SENTENZ.A. kìil'udienza del 19 maggio 2004 ha pronunciato la seguente P.Q.M.
|
|
- Arrigo Bertini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INPGI II IIIIIflIIIIIIII IIIIII U Ufficio Legale TRIBUNALE DI ]P.OMA SEZIONE LAVORO ( PRIiVIO GRADO) N R.Gen. Dispositivo R. REPUBBLICA ITAILIANA IN NOME DEL POPOT.O, 1TALIANO Il Giudice dott. Gualtiero MICHELINI riella causa civile tra: CALTANCT s.p.a. - in persona del legale rappresentante el. dom. in Roma, Lungotevere Michelangelo 9 presso aw. P. Mittiga Zandri che la rappresenta e d.ifende per delega in atti OPPONENTE e INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola- in persona del legale rappresentante el. dom. in Roma, via Nizza 35 presso la sede legale dell'is(:ituco, rappresentato e difeso da avv. U. M. Sulas per del.ega in atti OPPOSTO e INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona dellegale rappresentante eleft. dorn. in Roma, via Amba Aradam 5 presso la sede prov. di Roma, rappresentato e difeso da avv. M.T. D'UrsoP. Diegoli per procura generale alle liti CHIAMATO IN CAUSA kìil'udienza del 19 maggio 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZ.A (nispositivo) P.Q.M. respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza; respinge 1'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'inps a restituire alla società opponente i contributi versati dalla stessa in relazione ai rapporti di lavoro e per i periodi dedotti in giudizio, oltre interessi legali dalla data della domanda; condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'inpgi, che l ;.quida in 3.388,99, di cui ,70 per onorari; comgensa tra le parti le spese relative alla pari.ecipazione al giudizio dell 'INPS. Rocna; 19 cnaggio 'ZU04
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il , la s.p.a. Caltanet presentava opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo di questo ufficio emesso il , notificato il che le ingiungeva di pagare la somma complessiva di , oltre ínteressi legali decorrenti dallla maturazione del diritto, in favore dell'inpgi a titolo di contributi assicurativi o.messi e sanzioni civili relativi alle posizioni dei giornalisti 'inquadrati co ine impiegati V o VI livello CCNL metalmeccanici) e (t itolare: di contratto di collaborazione coordinata e continuativa) a seguito di accertamento ispettivo concluso il per il periodo da gennaio 2000 ad agosto 2001, e ne chiedeva la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività e chiamata in causa dell'inps, e previo accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'inpgi in relazione ai compensi corrisposti ai sopraindicati lavoratori ed al loro inquadramento; in via subordinata, chiedeva la condanna dell'inps alla restituzione dei cantributi ver;;ati in relazione. ai corrispondenti rapportí di lavoro. Costituendosi in giudizio, 1'INPGI concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiunt ivo opposto nella misura ridotta di (per errore materiale nei c :alcoli); l'inps concludeva per l'accertamento della legittimità dei versameni :i contributivi effettuati nei propri confronti. Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, svolta istruttoria documentale e testimoniale, autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo riportato in epigrafe. i
3 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda princípale formulata con 1'opposizione non è fondata, mentre è fondata la domanda subordinata di restituzione di indebito. U società opponente deduce che l'attività svolta dai lavoratori in questione non è di natura giornalistica, trattandosi di addetti ad un portale web, inquadrati come producers, ossia incaricati di contribuire alla realizzazione delle sezioni web del portale attraverso 1'assemblaggio del materiale rnultúnediale disponibile in rete, adattare i formati del m^tteriate raccolto alle esigenze del portale interagendo per 1'ultimazione del propirio lavoro con i web designer ed i tecnici esperti in HTML, partecipare alla realiz:;azione di progetti relativi a servizi on line rivolti a clienti consumer e business. Dalla stessa qualificazione del rapporto operata dalla società, emerge la natura non tecníco-elettronica dell'attività dei lavoratori in questione, essendo tale aspetto di competenza dei web designers e dei tecnici esperti in HTML con i quali interagivano. Resta da valutare se 1'attività nell'ambito delle sezioni news, viaggi, sport che hanno svolto sia di natura giornalistica come sostenuto dall'inpg I o meno. A confenna della ricostruzione operata dall'istítuto previdenziale opposto cora il verbale di accertamento cifàto si registrano i seguenti elementi emersi dall'istruttoria documentale e testimoniale: - í lavoratori : risultano essersi occupati, a tempo pieno e con turnazioni al :te a coprire continuativamente il servizio, della redazione incaricatz, di elaborare le ultime notizie, raccogliendo il materiale utile dai ]Ie tradizionali fonti giornalistiche (agenzie ed altre testate cartacee o disponibili in rete), rnen Tre i lavoratori si sono occupati dell a redazione sportiva, risultando anche accreditati dalla società per la partecipazione agli eventi di interesse; 2
4 - tutti i lavoratori in questione sono giornalisti professionist i o pubblicisti, e per alcuni di loro il periodo di lavoro svolto presso il portale è stato riconosciuto valido ai fini della pratica professionale; - i lavoratori partecipavano a riunio ni di redazione ed erano coordinati da capo-redattori giornalisti professionisti distaccati da altre società del gruppo. A fronte di tali emergenze probatorie, la natura elettronica e non cartacea degli elaborati dei dipendenti o collaboratori clell'opponente in questione non è di ostacolo alla configurazione di un rapporto di ]iavoro giornalistico. Come perspicuamente osservato nelle decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine dei Giornalisti prodotte relativamente alle posizioni di il portale non è altro che uno "strumento, ulteriore rispetto a quello cartaceo, per la diffusione, tra l'altro, delle notizie", nell'evoluzione di una "professione che, seppure esercitata cori mezzi e modi diversi, resta sostanzialmente unitaria ed è passata nell'arco di poco più di cinquant'anni dal piombo al digitale". L'attività giornalistica svolta per tin giornale multimediale, quindi, presenta differenze rispetto alla testata cz.rtacea relative allo strumento di distribuzione o diffusione, che non svuotano l'attività stessa delle sue caratteristiche essenziali, come per il gioi -nalisrno radiofonico o televisivo, caratteristiche essenziali che consistono, secondo la giurisprudenza consolidatà, nella raccolta, comrnento ed elaborazione di n.otìzie destinate a formare oggetto di comunicazione. E' pertanto fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'inpgi, ed azionata in sede monitoria. Dalla suddetta ricostruzione consegue anche l'infondatezza della contestazione in ordine all'applicaziane delle somrne aggiuntive, conseguenza automatica dell'inadempimento e del ritardo, posta a rafforzamento dell'obbligazione contributiva, e l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 116/8 1. 3
5 388/2000 (legge finanziaria 2001) (ossia il trasfenmento delle somme versate dall'opponente all'inps da quest'istituto all'inpgi senza aggravio di interessi), non tanto per la natura di ente previdenziale ririvatizzato di quest'ultimo istituto, che, come osservato da Cass. 6680/02, è irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell'attività esercitata (nella specie 1'assicurazione obbligatoria, con connesso riconoscimento all'ente impositore;, per il raggiungimento delle sue finalità sociali e pubulicistiche, di poteri anche sanzionatori), quanto per 1'incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede richiesta da t ale norma, atteso che la natura delle mansioni svolte dai lavoratori erano note al datore di lavoro, e quindi erano parirnenti co noscibili le conseguenze anche sul regime assicurativo obbligatorio. Nulla osta, peraltro, all'accoglimeni :o della contestuale richiesta di ripetizione dei contributi versati all'inps svolta dalla società opponente; posto che i contribut i andavano versati all'inpgi e non all'inps, quest'ultimo deve essere condannato alla restituzione dei co ntributi versati dall'opponente in relazione ai rapporti di lavoro di per i periodi in contestazione in questa sede; poiché non è configurabile a carico dell'inps alcuna violazione nella ricezione di detti contributi, deve applicarsi il reg ime dell'indebito oggettivo, con decorrenza degli interessi su tali somzne dalla data della domanda (notifica del ricorso). In conclusione, l'opposizione deve esser respinta; il decreto ingiuntivo opposto confermato nella misura ridotta di ; l'inps condannato alla restituzione alla società opponente dei contributi da essa versati in relazione ai rapporti di lavoro di per i periocíi in contestazione in questa sede. 4
6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, nei rapport i tra opponente ed opposto seguono la soccombenza, mentre ricorrono giusti motivi per : la compensazione tra le parti di quelle relative alla partecipazione al giudizio dell' INPS, Tali i motivi della decisione in epigrafe. Roma, 19 maggio 2004 IL GIUDICE
7 ' '... _...._...._, "'...,..._ ""' -,...._ _. :... _ ^_....,. _. ^. '.. _ ,_,.^ _ TRIBUNE I4 RÓ NiA SEZIONE LAVORQ (F s RIMO GRADO)_, ; ^.. / M R..Gen. Dipositivó^n:.^^ REPUBBLICA ITALTANA _,.. _..,.... :, IN.N4ME,DEL POP-QLO TI`ALIA:NO II.Giudice dott. Gualtiero MICHELINI. nella causa civiie tra: CALTANET s.p.a. - in persona del legal'e rappres'eniante,,. el dora. in Roma, Lungotevere Michelangela. 9 presso aw. P. Mittiga Zandri che :la rappresenha; e ^.. difende per delega in atti OPPONENTE.e _ INPGI Istiituto- Nazìooal'e di PréVFdeúzif déi Giiornàlisti ItàlMni Giovannl Amend4là- in persona del legale rappresentànte el..dom. in Ro.ma, v'tà Nizzà 35 presso la sede Iégale dell'istituto, ràppresenfa.to e difeso da aw. G. M Sulas per deiega in atti.... _..:,. ^ OPPOSTO -..>e., _. INl'S'-'Istih^to Nàzionale del a Prévidenzà Soclàle - in persona del legale rappresentanfe. elett, dorn. in-roma, vra Amba Aradam 5 presso la si de pràv. di Roma, rapprésentato e di_feso da avv. M.T. D'UzsoP. Diegòli:per procura genérale àllé liti CHIAMATO TIr1 CAUSA... ^,. _ - -. _ all 'ùdienzà de11'9 maggio 20U4 ha pranuncx^i(ó la seguen:te SENTEN:7A. LDISPOSÍTISLO) :Q I.M. réspinta ogni ulteriore e:ccezione, dèduzione ò istanza; respinge I'opposizione e per l'effetto conferzxta il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'inps a restituire alla socíetà opponente i contributi'versati dalla stessa in relazione ai rapportidi lavoro e per i periodi dedotti in giuàlzìp; oltze znteìèssi legali dalladata della domanda; condanna l'opponente àlla rifusione delle,:spesedi.lite in favqre dell'inpgi, che 1iquida in , di cui 2.171,70 per onoraxi;_ compeiisa tra le parti le spese relative alla partecipazione algiudizia dell'tnps, Roma;19 rrzag^io 2004.,.. _ Il e
8 t...a Avo pwv 'l
TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
Dettagli«Illlrlll^ll IIIINIIlIIIII^Illlll^lllllIII!
;. %n ^-r ^^^r NRG 222770 del 2007 TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO INPGI - Ufficio Legale «Illlrlll^ll IIIINIIlIIIII^Illlll^lllllIII! 2008-20495-TL
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
DettagliNULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO Il, nella persona dell avvocato Luciano Pallini, ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA XXXXX nella
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliREPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
Sent 353/2014 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 73136/PM del registro di Segreteria; Udìti
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliOGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre
Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliL attività di vigilanza dell Enasarco e relativi ricorsi
L attività di vigilanza dell Enasarco e relativi ricorsi Premessa Fra la pluralità di funzionari pubblici che accedono per delle verifiche presso le ditte private figurano anche gli accertatori dell Enasarco,
Dettagliemessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE STACCATA DI BRESCIA SESSANTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Fondrieschi Fausto
DettagliCOME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada).
Aggiornamento 12.07.2014 COME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada). Praticamente esistono due modi per proporre
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
Sent.622/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.
Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliOGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative
CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliMEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;
DettagliDott. Massimiliano Teruggi. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi
IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI 1 Inquadramento degli amministratori persone fisiche: a. rapporto di collaborazione b. amministratore e lavoro dipendente c. amministratore e lavoro
DettagliPremessa. Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliMEDIAZIONE TRIBUTARIA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
DettagliPrevidenza complementare, fallimento del datore di lavoro e diritto del lavoratore di insinuarsi al passivo per le quote di TFR non versate al fondo
Previdenza complementare, fallimento del datore di lavoro e diritto del lavoratore di insinuarsi al passivo per le quote di TFR non versate al fondo Tribunale di Napoli Nord, 15 luglio 2015. Presidente
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI
Sent.637/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in sede monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio POZZATO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliOGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.
ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
Dettagli[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]
NOTA Gli articoli 22-22 bis - 23 della L. 689/81 sono stati pressoché integralmente abrogati dall art. 34 del D. Lgs. 150/2011 e sostituiti con gli articoli 6 e 7 dello stesso D. L.vo 150/2011 Articolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliRECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE
RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO Convegno X Settimana nazionale della Conciliazione 2013 Rilancio degli strumenti di giustizia alternativa Panoramica sugli strumenti
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema
DettagliL OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l ingiunzione è stata emessa legittimamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliCorte di Appello di Genova - 27 maggio 2011 n. 545 - Pres. De Angelis - Rel. Ponassi M. A. (Avv. Bennati) - INPS (Avv. Capurso).
Lavoro (rapporto di) Contratto a progetto - Mancanza del requisito della specificità del progetto - Effetto legale automatico di conversione in rapporto di lavoro subordinato. Corte di Appello di Genova
DettagliA tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015
A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliCONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1
CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliLe recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCOMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliRoma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti
DettagliCOMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce
COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce Piazza Terra 73040 0833.902711 www.comune.alliste.le.it DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 18/06/2015 OGGETTO: COMUNE DI ALLISTE C/ SERVIZI LOCALI SPA -
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliTribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza
Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro Udienza del 11.3.2008 N. 1061/06 RG Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Monza Dott.ssa Silvia Russo, quale giudice del lavoro, ha pronunciato
DettagliOggetto: Mittente: Data:
Oggetto: inarcassa - gestione separata Mittente: "Nicola Busin" Data: 11.51 A: indirizzata a un centinaio di delegati Vicenza 28 luglio 2011 Cari colleghi sono un architetto /docente
DettagliIl/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di
DettagliTABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO
TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI
DettagliDECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CANONI. (In calce a citazione di sfratto)
DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CANONI (In calce a citazione di sfratto) Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 23/12/1999 n.488 e succ. mod. si dichiara che il valore della presente controversia è
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliDirezione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.
TS/CS (SC) Direzione Regionale CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI
DettagliIl lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale
Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere
DettagliRISOLUZIONE N. 160/E
RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliFATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
DettagliOrgani competenti del Fondo pensionistico della Federazione Russa in relazione ai premi dovuti:
Gennaio 2010 - Abolizione dell'imposta unica sociale - la nuova Riforma Dal 1 gennaio 2010 con la modifica del capitolo 24 del Codice tributario della Federazione Russa (di seguito CT ) l imposta unica
DettagliREGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliLA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO
LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO La legge n 53 del 1994 Firenze, 10 giugno 2011 Avv. Fabrizio Ariani REQUISITI Titolarità di procura alle liti Preventiva autorizzazione del consiglio dell Ordine Possesso
DettagliMODELLO PER LE ATTIVITA DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE E RELATIVE ISTRUZIONI (31 LUGLIO 2009)
MODELLO PER LE ATTIVITA DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE E RELATIVE ISTRUZIONI (31 LUGLIO 2009) Alla Camera di commercio Industria artigianato e agricoltura di
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA
SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I PISA riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 1 REG.GENERALE N 655/09 UIENZA EL 20/11/2009 ore 09:00
DettagliSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,
Dettagli