LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 2015 (D.M. 26/06/2015)

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1 LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 2015 (D.M. 26/06/2015) L articolo illustra le nuove Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2015, che sostituisce il precedente D.M. 26 giugno 2009, in vigore il 1 Ottobre Vengono in particolare messi a fuoco gli aspetti concernenti: il nuovo format di Attestato di prestazione energetica, la nuova classificazione degli edifici, le procedure ed i metodi di calcolo, il monitoraggio ed i controlli, il Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE), il nuovo format per gli annunci immobiliari. A cura di Vincenzo Lattanzi PREMESSA Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno recante Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici che sostituisce il precedente D.M. 26 giugno 2009, entrato in vigore il 25 luglio 2009 e che cesserà pertanto la sua cogenza il 30 settembre 2015, poiché il nuovo decreto entra in vigore il 1 Ottobre Si segnala peraltro che gli attestati di prestazione energetica emessi fino alla data del 30/09/2015 secondo il vecchio format ed in generale in base alle superate Line guida del 26/06/2009, conserveranno comunque la loro validità fino alla scadenza degli stessi (che come è noto è di 10 anni, salvo eccezioni) (1). Il D.M. 26 giugno 2015, completa il quadro regolatorio dell efficienza energetica alle nuove metodologie di calcolo introdotte a livello europeo e definite a livello nazionale con l altro D.M. 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (da ora in avanti semplicemente D.M. Requisiti minimi ) (2). (1) Si veda per maggiori dettagli in proposito l articolo dal titolo Prestazione energetica in edilizia e certificazione: quadro normativo e obblighi dopo i decreti-legge 63/2013 e 145/2013 (Fast Find AR793). (2) Per maggiori dettagli su tale provvedimento si veda l altro articolo dal titolo I requisiti di prestazione energetica per edifici pubblici e privati validi dal 01/10/2015 (Fast Find AR1112). legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 1

2 Il decreto introduce: la previsione di metodologie di calcolo semplificate da applicarsi ad edifici di dimensioni ridotte, al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini; la definizione di un attestato di prestazione energetica, che comprende tutti i dati relativi all efficienza dell edificio, quali la prestazione energetica globale e la classe energetica, per consentire al cittadino la valutazione e il confronto tra edifici differenti; la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per esposizione nelle agenzie immobiliari che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornita ai cittadini; la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei rispettivi controlli pubblici. Inoltre al fine di evitare la frammentazione legislativa regionale stabilisce la diretta applicazione delle nuove regole alle Regioni che non abbiano ancora dettato norme di recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Rispetto alla preesistente normativa, sono state introdotte diverse novità poiché, come indica il Ministero dello sviluppo economico, per il cittadino, proprietario o conduttore dell edificio, è importante conoscere come la qualità dell involucro edilizio e degli impianti possa contribuire al raggiungimento del livello di prestazione globale, al fine di poter mettere a fuoco le più significative carenze energetiche dell edificio e orientare le priorità di intervento. Inoltre, il nuovo APE mette in risalto l apporto fornito dalle fonti rinnovabili, valorizzandone l utilizzo. PRESTAZIONE ENERGETICA AI FINI DELL ATTESTAZIONE Il primo elemento di novità è costituito dal completamento del quadro legislativo e normativo, atteso da anni, infatti dal 1 ottobre 2015, finalmente, ai fini della attestazione della prestazione energetica è necessario determinare il fabbisogno globale di energia primaria, ed il relativo indice di prestazione energetica globale dell edificio, così come richiesto dalle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE e recepito dal D.M. 26 giugno 2015 Requisiti minimi. Fabbisogno ed indice che vanno espressi e calcolati tenendo conto di tutti gli utilizzi energetici dell edificio, riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili e marciapiedi mobili). Vedi articolo per dettagli. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 2

3 UNIFORMITÀ ED OMOGENEITÀ DI APPLICAZIONE Con le nuove Linee guida si punta poi a colmare finalmente una importante lacuna: quella di assicurare uniformità ed omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale. Il decreto riporta, infatti, la definizione di un format di APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni, che avessero già attuato un regolamento di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, dovranno adeguarsi entro due anni. I regolamenti regionali sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, sono attualmente molto differenziati a causa dell ampia autonomia regionale nelle norme di recepimento della precedente Direttiva 2002/91/CE. L emanazione delle precedenti Linee guida nazionali, recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuta infatti dopo che molte Regioni avevano già emanato una propria regolamentazione sulla certificazione energetica. Quello che si è purtroppo verificato è stata una mancanza di uniformità ed omogeneità su tutto il territorio nazionale, in termini di procedure di calcolo, sia rigorose che semplificate, di sistemi di classificazione energetica, di requisiti minimi di accreditamento, anche reciproco, dei certificatori, delle procedure di controllo sul loro operato, creando in realtà una differenziazione territoriale con conseguente difficoltà di tutti gli operatori. Proprio per questo, al fine di evitare la frammentazione legislativa regionale il D.M. 26 giugno 2015 impone che le disposizioni del decreto si applichino alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della Direttiva 2010/31/UE e comunque fino alla entrata in vigore di tali provvedimenti mentre quelle Regioni che hanno già attuato un regolamento di recepimento della Direttiva 2010/31/UE, dovranno adeguarsi entro due anni. Ricordiamo che nel dettare la normativa di attuazione le Regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal decreto. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Il nuovo format di attestato di prestazione energetica presenta molte novità e contiene maggiori elementi di chiarezza, rispetto al format delle precedenti Linee guida, e risulta molto più completo sia di informazioni sia di dati tecnici. Le prime due pagine contengono elementi di facile comprensione da parte di tutti i cittadini, come il sistema di valutazione basato su classi energetiche, da A4 a G (dalle 7 precedenti a 10 attuali) in stretta analogia a quanto avviene da oltre dieci anni per gli apparecchi elettrodomestici e con le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica dell unità immobiliare/edificio, i dati identificativi e la foto dell immobile. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 3

4 Le pagine successive riportano informazioni di dettaglio e di maggior contenuto tecnico utili agli addetti ai lavori per una conoscenza approfondita dell immobile. L APE, redatto da soggetto abilitato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, deve riportare obbligatoriamente, a pena di invalidità, le informazioni previste dal D. Leg.vo 192/2005: la prestazione energetica globale dell edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; la classe energetica determinata attraverso l indice di prestazione energetica globale dell edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso l indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva il rapporto tra l area soleggiata equivalente estiva e la trasmittanza termica periodica media dell edificio; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica dell edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica. NOTA BENE Sarebbe stato utile se il decreto avesse fornito una tabella per il calcolo delle emissioni di CO2 tenendo conto dei vettori energetici utilizzati per ogni singolo servizio energetico. Sarebbe bastato completare la Tabella 1 del D.M. 26 giugno 2015 Requisiti minimi relativa ai fattori di conversione in energia primaria, totale, rinnovabile e non rinnovabile. Non esiste al momento una tabella nazionale allo scopo, ma solo tabelle di alcune Regioni (vedi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna). In assenza di una indicazione nazionale, comunque auspicabile, spetterà alle Regioni nei loro provvedimenti regolamentari dare indicazioni in tal senso. Ogni APE deve riportare, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica (fondamentale), quali gli incentivi di carattere finanziario, e l opportunità di eseguire diagnosi energetiche. Nell APE, inoltre, sono stati introdotti nuovi indicatori. Infatti oltre alla classe energetica basata sull indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell immobile, è stata inserita anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti, gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell immobile oggetto di attestazione. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 4

5 Sono altresì indicate le fonti, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno dell immobile. Sono riportati infine, per un approfondita conoscenza delle prestazioni energetiche dell immobile, i consumi annui stimati di energia secondo un uso standard dell immobile stesso. CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI La classe energetica dell edificio è determinata sulla base dell indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell edificio EPgl,nren, (applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile fp,nren), per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. Sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. La scala delle classi è definita considerando come benchmark o indice di riferimento il valore dell indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard (2019/2021)). NOTA BENE Fondamentale ed opportuno è l utilizzo di un benchmark al 2019/2021, tenendo conto proprio per tale data dell obiettivo primario degli Edifici ad energia quasi zero richiesto dalla Direttiva 2010/31/UE e dal D.M. 26 giugno 2015 Requisiti minimi. Tenendo conto che le precedenti Linee guida per la determinazione della classe energetica utilizzavano un benchmark fermo temporalmente al gennaio 2010, si evidenzia il grande passo in avanti e la spinta verso edifici ad elevata prestazione energetica. Tale indice è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B. Come già segnalato, è stata introdotta infatti una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (da A4 la più efficiente più efficiente alla G meno efficiente). Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nren,rif,standard (2019/2021). Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell edificio per la redazione dell APE, in base a quanto detto in precedenza, si procede determinando il valore dell indice di prestazione, per l edificio di riferimento, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021; si calcola il valore dell indice per l immobile oggetto dell attestazione e si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 2, riportata nel Capitolo 5 delle Linee guida. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 5

6 I limiti tra le classi, pertanto non sono più legati al fattore di forma dell edificio, da cui dipendeva il valore limite dell indice di prestazione invernale per il riscaldamento EPi, ma vengono calcolati in funzione dell indice di prestazione globale dell edificio di riferimento EPgl (2019/2021), quindi ogni edificio ha la propria scala di classificazione. A differenza di quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2009, pertanto, con il nuovo decreto non sarà più possibile un confronto tra edifici appartenenti alla stessa categoria, sulla base dell indice di prestazione energetica da cui dipende la classe energetica. Il benchmark, come indicato, non dipende più dai gradi/giorno e dal rapporto S/V dell edificio ma dalla prestazione dello stesso edificio, realizzato però secondo i parametri dell edificio di riferimento al 2019/2021. La classe dipende dal confronto tra la prestazione dell edificio reale e quella del suo gemello, ma fatto bene, cioè l edificio di riferimento. QUALITÀ DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E RACCOMANDAZIONI La Direttiva 2010/31/UE e il D.M. 26 giugno 2015 assegnano all APE un ruolo attivo nella promozione degli interventi di riqualificazione energetica affinché esso non resti, come è stata opinione diffusa fino ad oggi, una mera fotografia dello stato dell immobile. Oltre a indicare la classe e la prestazione energetica dell edificio, l APE dovrà fornire raccomandazioni sulle misure di miglioramento, indicando i livelli di prestazione raggiungibili in relazione ai costi, distinguendo i benefici dovuti ad interventi parziali e quelli in seguito ad una riqualificazione totale, consentendo al proprietario approfondimenti oggettivi e capacità decisionali di intervento. Le raccomandazioni obbligatorie nell APE costituiscono sicuramente la parte più professionale ed utile del documento, che dà significato a tutte le altre sezioni. Le raccomandazioni nascono infatti proprio sulla base di una approfondita indagine sull immobile in oggetto, e proiettano l attuale l edificio ha questi consumi verso il futuro l edificio potrebbe consumare e migliorare in questo modo riducendo le spese di tot.. Il tecnico, dopo aver eseguito lo studio volto a conoscere le prestazioni e le caratteristiche energetiche dell edificio in oggetto, valuta gli interventi più idonei per il miglioramento dello stesso individuando: la fattibilità tecnico economica degli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento della classe energetica dell edificio; le priorità tra diverse soluzioni riconosciute valide in funzione dell analisi costi benefici; Il committente avrebbe a disposizione un importante studio, che lo guida ed illumina in eventuali interventi di riqualificazione energetica del suo immobile ed inoltre ha la possibilità di valutare il lavoro del professionista. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 6

7 PROCEDURE E METODI DI CALCOLO Nelle Linee guida precedenti relative al D.M. 26 giugno 2009 l utilizzo dei metodi di calcolo, connesso come vedremo alla procedura di certificazione, è stato caratterizzato da poche luci e molte ombre. Nelle nuove Linee guida ci sono senz altro indicazioni più idonee e chiare, e sarà importante non commettere gli stessi errori. Le nuove Linee guida contenute nel D.M. 26 giugno 2015 distinguono tra procedure di calcolo e metodologie di calcolo, le prime intese a fornire le corrette indicazioni sulle modalità di valutazione della prestazione energetica, le seconde ad indicare la normativa tecnica e gli applicativi informatici da utilizzare. Vengono riportate procedure di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell immobile ed al livello di approfondimento richiesto al fine di minimizzare gli oneri a carico del cittadino. Inoltre sono previste metodologie di calcolo rigorose ed anche semplificate da applicarsi queste ultime, ad edifici di dimensioni ridotte al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini. Sono previste le procedure di seguito indicate in dettaglio. Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato Questa procedura prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi alle caratteristiche dell edificio e dei relativi impianti energetici, così come rilevabili dal progetto energetico, previa verifica di rispondenza del costruito al progetto. La procedura quindi va applicata all edificio come costruito. In buona sostanza e per dirla in maniera più semplice per tutti quegli edifici di cui si è in possesso dei dati di progetto. Per tale procedura si fa riferimento al Metodo di calcolo di progetto obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, ma anche, come detto prima, per tutti quegli edifici di cui si è in possesso dei dati di progetto. È impensabile infatti, in tal caso ricorrere a metodi semplificati solo per ridurre il tempo di calcolo necessario. Tale metodo, rigoroso e non semplificato, si avvale del pacchetto di norme UNI indicate dal D.M. 26 giugno 2015 Requisiti minimi a partire da quelle della serie UNI TS Parti 1 e 2 3,4 e, di prossima pubblicazione, 5 e 6. Il metodo di calcolo di progetto è applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 7

8 Procedura di calcolo da rilievo sull edificio Nel caso in cui la predetta documentazione di progetto non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso necessari va effettuata con una procedura di calcolo da rilievo sull edificio, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull edificio esistente, sulla base dei quali si esegue la valutazione della prestazione energetica secondo l opportuno metodo di calcolo. In buona sostanza questa procedura è di riferimento per edifici esistenti di cui non si dispone dei dati di progetto. Per tale ultima procedura si fa riferimento al Metodo di calcolo da rilievo sull edificio che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull edificio esistente. In questo caso infatti i dati di ingresso relativi all edificio (in occasione del rilievo in situ, i cui risultati devono essere raccolti in un rapporto) possono: essere reperiti tramite procedure di rilievo, supportate anche da indagini strumentali (nota dello scrivente: consigliabile), sull edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento vigenti, nazionali o internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica; essere ricavati per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali. Solo nell ambito di tale procedura sono utilizzabili metodi di calcolo semplificati, nel rispetto dei limiti indicati nelle Linee guida. Per la valutazione della prestazione sono previste tre opzioni: la prima fa riferimento sempre al pacchetto di norme di cui al metodo di calcolo di progetto, con l utilizzo dei dati ricavati dalle indagini strumentali; la seconda fa riferimento alle relative semplificazioni, contenute nel pacchetto di norme precedenti, previste per gli edifici esistenti (a tal fine, la norma UNI TR 11552:2014 prevede infatti, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell edificio sotto forma di abachi e tabelle in relazione, a esempio, alle tipologie e all anno di costruzione, mentre la norma UNI TS parte 2 prevede modalità di determinazione dei dati degli impianti sotto forma di tabelle relative ai rendimenti dei componenti impiantistici, previa, per entrambe le norme verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l ausilio di adeguate strumentazioni). Questo metodo è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologie edilizia e dalla dimensione la terza fa riferimento ad un Metodo semplificato, applicabile solo per edifici residenziali con superficie utile fino a 200 m 2, sempre nel rispetto dei limiti indicati dal decreto, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l APE in conseguenza di una ristrutturazione importante (pur se fino a 200 m 2 ). legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 8

9 A tal proposito è stato dato incarico all ENEA in collaborazione con il CNR di predisporre un software applicativo che utilizzi un metodo semplificato (rammentando che il software DOCET è tutt ora non più utilizzabile a seguito della revisione del pacchetto di norme UNI TS a partire dal 02/10/2014). Sintesi Volendo sintetizzare quanto in precedenza riportato: in caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, va applicata la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato; per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante, ferma restando la possibilità di avvalersi della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato si può applicare la procedura di calcolo da rilievo sull edificio di cui in precedenza. Al corretto utilizzo dei metodi di calcolo sono associate poi la procedura di certificazione degli edifici, nonché le modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica, riportate al Capitolo 7 delle nuove Linee guida cui si rimanda. MONITORAGGI E CONTROLLI La Direttiva 2010/31/UE impone di instaurare un sistema di controllo indipendente per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, realizzato mediante controlli a campione. L art. 5 del D.M. 26 giugno 2015 ha previsto poi che le Regioni e le Province autonome al fine della effettuazione dei controlli della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscano piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e devono comprendere tipicamente: l accertamento documentale degli APE includendo anche la verifica del rispetto delle procedure previste dalle Linee guida; le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; le ispezioni delle opere o dell edificio. Inoltre le Regioni e Province autonome dovranno alimentare per via telematica il SIAPE (vedi più avanti) con i dati relativi ai controlli effettuati ed al numero di attestati invalidati. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1114 9

10 Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE) Ricordiamo che il D. Leg.vo 192/2005 come modificato dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n. 90, all art. 6 comma 12 lettera d), ha previsto la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le province autonome, che comprendesse la gestione di un catasto degli edifici, degli Attestati di Prestazione Energetica e dei relativi controlli pubblici. L art. 6 del D.M. 26 giugno 2015 ha individuato nell ENEA (entro 90 giorni dal 1 ottobre 2015 cioè entro il 30 dicembre 2015) il soggetto delegato alla istituzione del SIAPE, di cui deve essere garantita l interoperabilità con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli edifici, degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli pubblici. È fondamentale a questo punto che ogni Regione realizzi nel più breve tempo possibile, secondo un unico format previsto dal SIAPE: il catasto degli edifici sulla base degli APE redatti (poche Regioni lo hanno realizzato); il catasto degli impianti termici sulla base del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74; il catasto degli esiti dei controlli effettuati sugli APE, comprensivo di quelli invalidati; il catasto degli esiti dei controlli effettuati sugli impianti termici FORMAT PER GLI ANNUNCI IMMOBILIARI L allegato C al D.M. 26 giugno 2015 riporta un format unico, su tutto il territorio nazionale, di annuncio di vendita o di locazione dell immobile per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; Nell ottica di fornire ai cittadini un quadro completo dell immobile, in tale schema vengono riportati gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, con l utilizzo dei cosiddetti emoticon per facilitare la comprensione ai cittadini che non siano tecnici. legislazionetecnica.it FAST FIND AR

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