REGOLAMENTO COMUNALE D IGIENE
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- Edoardo Rota
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1 CITTA DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE D IGIENE ABROGATO CON DEL. C.C. N DEL RIMANGONO IN VIGORE GLI ARTICOLI RELATIVI ALLA POLIZIA MORTUARIA. - Approvato con deliberazione commissariale 28 maggio 1932 X n. 94 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 17 giugno 1932 X n / Modificato con delib. cons. n del Modificato con delib. cons. n del Modificato con delib. cons. n del Modificato con delib. cons. n del Modificato con delib. cons. n del (CO.RE.CO. prot. n del ). - Modificato con delib. cons. n del (CO.RE.CO. prot. n del ). - Modificato con delib. cons. n del che ha abrogato gli artt. n. 73, dal n. 115 al n. 206, dal n. 208 al n. 233 (la materia da essi disciplinata è ora regolata dal Regolamento locale d igiene degli alimenti e delle bevande ). - Resta in vigore la parte V Polizia Mortuaria (artt. 295 e seg.) - Modifiche entrate in vigore: Modificato con delib. Cons. n del (articolo 318 relativo alla Polizia Mortuaria) - Modifiche entrate in vigore il
2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 La tutela della sanità pubblica nel Comune spetta al Podestà il quale nell esercizio delle sue attribuzioni in materia si vale dell Ufficio Sanitario. ARTICOLO 2 I servizi municipali di vigilanza igienica e sanitaria sono sotto la dipendenza del Podestà esercitati dall Ufficiale Sanitario con il concorso degli altri Uffici Municipali, da richiedersi secondo le rispettive competenze. (Medici condotti, Ufficio Tecnico, Segretario, Veterinario, Vigili Urbani). ARTICOLO 3 L Ufficiale Sanitario Comunale: a. Vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene costantemente informato il Medico Provinciale; b. Vigila sull igiene delle scuole e degli Istituti di educazione o di istruzione riferendone al Podestà e al Medico Provinciale; c. Denuncia sollecitamente a quest ultimo e contemporaneamente al Podestà tutto ciò che, nell interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, nonché la trasgressione alle leggi ed ai regolamenti sanitari; d. Assiste il Podestà nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati, sia dall Autorità Comunale, sia dalle Autorità superiori; e. Raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale dello Stato Sanitario del Comune uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal Medico Provinciale (art. 30 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2889). TITOLO II ASSISTENZA MEDICO CHIRURGICA OSTETRICA ARTICOLO 4 Il servizio di assistenza sanitaria del Comune viene data da Medici e Levatrici, e per numero, gradi stipendi è ordinato secondo speciale organico. 2
3 Per constatate esigenze di servizio, potranno essere assunti in via provvisoria, assistenti medici, e veterinari straordinari, i quali però dovranno essere licenziati appena cessato il bisogno della loro prestazione. ARTICOLO 5 I Medici, le Levatrici, il Veterinario condotti devono assiduamente vigilare sulle condizioni igienico sanitarie del proprio reparto per quanto è di relativa spettanza, e riferire prontamente all Ufficiale Sanitario. ARTICOLO 6 Il Comune provvede oltre al servizio di assistenza medico chirurgica ed ostetrica a somministrare gratuitamente ai poveri anche i medicinali e tutto ciò che è strettamente indispensabile per integrare la cura. ARTICOLO 7 Hanno diritto all assistenza sanitaria gratuita ed alla somministrazione di medicinali tutti i poveri dimoranti in Comune. ARTICOLO 8 L apposita Commissione ogni anno delibera, l elenco dei poveri ammessi all assistenza sanitaria gratuita per l anno successivo, secondo le modalità all uopo stabilite dal regolamento generale sanitario. ARTICOLO 9 Ogni domanda di chi intende essere ammesso alla assistenza sanitaria gratuita è sottoposta al parere consultivo del medico della condotta nella quale il povero dimora. TITOLO III VIGILANZA ANNONARIA ARTICOLO 10 L Ufficiale Sanitario di propria iniziativa e per richiesta del Podestà dovrà: a. Compiere le ispezioni sanitarie di sua competenza facendosi coadiuvare sotto la sua direzione e responsabilità, da un vigile sanitario, da un vigile urbano all uopo delegato o da un tecnico espressamente delegato dal Podestà; 3
4 b. Far eseguire dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi perizie richiedenti esami chimici e fisici, microscopici o battereologici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti d uso personale o domestico o altrimenti interessanti l igiene e la sanità, rilasciando le relative relazioni; c. Indicare i provvedimenti da prendersi in rapporto alle constatazioni fatte ed eventualmente anche la destinazione da darsi alle sostanze ed agli oggetti ritenuti impuri, alterati o falsificati e giacenti sotto sequestro. ARTICOLO 11 Il personale che compie le ispezioni igieniche sanitarie deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Podestà. Alle ispezioni suddette si potrà procedere in ogni tempo e chi vi procede potrà anche essere assistito da un Funzionario Municipale come segretario. ARTICOLO 12 Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio. L Ufficiale Sanitario potrà promuovere dal Podestà tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate. Delle sostanze che devono essere sottoposte ad analisi, saranno prelevati tre campioni, ciascuno dei quali verrà chiuso e suggellato. Un campione sarà consegnato al proprietario per sua garanzia se questi rifiuta tale campione, se ne terrà nota a verbale. E fatta facoltà al proprietario venditore o detentore di apporre i suoi suggelli e la sua firma sui campioni prelevati. Nel verbale redatto indicherà il prezzo a cui è messa in vendita la merce sospetta, il nome e domicilio della Ditta da cui essa eventualmente proviene e la data in cui fu ricevuta. Il verbale deve essere firmato dal Funzionario Municipale che procede al sequestro, dal Segretario se vi è, e dal proprietario venditore o detentore della merce; in caso di rifiuto si farà menzione in verbale e del rifiuto e delle ragioni colle quali venga giustificato. Il verbale e i campioni prelevati verranno trasmessi all Ufficiale Sanitario, il quale invierà uno di detti campioni al laboratorio per l analisi e tratterà l altra a disposizione dell autorità giudiziaria fino a procedura completa. Per tale ricevimento ed invio all Ufficio Igiene dovrà tenere speciale registrazione. ARTICOLO 13 Le eventuali relazioni del Laboratorio Provinciale devono indicare i risultati di tutti gli esami di analisi qualitative e quantitative non escluso quindi la natura ed il grado della adulterazione e della alterazione. Spetta all Ufficiale Sanitario pronunciarsi in merito alla nocuità. Il contravventore avrà diritto di ottenere dal Podestà a proprie spese, il certificato dei risultati dell esame, colla indicazione anche del metodo d analisi. 4
5 ARTICOLO 14 Ove dall ispezione o dall analisi dei campioni sospetti risulti il fatto di una alterazione o di una adulterazione, come pure nel caso di denuncia o di vendita di prodotti alterati, falsificati o comunque nocivi, l Ufficiale Sanitario procederà o farà procedere immediatamente il prelevamento dei campioni dalla fabbrica, dal magazzino o dallo spaccio da cui il rivenditore dichiarò di avere acquistata la merce. L Ufficiale Sanitario potrà eseguire detto prelevamento in qualunque località purché nel territorio del Comune non escluso le stazioni ferroviarie, i vagoni e qualunque altro mezzo di trasporto. Ove il luogo dichiarato di provenienza della merce fosse fuori del Comune l Ufficiale Sanitario ne farà rapporto al Medico provinciale perché provochi dalle competenti Autorità quei provvedimenti che sono voluti dalla Legge e dai regolamenti sanitari in simili casi. L ispezione o rapporto preindicato dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata o alla Autorità giudiziaria il risultato dell analisi. ARTICOLO 15 Eseguita l analisi, l Ufficiale Sanitario con motivata conclusione rimette i risultati delle operazioni al Podestà per la denuncia all Autorità Giudiziaria e per la composizione in via amministrativa, quando vi sia luogo a contravvenzione, in caso negativo perché ne dia notizia all'interessato. Quando in seguito a dichiarazione della contravvenzione si sia proceduto nei modi indicati nell articolo precedente o si sia riscontrato presso il provveditore una merce adulterata si eseguirà il relativo sequestro e si trasmetteranno i documenti relativi ai due procedimenti al Podestà poi conseguenti provvedimenti di Legge. ARTICOLO 16 Il Podestà su parere dell Ufficiale Sanitario potrà ordinare la distruzione delle sostanze sequestrate e dichiarate alterate, falsificate, o, comunque insalubri oppure potrà permettere l utilizzazione di esse nei modi che saranno all uopo indicati. ARTICOLO 17 L Autorità Municipale ordinerà la pubblicazione dei nomi dei fabbricanti o dei rivenditori riconosciuti quali contravventori alle disposizioni speciali per l igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti d uso personale domestico; quanto però ai rivenditori, solo nel caso siano essi recidivi. 5
6 TITOLO IV ASSISTENZA E VIGILANZA ZOOIATRICA ARTICOLO 18 Alla vigilanza ed assistenza soprassiede il Medico Veterinario Municipale. ARTICOLO 19 Il Veterinario Municipale deve: 1. Oltre all assistenza zooiatrica, vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame e denunciare all Ufficiale Sanitario ogni caso di malattie infettive prendendo immediatamente i provvedimenti per arrestarne la diffusione. 2. Accertare le cause delle morti accidentali o per malattia degli animali, per decidere sull uso o sulla distruzione delle carni. 3. Vigilare sull igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte, eseguire quando l Ufficiale Sanitario lo creda necessario, le prove della tubercolina, e qualunque altro provvedimento a scopo scientifico. 4. Eseguire le ispezioni degli animali da macello, dei locali ove si fa la macellazione, dei laboratori di carne insaccata, degli spacci delle carni e del mercato del pesce. 5. Sorvegliare sulle disinfezioni che venissero eseguite nelle stalle a scopo di profilassi. 6. Redigere una relazione mensile sullo stato sanitario del bestiame e sulle malattie dominanti, nonché sui provvedimenti adottati e su quanto possa ritenere opportuno per incremento o miglioramento delle razze. ARTICOLO 20 Il macello pubblico è diretto dal Veterinario Municipale incaricato di osservare e far osservare le norme di Legge regolamentari di distribuire le mansioni al personale curandone la disciplina, di disimpegnare i servizi sanitari nello stabilimento curando dello stesso il buon ordine, di informare l Ufficiale sanitario del servizio e sui provvedimenti presi nei casi d urgenza. TITOLO V VIGILANZA SULL ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI ARTICOLO 21 A norma dell art. 53 della Legge sanitaria 1 Agosto 1907 i medici, i chirurghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti ed i dentisti che intendono esercitare nel Comune la loro professione devono preventivamente far registrare il diploma nell Archivio Municipale. 6
7 Gli anzidetti sanitari anche se intendono esercitare temporaneamente la loro professione nel Comune, dovranno presentare alla Autorità Comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dalla Legge. Nell Archivio Municipale si terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari estensibili al pubblico ad ogni richiesta. ARTICOLO 22 E proibita l occupazione delle vie, piazze o di qualsiasi altro spazio pubblico per eseguire operazioni relative alla arte salutare o per vendere sostanze medicamentose o annunziate come tali, siano essi di uso interno od esterno. IGIENE DEL SUOLO E DELL ABITATO TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 23 Non sarà concesso di intraprendere nuove costruzioni od ampliamenti di edifici esistenti, se non quando risultino accertate rispettivamente tutte le condizioni le quali valgano a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescrizioni portate dal presente regolamento. ARTICOLO 24 Agli effetti dell accertamento, di cui al precedente articolo si presenterà al Podestà domanda corredata di disegni in doppio originale indicanti ogni occorribile elemento per stabilire che le opere progettate siano conformi oltre alle prescrizioni del regolamento edilizio in vigore anche alle prescrizioni del presente regolamento d igiene. La stessa domanda deve quindi contenere anche notizie su tutto ciò che riguarda i pozzi o la distribuzione dell acqua condotta, le latrine, i pozzi neri, i lavandini o lo scarico delle acque pluviali. Il Podestà consentirà l esecuzione delle opere di cui l Art. 23 sentito il parere della Commissione igienico edilizia della quale fa parte l Ufficiale Sanitario Comunale Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali resta fermo l obbligo della denuncia al Circolo dell Ispettorato dell Industria e del Lavoro, per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del Regolamento generale per l igiene del lavoro. 7
8 ARTICOLO 25 Non è permesso di costruire nuovi edifici in un terreno che abbia servito antecedentemente come deposito d immondizie, di letame e di altro materiale insalubre, il quale abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo di avere completamente rimosso siffatte materie nocive, almeno ad un metro dal piano del terreno circostante, e risanato il sottosuolo corrispondente a giudizio dell Autorità municipale. ARTICOLO 26 Le mura di fondazione degli edifici deve essere costruita in modo che siano impediti l assorbimento per capillarità della umidità dei piani superiori e le infiltrazioni di acqua nei locali terreni. A tale scopo si dovrà interporre fra la muratura in fondazione e quella in alzata uno strato di materiale impermeabile. ARTICOLO 27 Prima di praticare qualsiasi demolizione di edifici, si devono vuotare e pulire le fogne dei cessi e dei lavandini secondo le norme del presente regolamento. ARTICOLO 28 Durante la demolizione anche parziale di edifici, si devono praticare frequenti bagnature per impedire il sollevamento della polvere. TITOLO VII CORTILI STRADE E SUOLO PUBBLICO ARTICOLO 29 Le aree scoperte annesse ai fabbricati devono avere le opportune pendenze per lo scolo delle acque, impedendo altresì che queste abbiano a riversarsi sui muri di fabbrica. ARTICOLO 30 I cortili annessi ai fabbricati dovranno avere l ampiezza di almeno 1/5 della somma della superficie dei muri che li recingono. In ogni caso i cortili dovranno essere atti a dare sufficiente luce ed areazione agli ambienti che vi prospettano. 8
9 ARTICOLO 31 Le piante degli orti e dei giardini devono essere tenute a tale distanza dalle abitazioni prospicienti in essi, da non impedire la necessaria insolazione e da evitare la umidità prodotta dall essere troppo fitte e frondose. ARTICOLO 32 E proibito di gettare, spandere e accumulare spazzature o immondizie di qualsiasi genere, rifiuti domestici, carogne di animali, ecc. sulle strade e piazze, sui cortili, e su qualsiasi altra area di terreno scoperto nella Città, pubblico o privato, come anche nei fossi o canali Municipali. Questi materiali dovranno essere prontamente portati fuori dell abitato nei luoghi e depositi stabiliti od ammessi dal Podestà. ARTICOLO 33 E proibito di sbattere o spolverare vesti, tappeti, stracci ed effetti lettericci da finestre o da usci, prospicienti la strada. La sbattitura dei tappeti di stanze, sale, chiese, ecc. non può effettuarsi che nei luoghi ed ore prescritti dal Podestà. ARTICOLO 34 Lo spazzamento dei locali pubblici, delle strade, piazze ecc. dovrà sempre essere fatto previa bagnatura del suolo in modo da impedire il sollevamento della polvere. ARTICOLO 35 E vietato inquinare in qualsiasi modo l acqua delle fonti, dei pozzi, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi d acqua potabile e della falda acquifera sotterranea. ARTICOLO 36 E proibito cagionare ristagni di acque superficiali invasandole in fosse o ponendo ostacolo con altre opere al loro corso od ostruendo aperture di scarico. 9
10 TITOLO VIII LOCALI DI ABITAZIONE E LORO ANNESSI ARTICOLO 37 I muri d ambito delle case dovranno avere spessore tale, a seconda del materiale impiegato, e del sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne. ARTICOLO 38 I piani terreni devono essere preferibilmente destinati ad uso bottega, magazzino, laboratorio. Qualora debbano servire come locali di abitazione, avranno il pavimento sopra elevato almeno cm. 40 sul piano stradale e sul terreno circostante per potervi praticare il vespaio o interporvi uno strato di ghiaia grossa o ciottoli. L altezza netta dei piani terreni non potrà essere inferiore a metri 3.50, essi dovranno avere un pavimento di materiale impermeabile o di legno isolato dal suolo. ARTICOLO 39 L altezza dei piani non terreni che devono servire ad uso abitazione non potrà essere minore di metri tre. Quella dei sottotetti abitabili non sarà minore di m nel punto più basso, cioè in gronda. Non sarà permesso di adibire ad uso di abitazione locali i quali abbiano una cubatura inferiore a metri cubi 25. ARTICOLO 40 Ogni ambiente che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all aria libera. La superficie illuminante delle finestre dovrà essere non minore di 1/10 della superficie del pavimento. Per le soffitte e per i locali che abbiano innanzi a sè un ampio spazio libero o perciò aria e luce abbondanti, la superficie della finestra potrà essere ridotta ad 1/15 della superficie del pavimento. Quando vi sarà un apertura sola di finestra questa non avrà mai una superficie minore di mq
11 ARTICOLO 41 I pavimenti dei locali di abitazione dovranno presentare una superficie unita e continua di materiale che non si sgretoli. ARTICOLO 42 Nei sottotetti destinati ad uso di abitazione il solaio non dovrà essere costituito dalle nude falde del tetto, ma vi dovrà essere un contro soffitto. ARTICOLO 43 Le scale saranno bene illuminate ed areate, i vani in essere devono avere le pareti rivestite di materiale di facile ripulitura fino a m di altezza. ARTICOLO 44 Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine opportunamente collocate e precisamente una per ogni quartiere di abitazione. I locali destinati a dormitori per più persone o convitti, locande ecc. dovranno avere almeno una latrina per ogni 25 persone, separatamente per gli uomini e per le donne. Le latrine avranno il pavimento ed il rivestimento delle pareti fino all altezza di m di materiale impermeabile e facilmente lavabile, dovranno inoltre ricevere aria e luce direttamente dall esterno della casa, in modo che vi sia un continuo ricambio di aria. ARTICOLO 45 Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione. Le latrine devono essere a chiusura idraulica ed a cacciata d acqua ed essere tenute rigorosamente pulite; quelle in comune lo saranno sotto la responsabilità solidale di tutti i conduttori dello stabile. ARTICOLO 46 Le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine saranno: a. Indipendenti dalle pareti, di materiale impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto perfettamente congiunte; b. Convenientemente ventilate ed immesse in vasche impermeabili. Le condutture di scarico degli acquai e dei lavandini saranno indipendenti dalle canne dei cessi. 11
12 ARTICOLO 47 Possibilmente al piano terreno, sarà destinato in ogni abitazione un mezzo adatto ad accogliere temporaneamente le spazzature ed i rifiuti delle cucine in modo che non si spandano e non diano cattive esalazioni. A mezzo degli spazzini saranno asportate ogni giorno nelle prime ore del mattino e mediante carri speciali con coperchio. ARTICOLO 48 Ogni singolo focolare o stufa sia nelle case di abitazione, sia negli esercizi pubblici, dovrà essere munito di canna aspiratrice del fumo, collocata in modo da eliminare ogni incomodo o danno alle case di abitazione circostanti. ARTICOLO 49 Tutte le coperture in fabbriche devono essere munite tanto verso il suolo pubblico, quanto verso il cortile ed altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda è assolutamente vietato di immettere acque lorde. L immissione delle acque domestiche dei lavandini, bagni, acquai nelle condutture stradali non sarà permessa se non siano i tubi scaricatori muniti, alla loro origine, d una inflessione sifoide formante chiusura idraulica. ARTICOLO 50 I locali destinati ad uso di stalle in città devono essere il più che è possibile lontani dai locali di abitazione, devono essere spaziosi, ben ventilati ed avere impermeabile il pavimento. Saranno frequentemente imbiancati con calce e tenuti colla massima pulizia. ARTICOLO 51 La lettiera delle stalle deve essere fatta con paglia, foglie o strame asciutto. E proibito di far lettiere col contenuto dei pagliericci che appartennero ad individui ammalati o morti anche in seguito a malattia infettiva. ARTICOLO 52 Le fosse per il letame come deposito provvisorio dello stallatico, non potranno essere costruite a ridosso dei muri o sotto le finestre, né in località ove è forte agglomerato di abitanti. Dovranno essere costruite con materiale impermeabile o munite di imposte a perfetta chiusura. Per le costruzioni occorre speciale licenza del Podestà, il quale potrà prescrivere ulteriori modalità richieste a seconda dei casi. 12
13 In mancanza di fosse per il letame così costruite, questo sarà trasportato giornalmente fuori dell abitato, nelle prime ore del mattino e mediante carri con coperchio. ARTICOLO 53 E vietato tenere animali bovini, suini ed ovini, se non nelle case coloniche poste nell aperta campagna. Per la città qualora si tratti di qualche capra o vacca lattifera purché siano tenute in stalle aereate, in luogo non troppo abitato, il Podestà potrà rilasciare una speciale licenza. Non e permesso tenere pollame e conigli, se non in località con spazi aperti e proporzionati alla importanza del loro numero. TITOLO IX FOGNATURA DOMESTICA ARTICOLO 54 Le materie fecali o altri liquidi immondi devono essere raccolti entro fogne impermeabili ed isolate o entro bottini mobili non filtranti muniti di coperchio a perfetta chiusura. ARTICOLO 55 I pozzi neri o fogne fisse non potranno di massima essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato; essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell edificio di almeno metri 0,50 ed essere costruiti indipendentemente da questi. Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interpone uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo. Dovranno distare d acqua potabile. di almeno 16 metri da qualunque pozzo, acquedotto o serbatoio Nella ubicazione dei pozzi neri o degli altri serbatoi o materie luride, si terrà soprattutto conto della direzione delle falde acquee sotterranee per evitare il pericolo di inquinamento delle acquee dei pozzi vicini per infiltrazione. ARTICOLO 56 I pozzi neri avranno pareti e fondo dello spessore di metri 0,50 almeno, costruiti in buona muratura di mattoni o di pietre, malta idraulica e intonacati a cemento. 13
14 Avranno angoli arrotondati a fondo concavo, verranno coperti a volta, con canna di ventilazione fino al tetto. La loro apertura sarà munita di doppio chiusino o d altro mezzo che si opponga alle esalazioni. Per meglio proteggere il terreno circostante, dalle infiltrazioni converrà disporre intorno alle pareti del pozzo nero uno strato di argilla ben battuta. ARTICOLO 57 Se si applicheranno i bottini mobili, essi saranno di facile trasporto, formati di metallo e suscettibili di perfetta chiusura. I tubi di caduta saranno muniti di valvole, immediatamente al di sopra del bottino da chiudersi nei momenti di ricambio. L apposito locale ove saranno collocati sarà fornito di canna ventilatrice ed avrà pavimento e pareti cementati. ARTICOLO 58 I proprietari di case ed i pigionali devono curare il vuotamento dei pozzi neri e l asporto dei bottini in tempo opportuno, prima che avvengano spandimenti di liquidi. ARTICOLO 59 I pozzi neri devono essere costruiti in modo da poter venire spurgati col sistema delle botti metalliche nelle quali sia stata previamente rarefatta l aria o con quelli altri nuovi sistemi che saranno riconosciuti efficaci dal Podestà. ARTICOLO 60 Il vuotamento dei pozzi neri ed il trasporto dei bottini si devono fare nottetempo o nelle prime ore del mattino per le vie principali; per le secondarie, il vuotamento potrà effettuarsi anche in altre ore se munite di bocca di presa a chiusura ermetica e con botti pure fornite di bocca a chiusura ermetica, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento. ARTICOLO 61 I pozzi neri messi fuori d uso per qualunque motivo dovranno essere accuratamente vuotati e disinfettati. ARTICOLO 62 Le materie estratte dai pozzi neri o dalle fogne mobili non potranno utilizzarsi in luoghi distanti meno di 500 metri dall aggregato urbano e meno di 50 da case abitate. 14
15 TITOLO X ABITAZIONI COLLETTIVE STABILIMENTI ED ESERCIZI PUBBLICI ARTICOLO 63 I convitti, gli ospizi, le caserme, i conventi ed in genere tutti gli edifici destinati alla convivenza continua di molte persone, dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente regolamento per le case adibite ad abitazione. Avranno inoltre: a) dormitori tali che il volume d aria assegnato ad ogni letto non sia minore di metri cubi 30 per gli adulti e 20 per i ragazzi e che il loro ambiente sia convenientemente ventilato; b) locale apposito ad uso infermeria, camera di isolamento per gli ammalati contagiosi e bagni, proporzionatamente alla collettività dell Istituto. ARTICOLO 64 Le scuole condotte da privati dovranno rispondere alle stesse prescrizioni di legge che regolano la costruzione di edifici scolastici pubblici. ARTICOLO 65 Le cosiddette scuolette di primo allievo, devono corrispondere alle norme del presente regolamento concernenti le casi di abitazione. Per l apertura di esse sarà chiesto il permesso al Podestà il quale provvederà, sentito il parere dell Ufficiale Sanitario. Le relative licenze saranno valide solo fino al 31 dicembre dell anno in cui furono rilasciate e dovranno quindi essere rinnovate annualmente. ARTICOLO 66 I Direttori di scuole private, di convitti, ospizi, e di conduttori di alberghi, osterie, caffetterie ecc. asili destinati alla convivenza anche temporanea di molte persone ed ai quali non sia applicabile il regolamento generale d igiene e del lavoro ecc. debbono darne avviso al Podestà 15 giorni avanti l apertura. L Ufficiale Sanitario dovrà accertarsi che furono adempiute tutte le condizioni volute dal presente regolamento e dai regolamenti Governativi. ARTICOLO 67 Non sarà permesso di tener locali per uso di dormitori pubblici se non previa ispezione tecnico sanitaria, che accerti la salubrità dei locali e la loro ampiezza in relazione al numero delle persone da alloggiarsi e l assistenza di tutte le altre condizioni reclamate dall igiene e contemplate dal presente regolamento. Le camere destinate a quest uso non avranno meno di tre metri di altezza e 25 mc. Di capacità per persona. 15
16 I pavimenti, le pareti dovranno essere di materiale facilmente lavabile. ARTICOLO 68 L esercente di dormitori pubblici deve curare la massima pulizia così degli ambienti, come del mobilio e degli attrezzi letterecci. Tali locali sono soggetti a periodiche ispezioni da parte dei vigili sanitari e dall Ufficiale Sanitario. ARTICOLO 69 I teatri, i balli pubblici, i cinematografi ed altri luoghi destinati a pubblici spettacoli dovranno essere ben areati, qualora occorra, anche con apparecchi di ventilazione; dovranno essere riscaldati razionalmente e con sistemi riconosciuti idonei dall Ufficio Tecnico Sanitario; avere cessi ed orinatoi in quantità sufficiente. I cessi saranno posti in luogo appartato e ventilato efficacemente all esterno, ed avranno chiusura idraulica con cacciate automatiche di acqua per la lavatura; gli orinatoi saranno provvisti di acqua per la loro continua lavatura e saranno costruiti in modo da evitare qualsiasi esalazione. ARTICOLO 70 Gli stabilimenti balneari ed idroterapici, oltre che a rispondere nella loro costruzione alle norme generali prescritte dal presente regolamento dovranno: a) avere i camerini con vasche da bagno, ventilati bene ed illuminati, a pavimenti e pareti di materiale impermeabile e liscio, e con spigoli laterali ed inferiori arrotondati; b) far uso di acqua dichiarata salubre dall Ufficio Municipale di igiene. E proibito l uso delle vasche di legno o di altro materiale assorbente. ARTICOLO 71 E obbligatorio negli stabilimenti balneari ed idroterapici la disinfezione della vasca prima del bagno con soluzioni di sublimato al 3 per mille, nonché la disinfezione della biancheria e delle coperte di lana usate per i bagni. Nei bagni collettivi e nelle vasche da nuoto non è permesso l ingresso ad ammalati di forme cutanee trasmissibili ed a individui eccezionalmente sudici, se non previa lavatura. ARTICOLO 72 Salvo il disposto dell art. 74 spetta all Autorità Governativa provvedere alla pulizia igienica delle caserme, degli stabilimenti militari e delle carceri. 16
17 ARTICOLO 73 ABROGATO ARTICOLO 74 L Ufficiale Sanitario ha il diritto di visitare tutte le abitazioni collettive, tutti gli stabilimenti, i teatri e gli esercizi pubblici di cui al presente capo, anche in periodo ed in ore di funzionamento, in altri termini ogni qualvolta lo creda opportuno nei riguardi della vigilanza e della tutela della sanità pubblica e specialmente in occasione di malattie contagiose e di morbi epidemici. TITOLO XI STABILIMENTI INDUSTRIALI ARTICOLO 75 Alle aziende industriali, commerciali ed agricole si applicano le disposizioni e le sanzioni del regolamento generale per la igiene del lavoro 14 aprile 1927 n A tali aziende si applicano inoltre le norme del presente capo, ferma restando in ogni caso la competenza della autorità sanitaria locale nell applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela della igiene e della sanità pubblica. Ai fini dell inquinamento atmosferico industriale devono essere adottate le norme stabilite dalla legge n Delibera Consiglio Comunale del prot /I. ARTICOLO 76 E vietato tenere nella Città e nei centri abitati, manifatture, fabbriche o depositi insalubri che, a norma del regolamento generale sanitario, saranno classificati siccome di prima classe e perciò da essere trasferiti fuori dell abitato. ARTICOLO 77 E vietato aprire manifatture o fabbriche anche non appartenenti alla prima classe, ma che possono riuscire in qualsiasi modo dannose alla salute degli abitanti, senza l approvazione del Podestà che dovrà sentire il parere dell ufficiale sanitario, e di speciale commissione tecnico sanitaria. Allo stesso modo si procederà quando alcuno degli stabilimenti della prima classe potesse essere contemplato per l eccezione consentita dall art. 68 del Testo Unico delle Leggi sanitarie. (V capoverso). 17
18 ARTICOLO 78 E vietato immettere nella falda acquea sotterranea gli scoli e le acque di rifiuto delle fabbriche. Per altri il Podestà potrà permettere che vengano immessi scoli ed acque di rifiuto delle fabbriche nei corsi superficiali, che siano di facile autodepurazione o quando l interessato abbia preso speciali provvedimenti per la depurazione delle acque stesse. ARTICOLO 79 Le latrine saranno costituite secondo le norme volute dagli art. 45 e 46 del presente Regolamento. ARTICOLO 80 Gli operai non devono essere accettati negli stabilimenti opifici ecc. se non presentino un attestato di vaccinazione di data non anteriore ai cinque anni vidimato dall Ufficiale Sanitario. ARTICOLO 81 L operaio affetto da malattie trasmissibili deve essere allontanato dallo stabilimento fino a perfetta guarigione. ARTICOLO 82 I depositi e la cernita di stracci devono effettuarsi lontano dai centri abitati. E proibito di depositare cenci luridi, sostanze fetenti o putrefattibili (ossa ecc.) e sostante provenienti da località in cui si siano verificati casi di malattia infettiva. E proibito di penetrare nei locali di deposito stracci, con lumi, sigari od altri materiali accesi. ARTICOLO 83 Il trasporto degli stracci se sciolti, deve essere effettuato a mezzo di carri coperti adatti allo scopo, e se in balle il carico deve essere accuratamente coperto con teloni. ARTICOLO 84 Il trasporto degli stracci nell interno della città e per qualsiasi destinazione, può effettuarsi soltanto per le vie di circonvallazione o lungo vie secondarie, escluse in ogni caso le principali. ARTICOLO 85 Non sono permessi i depositi di ossa fresche nell interno della città. Le ossa raccolte dagli stabilimenti pubblici, dalle cucine e dagli alberghi devono essere trasportate entro le 24 18
19 ore fuori di Città, in luoghi isolati e lontani dalle abitazioni e con tutte quelle cautele che verranno prescritte dal Podestà. ARTICOLO 86 Nell interno dell abitato il prosciugamento delle pelli deve essere effettuato in locali ritenuti idonei dalla autorità sanitaria e con le cautele dalla medesima prescritte. Tutte le pelli fresche provenienti dal macello del Comune e da altri Comuni devono avere impresso il timbro del macello o essere accompagnate dal certificato rilasciato dal Potestà del luogo di provenienza. Il trasporto delle pelli deve essere effettuato colle stesse norme che regolano quello delle carni. TITOLO XII ACQUA POTABILE ARTICOLO 87 Ogni casa di abitazione deve essere provvista di acqua dell acquedotto comunale oppure di altra riconosciuta potabile dall Ufficio di igiene, sufficiente e di facile e pronto attingimento. Per la erogazione dell acqua dell acquedotto comunale, si fa richiamo alle disposizioni dell apposito regolamento deliberato addì 21 maggio Prima di praticare nuovi pozzi dovrà essere chiesta licenza al Podestà dando tutte le indicazioni ed unendo una carta topografica della località. I northon devono essere piantati ad una distanza non inferiore ai dieci metri da qualsiasi pozzo nero. I tubi devono essere approfondati non meno di metri per modo di farli pescare nella seconda falda acquifera. ARTICOLO 88 Non è permesso l uso dei pozzi in muratura che non siano distanti almeno dieci metri dai pozzi neri e dai depositi di letame e di altre immondizie e non abbiano intorno alla apertura un lastricato impermeabile del raggio di 1 metro con gli opportuni scoli dell acqua piovana o dispersa. Dovranno avere le pareti investite di cemento dalla bocca fino oltre il livello dell acqua. ARTICOLO 89 I pozzi in muratura dovranno essere forniti di pompa, ermeticamente chiusi o almeno avere secchia, catena fissa ed essere forniti di sportello a perfetta chiusura. 19
20 ARTICOLO 90 Quando un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia e ghiaia fino al livello del suolo e chiuso in modo da non servire all immissione di materie luride. ARTICOLO 91 Quando l acqua di un pozzo in seguito ad analisi sia stata dichiarata insalubre dall Ufficio sanitario, il Podestà ordinerà la chiusura del pozzo in modo che non se ne possa estrarre acqua per alcun caso e farà provvedere la casa di acqua salubre e potabile. Sarà però concesso al proprietario di eseguire a proprie spese ed entro gli opportuni termini prestabiliti dal Podestà tutte le opere necessarie a rendere salubre l acqua. TITOLO XIII CASE RURALI E LORO ANNESSI ARTICOLO 92 Saranno soggette alle prescrizioni di questo capo le costruzioni rurali, le quali servono all abitazione temporanea e permanente dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione dei prodotti agricoli alimentari. ARTICOLO 93 Le case coloniche dovranno essere costruite a due o tre piani, compreso il piano terreno; per ragioni speciali e riconosciute attendibili, purchè in via eccezionale potranno ammettersi le case col solo piano terreno. ARTICOLO 94 Le case coloniche dovranno possibilmente avere la fronte principale disposta a mezzodì ed essere piazzate in luogo alto ed asciutto, evitando che i muri perimetrali siano addossati ad elevamenti dal suolo terrapieni ed altro. I locali di abitazione del piano terreno, stanze e cucina dovranno essere elevate pel piano circostante della campagna almeno a trenta centimetri. ARTICOLO 95 I cortili, le aie, gli orti, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente, in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. 20
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