IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, REGNO UNITO, STATI UNITI
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1 IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, REGNO UNITO, STATI UNITI La presente pubblicazione raccoglie schede di sintesi relative a finanziamento della politica nei principali Paesi europei.
2 SOMMARIO 1. Il finanziamento della politica in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti 2. Scheda di sintesi relativa alla proposta di regolamento dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, volta a sostituire il vigente regolamento (CE) n. 2004/ Scheda di sintesi Le Camere basse in Europa 2
3 ITALIA I CONTRIBUTI PUBBLICI La disciplina dei contributi pubblici ai partiti è recata principalmente dalla L. 157/1999, di riforma del sistema di finanziamento dei partiti, successivamente più volte modificata, da ultimo ad opera della citata L. 96/2012. I criteri per il riparto delle somme da assegnare sono contenuti nella L. 515/1993 e nella L. 43/1995. Le spese dei partiti e dei movimenti politici rimborsabili sono quelle sostenute per le campagne elettorali relative ai seguenti organi: Camera dei deputati; Senato; Parlamento europeo; Consigli regionali. I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare: Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; consigli regionali (L. 157/1999, art. 1, commi 1 e 3). L ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a di euro (art. 1, commi 1, 3 e 5, L. 157/1999). Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni negli enti locali (consigli comunali e provinciali), ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, l insieme dei cui componenti forma il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. La legge prevede inoltre una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all art. 75 e dei referendum costituzionali exart. 138 della Costituzione (art. 1, co. 4, L. 157/1999). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e, comunque, entro un limite massimo pari 3
4 complessivamente a euro annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI La legge 96/2012, oltre a ridefinire la formazione dei fondi, ha ridotto l ammontare complessivo dei contributi di circa il 50%, fissandolo a di euro l anno (art. 1). Le modalità di erogazione dei rimborsi L erogazione del rimborso è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze. Il Presidente della Camera provvede anche all erogazione dei contributi relativi alle elezioni europee e regionali ed ai referendum. IL COFINANZIAMENTO La legge 96/2012, come anticipato sopra, ha introdotto, a fianco dei contributi per le spese elettorali, una nuova forma di contribuzione alla politica a titolo di cofinanziamento ai partiti e movimenti politici (art. 2) modellata sul sistema tedesco della legge sui partiti (Parteiengesetz). Non si tratta di una risorsa aggiuntiva: il meccanismo è basato su due diverse modalità di corresponsione del fondo per il finanziamento della politica (come si è detto pari a 91 milioni): il 70% continua ad essere erogato come contributo alle spese elettorali (ed anche per il funzionamento delle attività politiche) dei partiti, mentre la quota restante del 30%, è attribuito in proporzione alla capacità di autofinanziamento. In pratica per ogni euro ricevuto da privati nell ambito di erogazioni liberali, comprese le quote di iscrizione, il partito riceve 50 centesimi di contributo, nel limite massimo di euro annui per ogni persona fisica o ente erogante. 4
5 FRANCIA Il sistema di finanziamento dei partiti politici è disciplinato dalla legge n dell 11 marzo 1988 da ultimo modificata con legge n del 14 aprile Il finanziamento pubblico è a carico del bilancio dello Stato e l entità dell erogazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria. CONTRIBUTO ANNUALE L ammontare è ripartito in due frazioni eguali: la prima frazione è destinata ai partiti in funzione dei voti ottenuti. La seconda è destinata ai partiti in funzione della loro rappresentanza parlamentare. Nel 2012 l ammontare del contributo statale annuale a carico del bilancio dello Stato è stato di circa 76 milioni di euro. RIMBORSO SPESE ELETTORALI Il Codice elettorale francese prevede un contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni presidenziali, politiche, europee nonché alle elezioni nei cantoni e municipi con più di nove mila abitanti. ll rimborso forfettario dello Stato delle spese per le elezioni presidenziali svoltesi nell anno 2007 (22 aprile e 6 maggio 2007) è ammontato a di euro. l ammontare complessivo del rimborso forfettario dello Stato ai candidati alle elezioni legislative per tali spese esclusi i candidati che non hanno raggiunto il 5% dei voti e altri candidati per ragioni stabilite dalla Commissione è stato di di euro per le elezioni al Parlamento europeo del 2009 (6 e 7 giugno 2009), a fronte di spese elettorali dichiarate dai 160 candidati capolista per euro, il rimborso forfettario dello Stato è stato di circa 27,46 milioni di euro. per le elezioni regionali del 2010 (14 e 21 marzo 2010), a fronte di 52,42 milioni di euro di spese elettorali dichiarate dai candidati, il rimborso forfettario è stato di 36,61 milioni di euro. per le elezioni cantonali del 2011 (20 e 27 marzo 2011), alle quali si sono presentati candidati con spese elettorali dichiarate per 36,62 milioni di euro, il rimborso forfettario dello Stato è stato di circa 26,83 milioni di euro. Il contributo pubblico diretto ai principali 11 partiti politici per il 2010 è stato di di euro 5
6 GERMANIA La legge del 1994, così come modificata dall articolo 2 della legge del 22 dicembre 2004, prevede che alle formazioni politiche venga annualmente corrisposto, a carico del bilancio dello Stato. La legge stabilisce un limite assoluto ai contributi annuali federali : a seguito delle ultime modifiche introdotte dalla legge del 23 agosto 2011, l importo del finanziamento pubblico ammonta a 149,1 milioni di euro per il 2011 e a 150,8 milioni di euro per il 2012, ma a decorrere dal 2013 il limite assoluto sarà aumentato annualmente in base all incremento del costo della vita e dell aumento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e agli impiegati degli enti locali CONTRIBUTO AI GRUPPI PARLAMENTARI Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio nello stato di previsione relativo al Bundestag, la somma destinata ai gruppi ammonta, per il 2013, a LE FONDAZIONI POLITICHE In Germania, un tratto caratteristico del sostegno pubblico alla formazione in ambito politico-sociale e alla cooperazione internazionale è costituito dalla destinazione di ingenti risorse del bilancio statale alle fondazioni culturali collegate ai partiti politici, definite come fondazioni vicine ai partiti o fondazioni politiche I finanziamenti sono prevalentemente utilizzati per finanziare: congressi, seminari e incontri di formazione politica; pubblicazioni e mostre; progetti di ricerca e documentazione nonché tenuta degli archivi sulla storia dei movimenti e dei partiti di riferimento; uscite amministrative relative al personale, alle strutture e agli investimenti. Le fondazioni possono finanziare anche altre organizzazioni operanti nel settore della pubblica utilità, purché queste 6
7 perseguano finalità compatibili con quelle fissate negli statuti delle stesse fondazioni. Nel 2011 i finanziamenti globali sono stati pari a di euro. Il Ministero federale per lo sviluppo e la cooperazione economica ogni anno finanzia e coordina la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi patner, nonché il sostegno alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni non governative e delle numerose tipologie di fondazioni, tra cui quelle politiche presenti in Germania. Fondazioni politiche che in tale quadro hanno il compito di contribuire al rafforzamento delle organizzazioni del mondo del lavoro, di svolgere consulenza parlamentare. Nel 2013 per il lavoro all estero delle fondazioni sono stati destinati di euro. 7
8 SPAGNA I partiti politici spagnoli sono destinatari di finanziamenti a carico sia dello Stato sia delle Comunità autonome. ( legge n.8 del 4 luglio 2007 ) La legge individua, cinque forme di finanziamento pubblico a partiti politici, federazioni, coalizioni o gruppi di elettori: a) le sovvenzioni pubbliche conferite a titolo di rimborso delle spese elettorali, nei termini previsti dalla Legge organica del 19 giugno 1985, n. 5, a livello statale, e dalle leggi regionali sui procedimenti elettorali delle singole Comunità autonome; b) le sovvenzioni statali annuali per le spese generali di funzionamento; c) le sovvenzioni annuali stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento nel proprio ambito territoriale; d) le sovvenzioni straordinarie per la realizzazione di campagne di propaganda in occasione dello svolgimento di referendum; e) gli apporti che i partiti politici, se del caso, possono ricevere dai gruppi parlamentari delle Camere, delle Assemblee legislative delle Comunità autonome e dai gruppi di rappresentanza negli organi degli enti locali. I RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI Le spese sostenute per la campagna elettorale non possono superare il limite fissato dal legislatore. Sia per l anno 2011 che per il 2012 risultano iscritti a bilancio di euro quale rimborso delle spese elettorali dei partiti politici. GLI STANZIAMENTI ANNUALI NEL BILANCIO DELLO STATO L art. 3 della L.O. 8/2007 disciplina gli stanziamenti inseriti nei bilanci dello Stato e delle singole Comunità autonome e stabilisce che ogni anno nel Bilancio generale dello Stato deve essere stanziata una somma destinata a finanziare le spese di funzionamento dei partiti politici rappresentati al 8
9 Congresso dei Deputati; Per il 2013 sono state iscritte in bilancio di euro La L.O. 8/2007, in aggiunta alle spese generali di funzionamento, ha previsto una assegnazione annuale per provvedere alle spese per la sicurezza nelle quali incorrano i partiti politici per svolgere la loro attività politica e istituzionale. Per l anno 2013 il finanziamento è risultato pari a di euro. GLI STANZIAMENTI ANNUALI NEI BILANCI DELLE COMUNITÀ AUTONOME Una delle novità introdotte dalla L.O. 8/2007 riguarda le sovvenzioni annuali che possono essere stabilite dalle Comunità autonome e dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento dei partiti politici nel proprio ambito territoriale. La distribuzione dei finanziamenti deve avvenire in funzione del numero dei seggi e dei voti ottenuti da ciascun partito nelle ultime elezioni regionali, secondo criteri proporzionali che sono specificati in dettaglio da apposite leggi approvate dalle singole Comunità autonome. I finanziamenti straordinari per i referendum e il finanziamento indiretto Una serie di attività di propaganda possono inoltre essere svolte dai partiti - nel corso della campagna elettorale - attraverso l utilizzo di mezzi pubblici. Tra queste forme di finanziamento indiretto ai partiti si ricordano: la cessione di spazi per propaganda elettorale: i comuni devono individuare dei siti ove le formazioni politiche possano collocare manifesti (la ripartizione dei posti è effettuata tenendo conto del risultato conseguito dalla formazione nella precedente tornata elettorale); la cessione di locali e suolo pubblico per manifestazioni politiche; tariffe postali agevolate per l invio di propaganda elettorale; spazi gratuiti sui mezzi di comunicazione pubblici I VERSAMENTI DA PARTE DEI GRUPPI PARLAMENTARI La legge prevede la possibilità di versamenti ai partiti politici da parte dei gruppi parlamentari. Lo stanziamento 9
10 annuo previsto per i gruppi parlamentari del Congresso dei Deputati ammonta a ,72 di euro LE FONDAZIONI PARTITICHE Anche in Spagna, seppur in misura minore rispetto alla Germania, i partiti politici percepiscono finanziamenti in via indiretta, attraverso fondazioni a loro strettamente legate. Nel 2011 il Ministero della Cultura ha erogato di euro per tali attività, mentre il Ministero degli Affari Esteri ha concesso di euro. 10
11 REGNO UNITO Nel sistema politico britannico il finanziamento pubblico ai partiti politici riveste tradizionalmente un ruolo marginale, con riguardo sia alle forme dei conferimenti, sia al loro volume, di entità modesta se paragonato a quello che si riscontra in altri Paesi. Se si escludono, infatti, le forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti e consistenti nell accesso a taluni servizi, a partire dal 1975 i conferimenti in denaro sono riservati ai partiti di opposizione e vengono corrisposti a titolo di: contributo generale per lo svolgimento dell attività parlamentare; dotazione riservata all ufficio del Leader dell opposizione; contributo per le spese di viaggio sostenute dai membri dei gruppi parlamentari di opposizione. Per la sessione parlamentare il finanziamento pubblico ai partiti politici risulta pari a ,00 IL FINANZIAMENTO INDIRETTO AI PARTITI POLITICI:L OFFERTA DEI SERVIZI Le leggi in materia elettorale prevedono una serie di agevolazioni per i candidati alle elezioni politiche. La più rilevante è indubbiamente la concessione di spazi televisivi e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura che durante la campagna elettorale. Si tratta di un sussidio pubblico indiretto valutabile tra i 3 e i 10 milioni di sterline annue, che si accompagna al divieto di acquistare ulteriori spazi televisivi per fare pubblicità. Ulteriori agevolazioni riguardano: la registrazione degli elettori. Si tratta di un attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati/partiti; i servizi postali che vengono concessi gratuitamente per la propaganda elettorale; spazi in edifici pubblici per riunioni e incontri che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali per le elezioni nazionali, europee e locali. PROSPETTIVE DI RIFORMA Nella relazione presentata al Parlamento nel novembre 2011, dedicata alla Political party finance, la Commissione 11
12 12 ha compiuto un analisi della disciplina vigente e dei suoi profili applicativi, per giungere a formulare alcune raccomandazioni (nel numero di tredici) nel complesso orientate a rafforzare i principi di integrità e di trasparenza a cui deve conformarsi la vita politica, e ad introdurre, a questo scopo, limiti più stringenti ai finanziamenti effettuati dai soggetti privati. L incremento del sostegno pubblico alla vita politica, nell opinione della Commissione, determinerebbe per la spesa pubblica un aggravio di circa 23 milioni di sterline l anno. Un simile impegno finanziario troverebbe tuttavia giustificazione nella necessità di sostenere la vita democratica nazionale e non sarebbe, sotto questo profilo, più oneroso di altre spese (considerando, ad esempio, che lo svolgimento delle elezioni politiche richiede lo stanziamento di circa 90 milioni di sterline). Il costo unitario per cittadino di un finanziamento pubblico così ridefinito ammonterebbe, nelle stime della Commissione, a 50 pence l anno.
13 STATI UNITI Il finanziamento pubblico è previsto solo per la campagna presidenziale, in relazione alle distinte fasi elettorali che la scandiscono (elezioni primarie e generali) e al fine di garantire l eguaglianza nella partecipazione alla vita pubblica. In questo caso i partiti politici ricevono contributi pubblici, che sono però disponibili essenzialmente per lo svolgimento delle conventions la cui finalità è di designare i candidati alle elezioni presidenziali; nel 2012, ciascuno dei due maggiori partiti ha ricevuto a questo titolo 18,2 milioni di dollari I fondi pubblici a ciò destinati sono alimentati attraverso i cosiddetti matching funds, ovvero della volontaria devoluzione dei contribuenti, al momento della denuncia dei redditi, di un importo (attualmente di 3 dollari) da destinare al Presidential Election Campaign Fund, istituito nel 1976 presso il Tesoro. La tendenza dei candidati presidenziali a reperire ingenti contributi privati, tuttavia, ha progressivamente eroso la rilevanza del finanziamento pubblico ad essi riservato, la cui utilizzazione comporta, in aggiunta alla preclusione degli apporti finanziari di fonte privata l osservanza di limiti massimi di spesa. E frequente, dunque, la rinuncia dei candidati ai fondi pubblici federali per affrancarsi dai vincoli conseguenti alla loro accettazione: ciò è quanto è avvenuto in occasione delle ultime elezioni presidenziali, in cui v è stata la rinuncia ai contributi pubblici da parte di entrambi i candidati (i quali, peraltro, hanno preso parte ad una campagna elettorale concordemente considerata dagli osservatori come la più dispendiosa della storia degli Stati Uniti). Il preminente ricorso ai finanziamenti di fonte privata nella vita politica americana può comprendersi anche alla luce della valenza che esso ha vi progressivamente assunto, non solamente di strumento di raccolta di denaro, ma anche di attestato di sostegno politico, indicativo dei livelli di consenso ottenuti dal candidato presso i cittadini e gli elettori. Sotto questo aspetto, la rilevanza acquisita dal micro-finanzia- 13
14 14 mento nello svolgimento della recente campagna del Presidente Obama costituisce un indice significativo. Il finanziamento pubblico, pertanto, sembra avviato a connotarsi sempre più come istituto di garanzia per gli outsiders che vogliano presentare candidature presidenziali senza poter contare sulla forza dei finanziamenti privati.
15 STATUTO E FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI Il 12 settembre 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativa allo statuto ed al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, volta a sostituire il vigente regolamento (CE) n. 2004/2003, introducendo alcune novità. In particolare la proposta intende: riconoscere ai partiti politici europei ed alla fondazioni ad essi collegati una personalità giuridica europea, che subentrerebbe alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, consentendo di superare gli ostacoli legati alle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali (attualmente i partiti politici europei e le fondazioni, benché ricevano fondi dal bilancio dell UE, sono soggetti giuridici nazionali); prevedere norme minime sulla democrazia interna dei partiti politici europei tra le quali, in particolare, l elezione democratica degli organi di partito e criteri chiari e trasparenti per la selezione di candidati e l elezione dei titolari di cariche pubbliche; introdurre forme di trasparenza e controllo più incisive sulle loro attività e su quelle delle fondazioni, prevedendo in particolare sanzioni per le violazioni dei valori dell UE e delle disposizioni del regolamento; elevare il tetto delle donazioni individuali ai partiti politici a livello europeo dagli attuali a di euro su base annuale. La presentazione della proposta tiene conto, secondo quanto indicato dalla Commissione, delle innovazioni introdotte nel titolo II del Trattato sull Unione; particolare rilievo assumono i commi 3 e 4 dell articolo 10 del Trattato, i quali prevedono che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell Unione. Questo medesimo principio, 15
16 del resto, è espresso dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea (art. 12, par. 2), alla quale la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato conferisce forza giuridicamente vincolante. La proposta recepisce altresì alcune delle indicazioni contenute nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 6 aprile 2011 nella quale si sottolineava che: attualmente i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere compiutamente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali; i partiti politici dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti e che ciò possa essere raggiunto solo attraverso uno loro status giuridico e fiscale comune ed una personalità giuridica basata sul diritto dell Unione. sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l Unione europea, i partiti politici a livello europeo debbano interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo; tutti i partiti politici a livello europeo dovrebbero conformarsi alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati). Attività parlamentare La XIV Commissione del Senato e le Commissioni Affari Costituzionali e Politiche dell Unione europea della Camera dei Deputati hanno approvato rispettivamente il 18 dicembre e il 20 dicembre 2012 un documento finale nel quale esprimono una valutazione positiva sulla proposta di regolamento della Commissione europea, con alcune osservazioni riferite, in particolare: a) all equiparazione, prospettata dalla proposta ai fini del riconoscimento dei partiti politici europei, dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali che potrebbe avvantaggiare gli Stati membri con una più accentuata artico- 16
17 lazione a livello regionale; b) alla necessità di chiarire l effettiva portata del riconoscimento di una personalità giuridica europea per i partiti politici europei; c) alla previsione della soglia limite del 40 per cento del bilancio annuale del partito per i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. 17
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