PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012

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1 PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012 Pagina 1 di 6 PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012

2 PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012 Pagina 2 di 6 INDICE 1 AMBITO DI APPLICAZIONE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO GO-ESTERE DEL GSE APERTURA CONTO PROPRIETA E GESTIONE DELLE GO ESTERE GO ESTERE EMESSE CON LO STANDARD EECS DAI PAESI MEMBRI DELL AIB GO ESTERE EMESSE DA PAESI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL ALLEGATO CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE... 5

3 PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012 Pagina 3 di 6 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il GSE, per una corretta determinazione del mix energetico delle imprese di vendita calcolato sulla base dei dati comunicati dalle medesime ai sensi dell articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 (di seguito Decreto), mette a disposizione una piattaforma di nomina delle Garanzie di Origine Estere 1 al fine di garantire l esecuzione di quanto disposto al punto e) del medesimo articolo del Decreto secondo principi di trasparenza e non discriminatori e nel rispetto delle disposizioni contenute all articolo 31, comma 5, del decreto interministeriale del 6 luglio Le Garanzie di Origine Estere (di seguito GO estere), rilasciate all estero dal soggetto competente all uopo preposto e riferite all energia elettrica prodotta nell anno di competenza 2012, possono essere conteggiate nel mix energetico di approvvigionamento delle imprese di vendita, qualora siano conformi alle disposizioni di cui all articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Gli operatori che possono accedere alla piattaforma di nomina delle GO estere sono esclusivamente le imprese di vendita soggette all obbligo di cui all articolo 5 del Decreto che ne facciano richiesta. 2 GARANZIE DI ORIGINE ESTERE L articolo 31, comma 5, del decreto interministeriale del 6 luglio 2012 prevede che, a partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico delle imprese di vendita per l anno 2012, possano essere presentate dalle medesime imprese e riconosciute dal GSE per gli adempimenti di cui al Decreto, le GO estere riferite anche ad energia elettrica non effettivamente importata in Italia. A tal fine, il GSE ha messo a disposizione una piattaforma di nomina delle GO estere alla quale possono iscriversi esclusivamente le imprese di vendita soggette all obbligo di disclosure verso i propri clienti finali. Per l anno 2012, le GO estere oggetto di comunicazione sono le GO estere rilasciate: a) dai Paesi aderenti all Association of Issuing Bodies (AIB) promotrice dello sviluppo e utilizzo del sistema standard di certificazione European Energy Certificate System (EECS); b) dai Paesi diversi da quelli di cui al punto a) che emettono le GO nel rispetto dei requisiti dell articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. 3 MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO GO-ESTERE DEL GSE Le imprese di vendita sono tenute a registrarsi, se non già fatto in precedenza, sul portale del GSE all indirizzo secondo le modalità definite nelle disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito DTF) pubblicate sul portale del GSE. 1 Rilasciate dai Paesi membri dell Unione Europea e i Paesi terzi con cui è stato stipulato un accordo, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata.

4 PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012 Pagina 4 di 6 Con le credenziali di accesso rilasciate in fase di registrazione, le imprese di vendita sottoscrivono l applicativo GO-estere al fine di poter conteggiare le garanzie di origine estere nel proprio mix energetico di approvvigionamento. Il GSE ha reso disponibile il manuale utente che è parte integrante della presente procedura ed è relativo alle modalità operative di utilizzo del portale. Tale manuale è consultabile nella sezione dedicata del sito internet del GSE. 4 APERTURA CONTO PROPRIETA E GESTIONE DELLE GO ESTERE Il GSE, previa verifica dei dati di registrazione forniti dall impresa di vendita in fase di registrazione nella piattaforma di nomina delle GO-estere, procede all apertura del conto proprietà su cui saranno depositate le GO estere previamente annullate dalla medesima impresa di vendita, come di seguito descritto. Per l anno di competenza 2012, le operazioni di registrazione e annullamento devono essere effettuate entro 17 maggio 2013 in coerenza con le tempistiche del processo di disclosure nazionale. 4.1 GO ESTERE EMESSE CON LO STANDARD EECS DAI PAESI MEMBRI DELL AIB I Paesi membri dell AIB che hanno sottoscritto il protocollo per l emissione delle Garanzie di Origine con lo standard EECS (EECS-GO) sono elencati nell Allegato A della presente procedura. Si specifica che non tutti i membri dell AIB hanno sottoscritto il protocollo sopra richiamato, tuttavia l adesione all AIB comporta l obbligo in capo alla totalità dei membri, di garantire che l annullamento dei certificati EECS rilasciati all interno dell AIB, avvenga nel Paese di effettivo utilizzo. Pertanto, il GSE - in qualità di membro dell AIB - garantirà alle imprese di vendita interessate alle EECS-GO per finalità di disclosure, l utilizzo dell applicativo RECS per effettuare le opportune attività di importazione e annullamento di tali certificati. Le imprese di vendita che hanno già sottoscritto una convenzione RECS con il GSE sono tenute a sottoscrivere un addendum contrattuale alla preesistente convenzione. Al fine di consentire l utilizzo dei certificati EECS-GO. il GSE mette a disposizione sull applicativo RECS una nuova causale di annullamento: annullamento per disclosure e i certificati EECS-GO annullati con tale causale verranno conteggiati nel calcolo del mix energetico di approvvigionamento delle stesse imprese di vendita. L annullamento per le finalità della disclosure nazionale dei certificati EECS-GO contenenti anche la caratterizzazione RECS, esclude la possibilità per l impresa di vendita di utilizzare, per fini commerciali, l informazione RECS contenuta nel medesimo certificato. Le imprese di vendita che non hanno sottoscritto una convenzione RECS con il GSE, ma intendono importare e annullare per finalità di disclosure i certificati EECS-GO, sono tenute a registrarsi anche sull applicativo RECS e a sottoscrivere la convenzione allegata alla presente procedura (Allegato 1) nel rispetto delle modalità riportate nel medesimo documento.

5 PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012 Pagina 5 di 6 L utilizzo dell applicativo RECS da parte delle suddette imprese di vendita è limitato alle sole operazioni di importazione di certificati EECS-GO e di annullamento dei certificati EECS-GO in proprio favore ai fini della disclosure nazionale. Tali imprese di vendita non sono pertanto tenute ad iscriversi preventivamente all Associazione RECS International e possono utilizzare il certificato EECS-GO esclusivamente per finalità di disclosure. L eventuale caratterizzazione RECS del certificato EECS-GO non può essere utilizzata dalle impresa di vendita per finalità commerciali. Si precisa inoltre che i certificati importati diversi dal tipo EECS-GO non possono essere annullati dalle imprese di vendita. 4.2 GO ESTERE EMESSE DA PAESI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL ALLEGATO A Le imprese di vendita che intendono utilizzare per finalità di disclosure le GO estere emesse da Paesi diversi da quelli di cui all Allegato 1 sono tenute a presentare le GO estere annullate a proprio favore da parte del Paese che le ha emesse e ad indicare sull applicativo GO estere il numero dei certificati annullati e il Paese di provenienza delle GO estere, e a caricare un documento che evidenzi le GO estere annullate a proprio favore nel Paese di origine. Il GSE procede ad accreditare sul conto proprietà di ciascuna impresa di vendita le GO estere presentate ed entro l anno successivo rispetto a quello di comunicazione effettua con l ente preposto al rilascio delle stesse nel Paese di riferimento le opportune verifiche e, ove necessario, il GSE provvederà a rettificare il mix di approvvigionamento dell impresa di vendita. Tale verifica ha l obiettivo di ottenere un riscontro sull avvenuta emissione e sull effettivo annullamento delle GO estere in favore di ciascuna delle suddette imprese di vendita. 5 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE Le imprese di vendita che importano e annullano per finalità di disclosure certificati EECS-GO sono tenute al pagamento dei corrispettivi di importazione e annullamento come specificato nella convezione RECS ovvero: - 0,005 /MWh per ogni certificato importato; - 0,025 /MWh per ogni certificato annullato per finalità di disclosure. Le imprese di vendita che utilizzano GO estere emesse e annullate da Paesi diversi da quelli di cui Allegato A sono tenute a corrispondere al GSE 0,005 /MWh per ogni GO estera che vogliono conteggiare per finalità di disclosure.

6 PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER L UTILIZZO DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER FINALITA DI DISCLOSURE PER L ANNO 2012 Pagina 6 di 6 ALLEGATO A ELENCO DEI PAESI ADERENTI ALL AIB E DEI SOGGETTI DEPUTATI ALLA GESTIONE DELL EMISSIONE E DELLO SCAMBIO DEI CERTIFICATI EECS- GO PAESE AUSTRIA BELGIO (BRUXELLES CAPITALE) BELGIO (FIANDRE) BELGIO (VALLONIA) DANIMARCA FINLANDIA GERMANIA ISLANDA LUSSEMBURGO OLANDA NORVEGIA PORTOGALLO SLOVENIA SVEZIA SVIZZERA ISSUING BODY E-CONTROL BRUGEL VREG CWAPE ENERGINET.DK GREXEL OKO-INSTITUT LANDSNET ILR TENNET STATNETT REN ENERGY AGENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA (AGEN-RS) GREXEL SWISSGRID

7 Addendum alla Convenzione RECS 2012 Tra la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., sede legale Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 (di seguito GSE), Capitale Sociale Euro ,00 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Gerardo Montanino, in qualità di Direttore della Divisione Operativa. e i seguenti soggetti, definiti di seguito Operatori di Mercato: ACEA PRODUZIONE SPA, con sede legale Roma, P.le Ostiense 2, Partita IVA e Codice Fiscale n ,00, qui rappresentata dall Ing. Mauro Orsini, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante; AGSM ENERGIA SPA, con sede legale Verona, Lungadige Galtarossa 8, Capitale Sociale di Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Floriano Ceschi, in qualità di Direttore Operativo; ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA, con sede legale Milano, Via Montalbino 3/5, Capitale Sociale di Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Angelo Fasoli e Massimiliano Licitra, in qualità di Procuratori; AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL, con sede legale Udine, Via del Cotonificio 60, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Daniele Romanello, in qualità di legale rappresentante; AMSTERDAM CAPITAL TRADING BV, con sede legale 1017 BS Amsterdam (Olanda), Herengracht 469, Capitale Sociale di Euro ,00, Partita IVA NL B01 e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Jaap Janssen, in qualità di Managing Director; AET ITALIA SRL, con sede legale Milano, Via Martignoni 25, Capitale Sociale di Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Rocco Maria Barzaghini, in qualità di Amministratore Delegato;

8 AZIENDA ENERGETICA TRADING - ATSCHWERKE TRADING GMBH, con sede legale Bolzano, Via Dodiciville 8, Capitale Sociale di Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Ing.Andrea Lanzingher, in qualità di Direttore Generale; A2A SPA, con sede legale Brescia, via Lamarmora 230, Capitale Sociale di Euro ,04 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Renato Ravanelli, in qualità di Direttore Generale; BLANK ENERGY SRL, con sede legale Verona, Viale dell Industria 38, Capitale Sociale di Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Enrico Fossato, in qualità di Presidente; CVA TRADING SRL, con sede legale Chatillon (AO), Via Stazione 31, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Paolo Giachino, in qualità di Amministratore Delegato; C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l., con sede legale Ravenna, via Barbiani 8/10, Capitale Sociale di EURO ,00 Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Andrea Leporosi, in qualità di Procuratore speciale; DSE SRL, con sede legale in Bologna, Via Galliera 89/91, Capitale Sociale di EURO i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Massimo Bello, in qualità di Consigliere Delegato; E.ON PRODUZIONE SPA, con sede legale Sassari, Località CABU ASPRU, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Paolo Venerucci, in qualità di Procuratore; EDELWEISS ENERGIA SPA, con sede legale Sarnico (BG), Via Vittorio Veneto 42, Capitale Sociale di Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Matteo Calvi, in qualità di Amministratore Unico;

9 EDIPOWER SPA, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 4, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Alberto Mariotti, in qualità di Rappresentante Legale; EDISON TRADING SPA, con sede legale Milano, Foro Buonaparte 31, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Massimo Quaglini, in qualità di Amministratore Delegato; ENEL TRADE SPA, con sede legale Roma, Viale Regina Margherita 125, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Fabrizio Barderi, in qualità di Procuratore; ENERG.IT SPA, con sede legale Cagliari, via Edward Jenner 19/21, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Francesco Di Giovanni e Cosimo Aragonese, in qualità rispettivamente di Direttore Generale e Procuratore; ENERGRID SPA, con sede legale Milano, viale Isonzo 14/1, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Paolo Golzio, in qualità di Amministratore Delegato; ENI SPA, con sede legale Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA n e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Giuseppe Viscardi, in qualità di Procuratore Abilitato; EPIÚ SPA, con sede legale in Gallarate (VA), Corso XXV Aprile 1, Capitale Sociale di Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata dal Dott. Faustino Ferrazzi, in qualità di Amministratore Unico; ESPERIA SPA, con sede legale in Milano, Via Larga 7, Capitale Sociale di Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Alessandro Giusto, in qualità di Amministratore Delegato;

10 EUROPE ENERGY SPA, con sede legale Milano, via Stamira d Ancona 27, Capitale sociale di Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Matteo Ballarin, in qualità di Amministratore Delegato; FEDERPERN ITALIA - Federazione Produttori Idroelettrici, con sede legale Torino, via S Quintino 28, Partita IVA n e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Flavio Sarasino, in qualità di Presidente; GREEN NETWORK SPA, con sede legale in Roma, Corso Italia 11, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Piero Saulli, in qualità di Presidente; i.ca.s.co. SPA, con sede legale Milano, via Vittor Pisani 12, Capitale sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Pietro Valaguzza, in qualità di Amministratore Delegato; IDROELETTRICA LOMBARDA SRL, con sede legale Milano, Largo Donegani 2, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Alberto Nodari, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; IREN MERCATO SPA, con sede legale Genova, via SS Giacomo e Filippo 7, Capitale Sociale di Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Valter Pallano, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante; ITALGEN SPA, con sede legale Bergamo, via G. Camozzi 124, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA n e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Giuseppe De Beni, in qualità di Consigliere Delegato; METAENERGIA, con sede legale in Roma, Via Barberini 86, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Maurizio Molinari, in qualità di Rappresentante Legale; MULTIUTILITY SPA, con sede legale Verona, viale del Lavoro 33, Capitale Sociale di ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui

11 rappresentata da Vincenzo Scotti, in qualità di Direttore Commerciale & Marketing; NIGGELER & KUPFER ENERGIA SRL, con sede legale Capriolo (BS), Via G. Niggeler 67, Capitale Sociale di euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Bernardo Mignani, in qualità di Amministratore Unico; NOVAMONT SPA, con sede legale Novara, Via G. Fauser 8, Capitale Sociale di euro ,00, Partita IVA n e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Catia Bastioli, in qualità di Amministratore Delegato; NVALUE SA, con sede legale in Svizzera, Via Collina d Ora, Capitale Sociale di CHF ,00 i.v., Partita IVA n. CHE , qui rappresentata da Alessandro Faccoli, in qualità di Amministratore Unico; REPOWER VENDITA ITALIA SPA, con sede legale in Milano, Via Uberti 37, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Fabio Bocchiola, in qualità di Amministratore Delegato; SEL SPA, con sede legale Bolzano, Via Canonico Michael Gamper 9, Capitale Sociale di Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Wolfram Sparber, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; SOLAR ENERGY ITALIA 7 SRL, con sede legale in Ragusa, Via G. Fucà a/a, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Rainer Goeritz, in qualità di Amministratore Delegato; SOLERGYS SPA, con sede legale in Roma, Via Salaria 1322, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Piero Saulli, in qualità di Vice Presidente; STATKRAFT MARKETS GMBH, con sede legale D40547 Düsseldorf (Germania), Niederkasseler Lohweg 175, Capitale Sociale di Euro 4,000, i.v., Partita

12 IVA e Codice Fiscale n. DE , qui rappresentata da Stef Peters, in qualità di Managing Director; TRADECOM SPA, con sede legale Roma, piazza G.G. Belli 2, Capitale Sociale di Euro ,00, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Pellegrino Diego, in qualità di Amministratore Delegato; TRENTA SPA, con sede legale in Trento, Via Fersina 23, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Romano Stefani, in qualità di Responsabile Area Mercato; UTILITÁ SPA, con sede legale in Milano, Via Canova 19, Capitale Sociale di Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Corrado Enelindo Danesi, in qualità di Amministratore Delagato; ZENERGIA SPA, con sede legale Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura 31/c, Capitale Sociale di Euro ,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Damiano Balzarini, in qualità di Amministratore Unico. di seguito denominati le Parti. Premesso che: - le Parti hanno sottoscritto la Convenzione RECS 2012 in data 24/1/2012 e in successive adesioni come definito nella Convenzione stessa; - il decreto interministeriale del 6 luglio 2012 ha disposto all articolo 31, comma 5, che, a partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico per l anno 2012, è possibile utilizzare Garanzie di Origine rilasciate in Paesi esteri a prescindere dall energia effettivamente importata; - l adesione del GSE all AIB - Association of Issuing Bodies - garantisce agli Operatori di Mercato firmatari della Convenzione RECS 2012 lo scambio internazionale di certificati EECS - European Energy Certificate System; - i membri dell AIB sono obbligati a garantire che l annullamento di certificati EECS avvenga nel Paese di effettivo utilizzo. Ciò premesso, le Parti con il presente accordo intendono integrare la Convenzione RECS 2012 per la definizione delle modalità per l utilizzo del portale RECS al fine di importare certificati EECS-GO dai Paesi aderenti all associazione AIB per il relativo annullamento ai fini della disclosure in Italia.

13 Art. 1 Definizioni EECS-GO: Certificato di Garanzia di Origine rilasciato dai membri dell associazione AIB competenti per il rilascio dello stesso; Operatore di Mercato: operatore che esercita attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. Art. 2 Attività e obblighi del GSE Il GSE predispone un integrazione del portale RECS al fine di consentire agli Operatori di Mercato l utilizzo dei certificati EECS-GO rilasciati dai Paesi aderenti all associazione AIB per l annullamento ai fini della disclosure in Italia. In tale ambito il GSE predispone un ulteriore tipo di transazione denominato Annullamento per disclosure. Art. 3 Requisiti per l iscrizione e obblighi degli Operatori di Mercato L utilizzo dei certificati EECS-GO importati in Italia attraverso il portale RECS è consentito ai fini della determinazione del mix energetico solamente agli Operatori di Mercato accreditate preventivamente sulla piattaforma GO Estere del GSE. Per compatibilità con il sistema italiano di disclosure, qualora il certificato EECS- GO importato attraverso il portale RECS avesse anche la caratterizzazione di RECS, potrà essere utilizzato solamente per un'unica finalità in Italia. Ciò significa che l Operatore di Mercato nell annullare tale certificato ai fini della disclosure in Italia si impegna a non utilizzare anche per fini commerciali l informazione RECS relativa al medesimo certificato. Gli Operatori di Mercato che sottoscrivono la Convenzione RECS 2012 per usufruire del portale RECS al fine di importare i certificati EECS-GO dai Paesi membri dell AIB non sono tenuti ad iscriversi preventivamente anche all Associazione RECS International. Per consentire l importazione dei certificati EECS-GO attraverso il portale RECS e il relativo utilizzo ai fini della disclosure in Italia, gli Operatori di Mercato devono sottoscrivere l atto di adesione nella versione 3bis allegata al presente accordo. La sottoscrizione del presente Addendum non prevede la possibilità di utilizzare il conto proprietà per lo scambio e l annullamento di certificati che siano solo

14 EECS-RECS. Tali operazioni possono essere effettuate solo a valle della sottoscrizione della Convenzione RECS Art. 4 Aggiornamento dei corrispettivi Fermi restando i corrispettivi stabiliti all articolo 6 della Convenzione RECS 2012, gli Operatori di Mercato sono tenuti al pagamento di per ogni certificato EECS-GO annullato ai fini della disclosure. Art. 5 Esecuzione Ai fini del perfezionamento del presente accordo ciascuna Parte invia tramite fax, previa compilazione e sottoscrizione, entro il 13 maggio 2013, il modello riportato all Allegato 1 al seguente recapito:

15 Pagina di esecuzione ai sensi dell articolo 5 dell Addendum alla Convenzione RECS 2012 Società: Indirizzo della sede legale: P.IVA: C. Fiscale: Capitale sociale: Nome: In qualità di: Firma: Data:

16 Convenzione tra GSE S.p.A e le Imprese di Vendita per la regolazione dell attività di importazione e annullamento dei certificati EECS-GO attraverso l applicativo RECS tra Con la presente Convenzione la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., sede legale Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 (di seguito GSE), Capitale Sociale Euro ,00 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e Codice Fiscale n , qui rappresentata da Gerardo Montanino, in qualità di Direttore della Divisione Operativa. e l Impresa di Vendita. il GSE e, di seguito definiti congiuntamente le Parti, premesso: - che il GSE svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare le attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relative all'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti; - che il GSE è membro dell AIB (Association of Issuing Bodies), associazione internazionale che gestisce il sistema di certificazione energetica EECS (European Energy Certificate System) e, nell ambito dello stesso, i certificati RECS (Renewable Energy Certificate System); - che i certificati EECS sono volti al riconoscimento, in ambito europeo, dell origine dell energia prodotta da specifiche fonti e/o tecnologie impiantistiche, attraverso il loro rilascio e la successiva commercializzazione sulla base di specifiche, principi e modalità elencati nel protocollo denominato Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System ("EECS Rules ); 1

17 - che l adeguamento delle norme e delle regole individuate nelle EECS Rules alla specifica realtà nazionale italiana è attuato tramite un protocollo denominato Domain Protocol for Italy che l Impresa di Vendita dichiara di conoscere; - che l adesione del GSE all AIB garantisce agli Operatori di Mercato firmatari della Convenzione RECS 2012 nonché alle Imprese di Vendita firmatarie della presente Convenzione lo scambio internazionale di certificati EECS - European Energy Certificate System; - che in qualità di membro dell AIB, il GSE è tenuto a garantire che l annullamento dei certificati EECS avvenga nel Paese di effettivo utilizzo degli stessi; - che il decreto interministeriale del 6 luglio 2012 ha disposto all art.31.5 che, a partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico per l anno 2012, è possibile utilizzare Garanzie di Origine rilasciate in Paesi esteri a prescindere dall energia effettivamente importata; - che il GSE mette a disposizione delle Imprese di Vendita l applicativo RECS per la registrazione delle stesse, l importazione dei certificati EECS- GO e il relativo annullamento ai fini della disclosure in Italia; - che il GSE mette a disposizione per l esercizio delle proprie attività risorse di tipo commerciale, informatico, amministrativo, legale; - che debbono pertanto essere ristorati i costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle suddette attività; convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Premesse e Allegati Le Premesse e la procedura gestionale di cui all Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Oggetto Le Parti con la presente Convenzione intendono definire e regolare per l anno 2012: 1. l utilizzo, da parte dell Impresa di Vendita, dell applicativo RECS, di cui al successivo articolo 3, che consente l importazione e l annullamento a fini della disclosure in Italia dei certificati EECS-GO rilasciati dai membri dell AIB preposti al rilascio delle Garanzie di Origine secondo lo standard di certificazione EECS - European Energy Certificate System; 2

18 2. il riconoscimento, da parte dell Impresa di Vendita al GSE, dei corrispettivi di cui all articolo 6 della presente Convenzione. Art. 3 Applicativo RECS Il GSE mette a disposizione delle Imprese di Vendita, anche attraverso l assegnazione di specifico codice utente e relativa password, l utilizzo dell applicativo RECS ai fini delle attività sotto individuate: a) registrazione delle Imprese di Vendita e relativa attribuzione di un conto proprietà; b) importazione dei certificati EECS-GO; c) annullamento dei certificati EECS-GO ai fini della disclosure in Italia, nonché di ogni altra attività propedeutica e strettamente complementare a quelle descritte. Art. 4 Attività e obblighi del GSE Il GSE mette a disposizione delle Imprese di Vendita l utilizzo dell applicativo RECS al fine di importare certificati EECS-GO da utilizzare ai fini della disclosure in Italia, previo adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 5. Il GSE monitora le operazioni di importazione e annullamento effettuate dalle Imprese di vendita secondo le modalità previste dalla Procedura gestionale. Il GSE è responsabile nei confronti delle Imprese di Vendita del corretto funzionamento del sistema informatico ai fini dell esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione. Il GSE ha il diritto di poter apportare modifiche ai requisiti del sistema informatico, anche dietro esigenze specifiche stabilite in ambito AIB, dandone opportuno preavviso alle Imprese di Vendita entro 30 giorni prima dell implementazione di tali cambiamenti. Qualora il GSE o l Impresa di Vendita ravvisi degli errori nell importazione o annullamento di certificati EECS-GO, sono tenuti a darne tempestivamente evidenza. In tali casi, le Parti si impegnano a collaborare per assicurare che nessun ingiustificato vantaggio sia realizzato a seguito di tali errori. In caso di violazione del presente contratto da parte dell Impresa di Vendita, il GSE è autorizzato a impedire o limitare l importazione e annullamento dei certificati EECS-GO. 3

19 Art. 5 Requisiti per l iscrizione e obblighi delle Imprese di Vendita L Impresa di Vendita dichiara di conoscere la Procedura gestionale (Allegato 1) e si obbliga al rispetto del relativo contenuto. L Impresa di Vendita effettua tutte le dichiarazioni e comunicazioni ai fini della presente Convenzione, in conformità con le disposizioni del DPR 445/2000. L Impresa di Vendita è tenuta a ristorare i costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività elencate nei precedenti artt. 3 e 4, sulla base dei corrispettivi indicati all articolo 6 e a sostenere i costi derivanti da spese per interventi di modifica e/o manutenzione del sistema informatico di gestione che si rendessero eventualmente necessari in corso di esercizio, non connessi alla ordinaria gestione del sistema informatico e non prevedibili al momento della stipula della presente Convenzione. L Impresa di Vendita è responsabile nei confronti del GSE per i danni causati al sistema informatico di gestione, dovuti a dolo o colpa, verificatisi nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione. Resta inteso che l Impresa di Vendita risponderà solo di danni diretti, consequenziali e prevedibili, con esclusione di eventuali danni indiretti. L Impresa di Vendita dichiara di conoscere il sistema informatico messo a disposizione dal GSE nella sua attuale configurazione e si impegna a: - dotarsi di sistemi adeguati per l accesso e l uso del sistema informatico, nonché al relativo aggiornamento dovuto ad eventuali modifiche apportate dal GSE al sistema stesso; - informare tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile il GSE affinché lo stesso possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4, in particolare il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l integrità e la sicurezza del sistema informatico di gestione (quale, a titolo esemplificativo, furto di documentazione riservata inerente all accesso al sistema); - cooperare con il GSE, o con i soggetti terzi da questi designati, anche consentendo l accesso ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature da loro utilizzate che siano necessari al regolare funzionamento del sistema informatico di gestione. Resta inteso che il GSE è responsabile per i danni eventualmente arrecati in occasione di tali interventi; - rispettare i diritti di proprietà del GSE sui dati trasmessi attraverso il sistema informatico di gestione e sui marchi da esso registrati ed utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GSE stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4; 4

20 - mantenere riservati e confidenziali - non cedendoli a terzi - codice utente e relativa password, loro assegnati dal GSE ai sensi dell art. 3, e ad utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 3 e 4. L Impresa di Vendita assume pertanto ogni responsabilità per l accesso abusivo da parte di terzi al sistema informatico di gestione e si obbliga a tenere indenne il GSE da qualsiasi danno o pericolo all integrità o alla sicurezza del sistema stesso che possa verificarsi a causa della negligenza dell Impresa di Vendita o del proprio personale nella custodia di codice utente e password; - manlevare e tenere indenne il GSE da qualsiasi danno subito o costo eventualmente sostenuto, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dalla stessa Impresa di Vendita, nonché da suoi ausiliari, incaricati e collaboratori in violazione della presente Convenzione. 5

21 Art. 6 Regolazione dei corrispettivi L Impresa di Vendita è tenuta al pagamento dei corrispettivi di seguito quantificati: Importazione Annullamento per finalità di disclosure / MWh /MWh I corrispettivi dovuti dall Impresa di Vendita sono fatturati dal GSE su base trimestrale. L Impresa di Vendita provvede al pagamento di tali fatture, con valuta fissa per il beneficiario pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura ( Data di Pagamento ). La Data di Pagamento, qualora cadesse in un giorno non lavorativo bancario, sarà posticipata al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo senza possibilità di differimento, accreditando gli importi complessivi fatturati, sul conto corrente bancario indicato in fattura dal GSE. Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute dal GSE, in caso di ritardato, parziale o mancato pagamento delle fatture, sono dovuti dall Impresa di Vendita, sugli importi fatturati e non pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. La quotazione dell'euribor con divisore 365, per valuta la Data di pagamento, sarà rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollenti ufficialità (esempio: "Il Sole 24 ore"). Art. 7 Emendamento del contratto Qualora il rispetto di eventuali modifiche delle EECS Rules richieda un aggiornamento del Domain Protocol for Italy, le Parti si impegnano a rettificare il presente contratto al fine di renderlo coerente con la 6

22 regolamentazione internazionale. Resta intesa la facoltà di recesso di cui al successivo articolo 9. Art. 8 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza diretta ed immediata di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e, in quest ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula della presente Convenzione. Le Parti si danno atto che non sussisterà obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GSE quali, a titolo esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. Non sussisterà alcuna responsabilità del GSE e dell Impresa di Vendita per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi fuori del proprio controllo quali, a titolo esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, scioperi, interruzioni della fornitura delle linee dedicate di trasporto dati quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. E facoltà del GSE nei casi di forza maggiore e caso fortuito ed in tutti i casi in cui l attività dell Impresa di Vendita risulti lesiva dell integrità e della sicurezza del sistema informatico di gestione, di sospendere l accesso al sistema informatico di gestione senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. Art. 9 Recesso È facoltà delle Parti recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso di 30 giorni mediante raccomandata A/R. L Impresa di Vendita che si sia avvalsa di tale facoltà non è esonerata dal versamento dei corrispettivi dovuti al GSE per i servizi effettuati. All Impresa di Vendita che si sia avvalsa di tale facoltà è revocato il diritto di accesso al sistema informatico e non è consentita la restituzione degli importi versati prima della comunicazione di recesso. E diritto del GSE recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti contraenti, in caso di mutamenti normativi e/o regolamentari, intervenuti successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, da cui derivi l impossibilità di svolgere le attività di cui al precedente art. 2. 7

23 Art. 10 Durata La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 17 maggio 2013, salva manifestazione di volontà di recesso da parte delle Parti. Art. 11 Foro competente e legge applicabile Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l interpretazione e l esecuzione della presente Convenzione e che non potesse essere risolta mediante accordo diretto tra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. Art. 12 Clausola di riservatezza Il GSE si obbliga a mantenere la riservatezza e a non divulgare a terzi e alle Imprese di vendita informazioni commerciali che per propria natura debbano essere considerate, o siano espressamente qualificate, come confidenziali, ottenute nell esecuzione della presente Convenzione, salvo espresso consenso da parte delle imprese di Vendita interessate. Il GSE si obbliga a trattare i dati, di cui entri in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza e ad utilizzarli per i soli fini della presente Convenzione, salvo consenso espresso da parte degli Operatori di Mercato o in adempimento di un obbligo previsto per legge. Data, XX/XX/XXXX Per l Impresa di Vendita Ing. Gerardo Montanino Direttore Divisione Operativa GSE 8

24 Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 4 Attività e obblighi del GSE, 5 Requisiti per l iscrizione e obblighi degli Operatori di Mercato, 6 Regolazione dei corrispettivi, 8 Limitazione della responsabilità, forza maggiore e caso fortuito, 9 Recesso, 10 Risoluzione, 11 Durata, 12 Foro competente e legge applicabile e 14 Sottoscrizioni successive. 9

25 Allegato 1 Convenzione per la regolazione dell attività di importazione e annullamento dei certificati EECS-GO attraverso l applicativo RECS

26 CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO ATTRAVERSO L APPLICATIVO RECS Indice 1. PREMESSA OGGETTO DEFINIZIONI SOTTOSCRIZIONE DELL APPLICATIVO RECS PER LE FINALITA DI DISCLOSURE IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO FATTURAZIONE CONTATTI GSE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO

27 CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO ATTRAVERSO L APPLICATIVO RECS 1. PREMESSA L articolo 31, comma 5, del decreto interministeriale del 6 luglio 2012 prevede che a partire dall anno di competenza 2012 per le comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico è possibile utilizzare Garanzie di Origine rilasciate in Paesi esteri a prescindere dall energia effettivamente importata. Il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (GSE), è membro dell Association of Issuing Bodies (AIB. associazione internazionale che gestisce il sistema di certificazione energetica European Energy Certificate System (di seguito: EECS) e, nell ambito dello stesso, i certificati EECS con marchio RECS (Renewable Energy Certificate System). L adesione all AIB impone l obbligo di garantire che l annullamento dei certificati EECS rilasciati da ciascuno dei Membri dell associazione avvenga nel Paese di effettivo utilizzo. Pertanto, sebbene l adesione del GSE all AIB sia connessa esclusivamente alla gestione del sistema RECS in Italia, il GSE deve consentire l importazione dei certificati EECS-GO rilasciati dagli altri membri dell associazione al fine di consentirne il relativo annullamento per le finalità di disclosure in Italia. 2. OGGETTO Il presente documento definisce le modalità operative per l utilizzo dell applicativo RECS da parte delle imprese di vendita di energia elettrica che intendano utilizzare nel calcolo del proprio mix energetico di approvvigionamento i certificati EECS-GO rilasciati dai Paesi membri dell AIB. 3. DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni: 3

28 CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO ATTRAVERSO L APPLICATIVO RECS EECS: European Energy Certificate System - sistema standard di certificazione gestito dall AIB. EECS-GO: certificati di Garanzia d Origine rilasciati dai membri dell AIB secondo lo standard di certificazione EECS. 4. SOTTOSCRIZIONE DELL APPLICATIVO RECS PER LE FINALITA DI DISCLOSURE L impresa di vendita (di seguito: IdV) che intenda sottoscrivere l applicativo RECS allo scopo di utilizzare i certificati EECS-GO per le finalità di disclosure deve: - manifestare la volontà di voler operare mediante l applicativo RECS con l invio di un al seguente indirizzo di posta elettronica: RECS.convenzione@gse.it o in altra forma scritta, specificando l intenzione di iscriversi in qualità di IdV per le finalità di disclosure. Contestualmente devono essere comunicati i dati del contatto aziendale di riferimento per eventuali comunicazioni (nominativo, , telefono, fax). Ricevuta la richiesta, il GSE procede all assegnazione di codice utente e password affinché l IdV possa registrarsi sull applicativo RECS attraverso la sottoscrizione dell applicazione RECS mediante l applicativo GWA del GSE ( caricando l anagrafica dell IdV e dell Utente che opererà sul sistema RECS. L Operatore che sia già in possesso di codice utente e password per l accesso a GWA può utilizzare tali credenziali anche per la sottoscrizione dell applicazione RECS. 5. IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO L utilizzo dell applicativo RECS da parte delle IdV è limitato alle sole attività di importazione dei certificati EECS-GO e annullamento dei certificati EECS-GO disponibili sul proprio conto proprietà per le finalità di disclosure. 4

29 CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO ATTRAVERSO L APPLICATIVO RECS L IdV effettua direttamente, tramite il sistema informatico di gestione, le operazioni di importazione e di annullamento dei certificati EECS-GO. Il GSE svolge un costante monitoraggio delle transazioni e degli annullamenti dei certificati. 6. FATTURAZIONE La fatturazione dei corrispettivi (indicati all articolo 5 della Procedura tecnica per lo scambio delle Garanzie di origine Estere per finalità di disclosure) è effettuata su base trimestrale. 9. CONTATTI GSE Per l utilizzo dell applicativo RECS per l importazione dei certificati EECS-GO per finalità di disclosure in Italia: inviare una mail a RECS.convenzione@gse.it Per problemi di carattere informatico o richieste informazioni: inviare una mail a RECS.info@gse.it 5

30 CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO ATTRAVERSO L APPLICATIVO RECS 10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 In relazione a quanto richiesto dall art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - si informa che il trattamento dei dati personali da parte della Società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (di seguito GSE) è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. In particolare, i dati forniti dagli Operatori di Mercato saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente con le modalità e con le procedure strettamente necessarie per dar seguito all attività di registrazione - nel sistema informatico messo a disposizione dal GSE - dei dati personali dell Operatore richiedente e dei relativi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché ai fini dell emissione, del trasferimento della proprietà e dell annullamento dei certificati RECS. In particolare, il trattamento dei dati soprarichiamati sarà svolto dal GSE, secondo le modalità indicate all art. 11 del D.Lgs. 196/2003 anche con l ausilio di strumenti informatici, per lo svolgimento delle seguenti attività: acquisizione dei dati necessari all operazione di registrazione degli impianti sul sistema informatico; emissione, su esplicita richiesta dell Operatore di Mercato, dei certificati RECS; monitoraggio, tramite il sistema informatico messo a disposizione dal GSE, delle attività di transazione e annullamento dei certificati RECS, come comunicate dall Operatore; verifica della conformità, anche a mezzo di ispezioni tecniche in loco, dell idoneità degli impianti per la registrazione sul sistema informativo messo a disposizione dal GSE; verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell emissione dei certificati RECS; analisi statistica sui dati raccolti. 6

31 CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELL ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO ATTRAVERSO L APPLICATIVO RECS Il conferimento dei dati da parte degli Operatori è necessario ai fini della registrazione degli impianti nel sistema informativo messo a disposizione dal GSE, nonché per tutto quanto riguarda l emissione, il trasferimento e l annullamento dei certificati RECS. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a., con sede legale in viale M.llo Pilsudski, Roma, nella persona dell Amministratore Delegato pro tempore. Il Direttore pro tempore della Divisione Operativa del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a., con domicilio per la carica presso la sede di viale M.llo Pilsudski, Roma, è il Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le suddette attività. Ogni Operatore di Mercato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati, inviando una all'indirizzo info@gse.it per far valere i propri diritti, così come previsti dall art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che si intende integralmente richiamato, ed in particolare: per conoscere l esistenza del trattamento di dati che lo riguardano; per ottenere la cancellazione, il blocco, l aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Garanzie minime di sicurezza Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. custodisce i dati personali oggetto del trattamento, conformemente alle disposizioni normative di cui al Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta sopra indicate. 7

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