Circolare Informativa n. 18/2001. Alle Società Consorziate. Roma, 9 novembre 2001

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1 Circolare Informativa n. 18/2001 Alle Società Consorziate Roma, 9 novembre 2001 Rif.: 530.1; ; 760. Oggetto: Disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002) Disposizioni fiscali. Premessa Il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), attualmente all esame del Senato (atto S-699), si compone di 37 articoli, divisi in quattro titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere finanziario (art. 1), in cui sono indicati il saldo netto da finanziare per l anno 2002, e, per gli anni 2003 e 2004, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni, a legislazione vigente, saranno utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo la necessità di copertura di interventi e imprevisti.

2 Il Titolo II riguarda le disposizioni in materia di entrate (articoli da 2 a 8), e segnatamente: - modifiche alla disciplina dell IRPEF per le famiglie (art. 2); - ulteriori termini per la effettuazione della rivalutazione dei beni dell impresa (art. 3); - rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 4) ; - rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili (art. 5); - soppressione dell INVIM (art. 6); - ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali (art. 7); - soppressione della imposta sulle insegne di esercizio (art. 8). Il Titolo III contiene le disposizioni in materia di spesa, in nove Capi, riguardanti: - gli oneri del personale (articoli da 9 a 14 del Capo I); - le spese delle Amministrazioni pubbliche (articoli da 10 a 18 del Capo II); - il patto di stabilità interna per gli enti pubblici (articoli da 19 a 24 del Capo III); - gli interventi in materia di previdenziale e sociale (articoli 25 e 26 del Capo IV); - gli interventi nel settore sanitario (articolo 27 del Capo V); - gli strumenti di gestione del debito pubblico (articolo 28 del Capo VI); - gli interventi in materia di lavoro (articoli 29 e 30 del Capo VII); - gli interventi in materia di investimenti pubblici (articoli 31, 32 e 33 del Capo VIII); - altri interventi ( articolo 34 e 35 del Capo IX). Il Titolo IV, infine, contiene le norme finali (artt. 36 e 37). La presente Circolare ha per oggetto le disposizioni di rilievo fiscale, e cioè quelle del Titolo II (articoli da 2 a 8) del disegno di legge in esame. 2

3 1. Detrazioni IRPEF L art. 2, comma 1, del disegno di legge prevede che la detrazione IRPEF per ciascun figlio a carico sia elevata a un milione di lire per i soggetti aventi un reddito complessivo inferiore a 70 milioni di lire; se il reddito eccede tale limite si continuano ad applicare le detrazioni già previste dall art. 12 del TUIR. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti che hanno diritto a tale detrazione restano quelle previste dal citato art.12 ( 1 ). L art. 2 non prevede una specifica decorrenza dell aumento: posto, però, che l art. 37, comma 3, del disegno di legge stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2002, si deve ritenere che la maggiore detrazione competa per il periodo d imposta 2002 e per quelli successivi. Si ricorda che, secondo l art. 12, comma 1, TUIR, e salvo quanto previsto al comma 2, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a lire 100 milioni, la detrazione IRPEF per familiari a carico diversi dal coniuge, è, per il 2001, pari a lire e, per il 2002, pari a lire ; spetta inoltre un ulteriore detrazione di lire per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Detti importi sono aumentati a lire per l anno 2001 e lire per l anno 2002 per i figli successivi al primo, sempre a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100 milioni. In definitiva, dal 2002, le detrazioni IRPEF per ciascun figlio a carico dovrebbero essere le seguenti: a. L , se il reddito non supera L ; b. L , per il primo figlio (o familiari a carico) e L per i figli successivi al primo, se il reddito eccede L ma non L ; c. L per ciascun figlio (o familiare a carico), se il reddito eccede L Cfr. la nostra Circolare n. 2/2001 sulle modifiche di scaglioni, detrazioni e aliquote operate dalla L. n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001). 3

4 Per i casi sub b) e c) spetta, inoltre, l aumento di lire per i figli di età inferiore a tre anni. Si tenga comunque presente che le disposizioni contenute in quest articolo, come negli altri, saranno prevedibilmente oggetto di emendamenti che dovrebbero aumentare i limiti di reddito, in ragione del numero dei figli. Si ricorda che gli scaglioni e le aliquote attualmente vigenti, validi per il 2001, 2002 e 2003, sono indicati nell art. 11 del TUIR, come modificato dall art. 2, comma 1, lett. c), della L. n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001). A tale proposito si segnala che il comma 3 dell art. 2 del disegno di legge in commento ha disposto la sospensione per il 2002 delle aliquote stabilite dal citato art. 2, comma 1, lett. c), della Finanziaria 2001, per cui si potrebbe anche ritenere che, limitatamente a tale periodo d imposta, siano applicabili le aliquote previste per il 2001 dalla precedente legge finanziaria (L. n. 488/ Finanziaria 2000). Tuttavia, con la L. n. 388/2000 non sono state modificate solo le aliquote IRPEF, ma anche gli scaglioni di reddito, per cui sembra preferibile ritenere che la sospensione operi soltanto con riferimento alle aliquote e, che conseguentemente, siano applicabili al 2002 le stesse aliquote e gli stessi scaglioni vigenti per il Si segnala, inoltre, che, con riferimento all introduzione dell EURO dal 1 gennaio 2002, la stampa specializzata ha dato notizia dell intenzione del Ministro dell Economia di presentare, come emendamento alla legge finanziaria, ovvero inserendola in sede di conversione del D.L. n. 350/2001, una disciplina volta ad evitare che gli importi delle detrazioni e degli scaglioni di reddito dell IRPEF siano espressi anche in centesimi, prevedendo un sistema di arrotondamenti a favore dei contribuenti. Sempre per facilitare i contribuenti, le dichiarazioni dei redditi 2002, relative a redditi del 2001, potranno essere redatte sia in euro che in lire, anche se il versamento dovrà comunque essere eseguito nella nuova moneta. 2. Rivalutazione dei beni d impresa L art. 3 introduce nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, la cui disciplina è contenuta nella Legge 21 novembre 2000, n. 4

5 342 (collegato alla Finanziaria 2000) ( 2 ). Anche in questo caso, come in quello dell aumento della detrazione, le nuove disposizioni non si inseriscono nel corpo delle precedenti, ma si aggiungono ad esse, con notevoli problemi di coordinamento. Sotto il profilo soggettivo, i destinatari delle nuove disposizioni sono quelli stessi previsti dagli artt. 10 e 15 della L. n. 342/2000 e dall art. 1 del D.M. n. 162 del 13 aprile 2001 (contenente il regolamento di attuazione). Sotto il profilo oggettivo, il comma 1 prevede che la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Secondo la lettera della norma, si deve, quindi, ritenere che la cd. nuova rivalutazione possa essere eseguita sui beni che: - sono stati acquisiti dopo il ; - sono stati acquistati prima del , ma non siano già stati rivalutati, ai sensi della L. n. 342/2000; - siano stati già rivalutati ai sensi della L. n. 342/2000, ma possono esserlo ulteriormente in relazione al loro maggior valore. Infatti, anche per tali ultimi beni, che risultano comunque iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 sarebbe soddisfatto il requisito temporale richiesto dal citato comma 1. Non dovrebbe, inoltre, escludersi la possibilità di applicare la nuova disciplina anche a beni che non siano stati rivalutati diversamente dagli altri compresi nella stessa categoria omogenea. In sostanza, vista l interpretazione ministeriale (CM. n. 57/E del 18 giugno 2001, par. 1.6), secondo la quale l inosservanza dell obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea fa venire meno gli effetti fiscali della rivalutazione per i beni appartenenti alla categoria stessa che siano stati 2 Per quanto riguarda le modalità e gli effetti della rivalutazione indicati nella L. n. 342/2000, si rinvia alle nostre Circolari n. 33/2000 e n. 8/

6 rivalutati, la nuova disciplina potrebbe costituire una sorta di sanatoria della rivalutazione eseguita ex L. n. 342/2000 e consentire, pertanto, di rivalutare quei beni che, in violazione delle disposizioni della L. n. 342/2000 (art. 11, comma 1), non sono stati rivalutati ( 3 ). Per quanto riguarda i termini e le modalità di effettuazione della rivalutazione, il citato comma 1 prevede - come detto - che essa possa essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scada successivamente al 1 gennaio 2002, con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre A tale proposito si premette che l art. 1 del citato D.M. n. 162/2001, entrato in vigore il 7 maggio 2001, consentiva già ai soggetti che avessero approvato entro tale data il bilancio al 31 dicembre 2000 di avvalersi della rivalutazione di cui alla L. n. 342/2000 in sede di bilancio al 31 dicembre 2001, purché i beni risultino iscritti sia nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1999, sia in quello chiuso al 31 dicembre 2000, sia in quello che si chiuderà al 31 dicembre Per tali soggetti, quindi, possono coesistere i presupposti per l applicazione sia della vecchia normativa, sia di quella che sarebbe introdotta dal disegno di legge in commento. Ne consegue che i soggetti interessati possono scegliere se rivalutare i beni secondo le norme della L. n.342/2000 ovvero in base a quelle della Legge Finanziaria 2002, ferme restando le condizioni richieste da entrambe le normative. Per gli altri soggetti è, invece, applicabile esclusivamente la nuova disciplina, il cui presupposto esistenza dei beni al 31 dicembre 2000 comprende evidentemente anche i beni esistenti al 31 dicembre 1999 che siano ancora posseduti. Per quanto concerne gli effetti della rivalutazione, il comma 2, diversamente da quanto previsto in materia dalla L. n. 342/2000, che consente il riconoscimento del valore rivalutato già nell esercizio in cui è stato eseguito, dispone che, ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione sia fiscalmente riconosciuto solo a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Gli effetti della nuova rivalutazione 3 Cfr. l art. 4 del DM. n. 162/2001 e la nostra Circolare n. 16/

7 sarebbero quindi differiti, nel senso che i maggiori valori sarebbero oggetto di riconoscimento fiscale solo a decorrere (per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare) dall esercizio Ciò vale anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare, per i quali, tuttavia, ai fini della decorrenza degli effetti della rivalutazione, si dovrà fare riferimento all esercizio nel corso del quale cade il Il comma 3 dispone che le società e gli enti commerciali, di cui all art. 87, comma 1, lett. a) e b), TUIR, che decidono di avvalersi della facoltà di rivalutare i beni, computino l importo dell imposta sostitutiva liquidata nell ammontare di cui all art. 105, commi 2 e 3, TUIR ( Basket A ). Pertanto, mentre per le rivalutazioni eseguite secondo le disposizioni del comma 1, l imposta sostitutiva alimenta il basket A, per quelle operate in base alla L. n. 342/2000 (che non trattava espressamente la materia) occorre procedere in via interpretativa. A tali fini si ricorda che l art. 8 del DM. n. 162/2001 prevede, nell ipotesi in cui il saldo sia ridotto per copertura di perdite, che l imposta sostitutiva assolta in sede di rivalutazione rientri fra le imposte di cui all art. 105, comma 1, TUIR. La norma non precisa a quale basket debba affluire tale imposta; tuttavia l interpretazione prevalente è quella per cui l imposta dovuta confluirebbe nel basket A, secondo l ordinaria disciplina prevista dall art. 105, comma 3, TUIR, e solo nel periodo d imposta in cui fosse stata deliberata la distribuzione della riserva in sospensione o la riduzione del capitale ( 4 ). Stante la particolare disciplina prevista dal comma 3, deve ritenersi che, in caso di distribuzione di una riserva costituita ai sensi del precedente comma 1, confluirà nel basket solo l imposta contestualmente dovuta, e, quindi, al netto del credito emergente dal versamento fatto in sede di rivalutazione. 3. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non quotate Per i contribuenti che, alla data del 1º gennaio 2002, posseggono non nell esercizio di impresa partecipazioni in società costituite da quote, titoli o diritti non negoziati 4 Sul punto cfr. la nostra Circolare n. 8/2001, par. 6, cit. 7

8 in mercati regolamentati, l art. 4 prevede la facoltà di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto. La norma si riferisce, quindi, alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali che detengono le partecipazioni al di fuori dell attività di impresa eventualmente esercitata. E dubbio se la stessa facoltà possa essere esercitata da non residenti, che potrebbero ugualmente avere interesse ad avvalersi della disciplina in esame; a tali fini mancherebbe in ogni caso l indicazione degli adempimenti che dovrebbero essere effettuati dagli intermediari per conto di tali soggetti. I commi 1 e 2 consentono di assumere, in luogo del valore di acquisto, il valore effettivo della frazione del patrimonio netto della società alla data del 1 gennaio 2002, quale risultante da una perizia giurata di stima ex art. 64 c.p.c., che deve essere redatta entro il termine del 30 settembre 2002 da soggetti iscritti negli appositi albi (dottori commercialisti, revisori, ragionieri e periti commerciali). La rilevanza fiscale di tale valore sarebbe tuttavia condizionata alla corresponsione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4% di tale valore, per le partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), TUIR), e del 2%, per quelle non qualificate (art. 81, comma 1, lett. c-bis), TUIR). L imposta sostitutiva si applicherebbe quindi sull intero nuovo valore della partecipazione e non sulla differenza rispetto al valore originario. La norma non specifica se la rideterminazione di valore debba o meno riguardare l intera partecipazione posseduta, e quindi se sia possibile rivalutarne solo una parte, con l effetto, ad esempio, di assolvere l imposta secondo la misura prevista per le partecipazioni non qualificate ancorché il possesso riguardi una partecipazione qualificata; tale soluzione non sembra pervero coerente con la distinzione operata, posto che essa porterebbe alla possibile vanificazione della stessa, quando la partecipazione sia di poco superiore al limite di qualificazione ; in ogni caso andrebbe chiarito se, ai fini della individuazione della quota ceduta, possa applicarsi l ordinario criterio del LIFO ovvero se la rideterminazione di valore possa equipararsi ad un acquisto della quota di partecipazione (rivalutata), con l effetto che oggetto della successiva cessione andrebbe considerata prioritariamente quest ultima. 8

9 Il versamento dell imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 settembre 2002, mediante modello F24. E possibile rateizzare l imposta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2002 (es. prima rata: 30 settembre 2002; seconda rata: 30 settembre 2003; terza rata: 30 settembre 2004), versando contestualmente i relativi interessi nella misura del 3% annuo (comma 3). Il comma 4 precisa, infine, che la perizia deve avere riguardo all intero patrimonio sociale e non solo alla frazione di esso pertinente alla partecipazione posseduta; essa deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente esibita all Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta. Non è quindi prevista alcuna indicazione della sua redazione in sede di dichiarazione, a differenza di quanto stabilito dall art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 461/1997, che condizionava la rilevanza fiscale del valore di perizia alla esecuzione di tale adempimento. Relativamente al costo della perizia, il comma 5 prevede che, se essa è stata predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, il relativo costo è deducibile dal relativo reddito di impresa in quote costanti, nell esercizio in cui è stato sostenuto e nei quattro successivi. Se invece la perizia è stata predisposta per conto dei possessori dei titoli, la spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. Il realizzo delle partecipazioni rivalutate non può dare luogo a minusvalenze deducibili, ai sensi dell art. 82, commi 3 e 4, TUIR (comma 6). Se però la norma non consente la deducibilità delle perdite conseguenti alla cessione della partecipazione a prezzo inferiore a quello di perizia, non sembra implicare che non siano deducibili nemmeno le minusvalenze conseguenti alla cessione ad un prezzo minore rispetto al costo originario della partecipazione stessa; né tale conclusione appare in contrasto con la ratio della norma, che dovrebbe riferirsi esclusivamente alle minusvalenze relative al minor valore di realizzo della partecipazione rispetto al valore rivalutato. In pratica, se il valore originario della partecipazione fosse pari a 80 e venisse poi elevato a 100 a seguito della rideterminazione: 9

10 1. se la partecipazione viene ceduta al valore di 90, la minusvalenza è indeducibile; 2. se la partecipazione è ceduta al valore di 70, la minusvalenza può essere portata in deduzione per 10. Tali conseguenze si devono ritenere valide anche per gli eredi del soggetto che ha effettuato la rideterminazione del valore della partecipazione. L erede, infatti, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del suo dante causa e, pertanto, le plusvalenze derivanti dalla successiva cessione della partecipazione caduta in successione dovrebbero essere assoggettate a tassazione in capo all erede, mentre le eventuali minusvalenze realizzate non avrebbero, per quest ultimo, alcun rilievo fiscale. Considerando poi il caso in cui il trasferimento delle partecipazioni avvenga a titolo gratuito, sia mortis causa che inter vivos, si ricorda che l art. 13 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 (cd. manovra dei 100 giorni - pubblicata sulla G.U., Serie generale n.248 del ) ( 5 ), ha soppresso l imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, l imposta sulle successioni è soppressa totalmente e le donazioni e le liberalità non saranno più soggette ad imposizione, se effettuate in favore del coniuge, di parenti in linea retta e di altri parenti entro il quarto grado. I trasferimenti a titolo gratuito a favore di soggetti diversi da quelli elencati sono, invece, assoggettati alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso (si applica la normativa in materia di imposta di registro), con una franchigia di lire 350 milioni per ciascun beneficiario. Pertanto, per gli atti per i quali non vi sia obbligo di registrazione, di cui alla Tabella allegata al DPR. n. 131/1986, l imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa (secondo quanto precisato nella CM. n. 91/E del 18 ottobre 2001). L art. 16, comma 1, dello stesso provvedimento prevede, inoltre, che il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente per oggetto valori mobiliari cui sia applicabile l imposta sostitutiva di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 (e cioè il 27% o il 12,5% sulle plusvalenze e sui redditi di cui all art. 81, comma 1, lettere da 5 Al riguardo, si veda la nostra Circolare n. 15/2001, di commento al disegno di legge sulla manovra dei 100 giorni. 10

11 c) a c-quinquies), del TUIR), ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, è tenuto al pagamento dell imposta sostitutiva, calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dell imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte sull atto di liberalità, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni. Lo scomputo dell imposta, peraltro, è solo teorico, poiché l imposta di registro non si applica ai trasferimenti di valori mobiliari (cfr. art. 8 della Tabella allegata al DPR. n.131/86, a meno che l imposta fissa non sia dovuta in relazione alla forma dell atto: art. 11, Tariffa p. I). In tali casi, ai fini delle imposte sul reddito, l erede, legatario o donatario che riceve valori mobiliari, deve assumere il costo fiscalmente riconosciuto che la partecipazione aveva per il de cuius o donante, e, quindi, anche quella rivalutata nei modi sopra indicati (cfr. CM. n. 91/E, cit.). Il comma 7 dell art. 4 del DDL in commento stabilisce, infine, con riferimento all applicazione dell imposta sostitutiva, nel solo caso di rideterminazione del valore di partecipazioni non qualificate (ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997), che gli intermediari abilitati devono tenere conto del valore rivalutato a condizione che sia presentata copia della perizia, unitamente ai dati dell estensore e al codice fiscale della società periziata, prima della realizzazione di minusvalenze o plusvalenze. 4. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili L art. 5, comma 1, consente ai soggetti che non svolgono attività d impresa di rideterminare i valori di acquisto dei terreni ed aree edificabili, di cui all art. 81, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, posseduti alla data del 1 gennaio L art. 81, comma 1, lettere a) e b), TUIR, disciplina, come noto, le plusvalenze realizzate (i) mediante la lottizzazione di terreni o l esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici (lett. a); (ii) mediante la cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione e quelli costituiti da unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l acquisto 11

12 o la costruzione e la cessione siano state adibite all abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, ovvero mediante la cessione a titolo oneroso dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (lett. b). Il requisito della potenziale utilizzazione edificatoria indicato nella lett. b) sopra citata, rilevante ai fini della detta facoltà di rivalutazione, non sembra dover essere inteso in senso restrittivo, riducendosi esso in sostanza a quello che il terreno non sia inedificabile, e quindi a prescindere dall attualità dell utilizzo a fini edificatori. Il valore del terreno alla data del 1º gennaio 2002 deve risultare da apposita perizia giurata (art. 64 c.p.c.) redatta da professionisti iscritti all albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri; per il riconoscimento fiscale di tale valore ai fini di cui all art. 82, commi 1 e 2, TUIR (e quindi in luogo del valore o costo rilevante ai fini della plusvalenza in caso di realizzo) è necessario corrispondere un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l aliquota del 4% sul valore lordo del cespite come sopra attestato. La norma non pone ulteriori condizioni per effettuare la rivalutazione, nel senso che essa potrà concernere tutti ovvero solo alcuni dei terreni posseduti. In particolare, non sembra che sia necessario rivalutare tutto il terreno che, in ipotesi, sia stato oggetto di unico acquisto, ben potendosi procedere alla rivalutazione con distinti valori unitari in relazione alle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e agli indici di edificabilità relativi a singole parti di esso, in modo da rendere la valutazione omogenea rispetto ai presumibili valori di vendita. In tal caso sarà, peraltro, necessario che la perizia attesti il valore residuo delle parti non rivalutate, aventi - in ipotesi - destinazioni diverse da quella edificatoria. L imposta sostitutiva deve essere versata, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 241/1997, entro il 30 settembre 2002, con possibilità di rateizzare in tre rate annuali di pari importo, per quote costanti, con interesse del 3% annuo (commi 2 e 3). Il comma 6 stabilisce, infine, che quello di perizia costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta di registro e 12

13 dell imposta ipotecaria e catastale. Ciò significa che il valore periziato del terreno rileva non solo ai fini delle imposte sul reddito, ma anche a quello delle imposte indirette. Non è tuttavia chiaro se in caso di cessione del bene per un valore inferiore a quello di perizia, l acquirente, persona fisica o soggetto in regime d impresa, debba considerare, quale valore normale minimo, il valore peritale ovvero il prezzo di acquisto. Ciò sembrerebbe da escludersi quantomeno per le imprese, per le quali non rileva il valore, ma il prezzo corrisposto. D altronde, essendo pacifico che il valore è comunque affrancato per il cedente, il minor costo darebbe luogo per l acquirente ad una maggiore plusvalenza. Lo stesso dicasi per la rivendita da parte dell impresa acquirente, dove il valore potrebbe però rilevare ai fini di un controllo della veridicità del prezzo pagato. Come accennato, tale valore costituisce anche quello di riferimento per l applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel senso che in sede di successiva rivendita tale costo dovrà essere indicato in ogni caso come base imponibile minima, ancorché il prezzo indicato in atto sia inferiore. Ovviamente, se il prezzo è superiore, è su questo che andranno applicate le imposte. Data la formulazione della norma, tale prezzo, se superiore a quello della perizia, non sembra essere suscettibile di rettifica; se inferiore, si dovrebbe ritenere che sia rettificabile in misura anche superiore a quella da essa risultante, giusta il meccanismo previsto per i valori c.d. catastali dei fabbricati. Si deve, infine, ritenere che, ancorché la norma non faccia espresso riferimento all ICI, il valore periziato non possa non essere tenuto presente anche a tali fini, costituendo la perizia una prova non contestabile dal contribuente, essendo da lui stesso prodotta. 5. Soppressione dell INVIM e dell imposta sulle insegne di esercizio L art. 6 anticipa di un anno l abolizione dell INVIM che ha quindi luogo a decorrere dal 1 gennaio

14 L art. 17 del D.Lgs. n. 504/1992 prevedeva, infatti, l applicazione dell imposta per i presupposti che si sarebbero verificati a decorrere dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003, limitatamente agli incrementi di valore maturati sino al 31 dicembre Di conseguenza, i presupposti che si verificheranno a partire dal 1º gennaio 2002 non saranno più soggetti all imposta. Si ricorda che l art. 69, comma 6, della L. 21 novembre 2000, n. 342, aveva già reso inapplicabile alle successioni e donazioni sia l imposta sostitutiva di cui all art. 11, comma 3, del D.L. n. 79/97, sia l INVIM (cfr. ns. Circolare n. 28/2000, par. 1). L art. 8 sopprime anche l imposta di pubblicità dovuta per le insegne d esercizio prevista dall art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993. Al riguardo, secondo le notizie apparse sulla stampa specializzata, sembrerebbe che la Commissione bilancio del Senato abbia intenzione di modificare tale disposizione, prevedendo, in luogo dell abolizione totale di tale imposta, un ampia autonomia dei Comuni in relazione alla sua gestione. 6. Ristrutturazioni edilizie L art. 7, comma 1, dispone la proroga al 30 giugno 2002 delle detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all art. 1, della L. n. 449/1997. Il comma 2 estende tale regime agevolativo anche alle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva alienazione degli immobili ristrutturati entro il 30 giugno In tale caso è previsto che la detrazione IRPEF spetti all acquirente delle singole unità immobiliari in ragione del 36% del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25% del prezzo di acquisto risultante dall atto di compravendita, e comunque entro il limite di lire 150 milioni previsto dall art. 1, comma 1, della L. n. 449/1997. Per quanto riguarda l operatività delle nuove disposizioni, visto il rinvio generale all art. 1 della citata L. n. 449/1997, si ritiene che valgano le istruzioni ministeriali già fornite per tale legge dalla C.M. n. 57/E del 24 febbraio 1998 e quelle per la 14

15 compilazione di UNICO Persone fisiche Sezione III. Pertanto, la detrazione potrà essere ripartita, a decorrere dal periodo d imposta 2002, in quote costanti nell anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei quattro successivi o, alternativamente, in dieci quote annuali di pari importo. Tali disposizioni sembrano suscettibili di significative modifiche in sede di definitiva approvazione. 7. Modifiche in materia di IVA Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2001 al 30 giugno 2002 l applicazione dell aliquota IVA ridotta del 10% per due tipologie di prestazioni, previste all art. 7, comma 1 della L. n. 488/1999 ( 6 ) e, più precisamente: a) per le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) per le prestazioni di servizio relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio individuati dall art. 31, lettere a), b), c) e d), della L. n. 457/1978, consistenti, in particolare, nelle opere di manutenzione ordinaria (lett. a), straordinaria (lett. b), negli interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c) e di ristrutturazione edilizia (lett. d) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio si rammenta che rientrano nell ambito applicativo di tale agevolazione anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni utilizzati, cd. beni significativi, individuati dal D.M. 29 dicembre 6 Cfr. al riguardo le nostre Circolari nn. 1 e 16 del 2000, cit. 15

16 1999( 7 ); sono invece esclusi, come chiarito dalla C.M. n. 71/E del 7 aprile 2000, quelle prestazioni di servizi: - rese in esecuzione di contratti di subappalto; - quelle che interessano le prestazioni rese dai professionisti; - quelle, infine, che interessano le forniture di beni effettuate da soggetti diversi da quelli che eseguono gli interventi di recupero e gli acquisti effettuati direttamente dai committenti. Il comma 4, infine, proroga dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 sia il regime di indetraibilità dell IVA relativo all acquisto di autoveicoli e motocicli sia quello che, limitatamente all acquisto, all importazione e all acquisizione mediante contratti di leasing, di noleggio e simili di detti veicoli, ne riduce l indetraibilità al 90% del relativo ammontare ed al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna, di cui all art. 30, comma 4, della L. n. 388/2000. Si fa riserva di più approfonditi commenti quando la legge sarà definitivamente approvata. Distinti saluti. Il Presidente (Avv. Sergio Dus) SG/PM/sm/finanziaria2002/P 7 Il DM del 29 dicembre 1999 individua i beni costituenti parte significativa del valore delle forniture, interessati dal provvedimento, e segnatamente: - infissi interni ed esterni; - ascensori e montacarichi; - caldaie; - video citofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria; - sanitari e rubinetteria da bagno; - impianti di sicurezza. 16

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