Capitolo Terzo. I compensi dell avvocato. 1. Generalità

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1 Capitolo Terzo Sommario I compensi dell avvocato 1. Generalità Fonti di determinazione Tariffe Spese legali Spese borsuali Il rimborso spese generali Le spese superflue Diritti Onorari Criteri generali di liquidazione Solidarietà delle parti in favore dell Avvocato Ritenzione degli atti La distrazione delle spese Il palmario e il patto di quota lite La cessione di crediti litigiosi Le procedure di recupero dei crediti professionali Il cd. decreto Bersani. Una preliminare precisazione è indispensabile. Il presente capitolo è stato redatto prima del cd. decreto Bersani che è intervenuto sulla questione dei cd. minimi tariffari, sul cd patto di quota-lite, sulla forma delle pattuizioni col cliente sulla misura del compenso. Con talune modifiche il decreto è stato convertito e, salve questioni di costituzionalità, è legge dello stato. Di fronte all alternativa tra l adeguare l esposizione alle recentissime modifiche, amalgamandole nella stessa ed il lasciare inalterato il testo pre-riforma ed esporre di seguito le modifiche o, per meglio dire, i problemi che le modifiche porranno, per questo capitolo abbiamo seguito la seconda strada. Ci è sembrato più produttivo per capire e far capire come e fino a che punto la novella legislativa incida sulla realtà; meglio, cioè esporre i problemi ante riforma per verificare più facilmente in che misura la riforma li abbia risolti, spazzati via o lasciati lì e quali ancora siano i nuovi problemi. 1. Generalità Il compenso dell Avvocato è un elemento del contratto di opera professionale, di cui abbiamo testé trattato. L art c.c., nella sedes materiae del contratto d opera professionale s intitola compenso e recita al primo comma: il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell associazione professionale a cui il professionista appartiene. Normale onerosità della prestazione professionale. La citazione testuale ci consente, innanzitutto, di contestare qualche sporadica sentenza che, nel ritenere lecita la prestazione avvocarile gratuita, giunge però, inutilmente, ad escludere una presunzione anche solo juris tantum di onerosità della prestazione intellettuale. L affermazione è, ad es., contenuta nella

2 20 Capitolo Terzo sentenza 5472 del 1999 della Corte di cassazione (si riferisce alla redazione di articoli giornalistici) ed omette la fondamentale considerazione che mentre il contratto di mandato, ad es., è disciplinato nel libro IV, delle obbligazioni, ed è quindi forse necessario che ne sia sancita espressamente la onerosità il contratto di opera professionale è, come abbiamo detto, inserito nel libro del lavoro e deve poter beneficiare della connotazione di naturale e tendenziale onerosità di tutte le attività ivi disciplinate. 2. Fonti di determinazione L art c.c. sancisce, dunque, una gerarchia delle fonti di determinazione del compenso che vede al primo posto l accordo tra le parti. Senza dimenticare che l intera normativa si applica a tutte le professioni intellettuali, occorre dire che la predeterminazione pattizia del compenso è, per gli Avvocati, allo stato rara ed è anche difficile troppe essendo le variabili della prestazione, non dipendenti dall Avvocato stesso e neppure dal cliente. Ad ogni modo, essa è possibile, ha probabilmente un ampio orizzonte innanzi a sé ed andrà coordinata con il concetto di inderogabilità (sinché esistente) delle tariffe forensi. Sono queste ultime, però, la fonte fondamentale di determinazione dei compensi. Su questo punto è necessario integrare la lettura con le note in fine capitolo sul cd. decreto Bersani. Questo, a nostro avviso, ha sancito la fine dell inderogabilità assoluta dei minimi, sostituendola con la possibilità di deroga pattizia scritta, nel solo rapporto di clientela. 3. Tariffe Diamone la definizione: le tariffe professionali sono le determinazioni autoritative dei corrispettivi. Per gli avvocati, esse trovano fondamento nella Legge Professionale, nella legge 13 giugno 1942, n. 794 (che si occupa dei soli onorari giudiziari civili) e sono disciplinate dalle leggi 19 dicembre 1949, n. 957 e 7 novembre 1957, n. 1051, che hanno, nel loro complesso ed in collegamento con la Legge Professionale, dato luogo all attuale sistema tariffario. Le due leggi del 1949 e del 1957 prevedono che i criteri di determinazione dei compensi siano con cadenza biennale stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense e approvati dal Ministro della Giustizia. Non sempre la cadenza è stata rispettata: ad es. la Tariffa vigente è del 2004 e sostituisce quella del Spese legali Con il termine spese legali si usa definire l esborso complessivo, corrispettivo della prestazione dell Avvocato. Esso è comunemente usato tanto per de-

3 I compensi dell Avvocato finire il compenso dovuto dal cliente al suo legale, quanto il rimborso dovuto dal soccombente in una causa o una delle partite di dare di un accordo transattivo. La tradizionale, ed a tutti nota, tripartizione di esse è quella di: spese in senso stretto, diritti ed onorario. 5. Spese borsuali Delle spese in senso stretto (o spese borsuali o spese vive) recita l art c.c.: il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d opera le spese occorrenti al compimento dell opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. La lettura dell articolo consente, tra l altro, di ribadire che la presunzione di onerosità della prestazione professionale esiste perché, fermo che la diversa pattuizione di cui all articolo si riferisce tanto all anticipazione delle spese quanto alla corresponsione degli acconti, sarebbe incongruo parlare di acconti secondo gli usi se la prestazione fosse normalmente gratuita; la stessa esistenza di usi in tema di acconti è indice di normale onerosità della prestazione professionale. Le spese in senso stretto sono, per l avvocato, quelle di scritturazione, fascicolazione, notifica, iscrizione a ruolo, visure, trascrizioni ed iscrizioni, pignoramenti e simili. Tutte quelle, cioè, che l Avvocato incontra per esercitare il suo ministerio. Vi si ricomprendono, quindi, anche quelle di viaggio e soggiorno che fossero funzionali all espletamento del mandato. Il rimborso delle spese effettive e documentali trova fondamento nello stesso codice civile, come abbiamo detto. 6. Il rimborso spese generali In progressione di tempo, a partire dagli anni 80, nelle varie tariffe forensi è stata inserita una voce di rimborso spese generali. Rimborso fissato in una percentuale dei compensi, diretta a tenere indenne l Avvocato di quelle spese, pure affrontate per l esecuzione dell incarico, che sono difficilmente parcellabili sulla singola pratica (telefonate, fotocopie, consumi, spese di segreteria e simili). Tale rimborso a percentuale fu previsto dapprima in materia stragiudiziale, poi anche in materia contenziosa, ma sui soli onorari, ed infine sull intero ammontare dei compensi, tanto stragiudiziali quanto giudiziali. Il rimborso forfetario (ora nella misura del 12,50%), al di là del nomen, rappresenta una voce imponibile fiscalmente e, logicamente, esso è incompatibile con l addebito specifico al cliente di voci di spese generali, realizzandosi altrimenti una duplicazione di rimborsi. L importante, ad ogni modo, è che si tenga a mente che: 1) sotto il profilo fiscale la voce rimborso forfetario è una voce imponibile perché non documentata sulle singole pratiche, ma sull intera attività professionale (vogliamo dire, banalmente, che quel rimborso non trova un giustificativo imputabile alla 21

4 22 Capitolo Terzo singola pratica ma è correlato a spese di esercizio dello studio nel suo complesso); 2) nei rapporti col cliente, parcellare il rimborso spese generali e poi parcellare anche voci di spesa generale significherebbe aumentare ingiustificatamente il compenso. Qualche problema specifico in ordine al rimborso forfettario si pone con riguardo alla liquidazione giudiziale a carico del soccombente. Il primo è se occorra una domanda specifica di condanna al pagamento del rimborso forfettario. La risposta prevalente è negativa in quanto la domanda di condanna alle spese conterrebbe anche quella del rimborso forfettario, che ne è una componente (in questo senso Cass. 7886/03,5581/03 e 20488/04; contra Cass /04). Il secondo è se, omessa in sentenza la condanna esplicita del soccombente anche al pagamento del rimborso forfettario, tale voce possa essere ritenuta implicita nella condanna alle spese e, quindi, precettata. In questo senso è Cassazione 10416/2003 che estende l automatismo anche alla formazione del titolo; la citata Cass. 7886/03, invece, statuisce che, mancando una esplicita condanna (che avrebbe potuto essere emessa anche senza esplicita domanda), la voce non possa essere precettata. 7. Le spese superflue Sempre per il caso di soccombenza, il Giudice può non liquidare a favore del vincitore (o ridurre, evidentemente) le spese che ritiene eccessive o superflue (art. 92 c.p.c.). La norma ci sembra riferirsi alle sole spese in senso tecnico (queste, appunto, di cui stiamo parlando) e ci pare avere un ambito molto limitato (seppure sia mai stata consapevolmente applicata): riusciamo ad immaginare le difese scritte a stampa su carta india e rilegate in marocchino, il cui costo, per rimanere nell esempio, il Giudice non ammetterà a rimborso, perché superfluo rispetto ad un bel lavoro di dattilografia o equivalente. Possono essere ritenute superflue le spese di due o più consulenti; lo sono le trasferte del procuratore fuori del circondario. Altre ipotesi sono espressamente disciplinate ed attengono anche ai compensi (il caso del collegio difensivo di cui diremo, ad esempio). Ripetiamo: la questione attiene solo ai rapporti tra vincitore e soccombente in giudizio. 8. Diritti I compensi veri e propri sono i diritti (di procuratore) e gli onorari (di avvocato). Come preannunciammo in apertura, la parola diritto evoca la figura del procuratore; cioè di colui che, in rappresentanza della parte, compie tutti gli atti diretti a dare impulso al processo civile (innanzitutto e, poi, anche amministrativo, tributario). Con i diritti viene remunerata un attività seriale, ripetitiva, indifferente alla difficoltà dell affare, che però non è attività meramente mate-

5 I compensi dell Avvocato riale: essa richiede in ogni caso un impegno intellettuale di attenzione e di precisione, oltre che la conoscenza delle norme processuali (la redazione di una nota d iscrizione a ruolo, di una relata di notifica, di un intimazione a testi, la dichiarazione di morte della parte, ad. es.) ma uguale quale che sia, ripetiamo, la questione giuridica sottesa. Ci pare giusta, perciò, la statuizione che il diritto (di procuratore) sia fisso nel suo ammontare, ma variabile in funzione del valore dell affare cui si riferisce. I diritti maturano, salvo eccezioni, nel solo processo civile (ed amministrativo e tributario) ed in tale ambito non maturano nel processo di cassazione. Nella vigente tariffa forense (approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127) le voci di attività che danno diritto a compenso sono elencate partitamente per il processo di cognizione, per quello di esecuzione e per i procedimenti speciali. I relativi diritti sono, come abbiamo detto, fissi per ciascun scaglione di valore della controversia. Sono altresì diritti, unici per qualsiasi valore, le vacazioni (che remunerano il tempo superiore ad un ora per ciascun atto procuratorio), le domiciliazioni (che non maturano a carico del soccombente), le trasferte (tra un minimo ed un massimo a prescindere dal valore, che risarciscono l allontanamento del procuratore dalla residenza) e, infine, la collazione degli scritti (per scaglioni di valore). La semplice lettura della tabella dei diritti, cui rimandiamo senz altro, descrive minutamente la progressione del processo e, in qualche modo, svela l attività latamente esecutiva dell avvocato, quella parte del suo lavoro che spesso rimane oscura al cliente ed al giudice e, talora, anche all Avvocato stesso, almeno sino a quando non mette mano alla (nota) specifica (delle spese e delle competenze) della singola vertenza. La (nota) specifica dei diritti racconta la storia della singola vicenda legale, dalla nascita (posizione e archivio) alla sua formulazione scritta (redazione citazione) alla instaurazione del contraddittorio, al suo epilogo (esame sentenza). Sui diritti di procuratore, correttamente ma compiutamente parcellati, può giocarsi la sorte del giovane collaboratore di studio, del corrispondente, del lavoro seriale dell intero studio e, se gli Avvocati redigessero le specifiche di causa come atti difensivi e i Giudici le leggessero, anche quella della liquidazione a carico del soccombente. Sulla specifica dei diritti si scontrano, nella difficile pratica del farsi pagare dal cliente, due scuole di pensiero : quella di chi sostiene che una nutrita specifica dei diritti fa comprendere meglio la mole del lavoro svolto; e quella di chi sostiene che essa irrita ed indispone il cliente, che sarebbe indifferente a tale tipo di sollecitazione e desidera tagliare a corto con una questione in ogni caso non piacevole. L applicabilità di questo o quel diritto, la compatibilità o meno di due di essi, la replicabilità di alcuni in specifica hanno formato oggetto di un vasto, minuto e puntiglioso contenzioso (e della conseguente giurisprudenza) di cui non è possibile qui dare conto. Ciò che si può ed è opportuno senz altro ribadire è che, tendenzialmente, la tariffa forense dei diritti si applica, nella sua interezza e nei suoi limiti, tanto nel rapporto di soccombenza in giudizio quanto in quello di clientela; ontologica- 23

6 24 Capitolo Terzo mente, cioè, il compenso di quello che era il procuratore del processo civile è lo stesso a prescindere dalla sede in cui viene determinato e di tale principio, ma in modo più articolato, troveremo applicazione anche per gli onorari. Può in questa sede ricordarsi che l Avvocato è obbligato alla redazione ed al deposito della nota specifica (cui, tra l altro e giustamente, corrisponde un diritto procuratorio) sia dall art. 59 L.P. sia dall art. 75 disp. att. c.p.c.. Il primo, temporalmente anteriore, prevede anche una sanzione, molto raramente applicata. 9. Onorari Gli onorari sono la voce dei compensi che corrisponde all attività altamente intellettuale dell avvocato, del difensore; di chi, lo abbiamo detto, studia il caso, elabora la strategia difensiva, la attua negli scritti, nelle discussioni orali e nella trattativa con la controparte. L attuale tariffa forense (il già citato D.M. 127/04) è organizzata in tre capitoli: il primo per gli onorari, i diritti (questi ultimi già esaminati) e le indennità per l attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; il secondo per l attività penale ed il terzo per la materia stragiudiziale (civile, penale, amministrativa e tributaria). Del primo capitolo resta, dunque, da esaminare la tabella degli onorari per l attività giudiziaria civile. Essa è articolata per Autorità Giudiziaria: a) Giudice di Pace; b) Tribunale e Commissione Tributaria di I grado; c) T.A.R.; d) Corte d Appello e Commissione Tributaria Regionale; e) Cassazione e altre Magistrature Superiori; f) Corte Costituzionale, Corte Europea per i diritti, Corte di Giustizia C.E.E.; g) procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari (che sono quelli relativi al sistema dell intavolazione immobiliare di absburgica memoria), pure distinti per A.G. Le voci della tariffa giudiziaria sono pensate con riferimento ai vari atti del processo nei quali si estrinseca la attività dell Avvocato (citazione, ricorso, comparsa, discussione, motivi aggiunti etc. etc.) e, abbiamo detto, in relazione ai diversi Giudici innanzi ai quali si patrocina. Anche in questa tabella vi è l articolazione per valore; ma, a differenza che per i diritti, l importo di onorario, per ciascuna voce e ciascuno scaglione di valore, varia tra un minimo ed un massimo. Gli onorari aumentano in relazione al maggior valore ma la progressione in aumento è attenuata; così che, in definitiva, l onorario incide progressivamente in misura sempre minore sul valore della controversia. O, ciò che è lo stesso e su cui dovremo tornare per altri profili, l onorario di una controversia del valore di 10 milioni è inferiore alla somma degli onorari di dieci controversie da un milione; e, ancor più incisivamente, l onorario di una causa da un milione di euro è inferiore alla somma degli onorari di mille cause da mille euro. Il lettore della tariffa giudiziaria civile ritroverà nelle voci ammesse a compenso di onorario molte di quelle già rinvenute nella tabella dei diritti (citazio-

7 I compensi dell Avvocato ne, comparse, assistenza alla prova, conciliazione ecc.): ciò trova la sua origine storica nella accennata distinzione delle professioni e la sua attuale giustificazione nel diverso profilo da cui la stessa attività (redazione citazione, sessione col cliente, ad. es.) viene vista: attività prevalentemente esecutiva per i diritti ed attività di impegno intellettuale per gli onorari. Il secondo capitolo della Tariffa attiene alle attività del settore penale. La relativa tabella è quella che ha subìto, nel recente D.M. 8 aprile 2004, n. 127 di approvazione della vigente tariffa forense, le maggiori modifiche: l attività giudiziaria penale è stata articolata e descritta in un numero molto maggiore di voci, distinte per A.G. (ivi compresa quella che, pur essendo articolata per A.G., è tipicamente stragiudiziale e riguarda i pareri che esauriscono l attività). La Tariffa stragiudiziale (capitolo terzo), che è intitolata come civile, penale e amministrativa ma fondamentalmente attiene la materia civile, è articolata sulle seguenti categorie di funzioni: mera consulenza (orale o scritta), assistenza in specifiche vicende, assistenza continuativa (procedure concorsuali, pratiche successorie, liquidazioni), gestione amministrativa, assistenza ad arbitrati irrituali, arbitrati. La attività stragiudiziale civile non viene remunerata che con onorari ma l affermazione non è assoluta: essa può comportare in via preliminare o complementare l esecuzione di attività procuratorie, quali visure,diffide da notificare, trascrizioni o cancellazioni che, previste nella tabella dei diritti del processo civile di cognizione o esecuzione, vanno con essi retribuite. Gli onorari sono determinati per scaglioni di valore dell affare, con previsione di un minimo ed un massimo talora individuati in percentuale. Anche per questo terzo capitolo, più che una descrizione sintetica quale quella da noi data, varrà la lettura delle tabelle a familiarizzare il giovane avvocato con la tariffa stragiudiziale. 10. Criteri generali di liquidazione I criteri generali di liquidazione del compenso degli avvocati sono enunciati in parte nella legge professionale, in parte nella legge del 1942 sugli onorari giudiziali civili, in parte nelle leggi del 1949 e 1957 aventi tale specifico oggetto. Tali criteri sono poi tralatiziamente riprodotti ed integrati, con pochi aggiustamenti, nei DD.MM. che, in virtù appunto delle predette leggi, con cadenza ufficialmente biennale, approvano le nuove tariffe redatte dal Consiglio Nazionale Forense. I problemi di applicazione della tariffa forense per giungere alla quantificazione del compenso sono sostanzialmente tre: a) individuazione temporale della tariffa (il D.M.) da applicare tra quelle che si sono succedute nel tempo; 25

8 26 Capitolo Terzo b) determinazione del valore della controversia (per appostare la pratica, la causa o l affare in uno scaglione di valore); c) rilevazione degli indici che rendono possibile liquidare le singole voci di compenso tra il minimo e il massimo dello scaglione prescelto (o, in casi di eccezione, sforare tali limiti). Cerchiamo di fissare pochi ma fondamentali punti: 1) nel caso che la prestazione professionale si sia svolta nell arco temporale di vigenza di più tariffe, i diritti sono liquidati con quella vigente al tempo di esecuzione della singola attività e gli onorari con quella vigente al momento della cessazione dell attività nel suo complesso; mai, però, con la tariffa vigente al momento in cui la liquidazione viene eseguita, se ancora successiva; 2) la questione del valore della pratica non esiste, ovviamente, per l attività penale, ove contano in aggiunta al criterio del grado della A.G. la complessità, intensità, durata, pregio dell opera. Per la materia civile, sono gli articoli 6 della tariffa giudiziale e 5 della tariffa stragiudiziale a dettare le regole per determinare il valore della controversia o affare; 3) per il solo contenzioso civile (e tributario ed amministrativo), che può dar luogo ad una liquidazione delle spese in favore del vincitore, esiste il problema del rapporto tra liquidazione a carico del soccombente e liquidazione a carico del cliente (vincitore o soccombente che sia) in favore dell avvocato. Già la L.P., all art. 61, 2 comma, enuncia la possibilità che la liquidazione a favore dell avvocato del vincitore (che nell interezza fa comunque carico al vincitore stesso) possa essere maggiore di quella disposta dal Giudice a titolo di rimborso a carico del perdente; 4) il citato art. 6 della tariffa giudiziaria civile legittima una prima ipotesi di divaricazione tra liquidazione di soccombenza e liquidazione di clientela. Infatti, per il civile sancita la regola che il valore si determina a norma del codice di procedura è statuito che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Per l amministrativo sancito il riferimento al codice di procedura civile ed all interesse sostanziale tutelato è previsto che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti ; 5) ed inoltre la divaricazione è legittima se: a) si tratta di quelle spese superflue di cui abbiamo detto, di cui il Giudice può escludere la ripetizione ma che debbono essere dal cliente rimborsate all Avvocato; b) si tratta del caso previsto dall art. 9, comma 5, Legge 794/1942: che la somma attribuita dal Giudice al vincitore sia inferiore a quella domanda-

9 I compensi dell Avvocato ta; essa determina il valore della causa ai fini delle spese a carico del soccombente (mentre tra avvocato e cliente il valore è dato dalla domanda); c) dipende dal fatto che l Avvocato non ha adempiuto, nel processo, allo specifico obbligo, impostogli dall art. 59 L.P., di depositare la nota specifica all atto del passaggio in decisione della causa, di tal che il Giudice è costretto a liquidare in base agli atti della causa ; d) si verifica lo sforamento tariffario di cui al punto successivo. Al di fuori di questi casi e tendenzialmente, non dovrebbe esservi discrepanza tra liquidazione di soccombenza e liquidazione di clientela per gli affari processuali. Lo sforamento del minimo tariffario è quasi un mistero. La L.P., all art. 60, comma 5, lo consente al Giudice quando la causa risulti di facile trattazione con decisione motivata. Lo consente pure la L. 794/42 all art. 4, comma 2, nelle cause di particolare semplicità. Le tariffe che si sono succedute nel tempo recano, invece, una regola diversa; la tariffa vigente alla luce del D.M. 127/2004 così enuncia all art. 4 per la tariffa giudiziaria civile: Gli onorari minimi sono inderogabili. Soltanto quando fra le prestazioni dell avvocato e l onorario previsto [ ] appaia [ ] una manifesta sproporzione possono essere [ ] diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi ha interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell Ordine. Tale norma viene interpretata nel senso che i minimi non sono derogabili nel rapporto di clientela, ma solo in quello di soccombenza, su iniziativa della parte interessata che presenti il parere del C.d.O. Vale a dire che il prevedibile soccombente, per limitare le perdite, deve riconoscere la semplicità della questione che lo vedrà soccombere e chiedere che gli onorari di soccombenza siano diminuiti. Con l ulteriore conseguenza che il vincitore in tesi ovvio e incontestato proprio in tale caso vedrà la sua scontata vittoria quantitativamente ridotta da un rimborso delle spese legali legittimamente inferiore alle somme che pagherà al suo Avvocato. La riproduzione, però, della stessa regola all art. 9 della tariffa stragiudiziale, ove non vi è un soccombente, incide sulla soluzione dianzi prospettata, ponendo altresì un altro problema: il parere al C.d.O., per andare in violazione dei minimi nello stragiudiziale, lo dovrà chiedere il cliente? O il Giudice, d ufficio, in sede contenziosa? Ma la legge professionale li legittima a tanto? Crediamo di poter dire che ci troviamo di fronte ad uno dei non isolati casi in cui C.N.F. e Ministero abbiano per lunghi anni perseverato nell errore o nell equivoco. Anche su questo punto occorre la lettura abbinata con il paragrafo finale. Noi sosteniamo che per le liquidazioni giudiziali nulla sia mutato (anzi, molto avvocatescamente, si potrebbe sostenere che il decreto Bersani abbia fatto cadere le limitate possibilità del Giudice di liquidare al di sotto dei minimi), mentre tutto sia possibile tra Avvocato e cliente; 27

10 28 Capitolo Terzo 6) tariffa giudiziale e tariffa stragiudiziale possono anche essere applicate congiuntamente, vuoi perché ad una attività non contenziosa è seguita quella giudiziale, vuoi perché una lite è conclusa con transazione. In questo caso è necessaria una precisazione: esiste nella tariffa giudiziaria civile una voce che remunera l attività che ha portato le parti della lite alla transazione; e quella sarà l unica voce da applicare se la conciliazione avrà avuto un oggetto corrispondente a quello della lite. Quando, invece, la transazione sarà stata complessa, vale a dire avrà definito il contenzioso anche con la creazione di rapporti nuovi, dovrà trovare applicazione anche la tariffa stragiudiziale. Esempio: se la causa di finita locazione viene conclusa con l accordo circa il rilascio e le sue modalità, siamo nella mera conciliazione della causa; se la causa sarà transatta attraverso la stipula di una nuova locazione o, addirittura, la vendita all inquilino dell immobile, siamo nell ambito della transazione complessa che va remunerata anche con compensi stragiudiziali (quelli per la stipula della locazione o della compravendita); 7) il cliente che si serve di più avvocati li deve remunerare tutti; ciascuno per l attività effettivamente svolta. Il soccombente nel giudizio civile, che sia condannato nelle spese, rimborsa quelle della difesa singola. Sul punto sostanzialmente l art. 62 L.P.: Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l opera loro nell interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest ultima al proprio onorario, salvo quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso con gli altri avvocati. La stessa norma si applica nei giudizi penali. E l art. 6 L.794/42 (relativa al solo processo civile) Se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del proprio cliente, agli onorari per l opera prestata. Dalla parte soccombente sono dovuti, però, gli onorari per un solo avvocato ; 8) il caso dell Avvocato che assista più clienti o che difenda un cliente contro più parti merita anch esso la spendita di qualche parola. Cominciamo col dire che il caso non ha alcuna disciplina specifica nello stragiudiziale: ciò vuol dire che si applicheranno le regole della logica: o vi è una sola questione che vede più soggetti interessati alla stessa posizione (più venditori dello stesso cespite, più titolari di una servitù, ad es., o, come potremmo dire, una parte plurima) ed allora la parcella unica sarà commisurata sull unitario valore della pratica; o vi saranno tante questioni, sia pure parallele o identiche, quanti sono i clienti ed allora vi saranno tante parcelle commisurate sulla singola posizione. Per il giudiziario, tanto civile quanto penale, esistono invece delle norme tariffarie ad hoc: l art. 5, comma 4 della tariffa civile e l art. 3, commi 1 e 2 della tariffa penale. Norme spesso incomprese, esse sono, di fondo, delle norme di disfavore per l Avvocato, ma trovano applicazione corretta solo in pochi casi. Per la loro applicazione si richiede, infatti, che le questioni affrontate per la pluralità di clienti o contro la pluralità di avversari siano identiche; se dieci impiegati assunti al VII livello in

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