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1 - PIANO DI FORMAZIONE USMAF PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI DI COMPETENZA USMAF Roma, 11 Dicembre 2012 *** L attività contrattuale della P.A. con particolare riferimento ai contratti sotto-soglia comunitaria - Marco Calaresu Sommario: 1. Premessa; 2. Disciplina prevista nel Codice dei Contratti Pubblici: procedure di scelta del contraente; 3. Disciplina prevista nel Codice dei Contratti Pubblici: previsioni specifiche per gli appalti sotto-soglia; 4. Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione; 5. Sistema di acquisti tramite CONSIP S.p.A.; 6. Ultime novità legislative: Spending Review 1 (Legge 6 luglio 2012, n. 94) e Spending Review 2 (Legge 7 agosto 2012, n. 135). *** 1. Premessa L attività contrattuale della Pubblica Amministrazione è stata oggetto, soprattutto nel corso degli ultimi anni, di ripetuti e significativi interventi ad opera del legislatore, solo parzialmente riconducibili alla necessità di adeguare l ordinamento nazionale alla disciplina adottata nell ambito dell Unione Europea. Oltre ai numerosi correttivi apportati alla disciplina prevista all interno del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed al relativo Regolamento di attuazione (d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207), la materia è stata recentemente al centro delle misure introdotte con la manovra di contenimento della spesa pubblica nota come Spending Review (che si è concretizzata, fino a questo momento, con l adozione di due Decreti Leggi e delle relative Leggi di Conversione 6 luglio 2012, n. 94 e 7 agosto 2012, n. 135), a supporto e sostegno del più complessivo e generale Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, avviato con la Legge Finanziaria del Ciò premesso, si possono esprimere immediatamente numerose perplessità derivanti dal fatto che le nuove disposizioni sono state introdotte a più riprese e sono contenute in norme destinate a rimanere al di fuori del Codice dei Contratti Pubblici nonostante il fatto che il loro impatto sugli affidamenti di appalti di beni e servizi sia estremamente significativo con la conseguenza che qualche problema di coordinamento e intelligibilità verrà inevitabilmente a crearsi. 1

2 Conseguentemente, aumentano le difficoltà dell interprete il quale dovrà valutare attentamente le norme previste (quanto meno) nei seguenti testi normativi: 1) Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); 2) Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207); 3) Norme di attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione : a) Art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria del 2000); b) Legge Finanziaria per il 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) art. 1, commi ; c) (.); d) Spending Review 1 e 2 (Leggi 6 luglio 2012, n. 94 e 7 agosto 2012, n. 135). 2. Disciplina prevista nel Codice dei Contratti Pubblici: procedure di scelta del contraente La disciplina dell attività contrattuale della Pubblica Amministrazione è, come noto, prevalentemente contenuta all interno del D. Lgs. 12 aprile 2006, n Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - e del relativo Regolamento di attuazione d.p.r. 5 ottobre 2010, n Il Codice dei Contratti Pubblici, dopo aver dettato nella Parte I i principi e le disposizioni comuni a tutti gli appalti pubblici, sia sopra che sotto soglia comunitaria, dedica l intera Parte II, Titolo I ai contratti di rilevanza comunitaria per i settori ordinari, disciplinando nella Parte II, Titolo II i contratti sotto soglia comunitaria. Tuttavia, prima di procedere alla definizione delle soglie, appare opportuno richiamare, sinteticamente, alcune definizioni di carattere generale, previste all articolo 3 del citato Codice dei Contratti Pubblici): 1) per Contratti Pubblici si intendono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l esecuzione di opere o di lavori; 2) i Settori Speciali dei contratti pubblici sono i settori del gas, dell energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali; 3) per Appalti e servizi elencati nell Allegato II-B si intendono gli appalti concernenti i seguenti servizi: alberghieri e di ristorazione; trasporto per ferrovia e via acqua; legali; di collocamento e reperimento del personale, ma con esclusione dei contratti di lavoro; di investigazione e di sicurezza; relativi all istruzione, anche professionale; sanitari e sociali; ricreativi, culturali e sportivi ). A tali categorie di appalti si applicano esclusivamente le seguenti disposizioni: art. 68 (specifiche tecniche); art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento); art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati); 2

3 4) gli Appalti Pubblici di Lavori sono gli appalti pubblici aventi per oggetto l esecuzione o congiuntamente, la progettazione esecutiva e l esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l esecuzione, relativamente a lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione; 5) gli Appalti Pubblici di Forniture sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l acquisto, la locazione finanziaria, la locazione con o senza opzione per l acquisto, di prodotti. 5) gli Appalti Pubblici di Servizi sono appalti pubblici diversi da quelli di cui all Allegato II (II- A: manutenzione e riparazione; servizi di trasporto terrestre; servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci; trasporto di posta per via terrestre; servizi di telecomunicazione; servizi finanziari; servizi informatici; servizi di ricerca e sviluppo; servizi di contabilità; servizi pubblicitari; ecc..; II-B: servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di trasporto per ferrovia, servizi di trasporto per via acqua, servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, servizi legali, servizi di collocamento e reperimento del personale esclusi i contratti di lavoro servizi di investigazione e sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati, servizi relativi all istruzione, anche professionale, servizi sanitari e sociali, servizi ricreativi, culturali e sportivi). Ciò premesso, si sottolinea come il discrimen tra appalti di rilevanza comunitaria e appalti sotto soglia si ricava dall articolo 3, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici che definisce i primi come quelli il cui valore stimato al netto dell imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lett. e), 91, 99, 195, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. Con il Regolamento (UE) 1251/2011 del 30 novembre 2011 sono state modificate, a partire dal 1 gennaio 2012 le soglie europee per gli appalti indicate all articolo 28 del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, in virtù della menzionata modifica: negli appalti di servizi e forniture la soglia è passata da a Tale soglia, nello specifico, riguarda gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle Amministrazioni Centrali indicate nell Allegato IV (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, CONSIP); negli appalti pubblici di servizi la soglia è passata da a ; Tale soglia riguarda le forniture e i servizi aggiudicati dalle stazioni appaltanti diverse delle Amministrazioni Centrali. La stessa soglia si applica, altresì, ai servizi indicati nell Allegato II B (servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di trasporto per ferrovia, servizi di trasporto per via acqua, servizi di supporto e sussidiari 3

4 per il settore dei trasporti, servizi legali, servizi di collocamento e reperimento del personale esclusi i contratti di lavoro servizi di investigazione e sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati, servizi relativi all istruzione, anche professionale, servizi sanitari e sociali, servizi ricreativi, culturali e sportivi); negli appalti pubblici di lavori la soglia è passata da a ; Dopo aver brevemente introdotto queste distinzioni basilari, ed in linea con il titolo del presente intervento, si procederà ora ad analizzare le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento applicabili ai contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tale contesto si richiama preliminarmente l articolo 121 del Codice dei Contratti Pubblici 1 con il quale il legislatore italiano ha scelto di estendere anche ai contratti sotto-soglia le disposizioni dei sopra-soglia, ad eccezione di alcune limitate deroghe in materia di: - Pubblicità; - Termini di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione; - Disposizioni specifiche. Ciò premesso, prima di procedere ad un analisi dettagliata delle deroghe espressamente previste per i contratti sotto-soglia, appare opportuno indicare sinteticamente le procedure per l individuazione degli operatori economici a disposizione della Pubblica Amministrazione (individuate negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del Codice degli Appalti Pubblici), fermo restando quanto previsto ai sensi dell articolo 54, secondo comma, secondo cui la regola generale è costituita dalle procedure aperte e dalle procedure ristrette, mentre il dialogo competitivo e le procedure negoziate sono procedure eccezionali, da utilizzare solamente nei casi previsti dalla legge, quali deroghe al principio generale. 1) Procedura Aperta 2 o Ristretta: sono definite Procedure Aperte quelle procedure nelle quali qualsiasi impresa, a seguito della pubblicazione del bando, può presentare un offerta se in possesso dei requisiti prescritti. 1 Articolo 121 Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della Parte I (Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall ambito di applicazione del codice art. 1-27) della Parte IV (Contenzioso) e della Parte V (Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie. Abrogazioni) anche le disposizioni della Parte II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari) in quanto non derogate dalle norme del presente TITOLO. 2. Ai fini dell applicazione del comma 3 dell art. 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2 Art. 55 Procedure Aperte e Ristrette: 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell art. 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all articolo Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 4. Il bando di gara prevede che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all articolo 81, comma Nelle procedure aperte gli operatori presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. 4

5 Sono invece definite Procedure ristrette, quelle in cui ogni operatore può chiedere di partecipare, e potranno presentare un offerta soltanto coloro i quali sono stati invitati dalla stazione appaltante, con le modalità stabilite dal Codice. 2) Procedura Negoziata: identifica la procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell appalto. A tal proposito si precisa preliminarmente che il cottimo fiduciario costituisce un ipotesi di procedura negoziata (si rinvia all approfondimento effettuato al successivo punto 2-bis). Nell ambito della Procedura Negoziata è sancita un ulteriore suddivisione tra: 2.1) Procedura Negoziata previa pubblicazione del bando: disciplinata all articolo 56 del Codice dei Contratti Pubblici e riferita, prevalentemente ai lavori. La procedura è ovviamente preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara la cui funzione è proprio quella di dare pubblicità dell intenzione della stazione appaltante di procedere all aggiudicazione di un appalto. Nel bando vengono individuati i termini essenziali del contratto, invitando gli operatori economici a presentare le proprie candidature. Successivamente le stazioni appaltanti invitano i candidati selezionati a presentare la propria offerta, sulla cui base verrà avviata la successiva fase della negoziazione: il bando ha quindi la funzione di far emergere le manifestazioni di interesse e di selezionare gli operatori con i quali avviare la negoziazione. Le stazioni appaltanti godono quindi di un ampio margine di discrezionalità della selezione dei candidati con cui negoziare: la disciplina comunitaria definisce quella in esame come una procedura in cui l amministrazione consulta i candidati da essa scelti e negozia con uno o più di essi i termini del contratto, ne discende che la procedura negoziata è caratterizzata proprio dalla scelta dei concorrenti con cui negoziare, nonché da un certo margine di discrezionalità nella selezione. 2.1) Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando: la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è facoltativa, nel senso che le stazioni appaltanti possono ricorrere a tale procedura allorché risultino determinati presupposti. Il carattere eccezionale della procedura in esame comporta la necessità che la sua realizzazione sia sempre giustificata con riferimento alle ipotesi tassative legali da interpretarsi in modo rigoroso. Il comma 6 prevede che, qualora sia possibile, l ente appaltante individua tramite informazioni di mercato, almeno tre soggetti idonei da invitare alla negoziazione. Gli operatori selezionati vengono così invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. Le ipotesi legali individuate dal legislatore sono le seguenti: 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette (per l affidamento di lavori pubblici), sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando, salvo quanto previsto dall art. 62 e dall art

6 In caso di appalti di lavori, servizi e forniture: in caso di gara andata deserta o per assenza di offerte appropriate o per assenza di candidature: si richiede quindi l esito negativo dell esperimento della procedura di gara, che si riscontra anche in presenza di offerte formalmente valide, ma valutate negativamente dal punto di vista economico; qualora sussistano ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, per le quali l appalto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; nei casi di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, e non riconducibile a colpa della stazione appaltante: deve trattarsi quindi di una urgenza qualificata, particolarmente pressante e derivante da circostanze imprevedibili secondo l ordinaria diligenza. In caso di appalti di forniture: se i prodotti oggetto dell appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo. In questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad armonizzare i costi di ricerca e sviluppo; nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente all ampliamento di forniture e impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti non può eccedere i tre anni; per forniture di quotate e acquistate in una borsa di materie prime: in questi casi la gara è esclusa in radice in quanto è l amministrazione ad acquistare direttamente le materie prime in base a dei listini predefiniti; per l acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un amministrazione straordinaria di grandi imprese. In caso di appalti di servizi: solamente in questi casi è ammesso il ricorso a tale procedura quando il contratto faccia seguito ad un contratto di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso di progettazione; in quest ultimo caso tutti i vincitori devono essere chiamati a partecipare ai negoziati. 6

7 Il comma 5 prende in considerazione ulteriori due ipotesi: lavori e servizi complementari, non compresi né nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale, e che risultino necessari per l esecuzione dell appalto a seguito di circostanze impreviste e a condizione che siano aggiudicati al soggetto che esegue l appalto originario. Devono inoltre essere soddisfatte due ulteriori condizioni alternative: i) deve trattarsi di lavori o servizi complementari che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dall appalto iniziale senza ricorrere gravi inconvenienti all amministrazione aggiudicatrice; ovvero deve trattarsi di lavori o servizi complementari che, pur essendo separabili dall appalto iniziale siano strettamente necessari al suo perfezionamento; ii) in ogni caso di affidamento di lavori complementari, è comunque fissato un limite quantitativo, in quanto l importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell appalto iniziale. nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all operatore aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione globale del contratto ai fini delle soglie. 2-bis) Servizi e Forniture in Economia: l articolo 125 stabilisce che l acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata: a) mediante AMMINISTRAZIONE DIRETTA. In questo caso la stazione appaltante non ricorre ad un imprenditore esterno, ma provvede direttamente ad eseguire lavori, produrre beni o gestire servizi occorrenti, anche con mezzi e personale proprio. Esempi tipici di amministrazione diretta sono i servizi manutentivi quali i cantieri comunali, i laboratori di falegnameria, le officine di riparazione. b) mediante procedura di COTTIMO FIDUCIARIO. In questo caso vi è un contratto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato. Nei contratti di servizi e forniture, l affidamento in cottimo fiduciario è consentito nell ambito del tetto sotto-soglia. Per quanto concerne le modalità procedimentali per l affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che l affidamento diretto deve inoltre rispettare i principi di rotazione e parità di trattamento, sempre che ovviamente esistano più operatori idonei. 7

8 E previsto, poi, che le amministrazioni, per l individuazione dei soggetti da invitare alle procedure informali, istituiscano albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento almeno annuale. E importante precisare che l affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. La procedura di acquisito di beni e servizi in economia può essere condotta anche ricorrendo a procedure parzialmente gestite con sistemi telematici: richiamando la prescrizione di cui all art. 85, comma 13 del Codice, l articolo 328 del Regolamento di attuazione autorizza, infatti, le stazioni appaltanti a condurre la procedura di acquisti in economia non solo in tutto, ma anche in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l utilizzo di documenti informativi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. L accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato e, fermo restando quanto previsto all art. 7, comma 5, del Codice, ai fini dell accertamento il regolamento autorizza la stazione appaltante ad avvalersi del catalogo di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all art Per quanto concerne specificamente gli appalti di servizi e forniture, l articolo 125, ai commi 9 e successivi, stabilisce espressamente quanto segue: ( ) 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 8

9 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento. Si richiamano, altresì, le disposizione contenute negli articoli da 329 a del regolamento di attuazione del Codice dei contratti Pubblici. Nello specifico, l articolo 331 del regolamento 3 Art Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia 1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice. 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento. Art Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia 1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell articolo 125, comma 10, del codice. Art Pubblicità e comunicazioni 1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia. 2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l efficienza dell azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. 3. L esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all articolo 334 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. Art Affidamenti in economia 1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici. 2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. 3. Gli elenchi sono sempre aperti all iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale. 4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti. 5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall operatore economico affidatario. Art Svolgimento della procedura di amministrazione diretta 1. Per l affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell articolo 125, comma 3, del codice. Art Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario 1. Per l affidamento in economia di importo pari o superiore a euro e fino alle soglie di cui all articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta: 9

10 statuisce che le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l efficienza dell azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori. Inoltre, è stabilito che l esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. 3) Dialogo Competitivo: si tratta di uno strumento di aggiudicazione che va ad aggiungersi a quelli già esistenti, costituendo una sorta di quartum genus e non anche un mero criterio di selezione nell ambito delle procedure ristrette. Si tratta di una forma di affidamento di carattere eccezionale e residuale. L articolo 58, comma 1, stabilisce che il ricorso al dialogo competitivo è possibile solo in caso di appalti particolarmente complessi, che renderebbero infruttuoso l esperimento di una ordinaria procedura di gara. L appalto è considerato particolarmente complesso, quando la stazione appaltante: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva; b) le garanzie richieste all affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all aggiudicazione nel caso di presentazione di un unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l offerente di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. Art Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici 1. Ai sensi dell articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. 2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all articolo 328. Art Congruità dei prezzi 1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. 2. Ai fini dell accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici. Art Termini di pagamento 1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 10

11 a) non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi; b) non è oggettivamente in grado di specificare l impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Sono inoltre, con una disposizione di chiusura, considerati particolarmente complessi quegli appalti ai quali è ricollegabile un obiettiva condizione di incertezza operativa, in cui l amministrazione non dispone, sempre per fattori di tipo oggettivo, di studi relativi non solo all individuazione e quantificazione dei propri bisogni ma anche dei mezzi strumentali al soddisfacimento di detti bisogni. La procedura si articola in 3 fasi: 1) si apre con la pubblicazione di un bando, corredato o meno da un documento descrittivo. Devono essere indicati i requisiti di qualificazione; 2) una volta esaurita la pre-qualificazione, si apre con le imprese preselezionate il dialogo vero e proprio, che è finalizzato alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità o gli obiettivi dell amministrazione aggiudicatrice. Possono essere espressamente discussi tutti questi aspetti dell appalto; 3) c è poi la fase finale nella quale l amministrazione invita le partecipanti a presentare le offerte avviando una gara vera e propria: l aggiudicazione potrà poi avvenire esclusivamente con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando. 4) Accordi Quadro: E un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Innanzitutto è previsto che ai fini dell individuazione delle imprese facenti parte dell intesa si utilizza una delle procedure previste in ambito europeo (aperta, ristretta, negoziata): in tal modo l accordo quadro viene pienamente sottoposto alle regole dell evidenza pubblica. Il legislatore ha poi previsto due specifici ordini di limitazioni al comportamento delle stazioni appaltanti: 1) i contratti applicativi dell accordo quadro devono essere aggiudicati conformemente alle procedure previste; 2) le procedure sono esperibili solo tra i soggetti dell accordo e non possono essere estese ad altri operatori economici non inizialmente compresi in esso. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti successivi devono essere aggiudicati sulla base delle condizioni fissate nell accordo quadro, alle quali non possono essere apportate modificazioni. Quando invece un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere pari ad almeno 3, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Il Codice, inoltre, privilegia il criterio della rotazione per la scelta dell operatore cui affidare l appalto. In ogni caso, è previsto che la durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni. 5) Sistemi Dinamici di Acquisizione: rappresentano un processo interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 11

12 operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un offerta indicativa conforme al capitolato d oneri. Si tratta, in estrema sintesi, di ipotesi di affidamento di servizi e forniture standardizzati e di uso corrente. Al fine di istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme in materia di procedura aperta in tutte le sue fasi, fino all attribuzione dell appalto da aggiudicare nell ambito del sistema in questione. Si tratta, pertanto, di una procedura aperta, anche se si utilizza il mezzo elettronico applicandosi le norme sui bandi e avvisi, sulle forme di comunicazione e sulle informazioni ai candidati e agli offerenti. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione devono: a) procedere alla pubblicazione di un bando di gara, in cui viene precisato che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) precisare nel capitolato d oneri la natura degli acquisti previsti oggetto del sistema: è necessario inoltre indicare tutte le informazioni idonee a garantire la massima partecipazione dei concorrenti. Le informazioni devono riguardare il sistema di acquisizione, l attrezzatura elettronica utilizzata, nonché tutti i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; c) garantire un accesso libero, dal momento della pubblicazione del bando fino alla conclusione della procedura, diretto e completo per via elettronica al capitolato d oneri e a qualsiasi documento complementare, con l indicazione nel bando di gara dell indirizzo internet presso il quale è possibile consultare i documenti. In seguito alla pubblicazione del bando di gara, gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di partecipazione corredandola da un offerta indicativa, conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale, e dagli eventuali documenti complementari. La semplice presentazione e valutazione di un offerta tecnica non precostituisce alcun diritto a favore dell operatore interessato, né tanto meno comporta immediata aggiudicazione a suo favore dell appalto. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere all aggiudicazione di un appalto specifico, deve indire una gara preceduta dalla pubblicazione di un bando semplificato cui possono partecipare tutti gli operatori interessati i quali presentino un offerta indicativa entro un termine perentorio che, comunque, non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dall invio del bando stesso. Soltanto dopo avere terminato la valutazione di tutte le offerte indicative presentate, la stazione appaltante può procedere al confronto concorrenziale. 6) Asta Elettronica: è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Il meccanismo di selezione delle offerte mediante asta elettronica può essere utilizzato in caso di gare bandite con il metodo della procedura aperta, ristretta o negoziata. La prima fase prende avvio con la pubblicazione del bando di gara e del capitolato d oneri, dai quali gli operatori economici potranno conoscere innanzitutto la natura della procedura prescelta dalla stazione appaltante. Il bando deve contenere una serie di informazioni relative agli elementi oggetto di valutazione nel corso dell asta, al fine di consentire agli operatori economici una consapevole partecipazione alla gara, in particolare: 12

13 a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell offerta, come indicate nelle specifiche dell appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento. Per quanto concerne l ammissione alla gara delle imprese partecipanti il comma 7 dispone che prima di procedere all invio degli inviti, la stazione appaltante deve effettuare una valutazione che deve essere completa delle offerte pervenute. Tale operazione di tipo valutativo è necessaria per consentire alla stazione appaltante per verificare il possesso in capo ai singoli partecipanti dei requisiti previsti dal bando. Alla data ed all ora preventivata la stazione appaltante dichiara chiusa l asta elettronica. 3. Disciplina prevista nel Codice dei Contratti Pubblici: previsioni specifiche per gli appalti sotto-soglia Per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture, specifiche previsioni sono dettate all articolo 124 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale norma, infatti, coerentemente con l impianto generale previsto per le procedure sottosoglia, provvede all individuazione delle deroghe apportate alla disciplina contenuta nella Parte II. Tali deroghe riguardano: 1) Obbligo di pubblicità sopranazionale Il primo comma dell articolo 124 esclude gli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Il comma 4, conseguentemente stabilisce che: i bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Va peraltro tenuto presente che la stazione appaltante è, comunque, tenuta a valutare se nel caso concreto vi siano delle circostanze tali da imporre l adempimento di tale obbligo (articolo 121, I, 1). 2) Avviso di preinformazione L avviso di preinformazione (art ) è facoltativo e va comunicato nelle forme stabilite al comma 2. Tuttavia, nonostante la disposizione stabilisca la sua (apparente) facoltatività, il medesimo avviso è obbligatorio se si vuole beneficiare della riduzione dei termini per la ricezione delle offerte previste dal comma 6, lettera e); 4 Art. 63: I soggetti obbligati (ovvero le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, le associazioni, le unioni, i consorzi, le società di capitale pubblico, ecc.) hanno l onere, possibilmente entro il 31 dicembre, di rendere noto, mediante un avviso di preinformazione, l importo complessivo stimato ovvero le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro relativi all affidamento dei lavori, servizi e forniture che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi). 13

14 3) Regime di pubblicità relativo ai bandi Ai sensi del comma 5, i bandi relativi ai contratti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati: a) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai Contratti Pubblici; b) sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture con l indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; c) sul sito internet dell Osservatorio con l indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; d) nell albo della stazione appaltante. 4) Termini di ricezione delle domande di partecipazione Il termine entro il quale poter presentare la domanda di partecipazione ad una procedura ristretta, o negoziata previo bando di gara, o ad un dialogo competitivo, non può essere inferiore a 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. 4.1) Termini di ricezione delle offerte: procedura aperta Il termine per la ricezione delle offerte: a) non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando; b) in caso di avviso di preinformazione, non può essere inferiore ai 10 giorni e, comunque, mai meno di 7 giorni. 4.2) Termini di ricezione delle offerte: procedura ristretta Il termine per la ricezione delle offerte: a) non può essere inferiore ai 10 giorni decorrenti dalla data di invio dell invito; b) in caso di urgenza che renda impossibile rispettare i termini ordinari e purché vengano esplicitate le ragioni d urgenza, non può essere inferiore ai 5 giorni dall invio dell invito. 4.3) Termini di ricezione delle offerte: procedure negoziate Il termine per la ricezione delle offerte da presentare nell ambito di una procedura negoziata, con o senza bando, non può essere inferiore ai 10 giorni decorrenti dalla data di invio dell invito, a meno che non vi siano particolari ragioni d urgenza. 4.4) Termini di ricezione delle offerte: dialogo competitivo Il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 10 giorni decorrenti dalla data d invio dell invito a meno che non vi siano particolari ragioni d urgenza. 5) Avvisi post-informazione Gli avvisi sui risultati della procedura di post-informazione sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e su quello dell Osservatorio. 6) Regime dell anomalia E previsto un regime particolare in relazione a quelle offerte che, ad un primo esame, appaiono troppo basse rispetto all entità delle prestazioni richieste dal bando di gara e che, in 14

15 quanto tali, suscitano il sospetto della scarsa serietà dell offerente e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale. 7) Disciplina dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria. Il comma 7 reca un rinvio al Regolamento di esecuzione il quale, tuttavia, all art. 340, comma 2, ha demandato tale compito alle singole stazioni appaltanti, rimettendo a queste ultime il compito di individuare i requisiti di capacità tecnico-economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure, in ragione della natura e dell importo del contratto e secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Codice. Per quanto concerne, invece, la disciplina prevista dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, si richiamano le disposizioni contenute negli articoli dal 326 al 328. L articolo 326, al secondo comma, precisa che per quanto non espressamente disciplinato si applicano ove compatibili le disposizioni dello stesso regolamento contenute nelle parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari): - titolo I: Programmazione e Organi del procedimento; - titolo II: Requisiti di partecipazione, Sistemi di realizzazione e Selezione delle offerte; - titolo III: Esecuzione del contratto e Contabilità delle forniture e dei servizi; - titolo IV: Verifica di conformità. L articolo 327 stabilisce che gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei Contratti Pubblici. L articolo 328 stabilisce che: 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all articolo 33 del codice. 2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. 3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l altro: a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico; b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati; 15

16 c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione; d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico; e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza. 4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all articolo 70, comma 1, del codice. 5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai contro-interessati l esito della procedura. 6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell articolo 77, commi 5 e 6, del codice. 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione Il Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. nasce con la Finanziaria e, precisamente, con l articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire allo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative. Nello specifico, il menzionato articolo 26 5, nell assegnare al Ministero dell Economia e delle Finanze il compito di stipulare 5 Art. 26. Acquisto di beni e servizi. 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente. (comma così modificato dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003, poi dall'art. 1 legge n. 191 del 2004, poi dall'art. 1, comma 16-bis, legge n. 135 del 2012). 16

17 convenzioni quadro per l approvvigionamento di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione, attraverso l espletamento di procedure ad evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha poi individuato - con D.M. 24 febbraio nella CONSIP, ha dato il via al Programma e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici. Una rilevante implementazione del programma di razionalizzazione è stata operata con il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, che nel disciplinare lo svolgimento delle procedure di acquisto telematiche, ha introdotto il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in riferimento agli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Al riguardo occorre tuttavia precisare che il menzionato D.P.R. è stato successivamente abrogato (a decorrere dall 8 giugno 2012) dalla lettera g), comma 1, dell articolo 358 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici). Tale circostanza ha fatto sorgere il dubbio circa il permanere dell obbligo di ricorrere comunque al MEPA per gli acquisti sotto-soglia. Ogni dubbio è stato, comunque, fugato dal DL 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94) Spending Review 1 che ha ribadito l obbligo di ricorso al MEPA. Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente innovato con la Legge Finanziaria per il 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) art. 1, commi La richiamata Legge Finanziaria ha infatti previsto un complesso di misure di varia natura, che riguardano specificamente le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (con l esclusione di istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni universitarie) che indirizzano verso l obbligo di utilizzo delle Convenzioni, per le categorie di beni e servizi identificate con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, e del Mercato Elettronico della P.A. per acquisti sotto soglia di 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.p.r. 4 aprile 2002, n La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a abitanti. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004) 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. (comma aggiunto dall'art. 1, della legge n. 191 del 2004). 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti. 17

18 rilievo comunitario. In particolare, con riguardo al sistema delle Convenzioni è previsto l obbligo di acquisto delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, riferito a differenza delle previsioni legislative del passato a determinate tipologie di beni e servizi (identificate dal MEF, in base alle caratteristiche del mercato e al grado di standardizzazione dei prodotti). Per le restanti tipologie di beni e servizi resta fermo quanto già previsto dalla precedente normativa e, dunque, la facoltà di utilizzo delle Convenzioni ed il rispetto dei parametri di qualità-prezzo delle Convenzioni stesse per gli acquisti autonomi. Nello specifico, i due Decreti Ministeriali di riferimento sono i seguenti: 1. Decreto Ministeriale del 12 febbraio Individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute a ricorrere alla CONSIP in qualità di stazione appaltante 6 ; 2. Decreto Ministeriale del 17 febbraio Individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/1999, trova applicazione anche per il 2011 secondo quanto previsto dall art. 1 dello stesso decreto 7. Successivamente, la Legge Finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), anche in coerenza con gli indirizzi di Spending Review del Documenti di Programmazione Economico- Finanziaria, ha dedicato alcuni articoli alla razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, che hanno un impatto diretto sull attività del Programma. In particolare, al fine di pervenire ad una corretta programmazione dei fabbisogni delle Amministrazioni, è prevista l adozione di un sistema di rilevazione dei reali fabbisogni di funzionamento in rapporto alle singole strutture 6 In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque a decorrere dal momento di effettiva disponibilità degli strumenti di acquisto di seguito indicati, sono individuate, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualita' di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici: 1. carburanti avio - gara su delega; 2. ristorazione collettiva - accordo quadro; 3. trasferte di lavoro - accordo quadro. 7 In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2009, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: 1) arredi per ufficio; 2) carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card); 3) macchine per ufficio, nonche' prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti); 4) noleggio e acquisto di autoveicoli; 5) servizio di buoni pasto; 6) servizi di telefonia fissa; 7) servizi di telefonia mobile; 8) apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche). 18

19 amministrative, non soltanto sulla base della spesa storica ma anche procedendo ad un analitica rilevazione delle esigenze collegate funzionalmente alle attività da svolgere per l interesse pubblico (art. 2, comma da 569 a 571). E stato, pertanto, introdotto l obbligo per le amministrazioni statali di inviare annualmente, al Ministero dell Economia e delle Finanze, i dati circa le previsioni per il fabbisogno di beni e servizi. Inoltre, sulla base delle informazioni raccolte attraverso tale rilevazione e dei dati acquisiti tramite il sistema di contabilità gestionale, il Ministero, avvalendosi di CONSIP, individua (art. 2, comma 570) degli indicatori di spesa sostenibile ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni collegati alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola Amministrazione, nonché dei dati di consuntivo. Il successivo comma 574 dell articolo 2 stabilisce che, sulla base della raccolta e dell analisi di detti dati di previsione annuale inviati dalle amministrazioni, il Ministero dell Economia e delle Finanze individui, con apposito decreto, le tipologie di beni e servizi per le quali le amministrazioni statali sono obbligate a ricorrere a CONSIP ai fini dell espletamento dell appalto o dell Accordo Quadro. Il Decreto Legge n. 112 del 2008 (convertito con Legge n. 133 del 2008 e successivamente modificato dalla legge 69 del 2009), all articolo 48, stabilisce, in tema di risparmio energetico, che le Pubbliche Amministrazioni Centrali sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le Convenzioni o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli dalla stessa ottenuti, mentre le altre PA adottano misure di contenimento della spesa relativa a dette forniture in modo da ottenere risparmi equivalenti. La Legge Finanziaria per il 2010 (Legge 191 del 23 dicembre 2009), all articolo 225 dell art. 2, introduce importantissime novità per quanto concerne il programma con specifico riferimento alla disciplina degli Accordi Quadro (ai sensi di quanto prescritto all art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici) a cui le amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso per l acquisto di beni e servizi. La norma consente di ottimizzare e garantire la piena utilizzazione dell innovativo strumento di acquisto da parte delle amministrazioni, definendone l ambito soggettivo di riferimento. Con il D.L. 78 del 2010 (manovra straordinaria del 2010), convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore ha mostrato attenzione al tema della programmazione dei fabbisogni di beni e servizi. L articolo 8, comma 5, pone l obiettivo di ottimizzare la spesa per i consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sulla base dell individuazione, da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze, con il supporto di CONSIP e basandosi anche sui dati di utilizzo del Programma e sulle informazioni relative alle voci di spesa per consumi intermedi forniti dalle stesse Amministrazioni, di criteri e parametri di riferimento per l efficientamento di detta spesa. E stato poi adottato il il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che è entrato in vigore l 8 giugno Tale regolamento contiene previsioni di dettaglio in ordine alle procedure di acquisto, in esecuzione ed attuazione di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, il Regolamento contiene una nuova disciplina degli strumenti di e-procurement. Il Regolamento, oltre a disciplinare il Mercato Elettronico e le procedure interamente gestite con i sistemi telematici, prevede che il Ministero dell Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di CONSIP, possa provvedere alla realizzazione e gestione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per le stazioni appaltanti, 19

20 predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici necessaria alla sua realizzazione. 5. Sistema di acquisti tramite CONSIP S.p.A. Come sopra illustrato il legislatore ha individuato nella CONSIP (Società per azioni del Ministero dell Economia e delle Finanze) il soggetto al quale è affidato un ruolo centrale nell ambito del complessivo programma di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici. In tale contesto CONSIP ha messo a disposizione delle amministrazioni degli strumenti operativi che hanno il loro centro operativo nel portale: Ciò premesso, si evidenzia come il sistema preveda l utilizzo dei seguenti strumenti: 1) ACCORDI QUADRO L'Accordo quadro è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Consente di gestire le commesse nel lungo periodo e di accorpare gli approvvigionamenti ripetitivi ed omogenei, nell'ottica della semplificazione, senza rinunciare alla possibilità di "personalizzare" gli acquisti. L'Accordo quadro, aggiudicato a più fornitori, definisce le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell ambito dell Accordo, entro i limiti già previsti, è possibile definire condizioni di fornitura personalizzate, impostare la strategia di gara e concludere gli Appalti Specifici. L'Accordo quadro - introdotto dal Codice degli Appalti - è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell ambito dell Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze. I principali vantaggi degli Accordi quadro sono: Per le Amministrazioni: una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate; un miglior rapporto qualità / prezzo associato ad una maggiore competizione dei fornitori; una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto / servizio; autonomia nell'impostazione della propria strategia di gara. Per i Fornitori: la semplificazione e la trasparenza della relazione con la Pubblica Amministrazione, attraverso la standardizzazione delle procedure; tempistiche ridotte per giungere all'esito delle procedure in fase di Appalto Specifico; la possibilità di operare per un arco temporale esteso all'interno di un mercato preselezionato, di cui si conoscono i concorrenti. 20

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