Uilca Previdenza News
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- Graziana Gattini
- 8 anni fa
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1 Editoriale Uilca Previdenza News UI L C A A C O N G R E S S O: P E R L A P R E V I D E N Z A C O M P L E M E N TA R E U N P O S T O D O N O R E Il 12 febbraio scorso si è chiuso il IV Congresso della Uilca. Si è trattato di un Congresso con una formula nuova, ricco di contenuti, pieno di testimonianze interne ed esterne al sindacato. Decine di relatori, interni ed esterni alla Uilca si sono succeduti, a testimonianza di un sindacato che è molto cresciuto negli ultimi anni, sia quantitativamente sia qualitativamente, e che guarda ai problemi concreti della vita quotidiana dei lavoratori. Tra i vari panel di approfondimento, l 11 febbraio si è tenuto quello dedicato alla previdenza complementare, cui hanno preso parte la Segretaria Nazionale responsabile del Dipartimento previdenza Mariangela Verga, il Commissario Covip Giuseppe Stanghini, il Segretario Confederale Uil con delega alla previdenza Domenico Proietti e il Presidente Mefop Prof. Mauro Marè. Il primo dei temi affrontati è stato quello della crisi fi nanziaria, argomento purtroppo tuttora di estrema attualità, e l esame del suo impatto sul sistema della previdenza complementare. Dal dibattito è emerso come l impianto della previdenza complementare nel nostro paese, così come è stato defi nito, si sia dimostrato alla prova dei fatti equilibrato negli assetti, controllato nei processi decisionali, prudente negli investimenti grazie al sistema normativo esistente ed all attività di controllo della Covip che, in questo momento di crisi, ha saputo modulare interventi utili a garantire la tenuta del sistema. In particolare è stato evidenziato come la disciplina dei limiti agli investimenti (DM 703/96) abbia dato prova di sostanziale tenuta evidenziando, nel contempo, la necessità di un suo aggiornamento il provvedimento ha ormai 14 anni! senza tuttavia trascurare le peculiarità dell investimento previdenziale che deve essere, per sua natura, mantenuto sotto controllo riducendo al massimo il rischio di erogare prestazioni inadeguate. In secondo luogo, i relatori hanno affrontato la questione dei possibili aggiustamenti normativi. Da questo punto di vista, alla luce della progressiva estensione ai fondi pensione preesistenti delle regole stabilite per i fondi nuovi, si è registrata l esigenza di una generale semplifi cazione degli adempimenti amministrativi (ad esempio per la raccolta delle adesioni), che potrebbero determinare aggravi di costi e diffi coltà di incremento delle adesioni ai fondi pensione. In questo numero Editoriale: Uilca a congresso, per la Pag. 1 previdenza complementare un posto d onore Le assicurazioni nella previdenza Pag. 2 complementare: il fondo vittime di frodi finanziarie non è alimentato dalle polizze previdenziali È possibile indicare come beneficiario un associazione non riconosciuta? Pag. 4 Destinazione del Tfr e affitto d azienda Pag. 5 Il «sequestro» del fondo pensione: il Fondo Unico Giustizia Pag. 5 1
2 (l articolo segue da pagina 1) A quest ultimo proposito, il dibattito ha messo in evidenza come il sistema della previdenza complementare, così come si è andato defi nendo dopo il 1 gennaio 2007, abbia registrato sicuramente una signifi cativa crescita e come i risultati ottenuti, pur essendo importanti, non possono essere ritenuti pienamente soddisfacenti. Siamo infatti una situazione in cui, se non si consolidano i risultati e non si rilancia appieno la previdenza complementare, si rischia un pericoloso «stallo» con gravissimo danno non solo per il sistema in generale ma soprattutto per i lavoratori ed in particolare per i più giovani. Tra gli interventi prospettati nel panel vi è sicuramente quello di una nuova edizione della campagna informativa del 2007, questa volta non più incentrata sul versamento del TFR ma sui vantaggi anche fi scali dei fondi pensione e sulla necessità di integrare le pensioni future: un operazione verità che porti nelle case degli italiani la famosa «busta arancione» che fornisca una proiezione della pensione futura per rendere più consapevoli le persone sul proprio futuro previdenziale. Visto lo stretto rapporto che esiste tra previdenza pubblica e quella complementare, infi ne, ci si è soffermati anche sulle novità legislative introdotte nel 2010 a carico della previdenza obbligatoria e su come la loro entrata in vigore andrà ad incidere sulle future prestazioni pensionistiche rendendo, di conseguenza, sempre più necessario lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale. In defi nitiva, è ancora necessario, oggi più di ieri, rimettere al centro dell attenzione la previdenza complementare. Come emerso al Congresso, la Uilca continuerà a farlo. Roma, 12 febbraio 2010 Massimo Masi riconfermato all'unanimità segretario generale Uilca Riconfermata anche la segreteria uscente: Antonio Barbera, Valeria Cavrini, Giuseppe Del Vecchio, Edgardo Maria Iozia, Luigi Mastrosanti, Renato Pellegrini,Vito Pepe Mariateresa Ruzza, Mariangela Verga. Il Tesoriere è Lucio Giardini. LE A S S I C U R A Z I O N I N E L L A P R E V I D E N Z A C O M P L E M E N TA R E: IL F O N D O V I T T I M E D I F R O D I F I N A N Z I A R I E N O N È A L I M E N TAT O D A L L E P O L I Z Z E P R E V I D E N Z I A L I La legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 343 della legge 266/05) ha istituito un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e che abbiano sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. La finanziaria stabiliva che il fondo fosse alimentato con le risorse provenienti dall importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Successivamente, con la legge 166/08 (di conversione del cd. decreto Alitalia, decreto legge 134/08), venivano ampliate le fonti di finanziamento del fondo per le vittime delle frodi finanziarie. Così si indirizzavano al finanziamento del fondo, tra le altre, le polizze assicurative prescritte. Con particolare riferimento alle polizze prescrit- (l articolo segue a pagina 3) 2
3 (l articolo segue da pagina 2) te, la finanziaria per il 2006 (nel testo vigente dal 2008) stabilisce che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione dei rami vita (art. 2, comma 1, D.Lgs. 209/05) che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto contestualmente elevato a 2 anni sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, fatta comunque salva l applicazione dell art. 14, comma 3 del D.Lgs. 252/05 in materia di premorienza. La legge fornisce poi alcune indicazioni operative. In sintesi, si richiede di comunicare al Ministero dell economia e delle finanze gli importi prescritti entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui la compagnia sia venuta a conoscenza del verificarsi della prescrizione, secondo le modalità stabilite con regolamento ministeriale. Il successivo versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio. Sono previste sanzioni amministrative in caso di omessa, falsa o ritardata comunicazione al Ministero dell economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi che rientrano nell ambito di applicazione di questa disciplina, così come nel caso di omesso versamento. Per la verifica del corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti il Ministero dell economia e delle finanze può anche avvalersi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. La domanda è se e come questa disciplina impatti sulla previdenza complementare. Come si è già detto, resta fermo quanto disposto dall art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/05 (premorienza), di conseguenza i fondi pensione contrattuali e preesistenti con gestione finanziaria, i fondi pensione aperti, le polizze previdenziali individuali adeguate al D.Lgs. 252/05 e i Pip nuovi sono esclusi da questa disciplina. Per quanto riguarda, invece, i contratti assicurativi dei rami vita che vedono coinvolti direttamente le imprese di assicurazione e i fondi pensione per la gestione delle risorse in fase di accumulo, le somme prescritte verrebbero attratte al finanziamento del fondo per le vittime delle frodi finanziarie, pure quando la gestione avvenga mediante contratti afferenti al ramo VI. Alla scadenza dei contratti, risulta allora cruciale compiere atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione (di 2 anni), almeno ne casi in cui non siano previste clausole di rinnovo o proroga tacita. Ricadono in pieno nell ambito di applicazione della disciplina in esame le rendite pensionistiche erogate da imprese di assicurazioni per conto dei fondi pensione e le coperture assicurative accessorie, stipulate sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione (es. prestazione controassicurata o reversibile), nella misura in cui i relativi importi siano prescritti. Qualche considerazione a parte meritano i Pip non adeguati al D.Lgs. 252/05. In questo caso, infatti, in caso di premorienza si applica la disciplina previgente del D.Lgs. 124/93 (art. 10, comma 3-quater), che attribuisce il diritto di riscatto agli eredi dell aderente. Questo aspetto, unitamente alla circostanza che la disciplina delle polizze prescritte richiami esclusivamente la nuova disciplina dell art. 14, comma 3 del D.Lgs. 252/05 e non anche l omologa disposizione del D.Lgs. 124/93, induce ad includere questi contratti tra quelli che, in caso di premorienza, possono dare luogo al finanziamento del fondo per le vittime delle frodi finanziarie. Però, al di fuori della premorienza, non paiono sussistere i presupposti per l attrazione al finanziamento del fondo. Ciò in quanto, in mancanza di richieste dell aderente, non può essere erogata alcuna prestazione e dunque non decorre alcuna prescrizione, a meno che il contratto non stabilisca diversamente in modo esplicito, indicando anche la tipologia di prestazione capitale o rendita che verrà attribuita all aderente. 3
4 È P O S S I B I L E I N D I C A R E C O M E B E N E F I C I A R I O UN ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA? Può accadere che un aderente intenda designare come beneficiario per il caso di premorienza un soggetto diverso da una persona fisica. A questo proposito, la legge (art. 14, comma 3 del D.Lgs. 252/05) afferma che «in caso di morte dell aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi benefi ciari dallo stesso designati, siano essi persone fi siche o giuridiche». È dunque possibile designare come beneficiari sia persone fisiche sia persone giuridiche. Che succede se l aderente designa come beneficiario un ente privo della personalità giuridica? Letteralmente, infatti, sarebbe ammessa la designazione come beneficiari dei soli enti dotati di personalità giuridica: dunque le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società di capitali, con esclusione delle associazioni non riconosciute, le società di persone, i comitati. Resterebbero così esclusi un lungo elenco di soggetti potenzialmente portatori di interessi collettivi meritevoli (es. associazioni benefiche, associazioni sindacali, partiti politici, organizzazioni non governative di volontariato) sulla base di questo elemento formale. In particolare, occorre domandarsi se la eventuale designazione di un associazione non riconosciuta quale beneficiaria per il caso della premorienza sia valida o meno. Questo aspetto si pone in tutti quei casi in cui accanto al beneficiario designato vi siano dei controinteressati pronti ad impugnare la designazione. A ben vedere questa situazione può verificarsi, oltre che in presenza di eredi dell aderente, anche qualora questi manchino nel caso di adesione collettiva, quando, cioè, contro interessato a far valere la invalidità della designazione del beneficiario è lo stesso fondo pensione. Pur considerando che il legislatore abbia potuto volersi riferire a tutti gli enti diversi dalle persone fisiche, è indubbio che la designazione di un ente privo di personalità giuridica possa risultare «instabile» in quanto possibile oggetto di impugnazione. Ciò potrebbe comportare delle difficoltà operative per il fondo. All atto pratico, dunque, sarebbe astrattamente ipotizzabile che alcuni fondi pensione tentino di limitare o prevenire queste situazioni. Ad esempio, potrebbero essere fornite indicazioni agli aderenti mediante istruzioni inserite nel modulo di designazione del beneficiario volte a vietare di designare enti privi della personalità giuridica quali beneficiari. Oppure si potrebbe richiedere di indicare gli estremi del provvedimento che riconosce la personalità giuridica ovvero altre indicazioni equivalenti. In alternativa, quando l ente beneficiario non ha la personalità giuridica, si potrebbe richiedere di indicare anche il nome di una delle persone fisiche che amministrano l ente. In ogni caso, per quanto il fondo adotti accorgimenti di questo tipo, non è possibile escludere con certezza che l aderente proceda alla una designazione di un associazione non riconosciuta. Peraltro l aderente ha a propria disposizione un alternativa sicuramente ammissibile: quella di indicare l associazione non riconosciuta come erede nell ambito del proprio testamento, anche per una percentuale ridotta dell asse ereditario, comprendente (l articolo segue a pagina 5) 4
5 (l articolo segue da pagina 4) la posizione presso il fondo. In questo modo, in assenza di altri beneficiari, l associazione sarà titolata per ottenere il riscatto in qualità di erede. In mancanza di pronunciamenti giurisprudenziali e di orientamenti interpretativi della Commissione di vigilanza su questo punto, occorrerà improntare il proprio comportamento alla massima cautela, al fine di ridurre al minimo il rischio di essere chiamati ad effettuare doppi pagamenti. DE S T I N A Z I O N E D E L TF R E A F F I T TO D A Z I E N D A Con una recente risposta a quesito, Covip ha chiarito che i lavoratori coinvolti in operazioni di affitto di ramo d azienda non sono chiamati ad effettuare alcuna nuova scelta circa la destinazione del Tfr, qualora, un apposito accordo collettivo, preveda il mantenimento dell iscrizione al fondo di pertinenza dell azienda cedente. Di fatto, per quel che concerne i diritti dei lavoratori, l affitto di ramo d azienda produce i medesimi effetti del trasferimento di ramo d azienda. Ovvero, in tali casi non si realizza la perdita dei requisiti di partecipazione e, pertanto, ai lavoratori interessati dall operazione di affitto d azienda non viene riconosciuto il diritto di riscatto della posizione individuale. Questo implica, ovviamente, che non occorre procedere alla compilazione di modelli volti all individuazione di una nuova forma pensionistica cui conferire il Tfr dal momento che, nella specifica fattispecie, mancano i presupposti per l uscita dal fondo di appartenenza. Come già visto nel precedente numero di questa newsletter, le conseguenze in materia di diritti di previdenza complementare, derivanti dall operazione di trasferimento d azienda, hanno formato oggetto di puntuale analisi da parte dell Autorità di Vigilanza negli Orientamenti interpretativi di settembre I quali sono stati espressamente richiamati dalla risposta a quesito qui commentata vista l identità degli effetti, in termini di diritti riconosciuti in capo ai lavoratori, siano essi coinvolti da operazioni di trasferimento o di affitto di ramo d azienda accompagnate da specifico accordo collettivo volto a garantire la continuità della partecipazione al piano pensionistico originario. IL «SEQUESTRO» DEL FONDO PENSIONE: IL FONDO UNICO GIUSTIZIA La posizione di previdenza complementare è intangibile nella fase di accumulo dato il principio sancito all art. 11 comma 10 del D.Lgs 252/2005. Tuttavia, in presenza di fattispecie circoscritte all ambito amministrativo e penale trova applicazione un istituto di recente istituzione che deroga al principio appena accennato. In particolare, Equitalia Giustizia S.p.A., interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (già Riscossione S.p.A.), è stata appositamente creata per la gestione (l articolo segue a pagina 6) 5
6 (l articolo segue da pagina 5) dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato o divenuti definitivi dal 1 gennaio Essa gestisce in regime privatistico, tra le altre cose, tutte le risorse afferenti al cosiddetto «Fondo Unico Giustizia» (FUG). Le risorse che affluiscono al FUG sono: le somme di denaro sequestrate nell ambito di procedimenti penali o per l applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge antimafia n. 575 del 1965, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative; i proventi derivanti da beni confiscati nell ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l applicazione di misure di prevenzione previste dalla legge antimafia n. 575 del Con decreto del ministero dell economia e delle finanze del 25 settembre 2009 sono state emanate istruzioni per l invio da parte degli intermediari finanziari delle informazioni dovute a Equitalia giustizia S.p.a. in caso di sequestro o confisca. Relativamente alle forme di previdenza complementare, attualmente manca un numero di precedenti che consenta di tracciare con sufficiente certezza la prassi da seguire. Fatto sta che, davanti al provvedimento dell autorità giudiziaria che «blocchi» la posizione previdenziale, è necessario attenersi a tale provvedimento finché non sarà stato vittoriosamente impugnato. Di certo lo scopo previdenziale, che tutela l intangibilità della posizione nella fase di accumulo, retrocede in secondo piano al ricorrere delle fattispecie che impongono l attivazione del FUG. Per approfondimenti consulta la sezione previdenza del sito SEGRETERIA NAZIONALE DIPARTIMENTO PREVIDENZA VIA LOMBARDIA, ROMA TEL.06/ FAX uilca@uilca.it PAGINA WEB: 6
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