SISTEMA MUTA FAQ su applicativi FERCEL e FERPAS (aggiornamento novembre 2014)

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1 SISTEMA MUTA FAQ su applicativi FERCEL e FERPAS (aggiornamento novembre 2014) 1) D: Cosa si intende per Assoluzione degli obblighi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. citata nella sezione Ulteriore documentazione allegata? R: Per assoluzione degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 si intende l adempimento agli obblighi di cui all art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008, che prevede che il committente (chi propone l'impianto) verifichi l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria o, in caso di lavoratori autonomi, l'idoneità tecnico-professionale di questi ultimi. Nella fase di compilazione di una CEL la voce "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i." è da selezionare obbligatoriamente. Durante il caricamento degli allegati, l applicativo FERCEL permette di effettuare il download del facsimile avente la medesima denominazione "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.". Il facsimile va compilato e caricato insieme agli altri allegati al fine di completare la pratica per il suo invio al Comune. Nel facsimile il committente autocertifica: di aver verificato la regolarità contributiva da parte delle imprese con dipendenti, tramite l acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva); di aver verificato l iscrizione alla Camera di Commercio per tutti i casi (imprese con dipendenti, imprese con collaboratori familiari, lavoratori autonomi); di aver trasmesso all ASL territorialmente competente la notifica preliminare di cui all art. 99 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per le imprese la cui entità di lavoro è uguale o superiore a 200 uomini/giorno oppure per cantieri nei quali sono presenti più imprese anche non contemporaneamente. 2) D: Quali sono i documenti da allegare obbligatoriamente al modello di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL)? R: A seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. S.O. n. 26 del 24 giugno 2014, la documentazione da allegare obbligatoriamente ad una CEL è la seguente: copia del documento di identità del proprietario dell impianto; copia della procura ai sensi del Codice Civile (solo nel caso di Comunicazione presentata da un intermediario); copia del documento di identità dell eventuale intermediario; riscontro della domanda di connessione alla rete di distribuzione elettrica presentata al Gestore di rete; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso della disponibilità dell area interessata dalla realizzazione dell impianto; concessione di derivazione di acqua pubblica (solo nel caso di impianti idroelettrici); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la presenza di amianto in strutture e/o luoghi interessati dalla realizzazione dell impianto (solo nel caso di effettiva presenza); relazione di impatto paesistico ai sensi della d.g.r /2002 (determinazione dell entità dell impatto paesistico ed eventuale relazione di impatto nel caso l entità sia superiore alla soglia di rilevanza); notifica preliminare all A.S.L. e alla Direzione provinciale dell Ispettorato del lavoro territorialmente competenti (solo nel caso di presenza nel cantiere di più imprese anche non contemporaneamente o in cantieri in cui opera un unica impresa con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini/giorno). 3) D: Perché il nuovo modello di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non prevede più tra gli allegati la documentazione fotografica?

2 R: L intento di Regione Lombardia nell aggiornamento del modello di Comunicazione è stato di semplificare ulteriormente la documentazione evitando di chiedere informazioni non strettamente necessarie per legge. Pertanto la conoscenza dello stato dei luoghi prima dell installazione dell impianto è ritenuto ininfluente per un azione (l installazione di un impianto mediante Comunicazione) che la legge nazionale ha escluso da procedimenti autorizzatori. 4) D: È possibile accettare Comunicazioni di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) in forma cartacea? R: No, ormai dal 10 dicembre 2012 vige l obbligo di presentare le CEL secondo la procedura informatizzata di cui all applicativo FERCEL presente sul portale MUTA, come da decreto regionale n /2012. L unica motivazione che consente al Comune di accettare e protocollare una CEL in forma cartacea è il mancato servizio del portale per un tempo superiore alle 24 ore. Questa eventuale evenienza deve comunque comportare la presentazione della CEL in modalità telematica da parte del proprietario dell impianto non appena la funzionalità del sistema MUTA sia stata ripristinata. Il Comune ricevuta la pratica dal sistema MUTA appone sulla medesima la data e il protocollo della pratica cartacea e procede come da Manuale Operativo FER - LATO COMUNE. 5) D: Ai fini della presentazione di una pratica di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) quando e come si compila la sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione"? R: La sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" va sempre compilata essendo obbligatoria (l omessa compilazione della sezione non permette al sistema di trasmettere la Comunicazione al Comune). Pertanto è necessario distinguere i seguenti casi: a) nel caso di cui all art. 6 comma 2 lett. d) del d.p.r. 380/2001, ossia installazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti e posti al di fuori della zona A) di cui al d.m. 1444/1968, o nei casi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all art. 11 comma 3 del d. lgs. 115/2008, la sezione va compilata con i dati del tecnico progettista dell impianto; b) nel caso di cui all art. 6 comma 2 lett. a), ossia installazione di impianti senza interessamento delle parti strutturali dell edificio, la sezione va compilata da un tecnico abilitato (geometri, architetti, ingegneri civili). In questo caso tra i documenti da allegare alla voce Altro va trasmessa la comunicazione di inizio dei lavori asseverata dal tecnico che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. 7) D: Nel caso di pratiche edilizie che riguardino la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano anche l'installazione di impianti FER è necessario presentare la pratica sul portale MUTA? R: Si è necessario. Nel portale MUTA sarà a breve aggiunto un nuovo applicativo FER Edilizia appositamente creato per segnalare gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili che vengano inseriti in edifici di nuova costruzione o in concomitanza di lavori edilizi che sono preponderanti rispetto all installazione dell impianto. In questi casi, poiché l impianto FER diviene parte integrante dell edificio fin dalla fase di progettazione, l intervento ha titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA, DIA alternativa al permesso di costruire) differenti dalla Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata,

3 Comunicazione di attività in Edilizia Libera. L obbligatorietà della denuncia dell impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nei casi sopra indicati sul nuovo applicativo FER Edilizia è quindi dovuta per gli obblighi di accatastamento sul Registro FER. 8) D: Quali sono i documenti da allegare obbligatoriamente al modello di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)? R: A seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. S.O. n. 26 del 24 giugno 2014, la documentazione da allegare obbligatoriamente ad una PAS è la seguente: copia del documento di identità del proprietario dell impianto; copia della procura ai sensi del Codice Civile (solo nel caso di istanza presentata da un intermediario); copia del documento di identità dell eventuale intermediario; preventivo di connessione alla rete di distribuzione elettrica presentata al Gestore di rete; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso della disponibilità dell area interessata dalla realizzazione dell impianto; concessione di derivazione di acqua pubblica (solo nel caso di impianti idroelettrici); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la presenza di amianto in strutture e/o luoghi interessati dalla realizzazione dell impianto (solo nel caso di effettiva presenza); relazione di impatto paesistico ai sensi della d.g.r /2002 (determinazione dell entità dell impatto paesistico ed eventuale relazione di impatto nel caso l entità sia superiore alla soglia di rilevanza); ricevuta di versamento degli oneri istruttori (gli oneri istruttori non considerano eventuali diritti di segreteria comunali, a tale proposito si vedano le FAQ n. 10 e n. 18); relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore (nel caso siano necessari atti di assenso, di competenza diversa da quella comunale, ad es. in materia di prevenzione incendi, compatibilità con previsioni di assetto idrogeologico del territorio, prevenzione e profilassi sanitaria, rifiuti, emissioni in atmosfera, altro); elaborati grafici progettuali: inquadramento cartografico su base CRT, estratto mappa catastale, planimetria quotata e sezioni quotate. 9) D: Che relazione esiste tra il titolo abilitativo per gli impianti FER e il riconoscimento dell incentivo da parte del GSE? R: L esistenza del titolo abilitativo è condizione necessaria per presentare la domanda di riconoscimento dell incentivo. Si rammenta che per gli impianti fotovoltaici il 6 luglio 2013 è cessata l incentivazione, di cui al d.m. 5 luglio 2012 e ai precedenti decreti (comunicazione dell'aeeg con la deliberazione 250/2013/R/EFR). Per gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, il d.m. 6/7/2012 individua le seguenti modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a condizione che gli impianti entrino in esercizio dopo il 1 gennaio accesso diretto nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con incremento non superiore ad un limite di potenza;

4 iscrizione ai Registri a condizione di rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili; partecipazione ad Aste competitive al ribasso nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con incremento superiore alla soglia di potenza ammissibile all accesso diretto; iscrizione a Registri in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili nel caso di rifacimenti di impianti di potenza superiore a quella massima ammessa per l accesso diretto. 10) D: Gli oneri istruttori sono sempre obbligatori? Qual è il loro importo? A favore di chi vanno versati? Con quale modalità? R: Gli oneri istruttori sono obbligatori per le pratiche che hanno per titolo abilitativo la PAS e l AU, mentre nel caso di un impianto che ha per titolo abilitativo la CEL non è dovuto alcun tipo di onere. Gli oneri istruttori sono finalizzati a coprire le sole spese di istruttoria sostenute dall Amministrazione procedente per l espletamento del procedimento di PAS o di AU. Gli oneri istruttori non sono comprensivi delle imposte di bollo, di eventuali ulteriori tariffazioni e di eventuali diritti di segreteria stabiliti con espresso provvedimento dell Amministrazione procedente. Non sono neppure compresi eventuali altri oneri connessi ad attività istruttorie di altri Enti. Gli oneri istruttori sono pari al massimo allo 0,03% dell importo dell investimento per la costruzione dell impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell energia elettrica (si veda la FAQ n. 18). L importo degli oneri va versato a favore dell Amministrazione procedente (Comune per la PAS, Provincia per l AU). Per il versamento prendere contatto con la Tesoreria dell Amministrazione territorialmente competente. 11) D: Per un impianto a biomassa quali sono i titoli abilitativi? R: Per un impianto alimentato da gas di discarica, gas di depurazione o biogas vale la tabella seguente impianto in assetto cogenerativo impianto in assetto non cogenerativo capacità generazione inferiore a 50 kwe di CEL impianto con capacità di generazione inferiore o uguale 200 kwe installato in edificio industriale esistente e la cui installazione non comporti: alterazione dei volumi e delle superfici delle unità immobiliari o aumento del numero delle unità immobiliari, modifiche della destinazione d uso, non comporti interventi alle parti strutturali CEL

5 impianto con capacità di generazione inferiore o uguale 200 kwe installato in edificio industriale esistente e la cui installazione non comporti: alterazione dei volumi e delle superfici delle unità immobiliari o aumento del numero delle unità immobiliari, modifiche della destinazione d uso, non comporti interventi alle parti strutturali dell edificio impianto non rientrante nei casi precedenti PAS AU dell edificio impianto non rientrante nei casi precedenti 250 kwe > 250 kwe PAS AU Qualora l impianto sia alimentato da biomasse solide o liquide, eventualmente costituite parzialmente da rifiuti non pericolosi per i quali si applichino le procedura semplificate, di cui all articolo 214 del d. lgs. 152/2006, valgono le combinazioni seguenti: impianto in assetto cogenerativo impianto in assetto non cogenerativo capacità generazione inferiore a 50 kwe di CEL impianto con capacità di generazione inferiore o uguale 200 kwe installato in edificio industriale esistente e la cui installazione non comporti: alterazione dei volumi e delle superfici delle unità immobiliari o aumento del numero delle unità immobiliari, modifiche della destinazione d uso, non comporti interventi alle parti CEL

6 impianto con capacità di generazione inferiore o uguale 200 kwe installato in edificio industriale esistente e la cui installazione non comporti: alterazione dei volumi e delle superfici delle unità immobiliari o aumento del numero delle unità immobiliari, modifiche della destinazione d uso, non comporti interventi alle parti strutturali dell edificio impianto non kwe rientrante ovvero nei casi precedenti 1 kwt > kwe e kwt CEL PAS AU strutturali dell edificio impianto non rientrante nei casi precedenti < 200 kwe 250 kwe PAS AU Qualora l impianto sia alimentato da biomasse solide o liquide, eventualmente costituite parzialmente da rifiuti per i quali si applichino le procedura ordinarie, di cui all articolo 208 del d. lgs. 152/2006, vale la seguente combinazione: tutte le tipologie di AU impianto 12) D: Si deve installare un impianto fotovoltaico da circa 9 kw di picco sul tetto di una unità abitativa in corso di ristrutturazione situata in un area soggetta a vincolo paesaggistico ed assimilata dal PGT alle zone A di cui al D.M. 1444/1968. A riguardo si vuole sapere quale procedura bisogna adottare. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo occorrono assensi, nulla osta, autorizzazioni preliminari? R: Poiché l abitazione è ubicata all interno della zona A) il titolo abilitativo è la PAS indipendentemente dalla capacità di generazione. 1 Si precisa che la condizione alternativa di potenza elettrica inferiore o uguale a kwe oppure di potenza termica inferiore o uguale a kwt comporta il titolo abilitativo della PAS, mentre il superamento della soglia di kwe di potenza elettrica superiore e di kwt di potenza termica comporta il titolo abilitativo della AU.

7 Il fatto che l abitazione sia anche posta in un area soggetta a vincolo paesaggistico impone l acquisizione dell autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell art. 146 del d. lgs. 42/2004. Tale autorizzazione può essere ottenuta preliminarmente alla presentazione dell istanza di PAS e quindi a quest ultima allegata, oppure può essere ottenuta nel corso del procedimento amministrativo di PAS (si veda a tale proposito l art. 6 comma 5 del d. lgs. 28/2011). 13) D: Il discrimine tra la procedura Abilitativa Semplificata e la procedura per Comunicazione di Edilizia Libera è unicamente sulla base della potenza degli impianti installati? R: No. Il discrimine non è unicamente sulla potenza dell impianto installato. Sono molteplici gli elementi che determinano l ingresso nella proceduta FERCEL, piuttosto che in FERPAS e differiscono tra fonte energetica (fotovoltaico, biomasse, idroelettrico). Gli elementi sono deducibili dai paragrafi 3.1 e 3.3 delle Linee guida regionali FER, di cui alla d.g.r. 3298/2012, oppure dai quadri sinottici allegati alle stesse Linee guida (un esempio per gli impianti a biomasse è desumibile dalla tabelle della FAQ n. 11). 14) D: Cosa si intende per comunicazione di inizio dei lavori individuata dall art. 6 comma 4 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e quali sono i casi di interventi di installazione di un impianto FER per i quali è necessaria la sua allegazione? R: Per comunicazione di inizio lavori si intende una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere civile, architetto, geometra, perito edile) integrativa della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) con la quale il tecnico dà notizia della data di inizio del cantiere e dichiara che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, oltreché gli stessi non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione di inizio lavori a completamento della CEL contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. La comunicazione di inizio dei lavori è obbligatoria per gli interventi di cui al medesimo articolo comma 2 lett. a) ed e-bis). Si ritiene pertanto di distinguere le diverse fattispecie che hanno per titolo abilitativo la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL): a) l installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici posti fuori dalla zona A) di cui al d.m. 1444/1968. Questa fattispecie, indicata dall art. 6 comma 2 lett. d) del d.p.r. 380/2001, esclude la presentazione della comunicazione di inizio dei lavori ; b) l installazione di impianti fotovoltaici integrati o aderenti ai tetti di edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici qualora la superficie dell impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. Questa fattispecie, indicata dall art. 11 comma 3 del d. lgs. 115/2008, esclude la presentazione della comunicazione di inizio dei lavori ; c) l installazione di impianti fotovoltaici di cui alla lettera a) (ossia a servizio degli edifici posti fuori dalla zona A) di cui al d.m. 1444/1968), ma la cui installazione rientri in lavori di manutenzione straordinaria e l installazione di altri impianti FER la cui installazione preveda interventi di manutenzione straordinaria, di cui all articolo 6 comma 2 lett. a) del d.p.r. 380/2001. Questa fattispecie rientra tra gli interventi di edilizia libera, come precisato dallo stesso art. 6 comma 2 lett. a) del d.p.r. 380/2001, innovato dalla l. 164/2014. Infatti gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all articolo 3 comma 1, lettera b) del medesimo d.p.r. includono le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Ricapitolando l installazione di impianti FER la cui installazione rispetti le condizioni testè descritte, pur essendo interventi di manutenzione straordinaria, rientrano tra gli interventi di edilizia libera in quanto:

8 l installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici posti fuori dalla zona A) di cui al d.m. 1444/1968 la cui installazione rientri in lavori di manutenzione straordinaria, sono opere di integrazione dei servizi tecnologici degli edifici; l installazione di altri impianti FER, a condizione che i lavori non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino un aumento del numero delle unità immobiliari e la modifica della destinazione d'uso non sia verso destinazioni con la medesima o minore incidenza standard e gli interventi non interessino gli elementi strutturali dell'edificio, rientrano a pieno titolo nella definizione di cui all art. 6 comma 2 lett. a) del d.p.r. 380/2001 e pertanto sono interventi di edilizia libera. Si precisa che, a differenza dei casi elencati nelle lettere a) e b), questi interventi richiedono la comunicazione di inizio dei lavori e in aggiunta, considerati gli obblighi del rispetto delle norme di sicurezza, di cui al d. lgs. 81/2008 come modificato dal d. lgs. 106/2009, sono da comunicare anche i dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori. 15) D: Ad inserimento avvenuto di una pratica di installazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili quali sono i passaggi operativi di competenza comunale? R: Si premette che il sistema MUTA notifica al proprietario dell impianto (privato cittadino) o all intermediario (tecnico progettista o azienda fornitrice dell impianto) la notifica di consegna della pratica al Comune, che quindi diviene in stato CONSEGNATA, in quanto il sistema MUTA conserva la ricevuta della ricezione della casella pec del Comune. Ciò ha validità generale. Per le pratiche di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL), il referente per la pratica dell Ufficio tecnico o lo Sportello Unico per l edilizia seleziona l id pratica e quindi il comando RICEVIMENTO PRATICA. Effettuato questo passaggio l Ufficio tecnico ha la facoltà di visualizzare la pratica e di scaricare/controllare i documenti allegati e di effettuare un istruttoria di merito, tenuto comunque presente che la CEL si configura come un'attività assolutamente unilaterale ad iniziativa del committente sul quale ricade la responsabilità dell osservanza preventiva delle norme aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle dei relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. L Ufficio tecnico può quindi porre la pratica in stato PROTOCOLLATA che significa abilitata o, viceversa in stato NON CONFORME che significa che il Comune riscontra elementi di mancata sussistenza del titolo abilitativo. In questa seconda condizione il Comune deve notificare al proprietario dell impianto l intimazione di non procedere con i lavori, ai sensi dell art. 27 comma 3 del d.p.r. 380/2001. Per le pratiche di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) l Ufficio tecnico comunale seleziona l id pratica e quindi il comando RICEVIMENTO PRATICA, operazione che determina l apertura di una maschera editabile che richiede la compilazione dei campi data ricevimento pratica, codice AOO (codice dell area organizzativa omogenea), data protocollo, numero protocollo, numero atto (campo facoltativo), note (campo facoltativo). Compilata la maschera, la pratica passa nello stato ISTRUTTORIA FORMALE da cui discende la necessità di indicare se la pratica è FORMALMENTE CORRETTA o FORMALMENTE NON CORRETTA. Espletata l eventuale fase istruttoria inerente la Valutazione di Impatto Ambientale, la pratica deve essere posta dall Ufficio tecnico comunale o dallo Sportello per l edilizia in stato ISTRUTTORIA DI MERITO, fase di valutazione sostanziale della pratica e che può essere espletata mediante l istituto della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell art. 14 della l. 241/1990 e s.m.i.

9 16) D: Le Linee guida di Regione Lombardia per l autorizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili fanno riferimento ad impianti realizzati su edifici adibiti ad uso edilizio o industriale siti all interno o all esterno della zona A) di cui al d.m. 1444/1968. Per zona A) cosa si intende? R: La zona A) di cui al d.m. 1444/1968 è uno standard urbanistico previsto dalla norma in questione. L art. 2 del d.m. 1444/1968 definisce zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono caratteri storici, artistici e di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi. 17) D: Viene presentata una pratica per l installazione di un impianto il cui titolo abilitativo è la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL). Quali sono i margini di azione entro i quali il Comune può porre la pratica in stato NON CONFORME? (si veda anche la FAQ n. 15) R: Sulle Comunicazioni di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) il Comune ha la facoltà di effettuare delle verifiche circa la congruità delle informazioni dichiarate nella pratica e quanto indicato negli strumenti urbanistici ed edilizi del territorio comunale. Altresì per le norme in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Va considerato che la sola trasmissione della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera costituisce di per sé il titolo abilitativo all installazione dell impianto. Ciò nella presunzione che quanto dichiarato dal proprietario dell impianto rispetti le norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza nei luoghi di lavoro. Se, viceversa, le norme suddette non fossero rispettate, la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) non ha valore ab origine e quindi l eventuale, quanto probabile, avvio dei lavori di installazione dell impianto è da considerarsi azione illecita da parte del proprietario dell impianto e come tale sanzionabile, ai sensi dell art. 6 comma 7 del d.p.r. 380/2001, con sanzione pecuniaria che ammonta a 258,00. 18) D: Nella presentazione di una istanza di un impianto il cui titolo sia la Procedura Abilitativa Semplificata come deve essere compilato il campo importo stimato per la realizzazione dell impianto nella sezione finale dell istanza? R: Il campo deve essere compilato inserendo l importo economico complessivo per installare l impianto. Tale valore si desume dal computo metrico estimativo ed è dato da dalla somma del costo dell impianto IVA inclusa, delle opere civili e delle opere di connessione. 19) D: È possibile modificare o integrare Comunicazioni di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) con documentazione correttiva o aggiuntiva? R: Per le Comunicazioni di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non è possibile effettuare integrazioni o modifiche. Pertanto in caso di Comunicazioni di inizio lavori per attività in Edilizia Libera presentate con carenza di informazioni o errate, la pratica va ripresentata ex novo. Per le Procedure Abilitative Semplificate è invece possibile presentare integrazioni o modifiche in quanto la Procedura Abilitativa è un procedimento autorizzativo su istanza di parte, regolato dall art. 6 del d. lgs. 28/2011 e in via generale dalla l. 241/1990 e s.m.i. 20) D: Per gli impianti il cui titolo è la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è obbligatorio allegare il riscontro della domanda di connessione inoltrata al Gestore di rete. Cosa significa e quali differenze ci sono con gli impianti il cui titolo è la Procedura Abilitativa Semplificata?

10 R: Per gli impianti il cui titolo è la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera il riscontro della domanda di connessione significa allegare la scansione della domanda di connessione recante il timbro di protocollazione per ricevimento apposto dal Gestore di rete. Ciò perché la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera costituisce il titolo abilitativo per realizzare solo gli impianti e non le opere di connessione alla rete di distribuzione dell energia elettrica, che, quindi, devono essere autorizzate con procedimento a parte. Nel caso di Procedura Abilitativa Semplificata viene invece autorizzato l impianto e le opere di connessione alla rete di distribuzione dell energia elettrica e pertanto all istanza di PAS è obbligatorio allegare il preventivo per la connessione alla rete redatto dal Gestore della rete. 21) D: Dovendo installare un impianto fotovoltaico su un edificio che ricade in zona vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004 è necessario acquisire l autorizzazione paesaggistica prima della presentazione della pratica o è possibile richiedere tale atto contemporaneamente alla presentazione della stessa? R: Se il titolo abilitativo per installare l'impianto è una CEL l'autorizzazione paesaggistica deve essere già in possesso del proponente nel momento del caricamento della pratica su MUTA. Se, invece, il titolo abilitativo per installare l'impianto è una PAS l'autorizzazione paesaggistica può essere ottenuta nell'ambito del procedimento amministrativo, oppure è facoltà del richiedente allegare l autorizzazione stessa in sede di istanza. 22) D: Se la proprietà dell edificio, su cui si intende realizzare un impianto fotovoltaico, è distribuita su più persone fisiche, chi presenta la pratica sul sistema MUTA? Che tipo di documentazione costituisce il titolo che attesta la disponibilità dell area su cui realizzare l impianto? R: Se si tratta di un condominio la pratica può essere presentata a nome dell'amministratore del condominio. Per quanto riguarda la documentazione, il titolo di proprietà dello stabile è sostituito dal verbale dell assemblea. Se si tratta di un'abitazione plurifamiliare la pratica può essere presentata a nome di uno dei proprietari. Il titolo di proprietà può essere sostituito da una dichiarazione di atto notorio, ma deve essere allegata la dichiarazione di assenso all'installazione dell'impianto da parte degli altri proprietari. 23) D: Per la realizzazione di un impianto a biogas che ha per titolo abilitativo la PAS come si ottengono i pareri di competenza di ASL, ARPA, Vigili del Fuoco? R: La Procedura Abilitativa Semplificata prevede due modalità opzionali: la prima attribuisce la facoltà al proponente di allegare, nel momento della presentazione della pratica su MUTA, tutti i pareri necessari per poter rilasciare il titolo abilitativo finale; la seconda che il proponente espliciti, nel momento della presentazione della pratica su MUTA, tutti i pareri, nulla osta, permessi, autorizzazioni di cui è necessaria l acquisizione per ottenere il titolo abilitativo. Per questa seconda opzione il Comune, in genere, convoca una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della l. 241/1990, alla quale partecipano anche ASL, ARPA e Vigili del Fuoco. 24) D: Per installare un impianto alimentato da fonti rinnovabili il cui titolo è una Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è obbligatorio allegare alla Comunicazione la notifica preliminare quale documentazione ai sensi del d. lgs. 81/2008? (si vedano anche le FAQ n. 1, n. 14 e n. 44) R: Non c è una risposta valevole per tutte le tipologie di impianti, pertanto è necessario differenziare.

11 a) Per quegli impianti i cui lavori di installazione comportano: la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici; cantieri che inizialmente non soggetti all obbligo di notifica ricadono nel caso di presenza di più imprese esecutrici per intervenute varianti; cantieri in cui opera un unica impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200 uomini/giorno; è obbligatoria la trasmissione della notifica preliminare,, ai sensi dell art. 99 del d. lgs. 81/2008. Questa verrà allegata in aggiunta al modulo Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.. b) Per gli impianti i cui lavori di installazione comportano interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.p.r. 380/2001, oltre al modulo Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. è obbligatoria la compilazione della sezione Dati anagrafici dell impresa esecutrice dei lavori nella istanza di Comunicazione. Tale compilazione permette al Comune di acquisire d ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). In questa fattispecie possono rientrare impianti di cui alla precedente lettera a) e quindi la preliminare trasmissione obbligatoria della notifica preliminare. c) Per gli impianti i cui lavori di installazione non comportano le condizioni elencate alla lettera a) la notifica preliminare non deve essere trasmessa. Ancora gli impianti i cui lavori di installazione non rientrano nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.p.r. 380/2001 non necessitano della compilazione della sezione Dati anagrafici dell impresa esecutrice dei lavori nella istanza di Comunicazione. Su quest ultimo punto si precisa che non è legittimo da parte del Comune porre la pratica in stato NON CONFORME o richiedere il D.U.R.C. 25) D: La Comunicazione di edilizia libera per un impianto solare termico (produzione acqua calda sanitaria) deve essere inoltrata tramite MUTA o deve essere inviata al comune competente in formato cartaceo? R: La sezione FER creata sulla piattaforma MUTA al momento si riferisce agli impianti a fonti rinnovabili per la sola produzione di energia elettrica. È comunque in progetto di includere diverse tipologie di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, tra cui gli solari termici, tra gli impianti per i quali la procedura amministrativa di rilascio del titolo abilitativo è informatizzata. 26) D: Per una pratica di installazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili avente qualsiasi titolo abilitativo (CEL, PAS, AU) come è possibile inserire le coordinate geografiche? R: Le coordinate non devono necessariamente essere digitate direttamente nella pratica. È sufficiente conoscere l indirizzo (via e numero civico) e il sistema presenta il comando "normalizza indirizzo". Selezionando questo comando il sistema MUTA fornisce automaticamente le coordinate geografiche. Nel caso in cui l impianto sia ubicato in aree dove non è presente in modo chiaro via e numero civico (per esempio in area agricola) è sufficiente conoscere il foglio e il mappale del Catasto terreni. 27) D: Una volta che una pratica è stata caricata nella piattaforma MUTA e rilasciata Regione Lombardia esprime un parere? R: Regione Lombardia non rilascia alcun parere espressamente previsto dalla normativa. Il portale MUTA è una piattaforma che permette di gestire informaticamente l'iter amministrativo delle diverse pratiche di competenza comunale o provinciale. La piattaforma MUTA notifica all Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo la notifica di consegna della pratica sulla casella pec dell Ente. A sua volta la piattaforma MUTA

12 trasmette all indirizzo mail dell utente la notifica di consegna della pratica e segnala la ricevuta di consegna dell'ente preposto al rilascio del titolo abilitativo. In tal senso MUTA FER è un interfaccia tra il proponente l impianto e l Ente che rilascia il titolo abilitativo. 28) D: Nella predisposizione di una pratica di installazione di un impianto il cui titolo abilitativo è la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) è obbligatorio allegare l Attestazione titolo ad intervenire che documenti la disponibilità dell area interessata dalla realizzazione dell impianto. Cosa si intende per tale documento e tale documento è caricato nel sistema precompilato oppure deve essere prodotto ex novo? R: Il documento da allegare attesta che l'area è nelle disponibilità del proprietario, ovvero il proprietario medesimo dichiara di avere titolo sull'area sulla quale realizzare l'impianto. Circa il documento è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. È in previsione un caricamento di un set di documenti precompilati per agevolare l utenza. 29) D: Per una pratica di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera quali sono le differenze tra lo stato PRATICA COMPILATA, lo stato PRATICA PROTOCOLLATA e lo stato PRATICA NON CONFORME? R: Una pratica diviene in stato "COMPILATA" quando il proponente la trasmette al Comune. Il Comune assegna alla pratica lo stato PROTOCOLLATA che equivale ad abilitata o, viceversa lo stato NON CONFORME che corrisponde al riconoscimento della mancata esistenza del titolo abilitativo. Nel caso di pratica di Procedura Abilitativa Semplificata gli stati finali sono PRATICA ABILITATA oppure PRATICA NON CONFORME. 35) D: In riferimento al sistema MUTA avremmo bisogno di delucidazioni in merito a quanto segue: 1 la data ricevimento pratica è quella del primo accesso alla pratica da parte del tecnico istruttore oppure è quella di conferma del ricevimento della pratica? 2 il Codice AOO cosa rappresenta? 3 Il Numero Protocollo viene generato dal sistema MUTA, oppure è determinato del Comune? Nel caso la protocollazione della domanda fosse a carico del Comune, il numero di protocollo dove va inserito? Occorre stampare una copia della domanda presentata? 4 - per Numero Atto cosa si intende? R: 1) per quanto concerne la data di ricevimento è preferibile che sia quella del protocollazione della pratica oppure quella di assegnazione all'ufficio competente; 2) il codice AOO è indicato all'art. 47 del d. lgs. 82/2005. Ulteriori informazioni all'indirizzo 3) il numero di protocollo è prodotto dal Comune, in quanto il sistema MUTA attualmente non si interfaccia con i sistemi di protocollazione di tutti i Comuni lombardi. Il numero di protocollo va apposto nel frontespizio della pratica, a destra della dicitura Modulistica regionale unificata F.E.R. C.E.L ; 4) il numero atto è l'identificativo dell'atto amministrativo intermedio o finale prodotto dal Comune. Per la procedura CEL il numero atto c'è solo nel caso in cui il Comune non accetti la pratica, per mancanza o inidoneità di documentazione e disponga l'interruzione dei lavori. Per la procedura PAS il numero atto può indicare le richieste del Comune ad altri Enti di nulla osta, pareri, ecc., nel caso in cui il Comune gestisca il procedimento di PAS in autonomia, oppure l'atto con cui intima al proponente la sospensione dei lavori, oppure l'atto finale con cui rilascia la PAS. Quest ultimi sono esempi non esaustivi.

13 36) D: Si devono installare due impianti fotovoltaici sulla copertura comune di due unità immobiliari distinte di proprietà di un unica persona. Un impianto è di proprietà di un comodatario di una delle due unità immobiliari, l altro impianto è di proprietà del proprietario dell unità immobiliare. Che accortezza va tenuta presente? R: L accortezza è che il proprietario delle unità immobiliari documenti il permesso al comodatario di intervenire sull immobile. Tale permesso può essere predisposto in carta semplice e allegato tra la ulteriore documentazione allegata. 37) D: Come si invia la documentazione integrativa nella procedura FERPAS? R: L applicativo FERPAS consente di gestire la fase istruttoria. Le richieste di integrazioni possono derivare da precise sollecitazioni della Conferenza dei servizi, oppure in fase preliminare alla convocazione della Conferenza dei servizi. MUTA FER consente di chiedere le integrazioni in entrambi queste fasi. Per l inoltro della documentazione integrativa si consiglia di consultare il manuale, scaricabile dal portale MUTA, entro l'applicativo FER. 38) D: Deve essere installato un impianto fotovoltaico il quale prevede il posizionamento dei pannelli solari in parte in aderenza alle falde inclinate di un tetto ed in parte, e con una superficie inferiore, in aderenza ad un piano orizzontale. Alla luce della particolare posizione dei pannelli ed ai fini dell inserimento dei dati in MUTA come si deve considerare l intervento? R: Anche se i pannelli verranno posizionati su superfici diverse l'impianto è da considerarsi come unico. E opportuno identificare l impianto con la tipologia più idonea, di cui ai paragrafi 3.1, 3.3, 3.5 delle Linee guida FER, tenendo conto della preponderanza della superficie. 39) D: Deve essere installato un piccolo impianto fotovoltaico di proprietà privata su un frontespizio di proprietà di un terzo, ad esempio un condominio. Quale procedura deve essere utilizzare in MUTA? R: La procedura sulla sezione FER di MUTA è quella relativa ad una Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL), con la particolarità che nella sezione "Titoli del titolare dell'impianto" dovrà essere spuntata la voce "altro" e dovrà essere allegata copia del verbale dell'assemblea del condominio confinante con il quale si rilascia l assenso all'installazione dell'impianto. 40) D: Dovendo realizzare un impianto fotovoltaico è stata inoltrata la pratica utilizzando il sistema MUTA - FER. Successivamente si è riscontrata la necessità di apportare una variante all intervento consistente in un aumento della superficie totale dei pannelli solari. La procedura è ancora valida? Come è necessario procedere ora? R: La variante cambia i parametri tecnici dell'impianto, pertanto è necessario procedere inserendo una nuova pratica allertando nel contempo il Comune che la pratica precedentemente inserita va posta in stato non conforme. L'eliminazione di una pratica da parte del compilatore è possibile infatti solo se in stato di bozza. Per poter inserire nuovamente una pratica senza dover riscrivere nuovamente tutti i dati è possibile duplicare la pratica precedentemente inserita in MUTA FER. Occorre spuntare la casella in corrispondenza dell'id PRATICA e selezionare il comando "DUPLICA PRATICA". In tal modo il sistema genera una nuova pratica con un nuovo id, in stato di bozza. Successivamente si dovrà aggiornare la scheda tecnica dell'impianto con i dati relativi alla variante. L'iter proseguirà come una nuova pratica.

14 41) D: Nel caso di un impianto fotovoltaico che verrà installato su un condominio chi è il titolare dell impianto? R: Il titolare dell impianto è il condominio. I dati da inserire nel riquadro "Dati anagrafici del titolare dell'impianto" devono corrispondere a quelli del richiedente, ovvero del condominio, pertanto andrà indicato il suo codice fiscale. Nella sezione successiva "Titoli del titolare dell'impianto" andrà di conseguenza spuntata la voce "persona giuridica". 42) D: La presentazione delle pratiche mediante gli applicativi FERCEL e FERPAS può essere soggetta a diritti di segreteria? (si veda la FAQ n. 10) R: Sì, sia per la procedura FERCEL che per la FERPAS i Comuni possono applicare diritti di segreteria e imposte di bollo. Il Comune deve stabilire ciò con un provvedimento espresso. 43) D: E stata inserita nel sistema MUTA una pratica FERCEL relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi presso un immobile ricadente in ambito A3 "nuclei storici del Territorio Rurale" secondo il vigente PGT comunale. Il dichiarante ha barrato, erroneamente, la casistica n 1 pannelli solari fotovoltaici non ricadenti nel campo di applicazione d. lgs 42/2004 anziché la casistica n 4 edifici esistenti siti all'interno delle zone territoriali omogenee A. La pratica è da considerarsi non conforme? R: Sì. La pratica deve essere considerata "NON CONFORME". Infatti tutti gli edifici non industriali siti in zona A ricadono nella Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): solo per gli edifici industriali in zona A con potenza inferiore ai 200 kwe è possibile usufruire della Comunicazione di attività in edilizia libera (CEL) a condizione che l'intervento non alteri i volumi, non comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti strutturali, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. Il proponente deve quindi ripresentare la pratica seguendo la sezione FERPAS. 44) D: Il modello di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) contiene la sezione Dati anagrafici dell impresa esecutrice dei lavori nella quale il proponente riporta i dati identificativi dell impresa, dati che permettono al Comune di chiedere il D.U.R.C. Considerato che la sezione Dati anagrafici dell impresa esecutrice dei lavori è però obbligatoria nei casi di installazione di impianti previsti dall art. 6 comma 2 lett. a) del d.p.r. 380/2001 in che modo il Comune può richiedere il D.U.R.C.? R: La compilazione della sezione Dati anagrafici dell impresa esecutrice dei lavori è stata resa obbligatoria nei casi di installazione di impianti previsti dall art. 6 comma 2 lett. a) del d.p.r. 380/2001 perché il D.U.R.C., per i lavori privati in ambito di edilizia libera, non è obbligatorio se non per i casi previsti dall'art. 6 comma 2 lettere a) ed e-bis) del d.p.r. 380/2001. Infatti l'art. 3 comma 3 del d.m. Ministro Lavoro 24/10/2007 indica che il D.U.R.C. può essere richiesto "nell'ambito delle procedure di appalto...dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti" e l art. 86 del d. lgs. 276/2003 estende l'obbligo del certificato di regolarità ai lavori privati per i quali è richiesta una concessione edilizia, ovvero una denuncia di inizio attività. Quindi si desume che per i lavori privati in ambito di edilizia libera il D.U.R.C. deve essere prodotto obbligatorio se non per i casi di installazione di impianti che ricadono nei casi di manutenzione straordinaria. Coerentemente con tale approccio: l'art. 90 comma 7 del d. lgs. 81/2008 demanda al committente (proprietario dell'impianto), nei casi di lavori di edilizia libera, la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese

15 esecutrici e pertanto il modello "Assoluzione obblighi d. lgs. 81/2008", precaricato sull'applicativo FERCEL, da allegare alla CEL è rispondente alla normativa; una lettura comparata delle norme citate, oltre che dell'articolo 99 comma 1 lett. a) del d. lgs. 81/ (nota1) e dell'art. 6 comma 2 lettere a) ed e-bis) del d.p.r. 380/2001, ha portato a progettare l'applicativo FERCEL con la compilazione obbligatoria della sezione "Dati anagrafici dell'impresa esecutrice dei lavori" solo nei casi di interventi che ricadono nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.p.r. 380/2001 (i casi della lett.e-bis) non riguardano gli impianti FER). Quanto al soggetto che acquisisce il D.U.R.C., l'art. 4 del d.l. 34/2014, convertito in l. 78/2014 stabilisce che "chiunque abbia interesse...verifica con modalità esclusivamente telematiche" la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. In ciò si intende che la verifica venga effettuata dal Comune. 45) D: Si deve installare un impianto fotovoltaico con potenza di picco inferiore a 200 kw su strutture metalliche poste a copertura di vasche di sedimentazione di un depuratore consortile. Come si individua la tipologia di impianto e qual è il titolo abilitativo? R: Poiché il caso affrontato non è riportato tra le tipologie indicate nella d.g.r. 3298/2012 (Linee guida regionali FER), è necessario identificare una tipologia che approssima al meglio la situazione di specie. Ragionevolmente un impianto di depurazione consortile è posto esternamente alla zona A) di cui al d.m. 1444/1968 e trattandosi di impianto da installare su struttura metallica, aperta su due o più lati, parte integrante dell'unità edilizia (le vasche di sedimentazione) a cui è asservita e ad essa saldamente ancorata, per esempio tramite pilastri, si può adottare la tipologia "impianti fotovoltaici su pensiline esistenti site al di fuori delle zone A) di cui al d.m. 1444/1968 non realizzate in ampi spazi aperti ovvero realizzate in ampi spazi aperti che risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o a edifici con qualsiasi destinazione d'uso non aderenti o non integrati nelle coperture delle pensiline e aventi una capacità di generazione inferiore a uguale a 200 kwe". Tale tipologia è la numero 8) del paragrafo 3.1 delle Linee guida regionali FER. A supporto della individuazione di questa tipologia i depuratori sono "strutture ad uso pubblico". Il titolo abilitativo di questa tipologia è una Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL). Nel caso il depuratore sia in area vincolata paesaggisticamente, l autorizzazione paesaggistica per la modifica esteriore dei luoghi connessa all impianto deve essere ottenuta preliminarmente e allegata alla CEL. 46) D: Si deve installare un impianto fotovoltaico il cui titolo abilitativo è una Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) con due tecnologie di pannelli differenti. È necessario presentare una o due istanze? R: Anche se vengono utilizzati due tecnologie di pannelli differenti non c'è necessità di presentare due pratiche distinte, è sufficiente una perché l'impianto è unico. Si tratta di indicare le 2 tecnologie nella scheda tecnica. 2 l'articolo 99 comma 1 lett. a) del d. lgs. 81/2008 prescrive i casi di trasmissione della notifica preliminare all'asl competente e alla Direzione provinciale del lavoro. La notifica contiene alcuni dati (identificazione e P. IVA delle imprese esecutrici).

16 47) D: Deve essere installato un impianto FER il cui titolo abilitativo è una Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL). Il proponente non ha conoscenza del dato catastale del subalterno. Come può perfezionare la pratica? R: Nell applicativo FERCEL il campo "subalterno" è un campo obbligatorio. Se non si ha conoscenza del dato si può immettere nel campo il valore zero, in quanto il sistema accetta un valore numerico compreso lo "0". 48) D: Deve essere presentata una pratica per una modifica di un impianto FER il cui titolo abilitativo, Procedura Abilitativa Semplificata o Autorizzazione Unica, è già stato rilasciato. Cosa si deve allegare alla voce preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete? R: Essendo l impianto già autorizzato si può allegare la scansione della Soluzione Tecnica Definitiva, alias Soluzione Tecnica Minima Generale, utilizzata per ottenere il titolo abilitativo vigente. Per Soluzione Tecnica Minima Generale si intende deliberazione Autorità Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 99/08 e sm.i. (il cosiddetto TICA).

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