WP4 Skills and Demonstration

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1 Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings WP4 Skills and Demonstration Know-how diffusion and the proof of the feasibility and the establishment of near-zero energy demand concepts in the operating environments of constructors, owners and users This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

2 La certificazione energetica degli edifici in Italia e in Regione Friuli Venezia Giulia

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5 Direttiva 2002/91/CE L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario,composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Articolo 5 Edifici di nuova costruzione Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico di cui all'articolo 4. Articolo 6 Edifici esistenti Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici di metratura totale superiore a m2 subiscono ristrutturazioni importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile..

6 Direttiva 2002/91/CE Articolo 7 Attestato di certificazione energetica Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. Articolo 10 Esperti indipendenti Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.

7 DPR 75/2013

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10 Recepimento Direttiva 2010/31/CE Legge n.90/2013 Entrata in vigore il 5 agosto 2013

11 Recepimento Direttiva 2010/31/CE Legge n.90/2013 Art. 4 -bis. (Edifici ad energia quasi zero) 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

12 Bilancio energetico di un edificio

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15 Edifici a energia quasi zero

16 Prestazione energetica degli edifici (LGN) La prestazione energetica complessiva dell edificio è espressa attraverso l indice di prestazione energetica globale EPgl. EP gl = EP i + EP acs + EP e + EP ill dove: EP i : è l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; EP acs : l indice di prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria; Ep e : l indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; EP il l: l indice di prestazione energetica per l illuminazione artificiale. Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kwh/m 2 anno. Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kwh/m 3 anno.

17 Si ricorda che la determinazione dell indice di prestazione energetica per l illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari.

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22 Nelle more dell aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: raccomandazione CTI 14/2013 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell edificio, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. UNI EN Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione

23 Definizioni prestazione energetica di un edificio : quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell immobile, i vari bisogni energetici dell edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l illuminazione, gli impianti ascensori e le scale mobili

24 Definizioni attestato di prestazione energetica dell edificio : documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica; I nuovi decreti dovranno definire un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all efficienza energetica dell edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:. le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica dell edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica

25 Definizioni attestato di qualificazione energetica : il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione

26 Definizioni edificio a energia quasi zero : edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ;

27 Definizioni "edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica : edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati

28 Definizioni ristrutturazione importante di un edificio : un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell involucro dell intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell impermeabilizzazione delle coperture.

29 Definizioni riqualificazione energetica di un edificio un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l- vicies quater (ristrutturazione importante)

30 Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Modalità di applicazione Superficie utile > 1000 mq < 1000 mq Nuovi edifici (art. 3 comma1) Applicazione integrale Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni Ristrutturazione integrale dell involucro (art.3 comma 2 punto a1) Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria (art.3 comma 2 punto a2) Ampliamento > 20% del volume dell intero edificio (art.3 comma 2 punto b) Ristrutturazione parziale o totale dell involucro e manutenzione straordinaria dell involucro edilizio (art.3 comma 2 punto c1) Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli stessi impianti in edifici esistenti (art.3 comma 2 punto c2) Sostituzione generatori di calore (art.3 comma 2 punto c3) no no (Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell articolo 3 del decreto legislativo stesso.)

31 Esclusioni D.Lgs.192/2005 Esclusioni edifici ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio edifici industriali e artigianali precisazioni Il decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. Gli edifici sono esclusi dall'applicazione del presente decreto solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione

32 Esclusioni D.Lgs.192/2005 Esclusioni precisazioni fabbricati isolati edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d uso di cui all articolo 3 DPR. 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l installazione e l impiego di sistemi tecnici Il decreto non si applica ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati Per esempio: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, Nelle Linee Guida nazionali è scritto: A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla Applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e necessario garantire un confort abitativo. Il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

33 Esclusioni Linee Guida nazionali certificazione energetica Esclusioni precisazioni ruderi Sono esclusi dall obbligo della certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici Sono esclusi dall obbligo della certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

34 Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.

35 Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Esclusioni Linee Guida azionali per la certificazione energetica In nessun decreto o norma sono escluse le abitazioni a carattere saltuario (case vacanza e similari)!!!!!

36 Relazione tecnica Art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni) 1. (sostituito) Il progettista o i progettisti, nell ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia... 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.

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39 Attestato di qualificazione energetica

40 Attestato di qualificazione energetica Obbligatorio per : nuove costruzioni ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell'intero edificio esistente; ristrutturazioni totali dell involucro edilizio

41 Attestato di qualificazione energetica Art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni) 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

42 Attestato di qualificazione energetica 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

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44 Attestato di prestazione energetica

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47 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 LR 23/2005 Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 08/10/2005 Nuove costruzioni 08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto 08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a1) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a2) Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Da a

48 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 LR 23/2005 Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 31/10/2011 Nuove costruzioni 31/10/2011 Ampliamenti nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati Obbligo di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Obbligo di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Da a

49 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 LR 23/2005 Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 06/06/2013 Ristrutturazioni importanti (lavori che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell involucro dell intero edificio) Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità proprietario Da a /10/2011 Ristrutturazioni edilizie Obbligo di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Costruttore (committente o società di costruzione)

50 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 Entrata in vigore 180 giorni dopo entrata in vigore 09/07/2015 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq Obbligo di dotazione APE e affissione all ingresso o in posto visibile al pubblico Obbligo di dotazione APE e affissione all ingresso o in posto visibile al pubblico Proprietario o soggetto responsabile alla gestione Proprietario o soggetto responsabile alla gestione 06/06/2013 Edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq Se dotati di APE, obbligo di affissione dello stesso all ingresso o in luogo visibile al pubblico proprietario

51 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 Entrata in vigore 06/06/2013 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico Obbligo di dotazione APE Obbligo di dotazione APE società che ha in gestione l impianto 06/06/2013 Offerta (annuncio) di vendita o di locazione Riportare gli indici di prestazione energetica dell involucro e globale dell edificio o dell unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Costruttore (committente o società di costruzione) Da 500 a 3.000

52 Entrata in vigore 06/06/ /08/ /06/2013 Ambito di intervento Vendita di un edificio/unità immobiliare (anche permuta e tutti i trasferimenti inter vivos a titolo oneroso) Trasferimento a titolo gratuito di un edificio / unità immobiliare (trasferimento delle proprietà o di altro diritto reale su un immobile) Nuova locazione di un edificio/unità immobiliare (anche leasing, affitto di azienda che comprenda anche immobili) Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 Adempimento A cura di Sanzione obbligo di dotazione e consegna di APE (anche nel preliminare) obbligo di allegazione di APE al contratto (solo nel contratto) Inserimento clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici proprietario Da a Nullità dell atto (da 04/08/2013) Nullità dell atto (da 04/08/2013) Da 300 a Nullità dell atto (da 04/08/2013)

53 Entrata in vigore 06/06/ /06/2013 Ambito di intervento vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 Adempimento A cura di Sanzione il proprietario deve rendere disponibile l APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell edificio e produce l APE entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità proprietario proprietario Vendita Locazione Vendita Locazione

54 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 Consiglio del Notariato Perimetro di applicazione Compravendita Permuta Assegnazione di alloggi da cooperative edilizia ai propri soci Datio in solutum vendita Transazione Conferimento di edifici in società Assegnazione di edifici da società (a seguito di liquidazione, recesso di socio..) Costituzione di rendita vitalizia e vitalizio alimentare Cessione e conferimento in società di azienda

55 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 Consiglio del Notariato Perimetro di applicazione Patto di famiglia Donazione Atti traslativo a titolo gratuito Fondo patrimoniale Assoggettamento di edifico al regime della comunione legale dei beni Adempimento di obbligazione naturale Trust Perimetro di applicazione Locazioni Leasing Affitto di azienda

56 Obbligo di dotazione - D.Lgs.192/2005 Consiglio del Notariato La normativa in tema di dotazione e allegazione di APE si applica a Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia dell intera proprietà che di una quota di comproprietà Diritti Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia della piena o della nuda proprietà che di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) Costituzione (a titolo oneroso e/o gratuito) di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione)

57 Aggiornamento APE e VEA - D.Lgs.192/2005 LR 23/2005 Obbligo di aggiornamento APE è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell edificio o dell unità immobiliare è aggiornata ad avvenuta realizzazione dei seguenti interventi che modificano la prestazione energetica dell edificio o i suoi caratteri di sostenibilità ambientale: VEA a) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell efficienza energetica che interessino almeno il 25 per cento della superficie esterna dell edificio; b) intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori di miglioramento dell efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, che prevedano l installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; c) intervento che modifichi la classificazione della qualità energetica e ambientale dell edificio.

58 Validità massima attestato di prestazione energetica 5. L attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell edificio o dell unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all attestato di prestazione energetica.

59 Contenuto dell annuncio l' indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio EPi,inv e EPe,inv (rispettivamente per l'inverno e l'estate) l'indice di prestazione energetica globale EPgl la classe energetica (oppure VEA) Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kwh/m 2 anno. Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) t utti gli indici sono espressi in kwh/m 3 anno. 59

60 Contenuto dell annuncio 150 kwh/m 2 anno corrispondono circa a 15 litri di gasolio/m 2 anno 15 mc di metano/m 2 anno Per un appartamento di 100 mq 150 kwh/m 2 anno corrispondono quindi ad un consumo annuo di 15 * 100 = 1500 litri di gasolio = circa 1,4 /lt x 1500 lt = 2100 oppure 1500 mc di metano = circa 1 /mc x 1500 mc =

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67 Nuovo decreto a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all efficienza energetica dell edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l indice di prestazione energetica globale dell edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

68 Nuovo decreto 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l energia esportata. 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica dell edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

69 Nuovo decreto c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

70 Attestato di prestazione energetica Art. 9 Funzioni delle regioni e degli enti locali 5 -quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi. b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

71 Procedura di certificazione energetica:

72 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici L attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell ambito di applicazione di cui all articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. Al di fuori di quanto previsto dall articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

73 Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell ambito di applicazione di cui all articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell inizio dei lavori. Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia. In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d opera, può essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell edificio.

74 Art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni) 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

75 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) Articolo Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell edificio. Art. 6 D.Lgs.192/2005 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.

76 Risparmio di risorse: energia, acqua, materiali, materie prime, Riduzione dei carichi ambientali: emissione di gas serra, riduzione delle acque reflue, dei rifiuti solidi, dell effetto isola di calore La sostenibilità Miglior comfort termico, acustico, visivo Riduzione delle patologie respiratorie Miglior qualità della vita Riduzione dei costi operativi, di gestione e di manutenzione Maggior redditività e valore dell immobile Miglioramento della produttività di chi occupa l edificio

77 Certificazione VEA Legge Regionale 18 agosto 2005 n.23 Disposizioni in materia di edilizia sostenibile così come modificata dalla L.R.16/2008, dalla L.R.24/2009, dalla Legge di manutenzione del 2010, dalla legge finanziaria 2012

78 Certificazione VEA 1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia): a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati; b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati; c) ristrutturazione edilizia;

79 Certificazione VEA d) restauro e risanamento conservativo; e) manutenzione straordinaria, nel caso in cui si eseguano lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti; f) attività edilizia libera, nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti e nel caso in cui, per l'esecuzione di tali lavori, siano stati richiesti incentivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura. 2. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici esistenti nei seguenti casi: a) ( ABROGATA ); b) ( ABROGATA );

80 Certificazione VEA c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA è redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed è esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato. 3. La presente legge si applica anche alle unità immobiliari e agli edifici esistenti classificati nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e non dotati di impianti tecnici soggetti al calcolo delle prestazioni ai sensi del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6.

81 Certificazione VEA La certificazione VEA entra in vigore dal 31 ottobre 2011 con un'applicazione graduale rispetto alle indicazioni della Legge Regionale 23/2005: Uffici a)applicazione, per gli interventi di cui all articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005 e limitatamente alle destinazioni d uso direzionale e residenziale, alle nuove domande di rilascio del titolo abilitativo edilizio presentate a partire dal 31 ottobre 2011; Articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005: a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati; b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati; c) ristrutturazione edilizia;

82 Certificazione VEA

83 Certificazione VEA la certificazione VEA e' obbligatoria per: contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente e' un soggetto pubblico; Per le altre destinazioni d'uso le altre tipologie di intervento I trasferimenti a titolo oneroso e gratuito le locazioni rimangono in vigore le disposizioni della normativa nazionale, fino all'entrata in vigore di quelle regionali.

84 Certificazione VEA 4. Il Protocollo VEA costituisce criterio di priorità nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma. 5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energetico ambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del Protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti.

85 Certificazione VEA 2. La certificazione VEA è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, riferendosi sia al progetto dell'edificio, sia all'edificio realizzato.

86 Certificazione VEA 1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di cui all'articolo 6 bis, sono attuate da ARES - Agenzia Regionale per l'edilizia Sostenibile soc. a.r.l.: a) divulgazione; b) formazione; c) accreditamento; d) ricevimento certificazioni energetiche e VEA; e) consulenza agli enti pubblici; f) gestione catasto energetico ambientale; f bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza; g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

87 La certificazione VEA Come viene esplicitato il punteggio della Certificazione VEA? Il punteggio finale della Certificazione VEA è indicato da: - una lettera che rappresenta la classe energetica, calcolata secondo la metodologia di calcolo nazionale e attraverso i software accreditati dal CTI, che va da G (consumo energetico elevato) ad A+ (basso consumo energetico); - un numero con una cifra decimale dopo la virgola, che rappresenta le prestazioni energetico ambientali dell'edificio e che va da -1 (prestazione peggiore) a +5 (prestazione migliore). Il numero è ottenuto attraverso la pesatura dei punteggi delle singole schede del Protocollo VEA. A 3,5

88

89 Protocollo ITACA Applicazioni: Certificazione regionale volontaria, programma casa, contratti di quartiere, piano casa, bandi di finanziamento Valle d Aosta Piemonte Liguria Veneto Provincia di Trento Friuli Venezia Giulia Toscana Umbria Marche Lazio Campania Basilicata Puglia

90 Protocollo ITACA

91 Protocollo ITACA Protocollo Itaca 2011 residenziale Entro il 2014 saranno disponibili: Edifici in esercizio, Edifici ricettivi Protocollo a scala urbana Protocollo Itaca 2011 uffici Protocollo Itaca 2011 commerciale Protocollo Itaca 2011 scolastico Protocollo Itaca 2011 industriale

92 Protocollo ITACA

93 SB Tool

94 SB Tool

95 SB Tool

96 La certificazione VEA La certificazione VEA degli edifici residenziale e uffici

97 Scheda B.1.2 Energia primaria per il riscaldamento

98 Scheda B Energia primaria per il riscaldamento 1. Calcolare l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) (B). 2. Calcolare il valore limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi,L) (A). 3. Calcolare il rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio da valutare (EPi) e il valore limite (EPi,L).

99 4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

100 Scheda B.1.5 Energia primaria per l acqua calda sanitaria

101 Scheda B Energia primaria per l acs 1. Calcolare il fabbisogno di energia primaria per ACS (EPacs). 2. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

102 Scheda B.3.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici

103 Scheda B Energia prodotta nel sito per usi elettrici

104 Scheda B Energia prodotta nel sito per usi elettrici

105 Scheda B Energia prodotta nel sito per usi elettrici

106 Scheda B Energia prodotta nel sito per usi elettrici

107 Scheda B Energia prodotta nel sito per usi elettrici

108 Scheda B Energia prodotta nel sito per usi elettrici

109 Scheda B.6.2 Energia netta per il raffrescamento

110 Scheda B Energia netta per il raffrescamento

111 Scheda B Energia netta per il raffrescamento

112 Scheda B Energia netta per il raffrescamento

113 Scheda B Energia netta per il raffrescamento

114 Scheda B Energia netta per il raffrescamento

115 Scheda B Energia netta per il raffrescamento

116 Scheda B.6.3 Trasmittanza termica dell involucro edilizio

117 Scheda B.6.3 Trasmittanza termica dell involucro

118 Scheda B.6.3 Trasmittanza termica dell involucro

119 Scheda B.6.3 Trasmittanza termica dell involucro

120 Scheda B.6.3 Trasmittanza termica dell involucro

121 Scheda B.6.3 Trasmittanza termica dell involucro

122 Scheda B.6.4 Controllo della radiazione solare

123 Scheda B.6.4 Controllo della radiazione solare

124 Angolo azimutale

125 Scheda B.6.4 Controllo della radiazione solare

126 Scheda B.6.4 Controllo della radiazione solare

127 Scheda B.6.4 Controllo della radiazione solare

128 Scheda B.6.4 Controllo della radiazione solare Per edifici il cui rapporto tra superficie trasparente (St) e superficie utile riscaldata (Su) sia maggiore di 1, considerare le relativa scala prestazionale.

129 Scheda B.6.5 Inerzia termica dell edificio

130 Scheda B.6.5 Inerzia termica dell edificio

131 Scheda B.6.5 Inerzia termica dell edificio

132 Scheda B.6.5 Inerzia termica dell edificio

133 Scheda B.6.5 Inerzia termica dell edificio

134 Scheda B.6.5 Inerzia termica dell edificio

135 Scheda B.6.5 Inerzia termica dell edificio

136 Scheda C.1.2 Emissioni previste in fase operativa

137 Scheda C.1.2 Emissioni previste in fase operativa Il fattore di emissione di CO 2 della biomassa è pari a 0.

138 Scheda C.1.2 Emissioni previste in fase operativa Per calcolare la quantità di emissioni di CO 2 non si utilizza l energia primaria EP, ma l energia fornita EF che corrisponde al valore QH,c,i, della serie UNI TS 11300

139 Scheda C.1.2 Emissioni previste in fase operativa

140 Scheda C.1.2 Emissioni previste in fase operativa

141 La certificazione VEA

142 La certificazione VEA

143 B - 2,2

144 La certificazione VEA In caso di intervento che riguardi un edificio pluriunità, è necessario emettere un certificato VEA per ciascuna unità. Verrà effettuato il calcolo energetico, secondo la normativa nazionale, per ciascuna unità calcolando quindi le rispettive prestazioni e classi energetiche. Le schede del protocollo VEA andranno invece compilate per l edificio nel suo complesso. A ciascuna unità corrisponderà quindi una propria prestazione energetica (che potrà essere diversa a seconda dell unità) e un punteggio VEA che sarà identico per tutte le unità, in quanto rappresenta la prestazione dell intero edificio. 70 kwh/mq anno 60 kwh/mq anno 65 kwh/mq anno Classe B Classe A Classe B Classificazione: B 2,5 Classificazione: A 2,5 Classificazione: B 2,5 Punteggio VEA 2,5

145

146 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres. Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

147 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres Art. 1 (Finalità) 1. In attuazione dell articolo 1 bis, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina la procedura di emissione della certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di seguito, denominata certificazione VEA. Art. 2 (Metodologia di calcolo della prestazione energetica) 1. La metodologia di calcolo della prestazione energetica è prevista dalla normativa nazionale vigente di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dalle relative linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

148 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres Art. 3 (Procedura per l ottenimento della certificazione VEA) 1. Ai fini dell ottenimento della certificazione VEA, il soggetto pubblico o privato proprietario dell edificio attribuisce ad un soggetto abilitato alla certificazione energetica, ai sensi dell allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), l incarico di compilare le schede di valutazione e la scheda tecnica di cui, rispettivamente, all appendice A e B del Protocollo VEA previsto dall art 6 della l.r. 23/2005, riferendosi sia al progetto sia all edificio realizzato.

149 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres Art. 3 (Procedura per l ottenimento della certificazione VEA) 2. Il soggetto proprietario dell edificio o altri soggetti aventi titolo, contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, oppure, nel caso di attività edilizia libera, contestualmente all inizio dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, le schede di valutazione e la scheda tecnica dell edificio di cui al comma La scheda tecnica di cui al comma 1 è aggiornata qualora vengano apportate varianti al progetto.

150 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres Art. 3 (Procedura per l ottenimento della certificazione VEA) 4. Il soggetto di cui al comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori o al certificato di ultimazione dei lavori, deposita presso il Comune, ai sensi dell articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 192/2005, la seguente documentazione: a) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, asseverata dal direttore dei lavori; b) la certificazione VEA sull edificio realizzato, sottoscritta dal soggetto certificatore.

151 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres Art.4 (Certificazione VEA) 3. Ai sensi dell articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 192/2005, la certificazione VEA relativa agli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, è affissa nell edificio certificato, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

152 1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonché ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES. 2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni. 3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni: a) COMPRAVENDITE: il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa da euro a euro; b) LOCAZIONI: il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a euro; c) CONTRATTI GESTIONE IMPIANTI: il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa da euro a euro. 5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.

153 Ambito Riassunto obblighi cogenti Certificazione energetica nei casi previsti dalla normativa nazionale Certificazione VEA Certificazione CasaClima Nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia edifici destinati a residenza e uffici richiesti dopo il 31 ottobre 2011 Nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia edifici destinati a residenza e uffici richiesti prima del 31 ottobre 2011 Nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia edifici destinati a utilizzo diverso da residenza e uffici Altre tipologie di intervento Trasferimento a titolo oneroso e a titolo gratuito, locazioni: clausola nel contratto e allegazione Annunci di vendita: riportare gli indici e la classe contenuti nell attestato Contratti di gestione degli impianti termici e di climatizzazione di edifici pubblici o con committente pubblico X X (nuova costruzione e ristrutturazioni importanti) X (nuova costruzione e ristrutturazioni importanti) X X x X X se è già stata redatta per l edificio X quando ci saranno le schede VEA corrispondenti Solo per il Comune di Udine. Negli altri Comuni la procedura di certificazione CasaClima è eventualmente inserita nel regolamento edilizio come volontaria

154 La procedura di calcolo della certificazione VEA è quella stabilita a livello nazionale e quindi è la certificazione VEA può sostituire la certificazione energetica nazionale La procedura di calcolo della certificazione CasaClima non è conforme alla procedura stabilita a livello nazionale e quindi è sempre necessario abbinare la certificazione CasaClima alla certificazione energetica nazionale o alla certificazione VEA

155 Attestato di certificazione energetica (o di prestazione energetica) generato dal portale regionale Codice attestato Numero progressivo Anno Provincia ACE o VEA PROG o VAR o DEF

156 Attestato di certificazione VEA generato dal portale regionale Codice attestato Numero progressivo Anno Provincia ACE o VEA PROG o VAR o DEF

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