, p. 5, ora in AA.VV., Persona e danno, cit., p. 1645; Id., (1) Introduzione, in AA.VV., Il danno esistenziale, cit., I, p. I; Id., (2) Danno psichico, ivi, p. 73; Id., (3) Non desiderare la donna d altri, ivi, III, p. 3125; COMANDÈ G., Rc auto: sui nuovi criteri di risarcimento l ombra delle incertezze giurisprudenziali, in Guida dir., 2002, 49, p. 12; Id., Solo un adeguamento al caso concreto evita il rischio di risarcimenti irrisori, ivi., 2007, 6, p. 24; Id., Un autentica estensione di tutela che cancella solo diritti immaginari, ivi, 2009, 47, p. 34; DE MATTEIS R., Danno biologico e patrimonialità della lesione, in AA.VV., Persona e danno, cit., II, p. 1071; DI BONA DE SARZANA L., Funzioni e modelli giurisprudenziali del danno non patrimoniale, in Danno e resp., 2004, p. 601; DI CIOMMO F., Vecchio e nuovo in materia di danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali, in Danno resp., 2004, p. 817; DI MARZIO M., (1) Il danno esistenziale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, in Il Merito, 2004, p. 2; Id., (2) Il danno esistenziale e le sentenze gemelle, in Nuova giur.civ.comm., 2004, II, p. 629; FRANZONI M., Dei fatti illeciti artt , in Comm. Scialoja-Branca, 1993; Id., La lesione degli interessi legittimi, in Tratt. della Responsabilità civile, Milano, 2004, I, p. 931; GAZZONI F., Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno psicoesistenziale), in Riv. dir. comm., 2000, I, p. 675; Id., Manuale di diritto privato, Napoli, 2003; JANNARELLI A., Il danno risarcibile, in AA.VV., Istituzioni di diritto privato a cura di BESSONE M., Torino, 2007, p. 958; MARTINI F., Il nuovo corso del legislatore punta all indennizzo, in AA.VV., Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali, Guida Dir. Dossier, 2003, 7, p. 20; Id., La Cassazione mette in crisi il modello lombardo, in AA.VV., Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali, Guida Dir. Dossier, 2004, 6, p. 6; MONATERI P.G., La responsabilità civile, in Le fonti delle obbligazioni, in Tratt. dir. civ. diretto da SACCO R., Torino, 1998, 3; Id., Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno resp., 1999, p. 5; MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U., Il nuovo danno alla persona, Milano, 1999; NAVARRETTA E., art e valori costituzionali: dal limite del reato alla soglia della tolleranza, in Danno resp., 2002, p. 865; Id., Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali, in Resp. civ., 2004, p. 3; PEDRAZZI G., Lifting the veil : il disvelamento del danno esistenziale, in AA.VV. Critica del danno esistenziale a cura di PONZANELLI G., Padova, 2003, p. 41; PERLINGIERI P., La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento, in Rass. dir. civ., 2004, p. 1061; PETTI G.B., Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona, Torino, 1999; Id., Il risarcimento dei danni: biologico, genetico, esistenziale, Torino, 2002, I e II; PONZANELLI G., (1) Sei ragioni per escludere il danno esistenziale, in Danno resp., 2000, p. 693; Id., (2) Limiti del danno esistenziale, in AA.VV., Il danno esistenziale a cura di CENDON P. e ZIVIZ P., Milano, 2000, p. 801; Id., Una voce contraria alla risarcibilità del danno esistenziale, in Danno resp., 2002, p. 339; Id., (1) Le tre voci di 1

2 danno non patrimoniale: problemi e prospettive, ivi, 2004, p. 5; Id., (2) Micropermanenti nuovamente in attesa della Corte Costituzionale, ivi, 2004, p. 864; RONCHI E., A proposito di prossime tabelle di legge per la valutazione del danno biologico permanente, in Danno resp., 2004, p. 339; ROSSETTI M., Il danno esistenziale: adesione, iconoclastia o epoché?, in Danno resp., 2000, p. 209; SCOGNAMIGLIO R., Il danno morale (Contributo al teoria del danno extracontrattuale), in Riv. dir. civ., 1957, p. 277; SPERA D., Danno non patrimoniale: valori omogenei cercasi, in AA.VV., Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali, Guida Dir. Dossier, 2003, 7, p. 7; Id., Con l esclusione della categoria esistenziale spazio agli interessi protetti in costituzione, in Guida dir., 2004, 49, p. 17; Id., Prassi giuste per evitare duplicazioni di voci, Guida Dir. Dossier, 2007, 7, p. 13; TUCCI G., Danno non patrimoniale, valori costituzionali e diritto vivente, in Danno resp., 2004, p. 701; ZIVIZ P., Alla scoperta del danno esistenziale, in Contratto e impresa, 1994, p. 845; Id., Verso un altro paradigma risarcitorio, in AA.VV., Il danno esistenziale a cura di CENDON P. e ZIVIZ P., Milano, 2000, p 25. SOMMARIO: 1. Impostazione del problema e nozioni introduttive Definizioni: il danno patrimoniale Il danno morale Il danno biologico Il danno esistenziale L evoluzione della vicenda storica del risarcimento del danno con particolare attenzione agli ultimi trent anni La parallela ma distinta problematica attinente la determinazione dell entità dei risarcimenti Una ipotesi particolare: il danno da morte. 4. Alcune riflessioni conclusive. 1. Impostazione del problema e nozioni introduttive Affrontare una tematica, apparentemente tradizionale, quale quella riguardante il danno non direttamente patrimoniale rappresenta in realtà oggi un compito particolarmente arduo, anche se stimolante, di cui deve peraltro essere subito avvertito sia colui che vi si dedica sia, in prospettiva, il destinatario di queste pagine. Seppure è possibile, di certo è assai raro che, nel campo del diritto civile, accada ciò che, fin dalle prime righe di questo contributo, occorre avere ben presente è accaduto e sta accadendo nella materia in oggetto proprio mentre si elabora il presente testo [CENDON P., 2004, p. V]. Un tema, rimasto a lungo ingessato nella dialettica giurisprudenziale e dottrinaria, trova, a partire della metà degli anni 70 [si usa fare iniziale riferimento a Trib. Genova 25 maggio 1974 in Resp. civ. 1975, p. 416; ma fondamentale è di certo Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, c con nota di PONZANELLI G., ivi, 1986, I, c con nota di MONATERI P.G., in Nuova giur. civ. comm., 1986, I, p. 534 con nota di ALPA G., in Resp. civ., 1986, p. 520 con nota di SCALFI G.], una nuova linfa nelle pronunzie di alcuni tribunali che, opportunamente, valutano il valore economico della persona umana alla luce di parametri più corretti e corrispondenti al sentire comune e, conseguentemente, non necessariamente connessi alla specifica capacità reddituale del soggetto coinvolto dal sinistro [NAVARRETTA E., 2004, p. 24]. L evoluzione di questa dimostrazione di sensibilità nei confronti dei valori citati, realizzatasi attraverso l introduzione nel sistema della nozione di danno biologico, diventa però via via alquanto turbinosa e, negli ultimi anni, quasi incontrollabile sino a portare a prese di posizione dottrinarie assai nette a favore e contro le nuove letture giurisprudenziali. Il loro portato generale può, almeno in questa introduzione, sintetizzarsi come assai spesso diretto ad identificare asseritamente nuove e problematicamente distinte figure di danno che, con il tendere a moltiplicare indefinitamente le voci indennizzabili del medesimo sinistro, rischiano di compromettere l efficienza e la funzionalità globale del sistema dei risarcimenti, incidendo in maniere determinante sulla necessaria possibilità, ricorrente in moltissimi casi, di poter effettuare una ragionevole ed anticipata stima degli stessi. Infine, almeno per il momento, la presa di posizione di tre, poi cinque, infine altre decisioni della Corte di Cassazione [le n. 7281, 7282 e 7283 del 12 maggio 2003 la prima in Giust. Civ. Mass., 2003, 2

3 f. 5, la seconda in Resp. civ., 2003, p. 676 con note di CENDON P., BARGELLI E. e ZIVIZ P., la terza in Foro it., 2003, I, c con nota di NAVARRETTA E.; le n e 8828 del 31 maggio 2003 entrambe in Danno resp., 2003, p. 816 e 819, con note di PONZANELLI G. e BUSNELLI F.D.; ma anche Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Giust. civ., 2003, I, p. 2019] che pervengono ad una, decisamente inattesa anche se da alcuni auspicata o ipotizzata [PETTI G.B., 1999, p. 86], riconduzione ad unità sostanziale della nozione di danno nella sua duplice caratterizzazione quale patrimoniale o non patrimoniale, e ciò attraverso un iter decisionale che, non rappresentando per nulla il classico revirement, ha la peculiare natura di non rispettare minimamente la linea di tendenza in atto senza, nel contempo, riposizionarsi affatto nel solco della tradizione più risalente. Talmente inattesa ed imprevista è quest ultima svolta nella materia del danno che finisce per spiazzare e rendere imprevedibilmente non più attuali autorevoli trattati, studi, come anche pronunziamenti giurisprudenziali, che si stavano operosamente dedicando a ricondurre in binari più certi ed omogenei le tendenze che, un po caoticamente, emergevano dalle plurime pretese di risarcimento teorizzate, avanzate e concesse a titolo più vario. Da ultimo, poi, è la una sezione della Suprema Corte a rimettere alle Sezioni Unite, attraverso un Ordinanza assai articolata, la problematica risoluzione del ruolo che nell attuale sistema risarcitorio dovrà/potrà svolgere la controversa figura del danno esistenziale [Cass., Sez. III, Ordinanza, 7 gennaio 2008, n. 4712, in Guida. dir., 2008, 12, p. 42 con nota di PIRRUCCIO P.] cui è recentemente seguito l atteso pronunciamento proprio delle Sezioni Unite che, in effetti, può dirsi ancora oggetto di interpretazione tra chi, da un lato, non lo ritiene effettivamente determinante quel chiarimento da tutti auspicato e chi, dall altro, lo ha salutato come portatore di quella sintesi ermeneutica ormai indispensabile alla materia [Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n , in Guida dir., 2008, 47, p. 18 nonché, identiche, nn , e 26975]. Lo spazio e le finalità di questo lavoro, soprattutto alla luce di quanto appena sintetizzato, impongono delle scelte ben precise che mirino a coniugare il necessario obiettivo di informare circa le più recenti acquisizioni giurisprudenziali relativamente alle pretese più diverse di riconoscimento di danno risarcibile, con il tentativo di offrire un minimo di visione prognostica della capacità di tali orientamenti a trovare conferma nel nuovo habitat giuridico che è stato riconosciuto vigente in tema di responsabilità civile alla luce degli ultimi pronunciamenti. Appare necessario, in effetti, dare rilievo centrale all avvenuta affermazione della tesi giudiziale per cui, il riconoscimento del danno non patrimoniale di cui all art cod. civ., da un lato, può ricorrere anche se la colpa dell autore è semplicemente oggetto di una presunzione di legge (come avviene ai sensi dell art cod. civ., ancora Cass. 30 luglio 2004, n , in Guida dir., 2004, 41, p. 46), dall altro lato e in aggiunta, non è limitato alle classiche ipotesi legislative di cui, sostanzialmente, all art. 185 cod. pen.(il cosiddetto danno morale derivante da reato), ma, piuttosto, trova la sua legittimazione in tutti i casi in cui siano compresse posizioni giuridiche attive (per di più non necessariamente diritti) tutelate dalla Legge fondamentale, la Costituzione. Proprio quest ultima, infatti, deve essere oggi considerata ricompresa nel generico richiamo, nei casi determinati dalla legge, contenuto nello stesso art [Cass. 19 agosto 2003, n , in Foro it., 2004, c. 434 con nota di COSTANZA M.]. Omissis 2.4. Il danno esistenziale La sostanziale carenza di accordo tra le principali impostazioni dottrinarie in materia, come una certa laconicità dei pronunziati giurisprudenziali nei quali la figura in oggetto è stata citata, consentono di identificare il principale dato certo in materia nell attuale incompletezza e non univocità teorica di una figura di danno che, nelle tesi dei suoi sostenitori [per tutti CENDON P., 2000, p. 8], troverebbe fondamento nell insufficienza di quella di danno biologico, ritenuta invece, da parte dei detrattori del 3

4 danno esistenziale, idonea a coprire tutta l area del danno alla salute risarcibile in senso ampio [PONZANELLI G., 2000, (1), p. 693]. Di fronte a un evento illecito, le conseguenze esistenziali andrebbero rintracciate in tutti quegli stati di malessere, stress, peggioramento della qualità della vita (oggettivamente accertabili) che, pur non propriamente sfocianti in forme di malattia, finirebbero per compromettere un sostanziale diritto esistenziale non patrimoniale alla serenità derivando direttamente dalla lesione di tale tipo di interesse [MONATERI P.G., 1998, p ; ROSSETTI M., p ; ZIVIZ P., 2000, p. 42, e che, secondo recenti orientamenti, potrebbe anche derivare dall emanazione di provvedimenti amministrativi illegittimi, T.A.R. Puglia, 25 luglio 2003, n. 3000, in Resp. civ., 2004, p. 222, con nota di PROTO M., ma non dall interruzione dei servizi di energia elettrica (!), Trib. Nocera Inferiore, 10 gennaio 2008, in Guida dir., 2008, 11, p. 37, con nota di VIOLA L.]. Per chi sostiene l ammissibilità di questa figura di danno, la differenza anche valutativa dello stesso con i profili sia fisici che psichici del danno biologico risiederebbe nell impossibilità di una sua valutazione in termini medico-legali, in quanto il danno esistenziale... va invece considerato come danno conseguente alla lesione di un civil right, nel senso di un diritto assistito dalla garanzia costituzionale. Lesione, ovviamente da provare, ma non certo tramite una perizia medico legale [MONATERI P.G., 1999, p. 8; PETTI G. B., 2002, II, p. 1310; sull importanza della prova Cass. 8 ottobre 2007, n , in Guida dir., Dossier Mensile, 2008, 6, p. 44]. Pur nei soli accenni che appare opportuno svolgere in questa sede, le critiche che vengono mosse alla ricostruzione citata appaiono, quanto meno, ben indirizzate laddove osservano la carenza di una effettiva figura di diritto esistenziale rinvenibile nella normativa, giungendo quindi ad affermare che si pretenderebbe di fondare una categoria di danno in assenza di una specularmente necessaria categoria di bene della vita dallo stesso compromesso. Risultano, forse, meno convincenti quando si afferma che, le conseguenze segnalate dai sostenitori del danno esistenziale, troverebbero tutela in una nozione opportunamente ampia del danno alla salute. In effetti sul punto, appare più coerente con la diversa sistemazione della materia, la critica più forte alla figura in esame che nega recisamente che le situazioni esistenziali descritte possano trovare legittima forma di risarcimento nel nostro ordinamento. È già stato preconizzato che la recente svolta giurisprudenziale possa incidere in maniera determinante e negativa sulla proponibilità della figura di danno esistenziale in maniera autonoma [BONA C., (1) c. 786; SPERA D., 2003, p. 8; Id., 2004, p. 17; ne nega la configurabilità G. di pace di Palermo, 10 novembre 2006, in Red. Giuffrè, 2006], ma, in senso contrario, si è risposto che la crescita dello spettro risarcibile sotto la dizione di danno morale potrebbe rappresentare proprio una vittoria di coloro che si sono impegnati nel sottolineare l importanza dei profili esistenziali del soggetto e la loro estraneità al rigido determinismo delle lesioni psicofisiche [MARTINI F., 2003, p. 21; viceversa, sembra continuare a parlare di terza voce, oltre il morale ed il biologico, Cass. 6 febbraio 2007, n. 2546, in Guida dir., 2007, 15, p. 57]. In effetti, proprio una pronunzia della Suprema corte [Cass. 11 novembre 2003, n , in Foro it., 2004, I, c. 434], successiva alle già recenti sentenze che hanno modificato l orientamento precedente, ha riconosciuto che il danno per la perdita parentale in relazione all uccisione di un congiunto... non coincide con la lesione dell interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dall irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell interesse protetto... Deve affermarsi... che dalla lesione dell interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo [la situazione non è certo univoca alla luce di posizioni opposte come quella presa da Cass. 8 novembre 2007, n , in Guida dir., Dossier Mensile, 2008, 6, p. 45]. 4

5 Quindi, con speranza di definitività, la materia è stata riconsiderata dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n /2008 che, sul punto, nell ambito di un discorso alquanto complesso, osserva: In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell atipicità, sia pure attraverso l individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall interpretazione costituzionale dell art c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione (principi enunciati dalle sentenze 15022/2005, n /2006, n /2006, che queste Sezioni unite fanno propri) L evoluzione della vicenda storica del risarcimento del danno con particolare attenzione agli ultimi trent anni Onde permettere un breve ma necessario excursus nelle tappe che hanno caratterizzato l individuazione dell illecito civile ed il relativo risarcimento nel nostro sistema appare possibile una distinzione in tre fasi in cui proprio l ultima è quella che può dirsi aperta dal nuovo corso giurisprudenziale. È bene precisare fin da ora che quella che, per comodità, indichiamo come seconda fase non può certo dirsi completamente terminata. Al di là infatti della nuova divisione del danno in patrimoniale e non patrimoniale, le situazioni oggi concretamente oggetto di risarcibilità trovano fonte e ragione nello sviluppo, magari non sempre organico, delle tesi alla base delle decisioni dei primi anni 70 [BUSNELLI F.D., 1996, (1), passim]. In effetti sino ai primi anni 70 la lettura delle norme codicistiche in materia appare assai restrittiva. Perché venisse riconosciuta la tutela risarcitoria del danno occorreva che esso avesse coinvolto necessariamente diritti soggettivi ed assoluti, che le conseguenze dannose derivassero direttamente dall evento illecito e che, posto che quest ultimo doveva chiaramente distinguersi dal danno prodotto, l entità risarcibile rispondesse ai più stretti canoni del danno patrimoniale sopra definito e/o a quelli del danno morale nella sua altrettanto classica lettura connessa alla tipicità normativa. Centrali, tanto da divenire testimoni di quell orientamento, furono le famose sentenze che negarono all associazione sportiva Torino Calcio alcun tipo di risarcimento a seguito della perdita di tutti i giocatori nel noto incidente aereo presso la Basilica di Superga. Nel caso, i legali dell associazione sportiva tentarono di valersi nei confronti della compagnia aerea, responsabile del sinistro, sostenendo la natura di diritti assoluti tanto del concetto di appartenenza calcistica, con la conseguente perdita della prestazione da parte della società stessa, quanto quello dell avviamento rappresentato dalla squadra del suo complesso. Le pretese furono sempre respinte [Trib. Torino, 19 settembre 1950, in Foro it., 1950, I, c. 1231; App. Torino 23 gennaio 1952, ivi, 1952, 219; Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, ivi, 1953, I, c. 1087], sulla base nella negazione del valore di diritti assoluti validi erga omnes delle posizioni fatte valere, nonché segnalando che la lesione di quest ultime era conseguenza di una lesione precedente, alla vita dei giocatori, che su di esse prevaleva terminando le situazioni concretamente suscettibili di risarcimento. Singolarmente, poi, le avvisaglie, di quella che può essere definita la seconda fase dell evoluzione giurisprudenziale in materia, coinvolgono ancora tragicamente un giocatore della medesima associazione sportiva, Gigi Meroni, ucciso in un incidente stradale. Proprio nei giudizi promossi per la richiesta di risarcimento, appare venir meno il principio della risarcibilità esclusiva dei diritti assoluti in quanto si ammette che anche i diritti di credito [nel caso, alla prestazione sportiva, Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Giur. it., 1971, I, p. 680] possono 5

6 essere tutelati, laddove la perdita sia definitiva ed irreparabile (situazione che peraltro, nel caso in questione, non fu riconosciuta ricorrente con argomentazioni, oggi poco convincenti, quali la circostanza che il giocatore era stato sostituito da un altro e che gli incassi della società erano aumentati dopo il decesso, App. Genova 17 giugno 1973, in Giur. it., 1973, I, 2, p. 1184). La strada appare comunque aperta al progressivo riconoscimento di tutela di situazioni che, spesso, vengono qualificate come diritti più per rispondere a quella che sembra essere una regola comunque immodificabile che per la loro effettiva natura [FRANZONI M., 1993, p. 191], ma che poi finisce invece per crollare di fronte all esplicito, anche se problematico, riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi, unitamente ad importanti previsioni di legislazione speciale [Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro amm., 2000, p. 2062; in Giur. it., 2000, p. 21 con nota di MOSCARINI L.V., in generale FRANZONI M., 2004, p. 931; la L. 24 marzo 2001., n. 89, sull equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al riguardo, per esempio, si vedano Cass. 20 settembre 2007, n , in Guida dir., Dossier Mensile, 2008, 6, p. 20, o Cass. 13 ottobre 2004, n e n , in Guida dir., 2004, 43, p. 26; la previsione di risarcimento di danni non patrimoniali di cui all art. 15 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 di riordino della disciplina della privacy, su cui DI CIOMMO F., p. 817]. Trovano allora riconoscimento e tutela situazioni che vengono definite quali danni riflessi o da rimbalzo, come quello da lesione del diritto ai rapporti sessuali subito dal coniuge della vittima dell illecito [Cass. 17 settembre 1996, n. 8305, in Giur. it., 1997, I, 1, p. 1372; Cass. 11 novembre 1986 n. 6607, in Foro it., 1987, I, c. 833], o quello da lesione della vita di relazione inteso come incidenza negativa sulle attività svolte dal soggetto in via complementare od integrativa rispetto a quella lavorativa [Cass. 10 ottobre 1992, n , in Arch. circ., 1993, p. 169; Cass. 9 febbraio 1991, n. 1341, in Foro it. Rep., 1991, Danni civili, n. 124; Cass. 13 dicembre 1982, n. 6847, in Giur. it., 1983, 1, I, p. 1655; Cass. 18 ottobre 1980, n. 5606, in Foro. it. Rep., 1980, Danni civili, n. 58], o quello da danno estetico che finirebbe per compromettere le possibilità di affermazione nella vita sociale (potendo anche comportare pregiudizi direttamente economici), in relazione alla sgradevolezza dell aspetto derivante dall illecito sopportato [Cass. 27 marzo 1987, n. 2985, in Arch. circ., 1987, p. 683]. Non si dimentica, infine, in questa breve elencazione, il danno conseguente all uccisione di un congiunto che, anzi, per la concreta importanza rivestita è oggetto di un successivo paragrafo appositamente dedicato. In via parallela allo sviluppo segnalato si è, peraltro, sempre più andata consolidando in giurisprudenza la nozione di danno biologico quale tentativo sostanzialmente riunificatore di tutte le fattispecie richiamate, come di altre possibili, sotto uno schema che, alla luce della lettura risultata prevalente, avrebbe finito per rappresentare un terzo polo al fianco della dicotomia classica danno patrimoniale/danno morale [Cass. 6 giugno 1981, n. 3675, in Dir. fam. pers., 1982, p. 779; Cass. 6 aprile 1983, n. 2396, ivi, 1984, p. 854; Cass. 20 agosto 1984, n. 4661, in Resp. civ., 1985, p. 211; Cass. 11 febbraio 1985, n. 1130, ivi, 1985, p. 210]. Nella sua teorica probabilmente più definitiva con il danno biologico si vuole tutelare l integrità psicofisica di un individuo, in assoluta indipendenza da profili di capacità reddituale da parte dello stesso, attraverso il rilievo che il bene salute, tutelato costituzionalmente dall art. 32, merita protezione come valore uomo [BUSNELLI F. D., 1996, (2), p. 667; BILE F., p. 662; Corte Cost. luglio 1986, n. 184, cit.]. Il semplice accertamento medico-legale della lesione della salute è direttamente prova del danno, che perciò viene qualificato danno-evento in contrapposizione ai danni-conseguenza di tipo patrimoniale e morale, ma, ovviamente, non della sua entità che, rimessa in principio a valutazioni equitative, ha comportato e comporta una serie di problemi anch essi esaminati in un paragrafo dedicato. La figura del danno morale, poi, mantiene a lungo i suoi caratteri più classici se le stesse Sezioni Unite della Corte Suprema riconoscono, ancora nel 2002, che... il danno morale è risarcibile, per il combinato disposto degli art c.c. e 185 c.p., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, talché il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base di 6

7 una presunzione di legge o del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale [Cass., Sez. Un., 22 maggio 2002, n. 7470, in Foro it. Rep., 2002, Impiegato dello Stato, n. 522]. In effetti, peraltro, la stessa categorizzazione rappresentata dal danno biologico ha finito per essere messa in concreta difficoltà, da un lato, da un progressivo tentativo di ampliarne i confini in via illimitata attraverso la pretesa che ogni lesione di valore costituzionalmente protetto meritasse tutela, così svuotandone l argomentazione principale ruotante sull art. 32 Cost. [Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in Resp. civ., 2000, p. 923 con nota di ZIVIZ P., che ha ritenuto riscontrare gli estremi del danno biologico nel ritardo, pure di anni, nella corresponsione dei mezzi di sussistenza da parte di un padre nei confronti del figlio, sulla cui scia anche Trib. Venezia 30 giugno 2004, in Guida dir., 2004, 42, 61, con nota critica di FINOCCHIARO M., che ha qualificato come danno esistenziale quello causato da un genitore che ha sempre rifiutato di intrattenere rapporti con la figlia riconosciuta giudizialmente]; dall altro lato, attraverso l emersione di una nuova ulteriore figura di danno che, secondo alcuni [ZIVIZ P., 1994, p. 845; CENDON P., 2000, p. 10; MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U., 1999, p. 22], avrebbe dovuto costituire o un quarto polo nella sistematica della responsabilità civile in corso di aggiornamento, o avrebbe dovuto inglobare lo stesso danno biologico: il danno esistenziale. Si può situare a partire dalla seconda metà degli anni 90 [Trib. Torino 8 agosto 1995, in Resp. civ., 1996, p. 282 con nota di ZIVIZ P.; Trib. Milano 31 maggio 1999, in Danno resp., 2000, p. 67; Cass. 3 febbraio 1999, n. 911, in Resp. civ., 1999, p. 753 con nota di ZIVIZ P.; Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, cit.; Cass. 3 aprile 2001, n. 4881, in Giur. it., 2001, p. 1657; Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, in Giust. civ., 2001, I, p. 2644; Cass. 2001, n in Lav. prev., 2001, p. 1396] il problematico affermarsi giurisprudenziale di una figura di danno, oggetto di aspro dibattito dottrinario [per tutti: PONZANELLI G., 2000, (1), p. 693; Id., 2002, p. 339; GAZZONI F., 2000, p. 675], con il quale si intenderebbe tutelare la qualità della vita, con ciò intendendosi tutte quelle rinunzie, determinate dall illecito, allo svolgimento di attività non remunerative ma fonte di realizzazione per l individuo. Come, ad esempio, la rinunzia al godimento di rapporti con persone care [si veda infra], o le conseguenze derivanti dalla diagnosi tardiva circa la malformazione del feto [Trib. Locri, 6 ottobre 2000, in Giur. it., 2001, p. 735, con nota di BONA C.; BUSNELLI F. D., (1), p. 18], o da demansionamento nell attività lavorativa svolta [App. Milano, 6 ottobre 2003, in Or. giur. lav., 2003, p. 507], ma anche, via via estendendo, la sofferenza per la perdita dell animale di compagnia [Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 133 con nota di ZATTI P.; Trib. Roma 17 aprile 2002, in Giur. rom., 2002, 6, p. 251] o, addirittura, i fastidi arrecati dall eccessiva introduzione di volantini nella propria cassetta postale [G. di Pace di Bari, 22 dicembre 2003, in Danno resp., 2004, p. 880, con nota di CAPUTI L.; è stato poi riconosciuto il danno esistenziale anche per i comportamenti scorretti del coniuge in sede di separazione, Trib. Brescia, 14 ottobre 2006, in Resp. civ. prev., 2007, p. 81; per una analisi di ipotesi ulteriori PETTI G. B., 2002, II, p. 1319]. Si tenga conto, inoltre, che la giurisprudenza ha anche riconosciuto tale figura di danno nel caso in cui le attività limitate o impedite non fossero già svolte dal soggetto ma lo potessero essere in astratto configurandosi, in sostanza, una lesione delle possibilità di scelta futura che, nel caso concreto, un giovane avrebbe subito in seguito alla compromissione definitiva dell utilizzo della mano destra [Trib. Ivrea, 1 aprile 2004, giud. Marra, ined.]. Il danno esistenziale si distinguerebbe, allora, dal danno alla salute per la possibilità di ricorrere anche a prescindere da quest ultimo e per la non accertabilità in termini di perizia medico-legale, risultando in realtà connesso ad un peggioramento delle condizioni di vita in conseguenza delle sofferenze e turbamenti causati dal comportamento altrui. Come accennato, numerose sono state le contestazioni a questa configurazione di danno mosse soprattutto da parte della dottrina [GAZZONI F., 2000, p. 688; BUSNELLI F. D., 1996, (1), p. 11]. In particolare, si è negata la stessa configurabilità di una posizione tutelata dall ordinamento, anche solo a livello costituzionale, negandosi l esistenza di alcuna previsione normativa configurante un presunto diritto alla felicità dei soggetti e paventandosi un inaccettabile ricorso alla tutela giudiziaria per qualsiasi asserito disagio sofferto in conseguenza delle vicende più varie, dai comportamenti illegittimi 7

8 della P.A. (multe erronee; errori concorsuali) e inadempimenti contrattuali (errato taglio di capelli; difettosa videoripresa delle nozze; ritardata installazione di impianto telefonico; carente informazione sui ritardi aerei; cattiva organizzazione di viaggi) [GAZZONI F., 2003, p. 717; ma anche PEDRAZZI G., 2003, p 59-62]. Sempre criticamente, ma in positivo, si è affermato che un adeguata e legittima crescita dell area coperta dal danno alla salute, nei limiti in cui ci si riferisca a profili suscettibili di valutazione oggettiva ma non necessariamente comportante una lesione dell integrità psicofisica (c.d. danno alla salute in senso ampio), gli permetterà di raccogliere alla fine del ventesimo secolo la sfida delle nuove frontiere del danno risarcibile [PONZANELLI G., 2000, (2), p. 804], magari unitamente ad una più attenta sensibilità in tema di riconoscimento del ricorrere del danno morale. Quale che fosse il possibile sviluppo della nozione di danno alla salute, considerazioni di carattere diverso devono aver inciso nelle valutazioni della Suprema Corte che ha sostanzialmente mutato il corso del proprio orientamento in un maniera che appare lecito riconoscere come velocemente consolidatasi. Risultano, ormai, decisamente troppe per non costituire un effettivo cambio di direzione, le pronunzie che, anche se in un ristretto lasso di tempo, si sono date cura di delineare il nuovo approccio teorico e pratico alla tematica della responsabilità civile [tra l altro in diretto contrasto con le recenti Cass. 7 marzo 2002, n. 3278, in Foro it. Rep., 2002, Danni civili, n. 179; Cass. 17 gennaio 2001, n. 589, ivi, 2001, voc. cit., n. 135; Cass. 5 dicembre 2000, n , ivi, 2000, voc. cit., n. 195; Cass. 17 novembre 1999, n , in Danno resp., 2000, p. 844; Cass. 25 settembre 1998, n. 9598, ivi, 1999, p. 534]. Due risultano i pilastri della nuova sistematica: viene dapprima significativamente superato il più che tradizionale ostacolo al riconoscimento della risarcibilità del danno ex art cod. civ., in assenza di prova della colpa dell autore del danno. Diventa, cioè, sufficiente per la detta risarcibilità il ricorrere di una presunzione di colpevolezza quale quella stabilita dagli artt e 2054 cod. civ. [conforme, tra le ultime, Cass. 3 dicembre 2007, n , in del 17 gennaio 2008]. L art. 2059, allora, deve ormai essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferibile solo all astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nel caso in cui, in sede civile, l imputazione del fatto al soggetto chiamato a rispondere del danno sia avvenuta in base a presunzione di legge e non è quindi stata accertata la presenza dell elemento soggettivo del reato [TUCCI G., p. 704]. In realtà, per certi aspetti pare che la giurisprudenza sia andata anche oltre affermando che, nel caso di azione promossa per il risarcimento dei danni da eccessiva durata di un processo [L. 24 marzo 2001, n. 89], è invero normale che l eccessiva dilatazione dei tempi di definizione di un processo determini, per le parti che la subiscano, disagi psicologici (patema d animo, ansia, sofferenza morale), di cui non occorre dare dimostrazione trattandosi di conseguenze solitamente presenti secondo l id quod plerumque accidit, senza necessità di alcun sostegno probatorio relativamente al singolo caso [Cass. 11 maggio 2004, n. 8896, in Guida dir., 2004, 21, p. 84 con nota di FILOIA R.; Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, nn e 1340, in Guida dir., 2004, 6, p. 16 e 22, che hanno ribaltato l orientamento esattamente opposto di Cass. 14 novembre 2003, n , in Foro it. Rep., 2003, Diritti politici e civili, n. 122; Cass. 5 settembre 2003, n , ivi, 2003, voc. cit., n. 179; Cass. 24 luglio 2003, n , ivi, 2003, voc. cit., n. 176; Cass. 3 aprile 2003, n. 5131, ivi, 2003, voc. cit., n. 165; Cass. 3 gennaio 2003, n. 8, in Foro it., 2003, I, c. 2399]. Il secondo pilastro del nuovo orientamento appare chiaramente in queste parole: una volta esattamente ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale, a cui testualmente fa riferimento l art c.c., non si identifichi con la formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo (sofferenza o patema d animo), limitazione estranea alla lettera della norma, ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare la tutela del danno biologico nell art c.c., attraverso la costruzione dell ipotesi del 8

9 danno-evento o del tertium genus di danno rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo [Cass. 4 novembre 2003, n , in Foro. it., 2004, I, c. 786; così anche Cass. 12 dicembre 2003, n , in Resp. civ., 2004, p. 106]. Nella determinazione quantitativa del danno non patrimoniale, allora, che oggi quindi ricomprende chiaramente anche quello biologico, il giudice deve, alla luce del nuovo orientamento, evitare duplicazioni di risarcimento riguardo al medesimo pregiudizio nella consapevolezza che nell ottica della concezione unitaria della persona,... la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione bensì opportuna, ma non sempre indispensabile tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto, sempreché si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo [così Cass. 31 maggio 2003, n. 8827, cit.; si segnalano tra le prime applicazioni della nuova lettura Trib. Roma, 4 dicembre 2003, n , in Guida dir., 2004, 7, p. 57; nonché TAR Campania, 6 maggio 2004, n. 8235, ivi, 22, p. 92 che ha problematicamente qualificato come danno biologico quello subìto da un soggetto costretto illegittimamente a prestare servizio di leva; contra, per un forte richiamo alla necessità di un concetto unico di danno non patrimoniale da liquidare solo equitativamente CASTRONOVO C., p ]. Una simile presa di posizione lascia intendere confinato, in via alquanto definitiva, nel concetto di danno ulteriore quella figura che, come visto e con qualche difficoltà, certa giurisprudenza e dottrina stanno tentando di costruire intorno all espressione danno esistenziale [peraltro questa tendenza sembra certo non agevolata da interventi giurisprudenziali e dottrinari che ribadiscono la ripartizione di diverse voci di danno non patrimoniale ivi compresa quello esistenziale, Cass. pen., 22 gennaio 2004, n. 2050, in Resp. civ., p. 68 con nota di ZIVIZ P.; Trib. Ivrea, 22 maggio 2004, n. 304, in Guida dir., 2004, 29, p. 74, ma soprattutto Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n cit. che sembra, almeno in alcune parti, escluderne del tutto la rilevanza]. In effetti, può osservarsi che tale direzione risulta indicata da un non recente intervento della Corte Costituzionale che, considerando la salute come diritto fondamentale dell individuo nella sua globalità, evidenziava la necessità di prendere in considerazione il danno biologico risarcibile in relazione all integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli con riguardo a tutte le attività e sfere in cui la persona esplica la sua personalità [sent. 18 luglio 1991, n. 356, in Foro it., 1991, I, c con nota di DE MARZO G.]. Rinviando al paragrafo finale di questo lavoro per alcune considerazioni sulle possibili valutazioni di fondo poste alla base di queste decisioni, come sulle ipotizzabili conseguenze delle stesse, pare opportuno dare conto di alcuni ulteriori orientamenti manifestati in tema di giudizio di equità instaurato davanti al giudice di pace. In due pronunziati recenti e tra loro ravvicinati la Suprema Corte ha osservato che l interpretazione dell art cod. civ., pure rivista alla luce del citato orientamento, può ulteriormente essere ampliata... nell ambito del solo giudizio di equità, laddove il giudice di pace... può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e da quelli attinenti alla lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, seppure e restrittivamente viene richiesta la dimostrazione concreta del danno lamentato non suscettibile, in questo caso, di essere surrogata da presunzioni [Cass. 24 ottobre 2003, n , in Foro it., 2004, I, c. 791, e in Danno resp., 2004, p. 408 con nota critica di FINOCCHIARO G., e Cass. 18 novembre 2003, n , ivi, I, c. 765, entrambi concernenti la richiesta di danni morali da parte di giocatori del lotto in seguito all accertamento dell illegittimo intervento di soggetti terzi nei risultati di alcune estrazioni; si veda anche T.A.R. Umbria, Perugia, 10 agosto 2006, n. 414, in Foro amm., 2006, p. 2447]. Questa recente lettura deve, comunque, essere oggi coordinata con il vicino pronunciamento della Corte Costituzionale secondo la quale, in tema di giudizio di equità pronunziato dal giudice pace, non si può certo ammettere una valutazione a carattere extra-giuridico, dovendosene invece trovare i 9

10 limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale [sent. 6 luglio 2004, n. 206, in Guida dir., 2004, 29, p. 50]. Comunque, sulla situazione come approssimativamente descritta è ora venuta ad incidere la tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale. La stessa sembra aver dato la stura ad una vera e propria esplosione di commenti, interpretazioni, letture che, a parere di chi scrive, testimoniano come sia ancora lontano il raggiungimento di un condiviso accordo sulla materia (solo a titolo di esempio segnaliamo DI MARZIO M., Ecco l attesissimo responso delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale, in del 12 dicembre 2008; FRANZONI M., Cosa è successo al 2059 c.c.?, in Resp. civ., 2009, p. 20; GAZZONI F., Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra, in Chi scrive, commentando l Ordinanza di rimessione (Danno esistenziale. Occorre ricondurre ad uniformità l interpretazione in materia, in del 7 marzo 2008), già aveva manifestato evidenti perplessità, non certo sulle capacità dei Supremi Giudici, quanto proprio sulla possibilità oggettiva di ricondurre il sistema, come esistente, ad una unitarietà o, se si preferisce, ad una rigorosa binarietà danno patrimoniale/danno non patrimoniale, quale proposta, ancorché non in maniera estremistica, dalle note decisioni nn. 7281,7282 e 7283 del In effetti ed alla luce di quanto fin qui letto in materia, l attesissima novità giurisprudenziale sempre di più appare l ennesimo step nella storia nazionale della responsabilità civile ben lungi, cioè, dal costituirne una nuova pietra angolare. Al riguardo, appare doveroso segnalare un contributo dottrinario che, per l autorevolezza dell A. in senso generale e con particolare riguardo al tema trattato, pare andare proprio in questa direzione con opportuna, attenta ma non strabordante argomentazione [BUSNELLI F. D., 2009, p. 102 ss.]. Questo risultato viene per di più perseguito senza quella certa animosità che sembra contraddistinguere l accoglienza al nuovo giudicato, da parte degli originari fautori e detrattori della figura del danno esistenziale ed in tal modo appare ancor di più condivisibile. Tra le osservazioni che risulta necessario richiamare, ferma restando l opportunità di una lettura integrale, vi è quella per cui il portato più significativo del giudicato riguarda quella che viene chiamata la sua pars destruens ed è rappresentato dalla risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma categoria del danno esistenziale. Subito dopo, però, ci si avvede che il tentativo dei giudici di dare valenza descrittiva anche a tutte le altre ricorrenti categorie di danno non patrimoniale (morale, biologico, da perdita del rapporto parentale), rischia di non poter trovare condiscendenza nel lettore, e ciò a partire dalle ben note definizioni legislative che, per esempio, qualificano ormai il danno biologico come tale. La pars construens della decisione, poi, viene definita senza mezzi termini come labile. In particolare deve osservarsi l estrema fragilità della pretesa bipolarità tra danno patrimoniale (art cod. civ.) e danno non patrimoniale (art cod. civ.): al riguardo centrale è la considerazione per cui la seconda norma citata, fondandosi sull ingiustizia del danno, è palesemente tributaria dell art. 2043, unica norma generale deputata alla tutela risarcitoria. Il sistema codicistico, del resto, fu introdotto per specificare i limiti di risarcibilità congeniali ai danni non patrimoniali nel contesto di un (unico) sistema risarcitorio che si riconosce il compito di delimitare i confini della risarcibilità del danno. Queste considerazioni aprono poi all ulteriore critica al tentativo di ricondurre all interno di una appena creata unitarietà di categoria del danno non patrimoniale, tutte le fattispecie di danno emerse ormai in decenni di attività giurisprudenziale. La difesa dell unitarietà della categoria, in ipotesi rappresentata dall art cod. civ., non deve portare a disconoscere all interno di essa, non tanto di sottocategorie, quanto piuttosto di tipi di pregiudizio, emergenti dalla realtà sociale: i quali, in piena osservanza dei caratteri individuanti la categoria, si diversificano in ragione delle distinte funzioni compensativa, solidaristico-satisfattiva, sanzionatorio a cui si ispira il relativo risarcimento. 10

11 A supporto di questa posizione si illustrano una serie di recenti tipologie di responsabilità per danno, oggetto di espressa previsione legislativa, che ancor di più contribuiscono ad incrementare le perplessità nei confronti dell effettivo portato del giudicato in commento alla luce della circostanza di non essere state prese specificamente in considerazione nelle pagine della decisione (es. la responsabilità a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori nei confronti dell altro ex art. 709 ter, co. 2, n. 2 e n. 2, c.p.c. introdotto con l. 8 febbraio 2006, n. 54; ma anche le ipotesi di cui sopra si è parlato in connessione con la tutela della privacy o per il risarcimento dei danni da eccessiva durata del processo; verrebbe da aggiungere che il Tribunale di Lecce, decisione del 11 febbraio 2009, in del 6 aprile 2009 ha recentemente ritenuto sussistente il danno alla reputazione da protesto illegittimo espressamente considerando ininfluente a riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite). Omissis 11

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