Oggetto: Circolare Tecnica Gennaio 2012

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1 Oggetto: Circolare Tecnica Gennaio 2012 Milano, 16/01/2012 Di seguito sono sinteticamente elencate le novità a livello previdenziale, fiscale e contrattuale relative al periodo in oggetto e per le quali abbiamo provveduto ai necessari aggiornamenti. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE LEGGE MONTI: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE ( SUPP. ORD. N. 276 DELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 27 DICEMBRE 2011). La legge Monti è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Di seguito un riassunto delle novità così come modificate in sede di conversione. Articolo 21 L'INPDAP e l'enpals sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'inps. Articolo 40 Si può compilare il libro unico del lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non più entro il giorno 16 del mese successivo. SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INPS: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2011 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2012 (CIRCOLARE N. 155 DEL 14/12/2011) Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. Aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive. ZETA SERVICE Srl Sede legale: C.so Mazzini, Lodi C.F e Part. IVA Reg. Impr. - Lodi Banca Popolare di Lodi Sede IBAN: IT84O Capitale Sociale: Sedi Operative Milano Via Caviglia, Milano Tel Fax Lodi Via della Selvagreca, 10/D Lodi Tel Fax Giulianova Viale Orsini, Giulianova (TE) Tel Fax Meda Corso della resistenza, Meda (MB) Tel Fax ZETA SERVICE BOLOGNA Srl Via G.Amendola, Bologna Tel Fax Certificati dal Great Place To Work Institute

2 1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993). La citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2011, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2012, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS valorizzando l elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli imponibili negativi con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Si ricorda che, ai fini dell imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2011), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2012, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Anche ai fini della certificazione CUD/2012 e della dichiarazione 770/2012, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell imponibile dell anno Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art.22 L. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. 1.1 Compilazione flusso Uniemens. Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda. Esempio di variabile riferita all ipotesi di assunzione nel mese di Dicembre. Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto il 19 dicembre 2011, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a 500,00. L evento Assunzione viene contabilizzato nella busta paga di gennaio 2012, nella quale la 2

3 retribuzione imponibile di gennaio pari, ad esempio, a 1.500,00 sarà aumentata dell importo di 500,00 (per rateo del mese di dicembre), per un totale di 2.000,00. Per quanto attiene al flusso UNIEMENS, per il lavoratore in questione - entro la fine del mese di febbraio devono essere trasmesse due denunce: - la prima, riferita a dicembre 2011, nella quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore (<CFLavoratore>, <Cognome>, <Nome>, <Qualifica1>, <Qualifica2>, <Qualifica3>, <TipoContribuzione>, <CodiceComune>, <CodiceContratto>) anche gli elementi <Assunzione> (<GiornoAssunzione> e <TipoAssunzione>), <Imponibile> con valore pari a zero e <Settimana> (<IdSettimana> e <TipoCopertura>); - la seconda, riferita a gennaio 2012, nella quale, nell elemento <Imponibile>, sarà riportato il valore di assoggettato al regime contributivo in vigore per l anno 2012, mentre nell elemento VarRetributive>,<AnnoMeseVarRetr> sarà riportato , nella <CausaleVarRetr> la causale AUMIMP e in <ImponibileVarRetr> il valore Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n Come noto, l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell art. 1, comma 23 della legge n. 335/95, così come interpretato dall art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n Tale massimale pari, l'anno 2011, a ,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall ISTAT. Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992. Si rammenta che: - il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte; - nell ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva; - in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; 3

4 - ove coesistano nell anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. 2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95 Per i lavoratori dipendenti soggetti al massimale di cui all articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l elemento <EccedenzaMassimale>. Nel caso in cui, nel corso dell anno, vi sia stata un inesatta determinazione dell imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>. Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico. 3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438). L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge n. 67. Per l'anno 2011, tale limite è risultato pari a ,00 annui, corrispondenti a 3.587,00 mensili. Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. 4

5 Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2011 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati. 3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%. Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2012, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2011 di ,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico. 4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva. Nel rimandare a quanto già reso noto in materia[2], si ricorda che l ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del , approvata con D.M , i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi[3]. L individuazione del momento in cui sorge l obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse[4]. Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell imponibile dell anno (ovvero del mese, dal 1 gennaio 2005) al quale era stato imputato. 5

6 4.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute. Il flusso UNIEMENS consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull indennità per il compenso ferie dal 1 gennaio Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l imponibile dell anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all uopo illustrato nel documento tecnico. 5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del T.U.I.R.). L'art. 51 c. 3 del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: - porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; - provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. 6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R. Ai fini della quantificazione forfetaria dell utilizzo in forma privata dell autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell auto di km e riferendone una parte di essi all uso privato; 6

7 la percentuale prevista dalla norma è 30% ( x 30% = x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit). 7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R. Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 1,25%[5]. 8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all art del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006. Nel rispetto della previsione di cui all articolo 1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007 attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. 8.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre Nella citata circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell anno solare (1 gennaio 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell attività. È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l anno è pari al 2,93% calcolato fino alla data di effettivo versamento. 7

8 Le aziende che, al , hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2012 (31 marzo 2012) Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva. Come noto, l articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto ad eccezione di quella maturata nell'anno devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento al netto dell imposta sostitutiva deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all Erario l imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di dicembre 2011, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di febbraio Per individuarne l ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2011 è 3, Adempimenti a carico del datore di lavoro. Con riferimento ai lavoratori per i quali nell anno 2011 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell 11%. L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all INPS. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all atto del versamento dell acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 9). 9. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio. Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio 8

9 della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale[6], le erogazioni liberali ed i fringe benefit. Si richiama l attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> 2 e 2T, con l indicazione della matricola di provenienza. Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1 gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l elemento <Matricola Azienda> con il codice dell azienda di provenienza. INPS: D.L. N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI N. 75 DEL30 LUGLIO 2010 ESTENSIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TELEMATICI OFFERTI DALL INPS AI CITTADINI E N. 277 DEL 24 GIUGNO 2011 ISTANZE E SERVIZI PRESENTAZIONE TELEMATICA IN VIA ESCLUSIVA DECORRENZE. CONCLUSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CISOA (CIRCOLARE 163 DEL 27/12/2011) Con la presente circolare e in relazione al programma di estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall Inps ai cittadini si stabilisce la conclusione del periodo transitorio e l avvio del regime di presentazione telematica in via esclusiva a decorrere dal 1 gennaio Da tale data, pertanto, le domande di autorizzazione alla CISOA dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, sulla base delle indicazioni già fornite nella citata circolare n. 91 del SEZIONE FISCALE AUMENTO DELL ALIQUOTA DI BASE DELL ADDIZIONALE REGIONALE DECRETO LEGGE N. 201 DEL 06/12/2011 Premessa Il Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011, meglio noto come Decreto salva-italia, ha introdotto delle disposizioni fiscali i cui effetti decorrono già dall anno d imposta

10 Misura dell addizionale regionale all Irpef In particolare il comma 1, dell articolo 28 del citato Decreto Legge ha stabilito l incremento della misura base dell addizionale regionale all Irpef portandola dall attuale 0,90% all 1,23%. Il predetto incremento dello 0,33% si aggiunge agli eventuali aumenti deliberati dalle singole Regioni [nella misura dello 0,50%, da cui un aliquota complessiva pari all 1,73% (1,23% + 0,50%)] e a quelli obbligati per gli extra deficit della sanità [nella misura dello 0,30%, da cui un aliquota complessiva, considerando anche l aumento deliberato dalla Regione, pari al 2,03% (1,23% + 0,50% + 0,30%)]. Così, ad esempio, le aliquote da applicare per l anno d imposta 2011, per effetto del citato incremento, risultano essere, nella Regione Lombardia, quelle di cui appresso: Scaglioni di reddito Aliquota Base Reg. Extra Tot. Da 0,00 fino a ,71 1,23% 0,00% 0,00% 1,23% Oltre ,72 fino a ,41 1,23% 0,40% 0,00% 1,63% Oltre ,41 1,23% 0,50% 0,00% 1,73% nella Regione Sicilia, quelle di cui appresso: Aliquota Scaglioni di reddito Base Reg. Extra Tot. Per qualunque reddito 1,23% 0,50% 0,00% 1,73% nelle Regioni Calabria, Campania e Molise (interessate dall incremento dello 0,30% per l extra deficit della sanità), quelle di cui appresso: Aliquota Scaglioni di reddito Base Reg. Extra Tot. Per qualunque reddito 1,23% 0,50% 0,30% 2,03% Applicazione e versamento dell addizionale regionale all Irpef L applicazione di tale incremento risulta ovviamente differenziato a seconda che trattasi della generalità dei contribuenti (persone fisiche) ovvero dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir. Percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente Con riferimento ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente, l addizionale regionale all Irpef è determinata dai sostituti d imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 600/73, all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (quindi già a partire dalle operazioni di conguaglio per l anno d imposta 2011) e trattenuto nel corso 10

11 dell anno d imposta successivo (quindi nel corso dell anno d imposta 2012) in un numero di rate pari a 11, 10 o 9 a seconda del momento di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio. PARTECIPAZIONE DELLE QUOTE DI TFR E TFM ECCEDENTI IL MILIONE DI EURO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DECRETO LEGGE N. 201 DEL 06/12/2011 Premessa Il Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011, meglio noto come Decreto salva-italia, ha introdotto delle disposizioni fiscali i cui effetti decorrono già dall anno d imposta Trattamento di fine rapporto e di fine mandato eccedenti il milione di euro In particolare il comma 31, dell articolo 24 del citato Decreto Legge ha stabilito la partecipazione, alla formazione del reddito complessivo, delle quote eccedenti il milione di euro del trattamento di fine rapporto di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir; delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinate e continuative di cui all articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir; e delle somme e dei valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui sempre all articolo 17, comma 1, lettera c) del medesimo Tuir il cui diritto alla percezione sia sorto a decorrere dal 1 Gennaio Con la suddetta previsione, quindi, alle quote dei trattamenti prima riportati ed eccedenti il milione di euro non si applicherà il regime della tassazione separata di cui all articolo 19 del medesimo Tuir, bensì quello della tassazione ordinaria in quanto facenti parte, a tutti gli effetti, del reddito complessivo del percipiente. Trattamento di fine rapporto e di fine mandato fino a un milione di euro Per contro, ai sensi di quanto previsto dall articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir, il regime della tassazione separata rimarrà applicabile, sino a un milione di euro, per le quote 11

12 di trattamento di fine rapporto di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir; delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinate e continuative di cui all articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir, sempre che il diritto alle predette indennità risultino da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto; e, in ogni caso, per le quote delle somme e dei valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui sempre all articolo 17, comma 1, lettera c) del medesimo Tuir. Compensi e indennità, a qualunque titolo, corrisposte ad amministratori di società di capitali La disposizione di cui al primo periodo del comma 31, dell articolo 24 del decreto legge in esame, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma, si applica, in ogni caso, a tutti i compensi e le indennità corrisposte, a qualsiasi titolo, agli amministratori delle società di capitali. Da ciò se ne dovrebbe dedurre che, ancorché i compensi e le indennità a qualunque titolo corrisposte agli amministratori di società di capitali rispettino i requisiti previsti dall articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir per beneficiare, sino a un milione di euro, della regime della tassazione separata (ad esempio, per le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che il diritto alle predette indennità risulti da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto), le stesse, in ogni caso, concorreranno integralmente alla formazione del reddito complessivo del percipiente. AGENZIA DELLE ENTRATE: ISTITUZIONE CODICE CAUSALE IN F24 PER ANTICIPO CONTRIBUTO MOBILITA ( RISOLUZIONE N.129/E DEL 22/12/2011) Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l Agenzia delle entrate e l INPS è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell Istituto. Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell anticipazione in parola, si istituisce la seguente causale contributo: ACIM denominata Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità 12

13 In sede di compilazione del modello di versamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione INPS, nel campo causale contributo, in corrispondenza, esclusivamente, del campo importi a debito versati. Inoltre nella stessa sezione: - nel campo codice sede è indicata il codice della sede Inps competente; -nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda è indicata la matricola Inps del contribuente; - nel campo periodo di riferimento, nella colonna da mm/aaaa è indicato il mese e l anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna a mm/aaaa non deve essere valorizzata. AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SU DEDUCIBILITA CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE (Risoluzione n. 131/E del ). L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle regole di deducibilità dei contributi di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio Nella risoluzione si ribadisce che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad 5.164,57 euro. In linea generale, se l importo dei contributi versati è inferiore al limite massimo di 5.164,57 euro, la differenza non può essere riportata in avanti e utilizzata nei periodi d imposta successivi. Esiste, tuttavia, un eccezione a questa regola. Infatti, i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari effettuano versamenti annui inferiori a 5.164,57 euro, possono portare a nuovo la differenza tra l importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati e utilizzarla nei 20 anni successivi fino ad un massimo annuo di 2.582,29 euro. Per tali lavoratori, quindi, nel ventennio successivo al primo quinquennio di partecipazione a fondi di previdenza complementare, il limite ordinario di deducibilità posto pari a 5.164,57 euro si incrementa di ulteriori 2.582,29 euro per arrivare a un tetto massimo di 7.746,86 euro fino ad esaurimento del plafond. Non è previsto alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del plafond contributivo accumulato. Viene ipotizzato il caso di un lavoratore di prima occupazione nel 2007 che, nei primi 5 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, versa contributi annui inferiori al limite di 5.164,57 euro secondo lo schema di seguito riprodotto. 13

14 Esempio di costruzione del plafond per un lavoratore di prima occupazione nel 2007 Costruzione del plafond Contributi versati 1.500, , , , ,57 Differenza rispetto al limite di 5.164,57 euro 3.664, , , ,29 0 Plafond accumulato 3.664, , , , ,00 Al termine del quinquennio , il lavoratore considerato nell esempio ha versato complessivamente contributi per ,85 euro e accumulato un plafond di euro, dato dalla differenza tra i ,85 euro previsti dalla norma e i ,85 euro effettivamente versati. Il plafond potrà esse utilizzato nel ventennio successivo (dal 2012 fino al 2031) per portare in deduzione i contributi annui eventualmente eccedenti 5.164,57 euro nel rispetto del limite massimo di 7.746,86 euro. Si ipotizzi che il lavoratore negli anni dal 2012 al 2016 versi contributi secondo lo schema sotto riportato. Esempio di utilizzo del plafond di euro Utilizzo del plafond Contributi versati , , ,00 Utilizzo plafond oltre il limite di 5.164,57 euro 835, , ,29 0 Plafond residuo 9.164, , , , ,99 Il lavoratore, negli anni in cui verserà contributi eccedenti il limite ordinario di 5.164,57 euro, potrà dedurre anche l eccedenza rispetto a tale limite utilizzando il plafond disponibile, ferma restando la soglia massima di 7.746,86 euro. Negli anni in cui i contributi versati saranno inferiori alla limite ordinario di 5.164,57 euro, il plafond rimarrà inutilizzato e sarà riportabile in avanti. Nell esempio prospettato, a fine 2016 il contribuente avrà utilizzato il plafond per 6.001,01 euro e avrà a disposizione un plafond residuo di 3.999,99 euro utilizzabile nei 15 anni successivi fino al

15 ADDIZIONALE REGIONALE LIGURIA: AGGIORNAMENTO ANNO 2011 (LEGGE REGIONALE N.37 DEL 27 DICEMBRE 2011) La Regione Liguria, con articolo 6 della Legge Regionale n. 37 del 27 dicembre 2011, ha stabilito con effetto retroattivo, le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d imposta I sostituti d imposta ne terranno conto all atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2011 a valere sulle rate trattenute nell anno successivo. Gli altri contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l annualità d imposta Reddito imponibile Aliquota applicabile fino a euro 1,23 per cento (**) da euro 1,73 per cento Come si calcola percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra ,01 euro e ,64 euro l imposta determinata con aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra ,64 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale (**) variazione di aliquota ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 201/2011 soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli 1,23 per cento percentuale da calcolarsi sull intero ammontare del reddito imponibile* AGENZIA DELLE ENTRATE: FRINGE BENEFIT AUTO -VALORI PER (SUPP. ORDINARIO N.280 DELLA G.U. N 301 DEL 28 DICEMBRE 2011) Sul Supplemento Ordinario n.280 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011, è stata pubblicata la tabella dei costi chilometrici da utilizzare nel 2012 per calcolare il reddito da assoggettare a ritenute e contributi per le auto assegnate come Fringe Benefit. L aumento rispetto allo scorso anno è di circa il 5%. Ricordiamo che le tabelle sono presenti sul sito dell Aci, nella specifica sezione Fringe Benefit. 15

16 SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI CCNL LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE (Acc. 26/01/2011) L accordo del 26 gennaio scorso per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione, ha istituito (dall 1 luglio 2011) l obbligo contributivo per i nuovi istituti dell Assistenza sanitaria integrativa e dell Ente bilaterale nazionale, anche se il relativo versamento dovrà essere effettuato in un momento successivo secondo le tempistiche fissate dallo stesso CCNL. Tra le organizzazioni datoriali e i sindacati sono ancora in corso di definizione le modalità di funzionamento del Fondo sanitario e dell Ente bilaterale, che saranno denominati rispettivamente Sanilog ed Ebilog, al fine di assicurarne al più presto l effettiva operatività. Si precisa di seguito il trattamento previdenziale e fiscale delle somme in questione. SANILOG Assistenza sanitaria Il contributo per l Assistenza sanitaria integrativa è a carico dei soli datori di lavoro ed è pari a 120 euro annuali (10 euro per 12 mensilità) per ciascun lavoratore non in prova in forza a tempo indeterminato compresi gli apprendisti; tale contributo dovrà essere versato in un unica rata nei modi e tempi che saranno definiti dall istituendo fondo sanitario. Sul piano previdenziale la suddetta somma deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% (art. 9 bis della legge n. 166/91) che dovrà essere versato all INPS in occasione dei versamenti a Sanilog. Dal punto di vista fiscale si rammenta che, in base all art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, le somme versate per l assistenza sanitaria integrativa sono esenti da tassazione fino a 3615,20 euro annui. EBILOG Ente bilaterale nazionale La contribuzione mensile per l Ente bilaterale nazionale è pari, per ciascun lavoratore in forza, a 2 euro a carico azienda e a 0,50 euro a carico lavoratore per 12 mensilità; detta contribuzione dovrà essere versata ad Ebilog in un unica soluzione entro il 31 gennaio del prossimo anno. Sul piano previdenziale la quota a carico azienda deve essere assoggettata al già citato contributo di solidarietà del 10%, mentre la quota a carico lavoratore è soggetta a contribuzione piena; anche in questo caso il versamento all INPS dovrà essere effettuato in occasione dei versamenti a Ebilog. 16

17 Sul piano fiscale i 2 euro mensili a carico delle aziende sono per le stesse interamente detraibili, mentre per il lavoratore l intera quota mensile di 2,5 euro (comprensiva della somma a carico azienda) concorre alla formazione del reddito imponibile. CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA METASALUTE Il 21 novembre FIM, UILM, Federmeccanica e Assistal hanno costituito il fondo di assistenza sanitaria métasalute. Il fondo métasalute ha lo scopo di riconoscere, a decorrere dal 2013, prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle garantite dal servizio sanitario pubblico ai lavoratori iscritti. Potranno aderire al fondo i lavoratori ai quali si applica il ccnl industria metalmeccanica e dell installazione d impianti, in una fase successiva a quella iniziale sarà possibile estendere le prestazioni ai famigliari dell aderente. La contribuzione a carico delle aziende in fase di avvio è stata definita dal CCNL: - per l anno 2011 è di 24 per ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato non in prova) alla data del 31/12/2011, va versata a gennaio 2012 (con modalità da stabilire). Tale importo è imponibile ai fini del contributo di solidarietà del 10%. L importo di 24 per lavoratore non è frazionabile, neppure per le assunzioni avvenute in corso d anno, con l unica eccezione per i dipendenti assenti per CIGO, CIGS per più di 15 giorni in un mese; - per l anno 2012 è di 24 per ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato non in prova) alla data del 31/12/2012, va versata a gennaio 2013 con le modalità di cui al capo precedente; - per l anno 2013 e successivi la contribuzione a carico delle aziende sarà pari ad 2 al mese ed è dovuta esclusivamente per i lavoratori aderenti al fondo métasalute che contribuiranno con un versamento di 1 al mese a proprio carico e saranno beneficiari delle prestazioni del fondo. Perché l attività del fondo abbia avvio sarà necessario il raggiungimento della soglia minima di iscritti nel

18 FONDO ASSISTENZA SANITARIA ALIMENTARISTI FASA CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA C.C.N.L. 22/09/ 2009 A decorrere dal 1 ottobre 2011 è operativo il Fondo di assistenza sanitaria per l industria alimentare FASA costituito con atto pubblico il 29 marzo Sempre dal 1 ottobre 2011 è attiva la copertura sanitaria prevista dall Art. 74-quater del vigente CCNL Industria Alimentare, a favore dei dipendenti delle Aziende industriali alimentari. In base al citato CCNL , la contribuzione al Fondo, a regime, a carico aziendale è pari a.120,00 annui, suddivisa in 12 mensilità. La contribuzione decorre dal 1 gennaio 2011, a favore dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e dei dipendenti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell arco dell anno solare (inclusi parttime, apprendisti ed esclusi i dirigenti). Dal 1 gennaio 2013, superata la fase di start up il finanziamento al Fondo FASA avverrà su base compartecipata e volontaria: la contribuzione potrà essere implementata di ulteriori 2 euro mensili a carico del lavoratore. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con propria quota al fondo FASA, lo stesso decade dall iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione a carico dell impresa. Il fondo FASA è iscritto all Anagrafe dei Fondi Sanitari, come previsto dalla normativa (Decreto Ministero del Lavoro 27/10/2009), pertanto si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali sui contributi versati ai Fondi. Non vi è imponibilità contributiva e fiscale, resta unicamente la contribuzione di solidarietà, dovuta all INPS, nella misura del 10% dei contributi posti a carico azienda (per il 2011 e 2012 l onere è tutto a carico azienda). A decorrere dal 1 gennaio 2012 il versamento del contributo annuo pari a. 120,00 avverrà con cadenza mensile, pagando 10 euro mese per ogni lavoratore. Dal mese di gennaio 2012 in poi, fino a quando non sarà attivo il sistema telematico dell INPS, il versamento si farà con bonifico bancario indicando come causale il codice rilasciato dalla procedura informatica del sito al momento della stampa del modulo per il pagamento. Per qualsiasi informazione utile è possibile rivolgersi agli uffici del fondo: info@fondofasa.it PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO PREVINDAI. Forme di previdenza integrativa a favore dei dirigenti di aziende industriali sono realizzate attraverso il Fondo. Dal 1 gennaio 2010 la contribuzione al Fondo è la seguente: Massimale contributivo annuo Aliquota a carico impresa (%) Aliquota a carico dirigente (%) 18

19 Fino a , Per la quota a carico dei dirigenti, le aziende effettueranno una trattenuta sulla retribuzione. Le aziende e il dirigente possono versare quote aggiuntive rispetto a quanto stabilito dal contratto, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Fondo, senza limite di massimale. Sempre dal 1 gennaio 2010, per i dirigenti in servizio al 1 gennaio 2010 e per quelli assunti o nominati successivamente con anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti, il contributo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore ad 4.000,00 aumentati a 4.500,00 per l'anno 2012 ed a 4.800,00 dal Ai fini della determinazione della base retributiva si fa riferimento a tutti gli elementi utili ai fini del il t.f.r. con esclusione dei compensi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Per i dirigenti cessati in corso d'anno il contributo minimo a carico dell'azienda viene riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento (a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano come mese intero). Inoltre, una quota dell'accantonamento annuale del t.f.r. pari: - al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio per i dirigenti di classe 1 (dirigente vecchio iscritto); - al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio per i dirigenti di classe 2 (dirigente nuovo iscritto con prima occupazione precedente al 28 aprile 1993); - l'intero accantonamento annuale del t.f.r., per i dirigenti di classe 3 (dirigente nuovo iscritto con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993). FONDO PENSIONE PREVINDAPI DIRIGENTI PICCOLA MEDIA INDUSTRIA ACCR 22/12/2010 La contribuzione al Fondo è pari alle seguenti aliquote percentuali calcolate sulla retribuzione globale lorda: Massimale contributivo annuo A carico impresa A carico dirigente Fino a ,00 4% 4% Il massimale annuo è unico per tutti i dirigenti iscritti,nella misura sopra indicata, a decorrere dal 1 gennaio

20 QUADRI SUPERIORI Dal 1 luglio 2011 viene attivata una forma di previdenza integrativa per i quadri superiori: da detta data le aziende effettueranno gli accantonamenti e provvederanno al versamento secondo le istruzioni fornite dal Previndapi. La contribuzione è pari alle seguenti aliquote percentuali, calcolate sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita: Massimale contributivo annuo A carico impresa A carico quadro Fino a ,00 3% dal % dal Il datore di lavoro ed il quadro possono versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale. Il datore di lavoro può aumentare la quota a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota a carico del quadro, salvo il rispetto dell'aliquota minima complessiva del 6% dal Nel caso di risoluzione del rapporto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda viene riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento (a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano mese intero). Inoltre, una quota dell'accantonamento annuale del t.f.r. pari: - al 3% dal 1 gennaio 2012 della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal quadro in servizio non rientrante tra i soggetti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993; - l'intero accantonamento annuale del T.F.R., per i quadri in servizio rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva al 27 aprile PREVIDENZA INTEGRATIVA FONDO "MARIO NEGRI" Ferma restando la retribuzione convenzionale annua di riferimento per il contributo dovuto al fondo nella misura di ,54, le aliquote percentuali per il computo della contribuzione sono le seguenti: Contributo PERCENTUALE Dal Dal Dal Azienda 11,65 11,65 11,65 Dirigente 1,00 1,00 1,00 Integrativo azienda 1,84 1,87 1,91 20

21 Dirigenti di prima nomina Con riferimento alla contribuzione convenzionale versata al Fondo Mario Negri ed al Fondo Antonio Pastore, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta nei confronti dei dirigenti di prima nomina (DPN), vale a dire: - i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40 anno di età; - i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni, anche in aziende diverse, vengono nominati dirigenti entro il compimento del 48 anno di età; - i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti. La permanenza in detta categoria ha carattere temporaneo: decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applica automaticamente la disciplina contrattuale generale. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA FASI Forme di assistenza integrativa a favore dei dirigenti di aziende industriali sono realizzate attraverso il Fondo FASI. La contribuzione al Fondo per ogni dirigente in servizio iscritto è la seguente, espressa in importi trimestrali: Contributo Dal Dal A carico impresa per dirigente in servizio A carico impresa per solidarietà A carico dirigente FONDENERGIA - CCNL ENERGIA E PETROLIO - CIRCOLARE N 4/2010 NUOVE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE CCNL ENERGIA E PETROLIO A seguito del rinnovo degli accordi contrattuali di settore, si comunichiamo le nuove aliquote di contribuzione a carico datoriale, per gli iscritti a Fondenergia con CCNL ENERGIA E PETROLIO. Dal 01/01/2012: Classe Contributo base datore (%) Contributo base dipendente (%) Quota (%) TFR Quota iscrizione datore (euro) Iscrizione ante 28/4/1993 2, ,88 3,62 Iscrizione post 28/4/1993 con prima occupazione 2, ,88 3,62 precedente Quota iscrizione dipendente (euro) 21

22 Iscrizione post 28/4/1993 2,30 prima occupazione ,88 3,62 Iscrizione ante 28/4/1993 2, ,88 3,62 Iscrizione post 28/4/1993 con prima occupazione 2, ,88 3,62 precedente Iscrizione post 28/4/1993 2,30 prima occupazione ,88 3,62 FONDO COMETA METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI Nuove aliquote di contribuzione dovute al fondo COMETA: Dal 1 Gennaio 2012 il contributo aziendale al Fondo di Previdenza complementare COMETA passa dall 1,2% al 1,4% calcolato sul minimo contrattuale e sull EDR. L incremento avviene a condizione che il lavoratore aderente scelga di versare un contributo uguale o superiore all 1,4% presentando all azienda un apposito modello di Comunicazione di variazione della percentuale contributiva disponibile sul sito internet del fondo, all indirizzo: ilename&type=doc. Dal 01/01/2012 al 31/12/2012: Classe Iscrizione ante 28/4/1993 Iscrizione post 28/4/1993 con prima occupazione precedente Iscrizione post 28/4/1993 prima occupazione Contributo base datore (%) Contributo base dipendente (%) (*) Contributo condizionato datore (%) Quota TFR (%) Quota Quota iscrizione iscrizione datore dipendente (euro) (euro) 1,20 1,20 1, ,16 5,16 1,20 1,20 1, ,16 5,16 1,20 1,20 1, ,16 5,16 (*) Contributo condizionato datore: percentuale valida a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Le comunicazioni pervenute entro il 31 maggio avranno efficacia a partire dal 1 luglio. Le successive, pervenute entro il 30 novembre, avranno efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nessuna comunicazione è dovuta da chi versa già un contributo uguale o maggiore all 1,4% o non intende incrementare il contributo minimo dell 1,2% 22

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