NEWS FISCALI E SOCIETARIE NOVEMBRE 2011 FISCALITA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

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1 Milano Roma News fiscali e societarie Novembre 2011

2 FISCALITA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Acconto IRPEF di novembre ridotto dal 99% all 82% L acconto IRPEF da versare entro mercoledì 30 novembre 2011 dovrà essere calcolato non più sul 99% ma sull 82% della Differenza indicata nel rigo RN33 del modello UNICO PF, scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata. La differenza sarà versata a giugno La riduzione dell acconto all 82% interessa tutti i soggetti tenuti al versamento, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali). I suddetti soggetti dovranno pertanto: - ricalcolare l acconto 2011 complessivamente dovuto applicando la percentuale dell 82% all importo del rigo RN33; - scomputare dall importo così ottenuto quanto eventualmente già versato a titolo di 1^ rata dell acconto. Qualora il contribuente utilizzi il metodo previsionale, il versamento dell acconto sarà considerato sufficiente se almeno pari all 82% (e non al 99%) del rigo RN33 Differenza di UNICO 2011 PF. Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell acconto nella misura del 99% spetta un credito d imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24. Qualora sia già stato effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d imposta provvederanno a restituire nella 2

3 retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute; nel caso i sostituti d imposta non siano in grado di riconoscere tale riduzione dell acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, la restituzione dovrà avvenire nella retribuzione successiva. (D.P.C.M. del 21 novembre 2011) Dal collegio sindacale al sindaco unico: il nuovo art c.c. Per effetto della c.d. legge di stabilità è stata modificata la disciplina del collegio sindacale di SpA e Srl, prevedendo l obbligo di nominare un sindaco unico in luogo del vecchio collegio sindacale. E infatti stato modificato l art c.c., non più intitolato collego sindacale e revisore legale dei conti ma sindaco unico e revisore legale dei conti. A riguardo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti fornisce una interpretazione della nuova norma, in attesa che il Ministero della Giustizia e dell Economia diano la corretta chiave di lettura. L art stabilisce l obbligo per le Srl di nominare un sindaco unico se il capitale sociale non è inferiore a quello stabilito per le società per azioni ( ) o se la società ha i seguenti requisiti: - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; - per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell art bis, ovvero (i) totale attivo dello stato patrimoniale : ; totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: ; (iii) dipendenti occupati in media durante l esercizio: 50 unità. Le diverse ipotesi prospettate sono le seguenti: 3

4 - Srl che non supera i parametri dimensionali previsti dall art : facoltà di nominare collegio sindacale o sindaco unico; - Srl che supera i parametri dell art e supera anche il limite di 1 milione di euro sia di ricavi sia P.N.: obbligo nomina collegio sindacale; - Srl che supera i parametri dell art e ricavi o P.N. sono sotto la soglia di 1 milione di euro: obbligo di nomina del collegio sindacale; facoltà di nominare sindaco unico, se previsto dallo statuto. Nelle SpA invece è stato mantenuto l obbligo di nominare il collegio sindacale se l ammontare dei ricavi o del P.N. è superiore a 1 milione di euro; se invece entrambi non superano la soglia vi è la facoltà di nominare il sindaco unico. Di seguito una tabella riepilogativa dei possibili casi che si possono presentare: La legge di stabilità entrerà in vigore il 1 gennaio 2012 ma gli effetti delle modifiche sull organo di controllo si produrranno solo nel tempo, data l inderogabilità del termine di carica triennale dei sindaci. Il collegio sindacale è destinato a svolgere le sue funzioni fino alla scadenza del mandato, cioè fino alla data di assemblea per l approvazione del bilancio relativo all esercizio della carica. (L. 12 novembre 2011, n. 183 in G.U. 14 novembre 2011, n. 265 ) 4

5 Imposta di registro, ipotecaria e catastale versate mediante F24 Il DM dell 8 novembre 2011 ha esteso le tipologie di tributi che possono essere versate mediante F24 a: - le imposte sulle successioni e donazioni; - l imposta di registro; - le imposte ipotecaria e catastale; - le tasse ipotecarie; - l imposta di bollo restano ancora valide le precedenti modalità di pagamento quando l imposta è corrisposta (i) mediante pagamento dell imposta ad intermediario dell Agenzia; (ii) mediante pagamento dell imposta all ufficio dell Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in c/c postale; - l imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine; - i tributi speciali; - i relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l inosservanza della normativa catastale. Per l effettiva applicazione della nuova disciplina si deve attendere il provvedimento dell Agenzia delle Entrate, d intesa con l Agenzia del Territorio. (D.M. 8 novembre 2011) 5

6 DOCUMENTI INTERPRETATIVI Comunicazione dei beni dell impresa concessi in uso ai soci e familiari L art. 2, comma 36 sexiesdecies della c.d. legge di stabilità ha previsto che i soggetti che esercitano attività d impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunichino all Anagrafe Tributaria i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari. Con provvedimento del 16 novembre 2011, L Agenzia delle Entrate ha esteso tale obbligo anche in caso di finanziamento e capitalizzazione da parte del socio o familiare nei confronti della società concedente il bene. Non solo, il suddetto provvedimento ha stabilito che la comunicazione deve essere effettuata anche con riferimento ai beni concessi in godimento ai familiari dei soci ovvero ai soci o familiari di altre società appartenenti al medesimo gruppo. L obbligo di comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile e, pertanto, da includere nella categoria altro, siano di valore non superiore a 3.000, al netto dell imposta sul valore aggiunto applicata. (Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 novembre 2011 e L. 12 novembre 2011, n. 183 in G.U. 14 novembre 2011, n. 265 ) Detrazione del 36% solo se il contribuente conserva la certificazione che attesta il costo di produzione A seguito dell abrogazione dell obbligo di comunicazione di inizio lavori, i contribuenti che intendono fruire della detrazione del 36% devono conservare i seguenti documenti: - le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di 6

7 inizio dei lavori e che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili; - la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; - le ricevute di pagamento dell ICI, se dovuta; - la delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; - in caso di lavori effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all esecuzione dei lavori; - la comunicazione preventiva contenente la data di inizio lavori da inviare all Azienda sanitaria locale, se obbligatoria; - le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute; - le ricevute dei bonifici di pagamento. (Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2 novembre 2011, prot. n ) Linee guida sulle liti pendenti L Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare sulla definizione delle liti pendenti (già trattate nelle news fiscali e societarie di agosto-settembre 2011). Si ricorda che sono definibili le liti pendenti alla data del 1 maggio 2011 di valore superiore a sugli atti emessi dall Agenzia delle Entrate dinanzi ai seguenti organi giurisdizionali: (i) Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio e (ii) Giudice ordinario, compresa la Corte di cassazione. Affinché una lite sia pendente, e pertanto definibile, è necessario che la controversia sia originata da avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione e che alla data del 1 maggio sia stato notificato il ricorso 7

8 all Ufficio da parte del contribuente ed entro il 5 luglio non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva. Si deve trattare di atti impositivi e quindi sono escluse le comunicazioni di irregolarità, le risposte ricevute da istanza di interpello, i dinieghi di autotutela e tutti quegli atti finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori. La somma da versare ai fini della definizione è così determinata: (i) se il valore della lite non è superiore a la somma dovuta è di 150; (ii) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000, l importo da versare è pari al: - 10% se risulta soccombente l Agenzia delle entrate; - 30% se non è intervenuta alcuna pronuncia; - 50% se risulta soccombente il contribuente. Qualora le somme versate in sede di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto all importo dovuto per la chiusura della lite, non occorrerà effettuare alcun versamento. Né spetta il rimborso della differenza, salvo il caso in cui l Agenzia delle Entrate risulti soccombente sulla base dell ultima o unica pronuncia non definitiva emessa. Ai sensi dell art. 39, comma 12, lett. c), le liti fiscali suscettibili di definizione sono sospese ex lege dal 6 luglio 2011 al 30 giugno La definizione si perfeziona con il versamento dell intera somma dovuta entro il 30 novembre 2011 e con la successiva presentazione, entro il 2 aprile 2012, della relativa domanda di definizione. Dopo che l Ufficio ha preso atto della presentazione delle domande di definizione, la sospensione si protrarrà dal 30 giugno fino al 30 settembre Entro tale ultima data gli Uffici dovranno comunicare al contribuente l eventuale diniego della definizione. (Agenzia delle Entrate, Circolare 24 ottobre 2011, n. 48) 8

9 Rivalutazione terreni e partecipazioni detenute alla data del 1 luglio 2011 Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. dd), ha previsto la possibilità di rideterminare il costo fiscale (i) dei terreni edificabili o con destinazione agricola e (ii) delle partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1 luglio 2011 e non detenuti in regime di impresa. A tal fine, il contribuente è tenuto al versamento di un imposta sostitutiva pari a: - 2% per le partecipazioni non qualificate e - 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni del valore risultante da un apposita perizia giurata di stima. Tale perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2012 da professionisti abilitati. La lett. dd-bis) del suddetto decreto ha poi esteso le categorie di soggetti che possono avvalersi della possibilità di rivalutazione anche alle società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari che all esito del giudizio ne abbiano acquistato piena proprietà. Il legislatore ha poi previsto che qualora i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rivalutazione sugli stessi beni rivalutati oggi, è possibile detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella precedentemente già versata. L Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che se vi sono rate ancora pendenti derivanti dalla precedente rivalutazione (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) queste non sono dovute. Per i contribuenti che in sede di nuovo versamento, dovranno pagare un imposta sostitutiva inferiore rispetto a quella risultante nella precedente rivalutazione, è prevista la possibilità di chiedere a rimborso la differenza. Il termine di decadenza del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica il versamento e cioè dalla data di pagamento dell intera imposta sostitutiva ovvero dalla data di versamento della prima rata. 9

10 La disciplina dei rimborsi si applica anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011). Per tali somme la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell imposta o della prima rata dell ultima rideterminazione effettuata. Se quest ultimo termine è già scaduto, è consentito presentare istanza di rimborso entro 12 mesi dal 14 maggio (Agenzia delle Entrate, Circolare 24 ottobre 2011, n D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106) GIURISPRUDENZA Il credito Iva vale anche se si omette di presentare la dichiarazione Il credito Iva legittimamente maturato può essere inserito nella dichiarazione dell esercizio successivo, anche se il contribuente ha omesso di presentare il modello nel periodo d imposta in cui si è generato il credito. (Ctr Lombardia., sentenza 79/13/2011) Sulle migliorie dell immobile in leasing non spetta la detrazione Iva Le migliorie realizzate su un immobile condotto in leasing, che non possono essere utilizzate autonomamente, costituiscono spese pluriennali deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio e, non essendo beni strumentali ammortizzabili, non può essere richiesta a rimborso l Iva. (Ctr Milano, sentenza 31 maggio 2011, n. 117) 10

11 SOCIETA E IMPRESA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E INTERPRETATIVI Le società tra professionisti Dal 1 gennaio 2012 potranno essere costituite le società tra professionisti (Stp) oppure le società già esistenti che abbiano un oggetto diverso da quello professionale, potranno essere trasformate in Stp con oggetto professionale. L art. 10, comma 3, della c.d. legge di stabilità prevede che i professionisti potranno utilizzare uno qualsiasi dei modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ovvero società di capitali, società di persone o cooperative; ciò che conta è però l obbligo di apporre nella ragione sociale, l espressione società tra professionisti. Dalla scelta del tipo sociale ne deriva poi l applicazione delle regole relative a ciascun tipo: responsabilità patrimoniale dei soci, capitale sociale minimo, etc. I soci di una Stp possono essere: - professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; - professionisti di Stati Ue; - soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche ; - soggetti non professionisti che diventano soci della Stp per finalità di investimento, cioè i soci di capitale. L atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci. L organo amministrativo può invece essere composto interamente da non professionisti o da non soci. 11

12 E poi necessaria l assegnazione dell incarico professionale ai soci abilitati e questo incarico deve riguardare le sole attività riservate, per le quali il professionista è responsabile personalmente verso il cliente, secondo le norme deontologiche e gli artt e ss. c.c. Potranno invece essere svolte dai dipendenti della società le attività non riservate come la tenuta della contabilità, l elaborazione delle dichiarazioni dei redditi o i bilanci etc. In tema di professione la legge di stabilità ha anche abolito le tariffe minime degli ordini professionali. (L. 12 novembre 2011, n. 183 in G.U. 14 novembre 2011, n. 265 ) Aumento dell 1% dei contributi INPS Gestione separata La c.d. legge di stabilità 2012 ha previsto un aumento di un punto percentuale dei contributi previdenziali dovuti per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 26% al 27%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72%, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate all INPS. Pertanto, dal 2012 i soggetti in esame dovranno versare un contributo di 27,72%. Per i soggetti invece iscritti anche ad un altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l aliquota contributiva previdenziale passa invece dal 17% al 18% e continua a non essere dovuto il contributo assistenziale dello 0,72%. (L. 12 novembre 2011, n. 183 in G.U. 14 novembre 2011, n. 265 ) 12

13 GIURISPRUDENZA Nel concordato preventivo la transazione fiscale è facoltativa La c.d. transazione fiscale è quel fenomeno che consente all impresa in crisi di ottenere un abbattimento e una dilazione delle pendenze con il fisco. Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, le risorse proprie comunitarie, quali l Iva. Per quest ultimo tributo è solo possibile chiedere la dilazione di pagamento. Nell ambito del concordato preventivo è facoltativo effettuare la transazione fiscale con l Agenzia delle Entrate per i debiti erariali. In ogni caso, l Iva non può essere oggetto di falcidia. A precisarlo è la Corte di Cassazione con le sentenze del 4 novembre Queste ultime hanno previsto spetti all impresa decidere se interpellare il fisco, con la consapevolezza che possono presentarsi due situazioni: se non interpellato, il fisco assume i medesimi diritti e doveri degli altri creditori, se invece viene richiesta la transazione, l imprenditore avrà il vantaggio della precisa individuazione del debito tributario e la conseguente maggiore trasparenza della proposta di concordato. (Cassazione, Sez. Civ., sentenze 4 novembre 2011, n e ) Ricorso per Cassazione senza deposito degli atti Il contribuente che fa ricorso per Cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie non deve depositare gli atti già presentati nel fascicolo d ufficio. A precisarlo sono le Sezioni unite della Cassazione con sentenza depositata il 3 novembre 2011, ribaltando l orientamento precedentemente assunto dalla sezione tributaria della Suprema Corte. (Sezioni unite della Cassazione, sentenza 3 novembre 2011, n ) 13

14 Esclusa da responsabilità della 231 la società che viene cancellata dal Registro delle imprese La cancellazione della società dal Registro delle imprese, a seguito dell approvazione del bilancio finale di liquidazione, comporta l estinzione dell illecito dell ente e, pertanto, la non prosecuzione dell esercizio dell azione penale. La suddetta fattispecie è assimilabile all estinzione del reato in caso di morte della persona fisica a cui il reato è attribuito. (Trib. Milano, Sez. Pen., sentenza 20 ottobre 2011) Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa. 14

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Detrazione del 36% Giovedì 10 Novembre 2011 10:48 Con il Provvedimento 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646, l`agenzia delle Entrate individua i documenti che i contribuenti devono conservare, ed esibire

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